Art. 1
1 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera.
2 Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni.
3 L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge del 26 settembre 20145 sugli Svizzeri all'estero; quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari6 della Confederazione.7
7 Nuovo testo giusta il n. III 6 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723, 2379).