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916.310

Ordinanza
sull'allevamento di animali

(OAlle)

del 29 ottobre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 121 capoverso 2, 141, 146, 146b capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento;
b.
il sostegno di misure zootecniche.

2 Disciplina altresì:

a.
l'utilizzo di dati per scopi scientifici;
b.
i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
c.
l'immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati;
d.
l'importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a.
programma zootecnico: programma per il miglioramento genetico degli animali di una o più razze ed eventualmente degli incroci risultanti;
b.
area geografica: Paese in cui si svolge un programma zootecnico di un'organizzazione di allevamento o di un'impresa di allevamento; un'area geografica può comprendere anche più Paesi;
c.
caratteristica zootecnica: caratteristica le cui rilevazioni vengono utilizzate come informazione nella stima di un valore genetico;
d.
valore genetico: somma degli effetti medi dei geni dell'animale che incidono sulla caratteristica zootecnica;
e.
razza: gruppo di animali di una specie che per l'espressione di determinate caratteristiche ereditarie possono essere identificati come appartenenti al gruppo e che si distinguono dagli animali che non vi appartengono per la combinazione di queste caratteristiche;
f.
caratteristica della razza: caratteristica di un animale utilizzata per descrivere una razza;
g.
genitore: madre genetica o padre genetico;
h.
regina: madre di una colonia di api;
i.
regina fucaiola: madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine;
j.
interno del Paese: Svizzera e Principato del Liechtenstein;
k.
libro genealogico: libro tenuto da un'organizzazione di allevamento in cui sono registrati gli animali con informazioni sulla loro ascendenza e sulle loro caratteristiche zootecniche nonché le caratteristiche del programma zootecnico;
l.
registro di allevamento: registro tenuto da un'organizzazione di allevamento o da un'impresa di allevamento nel quale sono registrati i suini da allevamento di razza pura e i suini da allevamento ibridi con informazioni sulla loro ascendenza e sulle loro caratteristiche zootecniche nonché le caratteristiche del programma zootecnico;
m.
immissione in commercio: consegna o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un animale.

Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento nonché estensione dell'area geografica

Sezione 1: Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento

Art. 3 Organizzazioni di allevamento per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api

1 Un'organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza di bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api se:

a.
tiene un libro genealogico e questo adempie le esigenze di cui all'articolo 6;
b.
registrando e valutando caratteristiche zootecniche ai sensi dell'allegato 1 numero 2 adempie le esigenze di cui all'articolo 7;
c.
dispone di un regolamento e questo adempie le esigenze di cui all'articolo 8;
d.
nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza grande e di un numero sufficiente di allevatori;
e.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
f.
tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
g.
esegue le sue misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente a norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
h.
ha personalità giuridica propria;
i.
gestendo un libro genealogico filiale della razza di equidi rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza di equidi in questione;
j.
dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
1.
può diventare membro ogni allevatore e, se sono previsti membri collettivi, ogni associazione di allevamento e ogni consorzio di allevamento,
2.
l'organizzazione di allevamento è costituita da allevatori attivi,
3.
l'organizzazione di allevamento è un'organizzazione di solidarietà e fornisce ai suoi membri i suoi servizi e prodotti in relazione alla gestione della razza senza scopo di lucro, e
4.
l'organizzazione di allevamento ha sede in Svizzera.

2 Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza che gestiscono.

3 Se per la gestione di una razza vi è già un riconoscimento, non sarà riconosciuta un'altra organizzazione se ciò potrebbe compromettere il programma zootecnico dell'organizzazione di allevamento già riconosciuta per quanto riguarda:

a.
la conservazione delle caratteristiche della razza;
b.
gli obiettivi del programma zootecnico; o
c.
la conservazione della razza.

4 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea (UE) e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di un riconoscimento ai sensi del presente articolo. Esse devono inoltrare una domanda di estensione ai sensi dell'articolo 17.

Art. 4 Organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento per suini da allevamento ibridi

1 Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza o di un incrocio se:

a.
tiene un registro di allevamento con i dati zootecnici dei suini da allevamento ibridi;
b.
registrando e valutando caratteristiche zootecniche ai sensi dell'allegato 1 numero 2 adempie le esigenze di cui all'articolo 7;
c.
dispone di un regolamento e questo adempie le esigenze di cui all'articolo 8;
d.
nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza grande e di un numero sufficiente di allevatori;
e.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
f.
tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
g.
esegue le sue misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente a norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
h.
ha personalità giuridica propria;
i.
dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
1.
l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento ha sede in Svizzera, e
2.
può diventare membro ogni allevatore nel caso si tratti di un'organizzazione di allevamento e, se sono previsti membri collettivi, ogni associazione di allevamento e ogni consorzio di allevamento.

2 Se un'organizzazione di allevamento tiene un libro genealogico per suini da allevamento di razza pura e suini da allevamento ibridi è applicabile in via suppletiva l'articolo 3.

3 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento sono riconosciute separatamente per la gestione di una razza o di un incrocio.

4 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di un riconoscimento ai sensi del presente articolo. Devono invece inoltrare una domanda di estensione ai sensi dell'articolo 17.

Art. 5 Organizzazioni di allevamento con libro genealogico sull'origine di una razza di equidi

Con la domanda di riconoscimento di cui all'articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull'origine di una razza di equidi devono:

a.
dimostrare che dispongono di prove storiche sull'istituzione del libro genealogico e che hanno reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico;
b.
confermare che al momento della presentazione della domanda in Svizzera, in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato terzo non esiste un'organizzazione di allevamento riconosciuta per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull'origine di tale razza;
c.
dimostrare che collaborano strettamente con le organizzazioni di allevamento che tengono libri genealogici filiali della razza e confermare che informano tempestivamente dette organizzazioni di allevamento in merito a modifiche dei principi di un programma zootecnico di cui alla lettera a.
Art. 6 Tenuta del libro genealogico

1 Nel libro genealogico possono essere iscritti:

a.
animali di razza pura;
b.
incroci;
c.
animali di ascendenza sconosciuta se presentano caratteristiche tipiche della razza.

2 Per ogni animale vanno registrati almeno un numero d'identificazione e l'ascendenza.

3 Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.

