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916.151.1

Ordinanza del DEFR
concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole

(Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere)1

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

1 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoversi 2 e 3, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis,, 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1bis, 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6, nonché 21 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sul materiale di moltiplicazione,4

ordina:

2 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 916.151

4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell'allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà particolari e sementi particolari5

1 Per quanto riguarda il granturco, il sorgo spp. e il girasole:6

a.
una varietà a impollinazione libera è una varietà sufficientemente omogenea e stabile;
b.
una linea inbred è una linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante più generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
c.
un ibrido semplice è una prima generazione di un incrocio fra due linee inbred, definito dal costitutore;
d.
un ibrido doppio è una prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore;
e.
un ibrido a tre vie è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred e un ibrido semplice, definito dal costitutore;
f.
un ibrido «Top Cross» è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore;
g.
un ibrido intervarietale è una prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

2 Per componente di varietà si intende una linea destinata a servire unicamente da componente per l'ottenimento di un miscuglio di linee.

3 Per miscuglio di linee si intende un miscuglio di componenti di varietà della medesima specie, definito dal costitutore, che presenta un interesse particolare per quanto attiene al suo valore agronomico e di utilizzazione.

4 Per varietà locale si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un'agricoltura tradizionale in una determinata regione. Le varietà locali possono essere composte di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.7

5 Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) o in un catalogo delle varietà estero.8

6 Per ecotipo di piante foraggere si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale nelle condizioni ecologiche particolari di una determinata regione. Gli ecotipi sono composti di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.9

7 Per varietà di nicchia si intende una varietà locale, una varietà obsoleta, per le piante foraggere un ecotipo, oppure un'altra varietà a cui non si applicano le esigenze poste per l'ammissione nel catalogo delle varietà secondo la sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.10

8 e 911

10 Le sementi monogermi di barbabietole sono sementi geneticamente monogermi.12

11 Le sementi di precisione di barbabietole sono sementi destinate alle seminatrici di precisione e che, conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 capitolo E numero 3 lettere b e c, danno solo una plantula.13

12 Per associazione varietale s'intende un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ammesso nel catalogo delle varietà con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in determinate proporzioni.14

13 Per ibrido impollinatore-dipendente s'intende il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile).15

14 Per impollinatore s'intende il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).16

15 Per varietà sperimentale s'intende una varietà per cui è stata inoltrata una domanda di ammissione nel catalogo delle varietà di cui all'articolo 13 oppure in un catalogo delle varietà di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.17

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

11 Introdotti dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogati dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

12 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

13 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

14 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

15 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

16 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

17 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 3 Sementi di prebase di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere e di barbabietole18

Per sementi di prebase si intendono le sementi di moltiplicazione:

a.
di una qualsiasi generazione fra il materiale parentale e le sementi di base;
b.
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
c.
che rispondono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
d.
prodotte e certificate in senso lato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

18 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

Art. 4 Sementi di base di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi19

1 Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:

a.
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
b.20
derivanti direttamente da sementi di prebase eccetto gli ortaggi;
c.21
che, su domanda del costitutore e d'intesa con l'UFAG, possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;
d.
che rispondono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
e.
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Le sementi di base sono destinate alla produzione di:

a.22
sementi delle categorie «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» per l'avena, l'orzo, la scagliola, la segale, il frumento, la spelta e il triticale, eccetto i loro ibridi, nonché per la soia, il lino, …23, il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l'erba medica;
b.24
sementi certificate di prima riproduzione per le varietà dei generi e delle specie di piante foraggere, eccetto il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l'erba medica, nonché per le varietà di ravizzone, senape bruna, colza, …25, girasole, senape bianca e barbabietole;
c.
sementi certificate per gli ibridi di avena, orzo, segale, frumento, spelta e triticale;
d.
sementi certificate, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali per le varietà a impollinazione libera di granturco, sorgo e erba del Sudan;
e.
sementi di ibridi semplici o di ibridi «Top Cross» per le sementi di linee inbred di granturco, sorgo e erba del Sudan;
f.
ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross» per le sementi di moltiplicazione di ibridi semplici di granturco, sorgo e erba del Sudan;
g.26
sementi di ibridi semplici per le sementi di linee inbred di girasole;
h.27
sementi di ibridi a tre vie o di ibridi doppi per le sementi di ibridi semplici di girasole;
i.28
sementi certificate per gli ortaggi.

19 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

20 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

23 Espr. stralciata dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

25 Espr. stralciata dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

27 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

28 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 5 Sementi certificate di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi29

1 Per sementi certificate di scagliola eccetto i suoi ibridi, segale, sorgo, erba del Sudan, granturco, colza, ravizzone, senape bruna, …, girasole, senape bianca, barbabietole e ortaggi, nonché di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e di varietà autogame di triticale come pure di generi e specie di piante foraggere eccetto lupino, pisello da foraggio, veccia ed erba medica si intendono le sementi:30

a.
derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
b.31
previste per una produzione diversa da quella di sementi;
c.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate;
d.
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Per sementi certificate di prima riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi di moltiplicazione:32

a.
derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
b.
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per una produzione diversa da quella di sementi;
c.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione;
d.
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

3 Per sementi certificate di seconda riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi:33

a.
derivanti direttamente da sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o, su domanda del costitutore, della categoria «sementi di prebase»;
b.
previste per una produzione diversa da quella di sementi;
c.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di seconda riproduzione;
d.
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

434

29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

30 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

31 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

33 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

34 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, con effetto dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 6a36 Sementi standard di ortaggi

Per sementi standard si intendono le sementi che:

a.
presentano sufficiente identità e purezza della varietà;
b.
sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi; e
c.
sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato 4 per le sementi standard.

36 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 737 Tuberi-seme di prebase di patate

1 Per tuberi-seme di prebase si intendono il materiale iniziale di patate e i tuberi di patate:

a.
derivanti direttamente o, secondo un numero definito di generazioni, da una pianta madre di materiale iniziale;
b.
destinati alla produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase;
c.
prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
d.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e
e.
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Per materiale iniziale si intende l'unità più piccola utilizzata per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale, mediante micropropagazione, si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni, fino alla prima generazione di tuberi.

3 Per micropropagazione si intende la moltiplicazione di materiale vegetale mediante coltivazione in vitro di germogli o meristemi vegetativi differenziati prelevati da una pianta.

4 A partire dal materiale iniziale possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di prebase, laddove la prima generazione deve essere prodotta in strutture a prova di insetto.

5 Per il materiale iniziale e le singole generazioni si applicano le seguenti designazioni di classi:

a.
materiale iniziale: PBTC
b.
prima generazione: PB1
c.
seconda generazione: PB2
d.
terza generazione: PB3
e.
quarta generazione PB4

37 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 8 Tuberi-seme di base di patate

1 Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:

a.38
derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase o da un numero definito di generazioni di tuberi-seme di base;
b.
previsti per la produzione di tuberi-seme certificati o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di base;
c.
importati o prodotti da un'organizzazione di moltiplicazione sotto la responsabilità del costitutore o del rappresentante della varietà secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
d.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base e per le loro rispettive classi;
e.
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 A partire dai tuberi-seme di prebase possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di base.39

3 Per le singole generazioni di tuberi-seme di base si applicano le seguenti designazioni di classi:

a.
prima generazione: S
b.
seconda generazione: SE1
c.
terza generazione: SE2
d.
quarta generazione: E .40

38 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

39 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

40 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 9 Tuberi-seme certificati di patate

1 Per tuberi-seme certificati si intendono i tuberi di patate:

a.
derivanti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme di prebase;
b.
previsti per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
c.
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme certificati;
d.
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 I tuberi-seme certificati sono designati con la classe A.

3 Qualora sorgessero difficoltà di approvvigionamento con tuberi-seme di base, l'UFAG41 può, su domanda, autorizzare la produzione di tuberi-seme certificati a partire da tuberi-seme certificati sempreché questi ultimi rispondano alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base.

41 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Lotto di sementi, materiale parentale e sementi di moltiplicazione di cereali, piante oleaginose e da fibra, piante foraggere, barbabietole e ortaggi42

1 Per lotto di sementi si intende una quantità di sementi omogenee, il cui peso è limitato e che costituisce un'unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della commercializzazione ed eventualmente della certificazione.

2 Per lotto individuale si intende un lotto di sementi di un'unica varietà, prodotte dallo stesso produttore.

3 Per lotto composto si intende un lotto di sementi della medesima varietà prodotte da diversi produttori.43

4 Per materiale parentale si intende l'unità più piccola utilizzata dal costitutore per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutte le sementi di questa varietà in una o più riproduzioni.

5 Per sementi di moltiplicazione si intendono tutte le sementi destinate alla produzione di una nuova generazione di sementi e che rispondono alle condizioni previste per la loro categoria negli allegati 3 e 4. Possono essere ammesse come sementi di moltiplicazione soltanto le sementi che hanno un'ascendenza unica.

6 Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di cereali nonché di piante oleaginose e da fibra ai sensi del capoverso 5 unicamente:

a.
le sementi di prebase o di base per le varietà di granturco, segale, sorgo, erba del Sudan e scagliola, per le varietà ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di colza, ravizzone, senape bruna, …, girasole, senape bianca e barbabietole;
b.
le sementi di prebase, di base o certificate della prima generazione per le varietà diverse dagli ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, …, lino tessile, lino oleaginoso e soia.44

7 Per le varietà di piante foraggere diverse dal lupino, dal pisello da foraggio, dalla veccia e dall'erba medica possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di piante foraggere ai sensi del capoverso 5 unicamente le sementi di prebase o di base.45

42 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

43 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

44 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

45 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

Art. 1146 Piccoli imballaggi

1 Per piccoli imballaggi CE A di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono un miscuglio di sementi non destinate all'utilizzo quali piante foraggere fino a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.47

1bis Per piccoli imballaggi CE B di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o - sempre che non si tratti di un imballaggio CE A - un miscuglio di sementi fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.48

2 Per piccoli imballaggi CE di barbabietole si intendono gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:

a.
per le sementi monogermi o di precisione: fino a 100 000 glomeruli o semi oppure fino a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
b.
per le sementi diverse dalle sementi monogermi o di precisione: fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

46 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

48 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 12 Lotti di tuberi-seme di patate49

1 Per lotto di tuberi-seme si intende una quantità di tuberi-seme omogenea che costituisce un'unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della certificazione e della commercializzazione.

2 Un lotto di tuberi-seme dev'essere composto unicamente di tuberi di un'unica varietà e di un'unica classe prodotti dallo stesso produttore sulla medesima parcella.

3 Su domanda, l'UFAG può accettare per la certificazione un lotto composto di tuberi-seme della stessa varietà e di un'unica classe proveniente da parcelle diverse di un medesimo produttore. Qualora una parte del lotto composto non soddisfi le esigenze relative alla classe annunciata, la corrispondente classe inferiore serve per la designazione dell'insieme del lotto composto.

4 e 550

49 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

50 Abrogati dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Sezione 3: Ammissione nel catalogo delle varietà

Art. 15 Deroghe per l'ammissione di varietà51

1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, una varietà, le cui sementi o tuberi-seme sono destinati esclusivamente all'esportazione verso Paesi che applicano il sistema dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la specie in questione, presenta un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente ai sensi dell'OCSE se è stata qualificata come tale da almeno uno di questi Paesi; tali varietà sono iscritte in una rubrica particolare del catalogo (lista B).

2 Non deve essere effettuato alcun esame giusta l'articolo 17:

a.
per l'ammissione di varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi di una varietà non sono destinate all'utilizzo quali piante foraggere;
b.
per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi), le cui sementi vanno impiegate soltanto quali componenti per la produzione di varietà ibride, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi;52
c.53
per l'ammissione di varietà di ortaggi.

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

52 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

53 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 16 Domanda di ammissione

1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà devono essere presentate all'UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.

2 Il richiedente è tenuto a:

a.
presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base degli appositi moduli dell'UFAG. Questo fascicolo contiene in particolare le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione nonché una descrizione della varietà che permetta di distinguerla dalle altre varietà conosciute;
b.
annunciare all'UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev'essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità;
c.
fornire le sementi o i tuberi-seme necessari per l'esame della varietà;
d.
rispettare i termini previsti per l'invio delle domande di ammissione;
e.54
proporre un'adeguata designazione della varietà giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi.

3 L'UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni del fascicolo mostrano che la varietà non adempie manifestamente le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione.

54 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 16a55 Designazione della varietà

1 Una designazione della varietà è adeguata se non sussiste alcun ostacolo ai sensi del capoverso 2.

2 Esiste un ostacolo per la determinazione di una designazione della varietà in particolare se:

a.
il suo impiego viola i diritti anteriori di terzi;
b.
non è facilmente riconoscibile o riproducibile, come nel caso di designazioni costituite esclusivamente da cifre o contenenti determinanti, esponenti oppure simboli;
c.
coincide oppure può essere scambiata con la designazione di un'altra varietà;
d.
viola l'ordine pubblico, il buon costume, il diritto federale o i trattati internazionali;
e.
può essere ingannevole dal profilo dei caratteri, del valore o dell'identità di una varietà oppure dell'identità del costitutore o di un altro avente diritto oppure può creare confusioni.

3 Se dopo aver ammesso una varietà nel catalogo delle varietà emerge che vi è un impedimento per quanto concerne la relativa designazione, il richiedente è tenuto a proporre una designazione della varietà conforme alla presente ordinanza. L'UFAG può dare l'autorizzazione affinché possa essere utilizzata in via provvisoria anche la precedente designazione. In questo caso fissa le modalità secondo cui è possibile utilizzare in via provvisoria anche la precedente designazione.

55 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art 17 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione

1 L'esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato dall'UFAG.

2 Gli esami ufficiali durano da due a quattro anni a dipendenza delle specie. In casi eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattiva levata) in cui non è possibile farsi un'idea sufficiente del valore agronomico e di utilizzazione della varietà, l'UFAG può prorogare di un anno l'esame ufficiale.

Art. 18 Esame ufficiale della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità

1 L'esame ufficiale della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità è effettuato sotto la responsabilità dell'UFAG. Quest'ultimo può affidare l'esecuzione dell'esame a un servizio estero da esso riconosciuto.

2 Qualora l'esame della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità sia già stato effettuato da un servizio estero riconosciuto dall'UFAG, non è necessario procedere a un nuovo esame se:

a.
il richiedente dispone di un'autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati;
b.
il servizio estero accetta che i risultati siano utilizzati al fine dell'ammissione nel catalogo delle varietà.

3 Su domanda del costitutore o del suo rappresentante, l´UFAG garantisce che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

Art. 19 Procedura d'opposizione

In caso di rifiuto di una domanda d'ammissione o dell'ammissione di una varietà nel catalogo, il costitutore o il suo rappresentante può inoltrare un'opposizione all'UFAG entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto.

Sezione 4: Produzione, certificazione e condizionamento

Art. 20 In generale

Per la produzione e la certificazione (s.l.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:

a.56
di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà secondo l'articolo 13 o nel catalogo delle varietà dell'Unione europea57, o di una varietà sperimentale eccetto le varietà geneticamente modificate;
b.
derivanti direttamente da sementi di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 3 a 5 oppure da tuberi-seme di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 7 a 9;
c.
prodotti da un produttore riconosciuto;
d.58
provenienti da colture di moltiplicazione ispezionate ufficialmente o sotto vigilanza ufficiale e conformi alle esigenze previste nell'allegato 3;
e.
condizionate da un'organizzazione di moltiplicazione riconosciuta o, nel caso dei tuberi-seme di patate, sotto la responsabilità di una tale organizzazione;
f.
la cui conformità alle esigenze previste nell'allegato 4 è stata controllata sulla base dell'esame di un campione ufficiale.

56 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

57 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 72A del 20.3.2010. Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 248A del 16.10.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 55A del 5.3.2010.

58 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 21 Riconoscimento dei produttori

1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate tramite l'organizzazione di moltiplicazione all'UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero ad ogni produttore.

2 I produttori riconosciuti sono tenuti a:

a.
stipulare un contratto di moltiplicazione con un'organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
b.
fare tutto il possibile per garantire la purezza varietale delle colture di sementi o di tuberi-seme e per migliorarne lo stato sanitario e colturale.

3 I produttori sono riconosciuti per la durata di un anno; il riconoscimento può essere prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché le condizioni siano adempiute e la qualità delle sementi o dei tuberi-seme sia soddisfacente.

Art. 22 Riconoscimento delle organizzazioni di moltiplicazione

1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di moltiplicazione:

a.
che dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
b.
che dispongono dell'attrezzatura che consente di condizionare le sementi e i tuberi-seme conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
c.
autorizzate dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione;
d.
che osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.

2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d'identificazione e lo comunica all'organizzazione di moltiplicazione.59

3 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a.
concludere accordi di moltiplicazione unicamente con produttori riconosciuti;
b.
annunciare le parcelle per le ispezioni ufficiali in campo;
c.
organizzare e accompagnare le ispezioni ufficiali in campo;
d.60
fornire, su richiesta dell'UFAG, una descrizione ufficiale delle varietà le cui sementi devono essere certificate (s.l.).

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

60 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1489).

Art. 22a61 Riconoscimento delle organizzazioni di condizionamento

1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di condizionamento che:

a.
dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
b.
dispongono dell'attrezzatura che consente di condizionare le sementi conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
c.
osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.

2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all'UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d'identificazione e lo comunica all'organizzazione di condizionamento.62

3 Le organizzazioni di condizionamento sono tenute a:

a.
adottare tutte le disposizioni utili per garantire l'identità e la purezza delle sementi che condizionano;
b.
fornire all'UFAG indicazioni esatte circa l'importazione, l'acquisto in Svizzera, l'accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) e di sementi commerciali nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
c.63
eseguire la richiusura degli imballaggi di sementi sotto la vigilanza dell'UFAG.

61 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

62 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

63 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 2364 Colture di moltiplicazione e ispezioni ufficiali in campo

1 Le colture di propagazione per la produzione di sementi certificate (s.l.) devono soddisfare le esigenze dell'allegato 3. Inoltre, in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena vigono le esigenze di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 201965 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).66

2 L'organizzazione di moltiplicazione notifica ogni coltura di moltiplicazione all'UFAG entro i termini fissati da quest'ultimo.

3 L'UFAG può rifiutare l'iscrizione di una coltura di moltiplicazione all'ispezione ufficiale in campo se le indicazioni fornite mostrano che tale coltura non è conforme alle esigenze relative all'ammissione.

