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910.91

Ordinanza
sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura),2

ordina:

1 RS 910.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Capitolo 1: Campo d'applicazione e oggetto

Art. 1

1 I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull'agricoltura e alle ordinanze emanate in base a essa.3

2 L'ordinanza disciplina inoltre la procedura in materia di:

a.
riconoscimento delle aziende e delle diverse forme di collaborazione interaziendale;
b.
verifica e delimitazione delle superfici.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Capitolo 2: Terminologia

Sezione 1: Persone e unità standard di manodopera

Art. 2 Gestore

1 Per gestore s'intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d'impresa.4

2 Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un'azienda.

3 ...5

4 Se un'azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sull'agricoltura, il produttore è considerato gestore.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

5 Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753).

Art. 36 Unità standard di manodopera

1 L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro.

2 Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

a.
superfici

1.
superficie agricola utile (SAU) senza colture speciali (art. 15)

0.022 USM per ha

2.
colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate

0.323 USM per ha

3.
vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate (declività naturale superiore al 30 %)

1.077 USM per ha

b.
animali da reddito (art. 27)

1.
vacche da latte, pecore da latte e capre da latte

0.039 USM per UBG

2.
suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati

0.008 USM per UBG

3.
suini da allevamento

0.032 USM per UBG

4.
altri animali da reddito

0.027 USM per UBG

c.7
supplementi in tutte le zone, eccetto la regione d'estivazione, per:

1.
zone declive con declività del 18-35 per cento

0,016 USM per ha

2.
zone declive con declività superiore al 35 fino al 50 per cento

0,027 USM per ha

3.
zone declive con declività superiore al 50 per cento

0,054 USM per ha

4.
agricoltura biologica

coefficienti lett. a maggiorati del 20 %

5.
alberi da frutto ad alto fusto nei campi

0,001 USM per albero

3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c numeri 1-4 si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 5 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.8

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).

Sezione 2: Forme di azienda e di comunità aziendale

Art. 6 Azienda

1 Per azienda s'intende un'impresa agricola che:

a.
si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente;
b.
comprende una o più unità di produzione;
c.10
è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende;
d.
ha un proprio risultato d'esercizio; e
e.
è gestita durante tutto l'anno.

2 Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni:

a.
visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione;
b.
nel quale sono attive una o più persone; e
c.
che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11.11

2bis In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un'azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un'unità di produzione di tale azienda, se:

a.
il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzione è utilizzato il locale di stabulazione;
b.12
è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11-25 dell'ordinanza del 23 ottobre 201313 sui pagamenti diretti (OPD); e
c.14
le disposizioni dell'ordinanza del 23 ottobre 201315 sugli effettivi massimi, dell'OPD, dell'ordinanza del 22 settembre 199716 sull'agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate.17

3 Se un'azienda comprende più di un'unità di produzione, per centro dell'azienda s'intende il luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali.

4 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:18

a.
il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell'azienda indipendentemente da gestori di altre aziende;
b.19
il gestore di un'altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell'azienda; o
c.
i lavori dell'azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna forma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12.20

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). Vedi comunque l'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'O sull'agricoltura biologica del 22 set. 1997 (RU 1997 2498).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

13 RS 910.93

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

15 RS 916.344

16 RS 910.18

17 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Art. 8 Azienda con pascoli comunitari

Per azienda con pascoli comunitari s'intende un'impresa agricola che:

a.
serve alla messa al pascolo in comune di animali;
b.
comprende pascoli comunitari (art. 25);
c.
dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo; e
d.22
è gestita da un ente di diritto pubblico, da un'almenda o da una società di persone.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3813).

Art. 9 Azienda d'estivazione

1 Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che:

a.
serve all'estivazione di animali;
b.
è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato;
c.
comprende pascoli d'estivazione (art. 26);
d.
dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione;
e.23
è gestita durante l'estivazione; e
f.
è indipendente da altre aziende d'estivazione.