4 Gli animali di razza pura, gli incroci e gli animali di ascendenza sconosciuta vanno iscritti in rubriche o sezioni separate del libro genealogico.

5 All'interno di una rubrica o di una sezione gli animali possono essere iscritti separatamente secondo classi qualitative in relazione all'ascendenza, all'identificazione o alle prestazioni.

6 Gli animali portatori di tare ereditarie vanno designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.

Art. 7 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

1 La registrazione delle caratteristiche zootecniche deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti internazionalmente se questi sono disponibili.

2 Per la valutazione delle caratteristiche zootecniche registrate vanno eseguite stime dei valori genetici.

3 Le stime dei valori genetici devono essere eseguite secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

Art. 8 Regolamento

1 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono disporre di un regolamento per ogni razza o incrocio che gestiscono.

2 Nel regolamento occorre perlomeno:

a.
stabilire l'area geografica;
b.
definire le caratteristiche della razza o le caratteristiche dell'ibrido;
c.
stabilire gli obiettivi zootecnici;
d.
descrivere il programma zootecnico;
e.
in relazione alla tenuta del libro genealogico o del registro di allevamento:
1.
annotare un'identificazione uniforme degli animali se questa non è già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE),
2.
registrare i dati relativi all'ascendenza degli animali,
3.
valutare le annotazioni nel libro genealogico o nel registro di allevamento,
4.
stabilire le esigenze per l'iscrizione nel libro genealogico, nelle sue rubriche e nelle sue sezioni o nel registro di allevamento.

3 Se l'organizzazione di allevamento registra e valuta caratteristiche zootecniche, nel regolamento deve essere inoltre stabilito quanto segue:

a.
per la registrazione di caratteristiche zootecniche:
1.
le caratteristiche zootecniche da registrare, le condizioni da adempiere e la procedura per la loro registrazione,
2.
le date, la durata e i periodi della registrazione;
b.
per la valutazione di caratteristiche zootecniche:
1.
il tipo e la portata della stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica,
2.
la procedura di stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica,
3.
i dati su cui si basa la stima,
4.
le date della valutazione;
c.
le misure per assicurare la qualità delle registrazioni e delle valutazioni delle caratteristiche zootecniche;
d.
le condizioni di pubblicazione e la comunicazione dei risultati della stima dei valori genetici ai membri dell'organizzazione di allevamento o all'impresa di allevamento.
Art. 9 Domanda di riconoscimento e durata del riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento o impresa di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) utilizzando l'apposito modulo.

2 Il riconoscimento ha durata illimitata.

3 Le organizzazioni di allevamento di equidi che intendono rilasciare passaporti per equidi devono presentare, oltre alla domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, una domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 OFE3.

Art. 11 Notifica di modifiche di statuti o regolamenti

1 Le modifiche di statuti o regolamenti di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento che influiscono sull'adempimento delle condizioni per il riconoscimento vanno notificate all'UFAG prima di introdurle.

2 Le modifiche sono considerate approvate dall'UFAG se questo non solleva obiezioni entro 30 giorni dalla data di notifica.

Sezione 2: Estensione dell'area geografica al territorio di uno Stato membro dell'UE

Art. 12 Domanda di estensione dell'area geografica

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese di allevamento riconosciute con sede in Svizzera possono, su richiesta, estendere la loro area geografica al territorio di uno Stato membro dell'UE.

2 La domanda deve essere presentata all'UFAG.

Art. 13 Scambio con l'autorità dello Stato membro dell'UE

1 L'UFAG informa l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in questione almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale si applica l'estensione dell'area geografica e la invita a esprimere il suo parere. Il mancato inoltro del parere entro tre mesi equivale a un consenso.

2 Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE in questione, l'UFAG trasmette un esemplare del regolamento dell'organizzazione di allevamento o dell'impresa di allevamento richiedente almeno due mesi prima della data a partire dalla quale si applica l'estensione dell'area geografica.

3 Se l'autorità estera richiede una traduzione del regolamento, l'UFAG ne informa l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento richiedente. L'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento trasmette la traduzione all'UFAG affinché questo la inoltri all'autorità estera.

Art. 14 Decisione in merito all'estensione dell'area geografica

L'UFAG decide in merito alla domanda di estensione dell'area geografica. I pareri dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE in questione sono tenuti in considerazione se pervenutigli entro tre mesi dall'informazione di cui all'articolo 13 capoverso 1.

Art. 15 Modifiche di statuti e regolamenti

1 Se un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa al territorio di uno Stato membro dell'UE apporta modifiche al suo regolamento ai sensi dell'articolo 11, l'UFAG informa l'autorità competente dello Stato membro dell'UE in merito alle modifiche.

2 Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE, l'organizzazione di allevamento o l'impresa di allevamento le fornisce informazioni aggiornate, in particolare sul numero di allevatori e sul numero di animali da allevamento per i quali viene svolto il programma zootecnico nell'area estesa.

Sezione 3: Estensione dell'area geografica di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento europee

Art. 17 Estensione dell'area geografica di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento con sede nell'UE

1 Se un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento con sede nell'UE e riconosciuta dall'autorità competente nello Stato membro dell'UE in questione intende estendere la sua area geografica al territorio della Svizzera, l'autorità estera deve presentare all'UFAG, per parere, la domanda di estensione a lei presentata.

2 Se sono date le condizioni seguenti l'UFAG esprime un parere negativo sulla domanda di estensione:

a.
la razza in questione in Svizzera è già gestita da un'organizzazione di allevamento o da un'impresa di allevamento riconosciuta; e
b.
l'estensione comprometterebbe il programma zootecnico di un'organizzazione di allevamento o di un'impresa di allevamento riconosciuta, per quanto riguarda:
1.
la conservazione delle caratteristiche della razza,
2.
gli obiettivi del programma zootecnico, o
3.
la conservazione della razza.

3 L'UFAG può chiedere all'autorità competente la revoca dell'estensione se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera ha partecipato al programma zootecnico dell'organizzazione di allevamento o dell'impresa di allevamento estera.

Capitolo 3: Sostegno delle misure zootecniche mediante aiuti finanziari

Sezione 1: Principio

Art. 19

1 Per le seguenti misure zootecniche sono versati aiuti finanziari:

a.
tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche;
b.
progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento;
c.
progetti limitati nel tempo volti alla conservazione delle razze svizzere;
d.
conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata».

