Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II).
741.711
del 16 giugno 2023 (Stato 1° agosto 2023)
La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II).
(art. 6a, 9 e 9a LUSN)
1 Il contrassegno adesivo può essere acquistato presso:
2 Il contrassegno elettronico è acquistato con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo gli articoli 12a-12f LUSN.
(art. 7 LUSN)
1 Il contrassegno adesivo integro deve essere incollato direttamente sul veicolo.
2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:
3 Il contrassegno adesivo è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:
1 Se il parabrezza sul quale è stato correttamente incollato un contrassegno adesivo valido è danneggiato e deve essere sostituito, il contrassegno adesivo deve essere sostituito con uno nuovo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale I o II.
2 L'UDSC può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.
3 Se la compagnia d'assicurazioni non si assume i costi di sostituzione del contrassegno adesivo, l'UDSC sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno adesivo e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza o rimborsa i costi per l'acquisto del nuovo contrassegno adesivo.
1 In caso di cambiamento della targa di controllo, il detentore del veicolo può trasferire, nel sistema d'informazione dell'UDSC, il contrassegno elettronico su un'altra targa di controllo, dopo che l'autorità competente per l'ammissione alla circolazione ha sostituito la targa di controllo originaria.
2 L'UDSC verifica a campione se la condizione per il trasferimento del contrassegno elettronico sulla nuova targa di controllo è soddisfatta.
(art. 9a cpv. 1 LUSN)
1 I Cantoni effettuano periodicamente con l'UDSC, e secondo le sue istruzioni, il conteggio dei contrassegni adesivi venduti.
2 L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.
3 L'UDSC può eseguire le verifiche necessarie.
(art. 11 LUSN)
1 Per verificare il corretto pagamento della tassa, i collaboratori impiegati dall'UDSC o dai Cantoni possono:
2 Gli impianti di controllo automatizzati fissi e mobili possono essere utilizzati solo per controlli a campione. I tempi e i luoghi d'impiego sono verbalizzati.
3 In caso di contravvenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LUSN, i collaboratori impiegati dall'UDSC o dai Cantoni possono chiedere i documenti al conducente per accertarne l'identità.
(art. 11 LUSN)
Gli impianti fissi e mobili devono soddisfare i seguenti requisiti:
(art. 14 LUSN)
1 In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve pagare immediatamente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali I e II.
2 Se la persona assoggettata porta nel veicolo un contrassegno adesivo non annullato, deve apporlo immediatamente sul veicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
(art. 12a-12f LUSN)
Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'UDSC si fonda sull'allegato 72a dell'ordinanza del 23 agosto 20172 sul trattamento dei dati nell'UDSC.
1 L'esecuzione della presente ordinanza compete all'UDSC e ai Cantoni.
2 L'UDSC è l'organo centrale di conteggio e l'autorità di vigilanza.
3 L'UDSC emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.
L'ordinanza del 24 agosto 20113 sul contrassegno stradale è abrogata.
3 [RU 2011 4111; 2019 529 all. 3 n. 2; 2021 589]
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
(art. 13)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...4
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2023 338.