916.371
Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)
del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 13 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr),3
ordina:
La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole.
Il contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:
- a.
- contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di galline Gallus domesticus);
- b.
- contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di galline Gallus domesticus);
- c.
- contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da galline Gallus domesticus).
1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
2 Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:
- a.
- il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- b.
- il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.
La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all'aliquota di dazio del contingente (ADC).
La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.
1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all'ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.
2 Per l'importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 193311 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.
3 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue il presente articolo.
Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell'ordinanza del 1° novembre 200614 sulle dogane.
1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.15
2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l'elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera16.17
3 L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L'UDSC18 le applica nell'ambito dell'imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.19
1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.
2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.
3 Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova di consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.20
4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.
L'UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.
L'ordinanza del 7 dicembre 199824 concernente il mercato delle uova è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.