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15.07.2015 - 28.02.2018
01.03.2015 - 14.07.2015
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15.10.2013 - 31.12.2013
01.10.2013 - 14.10.2013
15.07.2012 - 30.09.2013
01.10.2008 - 14.07.2012
01.07.2008 - 30.09.2008
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922.01

Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

del 29 febbraio 1988 (Stato 1° febbraio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (Legge sulla caccia);
visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,4

ordina:

1 RU 1988 517 RS 922.0

2 RS 814.01

3 RS 455

4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Sezione 1: Caccia

Art. 15

5 Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Art. 1a6 Recupero di selvaggina ferita

I Cantoni provvedono affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano un sostegno tempestivo e a regola d'arte nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali.

6 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 1b7 Persone autorizzate a uccidere la selvaggina

1 Soltanto le persone esperte secondo l'articolo 177 capoverso 1bis dell'ordinanza del 23 aprile 20088 sulla protezione degli animali (OPAn) sono autorizzate a uccidere la selvaggina in libertà nel quadro della caccia, del recupero o di misure ordinate dalle autorità.

2 Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale per guardacaccia, un esame cantonale di caccia o un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone.

7 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

8 RS 455.1

Art. 2 Mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia

1 Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

a.
trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;
b.
lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
c.
nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l'impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l'impiego contemporaneo di più di un cane per tana;
d.
animali vivi da richiamo;
e.
apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;
f.
esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
g.
balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
h.
armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
i.
armi da fuoco:
1.9
la cui canna è inferiore a 40 cm,
2.
il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione,
3.
la cui canna è svitabile,
4.10
...
j.
lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l'esercizio della pesca professionale;
k.
lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
l.
nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo;
m.11
munizioni i cui proiettili hanno una velocità alla bocca inferiore a quella del suono;
n.12
munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm;
o.13
aeromobili civili senza occupanti, salvo se impiegati da persone esperte per il salvataggio di cuccioli di capriolo.14

2 In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

a.
armi da pugno per dare il colpo di grazia;
b.
coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti.15

2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:

a.
armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l'autorizzazione di caccia;
b.
cani da caccia: l'addestramento e l'impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.16

2ter L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può emanare direttive per l'impiego di mezzi ausiliari e sistemi.17

3 I Cantoni possono vietare l'impiego di altri mezzi ausiliari.

9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

10 Abrogata dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, con effeto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

11 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

12 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

13 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

16 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

17 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Art. 2a18 Impiego di cani da caccia

L'impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l'avvistamento o l'inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina nonché la ricerca di selvaggina ammalata o ferita. Nel caso di selvaggina ferita, l'impiego di cani da caccia ha come obiettivo anche la cattura, purché non sia possibile l'abbattimento di emergenza degli animali.

18 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 3 Autorizzazioni eccezionali

1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

a.
conservare specie animali o biotopi determinati;
b.
prevenire i danni causati dalla selvaggina;
c.
lottare contro le epizoozie;
d.19
recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

2 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.

3 L'UFAM può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l'uso di mezzi ausiliari vietati.20

19 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

20 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 17 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Art. 3bis21 Specie cacciabili e periodi di protezione

1 Le specie cacciabili secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:

a.
la moretta tabaccata e la starna sono protette;
b.
il corvo comune è cacciabile.

2 I periodi di protezione secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:

a.
cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
b.
cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto;
c.
cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

21 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 708). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Art. 3ter22 Divieto di caccia notturna

1 La caccia notturna nel bosco è vietata; è fatta salva la caccia d'agguato.

2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per prevenire i danni da parte della selvaggina.

22 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Sezione 2: Protezione

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

1 Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:23

a. e b.24
...
c.25
causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
d.
mettono gravemente in pericolo le persone;
e.
propagano epizoozie;
f.26
costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico;
g.27
causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

a.
l'entità dell'effettivo;
b.
la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
c.
la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;
d.
le misure di prevenzione dei danni adottate;
e.
il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;
f.
la situazione della rigenerazione nel bosco.28

3 Comunicano annualmente all'UFAM29 il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

4 ...30

23 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

24 Abrogate dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, con effeto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

25 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

26 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

27 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

28 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

29 Nuova espr. giusta l'all. 5 n. 17 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

30 Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° dic. 2023 (RU 2023 662).

Art. 4ter 32

32 Originario art. 4bis . Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3683). Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, con effeto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 4a33 Regolazione degli effettivi di stambecchi

1 Mediante decisione e previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono regolare le comunità di riproduzione di stambecchi (colonie) secondo l'articolo 7a della legge sulla caccia.

2 Nella loro domanda all'UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:

a.
l'evoluzione dell'effettivo negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:
1.
nuovi nati,
2.
giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,
3.
femmine di tre anni di età e più,
4.
maschi di tre-cinque anni di età,
5.
maschi di sei-dieci anni di età,
6.
maschi di undici anni di età e più;
b.
la giustificazione della necessità di regolazione per:
1.
prevenire danni al biotopo, in particolare al bosco, oppure
2.
mantenere un effettivo di selvaggina sano;
c.
il tipo di misure previste;
d.
l'effettivo auspicato.

