Art. 1 Scopo
1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
- a.
- siano sufficientemente motivati;
- b.
- conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c.
- siano concessi uniformemente ed equamente;
- d.
- siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
- e.3
- ...
2 La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.
3 Abrogata dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).