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172.010

Legge
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

(LOGA)

del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 19963,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

3 FF 1996 V 1

Titolo primo: Principi

Art. 1 Governo

1 Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

2 È composto di sette membri.

3 È assistito dal cancelliere della Confederazione.

Art. 2 Amministrazione federale

1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

2 I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

3 Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

4 La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 3 Principi dell'attività governativa e amministrativa

1 Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.

3 Operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.

Art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione

Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: Il Governo

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Sezione 1: Funzioni

Art. 6 Incombenze governative

1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

2 Accorda la priorità alle incombenze governative.

3 Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

4 Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.

Art. 7 Legislazione

Fatto salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 7a4 Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale5

1 Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.6

1bis Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.7

2 Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.8

3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:9

a.
non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
b.
servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
c.
sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.10

4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:11

a.
adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;
b.
contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
c.
comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.12

4 Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

7 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

8 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

9 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669).

11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669).

Art. 7b13 Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte
del Consiglio federale

1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.14

1bis Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.15

2 L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

3 Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1245; FF 2004 665 883).

14 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

15 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669).

Art. 7bbis16 Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

1 Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

2 Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

16 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

Art. 7c17 Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

1 Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.

3 Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

4 L'ordinanza decade inoltre:

a.
se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o
b.
al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

17 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Art. 7d18 Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna
o esterna

1 Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

2 L'ordinanza decade:

a.
sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale:
1.
un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza, o
2.
un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale;
b.
se il progetto è respinto dall'Assemblea federale; o
c.
quando la base legale o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

3 L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

18 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Art. 7e19 Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese
o della sicurezza interna o esterna

1 Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

a.
se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
b.
per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

2 Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

19 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Art. 8 Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale20

1 Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21

2 Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

3 Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

4 Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

5 Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

a.
persone di diritto pubblico o privato:
1.
non appartenenti all'Amministrazione federale centrale,
2.
istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
3.
incaricate di compiti amministrativi;
b.
il settore dei politecnici federali.22

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

22 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

Art. 9 Esecuzione e giurisdizione

1 Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

2 Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.

Art. 10 Informazione

1 Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.

2 Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a23 Portavoce del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

2 Il portavoce del Consiglio federale:

a.
informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
b.
fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
c.
coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

23 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Sezione 2: Procedura e organizzazione

Art. 12 Principio di collegialità

1 Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

2 I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.

Art. 12a24 Obbligo d'informare

1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

2 Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.

24 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 13 Deliberazioni

1 Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

2 Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

3 Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.25

25 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 22 mag. 2017, pubblicata il 30 mag. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3259).

Art. 14 Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

Art. 15 Procedura di corapporto

1 Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

2 La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.

Art. 16 Convocazione delle sedute

1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

Art. 18 Presidenza e partecipanti

1 Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

2 Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.26

3 I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

4 Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

26 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 19 Quorum

1 Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.

3 Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 20 Obbligo di ricusazione

1 I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

2 Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

Art. 2228 Supplenza

1 Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

2 Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

3 Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 2329 Delegazioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

2 Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

3 Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

4 La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione

Art. 25 Funzioni nel Collegio governativo

1 Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione:

a.
provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
abis.30
coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese;
b.31
prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;
bbis.32
può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;
c.
controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
d.
può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.

30 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

32 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 26 Decisioni presidenziali

1 In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.

2 Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

3 Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

4 Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 27 Supplenza

1 Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

2 Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 28 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 29 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

Art. 29a33 Servizio presidenziale

1 Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

2 Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

33 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione

Art. 30 Funzioni

1 Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

2 Il cancelliere della Confederazione:

a.
assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti;
b.
nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 31 Organizzazione

1 Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

2 I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

3 L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

Art. 32 Consulenza e assistenza

Il cancelliere della Confederazione:

a.
consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
b.
elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi;
c.34
coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;
cbis.35
vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;
cter.36
provvede a un'analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;
d.
prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
e.
consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
f.
assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale;
g.37
consiglia e assiste il Consiglio federale nell'individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

35 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

36 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

37 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 33 Coordinamento

1 Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

1bis Il cancelliere della Confederazione assume l'organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.38

2 Cura inoltre il coordinamento con l'amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell'Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l'organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.39

38 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

39 Introdotto dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Art. 3441 Informazione

1 In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.

2 Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

Titolo terzo: L'Amministrazione federale

Capitolo 1: Direzione e principi direttivi

Art. 35 Direzione

1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

2 Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

3 Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

4 Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.

Art. 36 Principi direttivi

1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

2 Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

3 Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

4 Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.

Capitolo 2: I dipartimenti

Sezione 1: Capi di dipartimento

Art. 37 Direzione e responsabilità

1 Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.

2 Il capo di dipartimento:

a.
definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
b.
delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
c.
fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.
Art. 38 Strumenti di direzione

In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

Art. 38a42 Convenzioni sulle prestazioni

1 I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni:

a.
le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale;
b.
le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

2 Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

3 Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative.

