1
Ordinanza
concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) del 18 maggio 2005 (Stato 15 novembre 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoverso 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull'ingegneria genetica (LIG); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione 1
La presente ordinanza disciplina: a. l'immissione sul mercato dei biocidi e dei relativi principi attivi (sostanze attive), segnatamente i tipi e le procedure di omologazione, l'impiego di dati di precedenti domande a favore dei richiedenti nonché la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza; b. gli aspetti particolari relativi all'utilizzazione dei biocidi.
2
Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, si applicano le disposizioni della presente ordinanza relative all'immissione sul mercato anche per l'importazione a scopi non professionali o non commerciali.
3
La presente ordinanza non si applica: a. ai prodotti e ai principi attivi che agiscono come biocidi, destinati ad essere immessi sul mercato esclusivamente secondo la legislazione sugli agenti terapeutici, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali o sui prodotti fitosanitari; b. al transito di biocidi sotto controllo doganale, sempre che non avvenga alcuna lavorazione o trasformazione;
RU 2005 2821 1 RS
813.1
2 RS
814.01
3 RS
814.91
4 RS
946.51
813.12
Prodotti chimici
2
813.12
c. al trasporto di biocidi su strada, per ferrovia, su corsi d'acqua navigabili, per via aerea o attraverso impianti di trasporto in condotta.
4
Per i biocidi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l'articolo 49 dell'ordinanza del 18 maggio 20055 sui prodotti chimici (OPChim).6
Art. 2
Definizioni 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:
a. biocidi: i principi attivi o i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici o a impedire danni da parte di organismi nocivi. Sono considerati biocidi gli oggetti che contengono o
sprigionano simili principi attivi e che sono destinati ad avere effetti su qualsiasi organismo nocivo al di fuori di tali oggetti; b. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o ottiene sostanze o preparati a titolo professionale o commerciale.
2
Nella presente ordinanza si intende inoltre per: a. tipi di omologazione: i vari tipi di omologazione (art. 7 lett. a) nonché la registrazione (art. 7 lett. b) e il riconoscimento (art. 7 lett. c); b.7 sostanza potenzialmente pericolosa: una sostanza pericolosa che non è un principio attivo ed è presente nel biocida in una concentrazione tale che il biocida deve essere classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 3-6 OPChim8; c. formulazione quadro: le caratteristiche di un gruppo di biocidi: 1. che sono destinati allo stesso uso e alla stessa categoria di utilizzatori, 2. che contengono gli stessi principi attivi con le medesime caratteristiche, e
3. le cui composizioni presentano, rispetto a un biocida autorizzato in precedenza, solo variazioni che non incidano né sul grado di rischio da essi presentato né sulla loro efficacia;
d. organismi nocivi: gli organismi indesiderati o che abbiano effetti nocivi per l'essere umano, per le sue attività o per i prodotti che egli impiega o produce, nonché per gli animali e per l'ambiente; 5 RS
813.11
6
Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
8 RS
813.11
Ordinanza sui biocidi 3
813.12
e. microrganismi: le entità microbiologiche, in particolare i batteri, le alghe, i funghi, i protozoi, i virus e i viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico biologicamente attivo; f.
lettera di accesso: un documento, firmato dalla persona autorizzata a utilizzare dati protetti, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dall'organo di notifica allo scopo di concedere l'omologazione o la registrazione di un biocida.
3
Per il rimanente, nella presente ordinanza si utilizzano ai sensi della LPChim i termini utilizzati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza.
Capitolo 2: Omologazione, registrazione e riconoscimento Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3
Obbligo di omologazione, registrazione o riconoscimento 1
I biocidi possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano omologati, registrati o riconosciuti.
2
Sono eccettuati dall'obbligo di cui al capoverso 1 i biocidi immessi sul mercato a scopi di ricerca e sviluppo. Se tali biocidi sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 19999 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (OIConf) e dell'ordinanza del 10 settembre 200810 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).11
Art. 4
Biocidi esclusi dall'omologazione, registrazione e riconoscimento 1
I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l'allegato 10 sono esclusi dall'omologazione, registrazione o riconoscimento:
a. tipo di prodotto 15 (avicidi); b. tipo di prodotto 17 (pescicidi); c. tipo di prodotto 23 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).
2
I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere immessi sul mercato a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 31 e 32.
3
I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l'articolo 30.
9 RS
814.912
10 RS
814.911
11 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
Prodotti chimici
4
813.12
4
Per l'immissione sul mercato o l'omologazione di cui ai capoversi 2 e 3, sono fatte salve le restrizioni dell'ordinanza del 18 maggio 200512 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Art. 5
Portata dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento e persona richiedente 1
L'omologazione, la registrazione o il riconoscimento si applica per un biocida: a. in una determinata composizione; b. con un determinato nome commerciale; c. per determinati
scopi d'impiego;
d. di un determinato fabbricante.
2
L'omologazione, la registrazione o il riconoscimento è concessa a una determinata persona; è personale e non trasferibile.
3
Può chiedere e ottenere una omologazione, una registrazione o un riconoscimento soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera.
Art. 6
Sostanze di base per l'impiego quali biocidi Le sostanze di base iscritte nell'elenco IB di cui all'allegato 3 possono essere commercializzate come principi attivi che agiscono come biocidi senza omologazione, registrazione o riconoscimento, ma non possono essere pubblicizzate come biocidi.
Art. 7
Tipi di omologazione
Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione: a. omologazioni: 1. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell'elenco I e che per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco IA: una omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida,
2. per i biocidi contenenti un principio attivo non iscritto né nell'elenco I né nell'elenco IA né in quello dei principi attivi notificati: una omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi,
3. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati e di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco I o IA e i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi: una omologazione ON, 4. per i biocidi che contengono almeno un principio attivo iscritto nell'elenco dei principi attivi notificati e di cui non è ancora stata decisa l'iscrizione nell'elenco I o IA e i cui altri principi attivi figurano in uno 12 RS
814.81
Ordinanza sui biocidi 5
813.12
di questi elenchi e che inoltre all'entrata in vigore della presente ordinanza sono già sul mercato: una omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura semplificata, 5. per i biocidi destinati a far fronte a situazioni eccezionali: una omologa- zione Oe;
b. registrazione come omologazione semplificata per i biocidi contenenti esclusivamente principi attivi destinati all'impiego in biocidi con basso potenziale di rischio dell'elenco IA; c. riconoscimento di omologazioni e registrazioni di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) per i biocidi che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell'elenco I o IA.
Art. 8
Durata di validità
1
Le omologazioni, le registrazioni e i riconoscimenti sono limitati nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:
a. per l'omologazione OE, la registrazione e il riconoscimento:
10 anni;
b.13
per l'omologazione OnE: 1. 4 anni, oppure
2. se avviene prima: - finché il principio attivo sarà iscritto nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), oppure - finché l'organo di notifica, sulla base della relativa decisione della Comunità europea (CE), non iscriva il principio attivo nell'elenco I o IA e revochi l'omologazione; c.14
per le omologazioni ON e OC: 1. 6 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), 2. 2 anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), per quanto il titolare adempia le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 2, o 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Prodotti chimici
6
813.12
d. per le omologazioni OE e OnE nonché per la registrazione di una formulazione quadro:
finché dura l'omologazione o la registrazione del biocida su cui poggia la formulazione quadro (prodotto madre);
e. per l'omologazione Oe: 4 mesi.
1bis
Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3, i biocidi possono essere ancora forniti ai consumatori finali durante 12 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo o dopo la decisione della CE.15 2 Per il rinnovo di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento si applica l'articolo 26.
Sezione 2: Principi attivi
Art. 9
Elenchi dei principi attivi 1
In vista dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento sono applicabili, conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 199816 relativa all'immissione sul mercato di biocidi (direttiva 98/8/CE), i seguenti elenchi di principi attivi:
a. l'elenco I: principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 1, conformemente all'allegato I della direttiva 98/8/CE; b. l'elenco IA: principi attivi destinati ai biocidi a basso rischio con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 2, conformemente all'allegato IA della direttiva 98/8/CE;
c. l'elenco IB: sostanze di base con indicazione dei requisiti di cui all'allegato 3, conformemente all'allegato IB della direttiva 98/8/CE;
d.17 l'elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 7 dicembre 200718 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi.
2
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), adegua: a. gli allegati di cui al capoverso 1 lettere a-c; 15 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
16 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
18 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
Ordinanza sui biocidi 7
813.12
b. il rinvio all'elenco vigente dei principi attivi notificati di cui al capoverso 1 lettera d.19
3
L'organo di notifica pubblica l'elenco corrispondente al rinvio di cui al capoverso 1 lettera d in modo adeguato20.21
Art. 10
22
Possono essere immessi sul mercato per l'impiego in biocidi esclusivamente i principi attivi iscritti negli elenchi I, IA o nell'elenco dei principi attivi notificati.
2
Chi intende immettere per la prima volta sul mercato altri principi attivi destinati ai biocidi deve fornire all'organo di notifica le indicazioni relative al principio attivo e ad almeno un biocida a cui è destinato tale principio attivo; questa regola non si applica se il principio attivo viene importato e il biocida con cui è fabbricato viene esportato. Le indicazioni devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5. L'organo di notifica conferma che i documenti sono completi. Un simile principio attivo che è già stato immesso regolarmente sul mercato può continuare ad esserlo come principio attivo conformemente al capoverso 1.
3
I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l'articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l'articolo 36 ed etichettati secondo l'articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51-56 OPChim23.
4
I principi attivi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato soltanto secondo le disposizioni della OIConf24 per l'impiego in biocidi.
Sezione 3:
Requisiti per l'omologazione, la registrazione e il riconoscimento
Art. 11
Omologazione OE, OnE e registrazione 1
Un biocida è omologato o registrato ai sensi dell'omologazione OE o OnE quando: a. secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica e impiegandolo conformemente al suo scopo: 1. è
sufficientemente
efficace,
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
20 L'elenco aggiornato dei principi attivi notificati è ottenibile dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, può essere visionato gratuitamente oppure consultato all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
21 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
23 RS
813.11
24 RS
814.912
Prodotti chimici
8
813.12
2. non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio, come per esempio una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o non provoca sofferenze e dolori evitabili nei vertebrati, e 3. presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente;
b. i principi attivi, i componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico e i residui possono essere determinati in modo affidabile grazie a metodi d'analisi adeguati; e c. le proprietà fisico-chimiche ne consentono l'impiego, il trasporto e l'immagazzinamento a condizioni accettabili.
2
Per essere registrato, il biocida non deve inoltre contenere sostanze potenzialmente pericolose.
3
Si applicano inoltre le regole seguenti; a. per i biocidi con i principi attivi dell'elenco I: tali principi attivi devono adempiere gli appositi requisiti posti nell'elenco I; b. per i biocidi con i principi attivi dell'elenco IA: tali principi attivi devono adempiere gli appositi requisiti posti nell'elenco IA; c. per i biocidi con principi attivi non iscritti né nell'elenco I, né nell'elenco IA, né nell'elenco dei principi attivi notificati: tali principi attivi devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 10 della direttiva 98/8/CE.
4
Un biocida costituito da o contenente organismi geneticamente modificati è inoltre omologato o registrato soltanto se adempie i requisiti dell'OEDA25.
Art. 12
26 Riconoscimento 1 L'omologazione o la registrazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell'impossibilità di omologarlo o registrarlo anche in Svizzera.
2
L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione o la registrazione in uno Stato membro
dell'UE o dell'AELS sulla base della valutazione ai sensi dell'articolo 17.
3
L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40.
4
L'omologazione o la registrazione è riconosciuta soltanto a condizione che l'etichettatura di cui all'articolo 38 sia modificata di conseguenza se: a. gli organismi bersaglio del prodotto sono presenti in Svizzera in quantità tali da non essere nocivi o indesiderati; o b. le condizioni in Svizzera divergono a tal punto da quelle dello Stato concedente l'omologazione o la registrazione, in particolare in merito a resistenze,
25 RS
814.911
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Ordinanza sui biocidi 9
813.12
periodo di riproduzione e clima, che un impiego invariato del prodotto potrebbe mettere in pericolo gli esseri umani, gli animali o l'ambiente.
5
Le omologazioni e registrazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati non sono riconosciute.
Art. 13
Omologazione ON e OC
Un biocida viene omologato ai sensi di omologazione ON e OC, se in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e impiegandolo conformemente al suo scopo: a. presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente; b. trattandosi di un preservante del legno o di un disinfettante: è sufficientemente efficace.
a27 Obbligo di fornire garanzie Chi intende immettere sul mercato biocidi contenenti o costituiti da microrganismi patogeni deve adempiere all'obbligo di fornire garanzie di cui all'articolo 14 OEDA28.
Sezione 4: Procedura
Art. 14
Domanda e dichiarazione d'intenti29 1
La domanda di omologazione, registrazione o riconoscimento nonché le dichiarazioni d'intenti devono essere presentate all'organo di notifica.30 2
Con la domanda di omologazione OE, OnE o di registrazione di un biocida si può chiedere nel contempo l'omologazione o la registrazione di una formulazione quadro. Quest'ultima domanda può essere presentata anche successivamente.
3
La forma e il contenuto della domanda sono retti dai seguenti allegati: a. per l'omologazione OE o OnE: l'allegato 5
b. per la registrazione: l'allegato 6
c. per il riconoscimento: l'allegato 7
d. per l'omologazione ON: l'allegato 8
27 Introdotto dal n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
28 RS
814.911
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Prodotti chimici
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e. per l'omologazione OC: l'allegato 9
f.31 per le dichiarazioni d'intenti di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera b: l'allegato 7bis
4
Nella domanda di omologazione o di registrazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati devono inoltre figurare le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA32.33 5 La domanda e i documenti devono essere presentati: a. su supporto cartaceo o elettronico; b. in una lingua ufficiale o in inglese; se la domanda concerne un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, è richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale.
Art. 15
Formulazione quadro e formulazione identica 1
Un biocida è omologato o registrato tramite una procedura semplice se il richiedente fornisce all'organo di notifica la prova che esso corrisponde alla formulazione
quadro di un biocida omologato o registrato (prodotto madre).
