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741.511

Ordinanza
concernente l'approvazione del tipo
di veicoli stradali

(OATV)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° aprile 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12, 103, 104d capoverso 5 e 106 della legge federale
del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCSTr),2

ordina:

1 RS 741.01

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5069).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr.

2 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giungo 20093 sulla sicurezza dei prodotti.4

3 RS 930.11

4 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

a.5
tipo: il modello che sta alla base dell'approvazione dei veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione costruiti in serie; un tipo può essere suddiviso in varianti e versioni;
b.
approvazione del tipo: la conferma ufficiale della conformità di un tipo con le esigenze tecniche pertinenti e della sua idoneità all'uso previsto;
c.
approvazione generale UE6: l'approvazione del tipo del veicolo rilasciata da un'autorità di uno Stato membro della UE secondo il diritto UE;
d.
approvazione parziale UE o UNECE7: l'approvazione del tipo di un sistema o parte staccata di un veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione, rilasciata da un'autorità secondo il diritto UE o UNECE;
e.
certificato di conformità UE: l'attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un'approvazione generale UE;
f.8
dichiarazione di conformità: la dichiarazione rilasciata per iscritto dal fabbricante secondo cui una parte staccata o un sistema di veicolo, un accessorio d'equipaggiamento o un dispositivo di protezione corrisponde alle esigenze tecniche pertinenti per l'immatricolazione in Svizzera;
g.
esame della conformità: l'esame della conformità di un veicolo, telaio, sistema o parte staccata di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione con il tipo approvato, eseguito su sondaggio per campione;
h.
contrassegno di conformità: il contrassegno ufficiale che conferma che una parte o sistema di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione corrisponde alle prescrizioni tecniche pertinenti;
i.9
sistemi di veicoli: tutti i sistemi per un determinato tipo di veicolo che devono adempiere le esigenze tecniche, come l'impianto dei freni o i dispositivi di depurazione dei gas di scarico;
k.10
fabbricante: la persona o l'ufficio responsabile nei confronti delle autorità d'approvazione del tipo per tutte le esigenze della procedura d'approvazione del tipo come anche per la garanzia della conformità della produzione. Non è necessario che il fabbricante partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo, del sistema o della parte staccata del veicolo, oggetto della procedura d'approvazione del tipo;
l.11
scheda tecnica: certificato che sostituisce l'approvazione del tipo per un veicolo con approvazione generale UE;
m.12
valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di uno degli organi di cui all'allegato 2, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;
n.13
certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto d'esame di un organo estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

6 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Nuova espresione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

Capitolo 2: Approvazione del tipo

Sezione 1: Generalità

Art. 3 Campo d'applicazione

1 Sottostanno all'approvazione del tipo gli oggetti elencati nell'allegato14 1.

2 A richiesta possono essere rilasciate approvazioni del tipo anche per altri oggetti.15

14 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

Art. 3a16 Scheda tecnica per veicoli con approvazione generale

Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un'approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:17

a.
un'approvazione generale UE è stata rilasciata sulla base di prescrizioni d'equipaggiamento e d'esame di livello almeno pari a quello delle prescrizioni vigenti in Svizzera; e
b.
sono disponibili i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 4 Esonero dall'approvazione del tipo

1 Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d'ammissione.18

1bis ...19

2 ...20

3 Ogni anno, l'Ufficio federale esonera dall'approvazione del tipo i fabbricanti svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti.21

4 I veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo soggiacciono all'esame singolo22 del servizio cantonale competente per l'ammissione.

5 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall'approvazione svizzera del tipo.

6 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall'approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.23

7 Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di uno dei servizi d'esame di cui all'allegato 2.24

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

22 O del 19 giu. 1995 concernente le esigente tecniche per i veicoli stradali, OETV (RS 741.41).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 525 Competenza

Il rilascio dell'approvazione del tipo compete all'Ufficio federale.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai

1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26

2 L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.

3 A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).

4 Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 7 Titolare dell'approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

1 Titolare è chi ottiene l'approvazione del tipo.

2 L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo.

3 Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità.

