Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:
- a.
- il trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune;
- b.
- la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti di trasbordo e di carico.
742.41
del 21 marzo 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
La presente legge disciplina:
Ai sensi della presente legge si intende per:
1 La presente legge si prefigge:
2 Le offerte del trasporto di merci per ferrovia e idrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:
3 Il Consiglio federale può disciplinare, conformemente alle norme internazionali riconosciute, i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di inosservanza di tali requisiti.
1 Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.
2 In tale concezione stabilisce i principi per lo sviluppo:
3 Il Consiglio federale coordina la concezione con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviaria, stradale e portuale, degli impianti a fune e di quelli del trasporto di merci sotterraneo, con il Piano settoriale dei trasporti, con gli altri piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali.
4 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i soggetti interessati nell'elaborazione della concezione.
5 I Cantoni tengono conto della concezione nei loro piani direttori.
1 Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia elaborano di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su:
2 L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) collabora all'elaborazione delle direttive.
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose. Tiene in considerazione le norme internazionali.
2 Disciplina in particolare la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose e la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.
1 Nell'ambito della collaborazione dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.
La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b-40f Lferr8.
1 La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico.
2 La Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasbordo TC all'estero se l'investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino.
3 Il contributo della Confederazione ammonta almeno al 40 e al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all'80 per cento.
4 I costi computabili per elemento d'impianto possono essere determinati mediante importi forfettari.
5 Nel concedere e nel calcolare i contributi sono considerati adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi delle politiche della Confederazione in materia di trasporti, energia e protezione dell'ambiente, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.
6 La Confederazione, rappresentata dall'UFT, conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono stabiliti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.
7 Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d'investimento sono concessi soltanto se l'accesso a tali impianti è non discriminatorio.
8 Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d'investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l'ammontare degli importi forfettari per elemento d'impianto.
9 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.
1 La Confederazione può promuovere finanziariamente l'infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.
2 La Confederazione, rappresentata dall'UFT, i Cantoni d'ubicazione e il gestore dell'infrastruttura portuale stabiliscono per contratto le superfici e gli impianti dell'infrastruttura portuale.
3 La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e il gestore dell'infrastruttura portuale concludono convenzioni quadriennali sulle prestazioni. In tali convenzioni è stabilita l'offerta di prestazioni sulla scorta degli obiettivi della Confederazione in materia di politica dei trasporti e dei piani d'esercizio del gestore dell'infrastruttura portuale.
4 Il gestore dell'infrastruttura portuale concede l'accesso non discriminatorio alla stessa.
5 Se il gestore dell'infrastruttura portuale non è in grado di fornire l'offerta di prestazioni convenuta coprendone i costi, d'intesa con i Cantoni d'ubicazione la Confederazione indennizza i costi non coperti, per quanto ciò sia necessario per mantenere l'infrastruttura in buono stato e rispettare l'estensione convenuta.
6 La Confederazione può accordare contributi d'investimento per misure d'adeguamento dell'infrastruttura portuale alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica, nonché per misure d'attuazione di imperativi della protezione dell'ambiente e del clima. Le misure e i contributi d'investimento sono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.
7 La Confederazione può inoltre accordare contributi d'investimento, sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, per la costruzione di infrastrutture portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali mutui ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.
8 I mutui senza interessi della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare a esigere il rimborso dei mutui, al fine di partecipare alle misure di risanamento finanziario necessarie.
1 Se un Cantone ordina un'offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all'ordinazione e alle indennità per i costi non coperti dell'offerta.
2 L'indennità della Confederazione non può superare l'importo del contributo cantonale.
3 Tale limitazione non si applica all'offerta ordinata del trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.
4 Ogni quattro anni l'Assemblea federale stanzia un credito d'impegno per l'indennità per i costi non coperti dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia.
5 La procedura di ordinazione può essere svolta per due anni. La sua periodicità è retta dall'articolo 31b della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori.
1 La Confederazione può promuovere finanziariamente il TCCI sulla rete a scartamento normale e ridotto.
2 La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e gli operatori del TCCI sulla rete a scartamento normale o ridotto concludono convenzioni quadriennali sulle prestazioni. Le prestazioni comprendono l'invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su impianti di trasbordo e di carico.
