1 Le imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente devono tenere, oltre al conto finanziario, un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni strutturato per settori almeno per il consuntivo.
2 Nel caso delle imprese di trasporto a fune, il traffico regionale viaggiatori, l'infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune.
3 Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull'organizzazione e sulle offerte dell'impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.
4 Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve essere strutturato secondo le stesse linee del conto di previsione dell'offerta presentata. Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità nel conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea. La strutturazione si basa sull'allegato 1.
5 Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.
6 L'UFT può autorizzare, su domanda, che il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni sia tenuto solo su un settore parziale dell'impresa.
7 L'UFT può esonerare le imprese svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese straniere dall'obbligo di tenere un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.