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730.03

Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata
a partire da energie rinnovabili

(Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20161 sull'energia (LEne),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
b.
biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
c.
gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
d.
produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 20172 sull'energia (OEn);
e.
calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
f.
cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile.
Art. 3 Nuovi impianti

1 Sono considerati nuovi impianti:

a.
negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
b.
nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione.

2 È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. Costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici.3

3 L'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).

Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se successivamente alla presentazione della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l'immissione di elettricità, la rimunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.

Art. 6 Categorie di impianti fotovoltaici

1 Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:

a.
impianti integrati;
b.
impianti annessi o isolati.

2 Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

2 Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:

a.
gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
b.
gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

3 Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.

Art. 85

5 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 96 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne:

a.
centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b.
impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c.
impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

2 Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne:

a.
centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b.
impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c.7
impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

7 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 275).

8 RS 814.20

9 RS 923.0

Capitolo 2: Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Requisiti generali

Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn11 e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico

1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.

2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 24).

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14 Commercializzazione diretta

1 Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.

2 I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.

3 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 1513 Prezzo di mercato di riferimento

1 Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

2 Per gli impianti la cui produzione è comunicata mensilmente, si applica la media mensile.

3 Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente, si applica la media trimestrale.

4 L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 275).

Art. 16 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento

1 I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2 Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.

3 I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4 Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 200914 sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:

.15

14 RS 641.20

15 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 17 Durata della rimunerazione e requisiti minimi

1 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2 La durata della rimunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l'impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 18 Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 19 Lista d'attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

3 Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa

1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

2 Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

3 Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:

a.
gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica;
b.
gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 21 Domanda

1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione.

2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1-1.5.

Art. 22 Garanzia di principio

1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio.

2 Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.

Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

1 Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto.

2 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2bis I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.16

3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.17

4 Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.

5 Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità.

16 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 24 Decisione

1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

a.
l'entrata nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
b.
se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e
c.
l'ammontare del tasso di rimunerazione.

2 Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se:

a.
non sussistono i requisiti per il diritto;
b.
il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o
c.
l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita

Art. 25 Versamento della rimunerazione

1 L'organo d'esecuzione versa trimestralmente:

a.
ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità;
b.
ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

3 L'organo d'esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l'organo d'esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

5 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.

6 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall'UFE, il diritto alla rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.18

7 Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

a.
ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete;
b.
ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.19

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

19 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 2620 Indennità di gestione

1 I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un'indennità di gestione, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell'energia di compensazione.

2 La quota fissa per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.

3 La quota variabile per i costi dell'energia di compensazione corrisponde al prodotto dei seguenti valori:

a.
il rapporto tra la media dei prezzi dell'energia di compensazione di un mese e la media dei prezzi dell'energia di compensazione degli anni 2013-2015; e
b.
l'importo di base di cui al capoverso 4.

4 L'importo di base ammonta a:

a.
per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,44 ct./kWh;
b.
per gli impianti idroelettrici: 0,17 ct./kWh;
c.
per gli IIR: 0,05 ct./kWh;
d.
per i restanti impianti a biomassa: 0,17 ct./kWh.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 275).

Art. 27 Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete

1 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l'elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata secondo il piano previsionale.

2 I gestori di rete ritirano l'elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata.

3 L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 37 LEne.

Art. 28 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

1 Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'organo d'esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente.

2 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

3 Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovamento.

421

5 Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.

6 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.

21 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 29 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

1 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, non sussiste nessun diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l'immissione in rete decade retroattivamente per l'intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all'organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.

2 A partire dal momento in cui i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l'intero periodo. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.

3 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

4 Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 30 Esclusione e uscita dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

a.22
non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);
b.
non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

2 Un'uscita dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento, rispettando un termine di disdetta di un mese, per la fine di un trimestre.23

3 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è esclusa a seguito di un'esclusione o un'uscita.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 3: Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d'investimento

Art. 31 Esclusione del contributo d'investimento

1 Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una rimunerazione unica né un contributo d'investimento.

