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946.31

Ordinanza
sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci

(OAO)

del 9 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoverso 1, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne;
in applicazione dell'Accordo del 15 aprile 19942 relativo alle regole in materia di origine (Allegato 1A.11 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e dell'articolo 11 della Convenzione internazionale del
3 novembre 19233 per la semplificazione delle formalità doganali nonché dell'articolo 2 della Convenzione internazionale del 18 maggio 19734 per la
semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali,

ordina:

1 RS 946.201

2 RS 0.632.20, All. 1A.11

3 RS 0.631.121.1

4 Versione del Prot. del 26 giu. 1999 di emendamento della Conv. (RS 0.631.21).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la redazione e l'utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d'origine nell'ambito nel commercio esterno.

2 La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a.
fabbricazione: ogni processo di lavorazione o trasformazione di una merce, compresi il montaggio o procedimenti specifici;
b.
prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;
c.
materiali: gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
d.
merci: sia i materiali sia i prodotti;
e.
valore in dogana: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 19945 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f.
prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce franco fabbrica, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all'esportazione del prodotto;
g.
valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell'importazione oppure, se questo non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali sul territorio interno;
h.
capitoli e posizioni del Sistema armonizzato: i capitoli e le voci a quattro cifre della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19836 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

5 RS 0.632.20, All. 1A.9

6 RS 0.632.11

Art. 3 Prove documentali dell'origine

1 Le prove documentali dell'origine (prove documentali) servono a comprovare l'origine, il valore e il prezzo di una merce; possono contenere anche ulteriori indicazioni necessarie a identificare la merce.

2 Per prove documentali si intendono:

a.
il certificato d'origine, redatto sull'apposito modulo;
b.
l'attestazione d'origine, redatta su fatture commerciali o su altri documenti commerciali rilasciati dal fornitore;
c.
l'attestazione interna, redatta su fatture commerciali o su altri documenti commerciali rilasciati dal fornitore, vale unicamente quale documento di riferimento sul territorio interno.
Art. 4 Altre attestazioni d'origine

Gli uffici emittenti possono attestare altri fatti documentabili nell'ambito dell'attestazione dell'origine, in particolare:

a.
lavorazioni o trasformazioni della merce avvenute sul territorio interno che però non conferiscono l'origine;
b.
la spedizione di merce.
Art. 5 Dichiarazione d'origine

1 La dichiarazione d'origine serve a comprovare l'origine svizzera di una merce. Essa può essere riportata sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale del fornitore con domicilio o sede sul territorio interno.

2 Essa vale solamente quale documento di riferimento sul territorio interno.

Art. 6 Uffici emittenti

1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7 determina gli uffici emittenti e la loro giurisdizione.

2 Gli uffici emittenti rilasciano prove documentali a persone e imprese che:

a.
fabbricano o commercializzano merci; e
b.
hanno il proprio domicilio o la propria sede nella loro giurisdizione.

3 Gli uffici emittenti possono rilasciare prove documentali a persone e imprese che non hanno domicilio o sede nella loro giurisdizione se:

a.
la merce in questione è stata fabbricata nella loro giurisdizione; e
b.
l'ufficio competente è d'accordo.

4 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)8 può autorizzare altre eccezioni.

7 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7 Informazioni sull'origine

1 Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni per iscritto sull'origine non preferenziale delle merci; è applicabile l'articolo 20 capoversi 2-5 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane (LD).

2 L'UDSC rilascia le informazioni al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per rispondere alla richiesta.10

9 RS 631.0

10 Introdotto dal n. I 7 dell'O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell'ambito di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

Art. 8 Emolumenti

1 Gli uffici emittenti riscuotono emolumenti per il rilascio delle prove documentali e per altre prestazioni nell'ambito della presente ordinanza.