Art. 828 Forma e contenuto dell'approvazione del tipo

1 L'approvazione del tipo per veicoli, telai, sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione contiene le indicazioni necessarie all'immatricolazione e alla verifica.

2 Forma e contenuto delle approvazioni internazionali del tipo rilasciate in Svizzera per sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione sono retti dalle pertinenti norme internazionali.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

Art. 1029 Rifiuto dell'approvazione del tipo

L'Ufficio federale rifiuta l'approvazione del tipo qualora l'oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 1130

30 Abrogato dall'all. 4 n. II 9 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 1231 Modificazioni della serie

1 Modificazioni del tipo approvato devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio federale.

2 Quest'ultimo, sulla base degli elementi distintivi rilevanti e della classificazione per il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione e per le licenze di circolazione, decide:32

a.
se occorre modificare l'approvazione del tipo o rilasciarne una nuova;
b.
se è necessario un nuovo esame; oppure
c.
se è necessaria una nuova o ampliata approvazione straniera del tipo.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

32 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 9 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Sezione 2: Rilascio dell'approvazione del tipo33

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 13 Principio

1 L'approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:34

a.
un'approvazione generale UE;
b.
le approvazioni parziali UE;
c.35
le dichiarazioni di conformità del costruttore con rapporto d'esame giusta l'articolo 14; oppure
d.
le approvazioni straniere o internazionali giusta l'articolo 15.

2 Laddove non è presentato alcun documento ai sensi del capoverso 1, l'approvazione del tipo è rilasciata in base all'esame tecnico dell'oggetto previsto nella sezione 3.36

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000 , in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 14 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

a.37
il fabbricante dispone dell'infrastruttura necessaria per l'attuazione dell'esame oppure lo fa eseguire da un organo di controllo38 accreditato o da quello designato dal servizio d'approvazione del rispettivo Paese;
b.39
il fabbricante esegue all'interno dell'azienda un controllo sistematico della qualità (ad es. comprova di certificazione ISO 9001 risp. EN 29001);
c.
l'Ufficio federale ha accesso ai dati e ai risultati d'esame.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

38 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

Art. 16 Domanda41

1 Il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale i documenti giusta l'articolo 13 unitamente al relativo modulo di domanda e ai dati richiesti in quest'ultimo.42

2 I documenti e i giustificativi devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Documenti e giustificativi in altra lingua possono essere riconosciuti se sono accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.

3 Un oggetto è considerato iscritto per l'approvazione del tipo allorquando il modulo di domanda e tutti i documenti necessari sono a disposizione dell'Ufficio federale.43

4 Se invece di un'approvazione del tipo deve essere rilasciata una scheda tecnica, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale l'approvazione generale UE unitamente al modulo di domanda e ai dati in esso richiesti.44

5 L'Ufficio federale verifica i documenti e, se vi sono lacune o errori, li comunica al richiedente o gli rispedisce i documenti.45

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Sezione 3: Esame tecnico47

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 1748 Competenza e requisiti49

1 La competenza per effettuare l'esame tecnico è disciplinata dall'allegato 2.50

2 A titolo provvisorio, l'Ufficio federale può autorizzare altri organi ad effettuare gli esami tecnici.

3 I servizi d'esame devono dimostrare la loro competenza sulla base di norme internazionali.51

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 1852 Esame

1 Il richiedente deve affidare a un organo di controllo indicato nell'allegato 2 l'incarico di effettuare l'esame.53

2 Per ogni esame tecnico è stilato un verbale che contiene i dati necessari all'immatricolazione dei veicoli e quelli determinanti per stabilire le cause di incidenti.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

Art. 1954 Prescrizioni e documenti relativi agli esami

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti dall'ordinanza del 19 giugno 199555 concernente le esigente tecniche per i veicoli stradali (OETV) nonché dagli atti normativi UE e dai regolamenti UNECE in essa menzionati.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325).

55 RS 741.41

Art. 20 Presentazione

1 Il richiedente presenta l'oggetto iscritto nella versione originale o indicando le modificazioni che fossero già avvenute.