2
Una formulazione identica al prodotto madre è equiparata a una formulazione quadro.
3
Se il richiedente e il titolare di una omologazione o una registrazione del prodotto madre non sono la stessa persona, oltre ai documenti di prova di cui al capoverso 1 il richiedente deve presentare una lettera di accesso.
Art. 16
Verifica della completezza e trasmissione 1
L'organo di notifica verifica, se del caso consultando i servizi di valutazione, se la domanda è completa. 2 Se la domanda non è completa, l'organo di notifica concede al richiedente, dopo averlo sentito, un termine congruo per completarla. 3 L'organo di notifica trasmette la domanda, corredata da tutti i documenti, ai servizi di valutazione.
4
Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati, l'organo di notifica conduce la procedura di omologazione tenendo conto dell'OEDA34.
31 Introdotta dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
32 RS
814.911
33 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
34 RS 814.911
Ordinanza sui biocidi 11
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5
Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni che non sono geneticamente modificati, per la pubblicazione, la visione dei documenti non confidenziali e la procedura si applicano gli articoli 42 e 43 OEDA.35
Art. 17
Valutazione 1 I servizi di valutazione esaminano i documenti nella propria sfera di competenze.
2
I servizi di valutazione esaminano i documenti come segue: a. i documenti per le omologazioni OE e OnE, per la registrazione e il riconoscimento: secondo i principi dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE
b. gli altri documenti: secondo lo stato della scienza e della tecnica più recente.
3
I servizi di valutazione esaminano inoltre i documenti concernenti le omologazioni OnE secondo le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 98/8/CE sull'iscrizione dei principi attivi negli allegati I, IA o IB. Se, per un principio attivo non ancora iscritto, il richiedente presenta la valutazione e la raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE, i servizi di valutazione ne tengono conto. 4 I servizi di valutazione comunicano all'organo di notifica il risultato delle loro valutazioni.
Art. 18
Complemento L'organo di notifica esige dal richiedente prove o informazioni complementari, inclusi i dati e i risultati di altri esperimenti, se la valutazione dei documenti mostra che ne occorrono altre ai fini della valutazione dei rischi.
Art. 19
Termini per il trattamento della domanda 1
Dopo aver ricevuto i documenti completi, l'organo di notifica, evitando inutili tergiversazioni ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa: a.36 l'omologazione OE: 12 mesi
b.37 la registrazione: 60 giorni
c.38 l'omologazione ON: 60 giorni
d. l'omologazione
OnE:
12 mesi
e. l'omologazione
OnE con la valutazione e la raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS:
6 mesi
35 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberta nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
Prodotti chimici
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f.
il riconoscimento di una omologazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS: 4 mesi
g.39 il riconoscimento di una registrazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS: 60 giorni
h.40 l'omologazione o la registrazione di un biocida nell'ambito di una formulazione quadro: 60 giorni
i.
l'omologazione o la registrazione di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati: 12 mesi
2
Se l'organo di notifica chiede di completare i documenti, i termini sono sospesi fino alla presentazione dei complementi.
3
Per il rimanente, si applica l'ordinanza del 17 novembre 199941 concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia.
Art. 20
Decisione 1 L'organo di notifica risolve mediante decisione in merito all'omologazione, alla registrazione o al riconoscimento.
2
La decisione contiene i seguenti dati: a.42 il nome e il domicilio o la sede sociale oppure la succursale del richiedente; b. il nome commerciale con il quale il biocida può essere immesso sul mercato; c. la denominazione di ogni principio attivo, il suo contenuto in unità metriche e la natura del preparato del biocida; d. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: l'identità di ogni principio attivo e il suo contenuto in unità adeguate;
e. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi in esso contenuti;
f. la durata di validità dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento;
g. il numero dell'omologazione, la registrazione o il riconoscimento federali; 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
41 RS
172.010.14
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
Ordinanza sui biocidi 13
813.12
h. l'impiego previsto, in particolare il tipo di prodotto, l'ambito e le modalità d'impiego e le categorie di utilizzatori; i.
il carattere confidenziale delle informazioni.
3
L'organo di notifica può vincolare la decisione a oneri. Esso può segnatamente: a. prescrivere un'osservazione dei prodotti; b. stabilire i dettagli della classificazione, dell'imballaggio, dell'etichettatura o della scheda di dati di sicurezza.
Art. 21
Obbligo d'informare
Il titolare di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento (titolare) comunica all'organo di notifica, di propria iniziativa e senza indugio, tutte le nuove informazioni relative al biocida che potrebbero influire sulla validità dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento, in particolare:
a. le nuove conoscenze sugli effetti del principio attivo e del biocida sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente; b. le modifiche relative al fabbricante (nome, indirizzo, luogo dell'azienda); c. le modifiche nella composizione di ogni principio attivo; d. le modifiche nella composizione del biocida; e. gli sviluppi di resistenze; f.
le modifiche di natura amministrativa; g. eventuali altri aspetti, quali il tipo di imballaggio.
Art. 22
43
Se un principio attivo notificato è iscritto nell'elenco I o IA, l'organo di notifica lo comunica al titolare di una omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo.
2
Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono iscritti nell'elenco I o IA, il titolare dell'omologazione di tale biocida deve presentare all'organo di notifica: a. una domanda di omologazione OE o di registrazione; o b. una dichiarazione in cui afferma di avere l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento.
3
Per le domande di omologazione OE o di registrazione può essere chiesta una proroga di 12 mesi del termine di presentazione. Il richiedente deve motivare debitamente la sua richiesta.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Prodotti chimici
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Art. 23
Verifica 1 L'organo di notifica può verificare in ogni momento una omologazione, una registrazione o un riconoscimento.
2
L'organo di notifica procede a una verifica se: a. dispone di nuove informazioni secondo l'articolo 21; b. vi sono indizi secondo cui i presupposti per l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono più adempiti.
3
L'organo di notifica esige dal titolare, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni, documenti o chiarimenti necessari alla verifica.
Art. 24
Modifica 1 Su domanda motivata del titolare, l'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, modificare una omologazione, una registrazione o un riconoscimento.
2
Un servizio di valutazione chiede all'organo di notifica di modificare una omologazione, una registrazione o un riconoscimento se, in base allo stato attuale della
scienza e della tecnica, tale modifica è necessaria ai fini della protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente.
Art. 25
Revoca 1 L'organo di notifica, dopo aver sentito il titolare, revoca, di propria iniziativa o su domanda di un servizio di valutazione, una omologazione, una registrazione o un riconoscimento quando: a. il principio attivo non è più iscritto nell'elenco I o IA o è stato deciso che il principio attivo non verrà iscritto nell'elenco I o IA; b. i presupposti per l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento del biocida non sono più adempiti; c. il biocida non soddisfa più i requisiti posti per i principi attivi conformemente all'elenco I o IA;
d. risulta che l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento poggia su dati errati o fuorvianti contenuti nella domanda presentata dal titolare.
2
L'organo di notifica può, d'intesa con i servizi di valutazione, revocare l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento anche su domanda motivata del titolare. 3
In caso di revoca, l'organo di notifica può concedere termini, in particolare per: a. esaurire le scorte di magazzino; b. l'ulteriore impiego.
Ordinanza sui biocidi 15
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Art. 26
Rinnovo 1 Il titolare può far rinnovare un'omologazione, una registrazione o un riconoscimento alla scadenza della durata di validità.
2
La domanda di rinnovo deve essere presentata all'organo di notifica: a. a 4 mesi dalla scadenza dell'omologazione OE o OnE; b. a 2 mesi dalla scadenza della registrazione; c. a 2 mesi dalla scadenza del riconoscimento; d. a 1 mese dalla scadenza dell'omologazione Oe.
3
Ai fini del rinnovo, l'organo di notifica verifica l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento esistente. Per valutare i rischi che comporta il biocida, l'organo di notifica può chiedere al richiedente prove o ulteriori informazioni.
4
L'organo di notifica può prorogare l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento esistente fino alla decisione definitiva circa il rinnovo.
5
Per la durata di validità del rinnovo, si applicano le durate massime stabilite nell'articolo 8 capoverso 1.
5bis
L'organo di notifica può prorogare un'omologazione ON o OC se la valutazione di una domanda di omologazione OE subisce un ritardo a causa della documentazione incompleta conformemente all'articolo 19 capoverso 2.44 6
Le omologazioni OnE concesse in base a una valutazione e raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS non possono essere rinnovate.45 Sezione 5:
Impiego dei dati di precedenti richiedenti e durata di protezione dei dati
Art. 27
Impiego dei dati di precedenti richiedenti 1
L'organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli di un precedente richiedente se: a. il nuovo richiedente presenta una lettera di accesso di un richiedente precedente; oppure
b. la durata di validità dei dati è scaduta.
2
Se il richiedente comprova che il suo biocida è simile a uno già omologato o registrato e che i principi attivi dei due prodotti sono identici, compresi il grado di purezza e la natura delle impurezze, può chiedere che l'organo di notifica impieghi i documenti del precedente richiedente fatto salvo il capoverso 1 e l'articolo 28.
44 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Prodotti chimici
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3
Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali.
Art. 28
Durata della protezione dei dati La durata della protezione dei dati è stabilita come segue: a. per un principio attivo non notificato: 15 anni dall'iscrizione nell'elenco I o IA;
b. per un principio attivo notificato: fino al 14 maggio 2010 per i dati presentati la prima volta; se il principio attivo viene iscritto nell'elenco I o IA o, una volta iscritto, viene ampliato di un ulteriore tipo di prodotto, per i dati presentati a titolo complementare la durata della protezione di 10 anni decorre dall'iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal suo ampliamento di un nuovo tipo di prodotto;
c. in caso di nuove informazioni su un principio attivo che determinano lo spostamento del principio attivo in un altro elenco o confermano il suo mantenimento nell'elenco attuale: mantenimento della durata della protezione
secondo la lettera a o b, ma almeno 5 anni; d. per un biocida contenente un principio attivo non notificato e per il quale è stata rilasciata una omologazione OE o OnE o è stato registrato o la cui omologazione o registrazione è stata riconosciuta: 10 anni per i dati del nuovo biocida presentati la prima volta, a decorrere dalla sua omologazione o
registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; e. per un biocida contenente principi attivi notificati: fino al 14 maggio 2010 per i dati presentati (omologazione ON); se i principi attivi vengono iscritti nell'elenco I o IA o, una volta iscritti, ampliati di un ulteriore tipo di prodotto, per i dati presentati a titolo complementare la durata della protezione di 10 anni decorre dall'iscrizione del principio attivo in uno degli elenchi o dal suo ampliamento di un nuovo tipo di prodotto (omologazione OE, registrazione o riconoscimento);
f. in caso di nuove informazioni relative a un biocida: mantenimento della durata della protezione secondo la lettera d o e, ma almeno 5 anni.
Art. 29
Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati, l'impiego di dati e l'indennità 1
Per la domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati, per l'impiego di dati scaturiti da tali esperimenti e per l'indennità si applicano per analogia gli articoli 22 capoverso 1, 23 e 24 OPChim46; là dove nell'OPChim si parla di notifica di sostanze, nella presente ordinanza si intende l'omologazione o la registrazione di biocidi.
2
In caso di domanda cautelativa, il richiedente deve fornire la prova che intende chiedere egli stesso una omologazione o una registrazione.
46 RS
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Ordinanza sui biocidi 17
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Sezione 6: Omologazione per far fronte a situazioni eccezionali (Oe)
Art. 30
1 Per far fronte a un pericolo imprevisto che non è possibile arginare con altri mezzi, l'organo di notifica può omologare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 e delle sezioni 2-4 del presente capitolo, determinati biocidi per un impiego limitato e controllato (omologazione Oe).
2
I biocidi devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 11 capoverso 1.
3
Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati, una omologazione Oe è esclusa.
Capitolo 3: Ricerca e sviluppo
Art. 31
Obbligo di annotazione e di comunicazione 1
Chi immette sul mercato biocidi non omologati, registrati o riconosciuti o principi attivi destinati esclusivamente ai biocidi a scopo di ricerca e sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni: a. l'identità e l'origine dei biocidi o dei principi attivi; b. i dati relativi all'etichettatura; c. le quantità fornite; d. il nome e l'indirizzo della persona che ha ricevuto i biocidi o i principi attivi; e. tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente.
2
Chi, per motivi di ricerca e sviluppo scientifici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera h OPChim47, immette sul mercato biocidi o principi attivi secondo il capoverso 1 deve, su richiesta, mettere a disposizione dell'organo di notifica le annotazioni.
3
Chi, per motivi di ricerca e sviluppo di produzione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera i OPChim, intende immettere sul mercato biocidi o principi attivi secondo il capoverso 1 deve comunicare preventivamente le annotazioni all'organo di
notifica.
Art. 32
Obbligo di autorizzazione per l'immissione sul mercato a scopo di emissioni sperimentali 1
Se, per scopi di ricerca e sviluppo, sono immessi sul mercato biocidi o principi attivi secondo l'articolo 31 capoverso 1 che possono essere emessi nell'ambiente, prima di immetterli sul mercato occorre chiedere l'autorizzazione all'organo di notifica.
47 RS
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2
Nella domanda d'autorizzazione devono figurare le annotazioni di cui all'articolo 31 capoverso 1.
3
L'organo di notifica può negare l'autorizzazione se gli esperimenti previsti possono avere effetti inaccettabili sugli esseri umani, sugli animali o sull'ambiente.
4
L'organo di notifica può vincolare l'autorizzazione a oneri. Esso può stabilire segnatamente:
a. la durata degli esperimenti o test; b. le quantità massime da utilizzare; c. la limitazione
del campo d'impiego.
5
Se i biocidi o i principi attivi da esaminare sono costituiti da o contengono microrganismi patogeni o geneticamente modificati, la procedura di autorizzazione è retta dall'OEDA48.
Capitolo 4: Segreto di fabbricazione e d'affari
Art. 33
Principio 1 Il richiedente deve designare i dati che secondo lui rientrano nei segreti di fabbricazione e d'affari e che pertanto devono essere trattati come dati confidenziali. Deve motivare questa designazione in modo esaustivo.
