1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo può essere sottoposto a un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito.
2 Se palesa indizi di inattitudine a condurre che non sono o non sono unicamente riconducibili all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all'esame dell'urina e della saliva.
3 È ordinata una prova del sangue se:
- a.64
- vi sono indizi di inattitudine a condurre non riconducibili all'influsso dell'alcol;
- b.
- la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi della concentrazione di alcol nell'alito o elude lo scopo di questa misura;
- c.65
- la persona interessata esige che sia effettuata un'analisi della concentrazione di alcol nel sangue66.
3bis La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito o se questa non è adatta ad accertare l'infrazione.67
4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l'inattitudine a condurre.
4bis Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.68
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari, la procedura per l'analisi della concentrazione di alcol nell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'esame sanitario completivo delle persone sospettate di inattitudine a condurre.
6 Il Consiglio federale fissa la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette che sia data l'inattitudine a condurre secondo l'articolo 24a e stabilisce il livello a partire dal quale la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono considerate qualificate.69
7 Il Consiglio federale può:
- a.
- fissare, per altre sostanze che riducono l'idoneità a condurre, la concentrazione nel sangue a partire dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette che sia data l'inattitudine a condurre secondo l'articolo 24a;
- b.
- prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, segnatamente le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;
- c.
- prevedere eccezioni all'applicazione della presente sezione alla conduzione di determinati tipi di natanti senza motore;
- d.
- autorizzare un ufficio federale a disciplinare i dettagli tecnici o amministrativi.70