2 Il richiedente è responsabile dello stato conforme alla serie e del funzionamento sicuro dell'oggetto esaminato e, ove lo esiga il modulo d'iscrizione, anche dell'ancoraggio sicuro del carico.

3 Veicoli, telai e sistemi di veicoli devono essere presentati da una persona che sia in grado di fornire informazioni sugli aspetti tecnici e sull'equipaggiamento dell'oggetto. ...56

56 Per. abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 2157 Luogo dell'esame tecnico

L'organo di controllo stabilisce il luogo dell'esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l'esame può essere eseguito ad esempio anche dall'importatore o dal fabbricante.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 23 Esecuzione dell'esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

1 In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, l'organo di controllo può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto.

2 Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell'esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti.

Art. 24 Comunicazione dei vizi

Se in occasione dell'esame tecnico è accertato che l'oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, l'organo di controllo comunica i vizi per scritto al richiedente.

Art. 25 Contrassegno di conformità

1 Per parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d'approvazione rilascia, contemporaneamente all'approvazione del tipo, un contrassegno di conformità che deve essere apposto in modo indelebile su tutti gli oggetti approvati che entrano in circolazione.

2 Gli importatori di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione devono garantire che l'approvazione del tipo è stata rilasciata, anche se gli oggetti pertinenti sono muniti del contrassegno di conformità.59

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

Capitolo 3: Esame della conformità

Art. 26 Principi

1 L'Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.60

2 L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d'esame competenti.61

3 I costi dell'esame della conformità come anche dei provvedimenti che ne risultano sono a carico del titolare dell'approvazione del tipo. Se è data un'approvazione del tipo straniera i costi sono a carico dell'importatore.62

4 Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.63

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Art. 27 Procedura del primo sondaggio per campione

1 L'Ufficio federale sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di oggetti del tipo interessato oppure incarica l'organo di controllo di effettuare questa scelta.64

2 L'esame della conformità è eseguito secondo le prescrizioni d'esame che erano servite da base per il rilascio dell'approvazione del tipo.

3 Gli esami della conformità disciplinati dalle convenzioni ratificate dalla Svizzera sono eseguiti secondo le prescrizioni d'esame di tali convenzioni.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 28 Esito negativo dell'esame

1 Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l'oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell'approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all'Ufficio federale se:

a.
riconosce l'esito dell'esame e si impegna ad attuare un'azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l'articolo 31b; oppure
b.
chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell'articolo 30.65

2 Si procede analogamente anche in caso di esito negativo di un esame straniero della conformità.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 30 Sondaggio definitivo per campione

1 Se il titolare dell'approvazione del tipo esige il sondaggio definitivo per campione, l'Ufficio federale fissa, d'intesa con lo stesso, la quantità necessaria di oggetti da esaminare.

2 Se l'esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l'articolo 31b.67

3 Sono esclusi dal sondaggio definitivo per campione gli oggetti i cui vizi pregiudicano la sicurezza del funzionamento o del traffico.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Capitolo 3a: Misure68

68 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31 Revoca dell'approvazione del tipo

1 L'Ufficio federale revoca al titolare l'approvazione del tipo se:

a.
le prove, informazioni o oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
b.69
l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni oppure non dà tutte le garanzie di sicurezza, ed entro il termine fissato non è stata presentata domanda di modificazione dell'approvazione o dei documenti esibiti secondo l'articolo 12 né sono stati richiamati, controllati e riassettati gli oggetti del medesimo tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

2 In casi gravi l'Ufficio federale può revocare l'approvazione senza fissare un termine.

3 Se al titolare è revocata l'approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L'Ufficio federale lo comunica per scritto alle autorità d'ammissione.70

3bis In casi gravi l'Ufficio federale può disporre il ritiro dalla circolazione degli oggetti interessati.71

4 L'approvazione del tipo rilasciata sulla base di un'approvazione straniera (ad esempio di un'approvazione generale UE) può essere revocata a tutti i titolari, senza procedura secondo gli articoli 27 a 30, se l'approvazione straniera è stata revocata sulla base di un esame straniero della conformità.