2
I dati relativi ai biocidi e ai principi attivi sono trattati dalle autorità esecutive a titolo confidenziale secondo l'articolo 85 capoversi 1-4 OPChim49.
3
I dati relativi al riconoscimento di una omologazione o una registrazione che uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ha classificato come confidenziali sono trattati come tali.
4
Per accedere ai dati relativi a biocidi o principi attivi provenienti da organismi patogeni o geneticamente modificati, che contengono tali o che sono stati ottenuti da organismi geneticamente modificati, si applicano l'articolo 18 LIG e l'articolo 29h LPAmb.
Art. 34
Esclusione del carattere confidenziale Dopo l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida; c. il nome e l'indirizzo del fabbricante dei principi attivi; d. la denominazione dei principi attivi; 48 RS 814.911
49 RS
813.11
Ordinanza sui biocidi 19
813.12
e. la percentuale di principi attivi contenuta nel biocida; f.
la denominazione di altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi degli articoli 3-6 OPChim50 e che contribuiscono alla classificazione del biocida;
g. il nome commerciale del biocida; h. i dati fisici e chimici relativi al principio attivo o al biocida; i. la sintesi dei risultati delle prove e delle determinazioni necessarie per comprovare l'efficacia del principio attivo o del biocida, gli effetti sugli esseri umani, sugli animali e sull'ambiente e, se del caso, le proprietà intese a favorire la resistenza; j.
i metodi d'analisi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b; k. le procedure grazie alle quali il principio attivo o il biocida può essere reso innocuo;
l.
i metodi e le precauzioni intesi a ridurre i rischi durante l'utilizzazione del biocida nonché i rischi di incendio o di altra natura; m. le procedure da seguire e le misure da adottare in caso di perdita o fuga; n. le indicazioni circa le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di ferimento; o. le modalità di eliminazione del biocida e del suo imballaggio; p. le informazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.
Capitolo 5:
Classificazione, imballaggio, denaturazione, etichettatura e scheda di dati di sicurezza
Art. 35
Classificazione 1 Per la classificazione dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 8-14 OPChim51; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento.
2
Per la classificazione dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 8 e 9 OPChim.
50 RS
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51 RS
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Art. 36
Imballaggio 1 Per l'imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35-37 OPChim52; là dove nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.53 2 I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 199254 sulle derrate alimentari o con gli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 199955 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.
Art. 37
Denaturazione I biocidi accessibili al pubblico che possono essere confusi con derrate alimentari o alimenti per animali devono contenere componenti che ne scoraggino il consumo.
Art. 38
Etichettatura 1 Su un biocida non si devono dare indicazioni errate, fuorvianti o incomplete o tacere fatti cosicché l'acquirente possa essere tratto in inganno in merito alla natura, al tipo di composizione o all'utilizzabilità del biocida.
2
Per l'etichettatura dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 39-49 OPChim56; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.
3
Oltre ai dati di cui agli articoli 39 e 40 OPChim, occorre indicare: a. la denominazione di ogni principio attivo e della relativa concentrazione in unità metriche;
b. il numero federale di omologazione, registrazione o riconoscimento; c. la natura del preparato; d. l'impiego per il quale il biocida è omologato, registrato o riconosciuto; e. le istruzioni per l'impiego e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, per ogni utilizzazione;
f.
eventuali effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti; g. istruzioni relative a interventi di pronto soccorso; h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso»; 52 RS
813.11
53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
54 RS 817.0
55 RS
916.307
56 RS
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Ordinanza sui biocidi 21
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i. le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio; j.
il numero o la denominazione della partita del prodotto; k. la data di scadenza in caso di immagazzinamento conforme alle prescrizioni; l.
se del caso, le seguenti indicazioni: 1. il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti, 2. l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra, 3. l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'impiego successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi: - ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione ed aerazione delle aree trattate
alla pulizia degli apparecchi,
4. le misure precauzionali da adottarsi durante l'impiego, l'immagazzinamento e il trasporto.
4
Per quanto pertinente, occorre inoltre indicare: a. le categorie di utilizzatori; b. informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque; c. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: le esigenze in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre
200057 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
5
Le indicazioni di cui al capoverso 3 lettere c, e, f, g, i-l nonché al capoverso 4 lettera b possono essere apposte sull'imballaggio o figurare in un foglio illustrativo accluso.58 5bis Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, le indicazioni di cui al capoverso 4 lettera b devono figurare sull'etichetta.59 6 Per l'etichettatura dei principi attivi destinati a biocidi si applicano gli articoli 3949 OPChim.
57 GU L 262 del 17 ott. 2000, pag. 21.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
59 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Prodotti chimici
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Art. 39
Dichiarazione di microrganismi geneticamente modificati 1
I biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati devono essere contrassegnati come tali sull'etichetta.
2
Per l'etichettatura, occorre utilizzare una delle seguenti indicazioni: a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica»; o b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».
3
Per i biocidi contenenti tracce accidentali di microrganismi geneticamente modificati autorizzati e la cui percentuale è inferiore allo 0,1 per cento di massa, in taluni
casi l'organo di notifica può concedere deroghe all'obbligo di dichiarazione.60
Art. 40
61
a63 Conservazione di documenti, campioni e schede di dati di sicurezza 1
I documenti concernenti la valutazione e la classificazione di principi attivi e biocidi, come pure i campioni e le prove, devono essere conservati secondo l'articolo 58 capoverso 2 OPChim64.
2
Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l'articolo 56 OPChim.
Capitolo 6: Utilizzazione di biocidi
Art. 41
Obbligo di diligenza
1
Chi utilizza biocidi e i rifiuti che ne derivano è tenuto a provvedere affinché essi non possano mettere in pericolo gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.
2
Occorre tener conto delle indicazioni che figurano sull'imballaggio, sulla scheda di dati di sicurezza e delle istruzioni per l'uso.
60 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
61 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all' O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
62 RS
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63 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
64 RS
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Ordinanza sui biocidi 23
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3
Il biocida deve essere utilizzato unicamente per lo scopo previsto. Possono essere utilizzati soltanto apparecchi che consentano un impiego appropriato e mirato del biocida.
4
L'impiego del biocida deve limitarsi allo stretto necessario.
Art. 42
Custodia Per la custodia di biocidi si applicano gli articoli 72 e 77 OPChim65.
Art. 43
Fornitura 1 I biocidi tossici ai sensi dell'articolo 5 lettera b OPChim66 non possono essere distribuiti al pubblico in generale.
2
Per la fornitura di biocidi si applicano inoltre gli articoli 73, 74 e 78-81 OPChim e l'allegato 1.10 ORRPChim67.68
Art. 44
Obbligo di ripresa e di riconsegna 1
Chi immette biocidi sul mercato è tenuto a riprendere dall'utilizzatore i biocidi non più impiegati che egli ha fornito e ad eliminarli in modo adeguato; i biocidi distribuiti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.
2
L'obbligo di riconsegna dei biocidi è retto dall'allegato 2.4 numero 5 ORRPChim69.
Art. 45
Furto, perdita, erronea immissione sul mercato In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di biocidi tossici, molto tossici, corrosivi o esplosivi, si applica l'articolo 82 OPChim70.
Art. 46
Impiego Per scopi professionali o commerciali, possono essere impiegati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti e che sono etichettati secondo la presente ordinanza; fanno eccezione la ricerca e lo sviluppo.
65 RS
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66 RS
813.11
67 RS 814.81 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
69 RS
814.81
70 RS
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Prodotti chimici
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Art. 47
71
Art. 48
Autorizzazione d'impiego
L'impiego di determinati biocidi necessita di un'autorizzazione; quest'ultima è disciplinata negli articoli 4-6 ORRPChim74.
Art. 49
Autorizzazione speciale
Chi impiega biocidi secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2-4 e capoverso 2 ORRPChim75 necessita di un'autorizzazione speciale secondo gli articoli 7-13 ORRPChim.
Art. 50
Pubblicità 1 Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi omologati, registrati o riconosciuti.
2
La pubblicità di un biocida non può essere fatta in modo tale da essere fuorviante, per quanto riguarda i rischi del prodotto in questione, per gli esseri umani e per l'ambiente; diciture quali «biocida a basso rischio», «non tossico» o «innocuo» sono proibite.
3
La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, chiaramente distinguibili, le seguenti diciture:
a. «Usare i biocidi con cautela»; anziché usare il termine «biocida» si può indicare il tipo di prodotto secondo l'allegato 10;
b. «Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto».
4
I campioni di biocidi corrosivi possono essere distribuiti soltanto a utilizzatori professionali e commerciali.
71 Nuovo testo giusta il n. 3 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
72 RS
814.911
73 RS
814.81
74 RS
814.81
75 RS
814.81
Ordinanza sui biocidi 25
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Capitolo 7: Esecuzione Sezione 1: Confederazione
Art. 51
Organo di notifica e comitato di direzione Per l'organo di notifica e il comitato di direzione si applica l'articolo 89 OPChim76.
Art. 52
Servizi di valutazione I servizi di valutazione per i biocidi sono: a. l'Ufficio della sanità pubblica (UFSP) per le questioni relative alla protezione della vita e della salute degli esseri umani;
b. l'Ufficio per la protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per le questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla protezione diretta degli esseri umani; c. la Segreteria di Stato dell'economia77 per le questioni relative alla protezione dei lavoratori;
d. l'UFAG per le questioni agronomiche; e. l'UFV per le questioni relative alla salute degli animali.
Art. 53
Compiti dell'organo di notifica e collaborazione 1
L'organo di notifica svolge i seguenti compiti: a. chiede le valutazioni e i pareri ai servizi di valutazione competenti; b. decide d'intesa con i servizi di valutazione; c. analizza, prelevando campioni, la composizione dei biocidi immessi sul mercato.
2
L'organo di notifica chiede alle autorità esecutive cantonali, se del caso su domanda dei servizi di valutazione:
a. di eseguire controlli secondo l'articolo 58; b. di prelevare campioni da analizzare secondo il capoverso 1 lettera c.
3
Le proposte dei servizi di valutazione secondo gli articoli 23-25 e 56 sono vincolanti per l'organo di notifica.
Art. 54
Centro d'informazione tossicologica Per il centro d'informazione tossicologica si applica l'articolo 91 OPChim78.
76 RS
813.11
77 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
78 RS
813.11
Prodotti chimici
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813.12
Art. 55
Commissioni di
esperti
Per le commissioni di esperti si applicano gli articoli 92 e 93 OPChim79.
Art. 56
Controllo di importazioni ed esportazioni 1
Gli uffici doganali controllano, su richiesta dell'organo di notifica, se i biocidi sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2
I servizi di valutazione possono esigere dall'organo di notifica che presenti una richiesta conformemente al capoverso 1.
Art. 57
Emolumenti L'obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 200580 sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.
Sezione 2: Cantoni
Art. 58
Controlli successivi
1
Le autorità esecutive cantonali controllano i biocidi immessi sul mercato o utilizzati dai fabbricanti.
2
Le autorità esecutive cantonali verificano se: a. i biocidi immessi sul mercato sono omologati, registrati o riconosciuti; b. i principi attivi immessi sul mercato adempiono ai presupposti di cui all'articolo 10;
c. i biocidi immessi sul mercato per scopi di ricerca e sviluppo sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32; d. sono rispettate le decisioni di cui all'articolo 20, in particolare se sono adempite le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura nonché alla stesura delle schede di dati di sicurezza; e. sono adempite le prescrizioni relative alla consegna e alla custodia delle schede di dati di sicurezza; f.
sono rispettate le disposizioni speciali relative all'utilizzazione di biocidi.
3
Le autorità esecutive cantonali prelevano campioni su richiesta dell'organo di notifica.
4
Per il rimanente, le autorità esecutive cantonali dispongono delle competenze di cui all'articolo 42 LPChim.
79 RS
813.11
80 RS
813.153.1
Ordinanza sui biocidi 27
813.12
5
Se il controllo dei biocidi dà adito a contestazioni, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica e l'autorità cantonale competente per la decisione di cui all'articolo 59.
Art. 59
Decisione delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all'articolo 58 capoverso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall'autorità competente del Cantone in cui il titolare di una omologazione, una registrazione o un riconoscimento o il fabbricante, la persona responsabile dell'immissione sul mercato o l'utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale.
Sezione 3: Delega di compiti e competenze a terzi
Art. 60
1 I servizi federali competenti possono delegare a enti di diritto pubblico o a privati adeguati tutti o parte dei compiti e delle competenze loro assegnati dalla presente ordinanza.
2
Per quanto concerne l'esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata: a. al controllo analitico dei campioni (art. 53 cpv. 1 lett. c); b. alla verifica della completezza delle domande secondo l'articolo 16 capoverso 1 e alla valutazione dei documenti secondo l'articolo 17.
Sezione 4: Trasmissione di dati
Art. 61
Per la trasmissione di dati relativi a biocidi si applicano per analogia gli articoli 8688 OPChim81.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 62
Disposizioni transitorie
1
I biocidi etichettati e imballati secondo il diritto anteriore possono ancora essere: a. immessi sul mercato fino al 31 agosto 2006; b. distribuiti ai consumatori finali fino al 31 luglio 2007; c.82 impiegati a titolo professionale o commerciale fino al 31 luglio 2010.
81 RS
813.11
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
Prodotti chimici
28
813.12
2
Se per un biocida etichettato e imballato secondo il diritto anteriore è presentata all'organo di notifica, al più tardi il 31 luglio 2006, una domanda di omologazione OE, OnE o OC o di registrazione, il biocida in questione può ancora essere: a. immesso sul mercato fino al 31 luglio 2008; b. fornito ai
consumatori
finali fino al 31 luglio 2009.83 3
Per le domande di omologazione OnE e OE può essere chiesta una proroga del termine di cui al capoverso 2. Il richiedente deve, entro il 31 luglio 2006 esporre e motivare fino a quando sarà in grado di presentare la domanda completa. Deve inoltre presentare: a. proposte di classificazione ed etichettatura nonché indicazioni relative all'imballaggio; le proposte devono essere motivate; b. proposte relative alla scheda di dati di sicurezza, se del caso; e c. su richiesta dell'organo di notifica modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli d'istruzioni nonché un progetto di etichetta.
