01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza
sull'agricoltura biologica e la designazione
dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti
biologicamente
1
(Ordinanza sull'agricoltura biologica) del 22 settembre 1997 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982
sull'agricoltura;
visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari;
nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,5

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1


6

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come
prodotti biologici:

a.

prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito; b.

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione
umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale; c.

le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali
e gli alimenti per animali non compresi nella lettera a.

2 La presente ordinanza non si applica all'acquacoltura e ai suoi prodotti.

RU 1997 2498 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

2

RS 910.1

3

RS 817.0

4

RS 946.51

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

910.18

Agricoltura

2

910.18


Art. 2


7

Designazione

1 I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere designati come prodotti biologici se
sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati conformemente alla
presente ordinanza.

2 Per la designazione come prodotto biologico possono essere utilizzate le denominazioni seguenti o denominazioni usuali derivate da esse (come: bio- öko-): a.

tedesco: biologisch, ökologisch; b.

francese: biologique; c.

italiano: biologico; d.

romancio: biologic.

3 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può stabilire un segno da
usare facoltativamente per la designazione dei prodotti corrispondenti alle disposizioni della presente ordinanza. Per prodotti ottenuti in Svizzera esso può stabilire un
proprio segno.

4 La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti
secondo la presente ordinanza non devono suscitare l'impressione che i prodotti, i
loro ingredienti o una materia prima di un alimento per animali siano stati ottenuti
secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in questione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o negli
alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il
modo di produzione.

5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste
nella produzione, nella preparazione e nell'importazione è stato certificato.

6 I marchi con le designazioni secondo i capoversi 2 e 4 possono essere utilizzati
soltanto se il prodotto è stato ottenuto secondo le disposizioni della presente ordinanza.


Art. 3

Principi8

La produzione e la preparazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: a.

sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali; b.

è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici; c.9

si rinuncia all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e dei loro
derivati. Fanno eccezione i prodotti veterinari; 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

O sull'agricoltura biologica 3

910.18

d.

i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati; e.10 il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi
aziendali;

f.11 gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti
con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza.


Art. 4

Definizioni

Secondo la presente ordinanza si intende per: a.12 prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti; b.

produzione biologica: la produzione secondo le prescrizioni dell'articolo 3 e
del capitolo 2;

c.13 preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali,
nonché l'imballaggio e/o la modifica dell'etichettatura concernente il riferimento all'agricoltura biologica dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati; d.

commercializzazione: la detenzione in vista della vendita, la vendita o un
altro modo di immissione in commercio e la fornitura di un prodotto; e.14 prodotti derivati da organismi geneticamente modificati: i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi,
ma che tuttavia non ne contengono.


Art. 5


15

Aziende biologiche

1 Per azienda biologica s'intende qualsiasi azienda secondo l'articolo 6 o qualsiasi
azienda d'estivazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 199816
sulla terminologia agricola, nella quale la produzione risponde alle esigenze della
presente ordinanza.

2 In deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulla terminologia
agricola, un'azienda biologica è considerata autonoma se dispone di un flusso di
merci indipendente e territorialmente delimitato.

10

Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

11

Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

14

Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

16

RS 910.91

Agricoltura

4

910.18

Capitolo 2: Esigenze in materia di produzione biologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

Principio della globalità aziendale L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente.


Art. 7

Deroghe al principio della globalità aziendale 1 Per i vigneti e le colture frutticole perenni di un'azienda biologica che non sono
gestiti biologicamente, occorre in ogni caso fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 199817 sui pagamenti diretti (OPD).18 2

Il Dipartimento può autorizzare a singole aziende, per scopi di ricerca, deroghe al principio della globalità aziendale.

Sezione 2: Conversione

Art. 8

Conversione normale

1

Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate durante due anni aziende di conversione. Si considera data di conversione il 1° gennaio. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici acquisite
dopo la conversione.19 1bis L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può fissare una durata di
conversione abbreviata per la coltivazione di funghi e la produzione di germogli.20 2

Durante la conversione devono essere rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

3

All'inizio della conversione, il produttore e l'ente di certificazione stabiliscono di comune intesa tutti i provvedimenti atti a garantire durevolmente il rispetto e il controllo delle disposizioni della presente ordinanza.


Art. 9

Conversione per tappe 1

Se comporta rischi la cui assunzione da parte dell'azienda non può essere pretesa, la conversione immediata e completa di un'azienda che pratica la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura o la coltura di piante ornamentali può essere effettuata per
tappe. L'insieme dell'azienda deve essere completamente convertito entro cinque
anni; sono fatte salve le aziende secondo l'articolo 7 capoverso 1.

17

RS 910.13

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

O sull'agricoltura biologica 5

910.18

2 L'Ufficio federale decide circa l'ammissibilità della conversione per tappe.21 3

In merito vanno rispettate le condizioni seguenti: a.

allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle tappe e un calendario; b.

impedimento di qualsiasi dispersione di materie ausiliarie non autorizzate; c.

delimitazione chiara delle superfici coltivate diversamente; d.

raccolta e immagazzinamento separati dei prodotti ottenuti con metodi diversi; e.22 presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD23 per le superfici non coltivate biologicamente; f.

prelievo annuo di un campione destinato all'analisi dei residui nei prodotti
ottenuti biologicamente; g.

rispetto delle ulteriori esigenze secondo l'allegato 1.

4

Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l'Ufficio federale può permettere all'azienda
di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.24 5 La produzione parallela è vietata nei casi seguenti: a.

varietà non chiaramente distinguibili; b.

animali appartenenti alla stessa categoria di animali da reddito.25 Sezione 3: Produzione vegetale

Art. 10

Fertilità e attività biologica del suolo La fertilità e l'attività biologica del suolo vanno mantenute e possibilmente aumentate. A questo scopo occorre prendere segnatamente i provvedimenti seguenti: a.

coltivare il suolo in modo da mantenerne durevolmente la capacità di rendimento, tenendo conto delle sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche; b.

promuovere la biodiversità; c.

pianificare la rotazione e le parti delle diverse colture, nonché lo sfruttamento delle praterie e del suolo in modo da evitare i problemi legati alla ro21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

23 RS 910.13 24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

6

910.18

tazione delle colture, l'erosione del suolo, il dilavamento e la lisciviazione di
elementi nutritivi e di prodotti fitosanitari26; d.

garantire, nella campicoltura, una copertura vegetale che permetta di ridurre
al minimo l'erosione e la perdita di sostanze nutritive e di prodotti fitosanitari; e.

differenziare l'intensità dello sfruttamento delle colture foraggiere e adattarla
all'ubicazione.