2 Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1378).

Art. 1024 Comunità aziendale

Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende in un'unica azienda, se:

a.
la collaborazione è disciplinata in un contratto scritto;
b.
i gestori gestiscono congiuntamente la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d'impresa;
c.
i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale e non lavorano al di fuori di essa in misura superiore al 75 per cento;
d.
i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
e.
ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).

Art. 1125 Aziende detentrici di animali

1 Per aziende detentrici di animali s'intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull'unità di produzione e nell'azienda d'estivazione o nell'azienda con pascoli comunitari.26

2 Un'azienda detentrice di animali comprende:

a.
per le unità di produzione: il centro di un'azienda detentrice di animali nonché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell'azienda;
b.
per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari: le stalle e le installazioni dell'azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa.27

3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell'azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a.

4 Se in un'unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un'azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un'unica azienda.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 11a28 Detentori di animali

Per detentori di animali s'intende:

a.
i gestori di cui all'articolo 2 che tengono animali;
b.29
i gestori di aziende d'estivazione e di aziende con pascoli comunitari che tengono animali.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 1230 Comunità aziendale settoriale

Vi è una comunità aziendale settoriale se:

a.
più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiuntamente una parte delle loro attività;
b.
la collaborazione e la ripartizione delle superfici e degli animali sono disciplinate in un contratto scritto;
c.
i gestori delle aziende coinvolte sono occupati nella comunità aziendale settoriale;
d.
i centri delle aziende coinvolte sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e
e.
ciascuna delle aziende coinvolte, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0,20 USM.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).

Sezione 2a:31 Prestazioni per la produzione agricola e attività affini all'agricoltura

31 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 12a Prestazioni per la produzione agricola

1 Per prestazioni per la produzione agricola s'intendono le attività agricole di aziende e forme di comunità fornite a terzi dietro pagamento con superfici, edifici, installazioni, apparecchiature e manodopera propri dell'azienda.

2 Non sono considerate prestazione per la produzione agricola le attività economiche alle quali non sono collegate attività agricole, come la locazione o il comodato di superfici, edifici, locali di stabulazione o macchine ad altri gestori o a terzi.

Art. 12b Attività affini all'agricoltura

Per attività affini all'agricoltura s'intendono le attività economiche di aziende e forme di comunità al di fuori della produzione vera e propria nonché al di fuori di lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria, se queste attività sono esercitate dai gestori, dalla loro famiglia o da impiegati dell'azienda o della forma di comunità e hanno una correlazione con l'azienda.

Sezione 3: Superfici

Art. 13 Superficie aziendale32

La superficie aziendale (SA) comprende:33

a.
la superficie agricola utile;
b.34
la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate;
c.
la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione;
d.
le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile;
e.
le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d'acqua.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 1435 Superficie agricola utile

1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende:

a.
la superficie coltiva;
b.
la superficie permanentemente inerbita;
c.
i terreni da strame;
d.
la superficie con colture perenni;
e.
la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
f.
la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste.

2 Non rientrano nella SAU:

a.
i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari;
b.
le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

36 RS 921.0

Art. 15 Colture speciali

1 Per colture speciali s'intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.37

2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all'articolo 14 lettere a, d ed e.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU

1 Non sono considerate superficie agricola utile:

a.
le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola;
b.
le superfici o parti di superfici caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive;
c.
le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013;
d.
i terreni edificabili urbanizzati, delimitati definitivamente entro il 31 dicembre 2013;
e.
le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche;
f.38
le superfici con impianti solari.39

2 Una superficie non ha quale destinazione principale l'utilizzazione agricola se:

a.
quest'ultima è fortemente ridotta;
b.
il reddito derivante dall'utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un'utilizzazione non agricola; o
c.
la funzione di cura è predominante.

