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952.05

Ordinanza della FINMA
sulla procedura di insolvenza degli istituti
del mercato finanziario

(Ordinanza FINMA sull'insolvenza, OIns-FINMA)

del 20 agosto 2025 (Stato 1° ottobre 2025)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti gli articoli 28 capoverso 4 e 34 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 19341 sulle banche (LBCR);
visto l'articolo 12 capoverso 2bis, secondo periodo dell'ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR);
visti gli articoli 52a capoverso 4 e 54 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
visto l'articolo 138 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi (LICol);
visto l'articolo 42 della legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie (LOF);
visto l'articolo 67 della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari (LIsFi);
visto l'articolo 88 capoverso 1 della legge del 19 giugno 20157 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza concretizza la procedura di risanamento e di fallimento (procedura di insolvenza) secondo gli articoli 28-32 e 33-37gquinquies LBCR, gli articoli 52a-54j LSA e gli articoli 137-138d LICol.

Art. 2 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai seguenti istituti del mercato finanziario, nella misura in cui il loro risanamento o fallimento compete alla FINMA:

a.
le banche di cui all'articolo 1a LBCR, le persone di cui all'articolo 1b capoverso 1 LBCR e le società di cui all'articolo 2bis LBCR nonché le succursali di banche estere di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza FINMA del 21 ottobre 19968 sulle banche estere;
b.
le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la LOF;
c.
le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 41 LIsFi, le direzioni dei fondi di cui all'articolo 32 LIsFi e le società di cui all'articolo 4 LIsFi nonché le succursali di società di intermediazione mobiliare estere di cui all'articolo 52 capoverso 1 LIsFi;
d.
le infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 2 lettera a LInFi e le società di cui all'articolo 3 LInFi;
e.
le società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 36 capoverso 1 LICol fatta eccezione per i fondi riservati a investitori qualificati di cui all'articolo 118a LICol;
f.
le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCOL) di cui all'articolo 98 LICol fatta eccezione per i fondi riservati a investitori qualificati di cui all'articolo 118a LICol;
g.
le società di investimento a capitale fisso (SICAF) di cui all'articolo 110 capoverso 1 LICol;
h.
le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b LSA e le società di cui all'articolo 2a LSA.

2 Agli istituti del mercato finanziario di cui al capoverso 1 lettere e-g non si applicano le disposizioni relative al risanamento.

Art. 3 Universalità

1 Se è aperta una procedura di insolvenza, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono all'istituto del mercato finanziario in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all'estero.

2 Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di un istituto del mercato finanziario estero tutti gli attivi in Svizzera e all'estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.

Art. 4 Parità di trattamento dei creditori

I creditori svizzeri ed esteri di un istituto del mercato finanziario e delle sue succursali estere hanno il diritto di partecipare alla procedura di insolvenza, in egual modo e con gli stessi privilegi, conformemente alla legge sui mercati finanziari applicabile (art. 1 cpv. 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari).

Art. 5 Foro dell'insolvenza

1 Per le persone giuridiche il foro del risanamento o del fallimento (foro dell'insolvenza) è quello in cui ha sede l'istituto del mercato finanziario o la succursale in Svizzera di un istituto del mercato finanziario estero al momento dell'apertura della procedura di insolvenza.

2 Se un istituto del mercato finanziario dispone di più sedi oppure un istituto del mercato finanziario estero dispone di più succursali in Svizzera, il foro dell'insolvenza è stabilito dalla FINMA.

3 Per le persone fisiche, il foro dell'insolvenza è il luogo in cui è esercitata l'attività soggetta ad autorizzazione al momento dell'apertura della procedura di insolvenza.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni ai creditori

1 Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; per le SICAV, le SAcCOL e le SICAF nonché le direzioni dei fondi è effettuata una pubblicazione anche negli organi di pubblicazione di cui all'articolo 39 dell'ordinanza del 22 novembre 200610 sugli investimenti collettivi.

2 Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo in Svizzera sono noti alla FINMA. La FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all'estero a designare un domicilio di notificazione in Svizzera.

3 In caso di urgenza, in assenza di dati per la notificazione o se questi ultimi non sono più validi, è possibile rinunciare alla notificazione diretta.

4 La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.

Art. 7 Consultazione degli atti

1 Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del risanamento o del fallimento di un istituto del mercato finanziario può prendere visione dei documenti relativi al risanamento o al fallimento.