3 Per la regolazione di una colonia valgono le seguenti condizioni:

a.
a lungo termine la struttura naturale dell'effettivo in merito a età e sesso deve essere mantenuta;
b.
almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.

4 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni per la regolazione di colonie che si estendono su più Cantoni.

5 L'UFAM accorda l'approvazione al Cantone per ogni colonia per un massimo di quattro anni.

33 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023 (RU 2023 662). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 4b34 Regolazione degli effettivi di lupi secondo l'articolo 7a della legge sulla caccia

1 Mediante decisione e previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono regolare i lupi di un branco secondo l'articolo 7a della legge sulla caccia. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali.

2 Nella loro domanda all'UFAM, indicano:

a.
l'evoluzione dell'effettivo di lupi in relazione:
1.
al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale abituale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all'allegato 3,
2.
alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, nell'anno in corso,
3.
agli abbattimenti di lupi ordinati dalle autorità e ai lupi cacciati di frodo per branco dal 1° febbraio dell'anno in cui è presentata la domanda;
b.
la giustificazione della necessità di regolazione dei singoli branchi per:
1.
prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili,
2.
prevenire danni alle persone, oppure
3.
prevenire una riduzione eccessiva dell'effettivo regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se gli effettivi di artiodattili selvatici impediscono la rigenerazione naturale del bosco nell'areale abituale di attività del branco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 199235 sulle foreste;
c.
il risultato del coordinamento intercantonale all'interno della regione determinante secondo l'allegato 3.

3 Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione dell'effettivo di lupi nelle regioni di cui all'allegato 3 valgono le seguenti condizioni:

a.
regolazione parziale:
1.
in presenza di un branco, è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali nati nell'anno della regolazione,
2.
in presenza di più branchi, è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione,
3.
nel quadro della regolazione di cui ai numeri 1 e 2 può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore, qualora presenti un comportamento indesiderato secondo il capoverso 4,
4.
l'abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l'anno o impianti a forte utilizzo antropico;
b.
prelievo di branchi: in caso di superamento del numero minimo di branchi secondo l'allegato 3, è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché quest'ultimo presenti un comportamento indesiderato e la misura non faccia scendere il numero di branchi al di sotto dell'effettivo minimo della regione.

4 Un comportamento indesiderato sussiste laddove i lupi di un branco, singolarmente o in gruppo:

a.
aggirano ripetutamente misure di protezione del bestiame impiegate a regola d'arte di cui all'articolo 10b capoverso 2 lettere a-d, uccidendo animali da reddito;
b.
attaccano ripetutamente animali delle specie bovina o equina, uccidendoli o ferendoli gravemente;
c.
predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una corte di un'area aziendale; oppure
d.
si aggirano spontaneamente e regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timorosi nei confronti dell'uomo.

5 I lupi che nell'areale abituale di attività del branco in questione sono stati cacciati di frodo o abbattuti secondo gli articoli 4c o 9c a partire dal 1° febbraio precedente il rilascio dell'autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati. Sono da computare anche i lupi di un branco che vengono cacciati di frodo durante il periodo di regolazione.

6 L'autorizzazione deve essere limitata all'areale abituale di attività del branco in questione.

7 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni di regolazione all'interno delle regioni di cui all'allegato 3.

8 L'UFAM accorda l'approvazione al Cantone per un periodo di regolazione; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi nei Cantoni di una regione di cui all'allegato 3. I branchi con un areale abituale di attività che si estende su più regioni di cui all'allegato 3 vengono computati in modo proporzionale. Lo stesso vale per i branchi transfrontalieri.

34 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023 (RU 2023 662). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

35 RS 921.01

Art. 4c36 Regolazione degli effettivi di lupi secondo l'articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia

1 I lupi di un branco causano danni ad animali da reddito secondo l'articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia se, nel loro areale abituale di attività e durante il periodo di estivazione in corso, uccidono almeno otto ovini o caprini oppure uccidono o feriscono in modo grave almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo all'interno di aziende d'estivazione e aziende con pascoli comunitari, purché le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili siano state attuate a regola d'arte.

2 Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione. In via eccezionale, è inoltre possibile abbattere un altro animale di un branco, al di fuori della madre, qualora questo presenti un comportamento indesiderato secondo l'articolo 4b capoverso 4.

3 L'autorizzazione deve essere limitata all'areale abituale di attività del branco in questione. L'abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l'anno o impianti a forte utilizzo antropico. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali.

4 Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

36 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023 (RU 2023 662). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 4d37 Aiuti finanziari per la gestione del lupo

1 L'ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per la vigilanza e l'attuazione delle misure di gestione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 3 della legge sulla caccia dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.

2 Il contributo annuo della Confederazione è al massimo di 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni.

37 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 4e38 Zone di tranquillità per la selvaggina

1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.

3 L'UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell'informazione alla popolazione in merito a tali zone.

4 L'Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

38 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 5 Imbalsamatura di animali protetti

1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un'autorizzazione cantonale.

2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.

