1 Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:
- a.
- se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini; e
- b.
- se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b).
2 Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.
3 L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.
4 Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 77 capoversi 3 e 4, 77a, 77b e 77h.
5 Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi lo ha richiesto secondo l'articolo 76 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.
6 L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.