2 La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura. Può essere ristretta o preclusa, in particolare se ciò è necessario per salvaguardare il segreto professionale secondo la legge sui mercati finanziari applicabile.

3 Chi ottiene l'autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. La concessione della consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione corrispondente.

4 In merito alla concessione della consultazione degli atti decidono:

a.
nella procedura di risanamento: l'incaricato del risanamento;
b.
nella procedura di fallimento: l'amministrazione del fallimento (art. 17);
c.
dopo la conclusione della procedura di insolvenza e nella procedura per il riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri senza eseguire una procedura in Svizzera: la FINMA.
Art. 8 Notifica alla FINMA

1 Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di un incaricato del risanamento designato dalla FINMA o di un'amministrazione del fallimento designata dalla FINMA può notificare i fatti alla FINMA.

2 La FINMA valuta i fatti notificati e adotta le misure necessarie.

Art. 9 Coordinamento

La FINMA e l'incaricato del risanamento o l'amministrazione del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi svizzeri ed esteri nonché con un incaricato designato secondo l'articolo 40 capoverso 1 o 40a capoverso 2 LOF.

Art. 10 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero o una misura di insolvenza estera, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni che si trovano in Svizzera se è eseguita una procedura in Svizzera. Se non è eseguita una procedura in Svizzera, si applicano unicamente gli articoli 6 e 7 nonché il presente articolo.

2 Se è eseguita una procedura in Svizzera, la FINMA stabilisce il foro unico dell'insolvenza in Svizzera e la cerchia dei creditori partecipanti a detta procedura.

3 La FINMA pubblica il riconoscimento e, se è eseguita una procedura in Svizzera, la cerchia dei creditori che vi partecipano.

4 Se, nel quadro del riconoscimento, i beni che si trovano in Svizzera sono messi a disposizione della massa di insolvenza estera senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, l'amministrazione dell'insolvenza estera è tenuta a rendere conto alla FINMA ogni anno, e sino alla conclusione dei suoi atti in Svizzera, sullo stato dei trasferimenti all'estero dei beni che si trovano in Svizzera.

Capitolo 2: Risanamento

Art. 11 Apertura della procedura

1 La FINMA apre la procedura di risanamento mediante decisione. Rende pubblica senza indugio l'apertura della procedura.

2 Nella decisione di apertura stabilisce se le misure di protezione esistenti in virtù dell'articolo 26 LBCR o dell'articolo 51 LSA debbano essere mantenute o adeguate, oppure se siano necessarie nuove misure di protezione.

3 All'apertura della procedura di risanamento la FINMA può già omologare il piano di risanamento.

4 Non sussiste alcun diritto all'apertura di una procedura di risanamento.

Art. 12 Designazione di un incaricato del risanamento

1 La FINMA designa mediante decisione un incaricato del risanamento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni. Nella decisione stabilisce:

a.
le attribuzioni dell'incaricato del risanamento e se questi possa agire in luogo degli organi dell'istituto del mercato finanziario;
b.
i dettagli del mandato, in particolare per quanto riguarda le spese, il rendiconto e il controllo dell'incaricato del risanamento.

2 Se designa un incaricato del risanamento, deve accertarsi che:

a.
la persona che intende designare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere il mandato; e
b.
non si oppongano conflitti di interessi al conferimento del mandato.

3 Se attribuisce all'incaricato del risanamento la facoltà di agire in luogo degli organi dell'istituto del mercato finanziario o di rappresentare altrimenti l'istituto del mercato finanziario verso l'esterno, comunica senza indugio la designazione dell'incaricato del risanamento al competente ufficio del registro di commercio.

Art. 14 Rifiuto del piano di risanamento da parte dei creditori

1 Il termine per rifiutare il piano di risanamento secondo l'articolo 31a LBCR o l'articolo 52k LSA è di almeno dieci giorni. Il trasferimento di passivi e di relazioni contrattuali, nonché il connesso cambiamento del debitore non costituiscono un'ingerenza nei diritti dei creditori secondo l'articolo 31a LBCR o l'articolo 52k LSA.

2 I creditori che intendono rifiutare il piano di risanamento devono farlo per scritto. Devono indicare il nome, l'indirizzo, l'entità del credito al momento dell'apertura della procedura di risanamento e il motivo del credito. La lettera di rifiuto deve essere indirizzata all'incaricato del risanamento oppure, se non ne è stato designato uno, alla FINMA.