3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all'amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l'animale:

a.
tutti i mammiferi protetti;
b.
tutti i podicipidi e le strolaghe;
c.
l'airone purpureo, l'airone nano, la cicogna bianca;
d.
il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l'anitra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
e.
la femmina dell'urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
f.
tutti i rapaci diurni;
g.
il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
h.
gli strigiformi;
i.
il succiacapre, il martin pescatore, l'upupa;
k.
il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l'averla grigia, l'averla capirossa.

4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l'animale è portato nel laboratorio dell'imbalsamatore.

5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.

Art. 639 Tenuta in cattività e cura di animali protetti

1 L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

2 L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell'autorizzazione è limitata. I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di cura, siano rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.40

3 Se necessario e previa consultazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.

39 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

40 Terzo per. introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 6bis 41 Tenuta in cattività di rapaci per falconeria

1 L'autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:

a.
gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
b.
è stata accordata un'autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
c.
gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.

2 I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:

a.
in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
b.
temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
c.
legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell'addestramento dei piccoli, dell'addestramento al volo e dell'esercizio della caccia.

3 La durata dell'uso della pastoia deve essere documentata.

4 Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.

41 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).

Art. 7 Commercio di animali protetti

1 È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Il divieto non si applica:42

a.43
alla selvaggina nata in cattività per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; o
b.44
alla selvaggina in libertà catturata a scopo di reinsediamento.

2 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 4 settembre 201345 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all'importazione, al transito e all'esportazione.46

42 Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

43 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

44 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

45 RS 453.0

46 Nuovo testo giusta l'all. cifra II 5 dell'O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).

Art. 847 Messa in libertà di animali indigeni

1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)48 può, con l'approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:

a.
esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
b.
sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
c.
non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l'agricoltura e la selvicoltura.

2 L'UFAM può, con l'approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d'estinzione. L'autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

48 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 8a49 Gestione di animali non indigeni

1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

2 L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

3 L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l'importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L'autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.

4 Sono competenti:

a.
per l'autorizzazione di importazione: l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria50, previa approvazione dell'UFAM;
b.
per l'autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali.

5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina detti provvedimenti.

49 Originario art. 8bis. Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

50 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.

Sezione 2a:51 Corridoi faunistici d'importanza sovraregionale

51 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 8b Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale

1 I corridoi faunistici servono a garantire nel lungo periodo la migrazione della selvaggina lungo assi di interconnessione tra i biotopi.

2 L'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale comprende gli oggetti elencati nell'allegato 4.

3 L'inventario riporta per ciascun oggetto:

a.
una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione del territorio;
b.
le specie animali che beneficeranno in via principale del corridoio;
c.
una valutazione dell'attuale accessibilità del corridoio e la descrizione delle misure più importanti per il mantenimento o il ripristino della funzionalità.

4 La descrizione degli oggetti costituisce parte integrante della presente ordinanza. È pubblicata separatamente mediante rimando nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 200452 sulle pubblicazioni ufficiali). È accessibile in formato elettronico53.

52 RS 170.512

53 www.ufam.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Infrastruttura ecologica > Corridoi faunistici > Corridoi faunistici d'importanza sovraregionale: descrizioni degli oggetti

Art. 8c Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

1 Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Se, nel caso concreto, sussistono altri interessi, la decisione è presa sulla base di una ponderazione degli interessi.

2 I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nei piani settoriali, direttori e di utilizzazione.

3 I Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, adottano le misure idonee al mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. In particolare, provvedono affinché:

a.
l'utilizzazione agricola e selvicolturale dei corridoi faunistici sia adeguata; in particolare, impianti e recinzioni non devono causare pregiudizi permanenti ai corridoi faunistici;
b.
all'interno dei corridoi faunistici siano creati elementi strutturali per la valorizzazione del corridoio;
c.
siano adottate misure per aiutare la selvaggina ad attraversare il corridoio in modo sicuro;
d.
sia analizzata la possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli esistenti nelle vicinanze dei corridoi faunistici; e
e.
l'inquinamento luminoso nei corridoi faunistici sia limitato.
Art. 8d Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

L'ammontare delle indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale dipende:

a.
dall'importanza delle misure in relazione alla necessità di risanamento per l'interconnessione su vasta scala dei biotopi della selvaggina;
b.
dall'entità, dalla qualità, dalla complessità e dall'efficacia delle misure per mantenere e ripristinare la permeabilità del corridoio faunistico.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette

1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.54

2 I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento.

54 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Art. 9ter 56

56 Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 giu. 2023 (RU 2023 286). Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, con effeto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 9a57 Misure contro singoli animali di specie protette

Nel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di linci, orsi, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, l'UFAM dev'essere previamente consultato. Se un orso rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può ordinarne l'abbattimento senza consultare l'UFAM.

57 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 9b58 Misure secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro singoli lupi

1 Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.

2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a.
sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell'arco di quattro mesi; o
b.
è ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo.

3 Per valutare il danno di cui al capoverso 2, non sono considerati gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate a regola d'arte le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.