2 Se un gestore ha già partecipato con una parte del suo impianto fotovoltaico al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, per questa parte dell'impianto non può chiedere una rimunerazione unica.24

24 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 3225 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori

L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici, a biomassa e geotermici, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 3326 Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

a.
15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR, forni per l'incenerimento di fanghi, impianti eolici e idroelettrici;
b.
10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.

2 Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.

3 I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata), non possono fare uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne per almeno 15 anni dalla messa in esercizio dell'impianto.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 34 Restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento

1 Per la restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28-30 della legge del 5 ottobre 199027 sui sussidi.

2 La restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento secondo l'articolo 33.

3 Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento se le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.

Art. 34a28 Restituzione dei contributi d'investimento per progetti di prospezione o sfruttamento di serbatoi geotermici

1 Qualora un progetto di prospezione o sfruttamento di un serbatoio geotermico sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l'UFE può disporre la restituzione parziale o totale dei contributi d'investimento versati.

2 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

a.
il tipo di utilizzazione previsto;
b.
i rapporti di proprietà e i responsabili;
c.
eventuali utili e il relativo ammontare.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 3529 Termine di attesa

Se per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l'ampliamento considerevole di un impianto fotovoltaico è stata accordata una rimunerazione unica elevata, deve trascorrere almeno un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento per mettere in esercizio sullo stesso fondo un altro impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento considerevole di un tale impianto e poter chiedere una rimunerazione unica elevata.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38 Calcolo della rimunerazione unica e degli importi31

1 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.

1bis Per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.32

1ter Per gli impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.33

1quater Per gli impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus purché essi abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un'altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare.34

2 Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.

3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.

4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.

5 Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.35

6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 38a36 Determinazione della rimunerazione unica tramite aste

1 Per i progetti di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW l'ammontare della rimunerazione unica è fissata tramite aste.

2 Per gli impianti fotovoltaici da realizzare al di fuori di zone edificabili e che soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.

3 La rimunerazione unica fissata tramite aste è costituita da un contributo legato alla potenza per ogni kW di potenza installata.

4 Se un impianto ha un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi, in aggiunta all'importo indicato nell'offerta è accordato il bonus per l'angolo d'inclinazione di cui all'articolo 38 capoversi 1bis o 1ter.

5 Se un impianto soddisfa i presupposti di cui all'articolo 38 capoverso 1quater, oltre all'importo indicato nell'offerta viene accordato il bonus per l'altitudine.

36 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 39 Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.38

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 40 Lista d'attesa

1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3 Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

4 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 41 Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto.

2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 3.

3 Nella domanda i gestori di impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all'organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.

4 Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l'articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.

Art. 42 Determinazione della rimunerazione unica

Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare della rimunerazione unica sulla base degli importi di cui all'allegato 2.1.

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Art. 43 Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.1.

3 Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'organo d'esecuzione.

Art. 4439 Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio

1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

a.
12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44;
b.
6 anni dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44, se per la costruzione dell'impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.40

2 La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 46 Decisione

1 Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare della rimunerazione unica.41

2 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 44 e respinge la domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica se:

a.
i requisiti per il diritto non sono adempiuti;
b.
la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;
c.
l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.

4 Esso può revocare la garanzia di principio di cui all'articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Sezione 5:42 Aste per la rimunerazione unica

42 Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 46a Competenze

1 L'UFE stabilisce per ogni tornata d'asta il volume dell'asta e il valore massimo ammissibile dell'offerta.

2 In caso di aste speciali (art. 38a cpv. 2) stabilisce inoltre quali ulteriori criteri deve soddisfare un impianto per poter partecipare a tale asta.

