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921.01

Ordinanza
sulle foreste

(OFo)

del 30 novembre 1992 (Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 49 della legge federale del 4 ottobre 19911 sulle foreste (LFo)
e l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente,

ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 Foresta

(art. 2 cpv. 4 LFo)

1 I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:

a.
superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 3;
b.
larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri;
c.
età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni.

2 Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

Art. 2 Pascoli alberati

(art. 2 cpv. 2 LFo)

I pascoli alberati sono superfici che servono all'allevamento di bestiame nonché alla selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.

Art. 3 Impianti di sbarramento e terreni antistanti

(art. 2 cpv. 3 LFo)

1 Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all'acqua di scorrere in via naturale, formano l'accumulamento.

2 Per terreno immediatamente antistante ad un impianto di sbarramento si intende il terreno che confina a valle con l'impianto. Esso comprende in genere una striscia larga 10 metri.

Capitolo 2: Protezione delle foreste da interventi nocivi

Sezione 1: Dissodamento

Art. 4 Definizione

(art. 4 e 12 LFo)

Non si considera dissodamento:

a.
l'impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;
b.
l'attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all'articolo 17 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.
Art. 55 Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico

1 La domanda di dissodamento si presenta all'autorità direttiva della Confederazione per le opere che competono alla Confederazione, e all'autorità responsabile in base al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni.

2 L'autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione.

3 L'Ufficio federale dell'ambiente6 (UFAM7) emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento.

5 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

7 Nuova espr. giusta cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod.è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 68 Collaborazione tra l'UFAM e i Cantoni

1 Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell'accertamento dei fatti.

2 Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l'obbligo di consultare l'UFAM (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:

a.
chiesti nella domanda di dissodamento;
b.
eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti.

8 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 7 Decisione di dissodamento

1 La decisione di dissodamento si pronuncia su:

a.
le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate;
b.
il tipo e l'estensione dei provvedimenti compensativi e i fondi interessati da tali provvedimenti, con indicazione delle loro coordinate;
c.
i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi;
d.
le opposizioni non regolate;
e.
altre eventuali condizioni ed oneri.

2 L'UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell'UFAM i dati necessari.9

9 Introdotto dalla cifra II n. 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 8 Compenso in natura

(art. 7 cpv. 1 LFo)10

1 Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni simili dal profilo qualitativo.

2 Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso.

3 Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura.

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Art. 8a11 Zone con superficie forestale in crescita

(art. 7 cpv. 2 lett. a LFo)

Dopo aver consultato l'UFAM, i Cantoni designano le zone con superficie forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

11 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Art. 9 Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare12

(art. 7 cpv. 2 lett. b LFo)

1 Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture.13

2 Sono di pregio ecologico particolare segnatamente:

a.
i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
b.
i territori delimitati come zone naturali protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

3 Sono di pregio paesistico particolare segnatamente:

a.
gli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'ordinanza del 10 agosto 197715 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP);
b.
le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale16;
c.
i territori delimitati come zone protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

14 RS 451

15 [RU 1977 1962, 1983 1942, 1996 3264, 1998 788, 2010 1593 all. n. 2. RU 2017 2815 art. 11]. Vedi ora l'O del 29 mar. 2017 (RS 451.11).

16 [CS 1 3; RU 1988 352]. Questa disp. corrisponde ora all'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 9a17 Rinuncia al rimboschimento compensativo

(art. 7 cpv. 3 lett. b LFo)

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da foresta.

17 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Art. 11 Menzione nel registro fondiario e comunicazione19

1 Su indicazione dell'autorità competente secondo l'articolo 6 capoverso 1 LFo, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di:20

a.
fornire un compenso in natura o di adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;
b.
effettuare un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 4 LFo.21

2 I Cantoni sorvegliano tutti i provvedimenti compensativi e ne comunicano la realizzazione all'UFAM.

19 RU 1993 706

20 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale22

22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Art. 12 Decisione d'accertamento del carattere forestale23

(art. 10 cpv. 1 LFo)

1 La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate.

2 La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati.

23 Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Sezione 3: Circolazione di veicoli a motore

(art. 15 cpv. 1 LFo)

Art. 13

1 I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di:

a.
salvataggio;
b.
controlli di polizia;
c.
esercitazioni militari;
d.
realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
e.25
manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

2 I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso 1.

3 Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

25 Nuovo testo giusta la cifra II n. 61 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

Sezione 4: Edifici e impianti in foresta26

26 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Art. 13a27 Edifici e impianti forestali

(art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1 LFo)

1 Edifici e impianti forestali, quali capannoni forestali, depositi di tondame, depositi coperti di legna da ardere e strade forestali possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 LPT28.29

2 L'autorizzazione è rilasciata solo se:

a.
gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta;
b.
il loro fabbisogno è dimostrato, l'ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e
c.
nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.