4 Un pericolo per le persone sussiste in particolare se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell'uomo.

5 I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di pericolo verificatisi sul territorio di due o più Cantoni.

6 L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o un'ulteriore messa in pericolo delle persone da parte del lupo in questione. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest'ultimo corrisponde:

a.
in caso di predazioni di animali da reddito: al settore occupato da animali da reddito all'interno dell'areale abituale di attività del lupo;
b.
in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.

58 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 9d60 Misure contro singoli castori

1 Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia per singoli castori che causano danni rilevanti o rappresentano un pericolo per le persone, se non è possibile prevenire il danno o il pericolo mediante misure ragionevolmente esigibili.

2 Un danno causato da un castoro è considerato rilevante in caso di:

a.
gallerie scavate sotto edifici e impianti di interesse pubblico, scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene o vie di collegamento delle aziende agricole;
b.
costruzione di dighe o attività di scavo che provocano l'allagamento di insediamenti o di edifici e impianti di interesse pubblico nonché il ristagno nei sistemi di drenaggio agricoli che interessano superfici per l'avvicendamento delle colture;
c.
insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque.

3 L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare la messa in pericolo delle persone; deve essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.

4 Se nel perimetro di cui al capoverso 3 vive una famiglia di castori, il castoro deve essere catturato con una trappola a trabocchetto prima di essere ucciso. Nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio le femmine che allattano non possono essere uccise.

60 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 1061 Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette

1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a.
linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l'80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli;
b.
lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;
c.
castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l'articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.

2 I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina.

3 La Confederazione paga l'indennità solamente se:

a.
le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d'arte;
b.
in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1º luglio 196662 sulle epizoozie (LFE); e
c.
il Cantone si assume i costi rimanenti.

4 Il rimborso da parte dell'UFAM ai Cantoni avviene una volta all'anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.

61 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

62 RS 916.40

Art. 10a65 Strategie di tutela di singole specie animali

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a.
la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
b.
la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
c.
la promozione di misure di prevenzione;
d.
l'accertamento di danni e di pericoli;
e.
il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
f.66
la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bis e 9bis, l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;
g.
il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
h.
il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

65 Originario art. 10bis. Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207).

Art. 10b67 Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

1 I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili. Nel caso di aziende d'estivazione e aziende con pascoli comunitari che praticano l'estivazione di ovini e caprini, la consulenza avviene, laddove possibile, sul posto. I Cantoni registrano i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l'articolo 47b capoverso 4 dell'ordinanza del 23 ottobre 201368 sui pagamenti diretti (OPD), i risultati devono essere integrati al suo interno.

2 Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:

a.
per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame o cani da protezione del bestiame;
b.
per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame;
c.
per animali delle specie bovina o equina: detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali da tale pascolo;
d.
altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a-c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;
e.
per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api.

3 Nel caso di aziende d'estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l'adozione delle seguenti misure d'emergenza:

a.
su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;
b.
negli altri casi: altre misure d'emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM.

4 Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un'area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.

5 Gli allevatori e gli apicoltori sono responsabili dell'attuazione delle misure ragionevolmente esigibili.

67 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

68 RS 910.13

Art. 10c69 Recinzioni per la protezione del bestiame

Una recinzione per la protezione del bestiame è realizzata e manutenuta a regola d'arte se segue i contorni dell'area, è chiusa e presenta una tensione sufficiente. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

a.
numero di fili: in caso di recinzione a fili, almeno quattro fili; in caso di recinzione a nodi o in rete metallica, un filo sopra e uno sotto;
b.
tensione della recinzione o dei fili: almeno 3000 V;
c.
distanza del filo più in basso dal suolo: al massimo 20 cm;
d.
altezza:
1.
in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 cm; in caso di stabulazione notturna e pascolo notturno nelle zone d'estivazione, almeno 105 cm,
2.
in caso di camelidi del nuovo mondo, almeno 120 cm,
3.
in caso di cervi tenuti in recinti, almeno 180 cm.

69 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 10d70 Cani da protezione del bestiame riconosciuti

1 L'impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma di animali da reddito agricoli e la loro difesa contro animali estranei.

2 Un cane da protezione del bestiame è riconosciuto quando ha superato l'esame di idoneità alla protezione del bestiame ed è contrassegnato come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE71.

3 Sono ammessi all'esame i cani che appartengono a una razza per la protezione del bestiame. I Cantoni possono escludere alcune razze.

4 L'UFAM verifica l'idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

a.
in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn72) e, in presenza del detentore, è controllabile da quest'ultimo;
b.
durante l'impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito e all'avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di impiego e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;
c.
non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).

5 I cani da protezione del bestiame sono impiegati a regola d'arte laddove sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
sono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero di cani necessari dipende dal numero degli animali da reddito;
b.
i cani da protezione del bestiame hanno una visione completa del pascolo e quest'ultimo non è troppo ripido;
c.
di giorno, la superficie del pascolo non supera i 20 ettari;
d.
di notte, gli animali da reddito sono raggruppati in una superficie di 5 ettari al massimo.

6 I Cantoni provvedono affinché le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno, entro il 15 aprile, comunicano all'UFAM le zone d'impiego previste per i cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona d'estivazione; l'Ufficio federale di topografia mappa le zone d'impiego nel geo-portale federale.

