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956.161

Ordinanza
sugli audit dei mercati finanziari

(OA-FINMA)

del 5 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 capoverso 4 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la verifica (audit) degli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA, in particolare il contenuto e lo svolgimento della verifica, la forma del relativo rendiconto nonché gli obblighi degli assoggettati alla vigilanza e delle società di audit connessi alla verifica.

Sezione 2: Contenuto della verifica

Art. 2 Principio

1 La verifica consiste nell'accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza e l'esistenza delle condizioni che permettano la loro osservanza anche in un prossimo futuro.

2 La verifica può svolgersi sia nel quadro di una procedura di autorizzazione sia nel quadro della vigilanza continua.

Art. 3 Verifica di base

1 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) disciplina per ogni ambito di vigilanza l'ambito, la periodicità e l'ampiezza della verifica.

2 La periodicità della verifica nel quadro della vigilanza continua corrisponde sostanzialmente a quella prevista per la verifica dei conti annuali secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO)2.

Art. 4 Verifica supplementare

Se i rischi o il modello aziendale di un assoggettato alla vigilanza richiedono la verifica di ulteriori ambiti, la FINMA li determina caso per caso.

Sezione 3: Svolgimento della verifica

Art. 5 Principi della verifica

1 La verifica deve essere svolta con la diligenza di un revisore serio e qualificato.

2 La società di audit è responsabile della verifica. Essa formula il proprio giudizio sulla base delle proprie valutazioni.

3 Nel quadro della sua attività di verifica, la società di audit può basarsi su fatti accertati dalla revisione interna dell'assoggettato alla vigilanza sempre che, in termini di contenuto, ampiezza e qualità, le verifiche della revisione interna rispondano alle esigenze poste alla verifica di base e siano conformi ai principi applicabili in materia di verifica.

4 La verifica deve essere svolta separatamente dalla verifica dei conti annuali secondo i principi della revisione ordinaria del CO3 (verifica dei conti). La società di audit può basarsi, laddove opportuno, sui risultati della verifica dei conti.

5 La FINMA fissa i dettagli dei principi applicabili in materia di verifica.

Art. 6 Direzione della verifica

1 La direzione della verifica deve essere affidata ad auditor responsabili abilitati ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori (LSR).

2 La delega della direzione è esclusa.

Art. 7 Incompatibilità con un mandato di verifica

1 Sono incompatibili con un mandato di verifica le attività di una società di audit presso un assoggettato alla vigilanza che potrebbero pregiudicare lo svolgimento oggettivo della verifica, in particolare:

a.
le consulenze in materia di vigilanza;
b.
la consulenza, la verifica e la valutazione riguardo a transazioni che necessitano dell'autorizzazione o dell'approvazione della FINMA;
c.
lo sviluppo e l'introduzione di sistemi a sostegno di funzioni nel campo della conformità normativa, del diritto, del controllo dei rischi, della gestione dei rischi o del controllo degli investimenti;
d.
la collaborazione e la consulenza in occasione dell'assunzione, della promozione o del licenziamento di persone che devono fornire la garanzia di una attività irreprensibile o di altre persone con rilevanti funzioni chiave secondo il diritto in materia di vigilanza, in particolare nei settori delle finanze, della conformità normativa, del controllo dei rischi o della revisione interna;
e.
l'attività quale attuario responsabile;
f.
lo svolgimento della revisione interna.

2 La società di audit che ha ricevuto da un assoggettato alla vigilanza il mandato di svolgere una verifica nell'ambito di una procedura di autorizzazione non può, nel quadro della vigilanza continua, svolgere verifiche per tale assoggettato durante un periodo di tre anni a partire dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 Durata del mandato e indennità

1 Alla durata del mandato degli auditor responsabili si applica per analogia l'articolo 730a capoverso 2 CO5. Al termine di un mandato di verifica, gli auditor responsabili possono rioccuparsi dello stesso mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

2 I mandati di verifica non possono essere indennizzati in modo forfettario. In particolare è vietato concludere un accordo che preveda un dispendio di tempo determinato.

Sezione 4: Rendiconto

Art. 9 Rapporto di verifica

1 Il rapporto di verifica deve esporre i risultati della verifica in modo completo, chiaro e oggettivo. L'auditor responsabile e un altro revisore con diritto di firma ne danno conferma apponendovi la loro firma.

2 Il rapporto di verifica deve essere redatto in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni necessitano del consenso della FINMA.

Art. 10 Struttura del rapporto di verifica

1 La FINMA disciplina la struttura del rapporto di verifica e indica gli allegati da inoltrare.

2 La relazione completa di cui all'articolo 728b capoverso 1 CO6 deve essere inoltrata alla FINMA con il rapporto di verifica. La FINMA può esigere informazioni complementari.

Art. 11 Irregolarità e raccomandazioni

1 Se constata la violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza o di statuti, regolamenti e direttive rilevanti secondo il diritto in materia di vigilanza, la società di audit la rileva quale irregolarità. Rileva inoltre se la violazione è già stata eliminata.

2 Se constata punti deboli o rileva indizi che segnalano l'impossibilità di osservare in un futuro prossimo le disposizioni legali in materia di vigilanza, la società di audit emana una raccomandazione.

Sezione 5: Obblighi degli assoggettati alla vigilanza e delle società di audit

Art. 13 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza

1 La scelta e il cambiamento di una società di audit devono essere comunicati senza indugio alla FINMA.

2 Tutti gli assoggettati alla vigilanza che fanno parte dello stesso gruppo o dello stesso conglomerato devono incaricare la stessa società di audit o una società di audit appartenente alla stessa rete. In casi motivati la FINMA può autorizzare eccezioni.

3 Gli assoggettati alla vigilanza sottopongono per tempo alle società di audit i rapporti della loro revisione interna.

Art. 14 Obblighi delle società di audit

1 Le società di audit comunicano una volta all'anno alla FINMA i mandati degli auditor responsabili, suddivisi secondo gli assoggettati alla vigilanza.

2 Esse comunicano una volta all'anno alla FINMA il dispendio e l'onorario conteggiato all'assoggettato alla vigilanza per i servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR7 nonché per i servizi che esulano dalla verifica.

3 In caso di cambiamento della società di audit, la società uscente concede alla società subentrante la possibilità di consultare la documentazione relativa alla verifica.

4 Se diverse imprese di revisione forniscono contemporaneamente servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LSR a un assoggettato alla vigilanza ai sensi dell'articolo 3 LFINMA, esse si informano reciprocamente in merito ai risultati dei loro servizi di revisione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Allegato

(art. 16)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...9

9 Le mod. possono essere consultate alla RU 2014 4295.