Capitolo 3: Fallimento

Sezione 1: Procedura

Art. 15 Pubblicazione della dichiarazione di fallimento e grida ai creditori

1 La FINMA avvia la procedura di fallimento mediante decisione. Pubblica la dichiarazione di fallimento e procede allo stesso tempo alla grida ai creditori.

2 La pubblicazione deve in particolare contenere le seguenti indicazioni:

a.
il nome dell'istituto del mercato finanziario, la sua sede e le sue succursali;
b.
la data e il momento della dichiarazione di fallimento;
c.
il foro del fallimento;
d.
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione del fallimento;
e.
il termine di presentazione;
f.
l'ingiunzione ai creditori e alle persone che rivendicano beni patrimoniali in possesso dell'istituto del mercato finanziario a notificare all'amministrazione del fallimento i loro crediti e le loro pretese entro il termine di presentazione producendo i rispettivi mezzi di prova;
g.
l'indicazione dei crediti da prendere in considerazione d'ufficio (art. 16) e che non devono essere notificati;
h.
l'indicazione degli obblighi di notifica e di mettere a disposizione secondo gli articoli 23 e 24 e l'indicazione della sanzione penale in caso di omissione (art. 324 n. 2 e 3 del Codice penale [CP]11);
i.
l'indicazione che è possibile rinunciare alla notifica diretta dei partecipanti con sede o domicilio all'estero fintantoché non comunicano un domicilio di notificazione all'amministrazione del fallimento.

3 In caso di fallimento di una SICAV, la pubblicazione deve inoltre contenere le indicazioni seguenti:

a.
l'indicazione ai creditori che essi sono tenuti a indicare, in relazione ai crediti notificati, il segmento patrimoniale o i segmenti patrimoniali della SICAV a cui si riferiscono i crediti rivendicati;
b.
l'ingiunzione agli investitori a notificare all'amministrazione del fallimento, entro il termine di presentazione, i segmenti patrimoniali degli investitori e le classi di quote ai quali partecipano nonché l'entità della loro partecipazione producendo i rispettivi mezzi di prova.
Art. 16 Crediti da prendere in considerazione d'ufficio

1 Sono da prendere in considerazione d'ufficio:

a.
i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e
b.
i crediti nei confronti di un istituto del mercato finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d e h risultanti dai libri dell'istituto del mercato finanziario.

2 Un credito è considerato risultante dai libri se tali libri sono tenuti in modo conforme e l'amministrazione del fallimento può desumerne l'esistenza e l'importo del credito.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute, l'amministrazione del fallimento chiede alla FINMA di farne menzione nella grida ai creditori nel quadro dell'indicazione di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera g e di informare i creditori che devono notificare i loro crediti. Se la FINMA approva questa richiesta, formula l'indicazione di conseguenza.

Art. 17 Designazione di un'amministrazione del fallimento

1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore esterno del fallimento quale amministrazione del fallimento, qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni. Nella decisione definisce i dettagli del mandato, in particolare per quanto riguarda le spese, il rendiconto e il controllo dell'amministrazione del fallimento.

2 Se designa un'amministrazione del fallimento, deve accertarsi che:

a.
la persona che intende designare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere il mandato; e
b.
non si oppongano conflitti di interessi al conferimento del mandato.

3 Comunica senza indugio al competente ufficio del registro di commercio la designazione dell'amministrazione del fallimento.

Art. 18 Compiti e poteri dell'amministrazione del fallimento

L'amministrazione del fallimento conduce la procedura. Deve in particolare:

a.
creare i presupposti tecnici e amministrativi per la conduzione della procedura di fallimento;
b.
provvedere alla gestione necessaria nell'ambito della procedura di fallimento;
c.
rappresentare la massa del fallimento in tribunale e dinanzi ad altre autorità;
d.
tutelare e realizzare gli attivi del fallimento;
e.
determinare i passivi del fallimento;
f.
versare il ricavato della massa del fallimento.
Art. 19 Assemblea dei creditori

1 Se la FINMA indice un'assemblea dei creditori su richiesta dell'amministrazione del fallimento, con la sua decisione ne definisce le competenze e fissa i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni.

2 Tutti i creditori possono partecipare all'assemblea dei creditori o farsi rappresentare alla stessa. In caso di dubbio, l'amministrazione del fallimento decide in merito alla partecipazione.

3 L'amministrazione del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale dell'istituto del mercato finanziario e sullo stato della procedura.