4
Se l'organo di notifica accondiscende alla richiesta di proroga di cui al capoverso 3, il biocida può rimanere sul mercato fino alla decisione dell'organo di notifica circa l'omologazione OnE o OE; le disposizioni del capitolo 5 devono tuttavia essere rispettate al più tardi entro il 1° agosto 2007.
5
All'utilizzazione di biocidi etichettati conformemente al diritto anteriore si applicano le attribuzioni secondo l'articolo 106 capoverso 2 OPChim84.85
Art. 63
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
84 RS
813.11
85 Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
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990
m
l/l 1°
novem
br
e
2009
31 ottobr
e
2019
14
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione nonché i gr uppi di
per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto,
nel caso in cui questi non siano stati
esa
m
inati in
m
anie
ra esauriente
nell'a
m
bito dell
a
valutazione dei r
ischi effettuata dalla CE .
N
el rilas
ciare
le o
m
ologazioni dei prodotti gli SV valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
Or
dinanza sui biocidi 35
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
Le o
m
ologazioni dei prodotti possono essere
concesse
solo se nelle do
m
ande si dim
ostr
a ch
e è possibile
ridurre i
rischi a
li
velli accettabili.
Br
odifacu
m
3
-[
3'-(4
'br
om
obifenil4-
il)-1
,2
,3
,4
-tet
rai
dro
1-
naftil]
-4
-i
dr
ossicum
ar
ina
N
um
er
o C
E
: 259980-
5
N
um
er
o CAS: 5607310-
0
950 g/k
g
1°
febbr
aio 201
2
31 gennaio 2
017
14
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti non de
ve eccedere 50
m
g/kg e sono o
m
ologati solo prodotti pronti all'uso;
2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
3.
i prodotti non dev
ono essere utilizzati co
m
e polvere
tracciante;
4.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o, gli
anim
ali non ber
saglio e l'
am
biente deve esser
e
ri
dotta al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isure di
riduzione del rischio idonee e disponibili.
T
ali
m
isur
e co
m
prendon
o in par
ticolar
e la destinazione a uso esclusiva
m
ente
pr
ofessionale,
la definizione di un lim
ite
m
assim
o per
le dim
ensioni
dell'i
m
bal
laggio e l'obbligo di utilizz are scatole
per
esche a chiusura pr otetta e r
esistenti a
lle
m
ano
m
issioni.
Bro
m
adiolone 3[3-
(4
′-b
ro
m
o[
1,1
′bi
fe
nil]-4
-il)-3
-id
ro
ssi-1
fe
nilp
ro
pil]-4
-id
rossi-2
H1-
benzopir
an2-
one
N
um
er
o C
E
: 249205-
9
N
um
er
o CAS: 2877256-
7
969 g/k
g
1°
luglio 201
1
30 giug
no 20
16
14
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti non de
ve eccedere 50
m
g/kg e sono o
m
ologati solo prodotti pronti all'uso;
2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
Prodotti chi
m
ici
36
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
3.
i prodotti non dev
ono essere utilizzati co
m
e polvere
tracciante;
4.
l'
esposizione
pr
im
ar
ia
e secondar
ia p
er
le per
sone,
gli anim
ali non bersaglio e l' am
biente devono esser e
ri
dotte al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isur
e di
ri
duzione del r
ischio oppor
tune e
disponi
bili. Tali
m
isure co
m
prendono in particolare la destinazione ad uso escl usivam
ente pr
ofessionale,
la definizione di u na
dim
ensione m
as
sim
a
per
l'i
m
ballaggio e l
'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura pr
otetta e r
esistenti a
lle
m
anom
issioni.
Clor
ofacino
ne
Clorofacinone
N
um
er
o C
E
: 223003-
0
N
um
er
o CAS: 369135-
8
978 g/k
g
1°
luglio 201
1
30 giug
no 20
16
14
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti diversi dalla polvere trac ciant
e non deve
eccedere 50
m
g/kg e sono o
m
ologati
solo prodotti
pr
onti all'
uso;
2.
i prodotti da utilizzare co m
e polvere t
racciante sono
co
mm
er
cializ
zati s
olo per
im
piego da par
te di personale addestr
ato;
3.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
Or
dinanza sui biocidi 37
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
4.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e
secondar
ia p
er
le per
sone,
gli anim
ali non bersaglio e l' am
biente devono esser e
ri
dotte al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isur
e di
ri
duzione del r
ischio oppor
tune e
disponi
bili. Tali
m
isure co
m
prendono tra l'altro la destinazione ad us
o esclusivam
ente pr
ofessionale,
la definizione di u na
dim
ensione m
as
sim
a
per
l'i
m
ballaggio e l
'obbligo di utilizzare scatole di esche si
gillate e si
cure.
Clo
tian
id
in
a (E)
-1
-(2
-clo
ro
-1
,3
tiazol-5-il
m
etil)-3-m
etil2-
nitr
oguanidina
N
um
er
o C
E
: 433460-
1
N
um
er
o C
A
S
:
2108
8092-
5
950 g/k
g
1°
febbr
aio 201
0
31 gennaio 2
020
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione e i gr uppi di per
sone
che potr
ebber
o esser
e esposti al
pr
odotto e di cui non si è tenuto suf fi
cientem
ente
conto
nella valutazione dei rischi effettuata dalla CE.
Nel
rilasciare l'o
m
olog
azione per il prodotto, gli SV valutano i r
ischi.
Successivam
ente,
l'Or
gano di notifica
(ON) per i
prodotti chi
m
ici
garantisce
che siano prese
oppor
tu
ne m
isur
e o
che
si
ano im
poste condizioni
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r
idur
re
i r
ischi
rilevati. L
'o
m
ologazione
del pr
odotto pu
ò esser
e conce
ssa sol
o se nella do
m
anda
si di
m
ost
ra che
è p
ossibile ridurre i
ri
schi a livelli
accettabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati per
il suolo,
le
acque di superficie e le acque sotterra
nee, i prodotti
posso
no esser
e o
m
ologati per
il tr
attam
ento di legno
destinato a essere
utilizzato all'este rno solo se sono
forniti dati che dim ost
rino la conform
ità a
i requisiti
Prodotti chi
m
ici
38
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
di cui agli ar
ticoli
11 e 17 OBioc,
se
del caso con
l'
adozione di oppo
rt
une
m
isur
e di r
id
uzione del
ri
schio;
2.
le etichette o l
e sch
ede di dati di sicur ezza r
elative ai
prodotti o
m
ologati per uso
industriale devono specificar
e che,
subito dopo il tr
attam
ento,
il legno deve
essere conservato s u ripiani rigidi i
m
pe
rm
ea
bili al
fine di evitar
e lo scolo dir
etto del pr
odotto nel suolo,
e che gli scoli dev ono essere raccolti
a fini di riutilizzo o s
m
alti
m
ento.
Cu
m
atetralil
Cu
m
atetralil
N
um
er
o C
E
: 227424-
0
N
um
er
o CAS: 583629-
3
980 g/k
g
1°
luglio 201
1
30 giug
no 20
16
14
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti diversi dalla polvere trac ciant
e non deve
eccedere 375
m
g/k
g e sono o
m
ologati solo prodotti pr
onti all'
uso;
2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
3.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o, gli
anim
ali non ber
saglio e l'
am
biente devono esser e
ri
dotte al
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inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isur
e di
ri
duzione del
ri
schio oppor
tune e disponibili. Tali
m
isure
co
m
prendono in particolare la destinazione a uso esclusivam ente professio
nale del
pr
odotto,
la definiz
ione di
una dim
ens
ione
m
assim
a
per l'i
m
ba
llaggio e l'obbligo di utilizzare sc atole per
esche si
gillate e si
cure.
Or
dinanza sui biocidi 39
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
Dazo
m
et
Tetraidro-3,5-di
m
etil1,
3,
5tiadiazina -
2-tione
N
um
er
o C
E
: 208576-
7
N
um
er
o CAS: 53374-
4
960 g/k
g
1°
agosto 201
2
31 luglio 2
022
8
N
ell'esa
m
inare
la
do
m
anda di autori
zzazione di un
pr
odotto a norm
a degli ar
tico
li 11 e 1
7 OBioc, gli SV
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
gli usi o gli scenar i di esposizione e i r ischi per
le
m
atr
ici
e i gr
uppi di per
sone,
che n
on sono stati
esa
m
inati in
m
anie
ra rappresentativa
nell'a
m
bito della
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ischi effettu
ata dall'UE.
In particola
re,
gli SV devono valutare, se necessari
o, ogni altro uso
diver
so da quello p
rofessionale
all'aperto per il
tratta
m
ento cur
ativo di
pali in legno
m
ediante l'
inser
im
ento
di gr
anuli.
L
'autor
izzazione è soggetta alla seguente condizione: i prodotti autorizzati per usi industrial i o professionali
devon
o essere utili
zzati
indossando gl
i opportuni
dispositivi di prote zione individuale, a
m
eno che nell
a
do
m
anda di autori
zzazione per il
prodotto no
n venga
dim
ostrato che i
ri
schi
per
gli utenti industr
iali o
professio
nali poss
ono essere ridotti a livelli accet
tabili
con altri
m
ezzi.
Diclof
luanide
N
-(Di
clo
ro
fl
uo
ro
m
etiltio)-N',N'-dim
etilN
fenilsulfam
ide
N
um
er
o C
E
: 214118-
7
N
um
er
o CAS: 108598-
9
> 96 % p/p
1°
m
ar
zo 2009
28 febbr
aio 20
19
8
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
i prodotti o
m
ologati per us
o industriale o professionale devon
o essere utilizzat
i indossando gli
oppor
tu
ni dispositi
vi di
pr
otezione individuale; 2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
m
atr
ice suolo,
occor
re
pr
ender
e le op
por
tune
m
isur
e
per ridurre
i ris
chi
al fine di tutelare t ale
m
atrice;
Prodotti chi
m
ici
40
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
3.
le etichette o l
e sch
ede di dati di sicur ezza r
ela
tive ai
prodotti o
m
ologati per uso
industriale devono specificar
e che,
dopo il
tr
atta
m
ento,
il legn
o deve esser
e
conservato su ripiani rigidi i m
per
m
ea
bili al fine di
evitar
e lo scolo diretto del pr odotto n
el suolo,
e che
gli scoli devono es sere raccolti a
fini di riutilizzo o sm
al
tim
en
to
.
N
,N-dietil
-m
tolua
m
m
ide
N
,N-dietil
-m
tolua
m
m
ide
N
um
er
o C
E
: 205149-
7
N
um
er
o CAS: 13462-
3
970 g/k
g
1°
agosto 201
2
31 luglio 2
022
19
L
'auto
ri
zzazione è soggetta a lle seguenti condizioni: 1.
l'
esposizione pr
im
ar
ia degli esser
i u
m
ani deve
esser
e r
idotta
al
m
inim
o studiando e adottando m
isur
e idonee di r
iduzione del r
ischio
e,
se del caso,
fornendo istruzioni relative
alla quantità e all a frequenza di applicazione del prodotto s
ulla pelle;
2.
le etichette dei
prodotti
destinati all'a
pplicazione
sulla pelle, sui cap elli o sugli indu
m
enti devono
indicar
e che il p
rodotto è soggetto a r estr
izioni
quando è utilizzato su ba m
bini
di età
co
m
presa t
ra
due e 12 anni e che non è destinato all' uso sui bam
bini di età infer
ior
e a due anni,
a
m
eno che nella
do
m
anda di autori
zzazione del prodotto venga dim
ostrato che il p
rodotto sar
à confor
m
e alle diposizioni di cui agli art
icoli 11 e 17 OBioc; 3.
i prodotti devono contener e un deterrente contro l'in
gestione.
Dif
enacu
m
3
-(3
-b
ifenil-4il-
1,
2,
3,
4tetr
aidr
o1-
nafty
l)-4id
ro
ssicu
m
arin
a
N
um
er
o C
E
: 259978-
4
N
um
er
o C
A
S
:
960 g/k
g
1°
ap
rile 2010
31
m
ar
zo 2015
14
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti non de
ve eccedere 75
m
g/kg e sono o
m
ologati solo prodotti pronti all'uso;
2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
Or
dinanza sui biocidi 41
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
5607
307-
5
3.
i prodotti non dev
ono essere utilizzati co
m
e polvere
tracciante;
4.
l'
esposizione
pr
im
ar
ia
e secondar
ia p
er
le per
sone,
gli anim
ali non bersaglio e l' am
biente devono esser e
ri
dotte al
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inim
o s
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do tutte le
m
isur
e di
ri
duzione del
ri
schio oppor
tune e disponibili. Tali
m
isure
co
m
prendono tra l'al
tro la destinazione ad uso esclusiva
m
en
te pr
ofessionale,
stabilendo un lim
ite
m
assim
o
per
le dim
ensioni
dell'i
m
ballaggio e
introducen
do l'obbligo di utilizzare sc
atole per
esche a chiusura pr otetta e r
esistenti a
lle
m
anom
issioni.
Difetialone 3[3-
(4
'bro
m
o[
1,
1'b
ife
nil]-4
-il)-1
,2
,3
,4
-t
etraid
ro
-1
-n
af
til]-4
-id
ro
ssi-2
H1-
benzotiopir
an2-
one
N
um
er
o CE
:
non applicabile (
n.
a.
)
N
um
er
o C
A
S
:
1046
5334-
1
976 g/k
g
1°
novem
br
e
2009
31 ottobr
e
2014
14
L
'o
m
ologazione è
soggetta
alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti non de
ve eccedere
lo 0,0025
% p/p e sono
om
ologate solo esche pr onte all'
uso;
2.
i prodotti devono contener e un repelle
nte e, se del
caso,
un color
ante;
3.
i prodotti non dev
ono essere utilizzati co
m
e polvere
tracciante;
4.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o, gli
ani
m
ali non
ber
saglio e l'
am
biente devono esser e
ri
dotte al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isur
e di
ri
duzione del
ri
schio oppor
tune e disponibili. Tali
m
isure
co
m
prendono in particolare la destinazione a uso esclusivam
ente pr
ofessionale del
pr
odotto,
la definiz
ione de
lla dim
ensione
m
assim
a
per l'i
m
ba
llaggio e l'obbligo di utilizzare sc atole per
esche si
gillate e si
cure.
