Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la determinazione e la valutazione dei pericoli e rischi per la vita e la salute dell'essere umano nonché per l'ambiente che potrebbero essere cagionati da sostanze e preparati;
- b.
- le condizioni per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente;
- c.
- l'utilizzazione di sostanze e preparati che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente;
- d.
- il trattamento di dati su sostanze e preparati da parte delle autorità d'esecuzione.
2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e ai loro principi attivi nonché ai prodotti fitosanitari, ai loro principi attivi e ai loro coformulanti quando alla stessa rinvia l'ordinanza del 18 maggio 20057 sui biocidi o l'ordinanza del 12 maggio 20108 sui prodotti fitosanitari.
3 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva.
4 Ai prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 20169 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori privati o professionali si applicano esclusivamente gli articoli 5-7 e 81, ma solo per quanto concerne la protezione dell'ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l'ambiente.10
5 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- al trasporto di sostanze e preparati su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta, eccettuato l'articolo 10 capoverso 1 lettera b;
- b.
- al transito di sostanze e preparati sotto controllo doganale, sempre che non siano oggetto di lavorazione o trasformazione durante il transito;
- c.
- alle sostanze e ai preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati agli utilizzatori privati e professionali: 11
- 1.12
- derrate alimentari secondo l'articolo 4 della legge del 20 giugno 201413 sulle derrate alimentari (LDerr),
- 2.
- medicamenti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 200014 sugli agenti terapeutici,
- 3.
- alimenti per animali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 201115 sugli alimenti per animali;
- d.
- alle armi e alle munizioni secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 5 della legge del 20 giugno 199716 sulle armi;
- e.
- alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 LPAmb.
6 Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67.17
7 Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l'ordinanza PIC del 10 novembre 200418.19
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
17 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
19 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).