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161.11

Ordinanza
sui diritti politici

(ODP)1

del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762
sui diritti politici (LDP),3

ordina:

2 RS 161.1

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

a.
i tutelati;
b.
i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
c.4
il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1658).

Art. 25 Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 2a6 Date delle votazioni

1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

a.
negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
b.
negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
c.
la domenica successiva al Digiuno federale;
d.
l'ultima domenica di novembre.

2 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

3 Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

4 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

6 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 2b7 Consegna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

1 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

2 Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

1 Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

2 I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

3 La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

Art. 58 Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

1 Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

2 Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

3 Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

a.
il numero degli aventi diritto di voto;
b.
il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
c.
nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

4 I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1653).

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP9.

9 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale

Art. 6a10 Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 200811 sul censimento.

10 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 241).

11 RS 431.112.1

Art. 712 Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

12 Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 7a13 Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

13 Originario art. 7.

Art. 8 Moduli

1 Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

2 I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

3 Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.14

14 Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 8a15 Termine per la presentazione delle proposte

1 Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.16

2 I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.17

15 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 8b18 Contenuto e firma della proposta di candidatura

1 Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

2 Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

3 Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell'elettore che ha firmato più di una proposta.19

18 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

Art. 8c20 Liste omonime

1 Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.

2 Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

3 Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. …21

20 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

21 Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 8d22 Appuramento delle proposte

1 Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.23

2 Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. …24

3 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.25

4 Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

22 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

24 Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 8e26 Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

1 Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

2 Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

1 L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

2 Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

1 Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP.

2 Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

3 Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.27

27 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

1 Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

2 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.28 Queste vanno imballate separatamente per Comune.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 1529 Dimissioni e subentro

1 La Segreteria generale dell'Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

2 Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 1630 Elezione complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l'indirizzo di tutti i firmatari.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 1731 Istruzioni completive

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Sezione 4: Referendum

Art. 18 Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18a32 Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L'avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

1 L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

2 Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

a.
illeggibile;
b.
non identificabile;
c.
ripetuta;
d.
di stessa mano;
e.
non manoscritta;
f.
non figura nel catalogo;
g.33
manca la firma autografa;
h.34
data di nascita errata.

3 Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

435

5 La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della LDP.

6 Il servizio tutela la segretezza del voto.36

33 Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

34 Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

35 Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU 1987 1126).

Art. 20 Deposito

1 Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

2 Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Sezione 5: Iniziativa popolare

Art. 23 Esame preliminare

1 I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

2 Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

3 Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.38

3bis Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.39

4 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.40 41

38 Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

40 Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).

Art. 2543 Ritiro

1 Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.44

1bis Il modulo corrisponde:

a.
all'allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;
b.
all'allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.45

1ter La Cancelleria federale invita il comitato d'iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.46

1quater È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.47

2 La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

3 Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Sezione 6: …

Art. 2748

48 Abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 6a:49 Prove50 del voto elettronico

49 Introdotta dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

50 Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 27a51 Autorizzazione di principio del Consiglio federale

1 Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

2 Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

3 Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

4 Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

5 Se il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27b52 Condizioni

L'autorizzazione di principio è accordata se:

a.
il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
1.
possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
2.
ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
3.
terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),
4.
terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
5.
possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
b.53
la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l'articolo 27e capoverso 1bis.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27c54 Domanda

1 La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:

a.
l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
b.
le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
c.
l'indicazione del sistema di cui è previsto l'impiego e delle modalità d'esercizio;
d.
la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
e.
se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.

2 ...55

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

55 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27d56 Contenuto dell'autorizzazione di principio

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

a.
per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
b.
in quale periodo è consentito il voto elettronico;
c.57
il territorio e la percentuale dell'elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27e58 Nulla osta della Cancelleria federale

1 Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.59

1bis La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.60

2 Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bis sono soddisfatte.61

3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

5 Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27f63 Limiti

1 Il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero.

2 La Cancelleria federale verifica periodicamente se l'entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell'ambito del voto elettronico.

3 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27g64 Aventi diritto di voto con disabilità

1 La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

2 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27h65 Protezione dalle manipolazioni

1 I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

2 Il voto per rappresentanza è vietato.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27i66 Verificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico67

1 I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.68

2 I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.69

3 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

4 Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27j70 Affidabilità del voto elettronico

1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27kbis 72 Impiego di un sistema gestito da terzi

1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

a.
consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
b.
far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

2 ...73

72 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010 (RU 2010 275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

73 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27l74 Verifica dei sistemi e delle modalità d'esercizio

1 Una verifica del sistema e delle modalità d'esercizio è necessaria:

a.
prima dell'impiego di un nuovo sistema;
b.
a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d'esercizio;
c.
a scadenze regolari.