4 Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative sono articolati in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili.

5 Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento degli obiettivi. All'inizio di ogni programma di legislatura controllano la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.

42 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Sezione 2: Segreterie generali

Art. 41 Statuto

1 Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

2 Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.

Art. 42 Funzioni

1 Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

2 Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

3 Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

4 Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Uffici e gruppi di uffici

Art. 43 Statuto e funzioni

1 Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

2 Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

3 Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

4 I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

5 I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Art. 4443

43 Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Art. 45 Direzione e responsabilità

I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Sezione 4: Segretari di Stato44

44 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 45a45 Nomina e funzione

1 Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

2 I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l'estero.

45 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Capitolo 3:47 Emolumenti

47 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Art. 46a

1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale.

2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:

a.
la procedura di riscossione;
b.
l'ammontare degli emolumenti;
c.
la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;
d.
la prescrizione del diritto di riscossione.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

4 Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento

Capitolo 1: Competenze

Art. 47 Decisioni

1 La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

3 Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

4 Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

5 Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

6 Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 200548 sul Tribunale amministrativo federale.49

48 RS 173.32

49 Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 48 Attività normativa

1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

2 Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

Art. 48a50 Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali

1 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

2 Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

50 Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

Art. 49 Diritto di firma

1 Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:

a.
al segretario generale o ai suoi supplenti;
b.
ai membri della direzione di gruppi e uffici;
c.
ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.

2 Parimenti può delegare la firma di decisioni.51

3 I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.52

4 L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.53

5 Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della doppia firma.54

51 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

53 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

54 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 50 Rapporti con l'esterno

1 Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

2 Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

3 I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento55

55 Nuovo testo giusta l'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Art. 51 Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

Art. 53 Conferenza dei segretari generali

1 La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

2 Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

3 Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

4 Il segretario generale dell'Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.56

56 Introdotto dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

1 La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.57

2 La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.58

3 È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.59

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

58 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari60

60 Nuovo testo giusta l'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Sezione 1: Consulenza esterna61

61 Introdotto dall'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Art. 5762

1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

263

62 Abrogato dall'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

63 Abrogato dall'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Sezione 2:64 Commissioni extraparlamentari

64 Introdotta dall'all. n. I della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

Art. 57a Scopo

1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

Art. 57b Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti:

a.
richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
b.
richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o
c.
debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.
Art. 57c Istituzione

1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

3 I membri rimangono in funzione quattro anni.

4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione

1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

3 I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse

1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g65 Indennizzo

1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

2 L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

65 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6135).

Capitolo 4:66 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche67

66 Originario cap. 3. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

67 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Sezione 1:68 Sistemi di gestione degli affari

68 Introdotta n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica (RU 2012 941; FF 2009 7407). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57h Gestione dei sistemi

1 Le unità dell'Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento gestiscono sistemi elettronici di gestione degli affari per lo svolgimento dei loro processi operativi e per la gestione della corrispondenza e di altri documenti.

2 Se necessario nell'ambito dei processi operativi, possono concedere l'accesso ai propri sistemi di gestione degli affari ad altre autorità federali e a servizi esterni all'Amministrazione federale.

Art. 57hbis Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

1 I dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 202069 sulla protezione dei dati (LPD), e i dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge, possono essere trattati nei sistemi di gestione degli affari allo scopo di:

a.
trattare affari;
b.
organizzare i processi di lavoro;
c.
accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona;
d.
facilitare l'accesso alla documentazione.

2 L'accesso a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della LPD, e ai dati concernenti persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge, può essere concesso ad altre autorità federali e a servizi esterni all'Amministrazione federale, a condizione che esista la base legale necessaria per la comunicazione.

3 I sistemi di gestione degli affari possono contenere dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge, nella misura in cui siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura di un affare o di un documento.

4 L'accesso a dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e ai dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge può essere concesso soltanto alle persone che ne necessitano per adempiere i propri compiti.

Art. 57h terDisposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, in particolare sull'organizzazione e l'esercizio dei sistemi di gestione degli affari e sulla protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche ivi registrati.

Sezione 2:70 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica71

70 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

71 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57i72 Rapporto con altre leggi federali

Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali o dei dati concernenti persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sia disciplinato in un'altra legge federale.

72 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57j73 Principi

1 Gli organi federali secondo la LPD74 non possono registrare e analizzare dati personali o dati concernenti persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, salvo che le finalità citate negli articoli 57l-57o della presente legge lo richiedano.

2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 57r capoverso 2 della presente legge.

73 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

74 RS 235.1

Art. 57k Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche; essa comprende in particolare:75

a.
impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
b.
supporti di memoria;
c.
apparecchi telefonici;
d.
stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
e.
sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
f.
sistemi di controllo degli accessi e dei locali;
g.
sistemi di geolocalizzazione.

