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01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
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910.1

Legge federale
sull'agricoltura

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104a, 120, 123 e 147 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

3 FF 1996 IV 1

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo

La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a.
garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b.
salvaguardare le basi esistenziali naturali;
c.
aver cura del paesaggio rurale;
d.
garantire un'occupazione decentralizzata del territorio;
e.4
garantire il benessere degli animali.

4 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

a.
istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;
b.5
indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d'interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;
bbis.6
sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produzione che rispetti gli animali e l'ambiente;
c.
provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura;
d.
sostiene i miglioramenti strutturali;
e.7
promuove la ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati e la consulenza nell'agricoltura e nella filiera alimentare nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali;
f.
disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di mezzi di produzione8.

2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.

3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.9

4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell'offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.10

4bis I provvedimenti della Confederazione sostengono la digitalizzazione nell'agricoltura e nella filiera alimentare.11

5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell'attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall'articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.12

5 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

6 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

7 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

8 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

10 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

11 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

12 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Art. 3 Definizione e campo d'applicazione

1 L'agricoltura comprende:

a.
la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b.
la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione.
c.
lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.13

2 All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.14

3 Alla pesca professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 4 del titolo settimo.15

3bis Ai prodotti dell'acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto, del titolo sesto e del capitolo 4 del titolo settimo. Questi provvedimenti presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.16

4 All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.17

13 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

14 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

15 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

16 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

17 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita

1 Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.18

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.

18 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 5 Reddito

1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

3 Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.

Art. 6 Limite di spesa

I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Art. 6a19 Perdite di sostanze nutritive

1 Rispetto alla media degli anni 2014-2016, le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l'obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell'impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire20.

3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

19 Introdotto della cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

20 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

Art. 6b21 Riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari

1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.

2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012-2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell'impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165f bis.

4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.

5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.

7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.

21 Introdotto della cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio

1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile.

2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese.22

22 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali

Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8 Misure di solidarietà

1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

1bis Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.23

2 Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

23 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 8a24 Prezzi indicativi

1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

24 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 925 Sostegno alle misure di solidarietà

1 Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1 decise collettivamente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione:26

a.
è rappresentativa;
b.
non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;
c.
ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.27

3 Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.28

4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

25 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

26 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

27 Per. introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

28 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 1029 Prescrizioni concernenti la qualità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l'agricoltura svizzera.

29 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 1130 Miglioramento della qualità e della sostenibilità

1 La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi.

2 I provvedimenti devono:

a.
promuovere l'innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto;
b.
prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.

3 Possono essere sostenuti segnatamente:

a.
gli accertamenti preliminari;
b.
la fase iniziale dell'attuazione del provvedimento;
c.
la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

30 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 12 Promozione dello smercio

1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.31

3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all'estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un'identità visiva comune.32

4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

31 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

32 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 13 Sgravio del mercato

1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Sezione 2: Designazione

Art. 14 In generale

1 Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

a.
sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
b.
presentano altre caratteristiche specifiche;
c.
provengono dalla regione di montagna;
d.
si distinguono per la loro origine;
e.33
sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche;
f.34
sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.

2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.35

4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego.36

5 L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12.37

33 Introdotto dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

34 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

36 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

37 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina:

a.
i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;
b.
i controlli.

2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.38

3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.

38 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche

1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

2 Disciplina in particolare:

a.
il diritto all'iscrizione;
b.
le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;
c.
la procedura d'opposizione e di registrazione;
d.
il controllo.

2bis Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.39

3 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

4 ...40

5 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.41

5bis Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.42

6 Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede:

a.
prima del 1° gennaio 1996; o
b.
prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199243 sulla protezione dei marchi.44

6bis Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale.45

7 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a.
qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
b.
qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

39 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

40 Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

41 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

42 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

43 RS 232.11

44 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

45 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 16a46 Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

46 Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 6275 6289).

Art. 16b47 Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

47 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Sezione 3: Importazione

Art. 17 Dazi all'importazione

Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati

1 Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.48

2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione:

a.
della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure
b.
dell'ambiente.

48 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 19 Aliquote di dazio

1 In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

2 Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 201649 sull'approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026.50

49 RS 531

50 Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748).

Art. 19a51 Destinazione vincolata di proventi dei dazi

1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura.

3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.

4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

51 Introdotto della cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049).

Art. 20 Prezzi soglia

1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia.

2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.52 Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.53

3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)54 determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti.

4 Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).55

5 L'UFAG56 stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione.

6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.

7 Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.57

52 Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

53 Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

54 Nuova espr. giusta la cifra I 28 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

55 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

56 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

57 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 21 Contingenti doganali

1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 198658 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.

3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17.

4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati.

5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali

1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.

2 L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

a.
mediante vendita all'asta;
b.
in funzione della prestazione all'interno del Paese;
c.
sulla base del quantitativo richiesto;
d.
conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso;
e.59
conformemente all'ordine della tassazione;
f.
in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3 Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.