4 L'assemblea dei creditori può deliberare anche per circolazione degli atti. Una richiesta dell'amministrazione del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.

5 Per i segmenti patrimoniali di una SICAV e per i patrimoni vincolati di un'impresa di assicurazione la FINMA può indire, per ciascuno di tali patrimoni, un'assemblea dei creditori separata.

Art. 20 Delegazione dei creditori

1 Se la FINMA istituisce una delegazione dei creditori su richiesta dell'amministrazione del fallimento, con la sua decisione ne definisce la composizione e le competenze. In particolare ne nomina il presidente, stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.

2 La FINMA può accordare agli istituti seguenti un seggio nella delegazione dei creditori se hanno versato prestazioni rilevanti nel quadro dell'insolvenza di un istituto del mercato finanziario:

a.
al responsabile della garanzia dei depositi di cui all'articolo 37h LBCR nell'ambito dell'insolvenza di una banca o di una società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 41 lettera a LIsFi;
b.
al Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 76 della legge federale del 19 dicembre 195812 sulla circolazione stradale nel quadro dell'insolvenza di un'impresa di assicurazione.

3 Per i segmenti patrimoniali di una SICAV e per i patrimoni vincolati di un'impresa di assicurazione la FINMA può istituire, per ciascuno di tali patrimoni, una delegazione dei creditori separata.

Sezione 2: Attivi del fallimento

Art. 22 Formazione dell'inventario e salvaguardia dei beni

1 La formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento è retta dagli articoli 221-229 della legge federale dell'11 aprile 188913 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza.

2 Nell'inventario sono rilevati in sezioni separate:

a.
i valori depositati da separare dalla massa secondo l'articolo 37d LBCR, i titoli e le pretese da separare dalla massa secondo l'articolo 17 della legge del 3 ottobre 200814 sui titoli contabili (LTCo) e il patrimonio del fondo da scorporare secondo l'articolo 40 LIsFi, sempre per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento; al riguardo occorre indicare le pretese dell'istituto del mercato finanziario che si oppongono a una separazione o a uno scorporo dalla massa;
b.
per i membri di una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie: la copertura in relazione ai mutui in obbligazioni fondiarie da separare dalla massa secondo l'articolo 40a capoverso 1 LOF con l'indicazione «pro memoria»;
c.
per le SICAV: i beni patrimoniali appartenenti a un segmento patrimoniale;
d.
per le imprese di assicurazione: i beni patrimoniali appartenenti a un patrimonio vincolato;
e.
per le succursali svizzere di un'impresa di assicurazione estera: un'eventuale cauzione.

3 Se esistono più patrimoni del fondo, più segmenti patrimoniali di una SICAV o più patrimoni vincolati di un'impresa di assicurazione, ognuno di essi è rilevato in una sezione separata.

4 L'amministrazione del fallimento sottopone l'inventario all'istituto del mercato finanziario. Esso deve pronunciarsi sulla completezza e sull'esattezza dell'inventario. La dichiarazione è riportata nell'inventario.

5 L'amministrazione del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento.

Art. 23 Obbligo di notifica

1 I debitori dell'istituto del mercato finanziario devono notificarsi all'amministrazione del fallimento, sotto comminatoria di sanzioni penali in caso di omissione (art. 324 n. 2 CP15), entro il termine di presentazione di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera e.

2 L'obbligo di notifica si configura anche se viene fatta valere una compensazione.

3 Se gli impegni risultano dai libri di un istituto del mercato finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d o h, la FINMA può stabilire che i debitori dell'istituto del mercato finanziario non devono notificarsi. Essa pubblica questa informazione nella grida ai creditori di cui all'articolo 15. Per valutare se gli impegni sono ritenuti risultanti dai libri dell'istituto del mercato finanziario, l'articolo 16 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 24 Obbligo di mettere a disposizione

1 Le persone che posseggono beni patrimoniali dell'istituto del mercato finanziario a titolo di pegno o per altro titolo devono mettere tali beni a disposizione dell'amministrazione del fallimento entro il termine di presentazione di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera e sotto comminatoria di sanzioni penali in caso di omissione (art. 324 n. 3 CP16).