5 L'Ufficio federale abroga la decisione di revoca qualora venga a cadere il motivo della revoca.

6 La revoca dell'approvazione del tipo non tocca i doveri di richiamo, controllo e riassetto.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31a72 Divieto di vendita73

1 L'Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere messi in circolazione se:74

a.
le prove, le informazioni o gli oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
b.
l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni e se gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti per la vendita non sono stati richiamati, controllati e riparati entro il termine fissato.

2 L'Ufficio federale può informare l'opinione pubblica sul divieto di vendita.

72 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31b75 Richiamo

1 L'Ufficio federale può ordinare un richiamo sulla base di un esame della conformità o di un'altra constatazione secondo cui un oggetto non corrisponde o non corrisponde più al tipo approvato.

2 Una volta ricevuto l'ordine, il titolare dell'approvazione del tipo deve avviare l'azione di richiamo. Egli è tenuto a richiamare, controllare e riassettare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

3 L'azione di controllo e riassetto va effettuata entro 12 mesi dall'ordine ricevuto. L'Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori.

4 L'Ufficio federale può rinunciare a ordinare tale misura ove l'oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Art. 31c76 Garanzie di sicurezza insufficienti

Se l'Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805).

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 33 Obbligo di versare gli emolumenti

1 Deve versare l'emolumento chi richiede un atto ufficiale giusta l'allegato 3. Gli esborsi sono calcolati a parte.

2 Se per un atto ufficiale più persone sono tenute a versare emolumenti, esse rispondono in solido.

Art. 35 Preventivo

L'Ufficio federale informa preventivamente quanti sono tenuti a versare gli emolumenti sull'ammontare degli stessi qualora si tratti di atti ufficiali onerosi.

Art. 36 Anticipo

In casi motivati l'Ufficio federale può esigere un anticipo sugli emolumenti. Se l'anticipo non è effettuato, non si procede all'atto ufficiale.

Art. 37 Supplemento sugli emolumenti

L'Ufficio federale può prelevare supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento giusta l'allegato 3, segnatamente se:

a.79
gli atti ufficiali, su richiesta motivata del richiedente, eccezionalmente sono trattati in modo prioritario;
b.80
...
c.
il trattamento amministrativo dei giustificativi richiede un impiego straordinario di tempo;
d.81
...

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3310).

80 Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

81 Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 38 Esborsi

Sono esborsi le spese relative a un singolo atto ufficiale, segnatamente:

a.
spese per ricerca di giustificativi;
b.
porti, spese per telefono e fax;
c.
spese per stampati;
d.
spese di viaggio e trasporto;
e.
spese per carburante;
f.
dazi.
Art. 39 Riduzione o condono degli emolumenti

Per motivi importanti l'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, segnatamente se:

a.
l'atto ufficiale è nel suo interesse;
b.82
dev'essere eseguita una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 40 Decisione

Su richiesta della persona tenuta a versare gli emolumenti, questi sono oggetto di una decisione formale.

Art. 41 Esigibilità

1 L'emolumento è esigibile:

a.
con la notificazione alla persona tenuta a versarlo;
b.
in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità.

Art. 42 Prescrizione

1 Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni a partire dall'esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo con il quale l'emolumento è fatto valere presso la persona tenuta a versarlo.

Capitolo 5: Disposizioni penali83

83 Nuovo testo giusta il n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 4384

84 Abrogato dal n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 44 ...85

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:86

a.
chiunque fornisce dati inesatti o incompleti nell'ambito della procedura d'approvazione del tipo;
b.
chiunque esegue, senza notificarle, modificazioni di veicoli o oggetti il cui tipo è stato approvato;
c.87
chiunque immette in circolazione un numero di veicoli o telai che superi quello fissato dall'articolo 4 capoverso 3.