3 L'organo d'esecuzione esegue la procedura d'asta.

Art. 46b Condizioni di partecipazione

1 La costruzione dell'impianto non può iniziare prima dell'aggiudicazione.

2 Per ogni fondo e tornata d'asta si può presentare una sola offerta.

Art. 46c Procedura d'asta

1 L'organo d'esecuzione rende note nel bando le condizioni d'asta nonché le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all'offerta.

2 Esso rilascia un'aggiudicazione per le offerte:

a.
che soddisfano le condizioni di partecipazione;
b.
che presentano il tasso più conveniente per kW di potenza;
c.
che rientrano nel volume d'asta stabilito dal bando; e
d.
per le quali entro il termine fissato dall'organo d'esecuzione è depositata una cauzione pari al 10 per cento dell'importo della rimunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta.

3 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, il volume d'asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio

1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato.43

2 La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 46e Ammontare definitivo della rimunerazione unica

1 L'ammontare definitivo della rimunerazione unica è calcolato sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine e dell'offerta presentata.

2 Se la potenza dell'impianto è superiore a quanto indicato nell'offerta, la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza indicata nell'offerta.

3 Se la potenza dell'impianto è inferiore a quanto indicato nell'offerta:

a.
la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata;
b.
la cauzione depositata è trattenuta in misura proporzionale alla differenza rispetto all'offerta, se la potenza effettivamente installata è inferiore al 90 per cento della potenza offerta.
Art. 46f Revoca dell'aggiudicazione e sanzione

1 L'organo d'esecuzione revoca l'aggiudicazione e trattiene la cauzione depositata a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se:

a.
dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
b.
la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
c.
l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nell'offerta.

2 L'organo d'esecuzione può trattenere, interamente o parzialmente, la cauzione depositata, a titolo di sanzione a beneficio del Fondo per il supplemento rete se entro tre mesi dalla messa in esercizio non è trasmessa la notifica di messa in esercizio.

Art. 46g Versamento della rimunerazione unica e rimborso della cauzione

1 La rimunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.

2 Se non è trattenuta interamente o parzialmente ai sensi degli articoli 46e o 46f la cauzione depositata è rimborsata unitamente al versamento della rimunerazione unica.

Art. 46h Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per la rimunerazione unica l'organo d'esecuzione pubblica i seguenti dati:

a.
il termine di presentazione delle offerte;
b.
il meccanismo dei prezzi;
c.
il numero di offerte pervenute;
d.
il quantitativo offerto in kW pervenuto;
e.
il numero delle aggiudicazioni;
f.
il numero di offerte escluse;
g.
il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;
h.
il valore massimo ammissibile dell'offerta in franchi per kW;
i.44
il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta, in franchi per kW;
j. 45
il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in franchi per kW;
k.46
il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in franchi per kW;
l.47
la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;
m.48
la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in kW;
n.49
la potenza media che ha ottenuto un'aggiudicazione, in kW.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

49 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Sezione 6:50 Procedura di domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne

50 Introdotta dal n. I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

Art. 46i Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne deve essere presentata all'UFE.

2 Può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato.

3 Deve contenere tutte le indicazioni e i documenti secondo l'allegato 2.1 numero 5.1 nonché un calcolo della redditività.

4 Il calcolo della redditività deve essere effettuato sulla base delle disposizioni per il calcolo dei costi scoperti secondo l'allegato 4.

Art. 46j Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'UFE garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e:

a.
calcola il presumibile ammontare della rimunerazione unica al momento in cui è data la garanzia di principio pari ai costi scoperti attesi;
b.
stabilisce l'importo massimo, che non deve superare la rimunerazione unica pari al 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili;
c.
stabilisce, sulla base delle lettere a e b, il piano di pagamento di cui all'articolo 46q.
Art. 46k Immissione parziale di elettricità e termine di messa in esercizio

1 Con la potenza della parte dell'impianto messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 deve essere possibile raggiungere una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o almeno 10 GWh di energia elettrica all'anno.51

2 La messa in esercizio completa deve avvenire entro il 31 dicembre 2030.

3 Se entro il 31 dicembre 2030 può essere messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, la rimunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 46l Notifica di messa in esercizio

1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

2 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata per tale parte.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 5.2.