2 Sono versati per animali delle seguenti specie:

a.
bovini, inclusi i bufali;
b.
equidi;
c.
suini;
d.
ovini;
e.
caprini;
f.
conigli;
g.
volatili;
h.
camelidi del Nuovo Mondo;
i.
api.

3 Sono versati soltanto per animali che si trovano all'interno del Paese.

4 Nel caso degli equidi, i contributi sono versati soltanto per gli animali della razza delle Franches Montagnes. Tutti gli animali che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una quota di geni della razza delle Franches Montagnes del 100 per cento.

Sezione 2: Tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

Art. 20 Diritto agli aiuti finanziari

Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione le organizzazioni di allevamento riconosciute che:

a.
dispongono di un programma zootecnico che tiene adeguatamente in considerazione gli ambiti di cui all'articolo 141 capoverso 3 lettera a LAgr; e
b.
adempiono le condizioni per gli aiuti finanziari sia per la tenuta del libro genealogico (art. 22 o 23) sia per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 24).
Art. 21 Valutazione del programma zootecnico

L'UFAG pubblica sul suo sito Internet i criteri per valutare se gli ambiti di cui all'articolo 141 capoverso 3 lettera a LAgr sono tenuti adeguatamente in considerazione nel programma zootecnico.

Art. 22 Tenuta del libro genealogico: esigenze per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo

1 Sono versati aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo se l'animale era in vita e non era castrato perlomeno all'inizio del periodo di riferimento in questione nonché adempie le seguenti condizioni:

a.
è iscritto in un libro genealogico;
b.
i suoi genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
c.
ha una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento;
d.
su di esso è stata registrata e valutata almeno una caratteristica zootecnica secondo l'allegato 1 numero 2.

2 In via suppletiva deve essere adempiuta una delle seguenti condizioni:

a.
gli animali maschi e femmine hanno rispettivamente almeno una monta e almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
b.
l'animale, se appartiene a una delle seguenti specie, ha raggiunto la seguente età:
1.
equidi: 12 mesi,
2.
ovini: 10 mesi,
3.
caprini: 8 mesi,
4.
camelidi del Nuovo Mondo: 12 mesi.

3 Se in un periodo di riferimento per un animale non è documentata una monta o una nascita, non deve essere adempiuta la condizione di cui al capoverso 1 lettera d. Ciò può verificarsi per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.

4 Per gli animali che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b e c nei seguenti casi è versata la metà del contributo:

a.
il libro genealogico è in fase di allestimento e tale fase non supera la durata media di tre intervalli di generazione al massimo della specie in questione;
b.
l'animale è stato iscritto nel libro genealogico con genitori o nonni parzialmente sconosciuti.

5 Per ogni animale l'aiuto finanziario è versato una volta per periodo di riferimento.

Art. 23 Tenuta del libro genealogico: esigenze per le api

1 Sono versati aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico per le regine se la regina era in vita perlomeno all'inizio del periodo di riferimento e sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
è iscritta in un libro genealogico;
b.
sua madre è iscritta in un libro genealogico della medesima razza;
c.
l'albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina per la quale è richiesto un aiuto finanziario, fermo restando che può essere iscritta nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
d.
ha una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento;
e.
per la sua colonia di api è stata registrata e valutata almeno una caratteristica zootecnica di cui all'allegato 1 numero 2.

2 La quota di geni è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza. L'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

3 Se in un periodo di riferimento una regina non ha una regina come discendente, non deve essere adempiuta la condizione di cui al capoverso 1 lettera e. Ciò può verificarsi per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.

4 Per le regine che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b-d nei seguenti casi è versata la metà del contributo:

a.
il libro genealogico è in fase di allestimento e tale fase non supera la durata media di tre intervalli di generazione al massimo della specie in questione;
b.
la regina è stata iscritta nel libro genealogico con genitori o nonni parzialmente sconosciuti ai sensi capoverso 1 lettera b o c.

5 Per ogni regina l'aiuto finanziario è versato una volta per periodo di riferimento.

Art. 24 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

1 Sono versati aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche se:

a.
le informazioni registrate sulle caratteristiche zootecniche e i valori genetici stimati delle caratteristiche del programma zootecnico sono iscritti nel libro genealogico;
b.
le caratteristiche zootecniche registrate sono considerate nella valutazione.

2 Le caratteristiche zootecniche per la cui registrazione e valutazione è versato un aiuto finanziario sono elencate all'allegato 1 numero 2.

3 Una caratteristica zootecnica registrata deve essere valutata al più tardi entro il periodo di riferimento successivo. In caso contrario, il diritto agli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica decade e gli aiuti finanziari già versati devono essere restituiti.

4 Anche in assenza di una valutazione si indennizzano:

a.
la genotipizzazione, se effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide, applicando l'aliquota intera;
b.
la registrazione delle caratteristiche zootecniche per la quale sono determinanti metodi riconosciuti internazionalmente, applicando la metà dell'aliquota.

5 Gli aiuti finanziari per le caratteristiche zootecniche devono essere conteggiati nel periodo di riferimento in cui è avvenuta la loro registrazione, anche se non ne è stata ancora effettuata la valutazione. Per data di registrazione s'intende la data di registrazione dei dati nel libro genealogico.

Art. 25 Pubblicazione dei valori genetici

1 Le organizzazioni di allevamento devono rendere accessibili agli allevatori interessati i valori genetici stimati ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 per i candidati alla selezione nel periodo di riferimento della valutazione.

2 Su richiesta, i valori genetici stimati devono essere resi accessibili anche ad altre persone se dimostrano un interesse legittimo.

Art. 26 Ripartizione dei fondi tra le specie

I fondi disponibili per gli aiuti finanziari secondo la presente sezione sono ripartiti tra le specie come segue:

a.
bovini, inclusi i bufali

71,5 %

b.
equidi

3,0 %

c.
suini

10,7 %

d.
ovini

7,8 %

e.
caprini

5,4 %

f.
camelidi del Nuovo Mondo

0,4 %

g.
api

1,2 %

Art. 27 Aliquote d'indennità

1 Le aliquote d'indennità per la tenuta del libro genealogico sono stabilite all'allegato 1 numero 1, quelle per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche all'allegato 1 numero 2.