2 La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

a.
i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;
b.
le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

3 La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.

4 Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27lbis75 Pubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio

1 I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.

2 Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:

a.
la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;
b.
il codice sorgente del software;
c.
la documentazione del processo di sviluppo;
d.
una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.

3 Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27lter 76 Coinvolgimento del pubblico

1 La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.

2 In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27m77 Informazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico

1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

3 In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27o80 Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

1 La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell'adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

2 La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

a
commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
b.
rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

3 La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull'evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

4 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27q82 Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 2883 Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

1 Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

2 Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

83 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1.
Il regolamento del 2 maggio 187986 per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2.
L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 191987 della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3.
Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 194588 concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

86 [CS 1 171]

87 [CS 1 181; RU 1971 912; 1975 901, 1297]

88 [CS 1 160; RU 1976 1809 art. 16]

Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 199789

89 RU 1997 761. Abrogate dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Allegato 1a

(art. 4 cpv. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune

Cantone

Data

20

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto

Stimmberechtigte
Electeurs inscrits
Elettori iscritti

Eingelangte Stimmzettel
Bulletins rentrés
Schede rientrate

Ausser Betracht fallende Stimmzettel
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Schede non computabili

In Betracht fallende Stimmzettel
Bulletins entrant en ligne de compte
Schede computabili

ja
oui
si

nein
non
no

Total
Totale

davon Auslandschweizer
dont Suisses de l'étranger
di cui residenti all'estero

leere
blancs
bianche

ungültige
nuls
nulle

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

51

56

57

62

Summe
Total

Totale 

Allegato 1b90

90 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

(art. 4 cpv. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune

Cantone

Data

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto

Stimmberechtigte
Electeurs inscrits
Elettori iscritti

Eingelangte Stimmzettel
Bulletins rentrés
Schede
rientrate

Ausser Betracht
fallende Stimmzettel
Bulletins n'entrant pas
en ligne de compte
Schede non computabili

In Betracht
fallende Stimmzettel
Bulletins entrant
en ligne de compte
Schede computabili

Volksinitiative
Initiative populaire
Inziativa popolare

Gegenentwurf
Contre-projet
Controprogetto

Stichfrage
Question subsidiaire
Domanda sussidiaria risolutiva

Total
Total
Totale

davon Auslandschweizer
dont
Suisses de l'étranger
di cui
residenti all'estero

völlig
leere
entière-
ment blancs
interamen-
te bianche

völlig
ungültige
entière-
ment nuls
intera-
mente nulle

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Ja
Oui
Si

Nein
Non
No

Total
Total
Totale

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Ja
Oui
Si

Nein
Non
No

Total
Total
Totale

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Volks-
initiative Initiative populaire
Iniziativa popolare

Gegen-
entwurf
Contre-projet
Contro-
progetto

Total
Total
Totale

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

=

=

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

45

50

51

56

57

62

63

68

69

74

75

80

81

86

87

92

93

98

99

104

105

110

111

116

Allegato 291

91 Aggiornato dal n. I delle O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787), del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059), dal n. II dell'O del 14 giu. 2002 (RU 2002 1755) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

(art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 14 cpv. 2)

Formular

1

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Circondario elettorale, cantone

Giorno dell'elezione

Erneuerungswahl von

Mitgliedern des Nationalrates

Election pour le renouvellement de

membres du Conseil national

Elezione per il rinnovo dei

membri del Consiglio nazionale

Namen der
Stimmenzähler
Nom des scrutateurs
Nomi degli scrutatori

Total der
eingegangenen Wahlzettel
Total des bulletins rentrés
Totale delle schede rientrate

Leere Wahlzettel
Bulletins blancs
Schede bianche

Ungültige Wahlzettel
Bulletins nuls
Schede nulle

Gültige Wahlzettel/

Total der gültigen Wahlzettel
Total des bulletins valables
Totale delle schede valide

Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate

1

10

Total - Totale

Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra

Bulletins valables/Schede valide

Veränderte Wahlzettel/Bulletins modifiés/Schede variate

1

2

3

10

Wahlzettel ohne Parteibezeichnung
Bulletins sans dénomination de parti
Schede senza intestazione

Für richtige Eintragung

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:

Pour inscription conforme

Au nom du bureau de vote communal:

Per iscrizione conforme

In nome dell'Ufficio elettorale comunale:

Formular

2

Gemeinde

Kanton

Einlagebogen

Formule

Commune

Canton

Feuille intercalaire

Modulo

Comune

Cantone

Foglio intercalare

Wahltag

Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

2

5

6

7

Liste Nr./No/Lista N.

