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745.16

Ordinanza
sulle indennità e la presentazione dei conti
nel traffico regionale viaggiatori

(OITRV)

del 16 ottobre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31ater capoverso 3, 31aquater capoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 20063 sugli impianti a fune (LIFT),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
l'indennità per i costi non coperti delle offerte nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, segnatamente le quote dei Cantoni e della Confederazione;
b.
l'ordinazione di offerte d'importanza nazionale, di agevolazioni tariffali e di ulteriori offerte;
c.
la concessione di aiuti finanziari;
d.
la presentazione dei conti delle imprese che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo la LTV o la Lferr.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all'interno di una regione, compreso il collegamento generale tra località secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 novembre 20094 sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
b.
conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un'impresa;
c.
settore: le seguenti offerte dello stesso genere di un'impresa:
1.
la totalità delle linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni,
2.
l'infrastruttura ferroviaria,
3.
le linee del traffico regionale viaggiatori ordinate unicamente dai Cantoni e ulteriori offerte ordinate, come il traffico locale,
4.
il carico autoveicoli ordinato dalla Confederazione,
5.
le attività accessorie;
d.
conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni;
e.
conto di previsione: il conto contenuto nell'offerta presentata che documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
f.
conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, al rinnovo, all'ammortamento o al disinvestimento di attivi fissi.

Capitolo 2: Indennità per i costi non coperti

Sezione 1: Principi

Art. 3 Beneficiari delle indennità

Possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 28 capoverso 1 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l'articolo 6 LTV, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

Art. 4 Indennità per i costi non coperti

1 Le indennità per la copertura dei costi non coperti secondo il conto di previsione nell'ambito del traffico regionale viaggiatori sono versate per le singole linee.

2 La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un'impresa un'indennità diversa rispetto ai costi non coperti pianificati se:

a.
occorre creare una nuova linea;
b.
è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi nella quale sono stati stabiliti costi o indennità; oppure
c.
eccezionalmente i committenti e l'impresa ne traggono vantaggio.
Art. 5 Coordinamento tra UFT e Cantoni

1 Se la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente i costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione.

2 Coordinano le proprie attività in merito all'ordinazione e alla verifica da parte dell'autorità di vigilanza secondo l'articolo 37 LTV.

3 I Cantoni gestiscono la determinazione dell'offerta, l'esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese. Se l'ordinazione concerne più Cantoni, questi designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento per ogni linea. Se non riescono ad accordarsi, decide l'UFT.

4 L'UFT gestisce il rilevamento della qualità delle prestazioni ordinate e sostiene i Cantoni nell'esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori.

5 Ai fini dell'ordinazione l'UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici.

Art. 6 Equilibrio tariffale

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le offerte equivalenti oggetto di ordinazione siano fornite in tutto il Paese a tariffe comparabili.

2 Assicurano in particolare che i costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non comportino tariffe notevolmente più elevate.

Sezione 2: Condizioni

Art. 7

1 Un'offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente da Confederazione e Cantoni, se:

a.
la linea serve per tutto l'anno al collegamento generale secondo l'articolo 5 capoverso 3 OTV5; sono incluse le offerte stagionali o in singoli giorni della settimana che integrano il collegamento esistente;
b.
il tratto di linea situato all'estero serve prevalentemente al traffico svizzero o la stazione di confine delle linee ferroviarie è situata all'estero;
c.
per la linea sono garantite una redditività minima e almeno una domanda secondo l'articolo 8 capoverso 2;
d.
le prescrizioni del committente relative alla qualità e alla sicurezza dell'offerta e allo statuto degli occupati sono rispettate;
e.
il servizio diretto ai sensi dell'articolo 16 LTV viene garantito;
f.
l'offerta è oggetto di una concessione, di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

2 L'UFT stabilisce le condizioni per la redditività minima delle linee in una direttiva, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all'articolo 37. Esamina periodicamente le condizioni e se del caso le adegua alle circostanze attuali.

3 Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFT decide se le condizioni per il versamento di un'indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l'UFT può approvare il versamento congiunto di un'indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.

Sezione 3: Offerta nel traffico regionale viaggiatori

Art. 8 Portata dell'offerta ordinata

1 La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l'offerta in funzione della domanda.

2 La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo con quattro coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno.

3 Se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno può essere ordinata un'offerta con una cadenza oraria continua e 18 coppie di corse.