2 L'UFAG può modificare l'allegato 1.

3 Se i fondi disponibili per una specie non sono sufficienti per versare gli aiuti finanziari in base alle aliquote d'indennità di cui all'allegato 1, le aliquote d'indennità per la specie interessata sono ridotte proporzionalmente.

Art. 30 Notifica degli animali e delle caratteristiche zootecniche per il periodo di riferimento successivo

Per ogni razza gestita le organizzazioni di allevamento riconosciute devono notificare all'UFAG, entro il 31 ottobre, per il periodo di riferimento successivo, utilizzando l'apposito modulo:

a.
il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico che hanno diritto agli aiuti finanziari;
b.
le caratteristiche zootecniche da registrare e valutare, compreso il numero stimato di registrazioni per caratteristica zootecnica.

Sezione 3: Progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento

Art. 31 Diritto agli aiuti finanziari

Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione:

a.
le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono anche aiuti finanziari ai sensi della sezione;
b.
gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali.
Art. 32 Importo dei fondi a disposizione

Per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento è disponibile complessivamente al massimo 1 milione di franchi per periodo di riferimento.

Sezione 4: Progetti limitati nel tempo per la conservazione delle razze svizzere

Art. 34 Misure sostenute

Sono versati aiuti finanziari per l'esecuzione di progetti limitati nel tempo per la conservazione delle:

a.
razze svizzere;
b.
razze, la cui origine svizzera è dimostrata, ma si erano estinte in Svizzera e sono state nuovamente introdotte.
Art. 35 Razza svizzera

Per razza svizzera s'intende una razza:

a.
che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
b.
per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.
Art. 36 Diritto agli aiuti finanziari

1 Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione le organizzazioni di allevamento riconosciute.

2 Sono versati aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo per la conservazione delle razze svizzere di cui all'articolo 34 lettera a soltanto a organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono anche aiuti finanziari ai sensi della sezione 2.

Sezione 5: Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»

Art. 39 Misura sostenuta

Sono versati aiuti finanziari per la detenzione di animali da allevamento delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata».

Art. 40 Razza il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»

1 Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l'indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche (GENMON) per tale razza è minore o uguale a 0,5.

2 Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l'indice globale in GENMON per tale razza è maggiore di 0,5 e minore o uguale a 0,7.

3 Ogni quattro anni, il 1° gennaio, la prima volta il 1° gennaio 2028, l'UFAG stabilisce per il periodo di riferimento successivo lo stato della razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata».

Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari

Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione:

a.
nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
b.
nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina.
Art. 42 Condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini

1 Sono versati aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini di cui alla presente sezione per gli animali da allevamento che adempiono le seguenti condizioni:

a.
sono iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta;
b.
i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
c.
hanno una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento;
d.
hanno almeno un discendente:
1.
nato vivo nel periodo di riferimento,
2.
iscritto o menzionato nel libro genealogico, e
3.
con una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento.

2 Il grado di consanguineità (art. 44) del discendente di cui al capoverso 1 lettera d non deve superare la seguente percentuale:

a.
per bovini, ovini e caprini: 6,25 per cento;
b.
per equidi e suini: 10 per cento.

3 Sono versati aiuti finanziari soltanto se l'effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all'articolo 22 capoversi 1-3.

4 Sono versati aiuti finanziari soltanto se almeno una volta all'anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice di pericolo.

Art. 43 Condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per le api

1 Sono versati aiuti finanziari per le api di cui alla presente sezione per le regine che adempiono le seguenti condizioni:

a.
sono iscritte nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta;
b.
le loro madri sono iscritte in un libro genealogico della medesima razza;
c.
il loro albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte in un libro genealogico della medesima razza della regina per la quale è richiesto l'aiuto finanziario, fermo restando che può essere iscritta nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
d.
hanno una quota di geni della relativa razza di almeno l'87,5 per cento; la quota di geni deve essere stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide;
e.
hanno almeno una regina come discendente:
1.
fecondata nel periodo di riferimento,
2.
iscritta nel libro genealogico, e
3.
con una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento; la quota di geni deve essere stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

2 Il grado di consanguineità (art. 44) della discendente di cui al capoverso 1 lettera e non deve superare il 10 per cento. Per le api, in via suppletiva l'albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.

3 Sono versati aiuti finanziari soltanto se il numero di regine iscritte nel libro genealogico non supera 1000 unità; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoversi 1-3.

4 Sono versati aiuti finanziari soltanto se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione del gestore di GENMON, almeno una volta all'anno, i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice di pericolo.

Art. 44 Grado di consanguineità

1 Il grado di consanguineità va calcolato sulla base dei dati relativi all'ascendenza o sulla base di singoli nucleotidi tipizzati.

2 Se viene calcolato sulla base dei dati relativi all'ascendenza devono essere presi in considerazione tutti gli antenati conosciuti dell'animale, tuttavia almeno tre generazioni.

3 Se viene calcolato sulla base di singoli nucleotidi tipizzati, il calcolo deve essere eseguito secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente e si devono utilizzare migliaia di singoli nucleotidi polimorfi distribuiti uniformemente nel genoma.

Art. 45 Importo degli aiuti finanziari

1 Per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata» sono disponibili complessivamente al massimo 4,75 milioni di franchi per periodo di riferimento.

2 L'importo degli aiuti finanziari è fissato secondo l'allegato 2.

3 Se l'importo massimo di 4,75 milioni di franchi non è sufficiente, gli aiuti finanziari sono ridotti proporzionalmente per tutte le specie.

4 Se per una regina o una regina fucaiola sono già versati aiuti finanziari per la tipizzazione ai sensi dell'articolo 24, questi sono detratti dall'aiuto finanziario per la conservazione delle razze svizzere.

Art. 46 Domanda di aiuti finanziari

1 Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all'organizzazione di allevamento riconosciuta in questione.

2 La richiesta deve essere presentata, una sola volta, nel periodo di riferimento a partire dal quale l'avente diritto agli aiuti finanziari intende riceverli.