4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

6 L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

59 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 610; FF 2006 5815).

Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva

1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

a.
la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure
b.
l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.

Art. 24 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia

1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione.

2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale.

3 L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 198660 sulla tariffa delle dogane.

4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:

a.
all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198261 sulle misure economiche esterne; e
b.
all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.
Art. 25 Contributi volontari

1 Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l'importo massimo. Può delegare tale competenza al DEFR.

2 Se l'importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: ...

Sezione 5: Monitoraggio del mercato63

63 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 27

1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.64

2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

64 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Sezione 6:65 Ingegneria genetica

65 Introdotta dall'all. n. 8 della L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 27a

1 Prodotti agricoli o mezzi di produzione66 dell'agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell'ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.

66 Nuova espr. giusta la cifra II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 7:67 Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati

67 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 27b

1 Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

2 Sono considerati agricoli i beni d'investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell'agricoltura.

Capitolo 2: Economia lattiera

Sezione 1: Campo d'applicazione68

68 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 28 ...69

1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38, 39 e 41, anche al latte di capra, di pecora e di bufala.70

69 Abrogata della cifra I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

70 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Sezione 2: ...

Sezione 3:74 Contratto standard nel settore lattiero

74 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 37

1 L'elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti.

2 Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.

3 Il Consiglio federale, su richiesta di un'organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo.

4 Le esigenze cui deve adempiere l'organizzazione di categoria e la presa di decisione sono rette dall'articolo 9 capoverso 1.

5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto standard e dai singoli contratti.

6 Se un'organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto standard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio

1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.75

1bis Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato per il tramite dei valorizzatori del latte. In tal caso, la Confederazione fornisce la prestazione con effetto liberatorio.76

2 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.77

3 Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.78

75 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

76 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

77 Nuovo testo giusta l'all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all'esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).

78 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta l'all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all'esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati

1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

1bis Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato per il tramite dei valorizzatori del latte. In tal caso, la Confederazione fornisce la prestazione con effetto liberatorio.79

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è versato e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di versare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.80

3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.81

79 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

80 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

81 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 4082 Supplemento per il latte commerciale

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni.

3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

82 Nuovo testo giusta l'all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all'esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).

Sezione 4a: Contributo per il controllo del latte83

83 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 4184

1 Per garantire l'igiene del latte, si possono versare contributi a parziale copertura dei costi delle analisi condotte dai laboratori su incarico delle organizzazioni nazionali dell'economia lattiera.

2 I contributi sono versati sotto forma di contributi forfettari alle organizzazioni nazionali dell'economia lattiera.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura per il versamento dei contributi.

84 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43 Obbligo di notifica

1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:

a.
il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e
b.
il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

2 I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

3 ...86

86 Introdotto dal la cifra I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Abrogato della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Capitolo 3: Economia zootecnica

Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi

1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.

2 Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

a.
la stazione di ricerca agronomica della Confederazione;
b.
le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari delle aziende dei settori lattiero e alimentare;
c.
le aziende sperimentali.88

88 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 47 Tassa

1 I gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 46 devono versare una tassa annuale.

2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore.

4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova89

89 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 4890 Ripartizione dei contingenti doganali

1 I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

2 Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

2bis Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.91

3 Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

90 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

91 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 49 Classificazione della qualità

1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

2 Il Consiglio federale può:

a.
dichiarare obbligatoria l'applicazione dei criteri di classificazione;
b.
per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale;
c.92
disciplinare il modo di calcolo del peso di macellazione.

3 Il Consiglio federale può delegare all'UFAG la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

92 Introdotta dall'all. n. II 6 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Art. 5093 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

1 La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

2 A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.

93 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 51 Delega di compiti pubblici

1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

a.
eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;
b.
sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;
c.
classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.94

2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.95

3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

94 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

95 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 5499 Contributi per singole colture

1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

a.
mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;
b.
garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.

2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l'importo dei contributi.

2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell'agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno.100

3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005101 sulle dogane.

99 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

100 Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85; FF 2021 457, 748).

101 RS 631.0

Art. 55102 Supplemento per i cereali

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all'alimentazione umana.

2 L'importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato.

3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

102 Nuovo testo giusta l'all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all'esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).

Art. 58105 Frutta

1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

2 ...106

105 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

106 Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 5: Economia vitivinicola108

108 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 60 Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica

1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

3 Il Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.

4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

5 Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.109

109 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 61 Catasto viticolo

I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti.

Art. 63111 Classificazione

1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

a.
vini a denominazione d'origine controllata;
b.
vini con indicazione geografica tipica;
c.
vini da tavola.

2 Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.

3 Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione.