Art. 11

Protezione dei vegetali 1

Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

a.

scelta adeguata delle specie e delle varietà; b.

rotazione adeguata delle colture; c.

procedimenti meccanici; d.

procedimenti termici, limitando la sterilizzazione del suolo tramite vapore
all'orticoltura protetta e alla produzione di piantine; e.

promovimento e protezione di animali utili mediante la creazione di condizioni favorevoli (siepi, siti di nidificazione, disseminazione di organismi
utili).

2

Il Dipartimento stabilisce i prodotti fitosanitari ammissibili nonché il loro modo di utilizzazione. È fatta salva la procedura di autorizzazione secondo l'ordinanza del
23 giugno 199927 sui prodotti fitosanitari28.

3

I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto in caso di immediata minaccia per le colture.

4

L'impiego di regolatori della crescita, di prodotti per il disseccamento e di erbicidi non è permesso.


Art. 12

Concimazione

1

I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata.

2

Il Dipartimento determina i concimi29 autorizzati, nonché il modo di utilizzarli.

3

Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive, tenendo conto del bisogno dei vegetali sul luogo di produzione
(potenziale di rendimento) e delle riserve di sostanze nutritive nel suolo. In merito 26

Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999
(RS 916.161). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.

27

RS 916.161

28

Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999
(RS 916.161).

29

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal
1° mar. 2001 (RS 916.171).

O sull'agricoltura biologica 7

910.18

occorre prendere in considerazione i risultati di analisi riconosciute del suolo o dei
vegetali.

4

La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori
condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo.
Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine
e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle
acque.

5

Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia.

6 Le aziende che provano di fornire le prestazioni ecologiche richieste secondo
l'OPD30 possono concludere tra di loro contratti di presa a carico di concime aziendale.31

Art. 13

Sementi, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo
di moltiplicazione

1

Le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione devono provenire da aziende biologiche.

2

La pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo il presente
capitolo, durante almeno una generazione e, nel caso di colture perenni, durante due
cicli vegetativi.

3 In deroga al capoverso 1, può essere utilizzato materiale vegetativo moltiplicato in
vitro
e certificato secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199832 sulle sementi.33 4

Sono fatte salve le esigenze stabilite nell'ordinanza sulle sementi.


Art. 14

Raccolta di piante selvatiche 1

La raccolta di piante e di parti di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente in campagna, nei boschi e su superfici agricole è considerata produzione nel quadro dell'agricoltura biologica se: a.

queste superfici non sono state trattate con prodotti non autorizzati durante i
tre ultimi anni prima della raccolta; b.

la raccolta non danneggia la stabilità dell'ambiente naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta.

2

L'area di raccolta deve essere geograficamente delimitata.

3

La raccolta deve essere accuratamente documentata.

30

RS 910.13

31

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

32

RS 916.151

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

Agricoltura

8

910.18

4

La procedura di controllo prevista per le aziende biologiche è applicabile per analogia.

Sezione 4: Tenuta di animali da reddito

Art. 15


34

Esigenze relative alla detenzione di animali 1 I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i
caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite
regolari all'aria aperta contenute nell'articolo 61 OPD35 e nelle relative disposizioni
di esecuzione. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali contenute nell'articolo 60 OPD e nelle
disposizioni di esecuzione.

2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari per quanto concerne: a.

gli impianti delle stalle; b.

la detenzione e l'allevamento; c.

i pascoli e le corti.

3 Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre categorie di animali da reddito, segnatamente per l'apicoltura.

a36 Stabulazione fissa

1 La stabulazione fissa è vietata.

2 D'intesa con l'ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per: a.

determinati animali, durante un periodo limitato, per motivi di sicurezza o di
protezione degli animali; b.

i bovini nelle piccole aziende.

3 Il Dipartimento può fissare la grandezza delle piccole aziende.


Art. 16


37

Principi che reggono l'alimentazione degli animali 1 L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali
nei diversi stadi del loro sviluppo.

2 I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di
animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

35

RS 910.13

36

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

O sull'agricoltura biologica 9

910.18

a38 Alimenti per animali

1 Il Dipartimento determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in
cui devono essere utilizzati.

2 L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica.

3 L'incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato a
concorrenza del 30 per cento in media della razione alimentare di ogni categoria di
animali. Quando questi alimenti provengono dall'azienda, questa cifra può essere
portata al 60 per cento e quando si tratta di un'azienda in conversione al 100 per
cento.

4 La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere
annualmente, per quanto concerne la materia secca degli ingredienti di origine agricola: a.

il 10 per cento del consumo totale dei ruminanti; b.

il 20 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non ruminanti.

5 La quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione
giornaliera ammonta al 25 per cento della sostanza secca.

6 In caso di perdita di produzione di alimenti per animali a causa segnatamente di
condizioni atmosferiche eccezionali, l'Ufficio federale può autorizzare determinati
detentori di animali direttamente interessati a utilizzare, per una durata limitata e in
una zona determinata, una percentuale più elevata di alimenti non biologici.

7 Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale
e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile
in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella
legislazione relativa agli alimenti per animali.

b39 Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali 1 Almeno il 60 per cento della sostanza secca che compone la razione dei ruminanti
deve provenire da foraggi grezzi, freschi, essiccati o insilati.

2 I giovani mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato, di preferenza
materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un
periodo minimo. Detto periodo è funzione della categoria di animali. Esso è di tre
mesi per i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) e gli equini, di 35 giorni per
gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.