3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

27 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

28 RS 700

29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 294).

Art. 14 Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali30

(art. 11 cpv. 1 e 16 LFo)

1 Prima di rilasciare autorizzazioni edilizie per edifici o impianti forestali in foresta, ai sensi dell'articolo 22 LPT, dev'essere sentita l'autorità forestale cantonale competente.

2 Le autorizzazioni eccezionali per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali in foresta ai sensi dell'articolo 24 LPT possono essere rilasciate solo d'intesa con l'autorità forestale cantonale competente.

30 Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 1531 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

1 I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando i provvedimenti in modo integrale e attuandoli; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

2 Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare i provvedimenti in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d'acqua, all'agricoltura e alla pianificazione del territorio.

31 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Art. 1632 Dati di base

1 L'UFAM elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:

a.
rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;
d.
tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
c.
analizza gli eventi;
d.
allestisce panoramiche.

2 I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:

a.
documentano e analizzano gli eventi;
b.
documentano e valutano le opere di protezione;
c.
tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
d.
registrano pericoli e rischi;
e.
allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
f.
allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.

3 Designano le zone di pericolo.

4 Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all'esecuzione.

5 Presentano periodicamente all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

6 Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.

Art. 1733 Provvedimenti di pianificazione del territorio

1 I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:

a.
una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
b.
una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.

2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi catastrofi naturali, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua , in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Art. 17a34 Provvedimenti organizzativi

I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

a.
assicurano che vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
b.
assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
c.
allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
d.
adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione di catastrofi naturali.

34 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Art. 17b35 Provvedimenti biologici e tecnici e aree di ritenzione

1 I Cantoni adottano provvedimenti biologici e tecnici per limitare il rischio di catastrofi naturali. Questi provvedimenti comprendono:

a.
la delimitazione della foresta di protezione e la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura dei popolamenti giovani;
b.
provvedimenti selvicolturali;
c.
provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
d.
opere contro la caduta di sassi o massi, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
e.
opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione;
f.
provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).

2 Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.

3 Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante provvedimenti di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

35 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta

Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 18 Pianificazione forestale

(art. 20 cpv. 2 LFo)

1 I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente:

a.
i tipi di piani e il loro contenuto;
b.
i responsabili della pianificazione;
c.
gli obiettivi della pianificazione;
d.
le modalità per il conseguimento e l'utilizzazione delle basi di pianificazione;
e.
la procedura di pianificazione e di controllo;
f.
il riesame periodico dei piani.

2 Nei documenti di pianificazione forestale si registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione.

3 Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale, i Cantoni provvedono affinché la popolazione:

a.
sia informata sugli scopi e sul decorso della pianificazione;
b.
possa partecipare adeguatamente;
c.
possa prenderne visione.
[tab]
4 Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d'incidenza territoriale della pianificazione forestale.36

36 Introdotto dalla cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 19 Provvedimenti selvicolturali

(art. 20 LFo)

1 Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento.

2 I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

a.37
la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;
b.
i provvedimenti specifici alla cura del novellame nella foresta giardinata e nelle altre foreste a più strati, nella foresta cedua composta o semplice come pure nel margine stratificato della foresta;
c.
i provvedimenti di protezione contro i danni causati dalla selvaggina;
d.
la costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso.

3 Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento:

a.
la ripulitura della tagliata e la creazione di un nuovo soprassuolo nonché i provvedimenti collaterali necessari;
b.
l'utilizzazione del legname e l'esbosco.

4 Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo.

37 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 20 Taglio raso

(art. 22 LFo)

1 Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili a quelle dei terreni aperti, o si causano considerevoli effetti nocivi per la stazione o i popolamenti vicini.

2 Non è taglio raso il solo sgombero del vecchio popolamento in seguito ad una ringiovanimento sufficiente e consolidato.