4 L'offerta può essere intensificata oltre la cadenza oraria, se:

a.
ciò è necessario per motivi di capacità, a condizione che lo sfruttamento delle capacità e la redditività siano sufficienti;
b.
lo richiedono gli obiettivi della pianificazione del territorio o della protezione dell'ambiente, in particolare se è possibile in tal modo sfruttare ulteriori e importanti potenziali di mercato.

5 Sono possibili deroghe alla portata dell'offerta di cui ai capoversi 2-4 se le condizioni generali d'esercizio e la situazione dei costi della linea lo giustificano.

6 Per gli impianti a fune, il trasporto su richiesta, le corse in base alla domanda, le corse collettive o gli impianti automatici, la Confederazione e i Cantoni ordinano l'offerta in funzione degli orari di servizio, nonché tenendo in considerazione le rispettive condizioni di produzione e i costi.

7 La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2-6. Queste possono essere ordinate dai Cantoni come miglioramenti dell'offerta in virtù dell'articolo 28 capoverso 4 LTV.

8 L'UFT stabilisce i principi per l'offerta nel traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

Art. 9 Determinazione della domanda

1 La domanda viene determinata in base al numero medio di passeggeri rilevati per tratto di linea nel periodo dal lunedì al venerdì. In casi particolari, l'UFT può autorizzare deroghe.

2 Il numero medio di passeggeri per tratto di linea è dato dal rapporto tra il numero totale di passeggeri trasportati sul tratto in entrambe le direzioni nell'arco di un anno dal lunedì al venerdì e la somma annuale dei giorni di servizio.

Art. 10 Qualità dell'offerta

1 L'UFT misura la qualità delle offerte ordinate congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori mediante un sistema di rilevamento della qualità, coinvolgendo i Cantoni e le imprese. Pubblica annualmente i risultati delle singole imprese.

2 Le imprese documentano e commentano annualmente la qualità delle proprie offerte rilevata dall'UFT mediante rapporti sulla qualità.

3 Sulla base dei rapporti sulla qualità i committenti e le imprese possono concordare miglioramenti della qualità nelle convenzioni sull'offerta o sugli obiettivi.

Sezione 4: Messa a concorso e aggiudicazione

Art. 11 Pianificazione della messa a concorso

1 Ogni Cantone pianifica i bandi pubblici per le offerte da mettere a concorso congiuntamente alla Confederazione. La pianificazione della messa a concorso contempla almeno le seguenti indicazioni:

a.
offerte che il Cantone mette a concorso congiuntamente alla Confederazione;
b.
eventuali ulteriori offerte che il Cantone mette a concorso senza la partecipazione della Confederazione;
c.
momento della messa a concorso;
d.
data di avvio dell'esercizio;
e.
durata dell'aggiudicazione;
f.
per offerte esistenti oggetto di concessione, titolari e data di scadenza delle concessioni;
g.
vettore di trasporto: strada o ferrovia;
h.
motivo della messa a concorso;
i.
stato della procedura di messa a concorso.

2 Se è prevista la messa a concorso di un'offerta, questa dev'essere integrata nella pianificazione almeno dodici mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori su strada, tale offerta può essere integrata nella pianificazione a titolo informativo.

3 La pianificazione della messa a concorso richiede l'approvazione dell'UFT. Quest'ultimo consulta gli altri Cantoni interessati dalla messa a concorso.

4 L'UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni delle offerte da mettere a concorso contengano le stesse informazioni. Pubblica un compendio delle pianificazioni.

Art. 12 Valori soglia

1 Il valore soglia dell'importo dell'indennità a partire dal quale i committenti mettono a concorso offerte su strada secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV è retto, per le offerte per le quali va rilasciata una nuova concessione, dall'allegato 4 numero 1.1 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici.

2 Per le offerte esistenti il valore soglia senza imposta sul valore aggiunto ammonta a 500 000 franchi.

3 Nei casi contemplati all'articolo 32c capoverso 2 LTV i committenti mettono a concorso l'offerta anche se l'importo dell'indennità è inferiore al valore soglia.

Art. 13 Nuova offerta in una rete regionale esistente

Una nuova offerta è considerata parte integrante di una rete regionale esistente secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa gestisce più autolinee interconnesse e se la nuova offerta può essere integrata nella rete esistente in modo da creare sinergie operative con le linee esistenti.

Art. 14 Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni

1 Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell'inizio della procedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso.

2 Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 15, 18, 19 e 26.