38

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

10

910.18

3 Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve
essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (i loro prodotti e sottoprodotti),
nonché di semi oleosi ( i loro prodotti e sottoprodotti).

c40 Allevamento

1 Occorre promuovere la salute e la produttività (vitalità) degli animali da reddito
nonché la qualità dei prodotti animali con la scelta di razze e di metodi di allevamento adeguati.

2 La riproduzione degli animali da reddito deve essere basata su metodi naturali.

3 L'inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o
assistita (p. es. trasferimento di embrioni) sono tuttavia vietate. L'Ufficio federale
può autorizzare deroghe per conservare le risorse genetiche minacciate. Gli animali
interessati e i loro prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.

4 Nell'azienda, è vietato detenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni.

d41 Salute degli animali

1 La profilassi si basa sui principi seguenti: a.

scelta di razze o di linee genetiche appropriate; b.

applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie
nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle
infezioni;

c.

utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con
clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali; d.

mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da
evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali.

2 Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se necessario in condizioni di isolamento e in locali adeguati.

3 L'utilizzazione di medicamenti veterinari nella detenzione biologica di animali
deve rispettare i principi seguenti: a.

i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici,
essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, animali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo
scopo dal Dipartimento devono essere utilizzati preferendoli ai medicamenti
veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizione che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui
trattasi e ai fini specifici del trattamento; 40

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

O sull'agricoltura biologica 11

910.18

b.

se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare
sofferenze all'animale, è lecito ricorrere a medicamenti veterinari allopatici
ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un veterinario; c.

l'utilizzazione di coccidiostatici, l'iniezione profilattica di ferro ai suini,
nonché l'utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di
controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o
per altri scopi sono vietate. Tuttavia, gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell'ambito di un trattamento veterinario terapeutico; d.

la somministrazione profilattica di medicamenti veterinari allopatici ottenuti
per sintesi chimica o di antibiotici è vietata.

4 Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il
tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il
modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa legale prescritto.

5 Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individualmente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame
e dei piccoli animali.

6 Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i trattamenti vermifughi.

7 Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati soltanto i prodotti enumerati nella lista della Stazione federale di ricerche lattiere.

8 Il termine d'attesa tra l'ultima somministrazione, nelle condizioni normali d'uso, di
medicamenti allopatici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell'agricoltura biologica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno eccezione
i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un'affezione
alla mammella.

9 Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di due o un massimo di
tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica
o di antibiotici (o più di un trattamento se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a
un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell'articolo 16b capoverso
2; sono eccettuate le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, nonché i trattamenti
nell'ambito di programmi statali contro le epizoozie.

e42 Provvedimenti zootecnici 1 Occorre ridurre al minimo le operazioni zootecniche. Esse devono essere effettuate
all'età più appropriata degli animali da personale qualificato.

42

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

12

910.18

2 Le operazioni come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la
recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di animali adulti e l'utilizzazione di anelli nasali per i suini sono vietate. In casi ben fondati, l'Ufficio federale può accordare deroghe nelle regioni di estivazione, per
quanto concerne la decornazione e l'applicazione di anelli nasali ai maiali.

3 Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti: a.

l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini, per quanto sia necessario per migliorare la salute, il benessere e l'igiene degli animali; b.

la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni
di sicurezza;

c.

la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti. Per i maiali, l'età massima alla quale questa operazione può essere effettuata è di 14 giorni.

f43 Origine degli animali 1 Gli animali da reddito devono provenire da aziende biologiche. Sono eccettuati i
cavalli da sella e da traino.

2 Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo
l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno: a.

12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta
di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie
Bubalus e Bison);

b.

almeno 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini; c.

almeno 6 mesi se si tratta di animali da latte; d.

almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne,
stabulato prima dell'età di tre giorni; e.

6 settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d'uova.

3 Allo scopo di costituire un effettivo, i vitelli e i piccoli ruminanti destinati alla
produzione di carne possono essere commercializzati come provenienti dall'agricoltura biologica per quanto siano stati tenuti nell'azienda biologica fino al momento
della loro macellazione, durante i seguenti periodi di tempo: a.

almeno 6 mesi se si tratta di vitelli; b.

almeno 2 mesi se si tratta di piccoli ruminanti.

4 Onde completare l'accrescimento naturale e assicurare il rinnovo dell'effettivo,
giovani animali femmine nullipari provenienti da allevamenti non biologici possono
essere introdotti annualmente nell'azienda, d'intesa con l'ente di certificazione, a
concorrenza di un massimo del 10 per cento dell'effettivo di equini o di bovini
adulti (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20 per cento dell'effettivo di suini,
ovini o caprini adulti, se gli animali provenienti da allevamenti biologici non sono 43

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

O sull'agricoltura biologica 13

910.18

disponibili in quantità sufficiente. Nelle aziende biologiche che detengono meno di
10 bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un
animale all'anno.

5 Su domanda, l'Ufficio federale può accordare per singole aziende deroghe che non
superano un massimo del 40 per cento dell'effettivo, per quanto animali provenienti
da aziende biologiche non siano disponibili in quantità sufficienti, nei casi seguenti: a.

estensione importante della detenzione; b.

cambiamento di razza; c.

costituzione di un nuovo ramo della produzione animale; d.

necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice.

6 L'Ufficio federale autorizza il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali
provenienti da aziende non biologiche in caso di mortalità elevata a causa d'epizoozia o di catastrofe, per quanto gli animali provenienti da allevamenti biologici
non siano disponibili in numero sufficiente.

7 I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da
aziende non biologiche.

g44 Età minima di macellazione per il pollame 1 Per il pollame, l'età minima di macellazione è di: a.

81 giorni per i polli d'ingrasso; b.

49 giorni per le anatre di Pechino; c.

70 giorni per le femmine di anatra muta; d.

84 giorni per i maschi di anatra muta; e.

92 giorni per le anatre bastarde; f.

94 giorni per le galline faraone; g.

140 giorni per i tacchini e le oche.

2 I produttori che non applicano siffatte norme relative all'età minima di macellazione devono utilizzare razze a crescita lenta.

