Art. 1
Il Consiglio federale è autorità superiore in tutte le questioni relative al controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Gli tocca, particolarmente:
- a.
- nominare i funzionari dell'Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi (detto qui di seguito: «Ufficio centrale») conformemente all'articolo 4 del regolamento dei funzionari I del 24 ottobre 19303.
- b.
- approvare i rapporti del Dipartimento federale delle finanze4;
- c.
- dare istruzioni al Dipartimento federale delle finanze, in quanto quest'ultimo non abbia da decidere esso stesso in base alla legge;
- d.5
- ...
- e.6
- ...
3 [CS 1 570; RU 1948 305; 1949 I 136, 857 II, 1767. RU 1952 677 art. 76 cpv. 2]. Ora: conformemente all'art. 4 del R dei funzionari (1) del 10 nov. 1959 (RU 1959 1137).
4 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Concerneva l'art. 54 cpv. 1 e 2 della L, ora abrogato.
6 Abrogata dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, con effetto dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).