Sezione 2: Materiale di riproduzione forestale

Art. 21 Produzione e utilizzazione

(art. 24 LFo)

1 I Cantoni provvedono all'approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.

2 L'autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all'UFAM i popolamenti di raccolta.

3 L'autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza.

4 A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata.

5 L'UFAM consiglia i Cantoni in merito:

a.
alla produzione, all'approvvigionamento e all'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale;
b.
alla garanzia della molteplicità genetica;

6 L'UFAM tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche.

Art. 22 Importazione e esportazione

(art. 24 LFo)

1 L'importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all'autorizzazione dell'UFAM.

2 L'autorizzazione è rilasciata se:

a.
il materiale di riproduzione forestale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata da certificato ufficiale; o
b.
l'importatore dichiara per scritto che il materiale di riproduzione forestale è utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

2bis Per l'autorizzazione dell'importazione di materiale di riproduzione forestale geneticamente modificato si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 10 settembre 200838 sull'emissione deliberata nell'ambiente; in questi casi sono tenute in considerazione pure le disposizioni della presente ordinanza.39

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)40 emana disposizioni concernenti la stesura di documenti d'esportazione di materiale di riproduzione forestale.

38 RS 814.911

39 Introdotto dall'art. 51 n. 3 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001 1191). Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 16 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

40 Nuova espr. giusta cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod.è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 23 Gestione aziendale

(art. 24 LFo)

1 Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l'obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale.

2 Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso.

3 L'UFAM controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni.

Art. 24 Disposizioni tecniche

1 Il DATEC emana un'ordinanza concernente l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

2 Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici materiale di riproduzione forestale le cui idoneità e provenienza non sono comprovate.

Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 2541

L'impiego eccezionale di sostanze pericolose per l'ambiente nelle foreste è retto dall'ordinanza del 18 maggio 200542 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

41 Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

42 RS 814.81

Art. 26 e 2743

43 Abrogati dalla cifra II n. 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della L sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Sezione 4: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 2844 Principi

(art. 26 LFo)

1 Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

a.
eventi naturali quali tempeste, incendi o siccità;
b.
organismi nocivi quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

2 La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 31 ottobre 201845 sulla salute dei vegetali.46

44 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

45 RS 916.20

46 Nuovo testo giusta l'all. 8 n. 7 dell'O del 31 ott. 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).

Art. 2947 Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

(art. 27 cpv. 1 LFo)

I Cantoni provvedono a prevenire e a riparare i danni alla foresta in particolare mediante:

a.
provvedimenti tecnici e selvicolturali per la prevenzione e la lotta contro il fuoco;
b.
provvedimenti per la riduzione del carico fisico sul suolo;
c.
provvedimenti di vigilanza e di lotta contro gli organismi nocivi allo scopo di eliminarli, di contenerli o di limitare i danni.

47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 3048 Competenze della Confederazione

(art. 26 cpv. 3 e 27a cpv. 2 LFo)

1 L'UFAM provvede alle basi per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta. Coordina i provvedimenti di portata intercantonale e li stabilisce, se necessario.

2 L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

a.
organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
b.
informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
c.
presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

48 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Sezione 5: Danni causati dalla selvaggina

(art. 27 cpv. 2 LFo)

Art. 31

1 Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione.

2 Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per migliorare e acquietare gli spazi vitali, nonché un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.49

3 Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale.

49 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Capitolo 5: Formazione e documenti di base50

50 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 13 dell'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Sezione 1: Formazione e formazione continua51

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215).

Art. 3252 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

(art. 29 cpv. 1 e 2 LFo)

1 L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovazioni teoriche e pratiche.

2 I Cantoni offrono un numero sufficiente di posti per la formazione continua sul piano pratico e li coordinano fra di loro. La formazione continua sul piano pratico deve in particolare:

a.
essere orientata alla pianificazione, alla gestione e alla conservazione del bosco alla luce di tutte le funzioni della foresta;
b.
promuovere le competenze dirigenziali e le conoscenze amministrative;
c.
essere certificata da un attestato che provi le competenze e le conoscenze acquisite.

52 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215).

Art. 3353 Personale forestale

(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2 LFo)

1 I Cantoni curano:

a.
la formazione professionale superiore dei forestali e gestiscono le scuole specializzate superiori necessarie a tale scopo;
b.
la formazione professionale continua del personale forestale in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro.