Capitolo 3: Designazione Sezione 1: Prodotti non destinati all'alimentazione

Art. 17

1 I prodotti non destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti
biologici soltanto alle condizioni seguenti: a.

la designazione verte chiaramente sulla produzione agricola; 44

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

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910.18

b.

i prodotti sono stati ottenuti o preparati biologicamente o sono stati importati
secondo l'articolo 22; c.

i prodotti sono stati ottenuti, preparati o importati da un'impresa sottoposta a
una procedura di controllo secondo il capitolo 5; d.

il nome o il numero di codice dell'ente di certificazione competente per
l'impresa è indicato sull'imballaggio.

2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per
animali.45

Sezione 2:46 Derrate alimentari

Art. 18

Designazione nella denominazione specifica 1 I prodotti destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: a.

almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene
dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b.

al massimo il 5 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola non
proviene dalla produzione biologica. Il Dipartimento determina tali ingredienti; c.

sono stati utilizzati soltanto ingredienti di origine non agricola autorizzati
dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI); d.

il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola sono stati trattati soltanto
con le sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzate dal Dipartimento
d'intesa con il DFI;

e.47 il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzanti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell'articolo 22b capoverso 8 dell'ordinanza del
1° marzo 199548 sulle derrate alimentari (ODerr); f.

il prodotto è stato ottenuto, preparato o importato da un'impresa sottoposta a
una procedura di controllo secondo il capitolo 5; g.

il prodotto porta l'indicazione del nome o del numero di codice dell'ente di
certificazione competente per l'impresa che ha realizzato l'ultima operazione
di produzione o di preparazione; 45

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

48

RS 817.02

O sull'agricoltura biologica 15

910.18

h.

il riferimento all'agricoltura biologica è completato da un riferimento agli
ingredienti in questione di origine agricola, nella misura in cui queste indicazioni non appaiano nell'elenco degli ingredienti.

2 Il Dipartimento, d'intesa con il DFI, autorizza soltanto: a.

gli ingredienti di origine non agricola senza i quali è provato che la derrata
alimentare in questione non può essere prodotta o conservata; b.

le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono usualmente utilizzate nella
trasformazione di derrate alimentari e senza le quali è provato che la derrata
alimentare in questione non può essere prodotta.

3 Il Dipartimento determina gli ingredienti di origine agricola che non sono ottenibili
come prodotti biologici o non lo sono in quantità sufficiente.

4 Finché un ingrediente di origine agricola non è stato autorizzato dal Dipartimento,
l'Ufficio può, su domanda, autorizzarne temporaneamente l'utilizzazione in quantità
limitata. Nella domanda, il richiedente deve motivare e provare la penuria e
l'impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito. In tale ambito deve
indicare la durata prevedibile della penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la
situazione.


Art. 19

Indicazioni complementari Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all'articolo 18 può essere designato
nelle indicazioni complementari nell'elenco degli ingredienti e come prodotto biologico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso soltanto alle condizioni seguenti: a.

almeno il 70 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene
dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b.

il riferimento all'agricoltura biologica appare in relazione agli ingredienti di
cui trattasi; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco; c.

nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto appare
una siffatta indicazione: "l'X% degli ingredienti di origine agricola è stato
ottenuto secondo le norme basilari dell'agricoltura biologica"; per quanto
concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco degli ingredienti e non deve essere più vistosa della denominazione specifica; d.49 gli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla produzione biologica sono stati ammessi dal Dipartimento secondo l'articolo 18 capoverso 3 o autorizzati temporaneamente dall'Ufficio giusta l'articolo 18 capoverso 4; 49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

Agricoltura

16

910.18

e.50 le esigenze fissate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c-h e capoverso 2 sono adempiute.

Sezione 3: Prodotti provenienti da aziende in conversione

Art. 20

1

I prodotti provenienti dalle aziende in conversione e designati secondo gli articoli 17 o 18 devono inoltre essere provvisti della menzione di conversione «ottenuto nel
quadro della conversione all'agricoltura biologica».

2

I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere designati come prodotti biologici soltanto quattro mesi dopo la data di conversione.

3

Questi prodotti non devono dare l'impressione di provenire da un'azienda interamente convertita all'agricoltura biologica.

4

La menzione di conversione non deve essere più vistosa della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri. Le parole «agricoltura
biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro
della conversione»; le indicazioni concernenti l'agricoltura biologica non devono
essere più vistose della menzione di conversione per quanto concerne il colore, la
grandezza e i caratteri.

5

Gli ingredienti d'origine agricola provenienti dalle aziende in conversione possono essere designati come tali per mezzo della menzione di conversione nelle indicazioni
complementari secondo l'articolo 19. Tuttavia non possono essere presi in considerazione nel calcolo della parte minima di cui nell'articolo 19 lettera a.

6 La denominazione specifica può fare riferimento all'agricoltura biologica soltanto
se il prodotto contiene al massimo un ingrediente di origine agricola.51 7

I prodotti provenienti dalle aziende che si convertono per tappe possono essere designati senza menzione di conversione se la particella di cui trattasi è in conversione da almeno due anni e tutte le branche dell'azienda sono in conversione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 21


52

In un prodotto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, un ingrediente ottenuto secondo le norme dell'agricoltura biologica non deve essere mescolato con un
ingrediente dello stesso genere ottenuto secondo altre norme.

50

Introdotta dal il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

O sull'agricoltura biologica 17

910.18

Capitolo 4: Prodotti importati

Art. 22

Principi

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici: a.

se sono stati ottenuti e preparati secondo norme equivalenti a quelle stabilite
nei capitoli 2 e 3;

b.

se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo equivalente a
quella del capitolo 5.


Art. 23

Elenco dei Paesi

1

Il Dipartimento allestisce l'elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni dell'articolo 22.

2

L'elenco deve indicare per ogni Paese l'autorità competente nonché gli enti riconosciuti di certificazione. Inoltre il Dipartimento può specificare i prodotti, le regioni o le imprese.