5 Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

6 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

111 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 64112 Controlli

1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

3 L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

4 L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

112 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Titolo terzo:116 Pagamenti diretti

116 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio

1 Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

2 I pagamenti diretti comprendono:

a.
contributi per il paesaggio rurale;
b.
contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
c.
contributi per la biodiversità;
d.
contributi per la qualità del paesaggio;
e.
contributi per i sistemi di produzione;
f.
contributi per l'efficienza delle risorse;
g.
contributi di transizione.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

a.
il beneficiario è un'azienda contadina che coltiva il suolo;
b.
è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
c.
le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali sono rispettate;
d.
le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l'entrata in vigore della presente disposizione;
e.
nell'azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
f.
una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell'azienda;
g.
il gestore non supera un determinato limite d'età;
h.
il gestore possiede una formazione agricola.

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a.
una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
b.
un bilancio di concimazione equilibrato;
c.
una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
d.
la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966117 sulla protezione della natura e del paesaggio;
e.
un avvicendamento disciplinato delle colture;
f.
un'adeguata protezione del suolo;
g.
una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

3 Il Consiglio federale:

a.
concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;
b.
stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e-h;
c.
può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;
d.
può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;
e.
può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
f.
determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.

4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d'estivazione

1 Nella regione d'estivazione i contributi sono versati ai gestori di un'azienda d'estivazione, di un'azienda con pascoli comunitari o di una superficie d'estivazione.

2 Le condizioni di cui all'articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d'estivazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d'estivazione.

Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale

1 Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono:

a.
un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;
b.
un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili;
c.
un contributo graduato supplementare in base alla quota di prati da sfalcio in zone in forte pendenza;
d.
un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli animali ceduti per l'estivazione, al fine di promuovere l'alpeggio;
e.
un contributo d'estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d'estivazione.

2 Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali è versato il contributo d'estivazione.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

1 Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:

a.
un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produzione;
b.
un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni;
c.
un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili.

2 Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una densità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

3 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005118 sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità

1 Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono:

a.
un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere la diversità delle specie e degli habitat naturali;
b.
un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere l'interconnessione delle superfici.

2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi.

3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 74 Contributi per la qualità del paesaggio

1 Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio.

2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se:

a.
i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provvedimenti volti al conseguimento di tali obiettivi;
b.
i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in consonanza a tali provvedimenti; e
c.
gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.

3 La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.

Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione

1 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono:

a.
un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali;
b.119
un contributo, graduato secondo il tipo di utilizzazione e l'efficacia, per forme di produzione aziendali parziali;
c.
un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

2 Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

119 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 76 Contributi per l'efficienza delle risorse

1 Per promuovere l'impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l'efficienza nell'impiego dei mezzi di produzione sono versati contributi per l'efficienza delle risorse.

2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo.

3 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se:

a.
è dimostrata l'efficacia del provvedimento;
b.
il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione;
c.
il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.
Art. 77 Contributi di transizione

1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.

2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991120 sulla protezione delle acque.

3 I contributi di transizione sono versati in relazione all'azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a-c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un'azienda presentava prima del cambiamento di sistema.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
il calcolo dei contributi per la singola azienda;
b.
le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali;
c.
i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Titolo terzo a:121 Impiego sostenibile delle risorse naturali

121 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 77a Principio

1 La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

2 I contributi sono concessi agli enti responsabili se:

a.
le misure previste nel progetto sono state coordinate;
b.
appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.
Art. 77b Importo dei contributi

1 L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966122 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991123 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Titolo quarto: Gestione del rischio aziendale124

124 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale125

125 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 78 Principio

1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.126

3 L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

126 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

1 Il Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

a.
convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi;
b.
far fronte a oneri finanziari straordinari.

1bis L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.127

2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.128

127 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

128 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 80 Condizioni

1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:129

a.130
l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;
b.
l'azienda è gestita razionalmente;
c.
l'indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.131

3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

129 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

130 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

131 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 81 Approvazione da parte dell'UFAG

1 Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

2 L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

Art. 84 Spese amministrative

1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

2 I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi

1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

2 Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per:

a.
la copertura delle spese amministrative;
b.
la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui;
c.
la concessione di nuovi mutui.

3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:

a.
sia restituita e accordata a un altro Cantone; o
b.
sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133

133 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 86 Perdite

1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

2 Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:134 Aiuti per la riqualificazione

134 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 86a

1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.135

135 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Capitolo 3:136 Contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

136 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 fino al 31 dic. 2032 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 86b

1 La Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra i rischi aventi un impatto su larga scala, come la siccità e il gelo.

2 I contributi sono accordati ai gestori assicurati. La Confederazione versa il contributo agli assicuratori presso i quali i gestori sono assicurati. Gli assicuratori utilizzano i contributi esclusivamente per ridurre i premi dell'assicurazione.

3 Il contributo federale ammonta al 30 per cento al massimo dei premi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati.

5 Se i rischi sono assicurabili nell'ambito delle assicurazioni per il raccolto promosse, sono esclusi altri aiuti della Confederazione per il risarcimento di danni.