2 L'importo degli emolumenti degli uffici emittenti è soggetto all'approvazione del DEFR.

3 L'UDSC percepisce emolumenti secondo l'ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200412 sugli emolumenti.

Sezione 2: Criteri d'origine

Art. 9 Origine svizzera

Un prodotto è reputato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Art. 10 Ottenimento o fabbricazione totale

Sono considerati totalmente ottenuti o fabbricati sul territorio interno:

a.
i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
b.
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti od ottenuti da colture cellulari vegetali;
c.
animali vivi, nati o le cui uova si sono schiuse sul territorio interno e ivi sono stati allevati;
d.
prodotti provenienti da animali vivi allevati sul territorio interno o provenienti da colture cellulari animali;
e.
i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f.
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti del mare che sono stati estratti da navi svizzere;
g.
i prodotti fabbricati a bordo delle navi-officina svizzere esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f;
h.
gli articoli usati ivi raccolti per il recupero di materie prime;
i.
gli scarti e i residui che provengono da procedimenti di fabbricazione ivi effettuati;
j.
i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti riportati alle lettere a-i.
Art. 11 Lavorazione o trasformazione sufficienti

1 Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se:

a.
il valore di tutti i materiali d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica;
b.
la lavorazione o la trasformazione ha per effetto di classificare il prodotto in una voce diversa del Sistema armonizzato rispetto a quella in cui sono classificati i prodotti d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione; o
c.
vengono eseguite eventuali lavorazioni o trasformazioni particolari di cui al capoverso 2 allo scopo di conferire l'origine.

2 Per determinati prodotti il DEFR può stabilire lavorazioni o trasformazioni particolari che conferiscono l'origine. Esso può inoltre escludere, per alcuni di questi prodotti, l'applicabilità del capoverso 1 lettere a e b.

3 Il DEFR può fissare una tolleranza per i prodotti di cui a capoversi 1 lettera b e 2.

Art. 12 Materiali del territorio interno

1 Un prodotto che ha subito una lavorazione o una trasformazione sufficiente sul territorio interno e che viene impiegato per la fabbricazione di un altro prodotto è considerato materiale di origine svizzera. È irrilevante se il materiale sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra.

2 I materiali di origine estera impiegati per la fabbricazione di materiale del territorio interno secondo il capoverso 1 non vengono considerati per la determinazione dell'origine dell'altro prodotto.

Art. 13 Lavorazione o trasformazione insufficienti

Sono considerati insufficienti per il conferimento dell'attestazione originale:

a.
i trattamenti destinati a conservare lo stato dei prodotti durante il trasporto o l'immagazzinamento (arieggiare, stendere, asciugare, refrigerare, congelare, mettere in salamoia o in acqua addizionata con zolfo o con altre sostanze, eliminare parti avariate nonché trattamenti analoghi);
b.
semplici operazioni come spolverare, setacciare, selezionare, classificare, riordinare (compresa la disposizione dell'assortimento), lavare, verniciare, tagliare a pezzi;
c.
semplici lavori di imballaggio, in particolare:
1.
la sostituzione dell'imballaggio, la suddivisione o il raggruppamento di colli,
2.
il semplice riempimento di bottiglie, bottigliette, sacchi, astucci, scatole, il fissaggio su tavolette, il confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva;
d.
l'apposizione di marche, etichette o altri segni distintivi simili sui prodotti stessi o sui loro imballaggi;
e.
la semplice mescolanza di prodotti, anche di tipi diversi, se uno o diversi elementi della miscela non soddisfano le condizioni per poterlo considerare un prodotto originario;
f.
semplici operazioni di assemblaggio di parti per ottenere un prodotto completo;
g.
concorso di due o più trattamenti riportati alle lettere a-f;
h.
la macellazione di animali e la riduzione in pezzi (sezionamento, sminuzzamento, macinazione) di carne.
Art. 14 Unità determinante per la definizione dell'origine

1 Un prodotto costituito da diverse parti vale quale unità se è attribuito a un'unica posizione del Sistema armonizzato.

2 Ogni gruppo o composizione di diversi prodotti al quale è attribuita un'unica posizione del Sistema armonizzato è considerato unità determinante nella sua totalità.

3 Nel caso di un invio composto da prodotti fra loro uguali, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, per determinarne l'origine occorre considerare ogni prodotto singolarmente.

Art. 15 Elementi neutri

Per la determinazione dell'origine non devono essere considerati i seguenti elementi utilizzati nella fabbricazione:

a.
energia e combustibili;
b.
impianti ed equipaggiamento;
c.
macchine e attrezzature;
d.
prodotti che non entrano, né sono destinati a entrare, nella composizione definitiva del prodotto.
Art. 16 Traffico di perfezionamento

Un prodotto del territorio interno temporaneamente esportato per essere lavorato, trasformato o migliorato mantiene l'origine svizzera se il valore aggiunto all'estero non supera il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale si intende ottenere l'attestazione originale.

