1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:
- a.
- autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine;
- b.
- altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge;
- c.
- autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.
2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.
3 Tutti i dati della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare e ai servizi competenti per l'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2020144 sui precursori di sostanze esplodenti per mezzo di una procedura di richiamo.145
4 L'Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell'amministrazione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un'autorizzazione oppure sequestrata un'arma. La comunicazione al sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
5 L'Ufficio centrale comunica senza indugio all'autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all'obbligo di leva cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito. La comunicazione ai sistemi d'informazione del Cantone di domicilio competente di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
6 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.
7 I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.
8 Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.