Art. 46m Notifica di conclusione dei lavori

1 Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b.
un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.

3 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, entro il 31 dicembre 2031 deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte dell'impianto.

Art. 46o Notifica della produzione netta e della produzione invernale

1 Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all'UFE la produzione netta annua dell'impianto dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale (1° ottobre - 31 marzo) per kW di potenza installata.

2 I dati relativi alla produzione netta indicano separatamente il consumo proprio e la produzione eccedente.

3 Se entro il 31 dicembre 2030 è stata messa in esercizio solo una parte dell'impianto originariamente previsto, i dati da notificare si devono riferire solo a tale parte dell'impianto.

Art. 46p Determinazione definitiva della rimunerazione unica

1 Se i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l'UFE fissa definitivamente la rimunerazione unica sull'importo più basso dei seguenti valori:

a.
ammontare dei costi scoperti definitivi (cpv. 2);
b.
60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili (art. 46j lett. b); o
c.
60 per cento dei costi d'investimento computabili definitivi.

2 I costi scoperti definitivi vengono calcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta media annua notificata, sulla base del tasso d'interesse calcolatorio e dello scenario dei prezzi che vigevano al momento in cui è stata data la garanzia di principio.

Art. 46pbis 52 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto

1 Se al momento della notifica della produzione netta i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne non sono soddisfatti, la garanzia di principio è revocata.

2 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta l'UFE può adeguare il periodo di riferimento di cui all'articolo 46o capoverso 1 per la determinazione della produzione netta.

3 Se i requisiti per il diritto non sono rispettati nonostante l'adeguamento del periodo di riferimento, la garanzia di principio è revocata.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Art. 46q Versamento scaglionato della rimunerazione unica

1 La rimunerazione unica di cui all'articolo 71a capoverso 4 LEne può essere versata in più tranche.

2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 46j (piano di pagamento).

3 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva della rimunerazione unica. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'ammontare previsto della rimunerazione unica calcolato nella garanzia di principio di cui all'articolo 46j.

Sezione 7:53 Criteri di calcolo

53 Introdotta dal n. I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

Art. 46s Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

a.
per l'acquisizione di proprietà fondiarie;
b.
per procedure e rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.
Art. 46t Calcolo dei costi scoperti

1 I costi scoperti si calcolano secondo l'allegato 4.

2 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

1 L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

a.54
la portata massima dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l'impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;
b.
il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;
c.
viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento;
d.55
il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o
e.
la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della presentazione della domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

a.
almeno una componente principale, quali la presa d'acqua, le pompe d'alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l'equipaggiamento elettromeccanico dell'impianto, è sostituita o interamente risanata; e
b.56
l'investimento ammonta ad almeno 14 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d'esercizio completi.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 4857 Aliquote

1 Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d'investimento ammonta al 50 per cento dei costi d'investimento computabili.

2 Nei seguenti casi il contributo d'investimento è pari al 60 per cento dei costi d'investimento computabili:

a.
nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all'articolo 47 capoverso 1 lettere a-c ed e, purché almeno il 50 per cento dell'ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;
b.
ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell'articolo 47 capoverso 1 lettera d.

3 Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d'investimento ammonta:

a.
al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;
b.
al 20 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti con potenza superiore a 10 MW.

4 Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 3 sono ridotte in chiave lineare.

5 Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

6 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa

Art. 49 Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende costruire, ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.58

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 50 Lista d'attesa

1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 51 Risorse disponibili

1 Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn59) vengono attribuite ogni due anni.

2 Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.60

3 Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

59 RS 730.01

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 52 Ordine di presa in considerazione

1 Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.61

2 Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.

3 Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d'investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell'ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell'importo necessario per tale progetto.

4 Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.

5 Se tutte le domande per l'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

6 Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1-5.

7 Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1-5.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 53 Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2.