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87137 Scopo

La Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali tesi a:

a.
rafforzare la competitività delle aziende;
b.
migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aziende;
c.
proteggere e migliorare la capacità produttiva dell'agricoltura;
d.
promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali;
e.
rafforzare lo spazio rurale, in particolare la regione di montagna.

137 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 87a138 Provvedimenti sostenuti

1 La Confederazione sostiene:

a.
i seguenti provvedimenti del genio rurale nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
1.
migliorie fondiarie,
2.
infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura,
3.
impianti e provvedimenti nel settore delle bonifiche fondiarie e del bilancio idrico,
4.
infrastrutture di base nello spazio rurale;
b.
i seguenti provvedimenti edilizi nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
1.
edifici e impianti per la trasformazione, l'immagazzinamento o lo smercio di prodotti agricoli regionali,
2.
edifici di economia rurale, edifici abitativi e impianti agricoli,
3.
diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;
c.
progetti di sviluppo regionale;
d.
i seguenti provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
1.
provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali,
2.
provvedimenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale,
3.
provvedimenti tesi a promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli.

2 Sono sostenuti provvedimenti collettivi e individuali.

138 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 88139 Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi

1 Sono sostenuti provvedimenti collettivi e provvedimenti collettivi di ampia portata.

2 I provvedimenti collettivi sono sostenuti se le seguenti aziende sono interessate in misura determinante:

a.
almeno due aziende di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera a;
b.
un'azienda d'estivazione; o
c.
una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.

3 I provvedimenti collettivi di ampia portata sono sostenuti se:

a.
concernono una regione delimitata naturalmente o economicamente; e
b.
promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

139 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali140

1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141

a.142
l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;
b.143
il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace;
c.144
dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2;
d.145
il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche;
e.
il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;
f.
il richiedente dispone di una formazione adeguata;
g.146
il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento;
h.147
l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento.

2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

a.
per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
b.
in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.150

140 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

141 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

142 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

143 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

144 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

145 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

146 Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

147 Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

148 RS 220

149 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

150 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 89a151 Neutralità concorrenziale

1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico.

2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.

5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

151 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile

1 Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:152

a.
i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento;
b.153
le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

2 I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.

152 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

153 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 92 Vigilanza

I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi

Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93154 Principio

1 Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali con contributi.

2 I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili. In casi eccezionali il contributo può essere aumentato al 60 per cento.

3 La concessione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico, nonché una partecipazione minima dei responsabili del progetto.

4 Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo dei costi computabili, se un adeguato sostegno del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari.

5 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di contribuzione, i costi computabili e le eccezioni. Gradua l'importo dei contributi in funzione della dimensione collettiva dei provvedimenti. Può stabilire l'importo dei contributi in maniera forfettaria.

6 Il Consiglio federale può vincolare la concessione dei contributi a condizioni e oneri.

154 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 97 Approvazione dei progetti

1 Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.158

2 Se è interessato un inventario federale, il Cantone chiede sollecitamente il parere dell'UFAG.159

3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.160

4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.161

5 All'occorrenza, l'UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo.

6 ...162

7 L'UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.163

158 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

159 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

160 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

161 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

162 Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

163 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 97a164

164 Introdotto della cifra II n. 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349). Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 98165 Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 87a capoverso 1.

165 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99 Allacciamento di altre opere

1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

2 Il Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità per l'utilizzazione dell'opera esistente.

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto

1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.

2 L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.

3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile167 e all'iscrizione nel registro fondiario l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

4 Il Cantone disciplina l'ulteriore procedura.

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare

1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati.

3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.

Art. 103 Manutenzione e gestione

1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:

a.
le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente;
b.
le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.

Art. 104 Menzione nel registro fondiario

1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.

2 Il Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest'ultima.

Capitolo 3: Crediti d'investimento

Art. 105168 Principio

1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d'investimento.

2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d'investimento.

3 I Cantoni accordano i crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

4 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.

5 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

6 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei crediti d'investimento e le modalità di rimborso.

7 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d'investimento a condizioni e oneri.

168 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 107170 Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi

1 I crediti d'investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a-c e d numero 2.

2 Per progetti collettivi importanti possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

170 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 108 Approvazione

1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'UFAG per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

1bis L'UFAG decide in merito all'approvazione di un credito d'investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.172

2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.173

3 Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l'articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.

172 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

173 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 109 Revoca

1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento.

2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l'UFAG può:

a.
chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
b.
metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.
Art. 111 Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto: Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nonché risorse genetiche174

174 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 1:175 Principio

175 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 113

1 La Confederazione promuove l'elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze nell'agricoltura e nella filiera alimentare, sostenendone così gli sforzi volti a produrre in modo razionale e sostenibile.176

2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali.

176 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 1a:177 Ricerca

177 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Art. 114178 Stazione di ricerca agronomica

1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.

