Art. 1 Oggetto
La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
172.056.1
del 21 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2024)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 20122 che modifica l'Accordo
sugli appalti pubblici;
in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20175,
decreta:
La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
La presente legge persegue:
Nella presente legge si intende per:
1 Alla presente legge sottostanno come committenti:
2 Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:
3 I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.
4 Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.
1 Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.
2 In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.
3 Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.
1 Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.
2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.
3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.
1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall'assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.
2 Prima di emanare l'ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l'OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.
1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.
2 Si distinguono le seguenti prestazioni:
3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge.
4 Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1.
5 Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5.
Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
1 La presente legge non si applica:
2 Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.
3 La presente legge non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:
4 La presente legge non si applica se:
Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:
1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 200511 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.
2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.
3 Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale.
4 I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1-3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.
5 Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.
6 Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1-3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.
1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:
2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.
3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.
1 Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.
2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
3 Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.
1 Il committente stima il valore presumibile della commessa.
2 Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge.
3 Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
4 Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.
5 Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.
6 Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.
1 La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all'allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell'OiAp.
2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.
3 Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento.
4 Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all'allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
5 La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.
A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.
1 Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.
2 Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.
1 Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.
2 Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.
3 Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un'offerta almeno tre offerenti.
1 La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4.
2 Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.
3 Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.
1 Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.
2 Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
3 Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di:
4 Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:
5 Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e).
1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.
2 Il Consiglio federale stabilisce:
1 Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.
2 L'asta elettronica concerne:
3 Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:
4 Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.
5 L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.
1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.
2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.
3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:
4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.
5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.
6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.
1 Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.
2 I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.
3 La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.
4 Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.
5 Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni definite nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:
1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.
2 Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco.
3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.
1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili.
2 I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.
3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.
4 Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.
1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.
2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:
3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.
4 A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.
5 Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.
1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.
2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.
3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.
4 Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico.
1 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.
2 Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.
3 Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.
4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.
1 La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.
2 Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione.
3 La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.
1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico.
2 Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.
3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.
5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.
1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.
2 Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.
1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.
2 Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti.
Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:
Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:
1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
2 È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.
3 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi.
4 Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.
1 Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.
2 Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte.
3 Qualora un'offerta presenti un prezzo complessivo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.
4 Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.
1 Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.
2 La rettifica è effettuata unicamente se:
3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.
4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.
1 Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.
2 Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.
L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.
1 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo l'aggiudicazione.
2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l'effetto sospensivo a un ricorso.
3 Se contro l'aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.
1 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:
2 In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.
1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:
2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
1 Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato.
2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza.
3 Il committente o l'autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione dei motivi e della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.
1 Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.
2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:
3 L'eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.
4 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all'articolo 46 capoverso 2.
2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2:
3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:
4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.
5 Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.
2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
3 L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.
4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:
5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:
6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
1 I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.
2 Rientrano nei documenti da conservare:
1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:
3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.
4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.
1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.
3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:
4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale:
2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.
3 Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale.
4 I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno.
5 Per l'aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.
1 Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:
2 Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.
3 Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.
4 Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.
5 Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base della presente legge non sono impugnabili.
6 È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.
3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.
Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA).
1 I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.
2 Le disposizioni della PA17 e della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione ai sensi della presente legge.
3 L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.
4 Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.
1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
1 L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti.
2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.
3 Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.
1 La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.
2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:
3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.
4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.
5 Emana un regolamento interno. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all'ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all'articolo 50.
2 Nell'emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali.
3 La Confederazione può partecipare all'organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 7.
Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.