4 Le colture di moltiplicazione devono essere ispezionate da un controllore ufficiale riconosciuto. Il numero delle ispezioni è stabilito nell'allegato 3.

5 Se la coltura di moltiplicazione non è conforme alle esigenze, su richiesta del produttore il controllore svolge un'ispezione supplementare entro un termine adeguato, sempreché le lacune rilevate in occasione della prima ispezione siano state colmate e i criteri della valutazione siano ancora verificabili.

6 In caso di rifiuto di una coltura di moltiplicazione, il produttore può presentare un'opposizione scritta all'UFAG entro tre giorni feriali dalla notifica del rifiuto. L'UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro sette giorni feriali dalla ricezione dell'opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.

64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

65 RS 916.201

66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 24 Certificazione dei lotti di sementi

1 L'UFAG certifica (s.l.) un lotto di sementi se:

a.
proviene da una coltura di moltiplicazione che in occasione dell'ispezione ufficiale in campo adempiva le esigenze previste nell'allegato 3;
b.
la sua conformità alle esigenze previste nell'allegato 4 per la categoria in questione è stata controllata sulla base dell'esame di un campione ufficiale; e
c.67
adempie le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC68.69

2 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell' UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da parte di una persona riconosciuta. L'organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell'allegato 4.

3 I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev'essere prelevato un nuovo campione ufficiale.

470

5 L'UFAG rale può, sulla base dei risultati dell'analisi di un campione, certificare provvisoriamente un lotto di sementi non cernite e autorizzarne la commercializzazione fino al primo destinatario. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute, su richiesta dell'UFAG, a produrre un elenco con nome e indirizzo del primo destinatario. Immediatamente dopo il condizionamento di un lotto, un campione ufficiale va prelevato e spedito a un laboratorio ufficiale. La commercializzazione dev'essere immediatamente interrotta se i risultati dell'analisi del campione ufficiale non soddisfano le esigenze stabilite nell'allegato 4.71

6 In deroga al capoverso 1 e all'articolo 20 lettera f, le sementi di prebase e di base che, per quanto concerne la loro facoltà germinativa, non soddisfano le esigenze previste nell'allegato 4 possono essere certificate. Il fornitore dichiara su un'etichetta supplementare, contenente il proprio nome ed indirizzo, la facoltà germinativa del lotto.72

7 Se una partita viene respinta sulla base del controllo ufficiale di laboratorio, il produttore può presentare un'opposizione scritta all'UFAG entro 30 giorni.73

67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

68 RS 916.201

69 Nuovo testo giusta l'all. 13 n. 1 dell'O del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 concernente l'O sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4773).

70 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

71 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

72 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

73 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5179).

Art. 2574

74 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 26 Riconoscimento delle persone

1 Le domande di riconoscimento per persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 24, 27, 27a, 28, 39 e 42 devono essere inoltrate all'UFAG, il quale accorda il riconoscimento.75

2 Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze professionali di base nel settore delle sementi e dei tuberi-seme e che hanno seguito un corso di formazione dell'UFAG.

3 Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall'UFAG e a seguire le istruzioni di quest'ultimo nell'esercizio della loro funzione.

4 Le persone per i compiti di cui all'articolo 23 non possono trarre profitto dall'esito dell'esame.76

75 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

76 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Sezione 5: Commercializzazione

Art. 27 Commercializzazione

1 Possono essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme:

a.
conformi alle esigenze previste nell'allegato 4;
b.
certificati (s.l.) o, per le specie di cui all'articolo 45, ammessi come sementi commerciali o, per gli ortaggi, ammessi come sementi standard; e
c.
di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà di cui all'articolo 13 o, eccetto le varietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà dell'Unione europea77, oppure di una varietà sperimentale ai sensi dell'articolo 30.78

1bis Possono inoltre essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme di una varietà di nicchia ai sensi dell'articolo 29.79

2 Le sementi e i tuberi-seme di una varietà possono essere commercializzati durante un periodo transitorio di due anni dopo la scadenza dell'ammissione nel catalogo delle varietà.

3 Le sementi e i tuberi-seme possono essere commercializzati soltanto sotto forma di lotti omogenei in imballaggi:

a.
chiusi conformemente alle esigenze di cui agli articoli 27a e 27b o con un sistema riconosciuto equivalente; e
b.
muniti di un'etichetta ufficiale giusta l'articolo 28.80

4 In caso di difficoltà temporanee d'approvvigionamento generale, l'UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi o di tuberi-seme ausiliari che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 20. L'UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze che devono essere soddisfatte dalle sementi o dai tuberi-seme ausiliari.

5 L'UFAG può autorizzare la commercializzazione di piccole quantità di sementi e tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 20 e destinati a prove sperimentali o scopi scientifici.81

682

7 In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, l'UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi non ancora condizionate, sempreché siano state ispezionate in campo e che adempiano le esigenze di cui all'allegato 3. L'UFAG stabilisce, caso per caso, le esigenze che devono essere rispettate.83

77 Vedi nota all'art. 20 lett. a.

78 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

79 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

80 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5179).

82 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

83 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 27a84 Imballaggio e chiusura

1 Le sementi e i tuberi-seme devono essere imballati da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un'organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.

2 Gli imballaggi devono essere chiusi da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un'organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.

84 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 27b85 Richiusura degli imballaggi

1 Gli imballaggi aperti devono essere richiusi da un'organizzazione di condizionamento riconosciuta. Questa deve notificare la richiusura all'UFAG prima della commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme.

2 L'organizzazione di condizionamento deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni richiusura, conservarle per almeno 3 anni e, su richiesta, metterle a disposizione dell'UFAG:

a.
indicazioni sul quantitativo e sulla ripartizione dei lotti delle sementi o dei tuberi-seme il cui imballaggio è stato richiuso, nonché operazioni e trattamenti a cui le sementi o i tuberi-seme sono stati sottoposti;
b.
prova che le sementi o i tuberi-seme sono stati imballati conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

3 L'UFAG può richiedere un campione ufficiale di sementi o tuberi-seme il cui imballagio è stato richiuso.

85 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 2886 Etichettatura

1 Gli imballaggi chiusi devono essere muniti, all'esterno, di un'etichetta conforme alle disposizioni previste nell'allegato 5. L'etichetta dev'essere incollata sull'imballaggio in modo che non venga lacerata oppure integrata nel sistema di chiusura.

2 Il colore dell'etichetta è:

a.
bianco con una striscia diagonale viola per le sementi e i tuberi-seme di prebase;
b.
bianco per le sementi e i tuberi-seme di base;
c.
blu per le sementi e i tuberi-seme certificati nonché per le sementi certificate di prima riproduzione;
d.
rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione;
e.
verde per i miscugli di linee, varietà o specie
f.
marrone per le sementi commerciali, per le sementi e i tuberi-seme ausiliari nonché per le sementi non certificate;
g.
blu con una linea diagonale verde per le sementi certificate di un'associazione varietale;
h.
arancione per le sementi di una varietà candidata ai sensi dell'articolo 30.

3 Sull'etichetta di ogni imballaggio richiuso in aggiunta alle disposizioni previste nell'allegato 5 vanno indicati:

a.
la data dell'ultima richiusura;
b.
il numero d'identificazione dell'organizzazione di condizionamento ai sensi dell'articolo 22a che ha effettuato l'ultima richiusura.

4 L'apposizione dell'etichetta viene effettuata da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un'organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta. Questa tiene una contabilità delle etichette.

5 L'etichetta è stampata dall'organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento. L'UFAG può autorizzare che le etichette siano stampate da un altro ente e nel luogo di imballaggio. Pone le condizioni per la stampa e riconosce la conformità dell'etichetta alle disposizioni della presente ordinanza. Può esigere che il numero d'ordine ufficiale dell'etichetta sia prestampato sotto la sua vigilanza.

86 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 2987 Varietà di nicchia

1 Con l'autorizzazione dell'UFAG le sementi di una varietà di nicchia possono essere commercializzate senza che la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà e senza che tali sementi siano certificate (s.l.), sempreché le sementi siano commercializzate con un'etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati all'articolo 28, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia autorizzata, sementi non certificate».

2 Ai fini della tutela di persone, animali e ambiente, l'UFAG può subordinare l'autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni.

3 L'UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di sementi della varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento.

4 L'UFAG può revocare l'autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l'ambiente.

87 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 30 Varietà sperimentali

1 Le sementi e i tuberi-seme di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi scientifici senza che la varietà sia stata ammessa nel catalogo delle varietà, se:

a.
la varietà è stata notificata all'UFAG; e
b.
le sementi o i tuberi-seme sono commercializzati con l'indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta» ed «esclusivamente per prove e analisi».88

2 L'UFAG può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

88 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 31 Prima commercializzazione

La prima commercializzazione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l'articolo 22.

Art. 31a89 Sementi importate

Per la commercializzazione di quantitativi superiori a 2 kg di sementi importate da Paesi non membri dell'UE, l'importatore è tenuto a conservare per almeno tre anni le seguenti indicazioni e a metterle a completa disposizione dell'UFAG:

a.
specie;
b.
varietà;
c.
categoria;
d.
Paese di produzione e autorità ufficiali di controllo;
e.
Paese di spedizione;
f.
importatore;
g.
quantitativo di sementi;
h.
numero di lotto.

89 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Sezione 1: Cereali

Art. 32 Ammissione nel catalogo delle varietà

1 I componenti di varietà e i miscugli di linee sono designati come tali nel catalogo delle varietà menzionato nell'articolo 13. La composizione dei miscugli di linee è definita.

2 In deroga all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199890 sulle sementi:

a.
l'ammissione dei componenti di varietà non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione nonché la denominazione della varietà;
b.
l'ammissione dei miscugli di linee non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità e la selezione per la conservazione;
c.
le varietà di scagliola, di sorgo, di erba del Sudan, di ibridi che risultano dall'incrocio di queste due specie, di granturco dolce, di granturco da popcorn e da polenta non sono sottoposte ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione.

3 Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell'articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano:

a.
sui risultati di un esame preliminare effettuato in una rete di prove riconosciuta giusta l'articolo 33, o
b.
qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese estero, sui risultati di esami effettuati all'estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall'UFAG.

3bis I risultati dell'esame preliminare di cui al capoverso 3 lettera a devono comprendere, per i singoli luoghi, una descrizione delle condizioni agronomiche e climatiche nel periodo di sperimentazione.91

4 L'UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell'allegato 2.

90 RS 916.151

91 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 33 Riconoscimento di una rete di prove per l'esame preliminare

1 Le domande di riconoscimento di una rete di prove per l'esame preliminare delle varietà di cereali vanno inoltrate ogni anno all'UFAG, entro i termini fissati da quest'ultimo e conformemente alle sue indicazioni.

2 Il richiedente è tenuto a fornire all'UFAG un campione di riferimento per ogni varietà inserita nella rete e a garantire in qualsiasi momento all'UFAG l'accesso alla rete.

3 La durata minima prescritta per gli esami preliminari è di un anno.

4 La rete di prove è riconosciuta se:

a.92
comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, paragonabili con le principali condizioni di produzione svizzere;
b.
le varietà standard, definite dall'UFAG, sono integrate nello schema sperimentale;
c.
le prove sono eseguite secondo uno schema sperimentale che consenta l'analisi statistica dei risultati.

92 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 34 Organizzazioni di moltiplicazione

1 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a.
notificare all'UFAG i lotti di sementi previsti per la moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine dell'esecuzione dei controlli delle colture;
b.
notificare all'UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
c.
fornire all'UFAG indicazioni esatte circa l'accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

2 Un'organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall'Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze previste dall'articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 35 Commercializzazione

In deroga alle disposizioni dell'articolo 27 capoverso 1, l'UFAG può autorizzare la commercializzazione, sul piano locale, di piccoli quantitativi di sementi trattate che non soddisfano le esigenze previste nell'allegato 4 a condizione che l'imballaggio sia munito di un'etichetta speciale che rechi la menzione «sementi non certificate» e indichi in quale misura le esigenze non sono soddisfatte.

Art. 35a93 Miscugli di sementi

Le sementi di diverse varietà di una specie di cereali o le sementi di cereali di diverse specie possono essere commercializzate sotto forma di miscuglio se:

a.
le diverse componenti del miscuglio, prima di essere miscelate, sono conformi alle norme di distribuzione cui sono soggette;
b.
la composizione del miscuglio è comunicata all'UFAG;
c.
il miscuglio è condizionato da un'organizzazione di condizionamento riconosciuta dall'UFAG.

93 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Sezione 2: Patate

Art. 36 Ammissione nel catalogo delle varietà94

1 L'articolo 32 capoversi 3 e 3bis si applica anche alle patate.95

296

3 L'UFAG può rifiutare una domanda di ammissione se i risultati dell'esame preliminare mostrano che la varietà non soddisfa le esigenze previste nell'allegato 2.

94 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

95 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

96 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 37 Organizzazioni di moltiplicazione

Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a.
notificare all'UFAG, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti;
b.
fornire all'UFAG indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
c.
effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell'UFAG, controlli delle colture.
Art. 38 Produzione, ammissione delle parcelle e imballaggio

1 I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:

Tuberi-seme importati:

Lotti prodotti:

Classe UE PB (prima generazione)

Classe PB2

Classe UE PB (seconda generazione)

Classe PB3

Classe UE PB (terza generazione)

Classe PB4

Classe UE PB (quarta generazione)

Classe S

Classe UE S

Classe S

Classe UE SE

Classe UE E

Classe SE1

Classe A.97

1bis Se la generazione di tuberi-seme importati della classe UE PB non è nota, ai tuberi-seme si assegna la quarta generazione.98

2 Su domanda e se la genealogia e le esigenze dei lotti di tuberi-seme importati corrispondono a quelle di una delle classi definite nell'articolo 8, l'UFAG può stabilire, per ogni singolo caso, che la classe che può essere prodotta venga designata con la classe inferiore corrispondente.

3 L'UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze specifiche relative alla produzione di materiale iniziale.

4 Una parcella che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere ammessa per la produzione di una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.

5 Gli imballaggi di cui all'articolo 27a devono essere nuovi e i recipienti puliti ed esenti da residui di inibitori della germogliazione.99

97 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

98 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

99 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 38a100 Etichettatura di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate

1 L'etichetta di lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercializzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, in aggiunta alle indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera A, deve contenere le informazioni secondo l'allegato 5 capitolo B lettera C numero 1.

2 I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d'accompagnamento del fornitore. Questo deve contenere le informazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera C numero 2.

3 Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un'etichetta del fornitore. Questa deve contenere le indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera C.

100 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 39 Certificazione dei lotti di tuberi-seme di patate

1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, un lotto di tuberi-seme è certificato dall'UFAG, se:

a.101
proviene da una coltura di moltiplicazione ammessa in occasione dell'ispezione in campo;
b.
gli steli e il fogliame sono stati distrutti conformemente alle direttive dell'UFAG;
c.
soddisfa le esigenze previste nell'allegato 4 per la categoria in questione;
d.102
soddisfa le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC103.

2 La certificazione è rilasciata in base:

a.
all'esame di un campione ufficiale eseguito da un laboratorio dell'UFAG;
b.
al controllo del lotto cernito.

3 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell'UFAG da una persona riconosciuta.

4 I lotti di tuberi-seme sono controllati dopo la cernita da parte di un controllore riconosciuto.

5 Un lotto che non soddisfa le esigenze stabilite ai numeri 1 e 2.1 dell'allegato 4 capitolo B può essere controllato un'altra volta dopo una cernita supplementare.

6 Un lotto di tuberi-seme che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere certificato in una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.

7 Per le patate da semina che sono state ottenute mediante moltiplicazione in vitro e che non sono conformi alla maggior parte delle esigenze della presente ordinanza, l'UFAG stabilisce:

a.
le deroghe a particolari disposizioni dell'ordinanza;
b.
le disposizioni applicabili a queste patate da semina;
c.
le designazioni applicabili per queste patate da semina.104

101 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

102 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

103 RS 916.201

104 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 39a105 Certificazione (s.l.) di lotti di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate

1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, un lotto di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds ) è certificato (s.l.) dall'UFAG come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati se le patate da semina:

a.
soddisfano le esigenze poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all'articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all'allegato 4;
b.
sono ottenute da piantine che:
1.
soddisfano le esigenze di cui all'allegato 3, e
2.
sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall'incrocio sessuato di linee parentali inbred e soddisfano le esigenze di cui agli allegati 3 e 4;
c.
sono state coltivate a partire da al massimo tre generazioni di tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati ottenuti da sementi di patate, laddove i tuberi frutto delle piantine costituiscono la prima generazione; e
d.
soddisfano le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC106.

2 L'UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capo-verso 1.

105 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

106 RS 916.201

Art. 40 Commercializzazione

1 L'UFAG può determinare l'equivalenza delle classi estere di tuberi-seme in rapporto alle classi di cui agli articoli 7 a 9.

2 La commercializzazione di tuberi-seme trattati con un prodotto che inibisce la germogliazione è vietata.

3 L'UFAG può prelevare campioni di tuberi-seme e sottoporli a controlli al fine di verificare se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, in particolare a quelle previste nell'allegato 6.

Sezione 3: Piante foraggere, piante oleaginose e da fibra107

107 Originariamente avanti art. 41.

Art. 40a108 Ammissione nel catalogo delle varietà

1 Per le piante foraggere, oleaginose e da fibra in riferimento alle indicazioni concernenti il valore agronomico e di utilizzazione si applica l'articolo 32 capoversi 3 e 3bis.109

2 Per le piante foraggere l'esame preliminare è eseguito soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.

3 L'UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell'allegato 2.

108 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

109 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 40b110

110 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 41 Produzione di sementi certificate

1111

2 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a.
annunciare all'UFAG i lotti di sementi destinati alla moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine di eseguire i controlli delle colture;
b.
notificare all'UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
c.
fornire all'UFAG indicazioni esatte circa l'accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

3 Un'organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall'Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze dell'articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

111 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1o giu. 2002 (RU 2002 1489).

Art. 42 Produzione e ammissione di sementi commerciali

1 In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, l'UFAG ammette come sementi commerciali un lotto di sementi:

a.
prodotto sotto la responsabilità di un'organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
b.
che, sulla base dell'esame di un campione ufficiale, soddisfa le esigenze stabilite nell'allegato 4 per le sementi commerciali;
c.
se le sementi presentano l'identità della specie.

2 I campioni ufficiali sono prelevati e inviati al laboratorio dell'UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da una persona riconosciuta. L'organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell'allegato 4.