2 I titoli o altri strumenti finanziari che hanno la funzione di garanzia, comprese le garanzie in contanti fatta eccezione per il denaro contante, nonché i beni crittografici che hanno la funzione di garanzia, e il cui valore è di volta in volta determinabile oggettivamente, non devono essere messi a disposizione dell'amministrazione del fallimento qualora siano soddisfatte le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario della garanzia. Il beneficiario della garanzia deve notificare tali beni patrimoniali all'amministrazione del fallimento unitamente alla prova del diritto di realizzazione. L'amministrazione del fallimento menziona tali garanzie nell'inventario.

3 Un diritto di prelazione esistente non può più essere fatto valere nel procedimento esecutivo se la messa a disposizione di cui al capoverso 1 o la notifica di cui al capoverso 2 è omessa in modo ingiustificato.

4 Il beneficiario della garanzia deve rendere conto all'amministrazione del fallimento del ricavato realizzato dai beni patrimoniali di cui al capoverso 2. Un'eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel relativo segmento patrimoniale.

Art. 25 Rivendicazione di terzi

1 L'amministrazione del fallimento verifica se beni patrimoniali rivendicati da terzi devono essere restituiti.

2 Se ritiene fondata una pretesa di restituzione, concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF17, del diritto di contestare la pretesa di restituzione e, a tale scopo, impartisce un congruo termine.

3 Se ritiene infondata la pretesa di restituzione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, impartisce al terzo un termine per promuovere l'azione di rivendicazione dinanzi al giudice del foro del fallimento. Una volta decorso tale termine, la pretesa del terzo decade.

4 In caso di cessione, l'azione di rivendicazione del terzo deve essere diretta contro i creditori cessionari. L'amministrazione del fallimento fornisce al terzo i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire.

Art. 26 Decisione sul proseguimento di un investimento collettivo di capitali

1 Se il proseguimento di un fondo d'investimento autorizzato in caso di fallimento di una direzione del fondo o di un segmento patrimoniale degli investitori in caso di fallimento di una SICAV è nell'interesse degli investitori, l'amministrazione del fallimento propone alla FINMA di trasferire il relativo fondo d'investimento o il relativo segmento patrimoniale degli investitori a un'altra direzione del fondo o a un'altra SICAV con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.

2 Se nessuna direzione del fondo o SICAV riprende il fondo d'investimento o il segmento patrimoniale degli investitori, l'amministrazione del fallimento propone alla FINMA di liquidare il relativo fondo d'investimento o il relativo segmento patrimoniale degli investitori nell'ambito del fallimento della direzione del fondo o della SICAV.

Art. 27 Crediti e rivendicazione della massa

1 L'amministrazione del fallimento riscuote in Svizzera e all'estero i crediti esigibili che appartengono alla massa del fallimento, se del caso mediante esecuzione forzata.

2 Verifica le pretese della massa del fallimento su:

a.
cose mobili in possesso o copossesso di terzi;
b.
fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi.

3 Verifica la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285-292 LEF18. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella di una misura di protezione precedentemente decisa secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR o l'articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e oppure i LSA non sono computate nei termini di cui agli articoli 286-288 LEF.

4 Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretese secondo i capoversi 2 o 3, l'amministrazione del fallimento chiede alla FINMA l'autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo.

5 Se non promuove un'azione legale, l'amministrazione del fallimento adotta una delle due misure seguenti:

a.
concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di rivendicazione secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF e impartisce un congruo termine a tale scopo;
b.
realizza i crediti in questione e le altre pretese.

6 L'eventuale eccedenza di copertura dopo il rimborso integrale dei mutui in obbligazioni fondiarie e l'eventuale ricavato realizzato in relazione al trasferimento dei mutui e della copertura secondo l'articolo 40a capoverso 3 LOF confluiscono nella massa del fallimento.

Art. 28 Continuazione di processi civili e procedimenti amministrativi pendenti

1 L'amministrazione del fallimento valuta le prospettive processuali per le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di processi civili o procedimenti amministrativi e formula proposte alla FINMA in relazione alla loro continuazione.

2 Se la FINMA nega la continuazione, l'amministrazione del fallimento concede ai creditori la possibilità, secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF19, di richiedere la cessione del diritto di azione e impartisce un congruo termine a tale scopo.

Art. 29 Sospensione per mancanza di attivi

1 Se è prevedibile che gli attivi realizzabili del fallimento non saranno sufficienti per coprire le spese della procedura di fallimento, l'amministrazione del fallimento propone alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.

2 In casi eccezionali la FINMA può decidere di eseguire la procedura anche quando gli attivi realizzabili del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se sussiste un interesse particolare alla sua esecuzione.

