Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione7
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.8
- i requisiti relativi:
- 1.
- ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e alle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali,
- 2.
- alla macellazione,
- 3.
- agli animali destinati alla macellazione;
- b.9
- …
- c.
- il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni;
- d.
- la produzione di derrate alimentari a partire dalla selvaggina cacciata e da animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli.
2 Non si applica:
- a.
- alla macellazione e alla trasformazione di bestiame da macello, volatili da cortile, conigli domestici, selvaggina d'allevamento e ratiti, se la macellazione e la trasformazione della carcassa avvengono nell'effettivo di provenienza per uso domestico privato;
- b.
- all'affettatura, al sezionamento e alla trasformazione della selvaggina cacciata per uso domestico privato.10
3 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 201611 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2521).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842).
9 Abrogata dal n. I dell'O dell'8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023 842).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2521).