3 Nella convenzione sulle prestazioni l'UFT e gli operatori convengono le prestazioni, le indennità e i contributi d'investimento, basandosi sugli obiettivi della Confederazione in materia di politica dei trasporti e sulle direttive comuni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d. L'UFT stabilisce la procedura di presentazione e valutazione delle offerte.
4 Le indennità e i contributi d'investimento servono a:
5 Gli operatori garantiscono l'accesso non discriminatorio alle loro prestazioni di trasporto.
6 Non sono ammessi finanziamenti trasversali provenienti dall'offerta sovvenzionata di TCCI o distorsioni del mercato da parte degli operatori del TCCI. Vanno adottati provvedimenti organizzativi volti a evitare un finanziamento trasversale tra il TCCI e i settori aziendali non promossi e altre distorsioni della concorrenza.
7 Gli operatori del TCCI fatturano a condizioni di mercato le prestazioni fornite internamente all'impresa.
8 L'UFT adotta i provvedimenti necessari al fine di rispettare le condizioni di cui ai capoversi 5−7. Assicura la relativa sorveglianza ed elabora rapporti periodici sull'evoluzione dell'offerta, dei costi e dei prodotti nel TCCI. I rapporti sono pubblicati.
1 Nell'ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto la Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni carro ferroviario carico trasportato. I gestori trasferiscono gli importi ricevuti agli speditori e ai destinatari.
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e definisce i contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di carri ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.
3 La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all'articolo 10 capoverso 6. La convenzione disciplina in particolare il trasferimento degli importi agli speditori e ai destinatari.
1 La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e idrovia.
2 Con contributi a fondo perso forfettari, la Confederazione promuove l'introduzione dell'accoppiamento automatico digitale per i veicoli impiegati nel trasporto di merci per ferrovia e il coordinamento dei lavori di conversione.
3 Il contributo d'investimento della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi computabili; nel calcolo del contributo è preso in considerazione l'interesse del richiedente.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento, nonché il calcolo dei contributi.
5 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.
1 La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia se nella fornitura della prestazione di trasporto consentono una riduzione determinante di gas serra e inquinanti atmosferici.
2 La Confederazione può inoltre concedere contributi d'investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento, nonché il calcolo dei contributi.
4 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d'impegno pluriennali necessari per i contributi d'investimento.
1 Mediante misure di pianificazione del territorio, i Cantoni e i Comuni provvedono, per quanto possibile ed economicamente sostenibile, affinché le zone industriali e commerciali siano allacciate ai binari di raccordo.
2 I Cantoni definiscono queste misure nei loro piani direttori.
1 La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.
2 Prima di decidere, l'autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all'UFT affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.
3 L'UFT chiede al gestore dell'infrastruttura un parere sotto il profilo del diritto ferroviario. Sulla base di tale parere l'UFT si pronuncia, precisando segnatamente se occorra un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w Lferr10.
4 Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.
5 L'autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all'UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale.
1 Le disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.
2 I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria sono applicabili alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo.
1 Il gestore dell'infrastruttura concede il raccordo alla sua rete se:
2 Il gestore dell'infrastruttura non può subordinare la concessione del raccordo a condizioni sproporzionate.
3 Il gestore dell'infrastruttura può adattare o smantellare i dispositivi di raccordo se:
1 Il binario di raccordo e il fondo sul quale è situato possono appartenere a proprietari diversi.
2 Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.
3 I dispositivi di raccordo sono di proprietà del gestore dell'infrastruttura. Sono fatte salve disposizioni contrattuali diverse tra il raccordato diretto e il gestore dell'infrastruttura.
1 Il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo scritto.
2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che indica i fondi toccati dal binario di raccordo, il punto di raccordo e l'ubicazione delle installazioni importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà e riporta i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori relativi al binario di raccordo.
3 I raccordati regolano per scritto i loro rapporti con terzi interessati per quanto concerne il binario di raccordo.
1 Il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, rinnovo, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.