2 Prima dell'emanazione o dell'approvazione di prescrizioni sulla formazione dei forestali ai sensi degli articoli 19 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200254 sulla formazione professionale è consultato l'UFAM.

53 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5047).

54 RS 412.10

Art. 3455 Sicurezza sul lavoro

(art. 21a e 30 LFo)

1 In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

2 I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull'abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l'esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.

55 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 35 Coordinazione e documentazione

(art. 29 cpv. 1 LFo)

1 ...56

2 L'UFAM gestisce un servizio centrale di coordinazione e documentazione per la formazione forestale.

56 Abrogato dalla cifra I n. 7.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Sezione 2: ...

Sezione 3:58 Rilevamenti

58 Introdotta dall'all. 2 n. 13 dell'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Art. 37a59

(art. 33 e 34 LFo)

1 L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

2 In collaborazione con l'FNP, rileva:

a.
nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
b.
i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.

3 Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva il deterioramento degli ecosistemi forestali mediante programmi di ricerca a lungo termine.

4 L'UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Sezione 4:60 Promozione del legno

60 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 37b Vendita e utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile

(art. 34a LFo)

1 La vendita e l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile sono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.

2 Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzazione del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.

3 Su richiesta, i risultati e le informazioni acquisiti in relazione alle attività sostenute devono essere forniti all'UFAM.

Art. 37c Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della Confederazione

(art. 34b LFo)

1 L'ideazione, la pianificazione, l'edificazione e l'esercizio di costruzioni e impianti della Confederazione devono tenere conto dell'obiettivo di promuovere l'utilizzazione del legno o di prodotti in legno.

2 Per la valutazione della sostenibilità del legno e dei prodotti in legno occorre tenere conto delle linee guida e delle raccomandazioni esistenti, come quelle, ad esempio, emanate dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.

Capitolo 6:61 Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità

61 Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 1: Disposizioni generali62

62 Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

(art. 35 LFo)

Art. 38

Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se:

a.
i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale;
b.
i provvedimenti sono necessari e appropriati;
c.
i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
d.
le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte;
e.
il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito;
f.
la manutenzione successiva è garantita.
Art. 38a63 Costi computabili

1 Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

2 Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono computabili i costi relativi a:

a.
l'elaborazione dei dati di base e la pianificazione dei provvedimenti;
b.
l'esecuzione e l'attuazione;
c.
l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
d.
la terminazione.

3 Non sono imputabili per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:

a.
gli emolumenti dovuti;
b.
i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
c.
i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
d.
i costi per i provvedimenti che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade;
e.
i costi per le spese amministrative.

4 Non sono computabili per le indennità di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:

a.
gli emolumenti dovuti;
b.
i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.

63 Introdotto dalla cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019 (RU 2015 427). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 3964 Protezione da catastrofi naturali

1 Le indennità per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti sono accordate globalmente fatta eccezione per il capoverso 2. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi programmatici in base a:

a.
il rischio di catastrofi naturali;
b.
l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.

2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:

a.
interessano più di un Cantone;
b.
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
c.
richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
d.
non erano prevedibili.

3 Il contributo per i costi computabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento.

4 Il contributo per i costi dei provvedimenti è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in funzione di:

a.
il grado di attuazione dei dati di base;
b.
l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.

5 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento. Il contributo è stabilito in base a:

a.
la necessità dei provvedimenti a seguito di una situazione straordinaria;
b.
il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato in relazione ai provvedimenti di protezione contro i pericoli naturali;
c.
la visione d'insieme della pianificazione.

6 Non è accordata alcuna indennità per:

a.
provvedimenti volti a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
b.
provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
c.
l'attuazione dei dati di base e dei provvedimenti nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
d.
l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
e.
l'esercizio di provvedimenti tecnici;
f.
l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

64 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Art. 40 Foresta di protezione65

(art. 37 LFo)

1 L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione della foresta di protezione è stabilito in base:66

a.
al potenziale di pericolo e di danno;
b.67
al numero di ettari di foresta di protezione da curare;
c.68
all'entità e alla pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura della foresta di protezione;
d.
alla qualità della fornitura della prestazione.

2 L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3 Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.69

65 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

68 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

69 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 40a70 Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

(art. 37a LFo)

1 L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:

a.
al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
b.
al numero di ettari interessati da provvedimenti;
c.
alla qualità della fornitura della prestazione.

