1 Su richiesta, l'UDSC può fornire assistenza amministrativa alle autorità estere nell'adempimento dei compiti concernenti le prove documentali, in particolare per la garanzia della regolare applicazione della legislazione in materia di economia esterna e in materia doganale nonché per la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni, sempre che questo sia previsto da un trattato internazionale.
2 In mancanza di un trattato internazionale l'UDSC può, su richiesta, confermare alle autorità estere l'autenticità e la veridicità delle prove documentali rilasciate sul territorio interno.
3 L'UDSC può richiedere assistenza amministrativa alle autorità estere nell'ambito delle prove documentali.
4 L'articolo 115 capoversi 2-4 LD18 è applicabile per analogia.
5 L'ufficio emittente interessato può far capo all'UDSC per un controllo a posteriori. Esso consegna all'UDSC i mezzi di prova.