Art. 15 Procedura di messa a concorso

1 Il Cantone prepara la documentazione per la messa a concorso. La documentazione contempla:

a.
le indicazioni determinanti per la presentazione dell'offerta;
b.
i requisiti che tale offerta deve soddisfare;
c.
i criteri di valutazione dell'idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso;
d.
i criteri di valutazione dell'offerta presentata;
e.
i termini per l'inoltro dell'offerta e della domanda di concessione;
f.
il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all'offerta presentata.

2 Il termine per l'inoltro dell'offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all'offerta presentata per al massimo 12 mesi dalla scadenza del termine di inoltro.

3 Il Cantone sottopone all'UFT per approvazione la documentazione per la messa a concorso e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso l'offerta.

4 Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

a.
le modifiche della documentazione per la messa a concorso subito dopo la loro approvazione;
b.
in forma anonimizzata, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

5 Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione per la messa a concorso e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

6 Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento sottopone la documentazione per la messa a concorso e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione.

Art. 16 Indennizzo

Le imprese offerenti non hanno diritto all'indennizzo dei costi sostenuti per la preparazione dell'offerta.

Art. 17 Parti e combinazioni dell'offerta da garantire, varianti

1 Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

a.
possano presentare offerte per parti o combinazioni dell'offerta da garantire;
b.
possano presentare varianti.

2 Le condizioni quadro sono definite nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 18 Apertura delle offerte

1 Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell'UFT.

2 I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

a.
il nome delle persone presenti;
b.
il nome delle imprese offerenti;
c.
la data di inoltro delle offerte;
d.
i costi e i ricavi pianificati in relazione all'offerta da garantire;
e.
la portata delle offerte presentate secondo l'articolo 17.

3 Il Cantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del segreto d'affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.

Art. 19 Verifica e valutazione delle offerte

1 Il Cantone verifica i dati delle offerte ricevute sotto il profilo tecnico e contabile per assicurare che siano oggettivamente comparabili. Se contatta a questo proposito un'impresa offerente, registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto.

2 I committenti possono chiedere informazioni su un'impresa offerente in particolare se:

a.
sospettano l'esistenza di un motivo di esclusione secondo l'articolo 32f LTV; oppure
b.
i costi non coperti dell'offerta da garantire sono particolarmente bassi.

3 Valutano le offerte ricevute fondandosi sull'analisi costi-benefici o su un sistema di valutazione equivalente e determinano congiuntamente l'offerta più vantaggiosa.

4 Stabiliscono congiuntamente se svolgere la valutazione sulla base dei costi e dei ricavi pianificati o solo dei costi pianificati.

Art. 20 Avviso e decisione di aggiudicazione

1 L'UFT comunica ai Cantoni partecipanti e alle imprese offerenti l'avviso di aggiudicazione.

2 Conduce la consultazione secondo l'articolo 13 OTV7.

3 Al termine della consultazione l'UFT emana una decisione in merito all'aggiudicazione e al rilascio o al rinnovo della concessione.

4 Se nove mesi prima dell'entrata in esercizio di una linea la decisione di aggiudicazione non è ancora definitiva, l'UFT decide in merito all'esercizio.

Art. 21 Interruzione della procedura di messa a concorso

I committenti interrompono la procedura di messa a concorso se sussistono motivi gravi, in particolare se:

a.
le condizioni della messa a concorso sono cambiate in modo sostanziale;
b.
nessuna offerta adempie i requisiti e i criteri definiti nella documentazione per la messa a concorso.
Art. 22 Pubblicazione

1 Le decisioni dell'UFT sono pubblicate sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici8.

2 Le decisioni non vengono pubblicate nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettere a, f e g LTV.

8 www.simap.ch

Art. 23 Cambiamento dell'impresa incaricata

Non si prefigura un trasferimento del rapporto di lavoro secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni (CO)9 se la nuova impresa aggiudicataria impiega i dipendenti dell'impresa precedentemente incaricata in virtù dell'articolo 32l capoverso 3 LTV.

Sezione 5: Convenzioni sugli obiettivi

Art. 24 Principi

1 La Confederazione e i Cantoni concludono con le imprese convenzioni sugli obiettivi per un periodo dai quattro ai sei anni. Una durata differente può essere stabilita di comune accordo.

2 La Confederazione i Cantoni non possono concludere con le imprese convenzioni incompatibili con le convenzioni sugli obiettivi.