Prodotti chi
m
ici
42
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
E
tofenpr
ox
3fenossi
benzil2-
(4
etossifenil)-2-m
etil
propiletere N
um
er
o C
E
: 407980-
2
N
um
er
o C
A
S
:
8084
407-
1
970 g/k
g
1°
febbr
aio 201
0
31 gennaio 2
020
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione, nonché i gr uppi di
per
sone
che potr
ebber
o esser
e
esposti al pr
odotto
e di cui non si è tenuto su fficientem
ente conto nella
valutazione effettuata a livello co
m
unitar
io.
Nel r
ilasciar
e l'
om
ologazione del pr
odotto gli SV valutano i
r
ischi.
Successivam
ente,
l'
ON per
i
prodotti chi
m
ici
ga
rantisce che siano
prese opportune
m
isur
e o che siano im
poste
condizioni specifiche per attenuare i
rischi ri
levati.
L'
om
ologazione del pr
odotto
può essere concessa solo se nella do
m
anda si dim
ostr
a
che è possibile ridurre i rischi a livell
i
accettabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in considerazione del rischio rilevato per gli utilizza
tori, i prodotti possono essere utilizzat
i tutto l'anno
solo se sono f
or
niti
dati r
elativi all'
ass
or
bim
ento
cutaneo che di
m
os
trino l'assenza di
ri
schi inaccettabili derivanti dall'e
sposizione cronica; 2.
i prodotti destinati all'us o industriale devon
o essere
utilizzati con gli opportuni dis positiv
i di protezione
individ
uali.
Fenpr
opim
or
f (
+
/-)
-cis-4
-[
3-(p
-t
er
zbutilfenil)-2-m
etil
propil]2,
6dim
etilm
or
folina
N
um
er
o C
E
: 266719-
9
N
um
er
o CAS: 6756491-
4
930 g/k
g
1°
luglio 201
1
30 giug
no 20
21
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli S
V
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
i gr
uppi di per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto,
nonch
é l'
uso o gli scenari di esposizione che non sono stati
esam
inati in
m
anier
a r
appr
esentativa
nell'a
m
bito della v
alutazione dei risc hi effettuata dalla
CE. N
el rilas
ciare
l'o
m
olo
gazione
per il
pr
odotto,
g
li SV
Or
dinanza sui biocidi 43
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
L
'o
m
ologazione del pr
odotto può ess
er
e concessa solo
se nella do
m
anda s
i dim
ostr
a che è possibile r idur
re
i
rischi a livelli
acce
ttabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
alla luce delle
constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti o m
ologati per uso
industriale devono
essere utilizzati
in
dossand
o gli
oppor
tu
ni dispositi
vi di
pr
otezione individuale, a
m
eno che la do
m
anda di o
m
ologazione non dim
ostr
i
che è possibile ridurre a un livello a
ccettabile, con
altri
m
ezzi
, i
rischi
per gli utilizzatori industriali;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
m
atr
ice suolo e della
m
atr
ice acqua,
o
ccor
re
prendere
oppor
tune
m
isure di r
iduz
ione del rischio al fine di tutelare dette
matrici.
In particola
re, le
etichette o
le schede di dati di sicurezza
relative
ai prodotti
om
ologati per uso industr iale specificano che, dopo
il tr
atta
m
ento,
il legno deve esser e conser
vato in un
luogo r
ipar
ato o su
r
ipiani r
igidi i
m
perm
eabili al
fine di evitar
e lo scolo dir
etto del pr
odotto nel suolo
o nelle acque,
e
che gli eventuali scoli devono esser e
raccolti a
f
ini di ri
utilizzo o s
m
al
tim
en
to
.
Flocou
m
afen 4idr
ossi3-
[(
1RS
,3
RS
;1
RS
,3
RS
)1,
2,
3,
4tetr
aidr
o3-
[4
-(4
-trif
lu
or
om
eti
lb
en
zilossi)fenil]-1- naftil]cu
m
arina
955 g/k
g
1°
ottobr
e 2011
30 settem
br
e
2016
14
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo nei
prodotti non de
ve superare 50
m
g/kg e sono o
m
ologati solo prodotti pronti all'uso;
2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
Prodotti chi
m
ici
44
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
N
um
er
o C
E
: 421960-
0
N
um
er
o CAS: 9003508-
8
3.
i prodotti non dev
ono essere utilizzati co
m
e polvere
tracciante;
4.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o, gli
anim
ali non ber
saglio e l'
am
biente deve esser
e
ri
dotta al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isure di riduzione del rischio idonee e
disponi
bili.
T
ali
m
isur
e co
m
prendon
o in par
ticolar
e la destinazione a uso esclusiva
m
ente
pr
ofessionale,
la definizione di un lim
ite
m
assim
o per
le dim
ensioni
dell'i
m
ballaggio e
l'obbligo di utilizz are scatole
per
esche a chiusura pr otetta e r
esistenti a
lle
m
ano
m
issioni.
Fluor
ur
o
di solforile
diflu
or
ur
o di solfor
ile
N
um
er
o C
E
: 220281-
5
N
um
er
o CAS: 269979-
8
> 994 g/kg
1°
gennaio 200
9
31 dicem
bre 2018
8
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
il pr
odotto è vendu
to unicam
ente a professio
nisti
apposita
m
ente form
ati e
può essere u
tilizzato solo
da questi ultim
i;
2.
sono pr
eviste
m
isu
re
oppor
tune per
r
idur
re
i r
is
chi
per
gli oper
ator
i e le per
sone pr
esenti
nelle
vicinanze;
3.
sono
m
onitor
ate le concentr
azioni di fluor
ur
o di
solfor
ile negli str
ati super
ior
i della tr
oposfer
a;
4.
i titolari dell'o
m
ol
ogazione devono tras m
ette
re le
re
lazioni sul
m
onitor
aggio di cui al punto 3 all' ON
per i prodotti chi
m
ici ogni 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 20
09.
Fluor
ur
o di
solforile
diflu
or
ur
o di solfor
ile
N
um
er
o C
E
: 220281-
5
N
um
er
o CAS: 269979-
8
994 g/k
g
1°
luglio 201
1
30 giug
no 20
21
18
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
il pr
odotto è vendu
to unicam
ente a professio
nisti
apposita
m
ente form
ati e
può essere u
tilizzato solo
da questi ultim
i;
2.
devon
o esser
e
pres
e o
pp
or
tune m
isure
per
pro
te
gg
e
Or
dinanza sui biocidi 45
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
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icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
re
i fu
m
igator
i e le per
sone pr
esenti nelle vicinanze durante la fu
m
iga
zi
one e il rilas
cio del gas in edifici o altr
i spazi
recintati sottoposti al tr attam
ento;
3.
le etichette o l
e sch
ede di dati di sicur ezza r
elative ai
prodotti specificano che, pri m
a della
fu
m
igazione di
un'
ar
ea recintata,
occor
re
toglier
e ogni gener
e alim
entare;
4.
sono
m
onitor
ate le concentr
azioni di fluor
ur
o di
solfor
ile negli str
ati super
ior
i della tr
oposfer
a;
5.
gli SV provvedono
a che i
titolari dell
e o
m
ologazioni tr
as
m
ettano dir
etta
m
ente agli SV,
ogni 5 anni,
e per
la pr
im
a volta al più tar
di 5
anni dopo
l'
ottenim
ento dell'o
m
ologazione,
una r
elazione sul
m
onitoraggio di cu
i al punto 4. Il li m
ite di rivelabilità per
l'
analisi è di alm
eno 0,
5 ppt (
par
i a 2,
1 ng di
fluor
ur
o di sol
for
ile/m
3 di tr
op
osfer
a)
.
Fosf
uro
d'
allu
m
inio
che rilascia
fos
fina
Fosfur
o d'
allu
m
inio
N
um
er
o C
E
: 244088-
0
N
um
er
o CAS: 2085973-
8
830 g/k
g
1°
febbr
aio 201
2
31 gennaio 2
022
18
N
ell'esa
m
inare
la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano, se pertinente per quel pr
odotto par
ticolar
e,
gli
usi o gli scenari di esposizione e i risc
hi per le
m
atrici e
i gr
uppi di per
sone
che non sono stati
esam
inati in
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aniera
rappresent
ativa nell'a
m
bito d
ella valutazione
dei rischi effettuata dall'U E
. In
par
ticolar
e,
se r
ilevante,
gli SV valutano l'uso in a m
bi
enti este
rni. Nel
rilasci
are
l'
om
ol
ogazione per
il pr
odotto,
gli SV assicur
ano che
siano svolte adegu
ate pr
ove sui r
esid
ui per
consentir
e
di valutar
e i rischi
per
i consu
m
ator
i e che siano pr
ese
oppor
tu
ne m
isur
e o
che
si
ano im
poste condizioni
specifiche per
r
idur
re
i r
ischi
rilevati. L
'o
m
ologazione
è soggetta alle seg uenti condizioni:
1.
i pr
odotti
possono
essere forniti unicam en
te sotto
Prodotti chi
m
ici
46
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
form
a di prodotti pronti per l'uso a professionisti apposita
m
ente form
ati e
possono ess
ere utilizzat
i
soltanto da questi
ultim
i;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico degli
oper
ator
i, occor
re
pr
ender
e le oppor
tune
m
isur
e per
ri
dur
re
i
ri
schi.
T
ali
m
isur
e co
m
pr
end
ono in par
ticolare l
'uso degli opportuni dispositivi
di protezione
individuale e di ap parecchi respir
ator
i, l'uso di applicator
i e la pr
esentazione del pr
odo
tto in un form
ato idoneo a
m
antener
e l'
esposizione dell'
oper
ator
e
entro un livello accettabile. P er l
'uso in interni, le m
isur
e co
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pr
endono anche la pr
otezione degli opera
tor
i e dei lavor
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i dur
ante la fu
m
igazione,
la pr
otezione dei lavor
ator
i al r
ientr
o (
dopo la fu
m
igazione)
e la pr
otezione dei pr
esenti nelle vicinanze da eventuali fuoriusci
te di gas;
3.
per i prodotti contenenti fos furo di allu
m
inio che
potr
ebber
o lasciar
e r
esidui
nelle der
ra
te ali
m
entari,
le etichette o l
e sch
ede di sicurezza
dei prodotti
om
ologati devono r
ipor
tar
e istr
uzioni per
l'
uso,
ad
esem
pio il rispetto di per iodi di attesa, che gar antiscano il r
ispetto delle disposizioni del l'
or
dinanza del
26 giug
no 19
95
88
sulle sostanze estran ee e sui co
m
ponenti
(OSoE
).
Fosf
uro
di m
agnesio
che rilascia
fos
fina
Difosf
ur
o di tr
im
agnesio
N
um
er
o C
E
: 235023-
7
N
um
er
o CAS: 1205774-
8
880 g/k
g
1°
febbr
aio 201
2
31 gennaio 2
022
18
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano, se pertinente per quel pr
odotto par
ticolar
e,
gli
usi o
gli scenari di
es
posizione e i r
ischi
per le
m
atrici e
88
RS
817.
021.
23
Or
dinanza sui biocidi 47
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
i gr
uppi di per
sone
che non sono stati
esam
inati in
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aniera
rappresent
ativa nell'a
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bito d
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dei rischi effettuata dall'U E
. In
par
ticolar
e,
se r
ilevante,
gli SV valutano l'uso in a m
bi
enti este
rni. Nel
rilasci
are
le o
m
ologazioni per
il pr
odotto gli SV assicur ano che
siano svolte adegu
ate pr
ove sui r
esid
ui per
consentir
e
di valutar
e i rischi
per
i consu
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ator
i e che siano pr
ese
oppor
tu
ne m
isur
e o
che
si
ano im
poste condizioni
specifiche per
r
idur
re
i r
ischi
rilevati. L
'o
m
ologazione
è soggetta alle seg uenti condizioni:
1.
i prodotti possono
essere forniti unicam en
te sotto
form
a di prodotti pronti per l'uso a professionisti apposita
m
ente form
ati e
possono ess
ere utilizzat
i
soltanto da questi
ulti
m
i;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico degli
oper
ator
i, occor
re
pr
ender
e le oppor
tune
m
isur
e per
ri
dur
re
i r
ischi.
T
ali m
isur
e
co
m
pr
end
ono
in
particolare l
'uso degli
opportuni dis
positivi di
pr
otezione individ
uale e di appar
ecchi r
espir
ator
i,
l'
uso di applicator
i e la presentazione del
pr
odotto in un
for
m
ato idoneo a
m
an
tener
e
l'esposizione dell'operatore entro un livello
accettabile.
Per
l'u
so in interni, le
m
isure co
m
prendono anche la pr
otezione degli oper ator
i e dei lavora
tor
i dur
ante la fum
ig
azione,
la pr
otezione dei lavora
tor
i al r
ientr
o
(dopo la fu
m
igazione) e la
pr
otezione dei pr
esenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di
gas;
3.
per i prodotti contenenti fos furo di
m
agnesio che
potr
ebber
o lasciar
e r
esidui
nelle der
ra
te ali
m
entari,
le etichette o l
e sch
ede di sicurezza
dei prodotti
om
ol
og
ati devono r
ip
or
tar
e istr
uzioni
per
l'
uso,
ad
Prodotti chi
m
ici
48
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
esem
pio il rispetto di per iodi di attesa, che gar an
tiscano il r
is
petto delle dis
posizioni del
l'
O
SoE
.
Indoxacarb (m
assa
di rea
zione degli enan- tio
m
eri S:R
75:25)
Massa di r
eazione
di
carbossilato di
m
et
il (S)- e
m
etil(R
)- 7
-cloro-2,3,4a,5tetr
aidr
o2-
[
m
etossicar
bonil-(4
trifluoro
m
etossifenil)
car
bam
oil]
indeno(1,
2e)
(1
,3
,4
)oxadiazina4a
(questa voce copr
e la
m
assa
di reazione 75:25
degli enantio
m
eri
S e R)
N
um
er
o C
E
: n.
d.