70 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

71 RS 916.40

72 RS 455.1

Art. 10e73 Controllo della protezione del bestiame e delle api

I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano a regola d'arte le misure per la protezione del bestiame e delle api di cui all'articolo 10b. Provvedono affinché si ovvi rapidamente alle carenze riscontrate.

73 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 10f74 Contributi di promozione dell'UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

1 L'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:

a.
pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d'estivazione e aziende con pascoli comunitari;
b.
pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;
c.
pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi;
d.
misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api di cui all'articolo 10b capoversi 2 e 3.

2 L'UFAM ripartisce i fondi per la partecipazione ai costi dei Cantoni per le misure di cui al capoverso 1 lettera d in funzione dell'incidenza delle misure adottate, sulla base dei seguenti criteri:

a.
effettivo di lupi della Svizzera;
b.
effettivo di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base;
c.
effettivo di ovini e caprini in estivazione per i quali viene corrisposto un contributo supplementare secondo l'articolo 47b OPD75;
d.
effettivo di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l'articolo 10d capoverso 2.

74 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

75 RS 910.13

Art. 10g76 Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da castori e lontre

1 Per la prevenzione dei danni causati da castori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:

a.
limitazione dell'attività di costruzione di dighe del castoro;
b.
protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
c.
protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
d.
protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene mediante misure di protezione secondo l'articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g;
e.
protezione di infrastrutture di trasporto mediante installazione di piastre metalliche o tane di castoro artificiali;
f.
sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;
g.
altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate.

2 Per la prevenzione dei danni causati da lontre a impianti di piscicoltura e di soggiorno sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:

a.
recinzioni di protezione elettrificate;
b.
altre misure dei Cantoni.

76 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 10h77 Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori

1 L'UFAM si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati da castori a oggetti secondo l'articolo 12 capoverso 5 lettera b della legge sulla caccia:

a.
installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
b.
costruzione di rinfianchi di pietrame e sbarramenti di ghiaia;
c.
reticoli per la protezione dei canali di scolo e tubi per l'evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate;
d.
installazione di tane di castoro artificiali;
e.
installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
f.
installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
g.
altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a-f non sono sufficienti o adeguate.

2 La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d'acqua in cui un'attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti di interesse pubblico.

3 Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 2, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.

77 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 10i78 Sistema d'informazione e documentazione sui grandi predatori

1 In collaborazione con i Cantoni, l'UFAM gestisce un sistema d'informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS), che serve, in particolare, a risarcire le predazioni di animali da reddito, adottare misure di regolazione, ordinare singoli abbattimenti ed elaborare statistiche sui danni.

2 I Cantoni registrano in GRIDS i dati necessari secondo il capoverso 1, in particolare:

a.
il luogo, la tipologia e la causa del danno agli animali da reddito agricoli e agli apiari nonché le misure di protezione del bestiame o delle api ragionevolmente esigibili attuate al momento del danno;
b.
l'ammontare dei danni agli animali da reddito e agli apiari, con indicazione del calcolo e del risarcimento erogato dal Cantone;
c.
i singoli abbattimenti e gli abbattimenti avvenuti nell'ambito della regolazione.

3 Le autorità d'esecuzione hanno accesso ai dati resi disponibili in GRIDS, compresi i dati personali, nella misura in cui questi sono necessari ai fini dell'esecuzione.

4 GRIDS è collegato con i seguenti sistemi d'informazione:

a.
sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS) secondo l'articolo 165c della legge federale del 29 aprile 199879 sull'agricoltura;
b.
banca dati sui cani (AMICUS) secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE80;
c.
banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'articolo 45b LFE.

78 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

79 RS 910.1

80 RS 916.40

Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza81

81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d'importanza nazionale per attività d'interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.

2 Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

3 Per promuovere la ricerca scientifica, l'UFAM può, d'intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia.

Art. 1282 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica

1 L'UFAM gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica.

2 Esso può stipulare mandati di prestazioni con istituzioni attive in tutta la Svizzera o erogare contributi in particolare nei seguenti settori:

a.
gestione della selvaggina che:
1.
causa conflitti o diffonde epizoozie,
2.
necessita di una gestione intercantonale,
3.
vive in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia,
4.
è minacciata a livello regionale e i cui effettivi sono difficili da monitorare;
b.
promozione di specie e biotopi in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia e di corridoi faunistici secondo l'articolo 11a della legge sulla caccia.

3 I compiti del Centro secondo il capoverso 1 e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare:

a.
la tenuta di statistiche e di banche dati connesse alla selvaggina;
b.
il monitoraggio coordinato degli effettivi di determinate specie protette;
c.
il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina;
d.
la documentazione e la trasmissione di conoscenze nel settore della gestione della selvaggina;
e.
la consulenza ai Cantoni nei settori di cui al capoverso 2.

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

Art. 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici

1 I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie.

2 L'UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.

3 L'UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l'informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l'UFAM.

4 Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione.

