851.1
Legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
(Legge federale sull'assistenza, LAS)1
del 24 giugno 1977 (Stato 8 aprile 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 115 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 19764,
decreta:
1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera.
2 Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni.
3 L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7
1 È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento.8
2 Il bisogno è giudicato secondo le prescrizioni e i principi vigenti nel luogo d'assistenza.
1 Sono prestazioni assistenziali a tenore della presente legge le prestazioni in denaro e in natura di un ente pubblico, pagate secondo il diritto cantonale alle persone nel bisogno e commisurate ai bisogni.
2 Non sono prestazioni assistenziali:
- a.
- le prestazioni sociali cui ha diritto l'interessato e il cui ammontare non è stabilito secondo l'apprezzamento dell'autorità bensì calcolato secondo le prescrizioni, segnatamente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i contributi statali e comunali, disciplinati per legge o regolamento, alle spese d'alloggio, di istruzione e di assicurazione dei meno abbienti e altri contributi con carattere di sovvenzione;
- b.9
- i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie ente pubblico deve prestare in luogo degli assicurati;
- c.
- i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso statali e comunali;
- d.
- le spese per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure penali;
- e.
- l'estinzione di debiti fiscali da parte di un ente pubblico;
- f.
- le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito;
- g.
- l'assunzione delle spese di sepoltura.
1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.
La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale.
Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.
1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.13
2 Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.14
3 Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:
- a.15
- alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;
- b.
- al luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento;
- c.
- all'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro;
- d.
- al suo luogo di dimora, negli altri casi.
1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.17
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.18
1 Le autorità non devono indurre una persona nel bisogno a lasciare il Cantone di domicilio, nemmeno mediante sussidi per le spese di trasloco o altre agevolazioni, a meno che ciò non sia nel suo proprio interesse.
2 In caso di infrazione al presente divieto, il domicilio assistenziale sussiste nel precedente luogo di domicilio per tutto il tempo in cui la persona nel bisogno non sarebbe presumibilmente partita senza l'intervento dell'autorità, ma al massimo per cinque anni.
3 Per gli stranieri, sono riservate le disposizioni su la revoca dei permessi di presenza, l'espulsione, il rinvio e il rimpatrio.
1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.
1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.19
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.20
1 Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.21
2 …22
1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.
2 …25
1 È riservato il rimborso di spese d'assistenza da parte della Confederazione in base a speciali disposti.28
2 Ha diritto al rimborso il Cantone di dimora o di domicilio che ha prestato l'assistenza.
1 Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, semprechè la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
2 Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia.30
1 Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.31
2 Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.
È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 193132 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
1 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell'assistenza necessaria e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell'assistito al luogo di domicilio.
2 Sono riservate le pretese di risarcimento verso lo Stato d'origine derivanti da trattati internazionali.
Per il rimborso delle spese di ospedalizzazione o di ricovero in un ospizio o di altre spese di cura da parte dello Stato d'origine di uno straniero si applicano gli eventuali trattati internazionali.
1 Il Cantone di domicilio è competente per far valere i diritti ai contributi di mantenimento o di assistenza trasferiti all'ente pubblico in virtù del Codice civile svizzero34; per gli stranieri non domiciliati in Svizzera è competente il Cantone di dimora.35
2 e 3 …36
1 L'obbligo di restituzione dell'assistito e dei suoi eredi è retto dal diritto del Cantone in cui l'assistito era domiciliato al momento dell'assistenza. Le pertinenti pretese sono fatte valere e giudicate dalle autorità e dai tribunali di questo Cantone.
2 …38
3 Se l'assistito era uno straniero non domiciliato in Svizzera, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone che ha prestato l'assistenza.
4 …39
1 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.
2 Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell'articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.41
3 Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l'istanza.
1 I Cantoni corrispondono tra loro per il tramite delle autorità cantonali competenti.
2 Ogni Cantone designa l'ente pubblico che deve provvedere all'assistenza o al rimborso delle spese e quello a cui devono essere versate le somme rimborsate dagli altri Cantoni.
Il Cantone di dimora che assiste d'urgenza una persona nel bisogno e chiede il rimborso delle spese al Cantone di domicilio deve notificargli il caso assistenziale il più presto possibile.
1 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d'assistenza dovute.45
2 Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.
3 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall'aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.46
3bis Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l'articolo 7 capoverso 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.47
4 Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l'ente pubblico tenuto all'assistenza secondo il diritto cantonale.48
1 Il Cantone che non riconosce la pretesa di rimborso delle spese, l'istanza di rettificazione o i conti deve, entro 30 giorni, fare opposizione motivata al Cantone richiedente.
2 Il termine d'opposizione decorre dal ricevimento della notifica d'assistenza, dei conti o dell'istanza di rettificazione.
1 Il Cantone richiedente, se non riconosce l'opposizione e questa non è ritirata, deve respingerla indicando i motivi e richiamandosi esplicitamente al presente articolo.
2 La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l'autorità giudiziaria cantonale competente.49
3 …50
1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.
2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e adeguano le prescrizioni cantonali.
3 Se un Cantone non è in grado di adeguare tempestivamente la propria legislazione, il governo cantonale è autorizzato ad emanare un ordinamento provvisorio valido fino all'entrata in vigore delle prescrizioni cantonali modificate.
Sono abrogati:
- 1.
- la legge federale del 22 giugno 187551 sulle spese di assistenza a malati e di sepoltura a decessi poveri di altri Cantoni;
- 2.
- il concordato del 25 maggio 195952 concernente l'assistenza nel luogo di domicilio;
- 3.
- la convenzione amministrativa del 17 maggio 196353 concernente gli assistiti cittadini di più Cantoni.
1 I fatti rilevanti per il domicilio rimangono determinanti anche se occorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2 Per i casi assistenziali pendenti come casi concordatari al momento dell'entrata in vigore della presente legge non è necessaria una nuova notifica d'assistenza.
Il Cantone di origine è tenuto al rimborso delle spese assistenziali secondo il diritto anteriore soltanto se gli sono fatturate entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197955