Unveränderte
Wahlzettel
Bulletins non
modifiés
Schede invariate

Veränderte
Wahlzettel
Bulletins modifiés
Schede variate

Total
Totale

Bezeichnung
Dénomination
Denominazione

8

9



90

10

16

17

23

24

30

31-32

Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre de suffrages -
Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln
Suffrages des bulletins non
modifiés
Suffragi delle
schede invariate

Stimmen von den veränderten
Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung
Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti
Suffragi delle
schede variate e delle schede senza intestazione
(Form. 3b)

Total
Totale

1

01

2

02

15

15

16

16

17

17

Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten:
(Übertrag)
Pour les listes portant plus de
16 candidats: (à reporter)
Per le liste con più di
16 candidati: (da riportare)

Kandidatenstimmen, total
Suffrages nominatifs, total
Suffragi personali, totale


91

Zusatzstimmen
Suffrages complémentaires
Suffragi di complemento


92

Parteistimmen, total
Suffrages de parti, total
Suffragi di partito, totale


93

Leere Stimmen*
Suffrages blancs*
Suffragi in bianco*


94

*
Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste. Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre de suffrages -
Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln
Suffrages des bulletins non
modifiés
Suffragi delle
schede invariate

Stimmen von den veränderten
Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung
Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti
Suffragi delle
schede variate e delle schede senza intestazione
(Form. 3b)

Total
Totale

10

16

17

23

24

30

31-32

Übertrag - Report - Riporto

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

Kandidatenstimmen, total
Suffrages nominatifs, total
Suffragi personali, totale


91

Zusatzstimmen
Suffrages complémentaires
Suffragi di complemento


92

Parteistimmen, total
Suffrages de parti, total
Suffragi di partito, totale


93

Leere Stimmen*
Suffrages blancs*
Suffragi in bianco*


94

*

Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular

3

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Circondario elettorale, cantone

Giorno dell'elezione

Zählbogen Nr.
Feuille de dépouillement No
Foglio di conteggio N.

Erneuerungswahl von
Election pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei



Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No
Lista N.

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total
Totale

Übertrag/à reporter/da riportare

Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total
Totale

Übertrag/Report/Riporto

Leere Stimmen/
Suffrages blancs/
Suffragi in bianco

Total/Totale

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3a

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Cantone

Giorno dell'elezione

Zusammenzug der Zählbogen
Récapitulation des feuilles de dépouillement
Prospetto riassuntivo dei fogli di conteggio

Erneuerungswahl von
Election pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No
Lista N.

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total
Totale

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Übertrag/à reporter/da riportare

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Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total
Totale

Übertrag/Report/Riporto

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Leere Stimmen/

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Suffragi in bianco

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3b

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Cantone

Giorno dell'elezione

Zusammenzug aller Listen.
Récapitulation de toutes les listes
Prospetto riassuntivo di tutte le liste 

Erneuerungswahl von
Election pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Alle Listen
Ensemble des listes
Tutte le liste

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

ohne Bezeichnung
sans
en-tête
senza intestazione

Total
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Überrtrag/à reporter/da riportare

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Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

ohne Bezeichnung
sans
en-tête
senza intestazione

Total
Totale

Überrtrag/Report/Riporto

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Leere Stimmen/

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Suffrages blancs/

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Suffragi in bianco

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Total/Totale  

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

4

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

1

Gemeinde

Commune
Comune

2

5

6

7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll
Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer

Frauen

Total

Hommes

Femmes

Uomini 

Donne 

Totale

(81)

davon Auslandschweizer

dont Suisses de l'étranger

di cui residenti all'estero

(75)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)

Nombre des votants (bulletins déposés)

Numero dei votanti

(82)

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

(83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

(84)

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

(85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel

Nombre des bulletins de vote non modifiés

Numero delle schede invariate

(86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti

Numero delle schede variate con intestazione

(87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti

Numero delle schede senza intestazione

(88)

Formular 4 Seite 2 / Formule 4 page 2 / Modulo 4 pagina 2

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Bezeichnung der Liste

Dénomination de la liste

Denominazione della lista

Zahl der
Kandidatenstimmen

Nombre des
suffrages nominatifs

Numero dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages supplémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen
(Parteistimmenzahl)

Total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (Nombre des suffrages de parti)

Totale dei suffragi personali e dei suffragi di complemento
(Numero dei voti di partito)

10

16

17

23

24

30

31-32

Liste Nr./No

1:

01

Lista N.