3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che:40

a.
le superfici sono situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e la loro destinazione principale è l'utilizzazione agricola;
b.
si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d oppure e;
c.41
per le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera e il contratto di affitto è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr42; e
d.
la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.43

4 In deroga al capoverso 1 lettera b, le superfici o parti di superfici caratterizzate da un'elevata presenza di zigolo dolce sono considerate superficie agricola utile se il servizio cantonale competente rilascia un'autorizzazione per il risanamento della superficie mediante maggese nero. La superficie va gestita conformemente al promemoria della Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali del 24 gennaio 202244 concernente il maggese nero quale strumento di lotta contro lo zigolo dolce.45

5 Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:

a.
gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c dell'ordinanza del 28 giugno 200046 sulla pianificazione del territorio (OPT); e
b.
il gestore dimostra che:
1.
si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera a, d oppure e, e
2.
per gli impianti solari di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.47

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

42 RS 221.213.2

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5869).

44 Il promemoria può essere consultato su: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Condizioni/Termini > Documentazione.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753).

46 RS 700.1

47 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

Art. 1748 Superfici all'estero

1 Le superfici ubicate all'estero sono considerate superficie agricola utile di un'azienda se:

a.
si trovano nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 200549 sulle dogane;
b.
i requisiti per l'importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;
c.
il centro dell'azienda si trova nella zona di confine svizzera.

2 Per superfici coltivate per tradizione famigliare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona di confine svizzera.

3 In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione famigliare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione famigliare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un'azienda nella zona di confine svizzera.

4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all'estero coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all'estero gestite da un'azienda agricola svizzera.50

48 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 50 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

49 RS 631.0

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

Art. 18 Superficie coltiva

1 Per superficie coltiva s'intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati temporanei51.

2 Per superficie coltiva aperta s'intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione, le strisce su superficie coltiva e le strisce per organismi utili predisposte sulla superficie coltiva aperta fanno parte della superficie coltiva aperta.52

3 Per prato temporaneo s'intende la superficie seminata a prato che nell'ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo.

51 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

Art. 18a53 Coltura principale

1 La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno.

2 Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD54 la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se:

a.
è piantata al più tardi entro fine giugno; e
b.
può essere raccolta regolarmente.55

3 Una coltura piantata dopo il 1° giugno è considerata una coltura principale soltanto se:

a.
è la prima coltura piantata dopo il raccolto della coltura principale dell'anno precedente;
b.
è piantata al più tardi entro fine giugno; e
c.
può essere raccolta regolarmente.56

53 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

54 RS 910.13

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

Art. 19 Superficie permanentemente inerbita

1 Per superficie permanentemente inerbita s'intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d'estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.57

2 Per prato permanente s'intende la superficie che viene falciata almeno una volta all'anno per la produzione di foraggio.

3 Per pascolo permanente s'intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d'estivazione.

4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste.

5 I prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se:

a.59
sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e
b.
il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all'interno dell'azienda.

6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d'estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se:

a.
formano un insieme di almeno 20 are;
b.
il loro sfruttamento non è pericoloso; e
c.
si tratta di superfici in proprietà o in affitto.

7 Per superficie permanentemente inerbita s'intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.60

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

58 RS 921.01

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).

Art. 20 Superficie inerbita

Per superficie inerbita s'intende il prato temporaneo (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).

Art. 21 Terreni da strame

Per terreni da strame s'intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all'anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all'interno dell'azienda.

Art. 22 Superficie con colture perenni

1 Per colture perenni s'intendono:

a.
vigneti;
b.
frutteti;
c.
colture pluriennali di bacche;
d.
piante medicinali e aromatiche pluriennali;
e.
luppolo;
f.61
colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo;
g.
colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
h.62
selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;
i.
colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).

2 Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di:

a.
almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi, sambuchi, cachi, fichi, noccioli, mandorli e ulivi;
b.
almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
c.
almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi, noci e castagni al di fuori delle selve.63

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 753).

Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri

1 Per siepi e boschetti rivieraschi s'intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

2 Per boschetti campestri s'intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali.

3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti:

a.
superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m2;
b.
larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
c.
età del popolamento, al massimo 20 anni.