Art. 17 Origine estera

1 Per l'attestazione dell'origine estera di una merce deve essere presentata all'ufficio emittente una prova documentale (certificato di base o certificato di transito) rilasciata da un organo competente del Paese di origine o di transito della merce.

2 Sul territorio interno l'origine estera della merce è da dimostrare:

a.
tramite il certificato di base o il certificato di transito intestato al fornitore del territorio interno; oppure
b.
tramite l'attestazione interna.

Sezione 3: Rilascio di prove documentali e istituzione di dichiarazioni d'origine

Art. 18 Rilascio di prove documentali

1 Le prove documentali vengono rilasciate su richiesta.

2 Se il richiedente è un'impresa, esso deve essere iscritto nel registro di commercio.

3 La prova documentale non viene emessa se il richiedente non ha corrisposto l'emolumento previsto o non offre garanzie per il pagamento.

Art. 19 Inoltro della richiesta

1 La richiesta per il rilascio di una prova documentale è da inoltrare in forma cartacea o elettronica all'ufficio emittente competente.

2 Il richiedente deve fornire all'ufficio emittente e, eventualmente, all'UDSC le informazioni necessarie, la possibilità di consultare i documenti e il libero accesso ai locali aziendali.

3 Il DEFR stabilisce:

a.
la procedura;
b.
i requisiti contenutistici delle richieste e dei documenti da presentare.
Art. 20 Accordi sulla semplificazione della procedura

1 Gli uffici emittenti possono concludere, con persone e imprese, accordi sulla semplificazione della procedura per il rilascio di prove documentali. Il DEFR disciplina i dettagli.

2 Gli accordi sulla semplificazione della procedura devono essere approvati dall'UDSC.

Art. 21 Procedura di autenticazione elettronica

1 Gli uffici emittenti possono prevedere la possibilità di emissione elettronica delle prove documentali.

2 La procedura deve essere svolta regolarmente e garantire la sicurezza dei dati.

3 Gli uffici emittenti stipulano l'accordo di cui all'articolo 20 con persone e imprese alle quali è stata accordata la procedura di autenticazione elettronica.

Art. 22 Esame della richiesta

1 L'ufficio emittente verifica l'esattezza dei dati del richiedente che saranno attestati nella prova documentale.

2 In caso di sospetto fondato o se si accerta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l'ufficio emittente ne dà comunicazione all'UDSC consegnandole i mezzi di prova.

3 Gli organi, gli impiegati e gli incaricati dell'ufficio emittente sottostanno alle disposizioni della legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità e sono tenuti a tutelare il segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 del Codice penale14.

Art. 23 Controlli a posteriori dell'ufficio emittente e dell'UDSC

1 L'ufficio emittente può, in ogni tempo, controllare a posteriori i dati riportati nella domanda di attestazione o nella prova documentale e richiedere informazioni in merito all'ubicazione e alla spedizione delle merci, nonché esigere campioni.

2 L'UDSC può, in ogni tempo, disporre controlli a posteriori da parte dell'ufficio emittente o procedere lui stesso a tali controlli.

3 I costi dei controlli a posteriori sono a carico del richiedente.

Art. 25 Istituzione di dichiarazioni d'origine

1 Il DEFR stabilisce forma e contenuto delle dichiarazioni d'origine.

2 Gli articoli 19 capoverso 2, 22 capoversi 2 e 3 nonché 23 si applicano per analogia ai fornitori che istituiscono dichiarazioni d'origine.

Art. 26 Obbligo di conservare

1 Il richiedente conserva per un minimo di cinque anni i giustificativi delle domande di attestazione, le copie delle dichiarazioni d'origine e i relativi giustificativi.

2 Gli uffici emittenti conservano le domande di attestazione per un minimo di cinque anni.

3 Per la forma della conservazione e le misure organizzative e di sicurezza valgono gli articoli 97 e 98 dell'ordinanza del 1° novembre 200615 sulle dogane.

Sezione 4: Sorveglianza e controllo

Art. 28 Richiamo e revoca di prove documentali

1 In caso di prove documentali rilasciate a torto, l'ufficio emittente ne ordina il richiamo.

2 Se il richiamo resta senza esito o se la prova documentale rilasciata indebitamente non si trova più sul territorio interno, essa è revocata per decisione dell'UDSC.