2 L'ammontare è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3 Le indennità possono essere accordate singolarmente se i provvedimenti non erano prevedibili e sono particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

70 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 40b71 Indennità per costi

(art. 37b LFo)

1 Un'indennità può essere versata nei casi di rigore se singoli hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé.

2 Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.

3 Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.

71 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 41 Diversità biologica nella foresta

(art. 38 cpv. 1 LFo)72

1 L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

a.
al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare;
b.73
...
c.
al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare da margini forestali che servono per l'interconnessione;
d.
all'entità e alla qualità dei provvedimenti di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
e.74
al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano caratteristiche di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo);
f.
al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve;
g.
alla qualità della fornitura della prestazione.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a e c-f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.

4 ...75

72 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

73 Abrogata dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

74 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

75 Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 43 Gestione forestale

(art. 38a LFo)77

1 L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:78

a.79
per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi dell'effetto dei provvedimenti;
b.80
per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti di ottimizzazione previsti e attuati dal Cantone;
c.
per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire;
d.
in base alla qualità della fornitura della prestazione;
e.81
per la promozione della formazione professionale degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizzatore di corsi riconosciuto dalla Confederazione;
f.82
per la formazione pratica degli operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
g.83
per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
h.84
per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
i.85
per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme;
j.86
per l'adattamento o il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale sono accordati soltanto se:

a.
esiste un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente;
b.
è utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e
c.
è tenuta una contabilità commerciale.

4 Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.87

5 Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia del finanziamento.88

77 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

78 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

79 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

80 Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).

81 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

82 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

83 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

84 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

85 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

86 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

87 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

88 Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 44 Promovimento della formazione professionale

(art. 39 LFo)

1 ...89

2 A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sotto forma di importi forfettari pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi.

3 Per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

4 ...90

89 Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

90 Abrogato dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 45 Ricerca e sviluppo

(art. 31 LFo)

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

2 Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di codecisione in seno alle stesse.

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 46 Domanda

1 Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all'UFAM.

2 La domanda contiene informazioni concernenti:

a.
gli obiettivi programmatici da raggiungere;
b.
i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
c.
l'efficacia dei provvedimenti.

3 In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 47 Accordo programmatico

1 L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

a.
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
b.
la prestazione del Cantone;
c.
i sussidi della Confederazione;
d.
il controlling.

3 L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 49 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego dei sussidi globali.

2 L'UFAM controlla a campione:

a.
l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
b.
l'impiego dei sussidi versati.
Art. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a.
non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1);
b.
cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199091 sui sussidi (LSu).

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 51 Domande

1 Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all'UFAM, tutte le altre al Cantone.

2 Il Cantone esamina le domande presentategli e le trasmette all'UFAM corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

3 L'UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 52 Concessione e pagamento dei sussidi

1 L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il beneficiario del sussidio.

2 L'UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo

1 Se, nonostante un'intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti.

2 Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu92.

3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'UFAM esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.

Capitolo 7: Crediti d'investimento

Art. 60 Condizioni

1 Crediti d'investimento sono concessi se:

a.
l'investimento è necessario e idoneo alla protezione da catastrofi naturali o alla cura e all'utilizzazione della foresta; e
b.
la situazione finanziaria del richiedente lo esige.

2 L'onere totale che ne deriva dev'essere sopportabile per il richiedente.

3 Il richiedente deve esaurire le proprie capacità finanziarie e avvalersi delle prestazioni ricevute da terzi.

4 I crediti d'investimento non devono essere cumulati con crediti secondo la legge federale del 23 marzo 196293 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola o secondo la legge federale del 28 giugno 197494 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

5 I Cantoni non ricevono alcun credito per i propri investimenti.

6 ...95

93 [RU 1962 1323; 1967 806; 1972 2532; 1977 2249 cifra I n. 961; 1991 362 cifra II n. 52, 857 all. n. 27; 1992 288 all. n. 47, 2104. RU 1998 3033 all. lett. f]

94 [RU 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43. RU 1997 2995 art. 25]. Vedi ora: la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0)

95 Abrogato dalla cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 61 Crediti federali

1 L'UFAM concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d'investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni.