85 Abrogata dal n. II 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

86 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 45 Esecuzione

1 Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In casi speciali può permettere deroghe a singole disposizioni.88

2 Oltre alla verificazione di conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 47 Disposizioni transitorie

Chi, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ha iscritto definitivamente per l'approvazione del tipo veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione, soggiace al diritto previgente. La procedura dell'approvazione del tipo con o senza esame tecnico secondo la presente ordinanza può tuttavia essere applicata già a partire dal 1° luglio 1995.

Allegato 190

90 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501), dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU 2000 2291), dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 3309), dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3310), dall'art. 29 cpv. 2 n. 5 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RU 2002 4212), dal n. I dell'O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1681), dal n. II cpv. 1 delle O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95), del 14 ott. 2009 (RU 2009 5805), dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4703), dai n. I e II dell'O del 15 apr. 2015 (RU 2015 1335), dal n. I dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5213), dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 nov. 2018 (RU 2019 325), dalla correzione del 5 feb. 2019 (RU 2019 517), dal n. III delle O del 17 dic. 2021 (RU 2022 14) e del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

(art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo

Sottostanno all'approvazione del tipo i veicoli e oggetti seguenti, fabbricati in serie:

1 Veicoli e telai

1.1
Gli autoveicoli e i loro telai, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i ciclomotori, i rimorchi e i loro telai.
1.2
Fanno eccezione:
-
filobus;
-
veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio 200491 sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe all'OETV92;
-
veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;
-
rimorchi agricoli e forestali;
-
rimorchi a slitta;
-
monoassi e loro rimorchi;
-
carri a mano provvisti di motore;
-
ciclomotori leggeri;
-
sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 Sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli (art. 4 cpv. 7)

Per l'uso internazionale, il richiedente può chiedere in qualsiasi momento un'approvazione del tipo UNECE, se l'oggetto è stato esaminato secondo la regolamentazione UNECE e la Svizzera ha ratificato il corrispondente regolamento.
2.1
Luci e accessori:
-
dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
-
dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
-
dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso;
-
catarifrangenti prescritti.
Fanno eccezione:
-
luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;
-
luci di lavoro;
-
contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
-
luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
-
iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
-
luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a OETV;
-
luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV;
-
luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.
2.2
Dispositivi di segnalazione:
-
segnale di veicolo fermo (triangolo);
-
indicatori di direzione lampeggianti;
-
avvisatori acustici obbligatori e facoltativi.
Fanno eccezione:
-
indicatori di direzione lampeggianti di velocipedi;
-
sistemi di avviso acustico volti ad assicurare l'udibilità dei veicoli (art. 82 cpv. 1bis OETV).
2.3
Altri sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli:
-
silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
-
catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
-
tachigrafi giusta l'articolo 100 OETV;
-
carta da stampa per tachigrafi digitali;
-
dischi per tachigrafi analogici;
-
carte per tachigrafi digitali;
-
sensori di movimento per tachigrafi digitali;
-
equipaggiamento esterno per la connessione dei tachigrafi a un sistema di navigazione satellitare;
-
equipaggiamento di tachigrafi digitali per il collegamento radio per l'individuazione precoce di abusi e manipolazioni;
-
contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo;
-
dispositivi antisdrucciolevoli riconosciuti come catene per la neve;
-
dispositivi di sicurezza per fanciulli giusta l'articolo 3a capoverso 4 dell'ordinanza del 13 novembre 196293 sulle norme della circolazione stradale;
-
dispositivi obbligatori di limitazione della velocità;
-
caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori;
-
cinture di sicurezza dei veicoli a motore;
-
cabine di protezione, telai di protezione e archetti di protezione su veicoli a motore agricoli e forestali;
-
ancoraggi per le cinture di sicurezza;
-
impianti di radiocomunicazione;
-
componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo.

Allegato 294

94 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Correzione del 5 feb. 2019 (RU 2019 517).