2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.

Art. 24 Superficie d'estivazione (SE)

1 Per superficie d'estivazione si intendono:

a.
i pascoli comunitari;
b.
i pascoli d'estivazione;
c.
i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione.

2 Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199864 sulle zone agricole sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.

Art. 25 Pascoli comunitari

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un'azienda con pascoli comunitari (art. 8).

Art. 2665 Pascoli d'estivazione

Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda d'estivazione (art. 9).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Sezione 4: Animali da reddito

Art. 2766

1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell'allegato.

2 Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s'intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca.

3 Se necessario, l'Ufficio federale dell'agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell'escrezione di azoto e fosforo degli animali.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Sezione 5:67 Foraggio

67 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 28 Foraggio di base

Per foraggio di base s'intendono:

a.
il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia;
b.
le colture campicole coltivate a scopo foraggero nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate, senza tritello di pannocchie di mais;
c.
le radici di cicoria;
d.
le foglie di barbabietola, la polpa di barbabietola fresca e la polpa a di barbabietola pressata;
e.
la frutta fresca;
f.
le patate non trasformate, compresi i cascami della cernita;
g.
i cascami e i sottoprodotti non essiccati o concentrati della valorizzazione delle patate, della frutta e della verdura.
Art. 29 Foraggio concentrato

Per foraggio concentrato s'intendono tutti i foraggi di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201168 sugli alimenti per animali non contemplati dall'articolo 28.

Capitolo 3: Riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali, verifica delle superfici69

69 Originario avanti l'art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Art. 29a70 Riconoscimento di forme di azienda (art. 6-9), comunità aziendali (art. 10) e comunità aziendali settoriali (art. 12)

1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.71

2 Su un'azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 199172 sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.

3 La locazione o l'affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2bis necessita del consenso del servizio competente secondo l'articolo 32.73

70 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525).

72 RS 211.412.11

73 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

Art. 29b74 Riconoscimento di divisioni di aziende

Le aziende che derivano dalla divisione di un'azienda esistente possono essere riconosciute qualora:

a.
l'azienda divisa:
1.
comprendeva più aziende ai sensi della LDFR75 e la divisione è stata effettuata in funzione di queste aziende, o
2.
comprendeva un'azienda che viene divisa definitivamente in più aziende con l'approvazione del servizio competente; e
b.
per almeno cinque anni:
1.
i gestori non sono proprietari in comune, comproprietari o affittuari comuni di terre, edifici o installazioni dell'azienda divisa, e
2.
ogni gestore è proprietario unico della sua sostanza di affittuario e gestisce l'azienda come gestore indipendente.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

75 RS 211.412.11

Art. 30 Procedura di riconoscimento76

1 Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate dei necessari documenti. Il Cantone verifica se le condizioni di cui agli articoli 6-12 sono adempiute.77

2 La decisione di riconoscimento ha effetto dalla data di inoltro della domanda. Se per l'entrata in vigore del contratto che istituisce una comunità è stata convenuta una data posteriore, la decisione di riconoscimento ha effetto dalla data d'inizio del contratto.

3 ...78

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

78 Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

Art. 30a79 Verifica del riconoscimento

1 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto.

2 I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà delle unità di produzione dopo il riconoscimento oppure in caso di modifica dei contratti di affitto delle aziende agricole esistenti al momento del riconoscimento. Il riconoscimento è revocato in particolare se:

a.
una o più aziende che fanno parte della comunità non adempiono più le condizioni previste all'articolo 6 capoverso 1 lettera b; oppure
b.
le unità di produzione sono essenzialmente:
1.
tenute in proprietà comune (comproprietà) dai gestori, oppure
2.
prese in affitto da essi in comune.