N
um
ero CA
S: ena
ntio
m
ero
S: 17358444-
6;
enantio
m
er
o R: 185608
-757
796 g/k
g
1°
gennaio 201
0
31 dicem
bre
2019
18
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli S
V
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
i gr
uppi di per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto nonché
l'
uso o gli scenar
i di esposizione
che non sono stati
esam
inati in
m
anier
a r
appr
esentativa
nell'a
m
bito della v
alutazione dei risc hi effettuata dalla
CE. N
el rilas
ciare
l'o
m
ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
L
'o
m
ologazione del pr
odotto può ess
er
e concessa solo
se nella do
m
anda s
i dim
ostr
a che è possibile r idur
re
i
rischi a livelli
acce
ttabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni.
Per
ridur
re
al
m
inim
o l'
espos
izione delle per
sone,
delle
specie non ber
saglio e dell'
am
biente acquatico occor re
adottar
e adeguate
m
isur
e di
r
iduzione del r
ischio.
I
n
particolare,
le eti
chette o le
schede di dati di sicur ezza
relative ai
prodotti o
m
ologati devono specificare che: 1.
i prodotti non dev
ono essere riposti in luoghi accessibili a neonati, ba
m
bini o
ani
m
ali
da co
m
pagnia;
2.
i prodotti devono essere riposti lontano da canalizzazioni esterne;
3.
i prodotti non utili zzati devono essere adeguatam
ente s
m
altiti
e non riversati nelle ca
nalizzazioni.
Per usi non profess ionali sono autoriz
zati solo prodotti
pronti all'uso.
Or
dinanza sui biocidi 49
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
IP
BC 3iodio-
2pr
opinilbutilcar
bam
m
ato
N
um
er
o C
E
: 259627-
5
N
um
er
o C
A
S
:
5540
653-
6
980 g/k
g
1°
luglio 201
0
30 giug
no 20
20
8
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i
prodotti o
m
ologati per uso i
ndustriale o professionale devono essere utilizzati con gli o
pportuni
dispositivi di prote zione individuale, a
m
eno che l
a
do
m
anda di o
m
olo
gazione non dim
ostr
i che è possibile ridurre
a un li
vello accettabile,
con altri
m
ezzi,
i
rischi per gli utiliz zatori industriali/professionali; 2.
visti i rischi evidenziati per il suolo e
l'a
m
biente
acquatico, è necess ario adottare
m
isur
e adeguate di
ri
duzione del r
ischio per
la
tutela
di queste
m
at
rici.
In particolare
, le
et
ichette
o le schede
di dati di sicurezza dei
prodotti ai quali è stata rila
sciata
un'
om
ologazione per
uso i
ndustr
iale devon
o indicar
e che,
subito dopo il tr
atta
m
ento,
il legno tr
attato
deve esser
e conservato in
un luog
o r
ipar
ato o su
ripiani rigidi e i
m
pe
rm
ea
bili al fine di
evitare lo
scolo dir
etto del pr
odotto nel suol
o e nelle acque,
e
che lo scolo deve essere ra ccolto a fini di riutilizzo o sm
alti
m
ento.
K
-H
DO
1ossido di ciclo-
esilidrossidiazene, sale di potassio (questa voce co m
pr
ende
anche le f
or
m
e id
ra
te del
K-HD
O)
N
um
er
o CE
:
non disp
onibile
N
um
er
o C
A
S
:
6660
310-
9
977 g/k
g
1°
luglio 201
0
30 giug
no 20
20
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
valutano l'
uso o gl
i scenar
i di esposizione nonché i gr
uppi di per
sone
che posson
o esser
e esposti al pr
odotto,
nel caso in cui non siano esam inati in
m
aniera
sufficiente nell'a
m
bito della valutazione dei rischi effettuata dalla CE. L 'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in considerazione dei possibili rischi per l'a m
biente
e i lavoratori, i pro dotti non dev
ono e
ssere utilizzati
in siste
m
i diversi d
a
quelli industriali, intera m
ente
Prodotti chi
m
ici
50
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
au
to
m
at
izzati
e chi
usi, a
m
eno che
la
do
m
anda di
om
ologazione non dim
ostr
i che sia possibile r idur
re
i rischi a un livello accettabile
, secondo gli
articoli 11 e 17 OB ioc;
2.
in considerazione dei rischi d'utilizz o rilevati, i
prodotti devo
no es
sere utilizzati
con
gli opportuni
dispositivi di prote zione individuale, a
m
eno che l
a
do
m
anda di o
m
olo
gazione non dim
ostr
i che è possibile ridurre
ad un livello accettabile, con altri
m
ezzi,
i rischi per gli
utilizzatori;
3.
consider
ato il r
ischio r
ileva
to per i
bam
bini in
tenera
età, i prodotti non devon o essere utili
zzati per il
tr
atta
m
ento di legno che possa entr ar
e dir
etta
m
ente
in contatto con i ba m
bini
in tenera età
.
Ottabor
ato di
disodio
tetraidrato
Ottabor
ato di disodio
tetraidrato N
um
er
o C
E
: 234541-
0
N
um
er
o CAS: 1228003-
4
975 g/k
g
1°
settem
bre
2011
31 agosto 2
021
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli SV
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
i gr
uppi di per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto nonché
l'
uso o gli scenar
i di esposizione
che non sono stati
esam
inati in
m
anier
a r
appr
esentativa
nell'a
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bito della v
alutazione dei risc hi effettuata dalla
CE. N
el rilas
ciare
l'o
m
ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
L
'o
m
ologazione del pr
odotto può ess
er
e concessa solo
se nella do
m
anda s
i dim
ostr
a che è possibile r idur
re
i
rischi a livelli
acce
ttabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
i pr
odotti o
m
olo
gati
per
usi industr
iali e
professio
Or
dinanza sui biocidi 51
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
nali devono essere utilizzati indossan do gli opp
or
tuni dispositivi di pr
otezione individuale, a m
eno che
la do
m
anda di o
m
ologazione no
n di
m
ostr
i che
è
possibile ridurre a un livello accettabile, con altri m
ezzi
, i
rischi per
gli utilizzatori industriali o professionali;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
m
atr
ice suolo e della
m
atr
ice acqua,
p
osson
o esser
e
om
ologati prodotti per il t ratta
m
ento i
n situ di legno
in am
bienti ester
ni o di legno destinato a esser e
esposto agli agenti at
m
osf
erici solo s
e sono forniti
dati che di
m
ostrin
o la conform
ità
ai
requisiti di cui
agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del
ca
so con
l'
adozione di oppo
rt
une
m
isur
e di r
id
uzione del
ri
schio.
I
n par
ticolar
e,
le
etichette o le schede di dati di sicurezza
relativ
e ai prodotti o
m
ologati per uso
industr
iale specificano che, dopo il tr
attam
ento,
il
legno deve esser
e
conser
va
to in un lu
ogo r
ipar
ato o
su ripiani rigidi i m
perm
eabili
al fine
di evitare lo
scolo dir
etto del pr
odotto nel suol
o o nelle acque,
e
che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini
di riutilizzo o s
m
al
tim
en
to
.
Pr
opiconazolo
1[[2-
(2
,4
-d
iclor
ofenil)
-4
- pr
opil1,
3diossolan-2-il]m
eti
l]1H
-1
,2
,4
-triazo
lo
N
um
er
o C
E
: 262104-
4
N
um
er
o C
A
S
:
6020
790-
1
930 g/k
g
1°
apr
ile 2010
31
m
ar
zo 2020
8
L
'o
m
olog
azione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i
prodotti o
m
ologati per uso i
ndustriale o professionale devono essere utili
zzati indossando gli opp ortuni dispositi
vi di pr
otezione individ
uale,
a
m
eno
che nella do
m
anda di o
m
ologazione
del pr
odotto si
possa di
m
ostra
re c
he i rischi per
gli utilizzatori
industriali o profes sionali posso
no ess
ere ridotti a un
livello accettabile con altri
m
ezzi;
Prodotti chi
m
ici
52
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
2.
visti i rischi evidenziati per il suolo e
l'a
m
biente
acquatico, è necess ario adottare
m
isur
e adeguate di
ri
duzione del r
ischio per
la
tutela
di queste
m
at
rici.
In particolare
, le
et
ichette
o le schede
di dati di sicurezza dei
prodotti ai quali è stata rila
sciata
un'
om
ologazione per
uso i
ndustr
iale devon
o indicare
che, subito dopo
il tr
at
tam
ento, il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano ri
gido e im
per
m
eabile per
evitare lo s
colo dir
etto del
prodotto nel suol
o e nelle acque,
e ch
e l'eventuale
scolo deve essere r accolto a f
ini di riutilizzo o s m
al
tim
ento;
3.
posso
no inoltr
e esser
e rilasciate o
m
ologazioni di
prodotti per il tratt am
ento in situ di le
gno in
am
bienti ester
ni e
di legno destinato
a esser
e esposto
ad agenti at
m
osferi
ci, so
lo se sono forniti dati che di
m
ostrino la
conform
ità
ai requisiti
di cui agli
ar
ticoli 11 e 17 OB
ioc,
se del caso con l'
adozione di
opp
or
tu
ne
m
isur
e
di r
iduzione del r
ischio.
Teb
uc
on
azo
lo 1
-(4
-clo
ro
fe
nil)-4
,4
di
m
etil-3-(1,2,4-tri
azol-1il
m
etil) pentan-3-olo
N
um
er
o C
E
: 403640-
2
N
um
er
o CAS: 10753496-
3
950 g/k
g
1°
apr
ile 2010
31
m
ar
zo 2020
8
L
'o
m
olog
azione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
visti i rischi evidenziati per il suolo e
l'a
m
biente
acquatico, è necess ario adottare
m
isur
e adeguate di
ri
duzione del r
ischio per
la
tutela
di queste
m
at
rici.
In particolare
, le
et
ichette
o le schede
di dati di sicurezza dei
prodotti ai quali è stata rila
sciata
un'
om
ologazione per
uso i
ndustr
iale devon
o indicar
e che,
subito dopo il tr
atta
m
ento,
il legno deve
essere stoccato in
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riparato o su un ripiano ri
gido e im
per
m
eabile,
per
evitar
e lo
scolo dir
etto
nel suolo e nelle acque, e che l'eventuale scolo deve essere r
accolto a f
ini di riutilizzo o s m
al
tim
en
to
.
Or
dinanza sui biocidi 53
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
2.
posso
no esser
e r
ilasciate o
m
ologazioni di pr
odo
tti
per
il tratta
m
ento in situ di legno in am bienti ester
ni
e di legno destinato a esser e esposto ad agenti atm osferici, solo se sono forniti dati che dim
ost
rino la
conform
ità ai
requi
siti di cui agli art ic
oli 11 e 17
OBioc,
se del
caso con l'
adozione di oppor
tu
ne
m
isur
e di
ri
duzione del r
ischio.
T
etr
abor
ato di
disodio
tetr
abor
ato di disodio
N
um
er
o C
E
: 215540-
4
N
um
er
o CAS (anidr
o)
:
133043
-4
N
um
ero CA
S (pen
taid
rato)
: 1226773-
1
N
um
ero CA
S (dec
aid
rato):
130396
-4
990 g/k
g
1°
settem
bre
2011
31 agosto 2
021
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli S
V
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
i gr
uppi di per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto,
nonch
é l'
uso o gli scenari di esposizione che non sono stati
esam
inati in
m
anier
a r
appr
esentativa
nell'a
m
bito della v
alutazione dei risc hi effettuata dalla
CE. N
el rilas
ciare
l'o
m
ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
L
'o
m
ologazione del pr
odotto può ess
er
e concessa solo
se nella do
m
anda s
i dim
ostr
a che è possibile r idur
re
i
rischi a livelli
acce
ttabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
i prodotti o
m
ologati per us
i industrial
i e professionali devono essere utilizzati indossan
do gli opp
ortuni dispositi
vi di pr
otezione individ
uale,
a
m
eno
che la do
m
anda di
om
ologazione non dim
ostrar
i che
è possibile ridurre a un livello accetta
bile, con altri
m
ezzi
, i
rischi per
gli utilizzatori industriali o professionali;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
Prodotti chi
m
ici
54
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
m
atr
ice suolo e della
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atr
ice acqua,
n
on poss
ono
essere o
m
ologati p
rodotti per il tra
tta
m
ento in situ di
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bienti
ester
ni o di legno destinato a essere
esposto agli agenti atm osfer
ici a
m
eno che non
siano presentati dati che di m
ostr
ino la conform
ità ai
requisiti di cui agli articoli 11 e 17 O B
ioc, se del
caso con l'
adozione di
oppor
tune
m
is
ur
e di r
iduzione del r
ischio.
In par
tic
olare,
le eti
chette o le
schede di dati di sicurezza relative
ai
prodotti o
m
ologati per
uso indu
str
iale specificano
che,
dopo il
tr
atta
m
ento,
il legn
o deve esser
e conser
vato in un
luogo r
ipar
ato o su
r
ipiani r
igidi i
m
perm
eabili al
fine di evitar
e lo scolo dir
etto del pr
odotto nel suolo
o nelle acque,
e
che gli eventuali scoli devono esser e
raccolti a
f
ini di ri
utilizzo o s
m
alti
m
ento.
Tiabendazolo 2-(ti
azol-4-il
)benzim
idazolo N
um
er
o C
E
: 205725-
8
N
um
er
o CAS: 14879-
8
985 g/k
g
1°
luglio 201
0
30 giug
no 20
20
8
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
alla luce delle
constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i prodotti o m
ologati per uso
industr
iale o pr
ofe
ssi
onale,
con r
iguar
do ai
tr
atta
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enti a doppio vuoto e per im
mer
sione,
devono essere utili zzati con gli adeguati dispositivi di pr
otezione indiv
iduale,
a
m
eno che la do
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anda di
om
ologazione del pr
odotto n
on dim
ostr
i che è possibile ridurre a
un livello accettabile, con altri
m
ezzi,
i rischi per gli
utilizzatori industriali o professio
nali.