3112

112 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 44114 Piccoli imballaggi per sementi di piante foraggere

1 Le sementi di piante foraggere possono essere imballate in piccoli imballaggi CE A o in piccoli imballaggi CE B. Gli imballaggi devono essere muniti, all'esterno, di un'etichetta del fornitore conforme alle disposizioni previste nell'allegato 5 capitolo C numero 2.

2 Per l'imballaggio e la chiusura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l'articolo 27a. I piccoli imballaggi non possono essere nuovamente richiusi.

3 Per l'etichettatura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l'articolo 28 capoversi 1, 4 e 5. In deroga all'articolo 28 capoverso 1 l'etichetta può essere stampata sull'imballaggio.

114 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Art. 45 Commercializzazione

1115

1bis116

2 Possono essere commercializzati anche lotti omogenei di sementi della categoria «sementi commerciali» delle specie seguenti:117

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz.118

3 L'UFAG può autorizzare la commercializzazione di ecotipi di specie non menzionate al capoverso 2 allo scopo di utilizzare e conservare le risorse fitogenetiche e ne fissa le condizioni.

4 In deroga all'articolo 27 capoverso 3, i piccoli imballaggi CE B di sementi di piante foraggere sono muniti di un'etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell'allegato 5.

5 La prima commercializzazione di sementi commerciali prodotte in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l'articolo 22.

6 La prima commercializzazione di miscugli di sementi e di piccoli imballaggi di piante foraggere prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di condizionamento riconosciute giusta l'articolo 22a.119

115 Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1o giu. 2002 (RU 2002 1489).

116 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1o giu. 2002 (RU 2002 1489).

117 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

118 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

119 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Art. 46 Miscugli di sementi

1 Le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate sotto forma di miscugli, sempreché:

a.
le diverse componenti del miscuglio abbiano adempiuto, prima della miscelazione, le norme di commercializzazione applicabili nei loro confronti;
b.120
il miscuglio comprenda unicamente generi e specie menzionati nell'allegato 1, eccetto le varietà di piante foraggere che non sono destinate a scopi foraggeri;
c.121
la composizione del miscuglio sia notificata all'UFAG in base alla percentuale in peso delle singole componenti, alla specie e alla varietà;
d.
il miscuglio venga condizionato da un'organizzazione di condizionamento riconosciuta dall'UFAG;
e.122
il nome del miscuglio utilizzato per l'etichettatura degli imballaggi sia notificato all'UFAG;
f.123
il composto sia omogeneo.

2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b:

a.
i miscugli di sementi di piante foraggere designati come miscugli arricchiti con fiori di prato possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell'allegato 1;
b.
i miscugli di sementi destinati a scopi diversi dal foraggiamento (come ad esempio l'impianto di maggesi fioriti, di prati fioriti e l'inerbimento di piste da sci) e designati come tali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell'allegato 1;
c.124
previa autorizzazione dell'UFAG, i miscugli di sementi destinati a scopi speciali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell'allegato 1;
d. 125
previa autorizzazione dell'UFAG, i miscugli di sementi possono contenere sementi delle varietà di cui all'articolo 29.

120 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

121 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

122 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

123 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 mag. 2005, in vigore dal 10 mag. 2005 (RU 2005 1945).

124 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

125 Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Sezione 4:126 Barbabietole

126 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

Art. 47 Ammissione nel catalogo delle varietà

1 Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell'articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano sui risultati di esami effettuati all'estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall'UFAG.

2 L'UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che la varietà non soddisfa manifestamente le esigenze previste nell'allegato 2.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione

1 L'UFAG è preposto all'esecuzione della presente ordinanza e può emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione.

2128

128 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1489). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 50a129

129 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 51a131

131 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 51b132

132 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1489). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 51c133

133 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179). Abrogato dalla cifra I dell'O del DEFR del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Art. 51d134 Disposizione transitoria della modifica dell'11 novembre 2020

1 I tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1o gennaio 2021, possono essere utilizzati per la produzione di tuberi-seme fino al 1o gennaio 2024.

2 I lotti di materiale prodotti direttamente da tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1o gennaio 2020, sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:

Tuberi-seme prodotti in Svizzera prima
del 31 dicembre 2020:

Lotti prodotti:

Classe F0

Classe PBTC

Classe F1

Classe PB2

Classe F2

Classe PB3

Classe F3

Classe PB4

Classe F4

Classe S

Classe S

Classe S

Classe SE1

Classe SE1

Classe SE2

Classe SE2

Classe SE3

Classe E

Classe E

Classe A

134 Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

Allegato 1135

135 Aggiornato dalla cifra II delle O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 7 giu. 2010 (RU 2010 2763) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

(art. 1, 13, 46)

Lista dei generi e delle specie

Capitolo A: Generi e specie per i quali può venir allestito un catalogo delle varietà

1 Cereali

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena sativa L.

Avena comune

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

Hordeum vulgare L.

Orzo

Oryza sativa L.

Riso

Phalaris canariensis L.

Scagliola

Secale cereale L.

Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) et Weg ex
Davidse

Erba del Sudan

Triticum aestivum L.

Frumento tenero

Triticum durum Desf.

Grano duro

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

Spelta

x Triticosecale Wittm. ex.A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie
del genere Triticum e una specie del genere Secale

Zea mays L.

Mais, eccetto mais perlato, mais soffiato (popcorn) e mais dolce

Sorghum bicolor (L.) Moench ×
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.)
et Weg ex Davidse

Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum ed erba del Sudan

2 Patate

3 Piante foraggere

3.1 Graminacee

Agrostis canina L.

Agrostide canina

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigantea e bianca

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

Alopecurus pratensis L.

Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl

Avena altissima

Bromus catharticus Vahl

Bromo compresso

Bromus sitchensis Trin.

Bromo di Sitka

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Erba capriola

Dactylis glomerata L.

Erba mazzolina

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

Festuca ovina L.

Festuca ovina

Festuca pratensis Huds.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca dei prati

Festuca indurita

Festuca rubra L.

Festuca rossa

Lolium multiflorum Lam.

Loietto italico
(compreso il Loglio Westerwold)

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

Lolium × hybridum Hausskn.

Loglio ibrido

Phalaris aquatica L.

Falaride nodosa

Phleum nodosum L.

Fleolo bulboso

Phleum pratense L.

Fleolo (coda di topo)

Poa annua L.

Poa annua

Poa nemoralis L.

Poa dei boschi

Poa palustris L.

Poa delle paludi

Poa pratensis L.

Poa pratense

Poa trivialis L.

Poa comune

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Avena bionda

x Festulolium Asch et Graebn.

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie
del genere Festuca e una specie del genere Lolium, Festulolium

x Festulolium braunii
(K. Richt.) A. Camus

Festulolium

3.2 Leguminose

Hedysarum coronarium L.

Sulla comune

Lotus corniculatus L.

Ginestrino comune

Lupinus albus L.

Lupino bianco

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

Medicago lupulina L.

Lupolina

Medicago sativa L.

Erba medica

Medicago x varia T. Martyn Sand

Medica varia

Ornithopus sativus Brot.

Serradella

Pisum sativum L. (partim)

Pisello da foraggio

Trifolium alexandrinum L.

Trifoglio alessandrino

Trifolium hybridum L.

Trifoglio ibrido

Trifolium incarnatum L.

Trifoglio incarnato

Trifolium pratense L.

Trifoglio pratense (violetto)

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

Trifolium resupinatum L.

Trifoglio persico

Trigonella foenum-graecum L.

Fieno greco

Vicia faba L.

Favetta

Vicia pannonica Crantz

Veccia pannonica

Vicia sativa L.

Veccia di Narbonne

Vicia villosa Roth

Veccia vellutata, veccia di Cerdagne

3.3 Altre specie di piante foraggere

Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.

Navoni, navoni rutabaga

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.

Cavolo da foraggio

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia

Plantago lanceolata L.

Piantaggine

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

4 Piante oleaginose e da fibra

Brassica juncea (L.) Czernj.

Senape bruna

Brassica napus L. (partim)

Navoni

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Senape nera

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

Cannabis sativa L.

Canapa

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

Carum carvi L.

Carvi

Glycine max (L.) Merr.

Soia

Helianthus annuus L.

Girasole

Linum usitatissimum L.

Lino tessile, lino oleaginoso

Papaver somniferum L.

Papavero

Sinapis alba L.

Senape bianca

5 Barbabietole

Beta vulgaris L.

Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio

6 Ortaggi

Allium cepa L.

-
var. cepa

Cipolla
Cipolla di tipo lungo

-
var. aggregatum

Scalogno

Allium fistulosum L.

Cipolletta

Allium porrum L.

Porro

Allium sativum L.

Aglio

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfoglio

Apium graveolens L.

-
var. sedano

Sedano

-
var. sedano rapa

Sedano rapa

Asparagus officinalis L.

Asparago

Beta vulgaris L.

-
var. barbabietola rossa

Barbabietola

-
var. bieta da foglia

Bietola

Brassica oleracea L.

-
var. cavolo riccio

Cavolo laciniato

-
var. cavolfiore

Cavolfiore

-
var. capitata

Cavolo cappuccio rosso e bianco

-
var. cavolo di Bruxelles

Cavolo di Bruxelles

-
var. cavolo rapa

Cavolo rapa

-
var. cavolo verza

Cavolo verza

-
var. broccoli

Broccoli

-
var. cavolo nero

Cavolo nero

-
var. tronchuda

Cavolo portoghese

Brassica rapa L.

-
var. cavolo cinese

Cavolo cinese

-
var. rapa

Rapa

Capsicum annuum L.

Peperoni

Cichorium endivia L.

Indivia riccia, indivia scarola

Cichorium intybus L

-
var. cicoria

Cicoria di tipo Witloof

-
var. cicoria da foglia

Cicoria a foglia larga

-
var. cicoria industriale

Cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Anguria

Cucumis melo L.

Melone

Cucumis sativus L.

-
var. cetriolo

Cetriolo

-
var. cetriolino

Cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

Cucurbita pepo L.

Zucchino

Cynara cardunculus L.

-
var. carciofo

Carciofo

-
var. cardo

Cardo

Daucus carota L.

Carota

Foeniculum vulgare Mill.

-
var. gelsomino trifogliato

Finocchio

Lactuca sativa L.

Lattuga (lattuga cappuccio, lattuga da taglio, lattuga romana)

Solanum lycopersicum L.

Pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill

-
var. prezzemolo liscio

Prezzemolo

-
var. prezzemolo radice

Prezzemolo radice

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L.

-
var. fagiolo comune

Fagiolo comune,

-
var. fagiolo nano

fagiolo nano,
fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim)

-
var. pisello rotondo

Pisello, pisello rotondo

-
var. pisello a grano rugoso

Pisello a grano rugoso

-
var. taccola

Taccola

Raphanus sativus L.

-
var. ravanello

Ravanello

-
var. ramolaccio

Ramolaccio

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbaro

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

Solanum melongena L.

Melanzana

Spinacia oleracea L.

Spinaci

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

Vicia faba L.

Fava

Zea mays L.

-
var. mais dolce

Mais dolce

-
var. mais soffiato

Mais soffiato

Allegato 2136

136 Aggiornato dalla cifra II delle O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179), del 7 giu. 2010 (RU 2010 2763) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

(art. 14, 32, 36, 49)

Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Capitolo A: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione dei cereali

1 In generale

1.1 Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Il valore agronomico e di utilizzazione è giudicato sufficiente se:

a)
per ogni carattere osservato non è raggiunto il valore eliminatorio;
b)
è raggiunto il valore globale minimo.
1.2 Caratteri osservati
-
Caratteri principali: devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali.
-
Caratteri circostanziali: devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
-
Altre osservazioni: si tratta di informazioni supplementari e dell'osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati per l'esame della varietà.
1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l'ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell'osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

Sono definiti diversi valori eliminatori:

-
per le prove preliminari;
-
per le prove ufficiali.

Nel caso del granturco, un indice di < −1 è considerato valore eliminatorio per le prove preliminari.

1.4 Calcolo del valore globale di una varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell'esame ufficiale. Dev'essere superiore al valore globale minimo affinché la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà.

Il valore globale di una varietà determinante per l'ammissione nel catalogo delle varietà è calcolato in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4.1 Avena, orzo, segale, grano tenero, spelta e triticale

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento della media delle varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus o malus ottenuti.

Un bonus è aggiunto al rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se non supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei bonus è determinato per singola specie.

Un malus è sottratto dal rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei malus è determinato per singola specie.

Per la spelta si effettua una correzione del valore globale applicando un valore di riferimento determinato statisticamente in base alla tipicità della varietà candidata. La determinazione della tipicità avviene sulla base di analisi genetico-molecolari (Müller e al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 - 416) delle varietà di riferimento e candidate. L'UFAG stabilisce le varietà di riferimento necessarie alla determinazione del valore di riferimento che avviene secondo una regressione lineare tra il valore globale di una varietà e la tipicità.

1.4.2 Granturco

Il calcolo del valore globale si effettua sulla base del calcolo di un indice totale. Le formule di calcolo dell'indice totale nonché i caratteri necessari per questo calcolo sono illustrati al numero 2.7 del presente capitolo.

1.5 Valori globali minimi per l'ammissione nel catalogo delle varietà

Avena:

>103

Orzo:

>103

Segale:

>103

Frumento:

di ottima qualità panificabile

>95

di buona qualità panificabile

>103

di qualità panificabile da mediocre a debole

>110

di qualità panificabile debole o da foraggio

>120

per la fabbricazione di biscotti

>110

Spelta

>103

Triticale:

>103

Granturco:

Per l'ammissione di una varietà di granturco nel catalogo delle varietà, l'indice totale deve raggiungere almeno il valore 0.

1.6 Qualità tecnologica del frumento (grano tenero)

La qualità tecnologica del frumento panificabile è stabilita in base allo «schema di valutazione 90» (Saurer e altri; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55-57). È considerato:

-
frumento di ottima qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 130 punti;
-
frumento di buona qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 110 punti;
-
frumento di qualità panificabile da mediocre a debole, il frumento che ottiene fra 80 e 110 punti;
-
frumento di qualità panificabile debole e frumento da foraggio, il frumento che ottiene meno di 80 punti.

Il frumento è considerato frumento per la fabbricazione di biscotti se per la maggior parte dei caratteri specifici della varietà i valori d'analisi sono compresi fra i valori seguenti:

Carattere

Unità

Valori

Proteina

% MS

9-10

Test Zeleny

ml

20-30

Glutine umido

%

18-23

Glutine secco

%

8-11

Maltosio

%

1-2

Tempo di caduta

secondo

300-400

Amilogramma max.

BE1)

500-1000

Farinogramma

% risp. 14 %

52-58

Estensogramma

cm2

30-60

Estensogramma DW5/DB

0,8-1,6

Alveogramma W

x10-4J

80-120

Alveogramma P/L

0,3-0,5

Alveogramma P

mm

30-45

Alveogramma L

mm

100-150

1
Unità Brabender

2 Caratteri osservati, valori eliminatori, valori dei bonus/malus, calcolo dell'indice totale

Abbreviazioni:

MP = mal del piede

MS = materia secca

PCS = peso di 100 spighe

PE = peso per ettolitro

PMG = peso di 1000 grani

rdt = rendimento

rel. = relativo

S. nodorum = Septoria nodorum

std = rispetto alle varietà standard

vs = valore assoluto

2.1 Avena

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità

valori considerati
per le prove
preliminari

valori considerati
per le prove
d'omologazione

bonus (+1)

malus (-1)

Caratteri principali

Rdt. granella
(15% H2O)

in q/ha

< -5 (rdt std)

Allettamento

nota (1-9)

> 5 (vs)

≥ 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Precocità

spigatura std ± giorni

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

PE

kg

< 48 (vs)

< 48 (vs)

≥ +1

≤ -2

Mal bianco

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

Proteina

%

< 9 (vs)

< 9 (vs)

Caratteri circostanziali

Danni dell'inverno (avena autunnale)

nota (1-9)

> 3 (std)

≤ -2

≥ +2

Altre osservazioni

Altezza della pianta

cm

PMG

g

Colore della granella

Fibra grezza

Fibre brute

g/MS

Sfalcio verde:

-
Rdt. in semine pure

% MS

-
Rdt. in miscuglio

% MS

2.2 Orzo

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità

valori considerati
per le prove
preliminari

valori considerati
per le prove
d'omologazione

bonus
(+1)

malus
(-1)

Caratteri principali

Rdt. Granella

in q/ha

< -5 (rdt std)

15 % H2O

Allettamento

nota (1-9)

> 5 (vs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Precocità

spigatura

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

std ± giorni

PE (6 ranghi)

kg

< 63 (vs)

< 63 (vs)

≥ +1

≤ -2

PE (2 ranghi)

kg

< 64 (vs)

< 64 (vs)

≥ +1

≤ -2

Mal bianco

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

Elmintosporiosi

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

Rincosporiosi

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

Proteina (6 ranghi)

%

< 9 (vs)

< 9 (vs)

Proteina (2 ranghi)

%

< 9 (vs)

< 9 (vs)

Caratteri circostanziali

Stato sanitario1

nota (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +1,5

generale

Danni dell'inverno

nota (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +2

(orzo autunnale)

Altre osservazioni

Altezza della pianta

cm

PMG

g

Virosi

Fibra grezza

g/MS

1
Se non è possibile osservare separatamente l'almintosporiosi, la rincosporiosi e il mal bianco, questo carattere diventa un carattere principale.
2.3 Segale

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità

valori considerati
per le prove
preliminari

valori considerati
per le prove
d'omologazione

bonus
(+1)

malus
(-1)

Caratteri principali

Rdt. granella

in q/ha

< -5 (rdt std)

(15 % H2O)

Allettamento

nota (1-9)

> 7 (vs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Precocità

spigatura

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

std ± giorni

PE

kg

< 69 (vs)

< 69 (vs)

≥ +1

≤ -2

Ruggine bruna

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

Danni dell'inverno

nota (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +2

Amilogramma

unità

< -100 (std)

Altre osservazioni

Altezza pianta

cm

PMG

g

Segale cornuta

spighe

(Claviceps purpurea)

colpite per ara

2.4 Frumento (grano tenero)

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità

valori considerati
per le prove
preliminari

valori considerati
per le prove
d'omologazione

bonus
(+1)

malus
(-1)

Caratteri principali

Rdt. granella

in q/ha

(15 % H2O)

Allettamento

nota (1-9)

> 5 (vs)

> 2 (std)

≤ -1(std)

≥ +1(std)

Precocità

spigatura

> 5 (std)

≤ -2(std)

≥ +3(std)

std ± giorni

PE

kg

< 72 (vs)

