(art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1 Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2 Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
- a.
- gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
- b.
- per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
- c.
- nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
- d.
- ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5 L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
- a.
- l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
- b.
- l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
- 1.
- la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
- 2.
- tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6 Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
- a.
- un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
- b.
- una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7 Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8 Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9 Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.