Art. 24

Autorizzazione particolare 1

L'Ufficio autorizza la commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23 capoverso 1, se è provato che i prodotti soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.

2

L'autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni summenzionate. Essa decade se un Paese d'origine è iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 23.

3

Le autorizzazioni particolari valide sono pubblicate annualmente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Capitolo 5: Procedura di controllo Sezione 1: Obblighi delle imprese

Art. 25

Produttori

1

I produttori devono: a.

tenere una contabilità; b.53 tenere un registro dettagliato della produzione vegetale, della detenzione di animali da reddito, nonché dell'utilizzazione di alimenti per animali e di
materie ausiliarie;

c.

immagazzinare, nell'azienda biologica o, nel caso di aziende che praticano la
frutticoltura e la viticoltura, nelle unità di produzione biologica, soltanto 53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

Agricoltura

18

910.18

mezzi di produzione la cui utilizzazione è autorizzata nel quadro dell'agricoltura biologica; d.

a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti
gli spazi di produzione e a tutte le particelle, mettere a sua disposizione la
contabilità aziendale e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le
informazioni utili.

2

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.


Art. 26

Imprese di preparazione e di importazione 1

Le imprese di preparazione e di importazione devono: a.

tenere una contabilità aziendale di cui l'ente di certificazione può prendere
visione, nella misura in cui sia necessario per il controllo; b.

immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza; c.

prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e
per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti
conformemente alla presente ordinanza; d.

effettuare le operazioni di lavoro in una sequenza chiusa e separarle nel
tempo e nello spazio dalle operazioni simili concernenti i prodotti che non
rientrano nella presente ordinanza; e.

a scopi di ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti
gli spazi di produzione e particelle, mettere a sua disposizione la contabilità,
le pezze giustificative necessarie e i certificati di importazione e dargli tutte
le informazioni utili.

2

L'impresa di importazione deve poter documentare ogni invio importato nei confronti dell'ente di certificazione.

3

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.


Art. 27

Imprese di commercializzazione 1

Le imprese de commercializzazione devono: a.

poter presentare le pezze giustificative di un'impresa certificata di produzione, di preparazione o d'importazione che attestano la provenienza di tutti
i prodotti rientranti nella presente ordinanza; b.

immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza; c.

prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e
per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti
conformemente alla presente ordinanza.

2

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

O sull'agricoltura biologica 19

910.18

a54 Esigenze specifiche per il controllo di prodotti d'origine animale 1 Per la produzione di carne, occorre procedere a tutti i controlli, a tutti gli stadi
della produzione dalla macellazione, passando per il trinciamento e qualsiasi altra
preparazione fino alla vendita al consumatore, necessari per provare, nella misura in
cui la tecnica lo permetta, la tracciabilità dei prodotti animali lungo la catena di produzione, trasformazione e preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino
all'unità responsabile del condizionamento finale e /o etichettatura.

2 Per i prodotti animali diversi dalla carne, altre disposizioni che permettono di provarne la tracciabilità sono fissate nell'allegato 1.

Sezione 2: Enti di certificazione

Art. 28

Esigenze

1

Gli enti di certificazione devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199655 sull'accreditamento e sulla designazione.

2

Devono disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di controllo (programma di controllo tipo). In tale ambito occorre
segnatamente fissare criteri accessibili al pubblico e imposti come oneri alle imprese
sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili
in caso di irregolarità. Le esigenze minime sono fissate nell'allegato 1.56

Art. 29

Enti di certificazione esteri 1

Previa consultazione del Servizio svizzero di accreditamento, l'Ufficio ammette gli enti di certificazione esteri all'esercizio dell'attività sul territorio svizzero, se gli
stessi provano che hanno una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

2

Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che: a.

possono adempiere le esigenze previste nell'articolo 28 capoverso 2; b.

possono assumere gli obblighi previsti nell'articolo 30; c.

conoscono la legislazione svizzera pertinente.

3

È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199557 sugli ostacoli tecnici al commercio.

4

L'Ufficio può rilasciare riconoscimenti limitati nel tempo e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all'ente di certificazione gli oneri seguenti: a.

consentire i controlli dell'Ufficio sulle attività esercitate in Svizzera e cooperarvi; 54

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

55

RS 946.512

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

57

RS 946.51

Agricoltura

20

910.18

b.

dare all'Ufficio informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Svizzera; c.

utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unicamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla
protezione dei dati;

d.

concordare precedentemente con l'Ufficio qualsiasi modifica dei fatti importanti per il riconoscimento; e.

contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

5

L'Ufficio può annullare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono soddisfatti.


Art. 30

Obblighi

1

Oltre alle ispezioni non annunciate, l'ente di certificazione effettua almeno un controllo annuo completo delle imprese e, nel caso di conversione per tappe, almeno
due controlli annui. Può prelevare campioni per provare l'eventuale presenza di residui di sostanze ausiliarie non autorizzate in virtù della presente ordinanza. Se vi è
il sospetto che siffatte sostanze siano state utilizzate, il prelievo è obbligatorio.

2

Se non tutta l'azienda produce biologicamente (art. 7 o 9), l'ente di certificazione prende provvedimenti adeguati di controllo, segnatamente per quanto concerne i
flussi di merci e i residui di materie ausiliarie non autorizzate. Il Dipartimento può
fissare le esigenze minime concernenti queste misure di controllo.

3

Ogni ispezione o controllo deve essere oggetto di un rapporto controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa interessata.

4

Gli enti di certificazione tengono a giorno un elenco delle imprese sottoposte al loro controllo, il quale indica segnatamente: a.

il nome e l'indirizzo dell'impresa; b.

il tipo di attività e di prodotti; c.

nel caso di aziende biologiche, tutte le particelle e il momento in cui prodotti
non autorizzati sono stati utilizzati per l'ultima volta su di esse.

5

Gli enti di certificazione trasmettono all'Ufficio, al più tardi il 31 gennaio, l'elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell'anno precedente e quelle iscritte per l'anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto
di sintesi.