3 Nelle convenzioni sugli obiettivi possono essere concordati obiettivi di costi o di indennità oppure essere stabiliti costi o indennità in maniera vincolante.

Art. 25 Eccezioni

Non sussiste l'obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi:

a.
per impianti a fune e battelli;
b.
per offerte transfrontaliere;
c.
per imprese con un importo annuale delle indennità inferiore a un milione di franchi;
d.
in singoli casi motivati.
Art. 26 Convenzione sugli obiettivi dopo una messa a concorso

1 Dopo una messa a concorso secondo l'articolo 32 LTV l'UFT, i Cantoni partecipanti e l'impresa aggiudicataria concludono una convenzione sugli obiettivi per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione.

2 Nella convenzione sugli obiettivi sono stabiliti i costi e i ricavi oppure solo i costi per i primi due periodi di ordinazione e disciplinati gli adeguamenti di tali importi per gli anni successivi.

3 In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione sugli obiettivi.

Art. 27 Sistema di bonus-malus

1 I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l'esistenza delle imprese.

2 I bonus o i malus non devono essere considerati nell'attribuzione alla riserva speciale di cui all'articolo 36 LTV.

3 L'impresa può decidere liberamente in merito all'impiego del bonus.

Sezione 6: Procedura di ordinazione

Art. 28 Scadenze e svolgimento

1 L'UFT comunica ai Cantoni e alle imprese le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.

2 L'UFT e i Cantoni coordinano la procedura in materia di orario con quella di ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate.

Art. 29 Obiettivi finanziari

1 Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:

a.
nel progetto del preventivo annuale;
b.
nel credito d'impegno di cui all'articolo 30a LTV.

2 L'UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo.

Sezione 7: Offerte

Art. 30 Invito a presentare un'offerta

1 Dopo aver consultato l'UFT, i Cantoni informano le imprese, al più tardi 12 mesi prima dell'inizio di un periodo di ordinazione, in merito ai mezzi finanziari a disposizione per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un'offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l'offerta da garantire. Per le imprese attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni.

2 Se i committenti intendono modificare l'offerta da garantire in modo tale che un'impresa sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d'esercizio, devono informarne l'impresa al più tardi tre anni prima dell'introduzione della nuova offerta.

3 Se le imprese invitate a presentare un'offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese.

4 Per le offerte messe a concorso secondo l'articolo 32 LTV le imprese sono tenute a inoltrare un'offerta per le linee interessate prima della scadenza della convenzione sugli obiettivi.

5 Prima dell'inoltro dell'offerta i committenti possono richiedere alle imprese un'offerta indicativa. Questa serve a pianificare l'offerta da garantire e non è vincolante.

Art. 31 Inoltro delle offerte

1 L'offerta per il successivo periodo di ordinazione va inoltrata ai committenti nell'ultimo anno di un periodo di ordinazione dopo la presentazione del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni dell'anno precedente, ma in ogni caso al più tardi entro la fine di aprile.

2 L'offerta va strutturata per linee. L'UFT può prescrivere che le linee secondo l'articolo 9 OTV10 siano suddivise o riunite.

3 L'offerta inoltrata deve contenere:

a.
una descrizione qualitativa e quantitativa del piano dell'offerta;
b.
un conto di previsione vincolante per ogni singolo anno del periodo di ordinazione;
c.
le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti, alle convenzioni sugli obiettivi e all'ultimo conto annuale;
d.
un piano a medio termine, a meno che non sia già compreso nella convenzione sugli obiettivi;
e.
un piano d'investimento;
f.
una panoramica dei veicoli impiegati;
g.
i dati di base relativi al calcolo degli indicatori per ogni singolo anno del periodo di ordinazione;
h.
gli orari del periodo di ordinazione;
i.
i rapporti sulla qualità dell'anno precedente;
j.
indicazioni su costi e ricavi relativi al mantenimento e all'esercizio di materiale rotabile storico.

4 L'UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata l'offerta.

5 I committenti possono richiedere ulteriori documenti, in particolare le prove relative alle condizioni di assunzione del personale, allo stato di attuazione della legge del 13 dicembre 200211 sui disabili, alla vendita e ai punti vendita, all'offerta nel trasporto di bagagli come pure al sistema e al livello tariffali.

Art. 32 Conto di previsione

1 Nel conto di previsione di un'offerta occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

2 Il conto di previsione va strutturato per linee; la strutturazione si basa sull'allegato 1.

3 I committenti possono esigere dalle imprese la contabilizzazione separata dei costi generali quali quelli per la vendita e la distribuzione, al fine di poterli indennizzare come offerta autonoma.

