1 Le indennità per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti sono accordate globalmente fatta eccezione per il capoverso 2. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi programmatici in base a:
- a.
- il rischio di catastrofi naturali;
- b.
- l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.
2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:
- a.
- interessano più di un Cantone;
- b.
- riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- c.
- richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- d.
- non erano prevedibili.
3 Il contributo per i costi computabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento.
4 Il contributo per i costi dei provvedimenti è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in funzione di:
- a.
- il grado di attuazione dei dati di base;
- b.
- l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.
5 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento. Il contributo è stabilito in base a:
- a.
- la necessità dei provvedimenti a seguito di una situazione straordinaria;
- b.
- il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato in relazione ai provvedimenti di protezione contro i pericoli naturali;
- c.
- la visione d'insieme della pianificazione.
6 Non è accordata alcuna indennità per:
- a.
- provvedimenti volti a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- b.
- provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c.
- l'attuazione dei dati di base e dei provvedimenti nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d.
- l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- e.
- l'esercizio di provvedimenti tecnici;
- f.
- l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.