O sull'agricoltura biologica 21

910.18

6 Notificano alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale le infrazioni che
potrebbero comportare misure amministrative di cui all'articolo 169 della legge del
29 aprile 199858 sull'agricoltura.59 Capitolo 6:60 ...

Art. 31

Capitolo 7:61 ...

Art. 32

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 33

Ufficio federale dell'agricoltura 1

L'Ufficio federale:62 a.

tiene un elenco che indica il nome e l'indirizzo delle imprese sottoposte alla
procedura di controllo; b.

tiene un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel
campo d'applicazione della presente ordinanza; c.

registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; d.63 informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell'articolo 169 della legge del 29 aprile 199864 sull'agricoltura.

2

Sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.

3

Può far capo ad esperti.


Art. 34

Cantoni

1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze di esecuzione secondo la legislazione relativa alle derrate alimentari.

58 RS

910.1

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

60

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

61

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

64 RS

910.1

Agricoltura

22

910.18

2

Se i chimici cantonali constatano infrazioni all'articolo 18b della legge sull'agricoltura65 nel loro campo di competenza ne informano l'Ufficio e gli enti di certificazione.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 35

L'ordinanza del 24 gennaio 199666 sui contributi a fini ecologici è modificata come
segue:

Agricoltura biologica ...

...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 36

Produzione, preparazione e commercializzazione 1

La designazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 può essere utilizzata: a.

per i prodotti ottenuti in deroga alla presente ordinanza, fino al 30 giugno
1998;

b.

per i prodotti preparati in deroga alla presente ordinanza, fino al 31 dicembre
1998.

2

Se non si può ragionevolmente pretendere da un'impresa di trasformazione la conversione del procedimento di trasformazione entro 31 dicembre 1998, l'Ufficio le
può prorogare il termine fissato nel capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 1999.

3

I documenti commerciali e il materiale di promozione delle vendite devono essere adattati alle esigenze fissate nella presente ordinanza al più tardi il 31 dicembre
1998.

4

Se un prodotto designato secondo l'articolo 2 capoverso 1, preparato prima del 31 dicembre 1998 o nell'ambito di una proroga ai sensi del capoverso 2, non risponde
alle esigenze fissate nella presente ordinanza, esso può essere venduto ai consumatori soltanto fino al 31 dicembre 2000.

65 [RU

1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c,
1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410
art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996
2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]. Vedi ora la
L del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS 910.1).

66 [RU

1996 1007 1842, 1997 2458. RU 1999 295 art. 6 lett. b].

O sull'agricoltura biologica 23

910.18


Art. 37

Aziende biologiche esistenti Se un'azienda prova mediante certificati riconosciuti che rispondeva, per l'essenziale, alle esigenze fissate nei capitoli 2 e 5 della presente ordinanza da oltre due
anni prima dell'entrata in vigore della stessa, d'intesa con l'ente di certificazione
essa può rinunciare ad apporre sui suoi prodotti la menzione di conversione prevista
nell'articolo 20 capoverso 1.


Art. 38

Viticoltura e produzione di materiale di moltiplicazione 1 Singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda fino al 31 dicembre 2006, nella misura in cui per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD67.68 2

Il disciplinamento di cui al capoverso 1 si applica al materiale di moltiplicazione fino al 31 dicembre 1998.

3

L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non
autorizzate. Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti.

4 L'ente di certificazione notifica all'Ufficio federale le aziende di cui al capoverso 1
immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo.69

Art. 39

Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione Fino al 31 dicembre 2003, le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione che
non sono prodotti secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 possono essere utilizzati se è
provato che sul mercato non è disponibile materiale per una varietà appropriata.70 In
questo caso occorre possibilmente utilizzare materiale che non è stato trattato con
concimi e prodotti fitosanitari non autorizzati. Queste eccezioni devono essere notificate all'ente di certificazione. L'Ufficio può emanare pertinenti istruzioni.

a71 Esonero dall'obbligo di osservare determinate esigenze in materia di detenzione di animali 1 Se non si può ragionevolmente esigere da un'azienda o da un'impresa di trasformazione che essa rispetti, a partire dal 1° gennaio 2001, tutte le prescrizioni in materia di detenzione di animali o di fabbricazione di prodotti di origine animale,
l'Ufficio federale può, su domanda, esonerare l'azienda o l'impresa dall'obbligo di
rispettare singole prescrizioni fino al 31 dicembre 2001 al più tardi.

67 RS

910.13

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

69

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

71

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

24

910.18

2 Per singole categorie di animali da reddito, le aziende biologiche possono derogare
alle disposizioni della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2001. Gli animali da
reddito detenuti in questo modo e i loro prodotti non possono essere contrassegnati
come prodotti biologici.72
b73 Termini di conversione Il lasso di tempo anteriore al 1° gennaio 2001, durante il quale detentori di bestiame
hanno rispettato le norme generalmente ammesse dell'agricoltura biologica nella
detenzione di animali è computato nei termini di conversione di cui agli articoli 8 e
9, se gli esercenti provano all'ente di certificazione che il loro sistema di detenzione
era conforme alle norme durante detto lasso.

c74 Rispetto di norme generalmente ammesse per la detenzione
di animali

Le norme generalmente ammesse dell'agricoltura biologica sono rispettate fino
all'emanazione di prescrizioni relative alla detenzione di animali secondo l'articolo
15 capoverso 3.

d75 Stabulazione fissa

D'intesa con l'ente di certificazione, i bovini possono essere tenuti attaccati, fino al
31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto: a.

le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all'aria aperta siano rispettate; e b.

siano tenuti su superfici coperte di una lettiera abbondante e siano governati
individualmente.

e76 Rispetto delle norme generalmente ammesse in materia
di alimenti per animali Le norme generalmente ammesse devono essere rispettate in questo campo fino
all'emanazione delle prescrizioni in materia di designazione e di controllo per gli
alimenti per animali secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c.

f77 Acquisto di animali da reddito 1 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero
sufficiente, fino al 31 dicembre 2003 è lecito acquistare animali provenienti da
aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo: 72

Introdotto dal n. I dell'O del 4 apr. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1321).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

O sull'agricoltura biologica 25

910.18

a.

le galline ovaiole fino all'età di 18 settimane; b.

i pulcini destinati all'ingrasso se sono stabulati al più tardi 3 giorni dopo la
loro nascita;

c.

gli animali delle specie Bubalus e Bison a partire dal loro svezzamento fino
all'età di 6 mesi;

d.

i vitelli a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 6 mesi; e.

gli equini a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 9 mesi; f.

gli ovini e i caprini a partire dal loro svezzamento e fino all'età di 45 giorni; g.

i suinetti di 25 kg al massimo a partire dal loro svezzamento.