< 72 (vs)

≥ +1(std)

≤ -2(std)

Mal bianco

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ 3(vs)

≥ 4,5(vs)

Ruggine gialla

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ 3(vs)

≥ 4,5(vs)

Ruggine bruna

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ 3(vs)

≥ 4,5(vs)

S. nodorum foglia

indice

> 25 (std) e
> 125 (vs)

≤-15 (std)

≥+15 (std)

S. nodorum spiga

indice

> 40 (std) e

≤-10(std)

≥+20(std)

> 125 (vs)

Septoria tritici

indice

> 25(std)

≤-15(std)

≥+15(std)

Fusariosi spiga

nota (1-9)

> 8 (vs)

> 7 (vs)

< 4 (vs)

> 6 (vs)

Test Zeleny1

< 20 (vs)

< 20 (vs)

Proteina1 2

%

< 10 (vs)

< 10 (vs)

Panificazione 1

non panificabile

non panificabile

Caratteri circostanziali

Germinazione delle cariossidi nelle spighe1

nota (1-9)

> 6 (vs)

≤ -2(std)

≥ +2(std)

Danni dell'inverno (frumento autunnale)

nota (1-9)

> 2 (std)

≤ -2(std)

≥ +2(std)

Ruggine nera

nota (1-9)

> 7 (vs)

> 7 (vs)

≤ -2(std)

≥ +3(std)

(frumento primaverile)

Septoria nodorum

nota (1-9)

> 7 (vs)

Altre osservazioni

Altezza della pianta

cm

PMG

g

Alternanza

nota

MP

nota (1-9)

Osservazioni:

1
caratteri non tenuti in considerazione per il frumento da foraggio.
2
carattere non tenuto in considerazione per il frumento per la fabbricazione di biscotti.
2.5 Spelta

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

Unità

valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d'omologazione

bonus (+1)

malus (-1)

Caratteri principali

Rdt. granella
(15 % H2O)

in q/ha

Allettamento

nota (1-9)

> 6 (vs)

> 2 (std)

£ -1

³ +1

Precocità

spigatura
std ± giorni

> 5 (std)

£ -2

³ +3

PE

kg

³ +1

£ -2

PCS

g

< 8 (vs)

< 8 (vs)

Mal bianco

nota (1-9)

> 6 (vs)

³ 6 (vs)

£ -1

³ +1

Ruggine gialla

nota (1-9)

> 5 (vs)

³ 5 (vs)

£ -1

³ +1

Ruggine bruna

nota (1-9)

> 6 (vs)

³ 6 (vs)

£ -1

³ +1

S. nodorum foglia

indice

> 20 (std) e
> 125 (vs)

£ -15

³ +15

S. nodorum spiga

indice

> 20 (std)

£ -15

³ +15

Fusariosi spiga

nota (1-9)

> 6 (vs)

> 6 (vs)

< 4 (vs)

> 5 (vs)

Tipo di grano

nota (1-9)

> 3 (std)

£ max (std)

> max (std)

Rottura della rachide

nota (1-9)

> 2 (std)

£ max (std)

> max (std)

Parte di grani nudi

nota (1-9)

> 2 (std)
o
³ 5 (vs)

£ max (std)

> max (std)

Test Zeleny

< 20 (vs)

< 20 (vs)

£ max (std)

> max (std)

> 45 (vs)

> 45 (vs)

Proteina

%

< 14 (vs)

< 14 (vs)
e
£ -3 (std)

³ min (Std)

< min (std)

Rapporto acido oleico / acido palmitico

³ min (Std)

< min (std)

Capacità di assorbimento dell'acqua

%

³ 59 (vs) e

< 59 (vs) e

£ 66 (vs)

> 66 (vs)

Estensogramma
DW / DL

£ max (std)

> max (std)

Caratteri circostanziali

Lunghezza della spiga

Cm

Danni dell'inverno

nota (1-9)

> 2 (std)

£ -2

³ +2

Septoria nodorum

nota (1-9)

> 7 (vs)

Altre osservazioni

Altezza della pianta

Cm

2.6 Triticale

Caratteri osservati

Valori eliminatori

Differenze necessarie per l'ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità

valori considerati
per le prove
preliminari

valori considerati
per le prove
d'omologazione

bonus
(+1)

malus
(-1)

Caratteri principali

Rdt. Granella

in q/ha

< -5 (rdt std)

(15 % H2O)

Allettamento

nota (1-9)

> 5 (vs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Precocità

spigatura

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

std ± giorni

PE

kg

< 62 (vs)

< 62 (vs)

≥ +1

≥ -2

Proteina

%

≥ +1 (std)

≤ -1 (std)

Ruggine gialla

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 5 (vs)

≤ -1

≤ +1

Ruggine bruna

nota (1-9)

> 6 (vs)

≥ 6 (vs)

≤ -1

≥ +1

S. nodorum foglia

indice

> 25 (std) e
> 125 (vs)

≤ -15

≥ +15

S. nodorum spiga

indice

> 25 (std)

≤ -15

≥ +15

Fusariosi spiga

nota (1-9)

> 8 (vs)

> 7 (vs)

< +4 (vs)

> +6 (vs)

Caratteri circostanziali

Germinazione delle cariossidi delle spighe

nota (1-9)

> 7 (vs)

≤ -2

≥ +2

Danni dell'inverno

nota (1-9)

> 3 (std)

≤ -2

≥ +2

(triticale autunnale)

Mal bianco

nota (1-9)

> 3 (vs)

> 3 (vs)

≤ -1 (vs)

≥ +4.5(vs)

Septoria nodorum

nota (1-9)

> 7 (vs)

Altre osservazioni

Altezza della pianta

cm

PMG

g

MP

nota (1-9)

Fusariosi dei cereali

nota (1-9)

2.7 Granturco
2.7.1 Caratteri osservati per il granturco

Granturco da granella

Granturco da insilamento

Caratteri principali

Numero delle piante presenti

x

x

Sviluppo giovanile (nota)

x

x

Rendimento granella (15 % H2O)

x

Rendimento in materia secca (MS) dell'intera pianta

x

Contenuto in materia secca della granella al raccolto

x

Contenuto in materia secca della pianta intera al raccolto

x

Contenuto in materia organica digeribile (MOD) (g/kg MS)

x

Caratteri circostanziali

Allettamento durante la vegetazione

x

x

Allettamento al raccolto

x

x

Stroncamento dello stocco al raccolto

x

x

Attacchi da carbone

x

x

Attacchi da fusariosi

x

Altre osservazioni

Ancoraggio delle radici (nota del test «pressione manuale»)

x

x

Altezza delle piante

x

x

Altezza del punto d'inserzione della pannocchia superiore

x

x

Idoneità alla trebbiatura (nota per la rottura delle cariossidi)

x

Impressione generale (nota)

x

x

Fertilità della punta della pannocchia (nota)

x

x

Formazione di steli secondari

x

x

Attacchi da parassiti (piralide, mosca frit)

x

x

Malattie delle foglie (ruggine, elmintosporiosi)

x

x

Data della fioritura dei fiori femminili

x

x

Contenuto in amido

x

2.7.2 Calcolo dell'indice totale del granturco da granella

Caratteri considerati
per il calcolo degli indici

Risultato della varietà in esame

Valore medio delle due migliori varietà standard

Fattore di pondera-zione

Formula di calcolo degli indici

Indice rendimento (A)

Rendimento in q/ha di granella al 15 % H2O

a1

a2

1,0

Indice precocità (B)

Contenuto in materia secca
della granella al raccolto (%)

b1

b2

2,5

(b1 - b2) x 2,5 = B

Indice resistenza all'allettamento (C)

Allettamento durante
la vegetazione (%)

c1

c2

0,25

(c2 - c1) x 0,25

Allettamento
al raccolto (%)

c3

c4

0,75

+ (c4 - c3) x 0,75

Stroncamento dello stocco al raccolto (%)

c5

c6

0,75

+ (c6 - c5) x 0,75 = C

Indice malattie (D)

Attacchi da fusariosi (%)

d1

d2

0,25

(d2 - d1) x 0,25

Attacchi da carbone (%)

d3

d4

0,25

+ (d4 - d3) x 0,25 = D

Indice sviluppo giovanile (E)

Sviluppo giovanile (nota *)

e1

e2

0,5

(e2 - e1) x 0,5 = E

Indice totale per il granturco da granella = A + B + C + D + E

*
nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente
2.7.3 Calcolo dell'indice totale del granturco da insilamento

Caratteri considerati
per il calcolo degli indici

Risultato della varietà in esame

Valore medio
delle due migliori varietà standard

Fattore di ponderazione

Formula di calcolo degli indici

Indice valore economico (A)

Rendimento in materia secca della pianta (q/ha)

a1

a2

0,5

(a1 - a2) x 0,5

Contenuto in MOD
(g/kg MS)

a3

a4

0,4

+ (a3 - a4) x 0,4 = A

Indice precocità (B)

Contenuto in materia secca dell'intera pianta (%)

b1

b2

1,25

(b1 - b2) x 1,25 = B

Indice resistenza all'allettamento (C)

Allettamento durante la
vegetazione (%)

c1

c2

0,25

(c2 - c1) x 0,25

Allettamento al raccolto (%)

c3

c4

0,75

+ (c4 - c3) x 0,75

Stroncamento dello stocco al raccolto (%)

c5

c6

0,75

+ (c6 - c5) x 0,75 = C

Indice malattie (D)

Attacchi da carbone (%)

d1

d2

0,25

(d2 - d1) x 0,25 = D

Indice sviluppo giovanile (E)

Sviluppo giovanile (nota *)

e1

e2

0,5

(e2 - e1) x 0,5 = E

Indice totale per il granturco da insilamento = A + B + C + D + E

*
nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

Capitolo B: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle patate

1 In generale

1. 1Valore eliminatorio

Per determinati caratteri menzionati al numero 4 del presente capitolo sono fissati diversi valori eliminatori:

A.
al fine della valutazione delle domande d'ammissione sulla base dei risultati delle prove preliminari o dei fascicoli di ammissione esteri;
B.
al fine della valutazione dell'esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione in vista dell'ammissione nel catalogo delle varietà.
1.2 Calcolo del valore globale
A.
Per ogni carattere considerato è calcolato un valore specifico in base alla formula di cui al numero 4 del presente capitolo. Le lettere utilizzate nel quadro di tale formula corrispondono:
a.
al risultato della varietà esaminata;
b.
al risultato della varietà standard per l'esame del valore agronomico;
c.
alla media dei risultati delle varietà standard per l'esame del valore agronomico;
d.
al risultato della varietà di riferimento per l'esame del valore di utilizzazione.
B.
Il valore globale della varietà corrisponde alla somma dei valori specifici di cui alla lettera A.
1.3 Caratteri osservati
A.
I caratteri determinanti per il calcolo del valore globale sono definiti al punto 4 del presente capitolo.
1.
Per i caratteri espressi in per cento o con un indice, il risultato delle osservazioni è convertito in una nota da 1 a 9 secondo i valori logaritmici del per cento o dell'indice.
2.
La nota relativa ai caratteri complementari è attribuita sulla base dei seguenti caratteri osservati: screpolature, germogliazioni, malformazioni, leggere virosi, parte ombelicale acquosa, infezioni alla parte ombelicale, sensibilità all'inverdimento della buccia, polpa spugnosa, molle o vitrosa, colorazione delle tracheidi.
B.
All'atto dell'esame del valore agronomico e di utilizzazione sono osservati anche i seguenti caratteri: forma del tubero, posizione degli occhi, regolarità dei tuberi, colore della polpa e della buccia, lunghezza degli stoloni, numero di tuberi per pianta, tipo culinario, gruppo di maturità; questi caratteri non vengono tenuti in considerazione per il calcolo del valore globale.

2 Condizioni relative alle domande d'ammissione

A.
Una domanda d'ammissione può essere respinta se i risultati delle prove preliminari o del fascicolo d'ammissione nel catalogo nazionale di un paese estero mostrano che:
1.
per un carattere è stato raggiunto il valore eliminatorio;
2.
non è stato raggiunto il valore globale minimo.
B.
Il valore globale minimo è fissato come segue:
1.
100 per le varietà destinate alla trasformazione industriale;
2.
115 per le varietà destinate al consumo.

3 Condizioni per l'ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

A.
Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:
1.
per ogni carattere non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
2.
è stato raggiunto il valore globale minimo.
B.
Il valore globale minimo è fissato come segue:
1.
105 per le varietà destinate alla trasformazione industriale;
2.
120 per le varietà destinate al consumo.

4 Valori eliminatori e formula di calcolo del valore specifico per carattere considerato

Caratteri

Formula

Prova preliminare

Esame ufficiale

Coeffi-
ciente

Valore
eliminatorio

Coefficiente

Valore
eliminatorio

Rendimento in q/ha

(a/b)
*100

1.0

1.0

Tuberi piccoli (in %)

b-a

1.0

1.0

Idoneità all'immagazzinamento

Immagazzinamento (nota)

b-a

1.5

1.5

Germogliazione (nota)

b-a

1.5

1.5

Sviluppo e malattie di tipo parassitario in campo

Regolarità della levata (nota)

c-a

1.0

1.0

Peronospora delle foglie (nota)

c-a

3.0

3.0

Virosi

-
mosaico (Y) (%)

c-a

1.0

1.0

-
accartocciamento delle foglie (R) (%)

c-a

1.0

1.0

Erwinia (%)

c-a

1.0

1.0

Marciume al raccolto (% del peso)

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

Malattie di tipo parassitario dopo l'immagazzinamento (% e indice)

Peronospora del tubero

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Marciume di altro genere

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Crepito virale della patata

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

PVYNTN

c-a

1.0

> 3.0

1.0

> 3.0

Rhizoctonia

-
pustola

c-a

0.1

0.1

-
deformante

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Scabbia

-
comune

c-a

0.5

0.5

-
polverulenta

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

-
argentea

c-a

0.25

0.25

Difetti della polpa

Maculatura ferruginea (% e indice)

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Maculatura grigia (% e indice)

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

Cuore incavato e cuore nero (% e indice)

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Maculatura azzurra o nera (nota)

c-a

0.0

1.0

Annerimento dopo la cottura
([nota + indice + % indice
> 30]/3)

c-a

1.0

1.0

Idoneità alla trasformazione

Amido (%)

-
per la fabbricazione di patatine chips

< 15

< 15

-
per la fabbricazione di patate fritte

< 13; > 17

< 13; > 17

Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patatine chips:

-
idoneità alla fabbricazione di patatine chips

a-d

10.0

10.0

-
idoneità alla fabbricazione di patate fritte

a-d

0.5

0.5

Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patate fritte:

-
idoneità alla fabbricazione di patatine chips

a-d

0.5

0.5

-
idoneità alla fabbricazione di patate fritte

a-d

10.0

10.0

Caratteri complementari (nota)

c-a

1.0

1.0

Capitolo C: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante foraggere

1 In generale

1.1 Procedura d'esame

Viene effettuata una prova preliminare soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.

1.2 Caratteri osservati
a.
Caratteri principali:
devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. Viene fatta una distinzione tra caratteri importanti (priorità A) e caratteri secondari (priorità B).
b.
Caratteri circostanziali:
devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
c.
Altre osservazioni:
si tratta di informazioni supplementari e dell'osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati sistematicamente per l'esame della varietà.
1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l'ammissione nel catalogo sia accettata, il risultato dell'osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

Sono definiti diversi valori eliminatori:

a.
per le prove preliminari;
b.
per le prove ufficiali.
1.3.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore eliminatorio considerato durante le prove ufficiali per ogni carattere importante osservato è fissato a - 1,5 punti rispetto alla media dei risultati delle varietà standard.

Per il trifoglio bianco il tenore in acido cianidrico è un valore eliminatorio se è superiore a quello della varietà di riferimento designata dall'UFAG.

1.3.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I valori eliminatori considerati durante le prove preliminari sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

1.4 Valore globale

Il valore globale è il risultato dell'esame preliminare e dell'esame ufficiale. Dev'essere superiore al valore globale minimo affinché la domanda di ammissione sia approvata o la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà.

Il valore globale è calcolato sulla base della media dei risultati delle prove.

1.4.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore globale di ogni specie è calcolato applicando la formula seguente:

X
= (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità A) x 2
Y
= (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità B)
Z
= numero di note

Il valore globale della varietà è calcolato applicando la formula: (X + Y)/Z

1.4.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento medio della varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus e malus ottenuti.

I bonus e i malus sono correzioni sotto forma di punti aggiunti o sottratti, calcolati secondo la differenza rispetto alla media dei valori della varietà standard.

1.5 Caratteri osservati e valutazione
1.5.1 Graminacee, leguminose e altre specie da granella
a.
I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di ogni specie nonché la loro priorità sono fissati nella tabella 1 del presente capitolo.
b.
La scala delle note è graduata da 1 a 9: 1 è la nota migliore, 9 la peggiore.
c.
Le note vengono attribuite in base ai sistemi di valutazione seguenti:
1.
Secondo l'analisi statistica:

Note

Valore rispetto alla media della prova
(o degli standard)

Differenza positiva:

> ppds (p = 0,01)

1

> ppds (p = 0,05)

2

> 2/3 ppds (p = 0,05)

3

> 1/3 ppds (p = 0,05)

4

Uguale alla media degli standard:

5

Differenza negativa:

ppds = più piccola differenza significativa

> 1/3 ppds (p = 0,05)

6

> 2/3 ppds (p = 0,05)

7

> ppds (p = 0,05)

8

> ppds (p = 0,01)

9

2.
Secondo la valutazione:

Nota

Valore alla levata
Facoltà di ricaccio
Resistenza alle malattie1

Forza di concorrenza
(100 - parte in %) della
varietà / 10 = indice di
concorrenza

Costituzione
della foglia

Persistenza
Lacune in %
della copertura
del suolo

1

ottimo

(100-90 %) = 10/10 =

1 molto fine

0 fino a 10

2

da ottimo a buono

(100-80 %) = 20/10 =

2

20

3

buono

3

30

4

da buono a medio

4

40

5

medio

5

50

6

da medio a scarso

6

60

7

scarso

7

70

8

da scarso a molto scarso

8

80

9

molto scarso

(100-10 %) = 90/10 =

9 molto grossolana

90 fino a 100

1
valutazione secondo i sintomi delle malattie
1.5.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale nonché i bonus e i malus sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d'ammissione e all'ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Graminacee, leguminose a seme piccolo e altre specie

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
il suo valore globale è almeno di 0,2 punti superiore alla media dei valori globali delle varietà standard.
2.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino
2.2.1 Una domanda d'ammissione è approvata se i risultati dell'esame preliminare o del fascicolo d'ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente.