2 La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.

3 La stazione di ricerca agronomica è subordinata all'UFAG.

178 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 115 Compiti della stazione di ricerca agronomica179

1 La stazione di ricerca agronomica ha segnatamente i seguenti compiti:180

a.
elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole;
b.
elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola;
c.
sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola;
d.
fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura;
e.
fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali;
f.
svolgere compiti d'esecuzione.

2 ...181

179 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

180 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

181 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

Art. 116182 Aiuti finanziari e mandati di ricerca

1 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che forniscono prestazioni nell'ambito della ricerca.

2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca.

3 Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

182 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 2: Valorizzazione e scambio delle conoscenze184

184 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 118185 Rete di contatti

La Confederazione può versare aiuti finanziari a organizzazioni e per progetti che contribuiscono a sviluppare una rete di contatti tra la ricerca, la formazione, la consulenza e la pratica nell'agricoltura e nella filiera alimentare.

185 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 119186 Progetti pilota e progetti dimostrativi

La Confederazione può versare aiuti finanziari per:

a.
progetti pilota che sperimentano le conoscenze scientifiche acquisite nel campo della ricerca al fine dell'applicazione pratica;
b.
progetti dimostrativi che espongono agli operatori del settore e al pubblico le novità quanto a tecnologie, metodi, processi e servizi.

186 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 121188 Istituto di allevamento equino

1 La Confederazione gestisce un istituto di allevamento equino quale centro di competenza per l'allevamento e la detenzione di cavalli. L'istituto di allevamento equino è subordinato all'UFAG.

2 La Confederazione stabilisce i compiti dell'istituto di allevamento equino.

188 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 2a:190 Consulenza

190 Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Art. 136191 Compiti e organizzazione

1 La consulenza è concepita per persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.

2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite.

3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.192

4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e pratica, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1.193 Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

191 Nuovo testo giusta la cifra II n.29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

192 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

193 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 137 e 138194

194 Abrogati della cifra II n. 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche196

196 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Sezione 1: Selezione vegetale197

197 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la selezione di piante utili:198

a.
di alto valore ecologico;
b.
di alto valore qualitativo; o
c.
adatte alle condizioni regionali.

2 Essa può versare contributi ad imprese di selezione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:199

a.200
la selezione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;
b.
le colture sperimentali;
c.201
...

3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

198 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

199 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

200 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

201 Abrogata della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141 Promozione dell'allevamento

1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito:

a.
adatti alle condizioni naturali del Paese;
b.202
sani, redditizi e resistenti; e
c.
atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

2 La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.

202 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 142 Contributi

1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per:

a.
la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;
b.
programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali;
c.203
...

2 L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

203 Abrogata della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 143 Condizioni

I contributi sono accordati se:

a.204
...
b.
gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e
c.
i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.

204 Abrogata della cifra II n. 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni

1 L'UFAG riconosce le organizzazioni. ...205

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

205 Per. abrogato della cifra II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Sezione 3:209 Risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione

209 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 147a Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche

1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segnatamente mediante contributi.

2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione210

210 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione211

211 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 148

1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

2 Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.212

212 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 2:213 Misure preventive

213 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 148a

1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:

a.
sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e
b.
la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

3 Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:

a.
limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione;
a.
limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali214

214 Originario cap. 1.

Sezione 1: Principi

Art. 149 Confederazione

1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

2...215

215 Abrogato della cifra I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 150 Cantoni

I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

Sezione 2: Salute dei vegetali217

217 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio

1 Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e sull'immissione in commercio di:

a.
organismi nocivi particolarmente pericolosi;
b.
materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.218

2 Può in particolare:

a.
stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
b.
emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
c.
obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
d.
vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
e.
vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

2bis Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.219

3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.

218 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

219 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 153 Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi220

Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare:

a.
ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
b.
stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa;
c.
ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

220 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154 Prestazioni dei Cantoni

1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.

Art. 155 Prestazioni della Confederazione

La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 153.

Art. 156 Indennità per danni

1 Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall'autorità secondo l'articolo 153, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.221

2 L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:

a.
dall'UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'UFAG all'interno del Paese;
b.
dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.222

3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.

221 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

222 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 157223 Controlli

1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

223 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 4: Mezzi di produzione224

224 Originario cap. 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 158 Definizione e campo d'applicazione

1 Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione.

2 Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.

Art. 159 Principi

1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che:

a.
si prestano all'impiego previsto;
b.
non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e
c.
offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l'uso.

Art. 159a225 Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione.

225 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 160 Obbligo d'omologazione

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione.

2 Può sottoporre all'obbligo d'omologazione:

a.
l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;
b.
i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;
c.
i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.226

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.227

7 L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

8 È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.

226 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

227 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 160a228 Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999229 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

228 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

229 RS 0.916.026.81

Art. 160b230 Qualità di parte in procedure concernenti i prodotti fitosanitari

1 Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 1966231 sulla protezione della natura e del paesaggio possono richiedere la qualità di parte all'autorità di omologazione entro 14 giorni dall'informazione in merito a una procedura d'omologazione di un prodotto fitosanitario.