3 Determinante per la valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici e degli edifici nonché le quote rispetto al valore di reddito dei fondi e delle unità di produzione escluse le abitazioni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.80

79 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

Art. 32 Competenza

1 È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l'azienda, l'azienda con pascoli comunitari, l'azienda d'estivazione, la comunità aziendale, la comunità aziendale settoriale oppure la superficie interessata.81

2 Se tra aziende situate in Cantoni diversi sussiste un legame, per la verifica e il riconoscimento è competente il Cantone sul quale si trova il centro dell'azienda più grande.

3 Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una comunità aziendale settoriale, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l'azienda del membro designato per rappresentare la comunità.82

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura vigila sull'esecuzione.

Allegato85

85 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3901). Aggiornato dalla correzione dell'8 apr. 2014 (RU 2014 863), dal n. I dell'O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1753), dal n. II dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3315) e dal n. IV dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

(art. 27 cpv. 1)

Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso

Coefficiente per animale

1. Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus arnee)

1.1 Vacche:

1.11
Vacche da latte
1,00
1.12
Altre vacche
1,00

1.2 Altri animali della specie bovina:

1.21
oltre 730 giorni di età
0,60
1.22
oltre 365 fino a 730 giorni di età
0,40
1.23
oltre 160 fino a 365 giorni di età
0,33
1.24
fino a 160 giorni di età
0,13

2. Animali della specie equina

2.1
Altezza al garrese 148 cm e oltre
2.1.1
oltre 900 giorni di età
0,70
2.1.2
oltre 180 fino a 900 giorni di età

0,50

2.1.3
fino a 180 giorni di età

0,30

2.2
Altezza al garrese fino a 148 cm
2.2.1
oltre 900 giorni di età
0,35
2.2.2
oltre 180 fino a 900 giorni di età

0,25

2.2.3
fino a 180 giorni di età

0,15

3. Ovini

3.1
Pecore lattifere

0,25

3.2
Altri ovini oltre 365 giorni di età

0,17

3.3
Ovini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età

0,06

3.4
Agnelli fino a 180 giorni di età

0,03

4. Caprini

4.1
Capre lattifere

0,20

4.2
Altri caprini oltre 365 giorni di età

0,17

4.3
Caprini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età

0,06

4.4
Capretti fino a 180 giorni di età

0,03

5. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

5.1
Bisonti di oltre 900 giorni di età (riproduttori adulti)
1,00
5.2
Bisonti fino a 900 giorni di età (allevamento e ingrasso)

0,40

5.3
Daini di ogni età

0,10

5.4
Cervi di ogni età

0,20

5.5
Lama di oltre 2 anni

0,17

5.6
Lama fino a 2 anni

0,11

5.7
Alpaca di oltre 2 anni

0,11

5.8
Alpaca fino a 2 anni

0,07

6. Conigli

6.1
Coniglie riproduttrici (= coniglie con almeno 4 figliate all'anno) dalla 1a figliata, compresi gli animali giovani fino all'inizio dell'ingrasso o fino al momento del loro uso per la riproduzione (età: circa 35 giorni)

0,034

6.2
Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 giorni (5 cicli per posta e anno)

0,011

7. Suini

7.1
Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4-8 settimane, 5,7-10,4 cicli per posta)

0,55

7.2
Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre)

0,00

7.3
Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli per posta)

0,26

7.4
Verri riproduttori

0,25

7.5
Suinetti svezzati (trasferiti per l'ingrasso con ca. 25 kg, 8-12 cicli o trasferiti per l'ingrasso con ca. 35 kg, 6-8 cicli per posta)

0,06

7.6
Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)

0,17

8. Pollame da reddito

8.1
Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole

0,010

8.2
Pollastrelle, galletti o pulcini (senza i polli da ingrasso)

0,004

8.3
Polli da ingrasso di ogni età (durata d'ingrasso ca. 40 giorni; 6,5-7,5 cicli per posta)

0,004

8.4
Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta)

0,015

8.5
Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l'anno)

0,005

8.6
Ingrasso di tacchini

0,028

8.7
Struzzi fino a 13 mesi

0,140

8.8
Struzzi di oltre 13 mesi

0,260