2 Fino al 31 dicembre 2003, i lassi di tempo durante i quali gli animali da reddito
acquistati devono essere tenuti nell'azienda affinché possano essere considerati prodotti biologici sono i seguenti: a.

4 mesi per i suini; b.

3 mesi per gli animali da latte.

g78 Utilizzazione ulteriore di marchi In deroga all'articolo 2 capoverso 6, è lecito continuare a utilizzare fino al 1° luglio
2006 i marchi contenenti designazioni menzionate nell'articolo 2, nella designazione
e nella pubblicità per i prodotti non conformi alla presente ordinanza, per quanto: a.

il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 1998; e b.

il marchio sia in ogni momento provvisto di un'indicazione chiara e ben leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 40

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

78

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

26

910.18

Allegato 179 (art. 9 cpv. 3, 25 cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 27a cpv. 2 e 28 cpv. 2) Disposizioni relative alla procedura di controllo A. Produzione

agricola

A.I.

Produzione vegetale e prodotti vegetali 1.

All'inizio di una procedura di controllo, l'ente di certificazione e il produttore allestiscono di comune intesa un rapporto che deve contenere gli elementi enumerati qui appresso. Queste disposizioni si applicano per analogia
alle imprese che si limitano alla raccolta di piante selvatiche:
a.

una descrizione completa dell'azienda con i luoghi di immagazzinamento dei prodotti, delle materie ausiliarie e dei concimi aziendali, gli
apparecchi di applicazione, gli edifici d'esercizio, le tenute e/o le aree
di raccolta come pure, eventualmente, i luoghi in cui si svolgono determinate operazioni di trasformazione o d'imballaggio; b.

i provvedimenti da adottare nell'azienda per garantire il rispetto della
presente ordinanza;

c.

in caso di raccolta di piante selvatiche, le garanzie del produttore e,
all'occorrenza, anche di terzi, affinché sia provato che da almeno tre
anni sulle superfici di cui trattasi non siano utilizzati prodotti non autorizzati; d.

la data alla quale prodotti incompatibili con le prescrizioni della presente ordinanza sono stati utilizzati per l'ultima volta sulle particelle,
nei locali e/o nelle aree di raccolta di cui trattasi; e.

in caso di conversione per tappe, anche un piano di conversione secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a, nonché una documentazione
vertente su:
i provvedimenti di produzione e i flussi di merci dell'insieme dell'azienda.

i provvedimenti di produzione presi per evitare la dispersione di
materie ausiliarie non autorizzate e garantire che i flussi di merce
derivanti da modi di produzione diversi siano separati, la delimitazione delle superfici coltivate diversamente.

2.

Il rapporto (segnatamente la parte di cui al n. 1 lett. a) deve essere aggiornato periodicamente.

3.

Il produttore deve presentare ogni anno il suo piano di coltura all'ente di
certificazione.

4.

La contabilità deve contenere le pezze giustificative necessarie all'ente di
certificazione per verificare: 79

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2491).

O sull'agricoltura biologica 27

910.18

a.

l'origine, il genere e la quantità dei materiali acquistati nonché la loro
utilizzazione;

b.

il genere, la quantità e gli acquirenti di tutti i prodotti agricoli venduti o
la quantità di prodotti smerciati direttamente.

Se l'azienda biologica trasforma essa stessa i suoi prodotti agricoli, la contabilità deve contenere le informazioni menzionate nella sezione B numero 2
lettera c.

5.

I prodotti possono essere trasportati verso altre imprese, comprese quelle dei
grossisti e dei dettaglianti, soltanto in imballaggi o in recipienti adeguati.
Questi ultimi devono essere chiusi in modo tale che il loro contenuto non
possa essere scambiato. La loro etichetta, indipendentemente dalle altre indicazioni richieste dalla legislazione, deve contenere le informazioni seguenti:
a.

il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto o, se è indicato un altro venditore, una menzione che
permetta al destinatario e all'ente di certificazione di rintracciare con
certezza il responsabile della produzione; b.

la designazione del prodotto con riferimento all'agricoltura biologica.

6.

Tuttavia, la chiusura degli imballaggi e dei recipienti non è richiesta se i
prodotti:
a.

sono trasportati da un produttore verso un'impresa pure sottoposta alla
procedura di controllo secondo il capitolo 5; b.

qualora non siano imballati, sono accompagnati da un documento che
dà le indicazioni previste sotto il numero 5; e c.

si trovano in imballaggi o recipienti muniti di un'etichetta contenente le
indicazioni previste sotto il numero 5.

7.

Se un'azienda che pratica la frutticoltura o la viticoltura o che procede a una
conversione per tappe non coltiva tutte le particelle secondo le norme di
produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di
vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per
mezzi di produzione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono
pure sottoposti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 14. Di massima, soltanto i vegetali nettamente distinguibili possono essere
coltivati su queste particelle.

Eccezionalmente, le stesse varietà possono essere coltivate nella stessa
azienda secondo norme differenti di produzione nel caso della viticoltura,
della produzione di materiale di moltiplicazione e su superfici la cui destinazione alla ricerca agronomica è stata ammessa, se:
a.

sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti
provenienti da unità diverse siano sempre separati. Questi provvedimenti devono essere stati approvati dall'ente di certificazione; b.

l'ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta; c.

l'ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta,
sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle

Agricoltura

28

910.18

caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. qualità, colore, peso medio, ecc.).

A.II. Animali e prodotti animali derivanti dalla detenzione di animali da reddito

1.