4 Se una linea è stata trasferita interamente o in parte a terzi mediante un contratto d'esercizio ai sensi dell'articolo 20 OTV12, i committenti possono esigere che nel conto di previsione i ricavi, i costi e le indennità dell'intera prestazione siano strutturati secondo l'allegato 1.

5 L'UFT disciplina la computabilità di costi e ricavi in una direttiva.

Art. 33 Materiale rotabile storico del traffico regionale viaggiatori

1 I costi non coperti per il mantenimento e l'esercizio del materiale rotabile storico del traffico regionale viaggiatori possono essere iscritti nei conti di previsione.

2 I committenti e le imprese stabiliscono la portata del mantenimento e dell'esercizio del materiale rotabile storico nelle convenzioni sugli obiettivi.

Art. 34 Piano a medio termine

1 Il piano a medio termine contenuto nell'offerta deve coprire almeno quattro anni, compreso il periodo di ordinazione oggetto dell'offerta. Esso deve essere strutturato per linee.

2 Con il consenso dei committenti è possibile rinunciare alla strutturazione per linee.

3 Nel piano a medio termine devono essere documentati e commentati almeno i totali dei ricavi commerciali, dei costi, delle indennità e dei volumi di prestazioni, nonché i relativi cambiamenti. I volumi di prestazioni comprendono i chilometri produttivi, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri.

Art. 35 Ricavi accessori e attività accessorie

1 I ricavi accessori sono ricavi da prestazioni fornite con risorse dei settori beneficiari di indennità e collegate in maniera inscindibile con le offerte indennizzate.

2 Le attività accessorie sono prestazioni di produzione indipendente, fornite con capacità residue o risorse attribuite nell'ambito di un settore concessionario, che non sono collegate direttamente con le offerte indennizzate.

3 Se le risorse sono impiegate sia per offerte ordinate sia per offerte destinate a terzi, i committenti e le imprese stabiliscono nella convenzione sugli obiettivi quali prestazioni devono essere documentate come ricavi accessori e quali come attività accessorie.

4 L'UFT disciplina in una direttiva le modalità di documentazione dei ricavi accessori e delle attività accessorie e di computazione dei costi.

Art. 36 Investimenti

1 Le imprese possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un'offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

2 In caso di trasferimento dei mezzi d'esercizio ai sensi dell'articolo 32l capoverso 2 LTV, se l'impresa precedentemente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa, quest'ultima deve rimunerare all'impresa precedentemente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all'impresa precedentemente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.

3 Se i mezzi d'esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.

4 In sede di verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

a.
i requisiti di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV;
b.
i costi e i ricavi dell'infrastruttura delle tratte interessate;
c.
il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
d.
le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

5 La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

6 L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il consenso dei committenti in merito agli investimenti.

Art. 37 Indicatori e comparazione sistematica delle offerte ordinate

1 L'UFT stabilisce un sistema di indicatori per le singole linee sulla base delle offerte presentate e del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.

2 Effettua una comparazione sistematica delle offerte ordinate.

3 Mette a disposizione del pubblico, dei Cantoni e delle imprese i dati di base, gli indicatori e i risultati della comparazione sistematica in una forma adeguata.

Art. 38 Esame delle offerte

1 Se un'offerta non è soddisfacente, i committenti possono chiedere all'impresa di rielaborarla.

2 Se gli indicatori presentano notevoli divergenze con quelli di altre imprese che si trovano in condizioni simili e se l'impresa in questione non può giustificare tali divergenze in modo soddisfacente, i Cantoni possono esigere un esame da parte dell'UFT.

3 In vista dell'esame l'UFT sente i Cantoni e le imprese interessati. Se le divergenze tra gli indicatori non possono essere giustificate, l'UFT chiede all'impresa interessata di adeguare l'offerta al livello degli indicatori delle imprese che si trovano in condizioni simili.

Sezione 8: Convenzioni sull'offerta

Art. 39 Conclusione di convenzioni sull'offerta

1 Se i committenti accettano un'offerta, concludono un'apposita convenzione con l'impresa. Una convenzione sull'offerta è considerata conclusa quando tutti i committenti hanno accettato l'offerta. L'impresa comunica ai committenti la conclusione della convenzione entro 14 giorni.