3 Se la revoca è passata in giudicato, l'UDSC può notificarla anche al destinatario della merce e alle autorità competenti del Paese destinatario.

Art. 30 Misure di sorveglianza degli uffici emittenti

1 L'Ufficio emittente solleva dai propri incarichi chiunque:

a.
nonostante un richiamo, si comporti in modo contrario ai propri obblighi;
b.
sia stato condannato per infrazioni intenzionali alla presente ordinanza.

2 Gli impiegati responsabili delle prove documentali contro i quali è in corso un procedimento penale per infrazione intenzionale alla presente ordinanza sono sollevati dai loro incarichi dall'ufficio emittente per tutta la durata del procedimento.

3 Se un ufficio emittente ha a più riprese rilasciato prove documentali inesatte oppure contravvenuto in altro modo alla presente ordinanza, il DEFR può revocare a tale ufficio la funzione di ufficio emittente.

Sezione 5: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 31 Sistemi d'informazione degli uffici emittenti

1 Ogni ufficio emittente può disporre di un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali, nella misura in cui risulti necessario per l'applicazione della presente ordinanza.

2 Il sistema d'informazione di un ufficio emittente può contenere i seguenti dati:

a.
dati personali e indirizzi di persone e imprese (persone fisiche e giuridiche nonché associazioni di persone) che hanno inoltrato domanda di attestazione o alle quali sono state rilasciate prove documentali o presso le quali sono stati svolti controlli a posteriori;
b.
indicazioni sul campo di attività di persone e imprese di cui alla lettera a;
c.
contenuto delle domande di attestazione e dei mezzi di prova da presentare, nonché contenuto e numeri di registrazione delle prove documentali;
d.
indicazioni circa i motivi, la data e i risultati di controlli a posteriori sull'origine;
e.
accordi secondo gli articoli 20 e 21 concernenti la semplificazione della procedura e l'autenticazione elettronica;
f.
dati concernenti i movimenti finanziari relativi alla riscossione e alla gestione degli emolumenti e delle garanzie offerte in tal senso.
Art. 33 Comunicazione di dati tratti dai sistemi d'informazione degli uffici emittenti

1 Gli uffici emittenti possono comunicare dati tratti dal proprio sistema d'informazione ad altri uffici emittenti per controlli a posteriori sul territorio interno.

2 Su richiesta, gli uffici emittenti comunicano dati tratti dal proprio sistema d'informazione alla sezione Origine e tessili, alla divisione Cause penali della direzione generale delle dogane nonché alla sezione Servizio inquirente di un circondario doganale.

3 La comunicazione di dati ad autorità nazionali o estere da parte dell'UDSC è disciplinata dagli articoli 112 e 113 LD16.

Art. 36 Assistenza amministrativa internazionale

1 Su richiesta, l'UDSC può fornire assistenza amministrativa alle autorità estere nell'adempimento dei compiti concernenti le prove documentali, in particolare per la garanzia della regolare applicazione della legislazione in materia di economia esterna e in materia doganale nonché per la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni, sempre che questo sia previsto da un trattato internazionale.

2 In mancanza di un trattato internazionale l'UDSC può, su richiesta, confermare alle autorità estere l'autenticità e la veridicità delle prove documentali rilasciate sul territorio interno.

3 L'UDSC può richiedere assistenza amministrativa alle autorità estere nell'ambito delle prove documentali.

4 L'articolo 115 capoversi 2-4 LD18 è applicabile per analogia.

5 L'ufficio emittente interessato può far capo all'UDSC per un controllo a posteriori. Esso consegna all'UDSC i mezzi di prova.

Art. 37 Controllo a posteriori relativo alle dichiarazioni d'origine

1 Gli uffici emittenti possono far controllare a posteriori dall'ufficio emittente competente o dall'UDSC le dichiarazioni d'origine istituite da persone o imprese con domicilio o sede al di fuori della loro giurisdizione, e che servono da documenti di riferimento per il rilascio di un certificato d'origine o di un'attestazione d'origine.