(art. 8 cpv. 4 e 16 cpv. 4)
Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento |
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511 |
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512 |
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513 |
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514 |
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515 |
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516 |
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517 |
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518 |
Altre prestazioni edili
(art. 8 cpv. 4)
Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)20 |
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Cap. 25 |
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Cap. 26 |
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Cap. 27 |
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Cap. 28 |
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Cap. 29 |
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Cap. 30 |
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Cap. 31 |
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Cap. 32 |
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Cap. 33 |
Nomenclatura del |
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---|---|
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Cap. 34 |
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Cap. 35 |
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Cap. 36 |
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Cap. 37 |
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Cap. 38 |
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Cap. 39 |
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Cap. 40 |
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Cap. 41 |
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Cap. 42 |
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Cap. 43 |
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Cap. 44 |
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Cap. 45 |
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Cap. 46 |
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Cap. 47 |
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Cap. 48 |
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Cap. 49 |
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Cap. 50 |
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Cap. 51 |
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Cap. 52 |
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Cap. 53 |
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Cap. 54 |
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Cap. 55 |
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Cap. 56 |
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Cap. 57 |
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Cap. 58 |
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Cap. 60 |
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Cap. 61 |
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Cap. 62 |
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Cap. 63 |
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Cap. 64 |
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Cap. 65 |
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Cap. 66 |
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Cap. 67 |
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Cap. 68 |
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Cap. 69 |
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Cap. 70 |
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Cap. 71 |
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Cap. 72 |
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Cap. 73 |
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Cap. 74 |
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Cap. 75 |
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Cap. 76 |
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Cap. 78 |
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Cap. 79 |
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Cap. 80 |
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Cap. 81 |
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Cap. 82 |
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Cap. 83 |
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Cap. 84 |
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Cap. 85 |
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Cap. 86 |
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Cap. 87 |
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Cap. 89 |
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Cap. 90 |
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Cap. 91 |
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Cap. 92 |
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Cap. 94 |
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Cap. 95 |
|
Cap. 96 |
|
Cap. 97 |
20 Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11).
Altri beni
(art. 8 cpv. 4)
Si considerano prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:
Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento |
|
---|---|
|
6112, 6122, 633, 886 |
|
641 |
|
642, 643 |
|
712 (salvo 71235), 7512, 87304 |
|
73 (salvo 7321) |
|
71235, 7321 |
|
7471 |
|
752 |
|
parte di 81, 812, 814 |
|
822 |
|
83106-83109 |
|
parte di 832 |
|
84 |
|
parte di 861 |
|
862 |
|
863 |
|
864 |
|
865, 86621 |
|
867 |
|
871 |
|
874, 82201-82206 |
|
876 |
|
parte di 8814 |
|
88442 |
|
94 |
21 A esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.
Altre prestazioni di servizi
22 Aggiornato dal n. I delle O del 17 dic. 2021 (RU 2021 899) e dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 786).
(art. 8 cpv. 4, 16 e 20 cpv. 1)
23 I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2024 e 2025.
Procedura di pubblico concorso o selettiva |
|||
Committente |
Prestazioni edili (valore complessivo) |
Forniture |
Prestazioni di servizi |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 1 |
da CHF 8 700 000 |
da CHF 230 000 |
da CHF 230 000 |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e |
da CHF 8 700 000 |
da CHF 700 000 |
da CHF 700 000 |
Procedura di pubblico concorso o selettiva |
|||
Committente |
Prestazioni edili (valore complessivo) |
Forniture |
Prestazioni di servizi |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h |
da CHF 8 000 000 |
da CHF 640 000 |
da CHF 640 000 |
Procedura di pubblico concorso o selettiva |
|||
Committente |
Prestazioni edili (valore complessivo) |
Forniture |
Prestazioni di servizi |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 1 |
da CHF 2 000 000 |
da CHF 230 000 |
da CHF 230 000 |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e |
da CHF 2 000 000 |
da CHF 700 000 |
da CHF 700 000 |
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h |
da CHF 2 000 000 |
da CHF 640 000 |
da CHF 640 000 |
Procedura mediante invito |
|||
Tutti i committenti |
da CHF 300 000 |
da CHF 150 000 |
da CHF 150 000 |
Procedura per incarico diretto |
|||
Tutti i committenti |
inferiori a CHF 300 000 |
inferiori a CHF 150 000 |
inferiori a CHF 150 000 |
(art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)
(art. 12 cpv. 2)
Si considerano convenzioni fondamentali dell'OIL ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 le seguenti convenzioni:
(art. 61)