2 Chi non richiede la qualità di parte è escluso dal seguito della procedura.

3 Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità di omologazione non è tenuta a sentire le organizzazioni che hanno ottenuto la qualità di parte.

4 Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

230 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

231 RS 451

Art. 162 Cataloghi delle varietà

1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà.

2 Può autorizzare l'UFAG ad emanare cataloghi delle varietà.

3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.

Art. 163 Prescrizioni d'isolamento

1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.

2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.

Art. 164 Statistica della commercializzazione

Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.

Art. 164a232 Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive

1 Le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.

2 Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all'obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l'autorità cui vanno comunicati.

232 Introdotto della cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

Art. 165 Informazione

1 Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.

2 I servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione.

Titolo settimo a:234 Altre disposizioni

234 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Capitolo 1: Misure preventive

Art. 165a

1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, per l'ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell'agricoltura, l'UFAG può, d'intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.

2 Quali misure preventive l'UFAG può in particolare:

a.
limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l'uscita all'aperto o il raccolto;
b.
limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio o l'utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;
c.
stabilire in caso di pericolo imminente che:
1.
i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,
2.
le aziende cessino la loro produzione,
3.
le aziende smaltiscano i prodotti.

3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.

4 Se in seguito a un ordine dell'autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un'equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

Art. 165b

1 Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o animali particolarmente degne di protezione.

2 L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all'obbligo di tollerare la gestione e la cura.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione

Art. 165c Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

1 L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione di contributi e l'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2 Il sistema d'informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria, nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali.

3 L'UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti:

a.
all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)235: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
b.
all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)236: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
c.
all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
d.
ad altri servizi federali: per l'adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
e.
alle autorità cantonali di esecuzione: per l'adempimento dei compiti legali nel loro rispettivo ambito di competenza;
f.
ai terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, conformemente agli articoli 43 e 180;
g.
ai terzi autorizzati dal gestore.

235 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

236 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

Art. 165d Sistema d'informazione per i dati sui controlli

1 L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d'informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

2 Il sistema d'informazione dell'UFAG è parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all'UFAG, all'USAV e all'UFSP237 e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.

3 Il sistema d'informazione dell'UFAG contiene dati personali, inclusi:

a
dati sui controlli e i risultati dei controlli;
b.
dati su misure amministrative e sanzioni penali.

4 Nell'ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d'informazione:

a.
l'USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
b.
l'UFSP238: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
c.
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
d.
i terzi incaricati di compiti di esecuzione.

5 Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

a.
l'USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
b.
l'UFSP239: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
c.
l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
d.
altri servizi federali: per l'adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
e.
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
f.
il gestore interessato da questi dati;
g.
i terzi autorizzati dal gestore.

237 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

238 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

239 Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

Art. 165e Sistema d'informazione geografica

1 L'UFAG gestisce un sistema d'informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge.

2 Il sistema d'informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l'esecuzione di compiti con un riferimento spaziale.

3 L'accesso e l'impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 2007240 sulla geoinformazione.

Art. 165f Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

1 L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell'agricoltura.

2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d'informazione.

3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d'informazione.

4 Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

a.
l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;
b.
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c.
il gestore interessato da questi dati;
d.
i terzi autorizzati dal gestore.
Art. 165f bis241 Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

1 La Confederazione gestisce un sistema d'informazione centrale per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.

2 Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d'informazione l'impiego.

3 Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d'informazione:

a.
i servizi federali interessati, per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
b.
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c.
la persona che impiega tali prodotti, ai dati che la concernono;
d.
i terzi autorizzati dalla persona che impiega tali prodotti.

241 Introdotto della cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

Art. 165g Disposizioni d'esecuzione

Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c-165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:242

a.
la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
b.
la struttura e il catalogo dei dati;
c.
la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
d.
i diritti d'accesso, segnatamente la portata dei diritti d'accesso online;
e.
le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
f.
la collaborazione con i Cantoni;
g.
il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
h.
l'archiviazione.

242 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

Art. 165gbis 243 Sistema d'informazione concernente i dati sugli animali

1 I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966244 sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell'esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati.

2 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA (art. 7a LFE) compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agricola. Esso disciplina la delega di compiti, l'assunzione dei costi e il trattamento dei dati.

243 Introdotto della cifra II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 2 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).

244 RS 916.40

Capitolo 4: Proprietà intellettuale

Art. 165h

1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone che con l'UFAG o la stazione di ricerca agronomica sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000245 sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d'autore.246

2 I diritti esclusivi d'uso di programmi informatici prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all'UFAG o alla stazione di ricerca agronomica. L'UFAG e la stazione di ricerca agronomica possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.247

3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un'adeguata partecipazione all'eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

245 RS 172.220.1

246 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

247 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale

1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.248

2 Contro le decisioni prese dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999249 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.250

2bis Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.251

3 L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.252

4 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

248 Per. introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

249 RS 0.916.026.81

250 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

251 Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763; FF 2000 590). Nuovo testo giusta l'all. n. 125 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

252 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 168 Procedura d'opposizione

1 Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

2 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.254

254 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali

1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

a.
ammonizione;
b.
revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;
c.
diniego di permessi;
d.
esclusione dalla vendita diretta;
e.
divieto di fornire, ritirare e valorizzare;
f.
esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata;
g.
sequestro;
h.255
addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.256

3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

a.
divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;
b.
rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione;
c.
obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;
d.
neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257

255 Introdotta della cifra I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

256 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

257 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi

1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.

