1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSl136.
2 A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appropriato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l'anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter disattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.
3 I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.
4 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l'invio di questi messaggi e impedire l'allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.
5 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.
6 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su richiesta deve informare sui motivi del blocco o dell'attuazione di questo mezzo. Per poter adempiere il suo obbligo d'informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.
7 L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.
8 In caso di pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l'autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d'intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.