(art. 2 lett. m, 4 cpv. 7, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1)

Organi di controllo

Organo di controllo

Competente per:

Dynamic Test Center (DTC)

Route Principale 127

2537 Vauffelin

Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito

Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV95

Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo

Fakt GmbH

Grüntenstrasse 3-5

D-87751 Heimertingen

Rappresentato da:

FAKT AG

Augrabenstrasse 9

9466 Sennwald

Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l'allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito

Misurazioni del fumo ed esami giusta l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV

Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione

Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi

Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo

Istituto federale di metrologia (METAS)

Lindenweg 50

3084 Wabern

Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione

Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali

Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli

Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel

Automobiltechnische Abteilung

Abgasprüfstelle

Gwerdtstrasse 5

2560 Nidau

Misurazione della potenza dei motori, esame delle emissioni dei gas di scarico e del fumo, misurazioni del consumo di carburante

Società Svizzera dell'Industria del gas e delle Acque (SSIGA) oppure Technisches Inspektorat schweizerischer Gaswerke (TISG)

Grütlistrasse 44

8002 Zurigo

Installazione del gas di veicoli con trazione a gas naturale, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio

Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS)

St. Alban-Rheinweg 222

4052 Basilea

Installazione del gas di veicoli con trazione a gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio

Swiss Safety Center AG

Industry Services

Richtistrasse 15

8304 Wallisellen

Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo

Eurofins Electrosuisse

Product Testing AG

Luppmenstrasse 3

8320 Fehraltorf

Compatibilità elettromagnetica

Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi

EMC -Testcenter AG

Moosäckerstrasse 77

8105 Regensdorf

Compatibilità elettromagnetica

Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi

Quinel AG

Elsihof 3

6035 Perlen

Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi

Allegato 396

96 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU 2000 2291), dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3310), dal n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4193), dal n. II cpv. 1 delle O del 29 nov. 2006 (RU 2007 95), del 14 ott. 2009 (RU 2009 5805), dall'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (RU 2018 4997) e dal n. I dell'O dell'8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 570).

(art. 32)

Emolumenti

1

Emolumenti per l'approvazione del tipo di veicoli e telai

L'emolumento ammonta a:

Fr.

1.1

trattamento amministrativo

200.-

1.2

rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica

100.-

1.3

carta supplementare, complementi, aggiunte e correzioni

200.-

2

3

Emolumenti suppletivi per l'approvazione del tipo di veicoli e telai

L'emolumento suppletivo ammonta per ogni veicolo immatricolato:

3.1

Autoveicoli

5.50

3.2

Rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore

4.-

3.3

Ciclomotori e veicoli equiparati ai ciclomotori

1.50

Come prova dell'avvenuto pagamento dell'emolumento suppletivo per veicoli a motore e rimorchi serve una marca di controllo che il titolare dell'approvazione del tipo (secondo l'allegato 1 n. 1.1) deve incollare sul rapporto d'esame per veicoli. Rapporti d'esame senza marca di controllo sono respinti. Per approvazioni del tipo eseguite volontariamente, non è necessario incollare la marca di controllo sul rapporto d'esame.

L'emolumento suppletivo per ciclomotori e per i veicoli equiparati ai ciclomotori è riscosso dal servizio di omologazione presso il titolare dell'approvazione del tipo sulla base di apposite liste (art. 92 cpv. 4 OAC97). L'Ufficio federale può consultare la dichiarazione doganale.

4

Emolumenti per le approvazioni del tipo di parti staccate di veicoli, sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

L'emolumento ammonta a:

Fr.

4.1

Approvazioni del tipo con validità nazionale

100.-

4.2

Approvazioni del tipo con validità internazionale

300.-

4.3

Elaborazione di un set dati di silenziatori di sostituzione e catalizzatori di sostituzione con una valutazione della conformità o una certificazione della conformità oppure con un'approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera al fine di registrarlo sull'approvazione del tipo

Per approvazione del tipo elaborata

50.-

5

Emolumenti in funzione del tempo impiegato

Per l'esame amministrativo di giustificativi e documenti l'emolumento varia tra 70 e 120 franchi per ora di lavoro impiegata. Esso dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applica alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.

6

Emolumenti per l'esame della conformità

L'emolumento ammonta a:

6.1

Forfait per esami della conformità della durata fino a 4 ore

500.-

6.2

Per ogni ulteriore ora iniziata

100.-

Allegato 498

98 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 95).

Allegato 599

99 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).