2 Le imprese possono far valere un diritto a un'ordinazione solo se le prestazioni sono oggetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 26.

3 In casi particolari, i committenti possono vincolare la conclusione di una convenzione sull'offerta all'esistenza di una convenzione sugli obiettivi in cui gli obiettivi sono definiti in maniera vincolante.

4 Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno sottostanno all'approvazione del preventivo. In mancanza di mezzi finanziari, l'offerta da garantire deve essere ridefinita e le offerte presentate devono essere adeguate.

Art. 40 Riserve

1 In casi giustificati, le convenzioni sull'offerta possono prevedere una riserva circa il calcolo a posteriori dell'effettiva portata delle prestazioni.

2 L'integrazione di una riserva necessita dell'approvazione dell'UFT.

Art. 41 Trattative ulteriori

Se dopo la conclusione di una convenzione sull'offerta intervengono nuovi fatti rilevanti, è possibile procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione, previa approvazione di tutte le parti.

Sezione 9: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità

Art. 42 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

1 Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.

2 Se i Cantoni non giungono a un accordo, l'UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. A tal fine tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.

3 L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata da Confederazione e Cantoni. Per stazioni s'intendono anche le semplici fermate. Le stazioni sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino.

4 La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone.

Art. 43 Calcolo delle partecipazioni cantonali

1 Considerate le condizioni strutturali di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all'allegato 2 della presente ordinanza.

2 Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato 3.

Capitolo 3: Offerte d'importanza nazionale, agevolazioni tariffali e ulteriori offerte

Art. 45 Offerte d'importanza nazionale

La Confederazione versa le indennità per le offerte d'importanza nazionale che ordina e per i costi delle prestazioni connesse a queste offerte sulla base di convenzioni scritte concluse con imprese o altri fornitori di servizi.

Art. 46 Coordinamento

1 In caso di ordinazione di offerte senza partecipazione della Confederazione, i committenti devono assicurare il coordinamento con l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

2 I committenti di offerte senza partecipazione della Confederazione possono dichiarare vincolanti le disposizioni dei capitoli 2 e 5.

Art. 47 Agevolazioni tariffali

1 Le agevolazioni tariffali di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV possono essere ordinate e indennizzate. I committenti e le imprese o comunità tariffarie concordano le agevolazioni tariffali.

2 I committenti delle agevolazioni tariffali indennizzano le imprese o comunità tariffarie per le perdite di entrate.

Art. 48 Comunità tariffarie

1 Nelle comunità tariffarie le entrate devono essere ripartite fra le imprese in funzione della domanda sulla base dei viaggiatori-chilometri, del numero di passeggeri e della struttura dei titoli di trasporto.

2 Se il livello dei ricavi è inferiore all'80 per cento del livello dei ricavi standard del servizio diretto nazionale, su richiesta delle imprese di trasporto interessate la differenza rispetto a questo 80 per cento deve essere indennizzata da chi la causa. L'indennizzo non deve generare una riduzione dei ricavi del traffico regionale viaggiatori ordinato.

Art. 49 Estensioni provvisorie dell'offerta

Le estensioni provvisorie dell'offerta volte a far fronte al traffico che oltrepassa il traffico normale ai sensi dell'articolo 12 LTV sono ordinate e finanziate da chi causa tali estensioni.

Capitolo 4: Aiuti finanziari

Sezione 1: Fideiussioni

Art. 50 Principio

La Confederazione può concedere fideiussioni alle imprese, nei limiti dei crediti approvati, per il finanziamento degli investimenti nel traffico regionale viaggiatori.

Art. 51 Condizioni e obblighi

1 Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un'indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un'offerta in virtù dell'articolo 36 capoverso 1. L'UFT decide in merito alle deroghe d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

2 La Confederazione può subordinare la concessione di fideiussioni all'adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.

3 L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per la concessione di fideiussioni.

Sezione 2: Conversione e sospensione del rimborso di mutui

Art. 53 Principio

La conversione o la sospensione del rimborso di mutui da parte della Confederazione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 o 4 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni.

Art. 54 Condizioni e obblighi

Le conversioni o le sospensioni del rimborso di mutui sono concesse per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un'indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un'offerta in virtù dell'articolo 36 capoverso 1.

Art. 56 Convenzione in materia di conversione o di sospensione

1 L'UFT, i Cantoni interessati e l'impresa concludono una convenzione sulla conversione o sulla sospensione del rimborso del mutuo. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate.