3 Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione indica che la procedura sarà ripresa soltanto se entro un determinato termine un creditore fornisce la garanzia per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi realizzabili del fallimento. La FINMA fissa il termine e stabilisce la tipologia e l'entità della garanzia.

4 Se la garanzia stabilita non è prestata entro il termine, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro un termine da essa fissato, la realizzazione dell'attivo costituito in pegno a favore di tale creditore. La FINMA incarica l'amministrazione del fallimento di effettuare la realizzazione. Se le spese previste della realizzazione sono più elevate del ricavato atteso, l'amministrazione del fallimento può chiedere un anticipo delle spese ai creditori pignoratizi interessati.

5 Nel caso di persone giuridiche, la FINMA ordina la realizzazione degli attivi dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto la realizzazione entro il termine fissato. A un eventuale ricavato residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo si applica per analogia l'articolo 44. Se tale ricavato è troppo esiguo per consentire una ripresa della procedura, è versato alla Confederazione dopo la copertura delle spese della FINMA e alla scadenza di un termine di due anni dalla sospensione della procedura.

6 Se la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, si applica l'articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF20.

Sezione 3: Passivi del fallimento

Art. 30 Esame dei crediti

1 L'amministrazione del fallimento verifica i crediti annunciati e quelli da prendere in considerazione d'ufficio e si procura la dichiarazione dell'istituto del mercato finanziario sull'esistenza di tali crediti. Al riguardo può inoltre effettuare accertamenti propri e diffidare i creditori a produrre ulteriori mezzi di prova.

2 L'amministrazione del fallimento verifica inoltre:

a.
in quale misura e nei confronti di quale patrimonio vincolato di un'impresa di assicurazione o di quale segmento patrimoniale di un fondo d'investimento o di una SICAV è di volta in volta autorizzato ogni singolo credito;
b.
quali crediti esistono di volta in volta tra i segmenti patrimoniali di un fondo d'investimento o di una SICAV.

3 Il segmento patrimoniale della società risponde a titolo sussidiario dei crediti nei confronti di segmenti patrimoniali degli investitori di una SICAV.

Art. 31 Collocazione in graduatoria

1 L'amministrazione del fallimento decide in merito all'accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria.

2 Decide inoltre in quale misura e nei confronti di quale patrimonio vincolato di un'impresa di assicurazione o di quale segmento patrimoniale di un fondo d'investimento o di una SICAV è di volta in volta autorizzato un credito.

3 I crediti da attribuire al segmento patrimoniale o al patrimonio vincolato in questione devono essere collocati sotto titoli separati e facendo riferimento ai beni patrimoniali del rispettivo segmento patrimoniale o patrimonio vincolato conformemente all'inventario.

4 Se la massa del fallimento comprende un fondo, l'amministrazione del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L'elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria.

Art. 32 Crediti oggetto di processi civili o procedimenti amministrativi

1 I crediti che sono già oggetto di processi civili o procedimenti amministrativi in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento sono registrati nella graduatoria con l'indicazione «pro memoria».

2 Se rinuncia a continuare un processo civile o un procedimento amministrativo, l'amministrazione del fallimento concede ai creditori la possibilità, secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF21, di richiedere la cessione del diritto di azione e impartisce un congruo termine a tale scopo.

3 Se un processo civile o un procedimento amministrativo non è continuato né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo mediante un'azione di contestazione della graduatoria.

4 Se singoli creditori cessionari continuano un processo civile o un procedimento amministrativo, l'ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un'eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento, in caso di fallimento di una SICAV nel rispettivo segmento patrimoniale e in caso di fallimento di un'impresa di assicurazione nel rispettivo patrimonio vincolato.

Art. 33 Consultazione della graduatoria e comunicazioni ai creditori

1 I creditori possono consultare la graduatoria conformemente all'articolo 7.

2 L'amministrazione del fallimento pubblica da quando e in che forma la graduatoria può essere consultata.

3 Può prevedere che la consultazione avvenga presso l'ufficio dei fallimenti del foro del fallimento.

4 Comunica a ogni creditore il cui credito non è stato inserito nella graduatoria come notificato oppure come risultante dai libri o dal registro fondiario i motivi per i quali il suo credito è stato rigettato del tutto o in parte.