2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.

2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.258

3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.259

258 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

259 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 171 Rimborso di contributi

1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

2 I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 171a260 Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995261 sui cartelli e sono punite in conformità dell'articolo 49a o 50 di tale legge.

2 Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999262 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.

260 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

261 RS 251

262 RS 0.916.026.81

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172263 Delitti e crimini

1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4.264

2 Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...265

263 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

264 Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

265 Terzo per. introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Abrogato della cifra I n. 33 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 173 Contravvenzioni

1 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:266

a.267
viola o usurpa l'identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all'articolo 12 capoverso 3;
abis.268
contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c, e ed f, nonché 15;
ater.269
contravviene alle prescrizioni sull'uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all'articolo 14 capoverso 4;
b.
contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all'articolo 18 capoverso 1;
c.
rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;
cbis.270
non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;
d.
in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;
e.
fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;
f.271
impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l'articolo 63 capoverso 4;
g.
contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145;
gbis.272
non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;
gter.273
contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;
gquater.274
contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a o 165a;
h.275
contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a276;
i.277
non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a;
k.278
senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);
kbis.279
senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;
kter.280
contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione;
kquater.281
importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);
l.
importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);
m.
non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163;
n.
non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164;
o.
contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

3 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.282
...
b.
viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.

4 Il tentativo e la complicità sono punibili.

5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

266 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

267 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

268 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

269 Introdotta della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).

270 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

271 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

272 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

273 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

274 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

275 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

276 L'art. entra in vigore il 1° gen. 2026.

277 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

278 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

279 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

280 Introdotta della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

281 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

282 Abrogata della cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 175 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.284

3 Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.285

284 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

285 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177 Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.

2 Può delegare lʼemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dellʼinterno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.287

287 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759).

Art. 177a288 Accordi internazionali

1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.

2 L'UFAG può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare:

a.
il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo;
b.
il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;
c.
la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;
d.
le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;
e.
il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo;
f.
i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;
g.
i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

288 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Art. 177b289 Prestazioni commerciali

1 L'UFAG, la stazione di ricerca agronomica (art. 114) come pure l'istituto di allevamento equino (art. 121) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:290

a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DEFR può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

289 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

290 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 178 Cantoni

1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al DEFR.

3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza.

4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.

5 Per l'esecuzione dei provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.291

291 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

2 Se un Cantone non esegue o esegue manchevolmente la legge, la Confederazione può chiedergli la restituzione degli aiuti finanziari oppure ridurli o negarli.292 Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l'articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

292 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte

1 Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.

2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità; ne sono esclusi gli organismi di certificazione a cui è stato affidato il controllo dei prodotti designati secondo l'articolo 14 della presente legge e dell'articolo 41a della legge forestale del 4 ottobre 1991293.294 È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.

3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del DEFR.

293 RS 921.0

294 Nuovo testo del terzo per. giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 181 Controllo

1 Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.295

1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.296

2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano.

3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.

4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per:

a.
i controlli fitosanitari;
b.
i controlli di sementi e di materiale vegetale;
c.
le analisi di controllo;
d.
i controlli degli alimenti per animali.297

5 Può prevedere che all'atto dell'importazione l'importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali.298

6 Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale.299

7 La Confederazione può finanziare analisi di laboratorio per il controllo delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari.300

295 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

296 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

297 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

298 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

299 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

300 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Art. 182301 Perseguimento di infrazioni

1 Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992302 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005303 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.304

2 Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di:

a.
designazioni protette di prodotti agricoli;
b.
importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli;
c.
dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

301 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

302 [RU 1995 1469; 1996 1725 all. n. 3; 1998 3033 all. n. 5; 2001 2790 all. n. 5; 2002 775; 2003 4803 all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197 all. n. 94, 2363 cifra II; 2008 785; 2011 5227 cifra I n. 2.8; 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).

303 RS 631.0

304 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 183305 Obbligo di informare

Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l'esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni

305 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 185 Dati per l'esecuzione, monitoraggio e valutazione307

1 Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende:

a.
per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola;
b.
per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura;
c.
per l'osservazione della situazione di mercato;
d.
quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.

1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell'agricoltura e sulle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.308

1ter Valuta l'efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.309

2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.