75 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57l Registrazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche76

Gli organi federali possono registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:77

a.
tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b.
dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica:78
1.
per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2.
per assicurare la manutenzione tecnica dell'infrastruttura elettronica,
3.
per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
4.79
per risalire agli accessi all'infrastruttura elettronica,
5.
per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
c.
i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
d.
i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

76 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

77 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

78 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

79 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57n Analisi non nominale in riferimento a persone

L'analisi non nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa per campioni al fine di:

a.
controllare l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
b.
controllare i tempi di lavoro del personale.
Art. 57o Analisi nominale in riferimento a persone

1 L'analisi nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa al fine di:

a.
accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso dimostrato;
b.
analizzare e riparare guasti dell'infrastruttura elettronica nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura;
c.
mettere a disposizione i servizi necessari;
d.
registrare e fatturare le prestazioni fornite;
e.
controllare i tempi di lavoro individuali.

2 Le analisi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere effettuate soltanto:

a.
da un organo federale;
b.
previa informazione scritta alla persona interessata.
Art. 57q Disposizioni d'esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a.
la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati;
b.
la procedura per il trattamento dei dati;
c.
l'accesso ai dati;
d.
le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

2 I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.

3 Sempreché un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d'esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell'Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.

Sezione 3:80 Trattamento di dati concernenti persone giuridiche

80 Introdotta dall'all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche

1 Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l'adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale.

2 I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono:

a.
i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale;
b.
i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.
Art. 57s Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

1 Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale.

2 Possono comunicare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale.

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare eccezionalmente dati concernenti persone giuridiche se:

a.
la comunicazione dei dati è indispensabile affinché l'organo federale o il destinatario possa adempiere un compito definito dalla legge;
b.
la persona giuridica interessata ha dato il suo consenso; o
c.
il destinatario rende verosimile che la persona giuridica interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppure si oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; alla persona giuridica interessata deve essere previamente concessa la possibilità di pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

4 Nel quadro dell'informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200481 sulla trasparenza se:

a.
i dati sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
b.
sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione delle informazioni.

5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati concernenti persone giuridiche mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di tali dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 4. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati sono cancellati dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

6 Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:

a.
un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona giuridica interessata; o
b.
un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati concernenti persone giuridiche.

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali

Capitolo 1: Statuto giuridico

Art. 58 Sede ufficiale

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 60 Incompatibilità professionali

1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

2 Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

3 È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.82

82 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

Art. 6183 Incompatibilità personale

1 Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

a.
due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
b.
i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
c.
due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

2 Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali85

85 Originario avanti l'art. 62. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

Art. 61b86

1 Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

2 Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

3 Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

86 Originario art. 62, poi art 61a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

Capitolo 3: Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l'estero87

87 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

Art. 61c88 Obbligo di informare

1 I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

2 Sono eccettuati i trattati che:

a.
servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
b.
sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

88 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

Art. 6289 Procedura

1 La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.

2 Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

3 In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.

4 Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

89 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1990 (RU 2000 289; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

Capitolo 4:90 Accentramento delle procedure decisionali

90 Originario Cap. 2bis. Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d 'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 62a Consultazione

1 Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

2 Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l'autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l'altra.

3 L'autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

4 L'autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

Art. 62b Eliminazione delle divergenze

1 Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l'autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.

2 Se l'eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttiva.

3 Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

4 Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

Art. 62c Termine

1 Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.

2 Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

Capitolo 5:91 Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione

91 Originario Cap. 2ter. Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

Art. 62d Esenzione fiscale

La Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità.

Art. 62e Responsabilità civile

1 I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell'ordine pubblico.

2 Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

Capitolo 6:92 Diritto di polizia

92 Originario Cap. 2quater. Introdotto dall'all. n. II 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

Art. 62f

Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione.

Capitolo 7:93 Disposizioni finali

93 Originario Cap. 3.

Art. 63 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione

La legge federale del 19 settembre 197894 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale è abrogata.

94 [RU 1979 114; 1983 170, 931 art. 59 n. 2; 1985 699; 1987 226 n. II 2, 808; 1989 2116; 1990 3 art. 1, 1530 n. II 1, 1587 art. 1; 1991 362 n. I; 1992 2 art. 1, 288 all. n. 2, 510; 1993 1770; 1995 978, 4093all. n. 2, 4362 art. 1, 5050 all. n. 1; 1996 546all. n. 1, 1486, 1498 all. n. 1; 1997 2187 all. n. 2]

Art. 6495

95 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Art. 66 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199797

97 DCF del 3 set. 1997.

Allegato

Modifica di altre leggi federali

98

98 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 2022.