Tabella 1

Graminacee, leguminose e altre specie

Specie

Rendimento

Sviluppo giovanile

Impressione generale/facoltà di ricaccio

Forza di concorrenza

Persistenza

Resistenza alle malattie

Digeribilità (MOD)

Contenuto in materia secca

Costituzione

Resistenza all'allettamento

Coltura
in altitudine

Acido cianidrico

Sclerotiniosi/
svernamento

Malattie delle foglie
/ruggine

Fusariosi delle nevi/
svernamento

Avvizzimenti

Antracnosi

Stelo

Foglia

1!

2!

2!

2!

2!

2?

2?

2?

2?

2?

1!

1!

1!

2!

2?

2!

!

Erba medica

A

B

A

B

B

B

B

A

A

B

A

B

B

Trifoglio pratense (violetto)

A

B

A

B

A/B

A

B

A

Trifoglio bianco

B

B

A

B

A

A

A

B

A

Lupinella

B

B

A

B

A

B

B

B

Ginestrino comune

B

B

A

B

A

B

B

B

Trifoglio alessandrino

A

B

A

B

A/B

A

A

B

Trifoglio persico

A

B

A

B

A/B

A

B

Erba mazzolina

B

B

A

B

A

B

B

A

Festuca dei prati

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

Festuca arundinacea

B

B

A

B

B

B

B

A

A

Festuca rossa

A

B

A

A

A

B

B

A

Festuca ovina

A

B

A

A

A

B

B

A

Loglio Westerwoldigo

A

B

A

B

A/B

B

B

B

Loglietto italico

A

B

A

A

A

B

A

A

B

Loglio ibrido

A

B

A

A

A

B

A

A

B

Loglio perenne

A

B

A

A

A

B

A

A

B

A

Poa pratense

A

B

A

A

A

A

B

B

A

Fleolo (coda di topo)

A

B

A

A

A

B

B

A

B

Coda di volpe

A

B

A

B

B

A

B

A

B

Bromo da foraggio

A

B

A

A

B

B

B

B

Avena altissima

B

B

A

B

B

B

A

B

Avena bionda

B

B

A

A

B

B

A

B

A

Agrostide bianca

B

B

A

A

B

B

A

B

A

A = Priorità A: caratteri importanti

B
= Priorità B: caratteri secondari
1
= secondo l'analisi della varianza
2
= secondo la valutazione
!
= deve essere osservato
?
= deve essere osservato se le condizioni lo permettono

Tabella 2

Favetta, pisello da foraggio e lupino

Caratteri

Formula

Unità

Valori eliminatori

Differenze necessarie rispetto alla media dello standard per l'ottenimento di un bonus o di un malus

Esami preliminari

Esami ufficiali

Bonus (+1)

Malus (-1)

Caratteri principali

Rendimento in granella
(13 % H2O)

(a/b)*100

%

< 90

< 95

Peso di mille grani:

-
pisello da foraggio e lupino azzurro

b-a

g

+20

-20

-
favetta e lupino bianco

b- a

g

+30

-30

Tenore proteico

%

< -10

+2

-2

Idoneità al taglio (altezza delle piante al raccolto)

b-a

cm

+5

-5

Stato sanitario

b-a

Note

+1

-1

Danni dell'inverno pisello autunnale (riduzione della coltura)

b-a

%

+10

-10

Caratteri circostanziali

Fattori antinutrizionali favetta: 10 punti di bonus per le varietà senza tannini (fiori bianchi)

a:
risultato della varietà in esame
b:
media dei risultati delle varietà standard

Capitolo D: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante oleaginose e da fibra

1 In generale

L'esame distingue tra colture di semi oleaginosi delle specie colza autunnale, colza primaverile, girasole e lino, colture di soia e sovesci delle specie senape bruna, senape bianca e ravizzone.

1.1 Caratteri osservati
a.
Caratteri principali:
devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali.
b.
Caratteri circostanziali:
devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
c.
Altre osservazioni:
si tratta di informazioni supplementari e dell'osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l'esame della varietà.
1.2 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l'ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell'osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

Sono definiti diversi valori eliminatori:

a.
per le prove preliminari;
b.
per le prove ufficiali.

Sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

1.3 Valore globale di una varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell'esame ufficiale.

Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4 Caratteri osservati e valutazione

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d'ammissione e all'ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Una domanda d'ammissione è approvata se i risultati dell'esame preliminare o del fascicolo d'ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

Tabella 1

Colza autunnale, colza primaverile, girasole e lino oleaginoso

Caratteri

Calcolo

Unità

Valori eliminatori

Prove
preliminari

Prove
ufficiali

Caratteri principali

Rendimento in granella (A)

(a/b)*100

%

< 90 %

< 95 %

Precocità fino a maturazione (B)

b-a

% (H2O)

< -3

Contenuto in olio (C)

a-b

%

< -3

< -3

Tenore in glucosinolati (semi interi)1

μmolg-1

> 20

> 20

Tenore in acido erucico1

%

> 2

> 2

Caratteri circostanziali

Allettamento precoce (D)

b-a

nota (1-9)

< -3

Tolleranza alla Sclerotinia sclerotiorum (E)

b-a

nota (1-9)

< -3

Tolleranza alla Phoma lingam (F)

b-a

nota (1-9)

< -3

Stato sanitario al raccolto (G)2

b-a

nota (1-9)

< -3

Altre osservazioni

Precocità alla fioritura

b-a

nota (1-9)

Vigore a fine autunno3

b-a

nota (1-9)

Vigore a fine inverno3

b-a

nota (1-9)

a:
risultato della varietà in esame
b:
media dei risultati delle varietà standard

Valore globale per la colza autunnale = A + B + C + D + E + F

Valore globale per la colza primaverile = A + B + C + D

Valore globale per il girasole e il lino oleaginoso = A + B + C + D + G

1
Concerne unicamente la colza
2
Concerne unicamente il girasole e il lino oleaginoso
3
Concerne unicamente le colture svernanti

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Tabella 2

Soia

Caratteri

Calcolo

Unità

Valori eliminatori

Valori del bonus

Prove prelimi-nari

Prove ufficiali

(sulla base dei valori calcolati)

Caratteri principali

Rendimento in granella

(a/b)*100

%

< 90 %

< 95 %

Tenore in proteine

(d/e)*100

%

< 90 %

1 punto/
% in più

Contenuto in olio

(d/e)*100

%

< 90 %

1 punto/
% in più

Caratteri circostanziali

Allettamento alla maturazione

e-d

nota (1-9)

< -5

1 punto/
unità positiva

Stato sanitario (per carattere osservato)

e-d

nota (1-9)

< -5

1 punto/
unità positiva

Altre osservazioni

Altezza vegetazione

e-d

cm

a:
rendimento relativo della varietà in esame
b:
rendimento relativo di riferimento calcolato secondo b = mx + c:
m
= rendimento per grado supplementare x giorno (calcolato sulla base delle varietà standard)
x
= numero di gradi x giorni di vegetazione della varietà in esame
c
= costante (calcolata sulla base delle varietà standard)
d
= risultati della varietà in esame
e
= media dei risultati delle varietà standard

Risultati arrotondati all'unità

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Valore globale = rendimento in granella + punto(i) bonus

Tabella 3

Senape bruna, senape bianca e ravizzone

Caratteri

Calcolo

Unità

Valori eliminatori

Prove preliminari

Prove ufficiali

Caratteri principali

Copertura del suolo alla fine del periodo di vegetazione (A)

b-a

nota (1-9)

< -3

< -3

Resistenza all'inverno
(varietà svernanti) (B)

b-a

nota (1-9)

< -3

Sensibilità all'inverno
(varietà non svernanti) (B)

b-a

nota (1-9)

< -3

Caratteri circostanziali

Allettamento (C)

b-a

nota (1-9)

< -3

Forza di concorrenza all'inerbimento (D)

b-a

nota (1-9)

< -3

Altre osservazioni

Stato sanitario (per carattere mosservato)

b-a

nota (1-9)

a:
risultato della varietà in esame
b:
media dei risultati delle varietà standard

Valore globale = 100 + A + B + C + D

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Capitolo E Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione della barbabietola da zucchero e della barbabietola da foraggio

1 In generale

1.1 Procedura d'esame

L'esame distingue fra barbabietole da zucchero che tollerano la rizomania, barbabietole da zucchero sensibili alla rizomania e barbabietole da foraggio.

1.2 Caratteri osservati
a.
Caratteri principali:
devono essere sistematicamente osservati nelle prove ufficiali.
b.
Caratteri circostanziali:
devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.
c.
Altre osservazioni:
si tratta di informazioni supplementari e dell'osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l'esame della varietà.
1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l'ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell'osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

1.4 Valore globale della varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell'esame ufficiale.

Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.5 Caratteri osservati e valutazione

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d'ammissione e all'ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Una domanda d'ammissione è approvata se i risultati degli esami effettuati all'estero mostrano che:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.
2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:
a.
per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio;
b.
è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

Tabella 1

Barbabietole

A. Barbabietole da zucchero

Caratteri

Calcolo

Unità

Valori eliminatori

Valori del bonus

Prove ufficiali

1 punto per livello di differenza

Caratteri principali

Rendimento in zucchero raffinato

(a/b)*100

%1

< 95 %

Rendimento in radici

a-b

%1

< 90 %

1 %

Contenuto in zucchero

a-b

%2

< 95 %

0,5 %

Perdita di raffinazione

a-b

%2

-0,5 %

Tara terra

a-b

%1

-5 %

Levata

a-b

%1

2 %

Caratteri circostanziali

Tolleranza alla cercosporiosi

b-a

nota (1-9)

< -5

1

Tolleranza al mal bianco

b-a

nota (1-9)

< -5

1

Prefiorita

a-b

%

> 1 %

Bigerme

a-b

%

> 5 %

Altre osservazioni

Tasso d'estrazione

a-b

%2

K

a-b

%2

Na

a-b

%2

Am-N

a-b

%2

Altri caratteri agronomici
(per carattere osservato)

b-a

nota (1-9)

a:
risultato della varietà in esame
b:
media dei risultati delle varietà standard
1
Risultati arrotondati all'unità
2
Risultati arrotondati a 1/10 dell'unità

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Valore globale = rendimento in zucchero raffinato + punto(i) bonus

Tabella 2

B. Barbabietole da foraggio

Caratteri

Calcolo

Unità

Valori
eliminatori

Differenza necessaria per l'ottenimento del bonus

Prove
ufficiali

Bonus
(+ 1)

Caratteri principali

Rendimento in sostanza secca

(a/b)*100

%

< 95 %

Rendimento in radici

a-b

%

1 %

Tenore in sostanza secca

a-b

%

1 %

Caratteri circostanziali

Tolleranza alla cercosporiosi

b-a

nota (1-9)

1

Idoneità al raccolto
(forma delle radici)

b-a

nota (1-9)

1

Altre osservazioni

Contenuto in zucchero

a-b

%

Prefiorita

a-b

%

Bigerme

a-b

%

Altri caratteri agronomici
(per carattere osservato)

b-a

nota (1-9)

a:
risultato della varietà in esame
b:
media dei risultati delle varietà standard

Risultati arrotondati all'unità

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Valore globale = rendimento in sostanza secca + punto(i) bonus

Allegato 3137

137 Aggiornato dalla cifra II delle O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179), del 7 giu. 2010 (RU 2010 2763), dall'all. 13 n. 1 dell'O del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 concernente l'O sulla salute dei vegetali (RU 2019 4773), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5531) e dalla cifra I dell'O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 640).

(art. 3-5, 7-10, 23, 38 e 39a)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo A: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di cereali

1 Numero ed epoca delle ispezioni

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta.

Ibridi e linee inbred del granturco

Almeno cinque ispezioni.

Un'ispezione dopo la copertura del suolo, almeno tre durante la fioritura e una per il controllo delle pannocchie.

Ibridi di segale e ibridi CMS di orzo

Almeno due ispezioni.

Un'ispezione durante la fioritura e una dopo l'eliminazione dell'impollinatore (manto protettivo)

Avena, orzo, triticale, grano tenero, spelta, segale e varietà di granturco ad impollinazione libera

Almeno un'ispezione tra la fioritura e la maturazione gialla.

2 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri:

-
stato generale,
-
identità e purezza varietali,
-
distanza d'isolamento,
-
altre specie di cereali,
-
malerbe,
-
malattie trasmissibili tramite le sementi.
2.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la coltura è respinta.

Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale).

L'attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture di sementi e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

-
presenza di malerbe,
-
irregolarità,
-
presenza di malattie,
-
presenza di parassiti,
-
allettamento.
2.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Ibridi, linee inbred e varietà ad impollinazione libera del granturco

a.
La proporzione delle piante non conformi alla varietà non deve superare le seguenti percentuali:

Per cento

1.
produzione di sementi di base:

linea inbred

0,1

ibrido semplice

0,1

varietà ad impollinazione libera

0,5

2.
produzione di sementi
certificate:

componenti di varietà ibride

- linea inbred

0,2

- ibrido semplice

0,2

- varietà ad impollinazione libera

1,0

- varietà a impollinazione libera

1,0

b.
Per la produzione di ibridi, durante il periodo di fecondazione devono essere adempiute le norme seguenti:
1.
le piante del componente maschile sono disponibili in quantità sufficiente ed emettono abbastanza polline durante il periodo in cui le piante del componente femminile presentano stimme ricettive (sincronizzazione).
2.
Se necessario, viene tolta l'infiorescenza maschile;
3.
Se il 5 per cento o più di piante del componente femminile presenta stimme ricettive, la percentuale di piante di questo componente che emettono polline non deve superare:
-
1 per cento per un'ispezione in campo;
-
2 per cento per l'insieme delle ispezioni in campo.
c.
Le piante sono considerate emettenti polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o dei peduncoli, le antere hanno emesso o emettono polline.
d.
La coltura per la produzione di sementi certificate, in caso di utilizzazione della maschiosterilità in cui il componente maschile non ristabilisce la fertilità del componente femminile, deve comprendere anche piante maschili fertili del componente femminile, in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà. Ciò non è il caso se le sementi dei componenti femminili maschio-sterile e maschio-fertile sono mescolate in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà.
e.
Le pannocchie sono controllate dopo il raccolto. La percentuale di pannocchie che non corrispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,1 %; la percentuale di pannocchie contenente grani che non rispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,2 %.

Ibridi di segale e segale ad impollinazione libera

a.
Il numero di piante non conformi alla varietà non deve superare:
1.
1 per 30 m2, per la produzione di sementi di base;
2.
1 per 10 m2, per la produzione di sementi certificate;
b.
Per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la norma menzionata è applicabile unicamente al componente femminile.
c.
In caso di utilizzazione della maschiosterilità, il componente maschio-sterile deve presentare un grado di sterilità di almeno il 98 per cento. Ciò viene verificato nelle particelle di controllo delle colture.
d.
Le sementi certificate di segale ibrida sono prodotte mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ristabilisce la fertilità maschile. La proporzione dei componenti maschili che fanno parte del miscuglio è specifica della varietà e non deve superare la proporzione indicata dal costitutore.

Triticale

Le varietà autogame di triticale devono presentare la seguente purezza varietale minima:

Categoria

Purezza varietale minima (in %)

sementi di base

99,7

sementi certificate, di prima riproduzione

99,0

sementi certificate, di seconda riproduzione

98,0

Avena, orzo, frumento, spelta

La purezza varietale minima deve essere la seguente:

Categoria

Purezza varietale minima (in %)

sementi di base

99,9

sementi certificate, di prima riproduzione

99,7

sementi certificate, di seconda riproduzione

99,0

Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta e varietà autogame di triticale

a.
La purezza varietale delle sementi della categoria «sementi certificate» deve ammontare almeno al 90 per cento. Per l'orzo ibrido ottenuto da maschiosterilità citoplasmatica (CMS), deve ammontare all'85 per cento, laddove le impurezze, linea ripristinatrice esclusa, non superano il 2 per cento. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
b.
Le colture per la produzione di sementi certificate devono presentare sufficiente identità e purezza varietali dal profilo dei caratteri dei componenti ereditari. Se le sementi vengono ottenute utilizzando un gametocita, la coltura deve soddisfare le seguenti norme:
1.
la purezza varietale deve raggiungere almeno la seguente percentuale:
-
avena, orzo, grano tenero e spelta: 99,7 per cento;
-
triticale autogamo: 99,0 per cento.
2.
L'ibridità minima deve ammontare al 95 per cento. Il grado d'ibridità deve essere valutato con metodi internazionalmente usati, laddove disponibili. Nei casi in cui l'ibridità sia stata determinata in sede d'esame delle sementi prima della certificazione, si può rinunciare alla determinazione dell'ibridità durante l'ispezione in campo.
c.
Le colture per la produzione di sementi di base e sementi certificate di ibridi di orzo mediante la tecnica CMS devono soddisfare le seguenti norme:
1.
La percentuale in numero di piante palesemente non conformi alla purezza varietale, non può superare le seguenti percentuali:
-
in caso di colture in campo per la produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea conservatrice (maintainer) e la linea ripristinatrice (restorer), nonché 0,2 per cento per il componente femminile CMS;
-
in caso di colture in campo per la produzione di sementi certificate: 0,3 per cento per la linea ripristinatrice (restorer) e il componente femminile CMS, nonché 0,5 per cento se il componente femminile CMS è un unico ibrido.
Il livello di maschiosterilità del componente femminile deve ammontare almeno al:
-
99,7 per cento per colture in campo per la produzione di sementi di base;
-
99,5 per cento per colture in campo per la produzione di sementi certificate.
2.
Le sementi certificate possono essere prodotte solo in colture miste mescolando un componente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ripristina la fertilità.
2.3 Distanza d'isolamento

Le distanze d'isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Coltura

Distanza minima (in m)

Ibridi CMS di orzo

-
per la produzione di sementi di base

100

-
per la produzione di sementi certificate

50

Sorghum spp.

-
per la produzione di sementi di base

400, nelle zone nelle quali la presenza di S. halepense o S. sudanense
potrebbe determinare un'impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi di base di Sorghum spp. deve presentare la distanza minima di 800.

-
per la produzione di sementi certificate

200, nelle zone nelle quali la presenza di S. halepense o S. sudanense
potrebbe determinare un'impollinazione estranea indesiderabile, la coltura per la produzione di sementi certificate di Sorghum spp. deve presentare la distanza minima di 400.