Sezione 5: Responsabilità civile

Art. 14

La somma minima di copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore è di 2 milioni di franchi.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 15 Esecuzione della legge sulla caccia83 da parte dei Cantoni

1 I Cantoni emanano disposizioni d'esecuzione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge sulla caccia.

2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.84

83 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

84 Introdotto dalla cifra I 6 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 15a85 Esecuzione della legge sulla caccia da parte della Confederazione

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell'UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199786 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

85 Introdotto dalla cifra II 19 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

86 RS 172.010

Art. 16 Statistica federale della caccia

1 Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all'UFAM l'effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

2 In casi particolari, soprattutto quando l'effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l'UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni.

Art. 18 UFAM

1 L'UFAM vigila sull'esecuzione della legge sulla caccia.

2 Esso emana le disposizioni secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 3 e l'articolo 11 capoverso 1.87

3 Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200888 sulla geoinformazione.89

87 Introdotto dalla cifra I 28 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

88 RS 510.620

89 Introdotto dall'all. 2 n. 14 dell'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Art. 18bis 90 Modifica degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2

Se acquisisce nuove conoscenze sull'invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.

90 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

Sezione 7: Disposizioni finali

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 202494

Le munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm sono ammesse fino al 31 dicembre 2029.

Allegato 195

95 Introdotto dall'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

(art. 8bis cpv. 2)

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione

Nome scientifico

Nome italiano

Sylvilagus spec.

Coniglio coda di cotone

Tamias sibiricus

Tamia striato

Ondatra zibethicus

Topo muschiato

Myocastor coypus

Nutria

Castor canadensis

Castoro canadese

Nyctereutes procyonoides

Cane procione

Procyon lotor

Procione lavatore

Neovison vison

Visone americano

Dama dama

Daino

Cervus nippon

Cervo Sika

Cervus canadensis

Wapiti

Odocoileus virginianus

Cervo coda bianca

Ovis aries

Muflone

Alectoris chukar

Pernice chukan

Alectoris rufa

Pernice rossa

Tadorna ferruginea

Casarca

Alopochen aegyptiaca

Oca egiziana

Branta canadensis

Oca del Canada

Cygnus atratus

Cigno nero

Myiopsitta monachus

Parrocchetto monaco

Psittacula krameri

Parrocchetto dal collare

Ibridi fra animali selvatici e animali domestici che secondo l'articolo 86 dell'ordinanza del 23 aprile 200896 sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici.

Allegato 297

97 Introdotto dall'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).

(art. 8bis cpv. 2)

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate

Nome scientifico

Nome italiano

Sciurus carolinensis

Scoiattolo grigio

Oxyura jamaicensis

Gobbo della Giamaica

Ibridi di rapace

Allegato 398

98 Introdotto dalla cifra II dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

(art. 4b cpv. 3)

Le cinque regioni di presenza del lupo

Denominazione della regione

Numero

Cantoni

Superficie

Numero minimo
di branchi di lupi

«Giura»

I

7 641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

«Svizzera nordorientale»

II

4 739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

«Svizzera centrale»

III

6 226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

«Alpi svizzere occidentali»

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

«Svizzera sudorientale»

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

Allegato 499

99 Introdotto dalla cifra II dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).

(art. 8b cpv. 2)

Corridoi faunistici d'importanza sovraregionale

N.

Oggetto

Località

Cantone di Argovia

1

AG-01

Möhlin-Wallbach

2

AG-02

Sisseln-Eiken

3

AG-03

Rümikon

4

AG-05

Böttstein-Villigen

5

AG-06

Suret

6

AG-07

Gränichen

7

AG-08

Seon-Staufen

8

AG-09

Hilfikon

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen/Niederwenigen

10

AG-14

Waltenschwil-Boswil

11

AG-15

Oberlunkhofen

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

14

AG-20

Staffelbach

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

16

AG-29

Oeschgen

17

AG-30

Gontenschwil

18

AG-31

Stilli

19

AG-32

Schinznach Bad

20

AG-33

Birretholz

Cantone di Appenzello Interno

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Cantone di Appenzello Esterno

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

24

AR-09

Waldstatt

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Cantone di Berna

25

BE-01

Raum Gampelen/Gals

26

BE-02

Raum Pieterlen

27

BE-03

Raum Kosthofen/Bundhofen

28

BE-04

Raum Mühleberg/Frauenkappelen

29

BE-07

Raum westlich Kirchberg (Birchiwald)

30

BE-08

Raum östlich Kirchberg (Ischlag)

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

32

BE-10

Raum nördlich Lützelflüh

33

BE-11a

Raum Rotache

34

BE-11b

Raum südlich Wattenwil

35

BE-12

Raum westlich von Wimmis

36

BE-13

Raum Garstatt

37

BE-14

Raum Kandertal

38

BE-15

Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz

39

BE-16

Raum südlich von Interlaken

40

BE-17

Raum südlich Innertkirchen

41

BE-A

Villeret

42

BE-E

Raum Langenthal

43

BE-F1

Raum Langnau/Konolfingen/Linden (Bowil)

44

BE-F2

Raum Langnau/Konolfingen/Linden

45

BE-G

Raum Oberlangenegg

46

BE-H1

Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland

47

BE-H2

Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland (Gsteig)