2:

02

3:

03

4:

04

5:

05

6:

06

7:

07

8:

08

9:

09

10:

10

17:

17

18:

18

19:

19

20:

20

21:

21

22:

22

23:

23

24:

24

25:

25

Total/Totale

96

Zahl der leeren Stimmen
Nombre des suffrages blancs/Numero dei suffragi in bianco

97

Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen
Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs
Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei
suffragi in bianco

98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch
die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au
nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi
in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:

Formular

5

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

Wahlkreis, Kanton

Arrondissement électoral, canton

Circondario elettorale, cantone

Protokoll

Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer
Hommes
Uomini

Frauen
Femmes
Donne

Total/Totale

Zahl der Stimmenden

Nombre des votants

Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen

Parteistimmenzahlen sämtlicher
Listen

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Listengruppe:

Listengruppe:

Listengruppe:

*

*

*

Dénomination des listes

Nombre des suffrages de parti
de toutes les listes

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Groupe de listes:

Groupe de listes:

Groupe de listes:

*

*

*

Denominazione delle liste

Numero dei voti di partito di tutte
le liste

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Gruppo di liste

Gruppo di liste

Gruppo di liste

*

*

*

Liste Nr.

I:

Liste No

II:

Lista N.

III:

IV:

V:

VI:

XXVI:

XXVII:

XXVIII:

XXIX:

XXX:

Zusammen/Total/Totale

Zahl der leeren Einzelstimmen
Nombre des suffrages blancs
Numero dei voti non emessi

*

Anmerkung:

In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.

Remarque:

Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.

Avvertenza:

In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Formular 5 Seite 3 / Formule 5 page 3 / Modulo 5 pagina 3

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl

: Zahl der Mandate

+1=Ergebnis

▶nächsthöhere ganze Zahl

=Verteilungszahl

Nombre total des suffrages

: Nombre des mandats

+1=Résultat

▶nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi

: Numero dei mandati

+1=Risultato

▶numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu
wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque:Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des
députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi
nel circondario aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Formular

Formule

Modulo

5a

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

I

B.
Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Verteilungszahl
Quotient provisoire
Quoziente provvisorio

=
=
=

Zahl der Sitze
Nombre des sièges
Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen
Total
Totale

Formular 5a Seite 1 unten / Formule 5a page 1 en bas / Modulo 5a pagina 1 in basso

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten Verteilung
Sièges attribués lors de la première répartition
Seggi attribuiti nella prima ripartizione

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 oben / Formule 5a page 2 en haut / Modulo 5a pagina 2 in alto

Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten beiden Verteilungen
Sièges attribués lors des deux premières répartitions
Seggi attribuiti nelle due prime ripartizioni

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 unten / Formule 5a page 2 en bas / Modulo 5a pagina 2 in basso

Vierte Verteilung/Quatrième répartition/Quarta ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten drei Verteilungen
Sièges attribués lors des trois premières répartitions
Seggi attribuiti nelle tre prime ripartizioni

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, Listengruppe ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ......, le groupe de listes ......, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ......, il gruppo di liste ......, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

C.
Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte

Listengruppe

Zahl der Sitze

Groupe de listes

Nombre des sièges

Gruppo di liste

Numero dei seggi

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe

: Zahl der erworbenen Sitze

+1=Ergebnis

▶nächsthöhere ganze Zahl

=Quotient

Nombre total des suffrages du groupe de listes

: Nombre des sièges obtenus

+1=Résultat

▶nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi del gruppo di liste

: Numero dei seggi ottenuti

+1=Risultato

▶numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero
immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste
Lista

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Verteilungszahl
Quotient provisoire
Quoziente provvisorio

=
=
=

Zahl der Sitze
Nombre des sièges
Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen
Total
Totale

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste
Lista

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten Verteilung
Sièges attribués lors de la première répartition
Seggi attribuiti nella prima ripartizione

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ......, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit ...... Sitze erhält.

La liste ...... accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit ...... députés en tout.

La lista no ...... ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè ...... seggi in tutto.

Formular

Formule

Modulo

5b

D. Ergebnisse/Résultats/Risultati

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

II

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.  

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalesn Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Allegato 3a92

92 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

(art. 8b cpv. 1)

Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/
Numero dei seggi nel Consiglio nazionale

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:
Ev. specificazione di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.