Art. 54 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a.62
l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento;
b.
l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
c.
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d.
il piano di pagamento secondo l'articolo 60;
e.
il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 55 Notifica di messa in esercizio

1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
la data di messa in esercizio;
b.
il verbale di collaudo;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 56 Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b.
un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.
Art. 57 Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

a.
il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e
b.
la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.
Art. 5963 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della produzione netta sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 60 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 54 (piano di pagamento).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all'articolo 54.

4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 54.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 61 Costi d'investimento computabili

1 Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:

a.
sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell'impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;
b.
sono direttamente necessari all'aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
c.
sono adeguati; e
d.
le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

2 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.

3 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

4 Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinnovamento, l'ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di concessione restante dell'impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento delle parti dell'impianto determinanti, si considerano i costi d'investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all'investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d'interesse calcolatorio. Ciò non vale in caso di accordo per un indennizzo sul valore residuo che tenga adeguatamente conto di un eventuale contributo d'investimento.64

64 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 6265 Costi non computabili

1 Non sono computabili in particolare i costi:

a.
inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
b.66
rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a LPAc67 e all'articolo 10 LFSP68.

2 Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 275).

67 RS 814.20

68 RS 923.0

Art. 6369 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

3 Il richiedente deve presentare all'UFE il calcolo attuale della redditività aziendale per il progetto.70

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Requisiti per il diritto

Art. 6772 Categorie

1 Per impianti di produzione di biogas s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire da gas biogeno prodotto attraverso la fermentazione di biomassa presso il luogo di ubicazione del modulo di cogenerazione o un sito servito da un gasdotto proprio.

2 Per centrali elettriche a legna s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.

3 Per IIR s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 201573 sui rifiuti (OPSR).

4 Per forni per l'incenerimento di fanghi s'intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell'industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR.

5 Per impianti a gas di depurazione s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell'ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

6 Per impianti a gas di discarica s'intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35-43 OPSR per la produzione di elettricità.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

73 RS 814.600

Art. 68 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

1 L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

a.
100 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elettriche a legna;
b.
15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l'incenerimento di fanghi;
c.
250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;
d.
100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti e negli impianti a gas di discarica.74

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 69 Requisiti energetici minimi

1 I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.

2 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

Sezione 2:75 Contributo d'investimento

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 70 Aliquote

Il contributo d'investimento ammonta:

a.
al 50 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti di produzione di biogas;
b.
al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per le centrali elettriche a legna;
c.
al 20 per cento dei costi d'investimento computabili per gli IIR, i forni per l'incenerimento di fanghi, gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.
Art. 7176 Contributi massimi

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:

a.
per le centrali elettriche a legna: 5000 franchi per ogni kW di potenza elettrica installata, complessivamente 8 milioni di franchi;
b.
per gli IIR e i forni per l'incenerimento di fanghi: 2700 franchi per ogni kW di potenza elettrica installata, complessivamente 6 milioni di franchi;
c.
per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica: 2500 franchi per ogni kW di potenza elettrica equivalente conformemente all'allegato 1.5 numero 3.1.2, complessivamente 1 milione di franchi;
d.
per gli impianti a biogas: 18 500 franchi per ogni kW di potenza elettrica equivalente conformemente all'allegato 1.5 numero 3.1.2, complessivamente 8 milioni di franchi.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 279).

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 72 Ordine di presa in considerazione

1 È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 73 Lista d'attesa

1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 74 Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.

Art. 75 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a.77
l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili;
b.
l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
c.
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d.
il piano di pagamento secondo l'articolo 80;
e.
il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 77 Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b.
un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
c.
la notifica della produzione netta del primo anno d'esercizio completo.
Art. 78 Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall'articolo 57.

Art. 7978 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 80 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 75 (piano di pagamento).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 75.