3 L'organizzazione di allevamento riconosciuta:

a.
verifica il diritto agli aiuti finanziari;
b.
presenta all'UFAG la domanda di aiuti finanziari a nome di tutti gli aventi diritto; a tal fine presenta un elenco dei genitori, maschi e femmine, o delle regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati aiuti finanziari nel periodo di riferimento in questione.

4 Per animale può essere richiesto un solo aiuto finanziario nell'arco di un periodo di riferimento.

Art. 47 Versamento degli aiuti finanziari

1 L'UFAG versa gli aiuti finanziari all'organizzazione di allevamento riconosciuta.

2 L'organizzazione di allevamento versa gli aiuti finanziari ricevuti dall'UFAG agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dalla loro ricezione.

Sezione 6: Disposizioni comuni

Art. 50 Versamento degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono versati su richiesta e per periodo di riferimento.

2 Sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle misure zootecniche erogate. Per gli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 e 4 il conteggio funge al contempo da domanda di aiuto finanziario.

3 Le domande e i conteggi vanno presentati all'UFAG utilizzando gli appositi moduli.

4 L'UFAG può, su richiesta, versare gli aiuti finanziari sotto forma di acconti.

5 I periodi di riferimento e i termini per la presentazione delle domande e dei conteggi sono stabiliti all'allegato 3.

Art. 51 Contabilità e partecipazione finanziaria

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari secondo il presente capitolo devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli aiuti finanziari per le diverse misure zootecniche.

2 Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.

3 Gli istituti delle scuole superiori federali e cantonali devono partecipare finanziariamente almeno nella misura del 20 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell'allevamento.

Capitolo 4: Sostegno di misure zootecniche attraverso indennità per la gestione di banche genetiche nazionali

Sezione 1: Gestione di banche genetiche nazionali

Art. 53 Delega della gestione

1 L'UFAG può delegare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

a.
stazioni autorizzate dal veterinario cantonale ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a OFE4 alla raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale (stazioni di inseminazione);
b.
organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere in questione, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.

2 La gestione può essere delegata soltanto a stazioni di inseminazione e a organizzazioni di allevamento che garantiscono una grande diversità genetica del materiale genetico conservato delle razze svizzere.

3 Le stazioni di inseminazione e le organizzazioni di allevamento a cui l'UFAG ha delegato la gestione di una banca genetica nazionale ricevono un'indennità.

Art. 54 Contratto relativo alla gestione di una banca genetica nazionale

La gestione di una banca genetica nazionale è disciplinata in un contratto tra l'UFAG e il gestore. Nel contratto si concordano in particolare:

a.
la quantità nonché il volume minimo del materiale criogenico da depositare;
b.
i diritti di proprietà sul materiale criogenico;
c.
l'importo dell'indennità.
Art. 55 Obblighi dei gestori di una banca genetica nazionale

I gestori di una banca genetica hanno i seguenti obblighi:

a.
devono concedere all'UFAG tutti i diritti di informazione e di consultazione.
b.
devono garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall'UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
1.
dati di contatto di almeno un interlocutore,
2.
identificazione univoca del materiale genetico, inclusi i dati concernenti la rispettiva ascendenza,
3.
tipo e quantità del materiale genetico,
4.
protocolli di produzione,
5.
luoghi di deposito e luoghi di conservazione nel magazzino.

Sezione 2: Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

Art. 56 Principio

Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.

Art. 57 Autorizzazione per l'uso

L'UFAG, su richiesta, può autorizzare l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:

a.
per l'utilizzo per scopi scientifici; o
b.
se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico» (art. 40 cpv. 1).
Art. 58 Domanda di autorizzazione

1 Le domande per l'uso di materiale criogenico possono essere presentate dalle organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.

2 La domanda deve comprendere un piano relativo all'uso del materiale criogenico.

Art. 59 Contratto relativo all'uso

1 Se l'UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto relativo all'uso con l'organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati.

2 Nel contratto sono disciplinati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.

3 La titolare dell'autorizzazione deve garantire che dopo l'uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico di ogni donatore.

4 L'UFAG può concordare con la titolare dell'autorizzazione l'uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se la titolare dell'autorizzazione può dimostrare che senza l'uso di ulteriore materiale criogenico del donatore la conservazione di una razza svizzera è fortemente minacciata a breve termine.

Art. 60 Indennità per l'uso

L'importo che il gestore della banca genetica in questione addebita alla titolare dell'autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.

Capitolo 5: Elaborazione di dati riguardanti le caratteristiche zootecniche

Art. 61 Trasmissione di dati riguardanti le caratteristiche zootecniche

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche devono, su richiesta, trasmettere ad altre organizzazioni di allevamento, agli istituti delle scuole superiori federali e cantonali nonché all'UFAG i dati riguardanti le caratteristiche zootecniche registrate e valutate.

2 I dati vanno trasmessi in forma anonimizzata.

Art. 63 Diritti di utilizzo e indennità per le spese

L'organizzazione di allevamento che mette a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche:

a.
deve concordare con il destinatario dei dati i diritti di utilizzo delle informazioni ottenute;
b.
conserva i diritti di utilizzo illimitati dei dati messi a disposizione;
c.
può fatturare al destinatario dei dati un'adeguata indennità per le spese di elaborazione dei dati.
Art. 64 Rifiuto della trasmissione di dati

La trasmissione di dati riguardanti le caratteristiche zootecniche può essere negata laddove potrebbero essere divulgati segreti d'affari o di fabbricazione. Non è considerata divulgazione di segreti d'affari o di fabbricazione in particolare la trasmissione di dati ai sensi degli articoli 25, 29, 33, 38 e 48.

Capitolo 6: Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 66

1 L'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino di cui all'articolo 121 LAgr ha i seguenti compiti:

a.
promuovere la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, metterla a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostenere dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
b.
svolgere ricerca applicata nei settori dell'allevamento, della detenzione e dell'utilizzo degli equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;
c.
supportare gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;
d.
promuovere, nei settori della detenzione e dell'utilizzo degli equidi, lo scambio di conoscenze nonché offrire consulenza;
e.
detenere equidi e mettere a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d.