2 Il Cantone notifica annualmente all'UFAM le proprie occorrenze per l'anno successivo.

3 I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.96

96 Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 62 Domande

(art. 40 cpv. 3 LFo)

1 Le domande di crediti d'investimento sono presentate al Cantone.

2 Alla domanda si allegano:

a.
il piano generale di gestione;
b.
il conto di gestione;
c.
la ricapitolazione della situazione finanziaria del richiedente.

3 Le imprese che curano o utilizzano le foreste a titolo professionale e in qualità di mandatari allegano alla loro domanda il bilancio e il conto economico dei due ultimi anni.

Art. 63 Importo dei crediti ed interessi

(art. 40 cpv. 1 LFo)

1 I crediti d'investimento sono concessi:

a.
come crediti di costruzione sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi di costruzione;
b.97
per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 39, 40 e 43.
c.
per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzi forestali, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi;
d.
per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi.

2 I crediti d'investimento sono concessi generalmente senza interesse. Tuttavia, qualora l'onere totale del richiedente lo consenta, si stabilisce un tasso d'interesse idoneo.

3 Non si concedono mutui inferiori a franchi 10.000.-.

97 Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 64 Durata, rimborso e domanda di restituzione

(art. 40 LFo)

1 I crediti d'investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni.

2 Le rate d'ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazione delle possibilità economiche del beneficiario del credito.

3 Il rimborso inizia:

a.
un anno dopo la fine del progetto per gli investimenti ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prima rata di credito;
b.
nell'anno civile successivo a quello del versamento, per gli altri investimenti.

4 Il debitore può, in ogni tempo e senza previa disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.

5 ...98

6 Il rimborso di crediti o rate d'ammortamento esigibili sono addebitati di un interesse moratorio del 5 per cento.

98 Abrogato dalla cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 65 Esecuzione da parte della Confederazione

(art. 49 LFo)

1 Il DATEC è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti l'esecuzione della LFo.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.99

99 Introdotto dalla cifra II n. 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 66 Esecuzione da parte dei Cantoni

(art. 50 LFo)

1 I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione della LFo e della presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

2 Essi comunicano all'UFAM le disposizioni e le decisioni in merito ai dissodamenti.100

100 Introdotto dalla cifra II n. 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 66a101 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008102 sulla geoinformazione.

101 Introdotto dall'all. 2 n. 13 dell'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

102 RS 510.620

Sezione 2: Diritto previgente; abrogazione e modificazione

Art. 67 Abrogazioni

Sono abrogati:

a.
l'ordinanza del 1° ottobre 1965103 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;
b.
l'ordinanza del 23 maggio 1973104 concernente l'eleggibilità dei funzionari forestali superiori;
c.
l'ordinanza del 28 novembre 1988105 sui provvedimenti straordinari per la conservazione della foresta;
d.
gli articoli 2-5 dell'ordinanza del 16 ottobre 1956106 sulla protezione delle foreste;
e.
il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 1956107 concernente la provenienza e l'utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali;
f.
l'ordinanza del 22 giugno 1970108 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna.

103 [RU 1965 862; 1971 1192; 1977 cifra I n. 18.1; 1985 670 cifra I n. 3, 685 cifra I n. 6, 2022]

104 [RU 1973 964, 1987 608 art. 16 cpv. 1 lett. e]

105 [RU 1988 2057 1990 874 cifra I, II]

106 [RU 1956 1317, 1959 1680, 1977 2325 cifra I n. 19, 1986 1254 art. 70 n. 3, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 n. 2, 1992 1749 cifra II n. 4. RU 1993 104 art. 42 lett. a]

107 [RU 1956 1325, 1959 1682, 1975 402 cifra I n. 15, 1987 2538]

108 [RU 1970 764, 1978 1819]

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 69

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993, ad eccezione degli articoli 60 a 64 e 67 lettera f.

2 Gli articoli 60 a 64 e 67 lettera f entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Art. 70110 Disposizione transitoria

I Cantoni presentano per la prima volta all'UFAM entro il 1° dicembre 2031 le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettere e ed f.

110 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450).

Disposizione transitoria della modifica del 2 febbraio 2000111

Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il 1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016112

1 Invece dei criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1, l'ammontare delle indennità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell'entità e della qualità dei provvedimenti.113

2 L'ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo adattate o ripristinate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.114

113 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 31 mag. 2024 che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025-2028, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 252).

114 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 17 apr. 2019 che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1487).

Allegato115

115 Abrogato dalla cifra I n. 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).