1 Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.
2 Esso decide il versamento delle indennità se:
- a.
- dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
- b.
- il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.
3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
- a.
- un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
- b.
- nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti13 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.
4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.