1 Il Consiglio federale determina il momento in cui il Servizio di assegnazione delle tracce acquisisce la personalità giuridica. Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Servizio di assegnazione delle tracce e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia e approva il bilancio di apertura.
2 Il Servizio di assegnazione delle tracce può concordare con il servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce l'assunzione del patrimonio di quest'ultimo. Il trasferimento del patrimonio e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e da emolumenti; le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003377 sulla fusione sono applicabili nella misura in cui riguardano il trasferimento del patrimonio.
3 L'AFF può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui secondo l'articolo 9r capoverso 2 per la sua costituzione.
4 Le persone il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni378 dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce al Servizio di assegnazione delle tracce ottengono un contratto di lavoro di diritto pubblico. Non possono far valere alcun diritto al mantenimento della funzione e della classificazione organizzativa. Non può essere loro imposto un periodo di prova.
5 Il Servizio di assegnazione delle tracce è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
- a.
- che dipendono dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce; e
- b.
- la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da PUBLICA ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018.
6 Il Servizio di assegnazione delle tracce è parimenti considerato il datore di lavoro competente qualora una rendita d'invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 ma l'incapacità al lavoro che ha provocato l'invalidità sia sopravvenuta prima della sua entrata in vigore.
7 Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti la cui competenza passa al Servizio di assegnazione delle tracce a fornire i loro documenti, dati e software a quest'ultimo.
8 Il Consiglio federale adotta tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le relative disposizioni.