1 Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.14
2 Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
3 Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al capoverso 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al capoverso 1.
4 L'intermediario finanziario informa in modo adeguato l'ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti.
5 L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.