2 Il raccordato è tenuto a mantenere il binario di raccordo in condizioni pronte per l'esercizio. I terzi autorizzati a raccordarvisi e a utilizzarlo partecipano ai costi che ne derivano nella misura corrispondente al loro interesse all'utilizzazione del binario di raccordo.
3 Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti causati dal binario di raccordo, compreso il dispositivo di raccordo.
4 Il gestore dell'infrastruttura assume anche i costi di smantellamento del dispositivo di raccordo. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni il gestore dell'infrastruttura può chiamare il raccordato a partecipare ai costi.
1 Se il raccordo alla rete ferroviaria non può essere effettuato altrimenti in modo più appropriato, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, il raccordo al proprio binario e la sua utilizzazione da parte di terzi.
2 Se giustificato dalle circostanze e ragionevolmente esigibile, i binari di raccordo sono costruiti in modo che ulteriori raccordi rimangano possibili.
3 Il raccordato adatta, dietro indennizzo, il proprio binario di raccordo per consentire il transito di terzi. I vantaggi che il raccordato ne trae sono conteggiati. Il raccordato può esigere un anticipo delle spese.
4 I raccordati stipulano un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.
2 La costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sono rette dalla Lferr11.
3 Il Consiglio federale designa nella concezione del trasporto di merci gli impianti di trasbordo TC di importanza nazionale.
4 I Cantoni assicurano che nei loro piani direttori si tenga conto del fabbisogno di impianti di trasbordo TC aggiuntivi o da ampliare che risulta dalla concezione del trasporto di merci.
1 Il contratto d'utilizzazione di carri ferroviari disciplina l'uso di carri ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.
2 Al contratto d'utilizzazione di carri ferroviari nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 199912 (COTIF).
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
1 Con il contratto di trasporto l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla quivi al destinatario.
2 Per la sua validità, il contratto di trasporto non richiede una forma speciale.
3 Del rimanente, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B della COTIF13.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
1 L'UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo. Il Consiglio federale può delegarla a terzi.
2 L'UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l'UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d'esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.
3 Del rimanente, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell'autorità competente secondo il diritto cantonale.
4 I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari all'esercizio della vigilanza nel rispettivo settore di competenza e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.
1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) giudica le controversie relative alla conclusione o all'applicazione delle convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 11 e 13.
2 Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:
3 I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.
1 L'UFT giudica le controversie riguardanti:
2 La procedura dinanzi all'UFT è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
3 Le controversie patrimoniali sottostanno alla giurisdizione civile, sempre che non riguardino il promovimento finanziario di cui agli articoli 10-16.
4 Le controversie di cui all'articolo 40ater capoverso 1 Lferr sono giudicate dalla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).
5 Tutte le altre controversie sono giudicate dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.
1 Chiunque contravviene a una delle disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 8 capoverso 2 la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
2 Chiunque commette un'infrazione che può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di una persona è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, sempre che non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge.
3 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.
4 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 In particolare, può emanare disposizioni volte a impedire discriminazioni nel traffico merci nonché a garantire e promuovere la concorrenza.
3 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni eseguono nell'ambito dei loro piani direttori le disposizioni che li obbligano a tener conto della concezione del trasporto di merci di cui agli articoli 4 e 25 capoverso 4, nonché le disposizioni in merito all'attuazione delle misure di pianificazione del territorio di cui all'articolo 17. Provvedono inoltre affinché tali disposizioni e misure siano attuate nei piani di utilizzazione dei Comuni.
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'efficacia delle misure di cui all'articolo 13 e propone al contempo una decisione in merito alla proroga della validità dell'articolo 13 secondo l'articolo 35 capoverso 3.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 L'articolo 13 ha effetto per otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'Assemblea federale può prorogarne la validità di quattro anni. La proroga della validità è retta dalla procedura prevista all'articolo 34.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 202615
15 DCF del 19 nov. 2025.
(art. 33)
I
La legge del 25 settembre 201516 sul trasporto di merci è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
...17
16 [RU 2016 1845; 2020 1889 cifra I n. 6, 3825 cifra I n. 3; 2021 662 all. n. 7]
17 Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 749.