48

BE-I

Raum südlich Mitholz

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

69

FR-07_BE-05

Thörishaus/Flamatt

71

FR-09_BE-22

Zumholz

167

SO-02_BE-23

Biberist

264

VS-66_BE-24

Guttannen

Cantone di Basilea Campagna

50

BL-01

Pratteln

51

BL-03_SO-33

Liestal

52

BL-06

Brislach

53

BL-07

Zwingen

54

BL-10

Thürnen

55

BL-11

Tenniken

56

BL-13

Ormalingen

57

BL-14

Gelterkinden

58

BL-15

Wittinsburg

59

BL-19

Waldenburg

60

BL-20

Ziefen

61

BL-27

Bubendorf

62

BL-28

Duggingen

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

Cantone di Friburgo

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

65

FR-03

Galmiz

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

68

FR-06

Schmitten (FR)

69

FR-07_BE-05

Thörishaus/Flamatt

70

FR-08

Alterswil

71

FR-09_BE-22

Zumholz

72

FR-10

Bussy

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

75

FR-13

Corserey (FR)

76

FR-14

Massonnens

77

FR-15

Rossens

78

FR-16

Gruyères

79

FR-17_VD-25

Attalens

80

FR-23

Vaulruz

220

VD-08_FR-18

Lucens

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

Cantone di Ginevra

81

GE-O-01_02

Lévaud-Juvigny

82

GE-W-24

Route de Sauverny

83

GE-W-29

Bois Tollot-Allondon

Cantone di Glarona

84

GL-01_UR-04

Spiringen

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

86

GL-04

Netstal

87

GL-05

Ennenda

88

GL-06_SG-27

Mollis/Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Cantone dei Grigioni

90

GR-02

Haldenstein

91

GR-03

Rhäzüns

92

GR-04

Mesocco

93

GR-05

Lostallo

94

GR-06

Fanas

95

GR-07

Donat

96

GR-11_TI-20

San Vittore

97

GR-12

Padrus

147

SG-06_GR-45

Balzers

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

Cantone del Giura

98

JU-1.1

Les Gâbes-Combe Guerri

99

JU-1.10

Forêt de Mettembert-La Réselle

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

101

JU-1.2

Fahy Monsieur-Mont de Miserez

102

JU-1.3

Miserez-La Montoie-Ecré

103

JU-1.8

Côte de Boécourt-Séprais

104

JU-1.9

Le Bois de Rôbe

105

JU-2.1

Le Chésal

106

JU-2.2

Les Longs Prés-Combe Tabeillon

107

JU-2.3

Les Forges

108

JU-2.4

Le Pichoux

109

JU-2.5

Choindex-La Verrerie

110

JU-2.8

Le Chételat

111

JU-3.1

Les Genavrières

112

JU-3.2

Les Graiverats

113

JU-3.3

Varandin-Grand Fahy

114

JU-3.4

Bois d'Estai-Combe Vaillard

Cantone di Lucerna

115

LU-02

Sempach-Rothenburg

116

LU-03

Malters-Littau

117

LU-04

Werthenstein

118

LU-05

Dagmersellen-Langnau bei Reiden

119

LU-09

Ballwil-Hochdorf

120

LU-10

Moosen-Altwies

121

LU-11

Triengen-Büron

122

LU-12

Buchs-Knutwil

123

LU-13

Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee

124

LU-17

Grosswangen-Ettiswil

125

LU-22

Ruswil-Hellbühl

126

LU-23

Neuenkirch-Emmen-Hellbühl

127

LU-24

Doppelschwand-Entlebuch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

Cantone di Neuchâtel

128

NE-1.1

Les Brenets

129

NE-2.1

Valangin

130

NE-2.2

Corcelles-Cormondrèche

131

NE-2.3

Boudry

132

NE-3.2

Rochefort

133

NE-3.3

Boveresse

134

NE-3.4

La Brévine

135

NE-5.1

Le Pâquier (NE)

136

NE-6.1

Villiers

137

NE-6.2

Montmollin

138

NE-6.3

La Tourne

139

NE-7.2

Cressier

140

NE-A

Le Landeron

Cantone di Nidvaldo

141

NW-03

Dallenwil

144

OW-03_NW-07

Grafenort (sud)

Cantone di Obvaldo

142

OW-01

Giswil

143

OW-02

Alpnach

144

OW-03_NW-07

Grafenort (sud)

145

OW-04

Lungern (sud, zona di Chäle)

Cantone di San Gallo

146

SG-04

Mels

147

SG-06_GR-45

Balzers

148

SG-07

Wartau

149

SG-08

Vaduz

150

SG-09

Sennwald

151

SG-10

Oberriet (SG)

