1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.
2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012-2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.
3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell'impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165f bis.
4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.
5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.
6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.
7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.
8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.