Amtli-che(r) Name(n)

Amtliche(r) Vorname(n)

Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Geschlecht

Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)

Beruf

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Heimatorte inkl. Kanton

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom(s) officiel(s)

Prénom(s) officiel(s)

Nom usuel

Prénom usuel

Sexe

Date de naissance (jour/
mois/ année)

Profession

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Lieux d'origine, y compris canton

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome/i
ufficiale/i

Nome/i
ufficiale/i

Cognome, con il quale la persona à politicamente o comunemente conosciuta

Nome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta

Sesso

Data di nascita (giorno/mese/
anno)

Professione

Via

N.

NPA

Domicilio

Luoghi d'origine, incluso Cantone

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

*
Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben
(BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.
*
Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération,
le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
*
In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente,
in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags

(Autres) signataires de la liste de candidats

(Altri) firmatari della proposta di candidature

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

N.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

*
Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.
*
Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.
*
Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Allegato 3b93

93 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

(art. 8e cpv. 1)

Kanton

Canton

Cantone

Anzahl Nationalratssitze

Nombre de sièges au Conseil national

Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom

Renouvellement intégral du Conseil national du

Elezioni del Consiglio nazionale del

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen
für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont
apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr.

No.

Bezeichnung
Dénomination
Designazione

Vertreter/Vertreterin
Mandataire des signataires
Rappresentante

Bemerkungen *
Remarque *
Osservazioni *

Ort
Lieu
Luogo

Datum
Date
Data

Name
Nom
Cognome

Unterschrift
Signature
Firma

...

*
Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen
Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
*
Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même
dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
*
All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione,
differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

Allegato 4a94

94 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell'O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

(art. 25 cpv. 1bis lett. a)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…»

Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l'initiative populaire fédérale «…»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l'iniziativa popolare federale «…»:

Nr./
No/
N.

Name/
Nom/
Cognome

Vorname/
Prénom(s)/
Nome

Strasse/
Rue/
Via

Nr./
No/
N.

PLZ/
NPA/
NPA

Wohnort/
Localité/
Domicilio

Unterschrift/
Signature/
Firma

Datum/
Date/
Data

1

2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………… zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

Allegato 4b95

95 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell'O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

(art. 25 cpv. 1bis lett. b)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…».

Erklärung/Déclaration/Dichiarazione

a.
des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom … über …/de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du … sur …/di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del … …; oder/ou/o
b.
des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom … über … verabschiedet haben (vgl. BBl …). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bun-desgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils ont pris acte du fait que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du … sur … (cf. FF …) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l'initiative populaire fédérale «…», comme indiqué ci-après:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all'iniziativa, la legge federale del … … (cfr. FF …). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l'iniziativa popolare federale «…», come indicato qui di seguito:

Nr./
No/
N.

Name/
Nom/
Cognome

Vorname/
Prénom(s)/
Nome

Strasse/
Rue/
Via

Nr./
No/
N.

PLZ/
NPA/
NPA

Wohnort/
Localité/
Domicilio

Datum/
Date/
Data

Unterschrift/Signature/Firma

Für unbedingten Rückzug*
En faveur du retrait inconditionnel*
Favorevole al ritiro incondizionato*

Für Rückzug, sofern der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt*
En faveur du retrait, à la condition que
le contre-projet indirect entre en vigueur*
Favorevole al ritiro, a condizione che entri in vigore
il controprogetto indiretto*

Falls sowohl die Erklärung des bedingten als auch die Erklärung des unbedingten Rückzugs die Mehrheit des Initiativkomitees finden, ziehe ich vor (Zutreffendes ankreuzen so X):
Si tant la déclaration de retrait conditionnel que la déclaration de retrait inconditionnel sont soutenues
par la majorité des membres du comité d'initiative,
je donne la préférence (cocher ce qui convient):
Qualora la maggioranza del comitato d'iniziativa dovesse esprimersi a favore di entrambe le forme di ritiro, opto per (apporre una crocetta nella casella corrispondente):

ACHTUNG: NUR 1 FELD ANKREUZEN!
ATTENTION: NE COCHER QU'UNE SEULE CASE!
ATTENZIONE: QUI POTETE APPORRE UNA SOLA CROCETTA!

den unbedingten Rückzug/
au retrait inconditionnel
il ritiro incondizionato

den bedingten Rückzug
zugunsten des indirekten
Gegenvorschlags
au retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect
il ritiro condizionato a favore
del controprogetto indiretto

1

2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………… zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

* Es ist zulässig, an dieser Stelle sowohl für den unbedingten Rückzug als auch für den bedingten Rückzug zu optieren./Il est possible d'opter à la fois pour l'une et pour l'autre de ces colonnes./Qui è possibile optare per entrambe le forme di ritiro.