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916.371

Ordinanza
concernente il mercato delle uova

(Ordinanza sulle uova, OU)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 13 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr),3

ordina:

1 RS 910.1

2 RS 817.0

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 14

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole.

4 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

5 RS 916.01

Sezione 2: Importazione

Art. 26 Contingente doganale di uova di volatili in guscio

Il contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:

a.
contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di galline Gallus domesticus);
b.
contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di galline Gallus domesticus);
c.
contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da galline Gallus domesticus).

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

Art. 2a7 Contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2

1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

2 Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:

a.
il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
b.
il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.

7 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

Art. 2b8 Contingente doganale parziale n. 09.3

La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

8 Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

Art. 410 Mercati

1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all'ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.

2 Per l'importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 193311 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.

3 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue il presente articolo.

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

11 RS 0.631.256.934.953

Art. 512 Disposizioni per uova di trasformazione secondo l'impiego

Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell'ordinanza del 1° novembre 200614 sulle dogane.

12 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

13 RS 631.0

14 RS 631.01

Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline Gallus domesticus

Art. 6

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.15

2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l'elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera16.17

3 L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L'UDSC18 le applica nell'ambito dell'imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.19

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3061).

16 www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi / Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi

17 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

18 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

19 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Sezione 4: Contributi

Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione

1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.

2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.

3 Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova di consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.20

4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.

20 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

Art. 821

21 Abrogato dall'all. 9 n. 13 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 922 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.

22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

Art. 1023

23 Abrogato dalla cifra IV n. 73 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Allegato25

25 Abrogato dall'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).