Granturco

200

Sementi di base di segale ibrida

-
con sterilità maschile

1000

-
senza sterilità maschile

600

Sementi certificate di segale ibrida

500

Segale (varietà ad impollinazione libera), scagliola

-
per la produzione di sementi di base

300

-
per la produzione di sementi certificate

250

Triticale (varietà autogame)

-
per la produzione di sementi di base

50

-
per la produzione di sementi certificate

20

Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta

Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta, eccetto ibridi CMS di orzo

25 m

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

Se la maschiosterilità è utilizzata per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la protezione deve essere rafforzata dal componente impollinatore maschile che costituisce un manto protettivo. Questo manto deve essere eliminato dopo la fioritura.

Per quanto riguarda l'avena, l'orzo, la spelta e il grano tenero, le particelle vicine destinate alla coltura di varietà differenti devono essere nettamente e chiaramente separate.

2.4 Specie di cereali estranee

La proporzione di specie di cereali estranee non può superare:

-
5 spighe o pannocchie per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione;
-
10 spighe o pannocchie per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.
2.5 Malerbe

Sono prese in considerazione solamente le specie che possono ridurre il valore delle sementi della specie coltivata, soprattutto perché sono particolarmente nocive o perché le loro sementi non sono facilmente distinguibili da quelle delle specie coltivate oppure sono difficili da eliminare in occasione della cernita.

Aparine, rafanistro, veccia

Il numero delle piante non deve essere superiore a 20 per 100 m2 per ogni specie.

In casi giustificati (condizioni meteorologiche particolari, peculiarità regionali, metodi di coltivazione speciali), il valore summenzionato può essere superato del 100 % al massimo.

Avena selvatica

Le colture d'avena che presentano avena selvatica non sono accettate (tolleranza=0). Anche le colture d'avena che hanno subito un'epurazione di piante di avena selvatica non sono accettate.

Per le altre specie, il numero di pannocchie di avena selvatica presenti in una coltura non deve essere superiore a 5 per 10 000 m2 (= 1 ha).

Le colture che presentano avena selvatica non possono essere accettate per la produzione delle sementi di moltiplicazione.

2.6 Malattie trasmissibili tramite le sementi

Carbone del frumento, carie nana del frumento, carie comune del frumento

Il numero di spighe o di pannocchie colpite non può superare:

-
2 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione;
-
5 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.

È vietato eliminare le spighe o le pannocchie colpite prima dell'ispezione in campo.

Striatura bruna (Elmintosporiosi)

Il numero di piante colpite non deve superare:

-
5 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione;
-
10 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e sementi di seconda riproduzione.
2.7 Precedenti colturali

La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficientemente libera da piante cresciute dai precedenti colturali.

Sulle particelle di moltiplicazione non si può coltivare la stessa specia per almeno due anni.

Capitolo B: Esigenze poste alle colture di tuberi-seme di patate

1 Condizioni relative alla superficie coltiva

1.1
1.2
Rispetto a colture vicine indesiderate devono essere mantenute le seguenti distanze d'isolamento:

Coltura iscritta
per la produzione di

Distanze minime d'isolamento da rispettare rispetto a una coltura per la produzione di

Tuberi-seme
certificati1

Patate da tavola con meno del 10 %
di piante colpite da virosi1

Patate da tavola con più del 10 % di piante colpite da virosia

Tuberi-seme di prebase

100 m

300 m

300 m

Tuberi-seme di base

6 m

50 m

100 m

Tuberi-seme certificati

-

20 m

50 m

1
Una coltura vicina di patate non è considerata una coltura vicina indesiderata se deriva da un lotto padre della stessa classe del lotto padre della coltura da ispezionare e se soddisfa le medesime norme di epurazione della coltura da ispezionare sull'intera superficie compresa nei limiti fissati qui appresso.
1.3
Sulle superfici coltive messe a tuberi-seme di patate della stessa classe, tra le varietà dev'essere mantenuta una distanza corrispondente a un solco di almeno 60 cm. Tale distanza dev'essere applicata quale distanza d'isolamento anche tra le colture di tuberi-seme di prebase e di base.
1.4.
Non sono autorizzati solchi trasversali ai bordi del campo, se le superfici coltive comprendono diverse varietà.
1.5.
I tuberi-seme di patate devono essere coltivati soltanto su parcelle che nei tre anni precedenti non sono state destinate alla coltivazione di patate.

2 Numero di ispezioni ufficiali in campo

Il numero di ispezioni ufficiali in campo ammonta a:

a.
tre, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di prebase
b.
due, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di base e certificati.

3 Distruzione di steli e fogliame

Gli steli e il fogliame delle colture di tuberi-seme di patate devono essere distrutti in conformità delle direttive dell'UFAG entro i termini fissati da quest'ultimo. Il campo deve risultare privo di steli e fogliame fino all'epoca del raccolto.

4 Condizioni relative alle colture

4.1
La coltura è esente da malattie causate dai seguenti organismi nocivi:
a.
Zebra complex, causata da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]
b.
malattia dello stolbur, causata da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
c.
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]: viroide del tubero fusiforme della patata
4.2
In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza per la comparsa di malattie causate da organismi nocivi e per le piante estranee né la nota concernente lo stato generale della coltura:

Categoria

Classe

Piante (in %) colpite da

Piante estranee4, 5
(in %)

Piante eliminate all'atto dell'epurazione
(in %)

Stato generale della coltura5 (nota)

virosi1

peronospora della foglia2

imbruni-mento dello stelo e avvizzimento3

Prebase

PBTC

0

0

0

0

Prebase

PB1

0

0

0

0

Prebase

PB2

0

0

0

0

Prebase

PB3

0

0

0

0

Prebase

PB4

0

0

0

0

Base

S

0,02

0,4

0

0

1

5

Base

SE1

0,04

1

0,02

0,02

1

5

Base

SE2

0,04

1

0,02

0,02

1

5

Base

E

0,06

1

0,1

0,02

2

5

Certificato

A

0,2

4

1

0,04

3

5

1
Sintomi da mosaico causati da virus e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].
2
Peronospora della foglia causata da Phytophthora infestans (Mont.) de Bary [PHYTIN].
3
Imbrunimento dello stelo causato da Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] e Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] e avvizzimento
causato da Colletotrichum coccodes (Wallroth) S.J. Hughes [COLLCC].
4
Sono considerate piante estranee le piante coltivate che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.
5
Non si applica alle colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds).
6
Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità).
Le colture sono valutate in base alla seguente scala:
1 = ottimo
3 = buono
5 = sufficiente
7 = scadente
9 = molto scadente
4.3
Il materiale iniziale (classe PBTC), compresi i tuberi, è prodotto in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi.
4.4
Le colture di propagazione in campo possono essere escluse se non è possibile procedere a una valutazione affidabile delle malattie a causa, ad esempio, di una vegetazione troppo rigogliosa dovuta a eccessiva concimazione azotata organica o anorganica, della grandine, del gelo o di deformazioni delle foglie provocate dall'impiego di erbicidi o di altri preparati chimici.
4.5
Il materiale di prebase deve provenire da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:
a.
Pectobacterium spp.;
b.
Dickeya spp.;
c.
Candidatus Liberibacter solanacearum;
d.
Candidatus Phytoplasma solani;
e.
Potato spindle tuber viroid;
f.
virus dell'accartocciamento delle foglie di patata;
g.
virus A della patata;
h.
virus M della patata;
i.
virus S della patata;
j.
virus X della patata;
k.
virus Y della patata.
4.6
L'adempimento dei requisiti di cui al numero 4.2 è constatato durante ispezioni in campo ufficiali. In caso di dubbio le ispezioni sono integrate da analisi fogliari.
4.7
Per i metodi di micropropagazione l'adempimento della disposizione di cui al numero 4.5 è constatato mediante un'analisi delle piante madri.
4.8
Per i metodi di selezione clonale l'adempimento della definizione di cui al numero 4.5 è constatata analizzando la popolazione clonale.
4.9
Le colture per la produzione di sementi di patate (True Potato Seeds) e pian-tine ottenute da sementi di patate devono soddisfare le seguenti esigenze:
a.
sono indenni da Rhizoctonia solani Kühn, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlieae Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento fogliare della patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata;
b.
non presentano alcun sintomo di imbrunimento dello stelo; e
c.
presentano sufficienti identità e purezza varietali;
4.10
Le colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) sono analizzate durante ispezioni ufficiali in campo per stabilire se adempiono le esigenze di cui al numero 4.9.

Capitolo C: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante foraggere

1 Precedenti colturali

La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficientemente libera da piante cresciute dai precedenti colturali.

Sulle particelle dev'essere rispettato il numero minimo di anni senza coltura della stessa specie:

-
5 anni per le crocifere
-
3 anni per le leguminose
-
2 anni per le altre specie

2 Numero massimo di anni di raccolto autorizzati

L'UFAG fissa il numero di anni di raccolto autorizzati per ogni specie o gruppo di specie.

3 Numero ed epoca delle ispezioni

3.1
Deve aver luogo almeno un'ispezione delle colture di moltiplicazione per raccolto o, nel caso delle colture per le quali sono possibili diversi anni di raccolto o diversi raccolti all'anno, per crescita del raccolto.
3.2
L'ispezione deve aver luogo nel seguente momento:
-
graminacee: durante la comparsa delle infiorescenze;
-
leguminose e crocifere: durante la fioritura.

4 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri:

a.
stato generale,
b.
identità e purezza varietali,
c.
distanza d'isolamento,
d.
altre specie indesiderabili.
4.1 Stato generale
4.1.1
Devono essere eseguite le seguenti misure di cura:
a.
sfalcio dei bordi del campo;
b.
sfalcio delle strisce divisorie dalle colture vicine.
4.1.2
Le colture sono valutate in base alla seguente scala:
[tab]
1 = ottime
[tab]
3 = buone
[tab]
5 = sufficienti
[tab]
7 = scadenti
[tab]
9 = molto scadenti
4.1.3
Se una nota è inferiore a 5, la coltura di moltiplicazione è respinta.
4.1.4
Sono valutati i seguenti criteri:
a.
irregolarità;
b.
crescita di piante spontanee;
c.
presenza di malerbe;
d.
danni causanti da organismi nocivi o animali selvatici;
e.
danni causati dal maltempo.
4.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Numero massimo di piante non conformi

Numero massimo di piante non conformi per ara (100 m2)
Particelle di produzione di:

Specie

sementi di prebase e di base

sementi certificate di prima riproduzione

Lolium e Festulolium spp.

2

10

Poa pratensis

-
varietà apomittiche monoclonali

5

60

-
altre varietà

5

40

Graminacee
(tranne Lolium, x Festulolium e Poa spp.)

3

10

Leguminose (tranne Pisum e Vicia spp.)

3

10

Purezza varietale

Specie

Purezza varietale minima (%)

Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Sementi certificate di seconda riproduzione

Pisum, Vicia spp.1

99,7

99

98

Brassica spp.1, Poa pratensis2

99,7

98

1
Concerne unicamente le specie Pisum, Vicia e Brassica spp. menzionate nell'allegato 1 numeri 3.2 e 3.3
2
Varietà che sono state classificate apomittiche monoclonali
4.3 Distanza d'isolamento

4.3.1 Le distanze d'isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Specie

Particelle di produzione di:

sementi di prebase e di base

sementi certificate di prima riproduzione

particelle con una superficie inferiore
a 2 ha

particelle con una superficie superiore
a 2 ha

particelle con una superficie inferiore
a 2 ha

particelle con una superficie superiore
a 2 ha

Tutte le specie (tranne Brassica, Phacelia, Pisum, Vicia e Poa pratensis, varietà apomittiche monoclonali)

200 m

100 m

100 m

50 m

Brassica e Phacelia spp.

400 m

200 m

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

4.3.2 Le colture per la produzione di sementi di specie autogame (Pisum sativum, Vicia faba) o delle varietà di Poa pratensis ammesse come apomittiche monoclonali devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra coltura.

4.4 Altre specie

Numero massimo di piante tollerato

Particelle di produzione di:

Specie

Altre specie

sementi di prebase
e di base

sementi certificate di
prima riproduzione

Tutte le specie di graminacee (tranne Alopecurus pratensis)

Graminacee, tranne Lolium spp. (*)

4 per ara

15 per ara

Lolium spp.

1 per ara

10 per ara

Alopecurus myosuroides

2 per ara

10 per ara

Trifolium, Medicago,
Meliotus
e Lotus spp.

10 per ara

20 per ara

Rumex spp.

2 per ha

3 per ha

Alopecurus pratensis

Graminacee (*)

4 per ara

15 per ara

Alopecurus myosuroides

1 per ara

5 per ara

Trifolium, Medicago,
Meliotus
e Lotus spp.

10 per ara

20 per ara

Rumex spp.

2 pro ha

3 pro ha

Tutte le specie di leguminose (tranne Onobrychis viciifolia)

Graminacee, tranne Poa spp.

30 per ara

80 per ara

Trifolium, Medicago,
Melilotus
e Lotus spp.

4 per ara

10 per ara

Cuscuta spp. (cuscuta del trifoglio)

0

0

Rumex spp.

2 pro ha

3 pro ha

Polygonum spp., Plantago spp., Silene spp., Lychnis spp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.

5 per ara

10 per ara

Onobrychis viciifolia

Graminacee, tranne Poa spp.

30 per ara

80 per ara

Trifolium, Medicago,
Melilotus e Lotus
spp.

15 per ara

40 per ara

Cuscuta spp. (cuscuta del trifoglio)

0

0

Rumex spp.

2 pro ha

3 pro ha

Polygonum spp., Plantago spp., Silene spp., Lychnis spp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.

15 per ara

40 per ara

(*)
tranne: spica venti (Apera spicaventi) per tutte le specie; specie di poa (Poa spp.) per tutte le specie tranne le altre specie di poa; Phleum spp. per tutte le specie, tranne le altre specie di Phleum spp.

Capitolo D: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Precedenti colturali

I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata. Il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti.

Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.

2 Numero ed epoca delle ispezioni

Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus, deve aver luogo almeno un'ispezione.

Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, devono aver luogo almeno due ispezioni.

Nel caso di ibridi di Brassica napus, devono aver luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta..

3 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri:

a.
stato generale;
b.
identità e purezza varietali;
c.
distanza d'isolamento.
3.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la particella è respinta.

Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale).

L'attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

a.
irregolarità;
b.
presenza di malerbe;
c.
presenza di malattie o di parassiti;
d.
allettamento.
3.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le Le colture devono possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

Le colture che non corrispondono alla varietà dichiarata sono rifiutate.

Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius, Carum carvi e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle condizioni seguenti:

Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius e Carum carvi diversi dagli ibridi

il numero delle piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

-
1 per 30 m2 per le sementi di base,
-
1 per 10 m2 per le sementi certificate.

Ibridi di Helianthus annuus

La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%

a.
per la produzione di sementi di base:

1.
linee inbred

0,2

2.
ibridi semplici

-
componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 2 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi

0,2

-
componente femminile

0,5

b.
per la produzione di sementi certificate:

-
componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 5 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi

0,5

-
componente femminile

1,0

Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

a.
le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
b.
se le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;
c.
per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;
d.
per la produzione di sementi certificate il componente maschile sterile utilizzato contiene almeno una linea restauratrice della maschiosterilità, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti emetta polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità

La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%

a.
per la produzione di sementi di base:

1.
linee inbred

0,1

2.
ibridi semplici

-
componente maschile

0,1

-
componente femminile

0,2

b.
per la produzione di sementi certificate:

-
componente maschile

0,3

-
componente femminile

1,0

La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 per cento per la produzione di sementi di base e il 98 per cento per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

3.3 Distanza d'isolamento

La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura

Distanza minima

Brassica spp. diversa da Brassica napus; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:

-
per la produzione di sementi di base

400 m

-
per la produzione di sementi certificate

200 m

Brassica napus:

-
per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

200 m

-
per la produzione di sementi di base di ibridi

500 m

-
per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

100 m

-
per la produzione di sementi certificate di ibridi

300 m

Helianthus annuus:

-
per la produzione di sementi di base di ibridi

1500 m

-
per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

750 m

-
per la produzione di sementi certificate

500 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

Capitolo E: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di ortaggi

1.
La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2.
Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un'ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie.
3.
Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.
4.
Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:
A.
Beta vulgaris
1.
Rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto


1000 metri,

2.
Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di
varietà:

-
per le sementi di base

1000 metri,

-
per le sementi certificate

600 metri,

3.
Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:

-
per le sementi di base

600 metri,

-
per le sementi certificate

300 metri.

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46 paragrafo 2.
B.
Specie di Brassica
1.
Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di Brassica:

-
per le sementi di base

1000 metri,

-
per le sementi certificate

600 metri,

2.
Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie di Brassica:

-
per le sementi di base

500 metri,

-
per le sementi certificate

300 metri.

C.
Cicoria industriale
1.
Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie

1000 metri,

2.
Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:

-
per le sementi di base

600 metri,

-
per le sementi certificate

300 metri.

D.
Altre specie
1.
Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

-
per le sementi di base

500 metri,

-
per le sementi certificate

300 metri,

2.
Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:

-
per le sementi di base

300 metri,

-
per le sementi certificate

100 metri.

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

Allegato 4138

138 Aggiornato dalla cifra II delle O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 7 giu. 2010 (RU 2010 2763), dalla cifra I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6417), dall'all. 13 n. 1 dell'O del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 concernente l'O sulla salute dei vegetali (RU 2019 4773) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

(art. 3-10, 20, 24, 29, 35, 38, 39, 39a e 42)

Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme

Capitolo A: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di cereali

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie

Peso massimo dei lotti


(t)

Peso minimo dei campioni


(g)

Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie
(g)

Avena nuda, avena, avena forestiera, orzo, grano tenero, grano duro, spelta, segale, triticale


30


1000


500

Scagliola

10

400

200

Riso

30

500

500

Sorgo

30

900

900

Erba del Sudan

10

250

250

Ibridi da incrocio di sorgo ed

erba del Sudan


30


300


300

Mais, sementi di base di linee inbred

40

250

250

Mais, sementi di base (escl. linee inbred)
e sementi certificate


40


1000


1000

Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e del Sorghum spp.


30


1000


500

2 Esigenze poste alle sementi

2.1 Identità e purezza varietali
Riguardo all'identità e alla purezza varietali, le sementi devono essere conformi alle esigenze previste nell'allegato 3. L'esame avviene di norma mediante ispezioni in campo.
Le sementi certificate di ibridi di segale nonché ibridi CMS di orzo sono certificate (s.l.) soltanto se in occasione di un controllo ufficiale a posteriori è stato accertato che le sementi di base utilizzate adempiono le esigenze in materia di identità e purezza varietali e di maschiosterilità dell'unità seminale.