2 In caso di conversione o sospensione di mutui rimborsabili superiori a 10 milioni di franchi l'UFT agisce d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Sezione 3: Contributi per innovazioni e per investimenti di imprese di trasporto a fune

Art. 57 Innovazioni

1 Per promuovere innovazioni la Confederazione può concedere contributi a fondo perso nei limiti dei crediti approvati.

2 L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo di assegnazione.

Art. 58 Investimenti di imprese di trasporto a fune

1 Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LIFT per gli investimenti di imprese di trasporto a fune.

2 L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il finanziamento degli investimenti di imprese di trasporto a fune beneficiarie di indennità.

Capitolo 5: Presentazione dei conti

Sezione 1: Principi

Art. 59

1 Il conto annuale delle imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente deve fornire un quadro corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa.

2 L'UFT stabilisce in una direttiva le norme da applicare per la presentazione dei conti come pure le eccezioni.

Sezione 2: Conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni

Art. 60

1 Le imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente devono tenere, oltre al conto finanziario, un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni strutturato per settori almeno per il consuntivo.

2 Nel caso delle imprese di trasporto a fune, il traffico regionale viaggiatori, l'infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune.

3 Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull'organizzazione e sulle offerte dell'impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

4 Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve essere strutturato secondo le stesse linee del conto di previsione dell'offerta presentata. Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità nel conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea. La strutturazione si basa sull'allegato 1.

5 Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

6 L'UFT può autorizzare, su domanda, che il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni sia tenuto solo su un settore parziale dell'impresa.

7 L'UFT può esonerare le imprese svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese straniere dall'obbligo di tenere un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.

Sezione 3: Conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti

Art. 61 Principi

1 Il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e della valutazione singola.

2 Deve contenere il conto dettagliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Art. 62 Delimitazione tra il conto economico e il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti

1 Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico.

2 Non sono iscrivibili all'attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell'impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 63 Iscrizione all'attivo e storno di impianti

1 Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all'attivo ai costi d'acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all'attivo ai costi di produzione.

2 I rinnovi totali e parziali di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione.

3 Gli ampliamenti di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione se è stato superato il limite inferiore di attivazione. La durata di utilizzazione e il tasso di ammortamento degli impianti ampliati vanno ridefiniti con la loro messa in esercizio.

4 I valori d'investimento effettivi o stimati e le rettificazioni del valore delle parti sostituite o del materiale sostituito devono essere stornati.

5 I valori contabili residui degli impianti devono essere iscritti nel conto economico.

6 L'impresa deve fissare un limite di costo al di sotto del quale l'impianto non è iscritto all'attivo.

Art. 64 Ammortamenti e rettificazioni di valore

1 L'UFT stabilisce i margini dei tassi di ammortamento per gli impianti del traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

2 Se prima del termine della durata di utilizzazione di un impianto ne sono sostituite o rinnovate singole parti, è possibile iscrivere all'attivo e ammortizzare l'impianto suddividendolo in impianto principale e sottoimpianti. La suddivisione dell'impianto deve risultare chiaramente nel conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti.

3 I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all'attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettificazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d'acquisto.

Art. 65 Modifica della durata di utilizzazione

1 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

2 In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi dell'impianto.

Sezione 4: Conto annuale

Art. 66

1 Le imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari da Confederazione e Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni, entro 30 giorni dall'assemblea generale, il conto annuale approvato da quest'ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell'impiego conforme dei sussidi:

a.
la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi;
b.
la relazione sulla gestione secondo l'articolo 958 capoverso 2 CO13; nell'allegato vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell'esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura; nel caso dei gestori dell'infrastruttura, l'allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell'infrastruttura;
c.
il conto economico per linea, strutturato per settori, nonché i totali dei singoli ricavi, costi e indennità per settore e per tutti i settori;
d.
le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria per settore;
e.
i dati di base per il calcolo degli indicatori;
f.
se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall'allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
1.
le indennità ricevute nell'anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell'articolo 28 LTV o dell'articolo 51b Lferr,
2.
gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti dall'ente pubblico o in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l'impiego dei sussidi,
3.
gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,
4.
la natura, la formazione, l'impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
g.
il conto dettagliato delle immobilizzazioni e degli ammortamenti;
h.
la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità;
i.
il rapporto sulla verifica speciale svolta secondo l'articolo 38 capoverso 3 LTV;
j.
il rapporto di revisione integrale al consiglio di amministrazione;
k.
le motivazioni relative alle divergenze rispetto alle offerte presentate.