Sezione 4: Realizzazione

Art. 35 Modo di realizzazione

1 L'amministrazione del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.

2 I beni patrimoniali possono essere realizzati senza indugio se:

a.
sono esposti a rapido deprezzamento;
b.
causano spese di amministrazione sproporzionatamente elevate;
c.
sono negoziati su un mercato rappresentativo;
d.
non hanno un valore significativo; oppure
e.
appartengono a un patrimonio vincolato di un'impresa di assicurazione.

3 I beni pignorati possono essere realizzati in modo diverso dalla vendita ai pubblici incanti solo con il consenso dei creditori pignoratizi.

Art. 36 Pubblici incanti

1 I pubblici incanti sono retti dagli articoli 257-259 LEF23, salvo disposizione contraria della presente ordinanza.

2 L'amministrazione del fallimento effettua l'incanto. Può rivolgersi a un terzo per effettuare l'incanto. Nelle condizioni d'incanto può essere fissata un'offerta minima per il primo incanto.

3 Rende pubblicamente nota la possibilità di consultare le condizioni d'incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso il terzo coinvolto.

Art. 37 Cessione di pretese

1 Se un creditore chiede, secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF24, la cessione di una pretesa sulla massa del fallimento, l'amministrazione del fallimento stabilisce nella dichiarazione di cessione il termine entro cui il creditore cessionario deve far valere la pretesa per via giudiziale. La cessione si estingue al decorrere infruttuoso del termine.

2 I creditori cessionari devono informare senza indugio l'amministrazione del fallimento o, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell'azione proposta. Se dall'azione proposta risulta un'eccedenza che è determinata solo dopo la conclusione della procedura di fallimento, si applica per analogia l'articolo 44.

3 Se nessun creditore esige la cessione o se il termine per far valere le pretese trascorre infruttuoso, l'amministrazione del fallimento o, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA decide sull'eventuale ulteriore realizzazione di queste pretese. Se si tratta delle pretese di cui all'articolo 27 capoverso 3, un'ulteriore realizzazione è esclusa.

Art. 38 Impugnazione di atti di realizzazione

1 L'amministrazione del fallimento redige periodicamente un piano di realizzazione nel quale informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.

2 Comunica il piano di realizzazione ai creditori e ai proprietari dell'istituto del mercato finanziario. Fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.

3 Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza indugio secondo l'articolo 35 capoverso 2 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione. L'amministrazione del fallimento informa periodicamente i creditori e i proprietari in merito agli atti di realizzazione effettuati. Il capoverso 2, secondo periodo si applica per analogia.

Sezione 5: Ripartizione

Art. 39 Impegni della massa

1 Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:

a.
gli impegni di cui all'articolo 37 LBCR e all'articolo 54bbis LSA;
b.
gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento;
c.
tutte le spese per l'apertura e l'esecuzione della procedura di fallimento, incluse le spese per l'incaricato di cui all'articolo 40a capoverso 2 LOF e per la gestione dei mutui in obbligazioni fondiarie e della copertura a lui affidate;
d.
gli impegni nei confronti di un ente di subcustodia secondo l'articolo 17 capoverso 3 LTCo25.

2 Dal ricavato della realizzazione di patrimoni vincolati di imprese di assicurazione e di segmenti patrimoniali di SICAV sono coperti in primo luogo soltanto le spese d'inventario, di gestione e di realizzazione dei beni patrimoniali dei patrimoni vincolati o dei segmenti patrimoniali in questione.

Art. 40 Stato di ripartizione, conto finale e pagamenti

1 L'amministrazione del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo predispone uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA.

2 La compilazione, il deposito e l'approvazione dello stato di ripartizione definitivo e del conto finale sono retti rispettivamente dall'articolo 37e LBCR, dall'articolo 54c LSA e dall'articolo 138b LICol.

3 Dopo l'approvazione dello stato di ripartizione definitivo e del conto finale, l'amministrazione del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.

4 Non sono effettuati pagamenti per crediti:

a.
il cui stato o ammontare non è stato determinato definitivamente;
b.
i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente;
c.
che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all'estero o da garanzie di cui all'articolo 24 capoverso 2; oppure
d.
che saranno probabilmente tacitati integralmente o in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all'estero in relazione con il fallimento.
Art. 41 Ripartizione nel fallimento di una SICAV

1 Con il ricavato risultante dalla realizzazione dei beni patrimoniali di un segmento patrimoniale di una SICAV sono tacitati i creditori del segmento patrimoniale in questione.

2 Un'eventuale eccedenza di un segmento patrimoniale è ripartita agli azionisti aventi diritto a tale segmento patrimoniale proporzionalmente alle quote detenute.