Al momento dell'adozione del disciplinamento dei controlli legati ai prodotti
animali, il produttore e l'ente di certificazione o di controllo stabiliscono:
a.

una descrizione completa degli edifici destinati alla detenzione di animali, delle uscite (pascolo, corte, aree con clima esterno) ed eventualmente dei locali di deposito, di condizionamento e di trasformazione
degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei mezzi di
produzione;

b.

una descrizione completa degli impianti per l'immagazzinamento dei
concimi aziendali;

c.

un inventario dei contratti esistenti di presa a carico di concimi aziendali; d.

un piano di gestione per l'unità di produzione animale biologica (segnatamente gestione dell'alimentazione, della riproduzione, della salute
ecc.),

e.

tutte le misure concrete che il produttore deve prendere per assicurare il
rispetto della presente ordinanza.

2.

Questa descrizione e le misure considerate sono indicate in un rapporto di
controllo firmato dal produttore di cui trattasi.

3.

Inoltre, il produttore si impegna, nel rapporto precitato, a dirigere la sua
azienda conformemente alla presente ordinanza e a accettare, in caso di infrazione, l'applicazione dei provvedimenti di rettifica e di sanzione decisi
dall'ente di certificazione.

4.

Le esigenze generali di controllo fissate nell'allegato 1 parte A I, numeri 1,
4, 5, 6 e 7 per i vegetali e i prodotti vegetali si applicano per analogia agli
animali e ai prodotti animali.

5.

In deroga alle precedenti norme, l'immagazzinamento di medicamenti veterinari allopatici è autorizzato nell'azienda per quanto siano stati prescritti da
un veterinario nell'ambito di un trattamento, siano immagazzinati in un
luogo sorvegliato e siano iscritti in un giornale dei trattamenti.

6.

Gli animali devono essere identificabili in ogni momento, individualmente
per quanto concerne i grandi mammiferi, individualmente o per effettivi per
quanto concerne il pollame e i piccoli mammiferi.

7.

In virtù dell'ordinanza del 18 agosto 199980 concernente la banca dati sul
traffico di animali (stato 26 ottobre 1999), qualsiasi detentore di animali
deve tenere un registro di tutti gli ungulati tenuti nella sua azienda. Per gli 80

RS 916.404

O sull'agricoltura biologica 29

910.18

altri animali, devono essere tenuti libri di detenzione sotto forma di un registro; essi devono in ogni momento restare accessibili nella sede dell'azienda
all'autorità di controllo e all'ente di certificazione.

Questi registri, intesi a dare una descrizione completa del sistema di gestione
dell'effettivo, devono contenere le indicazioni seguenti:
a.

le entrate di animali, per specie: origine e data di entrata, periodo di
conversione, marco d'identificazione, antecedenti veterinari; b.

le uscite di animali: età, numero in caso di macellazione, marco di
identificazione e destinatario; c.

le perdite eventuali di animali e i loro motivi; d.

gli acquisti di alimenti per categoria di animali; e.

la profilassi, gli interventi terapeutici e le cure veterinarie: data del
trattamento, diagnosi, natura del prodotto di trattamento, modalità di
trattamento, prescrizioni del veterinario per le cure con motivazione e
termini di attesa da rispettare per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti animali.

B.

Preparazione e importazione 1.

All'inizio della prima procedura di controllo l'impresa e l'ente di certificazione:
a.

allestiscono una descrizione completa dell'impresa e della sua attività,
indicando gli impianti che servono a preparare e a immagazzinare i
prodotti agricoli;

b.

fissano tutte le misure concrete che devono essere prese nell'impresa
per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre segnatamente
prendere misure concrete atte a impedire l'utilizzazione di organismi
geneticamente modificati, dei prodotti che ne risultano e di prodotti irradiati.
Questa descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto
che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa.
Inoltre, la persona responsabile s'impegna nel rapporto:
a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente
ordinanza e ad accettare le misure necessarie in caso d'infrazione; a badare che l'ente di certificazione abbia accesso a tutti gli impianti di immagazzinamento utilizzati.

2.

La contabilità dell'impresa deve contenere:
a.

le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità
della partita di merci in questione; b.

i certificati di conformità; c.

le indicazioni concernenti la natura, la quantità e il destinatario della
partita di merci;

Agricoltura

30

910.18

d.

le indicazioni concernenti l'origine, la natura e la quantità delle merci,
degli ingredienti e degli ausiliari tecnologici che sono stati forniti; e.

la composizione e il procedimento di fabbricazione dei prodotti trasformati.

3.

Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è
chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Il
risultato di questo controllo deve figurare con precisione nella contabilità
prevista nella parte B numero 2. Se non vi è certezza che provengano da
un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi
possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati
eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento
alla loro produzione nell'ambito dell'agricoltura biologica. Questa disposizione si applica per analogia alle importazioni.

4.

Le aziende biologiche che preparano i loro prodotti e/o prodotti esterni
all'azienda possono essere controllate dall'ente di certificazione nell'ambito
della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle
esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda.

5.

I dettaglianti che preparano unicamente prodotti biologici per il proprio uso
possono essere controllati dal chimico cantonale nell'ambito della procedura
ordinaria di controllo. Devono soddisfare per analogia alle esigenze di controllo.

C. Commercializzazione 1.

L'impresa
a.

allestisce una descrizione completa dell'impresa e della sua attività, indicando gli impianti che servono a immagazzinare i prodotti agricoli; b.

prende tutte le misure concrete per garantire il rispetto della presente
ordinanza.

2.

I documenti che attestano la provenienza dei prodotti devono contenere:
a.

le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità
della partita di merce di cui trattasi; b.

i certificati di conformità.

3.

Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A, numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è
chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5.
Se non vi è certezza che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura
di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere venduti soltanto dopo
che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano
commercializzati senza riferimento alla loro produzione nel quadro dell'agricoltura biologica.

O sull'agricoltura biologica 31

910.18

Allegato 281 (art. 32)

81

Abrogato dal n. II dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

Agricoltura

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910.18