2 Il verbale dell'assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.

3 I committenti possono esigere ulteriori documenti nell'ambito della loro attività di verifica.

4 L'UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata la documentazione sulla verifica dell'impiego dei sussidi.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 68 Disposizioni transitorie

1 Le convenzioni in materia di aggiudicazione secondo il diritto previgente sono equiparate, fino alla relativa scadenza, alle convenzioni sugli obiettivi di cui all'articolo 26.

2 Le piccole funivie con funzione di collegamento sono equiparate alle imprese ai sensi dell'articolo 3 fino alla scadenza della loro autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori.

Art. 69 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1

(art. 32 cpv. 2 e 4 e 60 cpv. 4)

Strutturazione del conto di previsione e del conto economico per linea

1. I ricavi devono essere documentati separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

1.1
ricavi dei trasporti;
1.2
ricavi accessori.

2. I ricavi dei trasporti devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti tipi di titoli di trasporto:

2.1
titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie;
2.2
titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte senza quelli di comunità tariffarie;
2.3
titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità;
2.4
altri ricavi di trasporti.

3. I ricavi accessori devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti criteri:

3.1
ricavi di distribuzione;
3.2
indennità di trasporto;
3.3
altri ricavi accessori.

4. I costi devono essere documentati separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

4.1
conduzione dei veicoli;
4.2
accompagnamento dei treni e protezione di persone e cose;
4.3
esercizio e gestione dell'esercizio;
4.4
veicoli ferroviari, suddivisi per principali tipi di composizione e separati per:
4.4.1
esercizio e manutenzione,
4.4.2
ammortamenti,
4.4.3
interessi;
4.5
veicoli stradali, battelli o impianti a fune, suddivisi per categorie di veicoli;
4.6
noleggio di veicoli;
4.7
infrastruttura stradale o per la navigazione;
4.8
vendita e distribuzione;
4.9
prezzo di traccia, separatamente per:
4.9.1
traccia,
4.9.2
usura o peso,
4.9.3
supplemento di fermata,
4.9.4
supplemento ambiente,
4.9.5
energia,
4.9.6
contributo di copertura,
4.9.7
prestazioni supplementari;
4.10
altri costi;
4.11
costi per materiale rotabile storico;
4.12
costi amministrativi;
4.13
riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

5. Il finanziamento dei costi non coperti deve essere documentato separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

5.1
partecipazione finanziaria dell'impresa alla copertura dei costi non coperti;
5.2
indennità per ulteriori offerte, miglioramenti di offerte o agevolazioni tariffali ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LTV;
5.3
indennità versate congiuntamente ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTV.

Allegato 2

(art. 43 cpv. 1)

Partecipazioni cantonali: condizioni strutturali e formula

1. La condizione strutturale di cui all'articolo 30 capoverso 2 LTV è rappresentata dalla densità demografica. La densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva. L'indice della densità demografica (IDD) viene espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera.

2. Per il calcolo della partecipazione cantonale, l'indice della densità demografica è convertito nel seguente coefficiente (CIS):

CIS(IDD) = {600 % - IDD} / 600 %

3. Le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la seguente formula, arrotondando i risultati all'unità:

Partecipazione cantonale = CIS(IDD)3 × 0,541 + 0,2

Allegato 3

(art. 43 cpv. 2)

Partecipazioni cantonali: quote percentuali

Cantone

Partecipazione cantonale (in %)

Anni d'orario 2025-2028

ZH

67

BE

46

LU

53

UR

23

SZ

47

OW

27

NW

45

GL

27

ZG

63

FR

46

SO

55

BS

73

BL

62

SH

51

AR

47

AI

29

SG

52

GR

20

AG

61

TG

54

TI

42

VD

53

VS

37

NE

49

GE

71

JU

26

Allegato 4

(art. 67)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1.
l'ordinanza dell'11 novembre 200914 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori;
2.
l'ordinanza del DATEC del 18 gennaio 201115 sulla contabilità delle imprese concessionarie.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

[tab]
...16

14 [RU 2009 6061; 2013 1701; 2015 4165; 2019 3581; 2023 514]

15 [RU 2011 351; 2016 597; 2020 1653]

16 Le modifiche possono essere consultate sulla RU 2024 609.