Art. 14 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di battelli e impianti infrastrutturali per il trasporto professionale di viaggiatori.5
2 Alla costruzione, all'attrezzatura e all'esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano soltanto gli articoli 5-14, 17-19, 21-40, 43, 44 capoversi 1-3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49-51, 57, 57a e 57b nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).6
3 Alla costruzione, all'attrezzatura e all'esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 e le relative disposizioni esecutive del DATEC nonché gli articoli 107-114, 124 e 131-140a dell'ordinanza dell'8 novembre 19787 sulla navigazione interna.
4 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni basate sulle medesime.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173).