2.2. Facoltà germinativa, tenore di acqua, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante

Specie e categoria

Facoltà germinativa
(in %)

Purezza1


(in %)

Tenore di acqua9


(in %)

Numero massimo di semi di altre specie per 500 g3

totale

grani rossi
di Oryza
sativa

altre specie di cereali

altre specie
diverse
dai
cereali

Avena fatua, A.sterilis, A. ludoviciana, Lolium temulentum6

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago,
Galium aparine, Vicia spp.

Scleroti

Panicum supp.

Avena8, orzo8, grano tenero, grano duro, spelta

sementi di base

85

99

15

4

17

3

0

1

1

sementi certificate, 1a e 2a riprod.

85

98

15

10

7

7

0

3

3

Scagliola

sementi di base

75

98

15

4

17

0

sementi certificate

75

98

15

10

5

0

Riso

sementi di base

80

98

1

1

sementi certificate, 1a riprod.

80

98

3

3

sementi certificate, 2a riprod.

80

98

5

3

Segale

sementi di base

85

98

15

4

17

3

0

1

1

sementi certificate

85

98

15

10

7

7

0

3

34

Sorghum spp.

80

98

14

0

Triticale

sementi di base

80

98

15

4

17

3

0

1

1

sementi certificate, 1a e 2a riprod.

80

98

15

10

7

7

0

3

3

Granturco

905

98

14

0

Note:

1
Per i campioni non cerniti non viene analizzata la purezza.
2

3 Per i campioni non cerniti vengono tollerati complessivamente 30 semi di Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago, Gallium aparine, Vicia spp.

Per la scagliola il numero massimo di semi di altre specie si riferisce a un peso dei campioni pari a 200 g.
4
La tolleranza è di 4 scleroti o frammenti nella segale ibrida. La presenza di 5 scleroti o frammenti di scleroti in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso non contiene più di 4 scleroti o frammenti di scleroti.
5
Per i campioni non cerniti, la facoltà germinativa minima è del 95 %.
6
Un seme di Avena fatua, A. sterilis, A. ludoviciana o Lolium temulentum in un campione di peso fisso non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di queste specie.
7
Un secondo seme non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di altre specie di cereali.
8
Per le varietà della specie Avena sativa, ufficialmente classificate come «avena nuda», e per le varietà della specie Hordeum vulgare, ufficialmente classificate come «orzo nudo», la facoltà germinativa minima viene fissata al 75 % delle sementi pure. L'etichetta ufficiale deve quindi riportare la dicitura «Facoltà germinativa minima 75 %».
9
Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all'atto della campionatura o dell'esame della qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

Capitolo B: Esigenze concernenti i lotti di tuberi-seme di patate

1 Norme relative al calibro

1.1
Il calibro minimo dei tuberi-seme dev'essere tale da non consentire il passaggio attraverso un setaccio con maglie quadrate di:
a.
25 mm di lato;
b.
1.2
Per i tuberi di dimensione eccessiva per passare attraverso un setaccio con maglie quadrate di 35 mm di lato, i limiti di calibro superiori e inferiori sono espressi con un multiplo di cinque.
1.3
All'atto della cernita di un lotto, la differenza massima tra le dimensioni dei lati delle maglie quadrate dei due setacci utilizzati non dev'essere superiore a 25 mm.
1.4
I lotti non devono contenere più del 3 per cento del peso di tuberi-seme di calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento del peso di tuberi-seme di calibro superiore a quello massimo indicato.

2 Qualità dei lotti di tuberi-seme di patate

2.1
Le patate da semina della classe PBTC (materiale iniziale) non possono presentare tuberi con impurità e difetti oppure con malattie causate da organismi nocivi secondo le lettere b-i. Per le patate da semina di altre classi si applicano i seguenti limiti di tolleranza:

Impurità, difetti e malattie causate da organismi nocivi

Limiti di tolleranza (in % del peso)

Tuberi-seme di prebase

Tuberi-seme di base

Tuberi-seme certificati

a.
Quota di terra e di componenti estranei

1

1

2

b.
Marciume asciutto o umido, sempreché non sia causato da Synchytrium endobioticum,
Clavibacter sepedonicus Li et al. [CORBSE] o Ralstonia
solanacearum

0,2

0,5, di cui al massimo 0,2 % del peso di marciume

0,5, di cui al massimo 0,2 % del peso di marciume

c.
Difetti esteriori (p.es.: tuberi deformi o danneggiati)

3

3

3

d.
Scabbia comune della patata: tuberi colpiti su una superficie di oltre un terzo

5

5

5

e.
Tuberi raggrinziti a causa dell'eccessiva essiccazione
o a causa della disidratazione dovuta alla scabbia argentea

0,5

1

1

f.
Candidatus Liberibacter
solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0

0

0

g.
Anguillulosi Ditylenchus
destructor Thorne [DITYDE]

0

0

0

h.
Rizottoniosi (Rhizoctonia solani), causata da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]: tuberi infestati per più del 10 per cento della superficienm

1

5

5

i.
Scabbia pulverulenta causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]:
tuberi infestati per più del
10 per cento della superficie

1

3

3

j.
Patate da semina secondo
le lett. b-i.

6

6

8

2.2
All'atto del controllo in laboratorio di un campione ufficiale, non devono essere superati i seguenti limiti di tolleranza:

Categoria

Classe

Tuberi (in %) colpiti da

virus dell'accartoc-ciamento delle foglie di patata [PLRV00]

e

virus Y della patata [PVY000]4

virus A della patata
[PVA000]

virus M della patata [PVM000]

virus S della patata
[PVS000]

virus X della patata
[PVX000]

Prebase

PBTC

0

0

Prebase

PB1

0

0

Prebase

PB2

0

0

Prebase

PB3

0

Prebase

PB4

0,5

0

Base

S

0,5

1,12

Base

SE1

1,1

32

Base

SE2

1,1

32

Base

E

21, 3

42, 3

Certificato

A

10

1
Di cui al massimo 1,1 per cento di virus Y della patata [PVY000]
2
Analisi soltanto in caso di necessità
3
Il limite di tolleranza massimo per le virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4 per cento
4
Per le piante della categoria prebase i controlli concernono le virosi seguenti:
-
virus dell'accartocciamento delle foglie di patata [PLRV00]
-
virus A della patata [PVA000]
-
virus M della patata [PVM000]
-
virus S della patata [PVA000]
-
virus X della patata [PVX000]
-
virus Y della patata [PVY000]

3 Esigenze concernenti le sementi di patate

La purezza specifica, la proporzione di altre specie vegetali e la facoltà germinativa delle sementi sono tali da garantire la qualità e l'utilità delle piantine di patate ottenute da sementi di patate e dei lotti di patate da semina da esse prodotte.

Capitolo C: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante foraggere

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie

Peso massimo
di un lotto



(t)

Peso minimo
di un campione
da prelevare da
un lotto

(g)

Peso minimo
dei campioni per la determinazione
del numero massimo di altre specie
(g)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

101

50

5

Agrostis gigantea

101

50

5

Agrostis stolonifera

101

50

5

Agrostis capillaris

101

50

5

Alopecurus pratensis

101

100

30

Arrhenatherum elatius

101

200

80

Bromus catharticus

101

200

200

Bromus sitchensis

101

200

200

Cynodon dactylon

101

50

5

Dactylis glomerata

101

100

30

Festuca arundinacea

101

100

50

Festuca filiformis

101

100

30

Festuca ovinia

101

100

30

Festuca pratensis

101

100

50

Festuca rubra

101

100

30

Festuca trachyphylla

101

100

30

x Festulolium

101

200

60

Lolium multiflorum

101

200

60

Lolium perenne

101

200

60

Lolium x hybridum

101

200

60

Phalaris aquatica

101

100

50

Phleum nodosum

101

50

10

Phleum pratense

101

50

10

Poa annua

101

50

10

Poa nemoralis

101

50

5

Poa palustris

101

50

5

Poa pratensis

101

50

5

Poa trivialis

101

50

5

Trisetum flavescens

101

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium -frutto

10

1000

300

Hedysarum coronarium -sementi

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

25

1000

1000

Lupinus angustifolius

25

1000

1000

Lupinus luteus

25

1000

1000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago x varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia -frutto

10

600

600

Onobrychis viciifolia -sementi

10

400

400

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

25

1000

1000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

25

1000

1000

Vicia pannonica

20

1000

1000

Vicia sativa

25

1000

1000

Vicia villosa

20

1000

1000

Altre specie

Brassica napus var.napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

 5

20

2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

1
Il peso massimo di un lotto può essere incrementato fino a 25 tonnellate a condizione che l'organizzazione di condizionamento sia stata riconosciuta dall'UFAG.

2 Termini di ricezione dei campioni ufficiali delle sementi di moltiplicazione

I campioni di sementi di moltiplicazione devono essere forniti al servizio competente entro il 15 settembre.

I campioni prelevati dai lotti di moltiplicazione importati devono essere forniti muniti di un'etichetta ufficiale o corredati del certificato allestito dall'ente di certificazione del Paese d'origine.

3 Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono adempiere le norme e le condizioni seguenti:

3.1
Le sementi devono presentare identità e purezza varietali. La purezza varietale minima viene esaminata di norma mediante ispezioni in campo secondo le disposizioni dell'allegato 3.
3.2
Sementi certificate di prima riproduzione

Specie

Facoltà germina-
tiva
(in %)

Tenore massimo di semi duri
(in %)

Purezza varietale specifica (in %)

Tenore
di acqua
(in %)

Numero massimo di semi di altre specie in un campione in %
del peso
3*)

Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo la cifra 1, colonna 4
(Totale per colonna)

Legenda *)
*) = vedasi
il commento nella legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione

1*)

2*)

totale

una sola specie

Agropy-
ron
repens

Alope-
curus myosuroides

Melilo-
tus spp.

Raphanus raphani-
strum

Sinapis arvensis

Avena fatua
4*)

Cuscuta spp.

Rumex spp.
5*)

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis gigantea

80

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis stolonifera

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis capillaris

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Alopecurus pratensis

70

75

13

2.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

9,12

Arrhenatherum elatius

75

90

13

3.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

9,10,12

Bromus catharticus

75

97

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

10

10,12

Bromus sitchensis

75

97

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

10

10,12

Cynodon dactylon

70

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Dactylis glomerata

80

90

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Festuca arundinacea

80

95

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca filiformis

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca ovina

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca pratensis

80

95

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca rubra

75

90

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca trachyphylla

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

x Festulolium

75

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium multiflorum

75

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium perenne

80

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium x hybridum

75

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Phalaris aquatica

75

96

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Phleum nodosum

80

96

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Phleum pratense

80

96

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Poa annua

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

5

6,12

Poa nemoralis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa palustris

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa pratensis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa trivialis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Trisetum flavescens

70

75

13

3.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

9,11,12

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

2.5

1.0

0.3

0

0

5

12

Lotus corniculatus.

75

40

95

11

1.8

1.0

0.3

0

0

10

7,13,14

Lupinus albus

80

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Lupinus angustifolius

75

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Lupinus luteus

80

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Medicago lupulina

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Medicago sativa

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Medicago x varia

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

2.5

1.0

0.3

0

0

5

Ornithopus sativus

75

90

11

1

0

0

10

12

Pisum sativum

80

98

15

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Trifolium alexandrinum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium hybridum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium incarnatum

75

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium pratense

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium repens

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium resupinatum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

1.0

0.5

0.3

0

0

5

Vicia faba

80

5

98

15

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Vicia pannonica

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Vicia sativa

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Vicia villosa

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Altre specie

Brassica napus var.napobrassica

80

98

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

5

12

Brassica oleracea convar. acephala

75

98

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

10

12

Phacelia tanacetifolia

80

96

11

1.0

0.5

0

0

12

Plantago lanceolata

75

85

11

1.5

0

0

10

12

Raphanus sativus var.
oleiformis

80

97

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Legenda delle norme relative alle sementi certificate di prima riproduzione

1
Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali.
2
Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali.
3
4
Sono tenute in considerazione pure l'Avena ludoviciana e l'Avena sterilis.
5
Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex maritimus.
6
Un contenuto massimo totale pari a 0,8 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.
7
Un contenuto massimo pari a 1 per cento in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza.
8
Un contenuto massimo totale pari a 0,5 per cento in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa e Vicia villosa in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.
9
Le percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.
10
Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.
11
La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di queste specie.
12
La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.
13
Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito normalmente.
14
La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.
15
La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare
a.
il 2 per cento per il lupino amaro,
b.
l'1 per cento per i lupini diversi dal lupino amaro.
16
La percentuale in numero di semi di lupino amaro in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5 per cento.
17
Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all'atto della campionatura o dell'esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.
3.3
Sementi di prebase e di base

Specie

Facoltà germi-nativa
(in %)

Tenore massimo di semi duri
(in %)

Purezza varietale specifica (in %)

Tenore
di acqua
(in %)

Numero massimo di semi di altre specie in un campione
in % del peso

Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo
la cifra 1, colonna 4 3*)
(Totale per colonna)

Legenda *)
*) = vedasi il commento nella legenda relativa alle sementi di prebase e di base

1*)

2*)

una sola specie

Rumex spp.
5*)

Agropy-
ron
repens

Alope-curus myosuroides

Melilo-
tus spp.

Avena fatua
4*)

Cuscuta spp.

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis gigantea

80

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis stolonifera

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis capillaris

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Alopecurus pratensis

70

75

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Arrhenatherum elatius

75

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6,10

Bromus catharticus

75

97

13

0.4

20

5

5

5

0

0

10

Bromus sitchensis

75

97

13

0.4

20

5

5

5

0

0

10

Cynodon dactylon

70

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

6

Dactylis glomerata

80

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca arundinacea

80

95

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca filiformis

75

85

13

0.3

20

2

5

5

6

Festuca ovina

75

85

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca pratensis

80

95

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca rubra

75

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca trachyphylla

75

85

13

0.3

20

2

5

5

6

x Festulolium

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium multiflorum

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium perenne

80

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium x hybridum

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Phalaris aquatica

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

Phleum nodosum

80

96

13

0.3

20

2

1

1

0

0

Phleum pratense

80

96

13

0.3

20

2

1

1

0

0

Poa annua

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa nemoralis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa palustris

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa pratensis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa trivialis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Trisetum flavescens

70

75

13

0.3

20

1

1

1

0

0

8,11

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

0.3

20

2

0

0

0

9

Lotus corniculatus

75

40

95

11

0.3

20

3

0

0

0

9

Lupinus albus

80

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Lupinus angustifolius

75

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Lupinus luteus

80

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Medicago lupulina

80

20

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9

Medicago sativa

80

40

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Medicago x varia

80

40

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Ornithopus sativus

75

90

11

0.3

20

5

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

0.3

20

2

0

0

0

Pisum sativum

80

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Trifolium alexandrinum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium hybridum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium incarnatum

75

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium pratense

80

20

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9,12

Trifolium repens

80

40

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9,12

Trifolium resupinatum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

0.3

20

2

0

0

0

Vicia faba

80

5

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia pannonica

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia sativa

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia villosa

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Altre specie

Brassica napus var.
napobrassica

80

98

11

0.3

20

2

0

0

Brassica oleracea convar. acephala

75

98

11

0.3

20

3

0

0

Phacelia tanacetifolia

80

96

11

0.3

20

0

0

Raphanus sativus var.
oleiformis

80

97

11

0.3

20

2

0

0

Legenda delle norme relative alle sementi di prebase e di base

1
Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali.
2
Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali.
3
4
Sono tenute in considerazione pure l'Avena ludoviciana e l'Avena sterilis.
5
Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosalla e Rumex maritimus.
6
Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.
7
Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.
8
Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.
9
La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.
10
Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.
11
La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.
12
Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto.
13
La percentuale in numero di semi di lupino amaro non deve superare l'1 per cento.
14
Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all'atto della campionatura o dell'esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.
3.4
Sementi commerciali

Specie

Capacità di germinazione

(in %)

Tenore massimo di semi duri
(in %)

Purezza varietale specifica

(in %)

Tenore di acqua


(in %)

Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % del peso 3*)

Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo il numero 1 colonna 4

(Totale per colonna)

Legenda *)
*)
= vedasi il commento nella legenda relativa alle sementi commerciali

1*)

2*)

totale

una sola specie

Agropyron
repens

Alopecu-rus myo-suroides

Melilotus spp.

Raphanus raphani-strum

Sinapis arvensis

Avena fatua
4*)

Cuscuta spp.

Rumex spp.
5*)

Poaceae (Gramineae)

Cynodon dactylon

70

90

13

3.0

2.0

0.3

0.3

0

0

2

8

Phalaris aquatica

75

96

13

2.5

2.0

0.3

0.3

0

0

5

8

Poa annua

75

85

13

3.0

2.0

0.3

0.3

0

0

5

6, 8

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

3.5

2.0

1.0

0

0

5

8

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

3.5

2.0

0.3

0

0

5

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

2.0

1.5

0.3

0

0

5

Vicia faba

80

5

98

15

1.5

1.3

0.3

0

0

5

11

Vicia pannonica

85

20

97

15

2.0

1.5

0.3

0

0

5

11

Legenda delle norme relative alle sementi commerciali

1
Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati come plantule normali.
2
Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule normali.
3
La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi (p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata.
4
Sono tenute in considerazione pure l'Avena ludoviciana e l'Avena sterilis.
5
Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex maritimus.
6
Un contenuto massimo totale pari al 3 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza. Per Poa annua, un contenuto massimo totale pari al 10 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza.
7
Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.
8
La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.
9
Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto per la relativa specie.
10
La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.
11
Per le specie di Vicia un contenuto massimo totale pari al 6 per cento in peso di sementi di Vicia pannonica e Vicia vilosa o di specie coltivate affini ad un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

Capitolo D: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito.

È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie

Peso massimo dei lotti (t)

Peso minimo dei
campioni
(g)

Peso minimo dei campioni per la determinazione
del numero massimo di altre specie
(g)

1

2

3

4

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Helianthus annuus

25

1000

1000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

30

1000

1000

2 Esigenze poste alle sementi

2.1 Purezza varietale

Specie

Purezza varietale minima (%)

Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Sementi certificate di seconda riproduzione e sementi commerciali

Brassica napus1,2, Brassica rapa2

99,9

99,7

Brassica napus1,3, Brassica rapa3, Helianthus annuus4, Sinapis alba

99,7

99

98

Linum usitatissimum

99,7

98

97,5

Papaver somniferum

99

98

Gycine max

99,5

99

1
eccetto gli ibridi
2
eccetto le varietà esclusivamente a scopo foraggero
3
varietà esclusivamente a scopo foraggero
4
eccetto le varietà ibride, comprese le rispettive parti integranti

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 3.