2.
visti i rischi evidenziati per il suolo e
l'a
m
biente
acquatico, è necess ario adottare
m
isur
e adeguate di
ri
duzione del r
ischio per
la
tutela
di queste
m
at
rici.
In particolare
, le
et
ichette
o le schede
di dati di sicurezza dei
prodotti ai quali è stata rila
sciata un'o
m
olo
gazione
per
uso industr
iale devono i
ndi
car
e che,
Or
dinanza sui biocidi 55
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
subito do
po il tr
attam
ento,
il legno deve esser e stoccato in un luogo r
ipar
ato o su un r
ipiano dur
o e
im
pe
rm
eabile, per
evitar
e scoli dir
etti di pr
odotto
nel suolo e nelle acque, e
che eventuali scoli devono essere r
accolti a
f
ini di riutilizzo o s m
alti
m
ento.
3.
non dev
ono esser
e r
ilasc
iate o
m
ologazioni di pr
odotti per il tratt
amento in situ di legno in a m
bienti
ester
ni e di legno destinato a esser e es
posto agli agenti atm
osfer
ici,
a
m
eno che non siano stati pr esentati dati sufficienti a di
m
ostrare la
conform
ità
del
prodotto ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del
caso con l'
adozione di oppor
tu
ne
m
isur
e di
ri
duzione del
rischio.
Th
iaclo
pr
id
(Z)
-3
-(6
-clo
ro
-3
pi
rid
ilm
etile
)-1,3- ti
azoli
din-2ilideneciana
m
ide
N
um
er
o C
E
: n.
d.
N
um
er
o CAS: 11198849-
9
975 g/k
g
1°
gennaio 201
0
31 dicem
bre
2019
8
N
ell'
esa
m
inar
e la
do
m
anda di o
m
olo
gazione di un
prodotto secondo gli artico li 11 e
17 OBioc, gli S
V
devon
o valutar
e,
s
e per
tinente per
qu
el pr
odotto par
ticolar
e,
i gr
uppi di per
sone che posso
no esser
e esposti
al pr
odotto,
nonch
é l'
uso o gli scenari di esposizione che non sono stati
esam
inati in
m
anier
a r
appr
esentativa
nell'a
m
bito della v
alutazione dei risc hi effettuata dalla
CE. N
el rilas
ciare
l'o
m
ologazione per il prodotto, gli SV valutano i r
ischi e
successivam
ente assicur
ano che
siano pr
ese oppor
tune
m
isur
e o che s
iano im
poste
condizioni speci
fiche per
r
idur
re
i
ri
schi r
ilevati.
L
'o
m
ologazione del pr
odotto può ess
er
e concessa solo
se nella do
m
anda s
i dim
ostr
a che è possibile r idur
re
i
rischi a livelli
acce
ttabili.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
alla luce delle
constatazioni fatte durante la valu
tazione del r
ischio,
i
prodotti o
m
olo
gati
per usi
Prodotti chi
m
ici
56
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
industr
iali o pr
ofes
sionali devon
o esser
e u
tilizzat
i
indossan
do gli op
po
rt
uni dispositi
vi d
i pr
otezione
individ
uale,
a
m
en
o che la do
m
anda
di o
m
ologazione del pr
odotto
non dim
ostr
i che
è
possibile r
idurre a un livello a
ccettabile,
con altri
m
ez
zi, i
rischi
per gli utiliz
zatori
industriali o profes sionali;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
m
atr
ice suolo e della
m
atr
ice acqua,
o
ccor
re
prendere
oppor
tune
m
isure di r
iduz
ione del rischio al fine di tutelare dette
matrici.
In particola
re, le
etichette o
le schede di dati di sicurezza
relative
ai prodotti
om
ologati per uso industr iale debbon
o specificar
e
che,
dopo il tr
attam
ento,
il legno deve esser e conser
vato in un luog
o r
ipar
ato o su r
ipiani r
igidi
im
pe
rm
eabili al
fine di evitare
lo scolo diretto del pr
odotto sul su
olo
o nelle acque,
e
che gli eventuali
scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o sm
alti
m
ento;
3.
i prodotti non po
ss
ono essere o
m
olog
ati per il
tr
atta
m
ento in situ di str uttur
e di legno in pr
ossim
ità
di acqua,
dove non
è possibile evitar
e lo scolo
dir
etto nella
m
atr
ice acqua,
o per legno destinato a venir
e a contatto con ac que di super
fi
cie,
a
m
eno
che non venga dim
ostr
ata,
su
lla base
di dati concr
eti, la conform
ità
ai
requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc,
se del caso con l'
adozione,
se del caso,
di
opp
or
tu
ne m
isur
e di
ri
duzione
del
rischio.
Th
ia
m
ethoxam
T
hiam
ethoxam
N
um
er
o C
E
: 428650-
4
N
um
er
o C
A
S
:
1537
1923-
4
980 g/k
g
1°
luglio 201
0
30 giug
no 20
20
8
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
in considerazione dei rischi di utilizz o rilevati, i
prodotti o
m
ologati per uso i
ndustriale o professionale devono essere utilizzati con
gli o
pp
or
tuni
Or
dinanza sui biocidi 57
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
dispositivi di prote zione individuale, a
m
eno che l
a
do
m
anda di o
m
olo
gazione non dim
ostr
i che è possibile ridurre
a un li
vello accettabile,
con altri
m
ezzi,
i
rischi per gli utiliz zatori industriali o
professio
nali;
2.
visti i rischi evidenziati per il suolo e
l'a
m
biente
acquatico, è necess ario adottare
m
isur
e adeguate per
la tutela di queste m
atri
ci.
In particol
are, l
e etichett
e
o le schede di dati di sicurezza dei p
rodotti per i
quali è stata rilasciata un' om
ol
ogazione per
uso
industr
iale devono
indicar
e che,
subito dopo il tr
atta
m
ento, il
legno trattato deve essere stoccato in un
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ipar
ato o su
un r
ipiano dur
o e im
pe
rm
eabile
per
evitar
e lo scolo dir
etto del pr
odotto nel suolo o
nelle acque, e
che
gli eventuali scoli devono essere raccolti a
f
ini di ri
utilizzo o s
m
alti
m
ento;
3.
non dev
ono inoltr
e esser
e
rilasciate o
m
ologazioni di
prodotti per il tratt am
ento in situ del l
egno in
am
bienti ester
ni e
di legno destinato
a esser
e esposto
agli agenti atm
osfer
ici,
a
m
eno che non si pr
esentino
dati che di
m
ostrin
o la conform
ità
ai
requisiti di cui
agli articoli 11 e 1 7 OBioc, se del
ca
so con
l'
adozione di oppo
rt
une
m
isur
e di r
id
uzione del
rischio.
Tolilfluanide
Dicloro-N[(
dim
etilam
m
ino)
solfonil]fluoro- N- (p-tolil)m etanso
lf
en
ammi
de
/
Tolilfluanide
N
um
er
o C
E
: 211986-
9
N
um
er
o CAS: 73127-
1
960 g/k
g
1°
ottobr
e 2011
30 settem
br
e
2021
8
I prodotti non poss ono essere o
m
olog
ati per il
trat
tam
ento in situ di legno in am bienti ester
ni o di legno
destinato a essere
esposto agli agenti at
m
osf
erici.
L
'o
m
ologazione è
soggetta alle seguenti condizioni:
Prodotti chi
m
ici
58
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
1.
alla luce delle
constatazioni fatte durante la valutazione del rischio, i
prodotti o
m
ologati per uso industriale o professionale devono essere
utilizzati
indossan
do gli op
po
rt
uni dispositi
vi d
i pr
otezione
individ
uale,
salvo se la
do
m
anda di o
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ologazione
del prodotto di
m
ostra che i
rischi per
gli utilizzatori
industriali o profes sionali posso
no ess
ere ridotti a un
livello accettabile con altri
m
ezzi;
2.
in consider
azione dei r
ischi r
ilevati a car
ico della
m
atr
ice suolo e della
m
atr
ice acqua,
o
ccor
re
prendere
oppor
tune
m
isure di r
iduz
ione del rischio al fine di tutelare dette
matrici.
In particola
re, le
etichette o
le schede di dati di sicurezza
relative
ai prodotti
om
ologati per uso industr iale
o pr
ofe
ssionale specificano che,
dopo il
tr
atta
m
ento,
il legno deve esser e
conser
vato in un lu
ogo r
ipar
ato o su r
ipiani r
igidi
im
pe
rm
eabili al
fine di evitare
lo scolo diretto del pr
odotto nel suol
o o nelle acque,
e
che gli eventuali
scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o sm
alti
m
ento.
Warf
arin
(RS)-4
-id
ro
ssi-3
-(
3ossi-1-fenil-butil)- cu
m
arina
N
um
er
o C
E
: 201377-
6
N
um
er
o CAS: 81-812
990 g/k
g
1°
febbr
aio 201
2
31 gennaio 2
017
14
L
'o
m
ol
ogazione è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo non
deve super
ar
e 790 m
g/kg e sono o
m
ol
ogati solo
prodotti pronti per l'uso; 2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
3.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o, gli
anim
ali non ber
saglio e l'
am
biente deve esser
e
ri
dotta al
m
inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
m
isure di
riduzione del rischio idonee e disponibili.
Tali m
isure
co
m
prendon
o in
particolare la
destina
Or
dinanza sui biocidi 59
813.12
N
om
e co
m
une
Deno
m
inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza dell'iscrizio ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
zione a uso esclusiva m
ente
pr
ofessionale,
la definizione di un lim
ite
m
assim
o per
le dim
ensioni
dell'i
m
ballaggio e
l'obbligo di utilizz are scatole
per
esche a chiusura pr otetta e r
esistenti a
lle
m
ano
m
issioni.
Warf
arin
sodico
2ossi-3
-(3
-o
ssi-1
fenilbutil)cro
m
o-4
olato di sodio
N
um
er
o C
E
: 204929-
4
N
um
er
o CAS: 12906-
6
910 g/k
g
1°
fe
bb
ra
io 201
2
31 gennaio 2
017
14
L
'o
m
ologazione
è
soggetta alle seguenti condizioni: 1.
la
concentr
azione
no
m
ina
le del pr
incipio attivo non
deve super
ar
e 790 m
g/kg e sono o
m
ol
ogati solo
prodotti pronti per l'uso; 2.
i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso,
un color
ante;
3.
l'
esposizione pr
im
ar
ia e secondar
ia p
er
l'
uo
m
o,
gli anim
ali non bersaglio e l' am
biente deve esser
e
ri
dotta al
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inim
o s
tudiando e adottan
do tutte le
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isure di
riduzione del rischio idonee e disponibili.
T
ali
m
isur
e co
m
prendon
o in par
ticolar
e la destinazione a uso esclusiva
m
ente
pr
ofessionale,
la definizione di un lim
ite
m
assim
o per
le dim
ensioni
dell'i
m
bal
laggio e l'obbligo di utilizz are scatole
per
esche a chiusura pr otetta e r
esistenti a
lle
m
ano
m
issioni.
Prodotti chi
m
ici
60
813.12
Allega
to 2
89
(art. 9
cpv. 1
lett. b)
Elenco IA: P rincipi attivi destinati ai biocid i a bass
o rischio con indicaz ione
dei requisiti Spiegaz
ioni
1 Nella co
lonna
«D
ata di
iscrizio
ne»
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data
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iscrizione d
el pr
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entra in
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2
I princ
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unità euro
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attivo (pr
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N
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Deno
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inazi
one IUP
A
C
N
um
eri di i
dentif
icazio
ne
Purezza m
in
im
a
del principi
o attivo
nel biocida i
mmess
o
sul m
ercato
Data di iscri
zione
Scadenza
dell'iscrizio
ne
Tipo
di pr
odotto
Disposizio
ni specif
iche
90
Biossido
di car
bonio
Biossido di car
bon
io
N
um
er
o C
E
: 204696-
9
N
um
er
o CAS: 12438-
9
990 m
l/l
1°
novem
br
e
2009
31 ottobr
e
2019
14
Da utilizza
re solo i
n bo
m
bolette di ga
s pronte per l'uso
associate a una trappola.
89
Nuovo testo giusta
il n. I dell'O
dell'UFSP de
l 21 ott. 2
008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008
4
759)
.
90
Per
l'
attuazione dei pr
incipi co
m
uni enuncia
ti nell'
allegato VI
della dir
ettiva 98/8/CE
del Parlam
ento eur
opeo e
del Consiglio,
del 16 feb.
199
8,
r
elativa
all'
im
m
issione sul
m
er
cato di biocidi,
il c
ontenuto e le conclusio ni delle r
elazioni di
valutazione sono disp onibili
sul sito d
ella Co
mm
issione delle Com
unità
europee all'indiriz zo: http://ec.europa.e u/co
m
m
/envir
on
m
ent/biocides/ind
ex.
htm
.
Ordinanza sui biocidi 61
813.12
Allegato 3
(art. 6, 9 cpv. 1 lett. c) Elenco IB:
Sostanze di base con indicazione dei requisiti Questo elenco corrisponde all'allegato IB della direttiva 98/8/CE91.
91 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
Prodotti chimici
62
813.12
Allegato 492 92 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 28 feb. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
Ordinanza sui biocidi 63
813.12
Allegato 593 (art. 14 cpv. 3 lett. a) Domanda di omologazione OE o OnE 1
Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi Unitamente alla domanda di omologazione occorre presentare all'organo di notifica: a. i documenti relativi al biocida; b. i documenti relativi a ogni principio attivo.
2
Requisiti per i documenti 2.1 Disposizioni generali
1
I documenti sono presentati all'organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.
2
I requisiti degli allegati alla direttiva 98/8/CE94 devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
2.2
Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo 1
I documenti tecnici devono recare le informazioni e i risultati degli esperimenti secondo i seguenti allegati della direttiva 98/8/CE: a. in merito al prodotto: l'allegato IVB95 o IIB e, se necessario, secondo le pertinenti parti dell'allegato IIIB;
b. in merito ai principi attivi: l'allegato IVA96 o IIA e, se necessario, secondo le pertinenti parti dell'allegato IIIA.
