1 L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI39) gestisce sistemi d'informazione che servono:40
- a.
- al collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI), per:
- 1.
- facilitare il collocamento,
- 2.
- rendere esecutiva la LADI,
- 3.
- osservare il mercato del lavoro,
- 4.
- agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione per l'invalidità,
- 5.
- agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro;
- b.
- alla gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI), per:
- 1.
- consultare i posti vacanti,
- 2.
- consultare i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio,
- 3.
- annunciare i posti vacanti,
- 4.
- contattare le persone in cerca d'impiego,
- 5.
- gestire i posti vacanti.41
2 Il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2.42
3 Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d'informazione previsti dall'articolo 83 capoverso 1bis LADI nella misura in cui lo esiga l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 81 e 85 LADI.43
3bis Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.44
3ter Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:
- a.
- le persone in cerca d'impiego registrate all'URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;
- b.
- i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d'impiego;
- c.
- i collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento, per consultare in forma non anonimizzata i profili delle persone in cerca d'impiego;
- d.45
- ...
- e.
- la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i compiti di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- f.46
- gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per riversarvi gli attestati di partecipazione degli assicurati (art. 59b e 59cbis cpv. 3 LADI).47
3quater I seguenti organi hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:
- a.
- gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a;
- b.
- gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a.48
4 La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.
5 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la responsabilità per la protezione dei dati;
- b.
- i dati da raccogliere;
- c.
- il termine di conservazione dei dati;
- d.49
- la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3ter;
- e.
- l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- f.
- la collaborazione fra le autorità interessate;
- g.
- la sicurezza dei dati.