3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

3bis Per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1 lettere b e d, il Consiglio federale può obbligare i gestori di aziende agricole che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente legge a fornire i dati relativi all'azienda. Il Consiglio federale rende noto a chi ha trasmesso i dati.310

4 L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.

5 e 6 ...311

307 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

308 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

309 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

310 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

311 Introdotti della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogati della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 186 Commissione consultiva

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell'applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura312

1 Le disposizioni abrogate nell'allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali.

2 a 9 ...313

10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11 a 13 ... 314

14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all'organismo comune secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969315 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all'organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull'adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l'organismo comune deve nominare è subordinata all'approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell'organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest'ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

15 L'articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l'abrogazione della legge del 20 marzo 1959316 sui cereali.

312 Introdotto della cifra III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

313 Abrogati della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

314 Abrogati della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

315 [RU 1969 1067; 1991 857 all. n. 32; 1993 901 all. n. 28]

316 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

Art. 187b318 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 a 4 ...319

5 L'articolo 138 entra in vigore soltanto con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002320 sulla formazione professionale.

6 e 7 ...321

8 ...322

318 Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

319 Abrogati della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

320 RS 412.10

321 Abrogati della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

322 Introdotto della cifra I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato della cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 187c323 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007

1 I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

2 ... 324

323 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

324 Abrogato della cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 187d325 Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013

1 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l'utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l'ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013326 della presente legge.

2 Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d'intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego.

3 Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare:

a.
degli obiettivi ambientali per l'agricoltura;
b.
delle raccomandazioni e direttive internazionali;
c.
dello stato attuale della scienza.

4 La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all'occorrenza i provvedimenti necessari.

325 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

326 RU 2013 3463

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli articoli 40-42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.328

Data dell'entrata in vigore: 329 1° gennaio 1999
Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell'allegato: 1° maggio 1999
Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell'allegato: 1° agosto 1999

328 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

329 DCF del 7 dic. 1998

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
il decreto federale del 20 giugno 1939330 che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen;
b.
il decreto federale del 25 settembre 1941331 che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;
c.
la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951332; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 7 della presente legge;
d.
la legge federale del 14 dicembre 1979333 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;
e.
il decreto federale del 28 marzo 1952334 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura;
f.
la legge federale del 23 marzo 1962335 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;
g.
il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989336;
h.
il decreto federale del 19 giugno 1992337 sulla viticoltura;
i.
la legge federale del 15 giugno 1962338 sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 9 della presente legge;
k.
la legge federale del 28 giugno 1974339 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare;
l.
il decreto del 29 settembre 1953340 sullo statuto del latte;
m.
il decreto federale del 16 dicembre 1988341 sull'economia lattiera;
n.
il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969342;
o.
la legge federale del 21 dicembre 1960343 sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

330 [CS 4 1068]

331 [CS 4 1017]

332 [RU 1953 1133; 1962 1191 art. 14; 1967 760; 1968 95; 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7; 1974 763; 1975 1204; 1977 2249 I, 921, 942, 931; 1979 2060; 1982 1676 all. n. 6; 1988 640; 1989 504 art. 33 lett. c; 1991 362 II 51, 2611, 857 all. n. 25; 1992 1860 art. 75 n. 5, 1986 art. 36 cpv. 1; 1993 1410 art. 92 n. 4, 1571, 2080 all. n. 11, 1994 28; 1995 1469 art. 59 n. 3, 1837, 3517 I 2; 1996 2588 all. n. 2; 1997 1187, 1190; 1998 1822 art. 15]

333 [RU 1980 679; 1991 857 all. n. 26; 1992 2104 II 1; 1997 1190 II 1]

334 [RU 1952 585]

335 [RU 1962 1323; 1967 806; 1972 2532; 1977 2249; 1991 362 II 52, 857 all. n. 27; 1992 288 all. n. 47, 2104]

336 [RU 1989 1904; 1992 288 all. n. 50; 1995 1988]

337 [RU 1992 1986; 1997 1216]

338 [RU 1962 1191; 1977 2249 I 941; 1978 1407; 1991 857 all. n. 29; 1992 288 all. n. 52; 1993 325 I 13]

339 [RU 1974 2063; 1980 679 art. 12; 1983 488; 1991 857 all. n. 30; 1992 2104 II 2; 1997 1190 II 3]

340 [RU 1953 1172; 1957 591 II 2; 1969 1074; 1971 1597; 1979 1414, 1857 all. n. 29; 1989 504 art. 33 lett. c; 1992 288 all. n. 54; 1994 1648; 1995 2075]

341 [RU 1989 504; 1991 857 all. n. 31; 1992 288 all. n. 55; 1993 325 n. 14; 1994 1634 I 4; 1995 2077]

342 [RU 1969 1067; 1991 325 all. n. 32; 1993 901 all. n. 28]

343 [RU 1961 273; 1987 2324; 1993 901 all. n. 30; 1995 2097]

Modifica del diritto vigente

...344

344 Le mod. possono essere consultate alla RU 1998 3033.