Nel caso di ibridi di Brassica napus, ottenuti attraverso la maschiosterilità, le sementi devono adempiere le seguenti esigenze e norme:

a.
Le sementi devono essere sufficientemente pure dal profilo dei caratteri varietali dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;
b.
La purezza varietale minima deve essere la seguente:
-
sementi di base, componente femminile: 99,0 per cento,
-
sementi di base, componente maschile: 99,9 per cento,
-
sementi certificate: 90,0 per cento.
c.
Le sementi non possono essere certificate quali sementi certificate salvo siano stati regolarmente presi in considerazione i risultati dei controlli ufficiali sulle sementi di base, ufficialmente prelevate e controllate durante il periodo di crescita delle sementi per la certificazione identificate quali sementi certificate, per stabilire se le sementi di base adempiono le esigenze poste in materia di identità delle sementi dal profilo delle caratteristiche dei componenti, comprese la maschiosterilità e le norme per le sementi di base, nonché le esigenze in materia di purezza varietale minima di cui alla lettera b.
In caso di sementi di base di ibridi la purezza varietale può essere valutata in base ad idonei metodi biochimici;
d.
Le norme relative alla purezza varietale minima di cui alla lettera b di sementi certificate di ibridi devono essere ufficialmente controllate mediante il prelievo di un numero adeguato di campioni. A tal fine possono essere impiegati idonei metodi biochimici.
2.2 Facoltà germinativa, tenore di acqua, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Sementi di base e sementi certificate

Specie e categoria

Facoltà germinativa minima
(in % di sementi pure)

Tenore di acqua
(in %)

(f)

Purezza specifica
(in % del peso)

Tenore massimo di sementi di altre specie di piante in un campione secondo il numero 1 colonna 4
(totale per colonna)

Purezza minima
specifica

Tenore massimo totale di sementi di altre specie di piante

totale

(a)

Avena fatua, Avena ludovi-
ciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus rapha-
nistrum

Rumex spp. ausser Rumex
acetosella

Alopecurus myo-
suroides

Lolium
remotum

Condizioni relative al tenore di semi di
Orobanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Brassica spp:

-
sementi di base

85

11

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

-
sementi certificate

85

11

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

(e)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

3

Helianthus annuus

85

10

98

-

5

0

0 (c)

Linum usitatissimum

-
Lino da fibra

92

11

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2

-
Lino per l'estrazione di olio

85

11

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2

Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

Sinapis alba

-
sementi di base

85

11

98

0.3

-

0

0 (c) (d)

10

2

-
sementi certificate

85

11

98

0.3

-

0

0 (c) (d)

10

5

Glycine max.

80

14

98

-

5

0

0 (c)

Le presenti norme sono applicabili anche alle sementi commerciali.

Legenda delle norme relative alle sementi di base e alle sementi certificate

a.
Il tenore massimo di sementi di cui alla colonna 5 si riferisce anche alle specie menzionate nelle colonne 6 a 11.
b.
La determinazione del contenuto totale di semi di altre specie di piante è necessaria soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
c.
La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
d.
La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.
e.
Le sementi sono esenti da semi di Orobanche spp.; la presenza di un seme di Orobanche spp. in un campione di 100 g non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di 200 g è esente da semi di Orobanche spp.
f.
Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all'atto della campionatura o dell'esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

Capitolo E: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di barbabietole

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È ammessa una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie

Peso massimo di un lotto (t)

Peso minimo di un campione (g)

Beta vulgaris

20

500

2 Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente.

Le sementi adempiono inoltre le seguenti condizioni:

Specie

Facoltà
germinativa
minima
(in % di glomeruli
o di sementi pure)

Purezza minima specifica
(in % del peso)

Tasso massimo d'umidità
(in % del peso) 1

Barbabietole da zucchero

-
Sementi monogermi

80

97

15

-
Sementi di precisione

75

97

15

-
Sementi plurigermi di varietà con una quota di diploidi superiore all'85 %

73

97

15

-
Altre sementi

68

97

15

Barbabietole da foraggio

-
Sementi plurigermi di varietà con una quota di diploidi superiore all'85%, sementi monogermi, sementi di precisione

73

97

15

-
Altre sementi

68

97

15

1
Esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

Il peso di semi di altre piante non deve superare lo 0,3 per cento.

3 Esigenze supplementari poste alle sementi monogermi e alle sementi di precisione

a.
Sementi monogermi:
1.
almeno il 90 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula,
2.
il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati.
b.
Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
Almeno il 70 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati.
c.
Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
Per le varietà la cui quota di diploidi è superiore all'85 per cento, almeno il 58 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati.
d.
Per le sementi della categoria «sementi di base» il peso di impurezze innocue non deve superare l'1,0 per cento. Per le sementi della categoria «sementi certificate» il peso di impurezze innocue non deve superare lo 0,5 per cento. Per quanto riguarda le sementi rivestite di queste due categorie, la rispondenza alle condizioni è verificata sulla base di campioni di sementi trasformate, parzialmente decorticate (lucidate o frantumate), ma non ancora rivestite. È fatto salvo l'esame ufficiale della purezza analitica minima delle sementi rivestite.

Capitolo F: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di ortaggi

1 Peso dei lotti e dei campioni

1.
Peso massimo di un lotto
a.
Sementi di Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba


30 tonnellate

b.
Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba



20 tonnellate

c.
Sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano

10 tonnellate

Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 per cento il peso massimo prescritto.
2.
Peso minimo di un campione

Specie

Peso (g)

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthricus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (partim): cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)


15

Cichorium intybus (partim): cicoria industriale

50

Cichorium endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Lycopersicon esculentum

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativus

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinacia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1000

Zea mays

1000

Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino a un quarto del peso prescritto. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.

2 Esigenze poste alle sementi

1.
Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente.
2.
3.
Le sementi devono inoltre essere conformi alle seguenti esigenze:
a.
Norme

Specie

Purezza minima specifica
(in % del
peso)

Tenore massimo di semi di altre specie di piante (in % del peso)

Facoltà germinativa minima
(in % di glomeruli o di sementi pure)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (glomeruli)

Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)


97


0,5


70 (glomeruli)

Brassica oleracea (cavolfiore)

97

1

70

Brassica oleracea (altre sottospecie)

97

1

75

Brassica rapa (cavolo cinese)

97

1

75

Brassica rapa (rapa primaverile, rapa autunnale)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim): cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano
(o cicoria a foglia larga)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim): cicoria industriale

97

1

80

Cichorium endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85

Nel caso delle varietà di Zea mays (granoturco dolce - tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è dell'80 % delle sementi pure. L'etichetta reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 80 %».

b.

Allegato 5139

139 Aggiornato dalla cifra II delle O del DEFR del 22 dic. 1999 (RU 2000 513) del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 7 giu. 2010 (RU 2010 2763), e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

(art. 15, 27b, 28, 30, 38a, 44 e 45)

Etichettatura

Capitolo A: Etichettatura delle sementi di cereali

1. La dimensione minima dell'etichetta è di 110 mm × 67 mm.

2. L'etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

a.
per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi:
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»),
4.
numero di riferimento del lotto,
5.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)»,
6.
specie (denominazione latina),
7.
designazione della varietà,
8.
categoria,
9.
Paese di produzione,
10.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero di semi,
11.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
12.
se si tratta di sementi di ibridi, la designazione della varietà è completata con la dicitura «ibrido». Se si tratta di sementi di base di ibridi o di sementi per la produzione di miscugli di linee, la designazione della linea, dell'ibrido semplice o del componente è completata con la dicitura «componente»,
13.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione,
14.
per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione».
b.
per i miscugli di sementi:
1.
miscuglio (specie e varietà),
2.
servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»),
3.
numero di riferimento del lotto,
4.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)»,
5.
specie, varietà, categoria, Paese di produzione e proporzione e percentuale di peso di ciascun componente,
6.
numero ufficiale d'identificazione,
7.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero di semi,
8.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
9.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

Capitolo B: Etichettatura dei tuberi-seme di patate

A. Indicazioni prescritte

L'etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
servizio e Paese di certificazione,
4.
numero d'identificazione del produttore o numero d'identificazione del lotto,
5.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il … (mese e anno)»,
6.
designazione della varietà,
7.
Paese di produzione,
8.
categoria e classe,
9.
calibro,
10.
peso netto dichiarato.

B. Dimensioni

La dimensione minima dell'etichetta è di 110 mm × 67 mm.

C. Indicazioni prescritte per tuberi-seme ottenuti da sementi di patate

1. L'etichetta di lotti di tuberi-seme in virtù dell'articolo 38a capoverso 1, in aggiunta alle indicazioni di cui al capitolo A, deve fornire la seguente indicazione:

«Piante ottenute da sementi di patate nell'ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell'UE.»

2. Il documento d'accompagnamento del fornitore di piantine di cui all'articolo 38a capoverso 2 deve fornire le seguenti indicazioni:

a.
l'indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»,
b.
l'indicazione «CH - UFAG»,
c.
numero di omologazione dell'organizzazione di moltiplicazione,
d.
nome del produttore,
e.
numero di lotto,
f.
specie con almeno l'indicazione della designazione botanica,
g.
varietà,
h.
numero delle piantine,
i.
l'indicazione «Piantine ottenute da sementi di patate»,
j.
trattamento, se pertinente.

3. L'etichetta del fornitore di sementi di cui all'articolo 38a capoverso 3 deve fornire le seguenti indicazioni:

a.
l'indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»,
b.
l'indicazione «CH - UFAG»,
c.
numero di omologazione dell'organizzazione di moltiplicazione,
d.
numero di lotto,
e.
specie con almeno l'indicazione della designazione botanica,
f.
varietà,
g.
l'indicazione «Sementi di patate (True Potato Seeds)»,
h.
peso netto o lordo indicato o numero di semi indicato,
i.
natura dell'additivo e proporzione approssimativa tra il peso delle sementi pure e il peso totale in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi.

Capitolo C: Etichettatura delle sementi di piante foraggere

1. Etichette ufficiali

1.1 Indicazioni prescritte
a.
Per le sementi di prebase, le sementi di base e le sementi certificate:
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
servizio di certificazione e Paese,
4.
numero di riferimento del lotto,
5.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)» oppure mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con la dicitura "campione prelevato il … (mese e anno)»,
6.
specie (denominazione latina),
7.
designazione della varietà,
8.
categoria,
9.
Paese di produzione,
10.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero dichiarato di semi puri,
11.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
12.
per le sementi certificate di seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base,
13.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione,
14.
per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione»,
1.
per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l'articolo 15 capoverso 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere».
b.
Per le sementi commerciali:
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
«Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»
4.
servizio di certificazione e Paese,
5.
numero di riferimento del lotto,
6.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)" oppure mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'ammissione come sementi commerciali indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)",
7.
specie (denominazione latina),
8.
Paese di produzione,
9.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero di semi,
10.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
11.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.
c.
Per i miscugli di sementi:
1.
«Miscuglio di sementi per … (utilizzazione prevista)»,
2.
servizio che ha proceduto alla chiusura e Paese,
3.
numero di riferimento,
4.
mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)»,
5.
proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, secondo le varietà; la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all'acquirente o se è ufficialmente depositata,
6.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero di semi,
7.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
8.
per i miscugli di sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.
1.2 Dimensioni minime
110 mm × 67 mm

2. Etichette del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

a.
Per le sementi certificate:
1.
«Piccolo imballaggio CE B»,
2.
nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno d'identificazione,
3.
numero d'ordine attribuito ufficialmente,
4.
servizio che ha attribuito il numero d'ordine,
5.
numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato,
6.
specie, indicata almeno in latino,
7.
varietà, indicata almeno in latino,
8.
«Sementi certificate»,
9.
peso lordo o netto o numero di semi puri,
10.
in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,
11.
per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l'articolo 15 capoverso 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere».
b.
Per le sementi commerciali:
1.
«Piccolo imballaggio CE B»,
2.
nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione,
3.
numero d'ordine attribuito ufficialmente,
4.
servizio che ha attribuito il numero d'ordine,
5.
numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto controllato,
6.
specie, indicata almeno in latino,
7.
«Sementi commerciali»,
8.
peso lordo o netto o numero di semi puri,
9.
in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.
c.
Per i miscugli di sementi:
1.
«Piccolo imballaggio CE A» o «Piccolo imballaggio CE B»,
2.
nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione,
3.
Per i piccoli imballaggi CE B:
-
numero d'ordine attribuito ufficialmente;
-
servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome del Paese o sigla;
-
numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati.
4.
Per i piccoli imballaggi CE A:
-
numero di riferimento, che consente di risalire ai lotti utilizzati;
-
Paese.
5.
6.
«Miscugli di sementi per … (utilizzazione prevista)»
7.
peso netto o lordo o numero di semi puri,
8.
in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,
9.
proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e, se necessario, secondo le varietà o la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso può essere comunicata all'acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

Capitolo D: Etichettatura delle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Indicazioni prescritte

a.
Per le sementi di base e le sementi certificate:
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
servizio di certificazione e Paese,
4.
numero di riferimento del lotto,
5.
mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)»
oppure
mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)»,
6.
specie (denominazione latina),
7.
designazione della varietà,
8.
categoria,
9.
Paese di produzione,
10.
peso netto o lordo (compresa l'indicazione corrispondente) o numero di semi,
11.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
12.
per le varietà ibride o linee inbred:
-
per le sementi di base, per cui gli ibridi semplici o le linee inbred cui appartengono le sementi di base sono stati ufficialmente omologati in conformità della presente ordinanza:
denominazione del componente, sotto cui questo è stato ufficialmente omologato, con o senza indicazione della varietà, in caso di ibridi semplici o linee inbred, esclusivamente destinati ad essere utilizzati quali componenti per la coltura di varietà, con la dicitura «componente»,
-
per le sementi di base in altri casi:
denominazione del componente appartenente alle sementi di base che può essere fornita in codice, integrata con indicazione della varietà, con o senza indicazione della rispettiva funzione (maschile o femminile), con la dicitura «componente»,
-
per le sementi certificate:
designazione della varietà cui appartengono le sementi, con la dicitura «ibrido»,
13.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.
abis.
Per le sementi certificate di un'associazione varietale:
Si applicano le indicazioni richieste alla lettera a tranne che, invece della designazione della varietà, vanno indicate la designazione dell'associazione varietale (indicazione «associazione varietale» e designazione) e le percentuali di peso delle diverse componenti varietali; l'indicazione della designazione dell'associazione varietale è sufficiente se la percentuale del peso è stata comunicata per iscritto su richiesta all'acquirente ed è stata stabilita ufficialmente.
b.
Per le sementi commerciali:
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
«Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»,
4.
servizio di certificazione e Paese,
5.
numero di riferimento del lotto,
6.
mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)»
oppure
mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'ammissione come sementi commerciali, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)»,
7.
specie (denominazione latina),
8.
Paese di produzione,
9.
peso netto o lordo dichiarato,
10.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
11.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione.

2 Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

Capitolo E: Etichettatura delle sementi di barbabietole

1 Etichetta ufficiale

1.1 Indicazioni prescritte
1.
numero ufficiale d'identificazione,
2.
iscrizione «Normativa CE»,
3.
servizio di certificazione e Paese,
4.
numero di riferimento del lotto,
5.
mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno)»
oppure
mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il … (mese e anno)»,
6.
specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,
7.
designazione della varietà,
8.
categoria,
9.
Paese di produzione,
10.
peso netto o lordo dichiarato, rispettivamente numero di glomeruli o di semi puri dichiarato,
11.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
12.
per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi»,
13.
per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione»,
14.
per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell'etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull'etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.
1.2 Dimensioni minime
110 mm × 67 mm

2 Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio
(piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

1.
«Piccolo imballaggio CE»,
2.
nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno d'identificazione,
3.
numero d'ordine attribuito ufficialmente,
4.
servizio che ha attribuito il numero d'ordine e Paese,
5.
numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato,
6.
specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio,
7.
varietà, indicata almeno in latino,
8.
categoria,
9.
peso netto o lordo, rispettivamente numero di glomeruli o di semi puri,
10.
natura dell'additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,
11.
per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi»,
12.
per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione».

Capitolo F: Etichettatura delle sementi di ortaggi

A. Etichetta ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate

I. Indicazioni prescritte
1.
normativa CE,
2.
servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi,
2a.
numero ufficiale d'identificazione,
3.
mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese e anno) oppure mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato il …» (mese e anno),
4.
numero di riferimento del lotto,
5.
specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi,
6.
varietà, indicata almeno in caratteri latini,
7.
categoria,
8.
Paese di produzione,
9.
peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri,
10.
in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale,
11.
in caso di varietà ibride o linee inbred:
-
per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente ordinanza: il nome del componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o di linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali, del termine «componente»,
-
per le altre sementi di base: il nome del componente cui appartengono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di codice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»,
-
per le sementi certificate:
il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido»,
12.
in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione: «rianalizzato il … (mese, anno)».
II. Dimensioni minime
[tab]
110 mm × 67 mm

B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard

I. Indicazioni prescritte
1.
normativa CE,
2.
nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio d'identificazione,
3.
campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna,
4.
specie, indicata almeno in caratteri latini,
5.
varietà, indicata almeno in caratteri latini,
6.
categoria,
7.
numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette,
8.
peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri,
9.
in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
II. Dimensioni minime dell'etichetta
[tab]
110 mm × 67 mm

Allegato 6140

140 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5531).

(art. 40)

Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da patate da semina

1 Identità varietale

Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà sommata alla percentuale di piante di varietà estranee non può essere superiore a:

a.
0,01 per cento per i tuberi-seme di prebase;
b.
0,25 per cento per i tuberi-seme di base;
c.
0,5 per cento per i tuberi-seme certificati.

2 Virosi

2.1
Nella discendenza diretta delle piante coltivate di tuberi-seme di prebase della classe PBTC (materiale iniziale) non possono essere presenti piante che presentano sintomi di virosi.
2.2
Nella discendenza diretta di patate da semina, la percentuale in numero di piante con sintomi di virosi non può essere superiore a:
a.
0,5 per cento per tuberi-seme di prebase delle classi PB1, PB2, PB3 e PB4;
b.
1 per cento per tuberi-seme di base della classe S;
c.
2 per cento per tuberi-seme di base delle classi SE1 e SE2;
d.
4 per cento per tuberi-seme di base della classe E;
e.
8 per cento per tuberi-seme certificati.