2
Là dove, per la classificazione e l'etichettatura, gli allegati IIA e IIB della direttiva 98/8/CE rinviano ad altre normative del diritto europeo si applicano gli articoli 35 e 38 della presente ordinanza.
3
Oltre ai documenti di cui all'articolo 18, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti: 93 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
94 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
95 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
96 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
Prodotti chimici
64
813.12
a. documenti di identificazione e determinazione relativi ai principi attivi, emanati da autorità dell'UE o dell'AELS, per quanto siano accessibili al richiedente; b. modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
4
I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.
5
I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l'articolo 11.
2.3 Metodi
di
identificazione e determinazione prescritti 1
Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 196797 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).
2
Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3
Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 198698 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (direttiva 86/609/CEE); e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l'articolo 29 capoversi 4 e 5 OPChim99.
4
Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
2.4
Altri metodi di identificazione e determinazione 1
Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per 97 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).
I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati oppure consultati gratuitamente all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
98 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.
99 RS
813.11
Ordinanza sui biocidi 65
813.12
caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.
2
Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
3
Lettera di accesso e rinvio Se l'organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può: a. presentare una lettera di accesso; o b. se il termine per la protezione dei dati secondo l'articolo 28 è scaduto:
rinviare ai documenti.
4 Valutazione e
raccomandazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS Per un biocida con un principio attivo non iscritto nell'elenco I o IA o nell'elenco dei principi attivi notificati, il richiedente può allegare la valutazione e la raccomandazione di un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS secondo l'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE.
Prodotti chimici
66
813.12
Allegato 6100 (art. 14 cpv. 3 lett. b) Domanda di registrazione 1
Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi Unitamente alla domanda di registrazione occorre presentare all'organo di notifica: a. i documenti relativi al biocida; b. i documenti relativi a ogni principio attivo.
2
Requisiti per i documenti 2.1 Disposizioni generali
1
I documenti sono presentati all'organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.
2
I requisiti degli allegati alla direttiva 98/8/CE101 devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
2.2
Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo 1
I documenti devono recare i seguenti dati: a. in merito al prodotto: 1. il nome e l'indirizzo del richiedente, 2. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi, 3. il nome commerciale del biocida, 4. la composizione completa del biocida, 5. le proprietà fisico-chimiche del biocida, 6. gli impieghi previsti: il tipo di prodotto e il settore di impiego
le categorie di utilizzatori, e
i metodi di impiego,
7. i dati relativi all'efficacia, 8. i metodi di analisi, 100 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
101 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
Ordinanza sui biocidi 67
813.12
9. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35-38, 10. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso;
b. in merito ai principi attivi: i documenti tecnici devono recare le informazioni e i risultati degli esperimenti di cui all'allegato IVA102 o IIA e, se del caso, secondo le parti pertinenti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE. Là dove, per la classificazione e l'etichettatura, nell'allegato IIA della direttiva si rinvia ad altre normative del diritto europeo, si applicano gli articoli 35 e 38.
2
Oltre ai documenti di cui all'articolo 18, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti: a. documenti di identificazione e determinazione relativi ai principi attivi, emanati da autorità dell'UE o dell'AELS, per quanto siano accessibili al richiedente; b. modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
3
I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.
4
I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l'articolo 11.
2.3 Metodi
di
identificazione e determinazione prescritti 1
Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967103 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).
2
Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
102 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
103 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag.3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).
I testi degli atti legislativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati nel sito Internet www.cheminfo.ch.
Prodotti chimici
68
813.12
3
Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986104 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l'articolo 34 capoversi 4 e 5 OPChim105.
4
Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
2.4
Altri metodi di identificazione e determinazione 1
Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.
2
Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
3
Lettera di accesso e rinvio Se l'organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può: a. presentare una lettera di accesso; o b. se il termine per la protezione dei dati di cui all'articolo 28 è scaduto: rinviare ai documenti.
104 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.
105 RS
813.11
Ordinanza sui biocidi 69
813.12
Allegato 7106 (art. 14 cpv. 3 lett. c) Domanda di riconoscimento 1
Unitamente alla domanda di riconoscimento di una omologazione o registrazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS occorre presentare i seguenti documenti: a. per il riconoscimento di una omologazione o registrazione: 1. una copia autenticata dell'omologazione o della registrazione dello Stato membro dell'UE o dell'AELS, con eventuali informazioni classifi-
cate come confidenziali, 2. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di
fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta se l'organo di notifica li richiede, 3. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso,
4. i documenti di identificazione e determinazione emanati dalle autorità dell'UE/AELS relativi all'omologazione o alla registrazione del biocida per quanto tali documenti siano accessibili al richiedente, 5. la lettera di accesso relativa al principio attivo; b. inoltre, per il riconoscimento di una omologazione: una sintesi dei documenti relativi al biocida;
c. inoltre, per il riconoscimento di una registrazione: 1. il nome e l'indirizzo del richiedente, 2. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi, 3. il nome commerciale del biocida, 4. la composizione completa del biocida, 5. le proprietà fisico-chimiche del biocida, 6. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego,
7. le categorie di utilizzatori, 8. i metodi d'impiego, 9. una sintesi dei dati relativi all'efficacia, 10. i metodi di analisi.
2
Per i principi attivi contenuti nel biocida, l'organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati IIA e IIIA della direttiva 98/8/CE107.
106 Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
107 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici,
Prodotti chimici
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813.12
Allegato 7bis108 (art. 14 cpv. 3 lett. f) Dichiarazione d'intenti relativa alla domanda di riconoscimento 1
La dichiarazione d'intenti deve contenere le seguenti informazioni: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome commerciale del biocida e il numero di omologazione; c. il tipo di prodotto; d. il nome dello Stato membro dell'UE o dell'AELS in cui è presentata la prima domanda di omologazione o registrazione;
e. la dichiarazione secondo cui il richiedente ha l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento e la presenterà all'organo di notifica entro 2 mesi dalla ricezione della prima omologazione o registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; f.
la dichiarazione secondo cui il richiedente ha preso atto che l'organo di notifica è abilitato a revocare un'omologazione ON o OC se la domanda di rico-
noscimento non è presentata conformemente alla lettera d.
2
Se la domanda di omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS contiene una lettera di accesso, la dichiarazione d'intenti secondo il capoverso 1 lettera e deve inoltre contenere una dichiarazione secondo cui la lettera di accesso è
valida in Svizzera.
3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
108 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1759).
Ordinanza sui biocidi 71
813.12
Allegato 8109 (art. 14 cpv. 3 lett. d) Domanda di omologazione ON 1
Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto
I documenti relativi alla domanda devono recare i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi; c. il nome commerciale del biocida; d. la composizione completa del biocida; e. l'elenco dei principi attivi contenuti nel biocida; f. i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all'ecotossicologia;
g. i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2); h. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego; i.
le categorie di utilizzatori; j.
le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; k. le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso;
l.
le indicazioni relative all'eliminazione; m. per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prova che il biocida è sufficientemente efficace per l'impiego previsto.
2
Documenti relativi a determinati principi attivi 1
Per un principio attivo che figura nell'elenco I o IA, i documenti devono contenere:
a. una lettera di accesso; o b. i documenti completi, qualora l'organo di notifica non ne sia ancora in possesso.
109 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
Prodotti chimici
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813.12
2
Nel caso di cui al capoverso 1 lettera b, i documenti devono essere presentati rispettando le esigenze dell'allegato IVA110 o IIA e, se del caso, delle pertinenti parti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE111.
3 Altri
documenti
1
L'organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti: a. rapporti di esperimenti, perizie o pubblicazioni scientifiche o altri documenti che comprovano i dati di cui al numero 1; b. i dati secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione del 7 settembre 2000112 concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE;
c. in casi giustificati, i dati relativi all'esposizione della comunità e dell'utilizzatore o nell'ambiente;
d. i modelli di imballaggio, abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
2
I documenti devono recare una descrizione dettagliata e completa degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.
4
Metodi di identificazione e determinazione 4.1 Metodi
di
identificazione e determinazione prescritti 1
Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite, in linea di principio, secondo i metodi descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967113 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).
2
Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
110 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
111 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
112 GU L 228 dell'8 set. 2000, pag. 6.
113 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1, rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7 lug. 2004, p. 18).
Ordinanza sui biocidi 73
813.12
3
Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite: a. in conformità con la direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986114 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio di cui all'articolo 34 capoversi 4 e 5 OPChim115.
4
Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
4.2
Altri metodi di identificazione e determinazione 1
Se prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l'allegato V della direttiva 67/548/CEE.
2
Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
114 GU L 358 del 18 dic. 1986, pag. 1.
115 RS
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Prodotti chimici
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Allegato 9116 (art. 14 cpv. 3 lett. e) Domanda di omologazione OC Per la domanda di omologazione OC (conferma) occorre presentare all'organo di notifica, entro il 31 luglio 2006, i seguenti dati e documenti: a. il nome e l'indirizzo del richiedente; b. il nome e l'indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi; c. il nome commerciale del biocida e i numeri di omologazione esistenti; d. la conferma che la descrizione della composizione completa a disposizione dell'organo di notifica è corretta e che i documenti relativi all'efficacia degli impregnanti per il legno e dei disinfettanti sono aggiornati; in caso contrario, occorre presentare i corrispondenti documenti aggiornati; e. l'elenco dei principi attivi contenuti nel biocida; f. per un principio attivo iscritto nell'elenco I o IA: una lettera di accesso o i documenti completi; se l'organo di notifica non è ancora in possesso di tali documenti, questi ultimi devono essere presentati conformemente alle esigenze dell'allegato IVA117 o dell'allegato IIA e, se del caso, delle pertinenti parti dell'allegato IIIA della direttiva 98/8/CE118; là dove, per la classificazione e l'etichettatura, l'allegato IIA o IVA della direttiva 98/8/CE fa riferimento ad altre normative del diritto europeo, si applicano gli articoli 35 e 38; g. l'attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego; h. la categoria di utilizzatori; i. le proposte con relativa motivazione per la classificazione e l'etichettatura nonché le indicazioni relative all'imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38; i modelli di imballaggio, gli abbozzi di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta, qualora l'organo di notifica li richieda; j.
una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 40, se del caso.
116 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
117 Modificato dalla direttiva 2006/50/CE che modifica gli all. IVA e IVB della direttiva 98/8/CE (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
118 GU L 123 del 24 apr. 1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
Ordinanza sui biocidi 75
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Allegato 10
(art. 4 cpv. 1 e 50 cpv. 3 nonché all. 6-9) Tipi di prodotto Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale Da tali tipi di prodotti sono esclusi i prodotti di pulizia non destinati ad avere effetti biocidi, compresi i detersivi liquidi e in polvere e prodotti analoghi.
Tipo di prodotto 1: Biocidi per l'igiene umana I prodotti di tale gruppo sono biocidi impiegati per l'igiene umana.
Tipo di prodotto 2: Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi per aree sanitarie pubbliche Prodotti usati per la disinfezione dell'aria, di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale in aree private, pubbliche e industriali, compresi gli ospedali, nonché prodotti impiegati come alghicidi. I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque per impianti destinati al bagno ed altre acque, sistemi di condizionamento, muri e pavimenti di strutture sanitarie e di altro tipo; gabinetti chimici, acque di scarico, rifiuti di ospedali, il suolo o altre superfici (nei campi da gioco).
Tipo di prodotto 3: Biocidi per l'igiene veterinaria I prodotti del presente gruppo sono biocidi impiegati per l'igiene veterinaria, compresi i prodotti impiegati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati.
Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.
Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l'acqua potabile Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile (per il consumo umano o animale).
Prodotti chimici
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Gruppo 2: Preservanti Tipo di prodotto 6: Preservanti per prodotti in scatola Prodotti usati per la preservazione di prodotti in scatola, esclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo del deterioramento causato da microrganismi, per assicurarne la conservazione.
Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta e oggetti d'arte.
Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno Prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l'aspetto del legno. Questo tipo di prodotto comprende prodotti ad azione sia preventiva che curativa.
Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico.
Tipo di prodotto 10: Preservanti per lavori in muratura Prodotti usati per la preservazione e la riparazione dei lavori in muratura o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e delle alghe.
Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Prodotti usati per la preservazione dell'acqua o di altri liquidi usati nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale mediante il controllo degli organismi nocivi quali microrganismi, alghe e molluschi. Sono esclusi i prodotti usati per la preservazione dell'acqua potabile.
Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Prodotti usati per la prevenzione o per il controllo della formazione di sostanze viscide su materiali, attrezzature e strutture usati in procedimenti industriali, ad esempio su carta e pasta di carta nonché su strati sabbiosi porosi nell'estrazione del petrolio.
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Tipo di prodotto 13: Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli Prodotti usati per la preservazione di fluidi nella lavorazione di metalli, mediante il controllo del deterioramento dovuto a microrganismi.
Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori.
Tipo di prodotto 15: Avicidi
Prodotti usati per il controllo degli uccelli.
Tipo di prodotto 16: Molluschicidi
Prodotti usati per il controllo dei molluschi.
Tipo di prodotto 17: Pescicidi
Prodotti usati per il controllo dei pesci; sono esclusi i prodotti destinati alla cura delle malattie dei pesci.
Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi Prodotti usati per il controllo degli artropodi (per es. insetti, aracnidi e crostacei).
Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi Prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati, per es. le pulci, e vertebrati, p. es. gli uccelli), respingendoli o attirandoli, compresi i prodotti impiegati, direttamente o indirettamente, per l'igiene umana e veterinaria.
Gruppo 4: Altri biocidi Tipo di prodotto 20: Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale
Prodotti usati per la preservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo degli organismi nocivi.
Tipo di prodotto 21: Prodotti antincrostazione Prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme più elevate di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, attrezzature per l'acquicoltura o altre strutture usate nell'acqua.
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Tipo di prodotto 22: Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro parti.
Tipo di prodotto 23: Prodotti per il controllo di altri vertebrati Prodotti usati per il controllo di animali nocivi.