1 I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo.20
1bis ...21
2 Sono esonerati dall'approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.22
3 Ogni anno sono esonerati dall'approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.23
4 Importatori e fabbricanti possono richiedere un'approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo.24
4bis I veicoli e i telai esonerati dall'approvazione del tipo sono soggetti all'esame secondo gli articoli 29-31 dell'ordinanza del 19 giugno 199525 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.26
5 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall'approvazione svizzera del tipo.
6 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall'approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.27
7 Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.28