Art. 42 Deposito

1 Fatte salve le disposizioni sugli averi non rivendicati, la FINMA adotta i provvedimenti necessari per il deposito dei riparti non ancora versati come pure per il deposito dei beni patrimoniali separati e non restituiti.

2 Per la realizzazione e la ripartizione dei beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati entro dieci anni dal deposito, si applica per analogia l'articolo 44; sono fatte salve le disposizioni sugli averi non rivendicati.

Art. 43 Attestato di carenza di beni

1 I creditori possono richiedere all'amministrazione del fallimento o, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA un attestato di carenza di beni secondo l'articolo 265 LEF26 per l'ammontare rimasto scoperto del loro credito. Le spese risultanti dall'emissione dell'attestato di carenza di beni sono addossate al creditore e fatturate sotto forma di forfait.

2 L'amministrazione del fallimento informa i creditori sulla possibilità di richiedere un attestato di carenza di beni nel quadro del versamento delle loro quote.

Art. 44 Beni patrimoniali scoperti successivamente

1 Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni patrimoniali o altre pretese, la FINMA riprende la procedura di fallimento senza ulteriori formalità. All'occorrenza incarica un'amministrazione del fallimento di eseguirla.

2 Il ricavato della realizzazione dei beni patrimoniali o delle pretese è ripartito tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali la FINMA conosce i dati necessari per il pagamento. La FINMA può diffidare i creditori a fornirle i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. A tale scopo impartisce loro un congruo termine.

3 Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali o delle pretese oppure per i creditori risulta soltanto un dividendo irrilevante, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura. Versa i beni patrimoniali in questione alla Confederazione.

Capitolo 4: Chiusura della procedura di insolvenza

Art. 45 Rapporto finale e pubblicazione della conclusione della procedura

1 L'incaricato del risanamento o l'amministrazione del fallimento presenta alla FINMA in un rapporto finale sommario l'andamento della procedura di risanamento o di fallimento.

2 Il rapporto finale dell'amministrazione del fallimento contiene inoltre:

a.
considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi che concernono la determinazione degli attivi del fallimento e dei passivi del fallimento;
b.
indicazioni sullo stato delle pretese che sono state cedute ai creditori secondo l'articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF27; e
c.
un elenco delle quote non versate nonché dei beni patrimoniali separati e non restituiti, con l'indicazione dei motivi per i quali sino ad allora non è stato possibile effettuare il pagamento o la restituzione.

3 La FINMA pubblica la chiusura della procedura di insolvenza.

Art. 46 Conservazione degli atti

1 La FINMA disciplina in che modo devono essere conservati i documenti relativi all'insolvenza e all'attività commerciale dopo la chiusura o la sospensione della procedura di insolvenza.

2 I documenti relativi all'insolvenza e quelli relativi all'attività commerciale ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di insolvenza.

3 Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi speciali.

Capitolo 5: Differimento della disdetta di contratti

Art. 47

1 L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2bis OBCR si applica:

a.
ai contratti sull'acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
b.
ai contratti sull'acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a merci e alle relative operazioni concernenti indici che le contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
c.
ai contratti sull'acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di merci, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
d.
ai contratti su operazioni swap concernenti tassi d'interesse, divise, valute, merci come pure titoli, diritti valori, titoli contabili, agenti atmosferici, emissioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d'interesse;
e.
agli accordi di credito nella relazione interbancaria;
f.
a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle lettere a-e;
g.
ai contratti di cui alle lettere a-f stipulati sotto forma di accordi quadro (master agreements);
h.
ai contratti delle società del gruppo estere di cui alle lettere a-g, purché una banca o una società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera garantisca l'adempimento.

2 L'obbligo di cui all'articolo 12 capoverso 2bis OBCR non si applica:

a.
ai contratti che non motivano la disdetta o l'esercizio di diritti secondo l'articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente mediante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR;
b.
ai contratti che sono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un'infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione;
c.
ai contratti in cui è controparte una banca centrale;
d.
ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario;
e.
ai contratti con controparti che non sono imprese ai sensi dell'articolo 77 dell'ordinanza del 25 novembre 201528 sull'infrastruttura finanziaria;
f.
ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari sul mercato;
g.
alle modifiche di contratti in essere che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, si producono senza ulteriore intervento delle parti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 49 Disposizione transitoria

Alle procedure pendenti all'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della presente ordinanza.