2 Per le sue prestazioni e spese l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull'ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Capitolo 7: Certificato di ascendenza per animali da allevamento nonché sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati

Art. 67 Principio

1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, equina, suina, ovina e caprina, nonché lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni da loro prelevati, possono essere importati, esportati e immessi in commercio soltanto accompagnati da un certificato di ascendenza di un'organizzazione di allevamento riconosciuta.

2 Per l'immissione in commercio di animali da allevamento femmine, ovuli non fecondati ed embrioni il certificato di ascendenza è necessario solo su richiesta dell'acquirente.

Art. 68 Importazione da uno Stato membro dell'UE ed esportazione verso uno Stato membro dell'UE

1 Il certificato di ascendenza per l'importazione da uno Stato membro dell'UE o per l'esportazione verso uno Stato membro dell'UE di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina e caprina, nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati deve essere conforme ai modelli dell'UE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7176.

2 Il certificato di ascendenza per l'importazione da uno Stato membro dell'UE o per l'esportazione verso uno Stato membro dell'UE di animali da allevamento della specie equina deve essere conforme al modello dell'UE di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/19407 e fare parte del passaporto per equide di cui all'articolo 15c OFE.8

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale, GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/761, GU L 162 del 10.5.2021, pag. 46.

7 Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi, GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1.

8 RS 916.401

Art. 69 Immissione in commercio di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina e caprina

1 Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina e caprina deve contenere i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico;
b.
designazione del libro genealogico;
c.
se disponibile, numero di registrazione nel libro genealogico;
d.
se disponibile, nome dell'animale;
e.
numero d'identificazione dell'animale;
f.
data di nascita;
g.
razza;
h.
sesso;
i.
nome e indirizzo dell'allevatore;
j.
nome e indirizzo del proprietario;
k.
numeri d'identificazione dei genitori e dei nonni;
l.
se disponibili, risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche con indicazione dell'organo che l'ha effettuata, nonché della valutazione delle caratteristiche zootecniche dell'animale, dei genitori e dei nonni;
m.
tare ereditarie dell'animale;
n.
nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
o.
luogo e data del rilascio;
p.
nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.

2 Se i risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche o della valutazione delle caratteristiche zootecniche sono pubblicamente accessibili in Internet, non devono essere riportati sul certificato di ascendenza; in questo caso si può rimandare al rispettivo sito.

Art. 70 Immissione in commercio di animali da allevamento della specie equina

1 Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento della specie equina deve far parte del passaporto per equide di cui all'articolo 15c OFE9.

2 Oltre ai dati contenuti nel passaporto per equide, deve contenere i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto;
b.
nome e indirizzo dell'allevatore;
c.
razza dell'animale;
d.
categoria del libro genealogico;
e.
numeri d'identificazione dei genitori e dei nonni;
f.
se disponibile, verifica dell'attestato d'origine;
g.
segnalazione grafica e verbale;
h.
se disponibili, risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche;
i.
tare ereditarie dell'animale.

3 Se i risultati della registrazione delle caratteristiche zootecniche o della valutazione delle caratteristiche zootecniche sono pubblicamente accessibili in Internet, non devono essere riportati sul certificato di ascendenza; in questo caso si può rimandare al rispettivo sito.

Art. 71 Immissione in commercio di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento

1 Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, equina, suina, ovina e caprina deve contenere almeno i seguenti dati:

a.
i dati aggiornati di cui agli articoli 69 e 70 relativi ai donatori di sperma o di ovuli;
b.
le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del contenitore, il numero di dosi o cannucce (straw), la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

2 Dal certificato di ascendenza deve risultare se in una dose o cannuccia si trovano più ovuli non fecondati. Tutti gli ovuli di una stessa cannuccia devono avere la stessa ascendenza.

Art. 72 Immissione in commercio di embrioni di animali da allevamento

1 Il certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, equina, suina, ovina e caprina deve contenere almeno i seguenti dati:

a.
i dati aggiornati di cui agli articoli 69 e 70 relativi alla donatrice di ovuli e al donatore di sperma;
b.
le informazioni sull'identificazione degli embrioni, se del caso la designazione del contenitore, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

2 Dal certificato deve risultare se in un contenitore si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono avere la stessa ascendenza.

Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 73 Importazione di animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina, caprina ed equina nell'ambito dei contingenti doganali

1 Gli animali delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina e caprina possono essere importati nell'ambito dei contingenti doganali se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
per la razza dell'animale in questione in Svizzera è riconosciuta un'organizzazione di allevamento o la razza è gestita da un'organizzazione di allevamento estera la cui area geografica è stata estesa al territorio della Svizzera;
b.
si tratta di un animale da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza ai sensi dell'articolo 68 e iscritto nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta.

2 Per i seguenti scopi è consentito importare nell'ambito dei contingenti doganali anche animali che non adempiono una o più condizioni di cui al capoverso 1 lettera b:

a.
ricerca scientifica;
b.
conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»;
c.
creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

3 L'importazione di equidi è disciplinata ai sensi dell'ordinanza del 26 ottobre 201110 sulle importazioni agricole.

Art. 74 Importazione di discendenti accompagnati dalla madre

1 Su richiesta, i seguenti discendenti accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente senza essere computati nel contingente doganale se è dimostrato che discendono dalla madre importata:

a.
vitelli delle razze di bovini da carne fino a sei mesi d'età;
b.
capretti e agnelli fino a 21 giorni d'età.

2 Le domande devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'importazione mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG o via e-mail. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza del discendente o un attestato genetico di ascendenza del discendente basato sulla genotipizzazione; e
b.
una copia del certificato di ascendenza della madre o un attestato genetico di ascendenza della madre basato sulla genotipizzazione.
Art. 75 Attribuzione delle quote di contingente per l'importazione di animali da allevamento delle specie suina, ovina e caprina

1 Le quote dei contingenti doganali n. 3 (Animali della specie suina) e n. 4 (Animali delle specie ovina e caprina) sono attribuite in base all'ordine d'entrata delle domande all'UFAG.

2 Le domande per l'importazione nell'ambito dei contingenti doganali devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'importazione mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.

3 Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza; o
b.
un attestato genetico di ascendenza basato sulla genotipizzazione.
Art. 76 Attribuzione delle quote di contingente per l'importazione di animali della specie bovina, inclusi i bufali

1 Il contingente doganale n. 2 (Animali della specie bovina, inclusi i bufali) è messo all'asta. Il 70 per cento delle quote di contingente è messo all'asta prima dell'inizio del periodo di contingentamento, il 30 per cento nel primo semestre di tale periodo.

