1 Un'organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza di bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api se:
- a.
- tiene un libro genealogico e questo adempie le esigenze di cui all'articolo 6;
- b.
- registrando e valutando caratteristiche zootecniche ai sensi dell'allegato 1 numero 2 adempie le esigenze di cui all'articolo 7;
- c.
- dispone di un regolamento e questo adempie le esigenze di cui all'articolo 8;
- d.
- nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza grande e di un numero sufficiente di allevatori;
- e.
- garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
- f.
- tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
- g.
- esegue le sue misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente a norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
- h.
- ha personalità giuridica propria;
- i.
- gestendo un libro genealogico filiale della razza di equidi rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza di equidi in questione;
- j.
- dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
- 1.
- può diventare membro ogni allevatore e, se sono previsti membri collettivi, ogni associazione di allevamento e ogni consorzio di allevamento,
- 2.
- l'organizzazione di allevamento è costituita da allevatori attivi,
- 3.
- l'organizzazione di allevamento è un'organizzazione di solidarietà e fornisce ai suoi membri i suoi servizi e prodotti in relazione alla gestione della razza senza scopo di lucro, e
- 4.
- l'organizzazione di allevamento ha sede in Svizzera.
2 Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza che gestiscono.
3 Se per la gestione di una razza vi è già un riconoscimento, non sarà riconosciuta un'altra organizzazione se ciò potrebbe compromettere il programma zootecnico dell'organizzazione di allevamento già riconosciuta per quanto riguarda:
- a.
- la conservazione delle caratteristiche della razza;
- b.
- gli obiettivi del programma zootecnico; o
- c.
- la conservazione della razza.
4 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea (UE) e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di un riconoscimento ai sensi del presente articolo. Esse devono inoltrare una domanda di estensione ai sensi dell'articolo 17.