152

SG-11

Grabs

153

SG-13

Alt St. Johann

154

SG-15

Ebnat-Kappel

155

SG-16

Wattwil

156

SG-18

Lütisburg

157

SG-19

Jonschwil

158

SG-23

Pfäfers

159

SG-24

Oberuzwil

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

Cantone di Sciaffusa

161

SH-04

Schleitheim

162

SH-07

Neunkirch

163

SH-08

Schaffhausen

164

SH-10

Thayngen

165

SH-11

Hemishofen

Cantone di Soletta

166

SO-01

Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil

167

SO-02_BE-23

Biberist

168

SO-03

Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen

169

SO-08

Oensingen

170

SO-09

Oberbuchsiten/Kestenholz

171

SO-12

Obergösgen

172

SO-19

Hüniken

173

SO-23

Breitenbach

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

51

BL-03_SO-33

Liestal

Cantone di Svitto

174

SZ-01

Feusisberg

175

SZ-03

Schübelbach

176

SZ-04

Immensee

177

SZ-05

Arth

178

SZ-06

Seewen

179

SZ-08

Muotathal

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Cantone di Turgovia

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

183

TG-03

Unterstammheim

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

185

TG-08

Pfyn

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

187

TG-15

Müllheim

188

TG-18

Berg (TG)

189

TG-19

Kreuzlingen

190

TG-22

Dünnershaus

191

TG-25

Dozwil

192

TG-26

Amriswil

193

TG-27

Sitterdorf

194

TG-28

Hauptwil-Gottshaus

Cantone Ticino

195

TI-01

Airolo

196

TI-04

Quinto

197

TI-08

Giornico

198

TI-09

Biasca

199

TI-10

Biasca (Malvaglia)

200

TI-15-19

Claro

201

TI-21-25

Gudo

202

TI-24

Rivera

203

TI-27

Aurigeno

204

TI-29-30

Sigirino

205

TI-39

Bedretto

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

207

TI-41

Airolo

210

TI-44

Croglio

211

TI-45

Someo-Riveo / Cevio

212

TI-46

Lottigna

96

GR-11_TI-20

San Vittore

Cantone di Uri

213

UR-01

Erstfeld

214

UR-02

Gurtnellen

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

84

GL-01_UR-04

Spiringen

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

Cantone di Vaud

215

VD-02

Provence

216

VD-04

Ependes (VD)

217

VD-05

Ursins

218

VD-06

Lignerolle

219

VD-07

Ballaigues

220

VD-08_FR-18

Lucens

221

VD-09

Neyruz-sur-Moudon

222

VD-10

Goumoens-la-Ville

223

VD-11

Moudon

224

VD-12

Villars-le-Terroir

225

VD-13

Pra Cornu

226

VD-14

La Sarraz

227

VD-15

Dizy

228

VD-16

Dommartin

229

VD-17

Cuarnens

230

VD-18

Etagnières

231

VD-19

Grancy

232

VD-20

Montricher

233

VD-21

Lausanne

234

VD-22

Mex (VD)

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

237

VD-27_VS-95

Chablais

238

VD-29

Commugny

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

79

FR-17_VD-25

Attalens

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

275

VS-88_VD-31

Collonges

Cantone del Vallese

239

VS-01

Saint-Gingolph

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

242

VS-07

Troistorrents

243

VS-10

Champéry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

245

VS-15

Salvan

246

VS-16

Finhaut

247

VS-18

Martigny-Combe (Le Brocard)

248

VS-19

Sembrancher

249

VS-24

Orsières

250

VS-28

Nendaz

251

VS-34

Les Agettes

252

VS-35

Mase

253

VS-38

Saint-Luc

254

VS-42

Varen

255

VS-46a

Stalden (VS)

256

VS-53

Zwischbergen

257

VS-58

Termen

258

VS-59

Obers Matt (Termen)

259

VS-61a

Grengiols

260

VS-63a

Ulrichen

261

VS-63b

Oberwald

262

VS-64

Oberwald (Bidmer)

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

264

VS-66_BE-24

Guttannen

265

VS-69a

Fiesch

266

VS-70

Ried-Mörel

267

VS-71

Naters

268

VS-72

Mund

269

VS-74

Ausserberg

270

VS-75

Gampel

271

VS-77a

Varen

272

VS-80

Savièse

273

VS-82

Conthey

274

VS-83a

Ardon

275

VS-88_VD-31

Collonges

276

VS-89

Albrunpass

277

VS-90

Geisspfad

278

VS-91

Chriegalppass

279

VS-92

Ritterpass

280

VS-93

Sefinot

281

VS-94

Vollèges-le Châble

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

237

VD-27_VS-95

Chablais

Cantone di Zugo

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

283

ZG-02

Baar (Neuenheim)

284

ZG-03

Baar (Menzingen)

285

ZG-06

Risch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

Cantone di Zurigo

286

ZH-02

Mettmenstetten

287

ZH-03

Hedingen

288

ZH-06

Buchs (ZH)

289

ZH-07

Bachenbülach

290

ZH-08

Neerach

291

ZH-09

Bülach

292

ZH-10

Glattfelden

293

ZH-11

Wasterkingen

294

ZH-12

Embrach

295

ZH-13

Pfungen

296

ZH-14

Dachsen

297

ZH-17

Adlikon

298

ZH-18

Wiesendangen

299

ZH-20

Winterthur

300

ZH-21

Bassersdorf

301

ZH-22

Volketswil

302

ZH-23

Fehraltorf

303

ZH-42

Seegräben

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen/Niederwenigen

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

186

TG-09_ZH-19

Aadorf