2 Su richiesta, l'UFAG valuta se i certificati di ascendenza e i documenti di cui agli articoli 73 capoverso 1 lettera b e 74 capoverso 2 adempiono le condizioni per l'importazione nell'ambito del contingente doganale. Se la richiesta è presentata non più tardi di sette giorni prima della prevista importazione l'esito della valutazione è trasmesso al richiedente prima della prevista importazione. La richiesta deve contenere le copie dei certificati di ascendenza e dei documenti.

Art. 78 Dichiarazione doganale

I certificati di ascendenza e gli attestati di cui al presente capitolo vanno presentati assieme alla dichiarazione doganale all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione e vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di allevamento

Art. 79 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricate altre autorità.

Art. 80 Vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di allevamento

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG.

2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento sono tenute a presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto scritto sulla loro attività e sugli adeguamenti del programma zootecnico.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 82 Versamento degli aiuti finanziari di cui agli articoli 15-21 dell'ordinanza sull'allevamento di animali vigente

1 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 15-21 dell'ordinanza del 31 ottobre 201212 sull'allevamento di animali (ordinanza sull'allevamento di animali previgente) sono versati secondo il diritto anteriore fino al 31 ottobre 2026. Tuttavia, per i bovini, inclusi i bufali, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api, il giorno di riferimento degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico è anticipato al 31 ottobre 2026 e il termine per la presentazione delle domande e dei conteggi all'UFAG al 15 novembre 2026.

2 Per i cavalli da sport gli aiuti finanziari di cui all'articolo 16 dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente sono fino al 31 ottobre 2028 al massimo. A tal fine, prima della ripartizione dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 26, viene riservato un importo massimo di 250 000 franchi.

Art. 83 Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente lo rimangono fino alla scadenza della durata di validità del riconoscimento.

2 Le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente lo rimangono fino al 30 aprile 2026.

Art. 84 Aiuti finanziari per le organizzazioni di allevamento riconosciute

Le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente che desiderano essere sostenute con aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche a partire dal primo periodo di riferimento secondo il nuovo diritto, ovvero dal 1° novembre 2026, devono presentare una domanda di riconoscimento secondo il nuovo diritto entro il 30 giugno 2027.

Art. 85 Aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica «descrizione lineare e classificazione»

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute che sino all'entrata in vigore della presente ordinanza hanno effettuato la punteggiatura della morfologia e che a partire dall'entrata in vigore desiderano ricevere aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica «descrizione lineare e classificazione», ma non hanno ancora reso accessibili i valori genetici al momento dell'entrata in vigore, per i primi due periodi di riferimento a partire dal 1° novembre 2026 ricevono aiuti finanziari se:

a.
dispongono di un programma di attuazione approvato dall'UFAG per lo sviluppo della descrizione lineare e della classificazione; e
b.
rendono accessibili i valori genetici stimati entro il 30 giugno 2029.

2 Il programma di attuazione deve essere presentato entro il 1° marzo 2026; se l'UFAG non esprime un parere contrario entro il 30 aprile 2026 il programma è considerato approvato.

Art. 86 Contratti correnti

I contratti per aiuti finanziari conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per progetti di conservazione (art. 23b dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente) o progetti di ricerca (art. 25 dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente) e i contratti con i gestori di banche genetiche (art. 23bbis dell'ordinanza sull'allevamento di animali previgente) rimangono validi fino alla scadenza contrattuale convenuta.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 87

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 1

(art. 3 cpv. 1 lett. b, 4 cpv. 1 lett. b, 22 cpv. 1 lett. d, 24 cpv. 2 e 27)

Aliquote d'indennità per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche

1. Tenuta del libro genealogico

Specie

Aliquota d'indennità (fr.) per animale
risp. per regina o regina fucaiola

Bovini, inclusi i bufali

11.00

Equidi

70.00

Suini

11.00

Ovini

11.00

Caprini

11.00

Camelidi del Nuovo Mondo

11.00

Api

80.00

2. Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

2.1 Bovini, inclusi i bufali

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

2.1.1 per rilevazione e nascita

a.
Dati relativi all'inseminazione / alla monta

0.50

b.
Decorso del parto

0.20

c.
Peso alla nascita

0.20

d.
Nati vivi/nati morti

0.20

2.1.2 per rilevazione e giorno di test

a.
BHB (acetone) e dati spettrali MIR

1.00

b.
Tenore in proteine del latte

0.50

c.
Tenore in grasso del latte

0.50

d.
Classe di grasso

0.50

e.
Flusso del latte

0.80

f.
Quantità di latte

1.00

g.
Numero di cellule

1.00

2.1.3 per rilevazione

a.
Peso allo svezzamento

22.00

b.
BCS (Body Condition Score)

0.80

c.
Muscolatura

0.50

d.
Genotipizzazione

33.00

e.
Peso della vacca

6.50

f.
Descrizione lineare e classificazione

13.00

g.
Peso alla macellazione

0.50

h.
Temperamento

0.80

2.1.4 per rilevazione e anno

a.
Caratteristiche sanitarie della mammella

15.00

b.
Dati relativi alla salute degli unghioni

22.00

c.
Durata d'utilizzo

0.20

2.2 Equidi

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

per rilevazione

a.
Carattere/cavalcabilità/conducibilità

82.00

b.
Genotipizzazione

50.00

c.
Approvazione degli stalloni ed esame della prestazione dello stallone

1200.00

d.
Descrizione lineare e classificazione, altezza al garrese

175.00

e.
Andatura

160.00

f.
Segni bianchi

40.00

2.3 Suini

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

2.3.1 per rilevazione e figliata

a.
Anomalie: ernia ombelicale

2.40

b.
Quota di suinetti sottopeso

2.40

c.
Percentuale di suinetti allevati

2.40

d.
Nati morti: quota di suinetti nati morti

2.40

e.
Dimensioni della figliata: numero di suinetti nati vivi o totale

2.40

2.3.2 per rilevazione

a.
Consumo di foraggio / valorizzazione del foraggio

330.00

b.
Genotipizzazione

50.00

c.
Intervallo parto-monta

1.20

d.
Grasso intramuscolare del carré

66.00

e.
Perdita durante la cottura del carré

40.00

f.
Longevità, percentuale di sopravvivenza (scrofe primipare)