2 L'articolo 115 capoversi 2-4 LD19 è applicabile per analogia.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 38

1 Le decisioni nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono emanate dall'UDSC.

2 La protezione giuridica è disciplinata dall'articolo 116 LD20.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 39 Infrazioni da parte di collaboratori e incaricati degli uffici emittenti

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chi, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio:

a.
agendo in qualità di responsabile delle prove documentali presso un ufficio emittente attesti in modo inesatto l'origine, il valore o il prezzo di una merce oppure l'identità di un richiedente;
b.
agendo in qualità di incaricato dei controlli a posteriori presso un ufficio emittente oppure di esperto incaricato da un ufficio emittente di svolgere verifiche, rilasci false constatazioni o false perizie per casi attestati o che dovranno essere attestati in una prova documentale o in una dichiarazione d'origine.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

3 Se l'incaricato rettifica spontaneamente la falsa constatazione o la falsa perizia prima che la prova documentale o la dichiarazione d'origine sia rilasciata, si può prescindere da ogni pena.

Art. 40 Infrazioni da parte degli incaricati del rilascio delle dichiarazioni d'origine

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio, in una dichiarazione d'origine attesti in modo inesatto l'origine, il valore o il prezzo di una merce.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 41 Falsificazione di prove documentali e di dichiarazioni d'origine

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:

a.
falsifichi o alteri una prova documentale o una dichiarazione d'origine con l'intento di avvalersene, oppure utilizzi la firma autentica di un ufficio emittente o della persona preposta all'istituzione delle dichiarazioni d'origine al fine di produrre una prova documentale o una dichiarazione d'origine suppositizia;
b.
falsifichi o alteri la constatazione o la perizia di un incaricato dei controlli a posteriori oppure dell'esperto incaricato di svolgere verifiche in merito all'origine, al valore o al prezzo di una merce, oppure utilizzi la firma autentica di una delle persone summenzionate allo scopo di produrre una falsa constatazione o una falsa perizia.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 42 Ottenimento e impiego di prove documentali e dichiarazioni d'origine suppositizie; simulazione dell'origine

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:

a.
faccia in modo che un incaricato delle prove documentali presso un ufficio emittente produca una prova documentale falsa, oppure che un fornitore istituisca una dichiarazione d'origine falsa, o, ancora, che un incaricato dei controlli a posteriori o un esperto incaricato di svolgere verifiche in merito all'origine, al valore o al prezzo di una merce rilasci una falsa constatazione o una falsa perizia;
b.
utilizzi o lasci utilizzare, sul territorio interno o all'estero, una prova documentale o una dichiarazione d'origine non corrispondente alla merce;
c.
utilizzi o lasci utilizzare una prova documentale o una dichiarazione d'origine contraffatta, alterata, falsa o revocata sul territorio interno o all'estero;
d.
simuli o induca a simulare in altro modo l'origine della merce.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 43 Utilizzo illecito di apparecchiature

È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:

a.
nell'intento di impiegarli illecitamente, fabbrichi o si procuri strumenti per la falsificazione o l'alterazione di una prova documentale;
b.
impieghi illecitamente strumenti destinati alla produzione di prove documentali.
Art. 44 Prove documentali estere

1 L'articolo 41 capoverso 1 lettera a si applica anche alle prove documentali estere.

2 L'articolo 42 capoverso 1 lettere b e c nonché l'articolo 43 sono parimenti applicabili anche per prove documentali prodotte all'estero se l'autore le utilizza o le lascia utilizzare all'interno del Paese.

Art. 45 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:

a.
intralci, ostacoli o renda impossibile l'accertamento a posteriori o la verifica di fatti attestati o che dovranno essere attestati in una prova documentale oppure riportati o da riportare in una dichiarazione d'origine;
b.
contravvenga a una disposizione della presente ordinanza, di un trattato internazionale o di un'altra disposizione in materia di diritto d'origine oppure una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
c.
si procuri in modo illecito una prova documentale presso un ufficio emittente non competente.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

3 È fatto salvo il rinvio a giudizio secondo gli articoli 285 o 286 del Codice penale21.

Art. 46 Perseguimento penale

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente ordinanza e alla legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.

2 L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

3 Per l'inchiesta, l'UDSC può far capo agli uffici emittenti.

Art. 47 Prescrizione del perseguimento

La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall'articolo 7 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.

Sezione 8: Disposizioni finali

Allegato

(art. 50)

Modifica del diritto vigente

25

25 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 1833.