1.00

g.
Longevità delle figliate

1.20

h.
Descrizione lineare e classificazione nell'azienda

6.00

i.
Descrizione lineare e classificazione nella stazione

9.00

j.
Crescita ponderale giornaliera nell'azienda

1.40

k.
Crescita ponderale giornaliera al macello

3.00

l.
Quota di carne magra

3.00

m.
Quota di carne magra al macello

3.00

n.
Crescita ponderale giornaliera all'ingrasso nella stazione

26.00

o.
Non-Return-Rate

1.00

p.
pH 1h del carré

3.00

q.
pH 24h del carré

13.00

r.
Spessore dei muscoli dorsali AutoFOM

3.00

s.
Spessore dei muscoli dorsali ecografia

1.40

t.
Spessore del lardo dorsale AutoFOM

3.00

u.
Spessore del lardo dorsale ecografia

1.40

v.
Forza di taglio del carré

66.00

w.
Lunghezza della carcassa

3.00

x.
Durata della gestazione

1.20

y.
Perdita di succhi del carré

40.00

2.4 Ovini

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

2.4.1 per rilevazione e figliata

a.
Peso a 40 giorni

14.00

b.
Dati relativi all'inseminazione

0.20

c.
Decorso del parto

0.30

d.
Peso alla nascita

1.00

e.
Nati vivi / nati morti

0.30

f.
Capacità produttiva / capacità produttiva giornaliera

2.70

g.
Dimensioni della prima figliata

0.40

h.
Dimensioni della seconda figliata e di quelle seguenti

0.40

2.4.2 per rilevazione e giorno di test

a.
Tenore in proteine del latte

1.00

b.
Tenore in grasso del latte

1.00

c.
Tenore in lattosio

1.00

d.
Quantità di latte

1.00

e.
Numero di cellule

1.00

2.4.3 per rilevazione e lattazione

a.
Persistenza

4.50

2.4.4 per rilevazione

a.
Età al primo parto

1.10

b.
Classe di grasso

0.60

c.
Muscolatura

0.60

d.
Genotipizzazione

45.00

e.
Descrizione lineare e classificazione

33.00

f.
Punteggiatura

33.00

g.
Intervallo interparto

0.40

2.5 Caprini

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

2.5.1 per rilevazione e figliata

a.
Peso a 40 giorni (indennità per figliata)

55.00

b.
Numero di discendenti / dimensioni della figliata

3.10

c.
Decorso del parto

3.35

d.
Peso alla nascita

4.80

e.
Nati vivi/nati morti

3.10

2.5.2 per rilevazione e giorno di test

a.
Tenore in proteine del latte

2.70

b.
Tenore in grasso del latte

2.70

c.
Quantità di latte

2.70

2.5.3 per rilevazione e lattazione

a.
Persistenza di lattazione

4.75

2.5.4 per rilevazione

a.
Età al primo parto

3.35

b.
Genotipizzazione

70.00

c.
Descrizione lineare e classificazione

50.00

d.
Punteggiatura

50.00

e.
Intervallo interparto

3.35

2.6 Camelidi del Nuovo Mondo

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

per rilevazione

a.
Qualità della fibra

40.00

b.
Genotipizzazione

58.00

c.
Nati vivi / nati morti

14.00

d.
Descrizione lineare e classificazione

75.00

e.
Peso alla macellazione

19.00

2.7 Api

Caratteristica zootecnica

Aliquota d'indennità (fr.)

per rilevazione

a.
Comportamento igienico

150.00

b.
Genotipizzazione

40.00

c.
Resa di miele

50.00

d.
Mansuetudine (una volta per colonia)

40.00

e.
Tendenza alla sciamatura

80.00

f.
Sviluppo della varroa

150.00

g.
Stazionamento sul favo

40.00

Allegato 2

(art. 45 cpv. 2)

Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»: importo degli aiuti finanziari

1. Razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

Specie

Aiuto finanziario (fr.)

1.1
Bovini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

857

714

1.2
Equidi
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

1000

500

1.3
Suini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

357

393

1.4
Ovini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina, con esame dell'attitudine lattifera
c.
per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera

243

179
121

1.5
Caprini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina, con esame dell'attitudine lattifera
c.
per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera

243

143

121

1.6
Api
a.
per regina
b.
per regina fucaiola

286

286

2. Razze svizzere il cui stato è «minacciata»

Specie

Aiuto finanziario (fr.)

2.1
Bovini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

282

235

2.2
Equidi
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

330

165

2.3
Suini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina

118

129

2.4
Ovini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina, con esame dell'attitudine lattifera
c.
per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera

80

59

40

2.5
Caprini
a.
per animale maschio
b.
per animale femmina, con esame dell'attitudine lattifera
c.
per animale femmina, senza esame dell'attitudine lattifera

80

47

40

2.6
Api
a.
per regina
b.
per regina fucaiola

95

95

Allegato 3

(art. 50 cpv. 5)

Periodi di riferimento e termini per la presentazione di domande e conteggi

1. Aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 20-30)

Periodo di riferimento

Termine

Domande e conteggio

1° novembre - 31 ottobre

30 novembre dopo la scadenza del periodo di riferimento

2. Aiuti finanziari per progetti di ricerca e di conservazione limitati nel tempo nel settore dell'allevamento (art. 31-38)

Periodo di riferimento

Termine

Domande

Anno civile

30 giugno dell'anno precedente

Conteggio

Anno civile

15 dicembre del periodo di riferimento

3. Aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 39-40)

Periodo di riferimento

Termine

Richieste da parte degli aventi diritto alle organizzazioni di allevamento per aiuti finanziari (art. 46 cpv. 1)

1° agosto - 31 luglio

21 agosto dopo la scadenza del periodo di riferimento

Domanda e conteggio per aiuti finanziari (art. 46 cpv. 3 lett. b)

15 settembre dopo la scadenza del periodo di riferimento per richieste da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 47 cpv. 1

Allegato 4

(art. 81 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...13

13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 723.