4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 75.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 82 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

a.80
b.
per gli elementi d'impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;
c.
per gli elementi d'impianto destinati al trattamento delle acque reflue;
d.
per gli elementi d'impianto destinati alla preparazione di combustibile o all'esercizio di una rete di teleriscaldamento.

80 Abrogata dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 8381 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

3 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.82

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 6a:84 Contributo d'investimento per gli impianti eolici

84 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 1: Aliquota

Art. 87a

Il contributo d'investimento ammonta al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 87b Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 87c Lista d'attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 87d Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

2 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto o i dati d'esercizio di impianti eolici esistenti e una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2.4.

3 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.4.

Art. 87e Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a.
l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili;
b.
l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
c.
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d.
il piano di pagamento secondo l'articolo 87j;
e.
il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.
Art. 87g Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b.
un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.
Art. 87h Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

a.
il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e;
b.
la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.
Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d'investimento

1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 87e (piano di pagamento).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori.

4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 87e.

Sezione 4: Criteri di calcolo

Art. 87l Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi per:

a.
l'acquisto di una proprietà fondiaria;
b.
la procedura e la rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi.
Art. 87m Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto di conseguenza.

3 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.85

85 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 6b:86 Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici

86 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote

Art. 87n Requisiti per il diritto

1 Un contributo d'investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico può essere accordato soltanto se nell'area in questione è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un rapporto sulla prospezione relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

2 Un contributo d'investimento per la costruzione di un impianto geotermico può essere accordato soltanto se nell'area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

Art. 87o Aliquote

1 Il contributo d'investimento per la prospezione, lo sfruttamento e la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2 Il contributo d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento può essere ridotto in particolare se i rischi geologici sono bassi oppure se il tenore tecnico, qualitativo o innovativo della domanda è basso.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 87p Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 87q Lista d'attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 87r Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

2 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento per la prospezione o lo sfruttamento può essere presentata soltanto se le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

3 La domanda di un contributo d'investimento per un impianto geotermico può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione o una concessione passata in giudicato.

4 Una domanda di cui al capoverso 2 o 3 deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.5 o 2.6.

Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento

1 Per l'esame delle domande di contributi d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento l'UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

Art. 87t Contratto e garanzia di principio

1 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l'allegato 2.5 per un contributo d'investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

2 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l'allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a.
l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili;
b.
l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
c.
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d.
il piano di pagamento secondo l'articolo 87z;
e.
il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio;
f.
i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all'articolo 87w lettera d.
Art. 87v Notifica di messa in esercizio per gli impianti geotermici

1 Dopo la messa in esercizio dell'impianto geotermico occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
la data di messa in esercizio;
b.
il verbale di collaudo;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 87w Notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici

1 Al più tardi sei anni dalla messa in esercizio dell'impianto geotermico occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b.
un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
c.
l'indicazione della produzione netta dei primi cinque anni d'esercizio;
d.
tutti i dati rilevanti ai fini della produzione a partire dalla messa in esercizio.
Art. 87x Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione del rapporto finale o della notifica di conclusione dei lavori, se:

a.
il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e
b.
la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.
Art. 87z Versamento scaglionato del contributo d'investimento

1 Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2 L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nel contratto (art. 87t cpv. 1) o nella garanzia di principio (art. 87t cpv. 2).

3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 87t capoverso 2.

4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 87t capoverso 2.

Sezione 4: Criteri di calcolo

Art. 87zbis Costi d'investimento computabili

1 Per il calcolo dei contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento sono computabili solamente i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata del progetto. Si applica altresì per analogia l'articolo 61.

2 Per i costi computabili degli impianti geotermici si applica l'articolo 61.

Art. 87zter Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

1 Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), conformemente all'allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.

2 Se il contributo d'investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.

3 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.87

87 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Capitolo 7: Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 88 Dettagli relativi al diritto

1 Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un'unione di impianti, se in tale unione:

a.
tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell'insieme; e
b.
i costi di produzione complessivi non sono coperti.

2 Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l'unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l'impianto singolo in questione.

3 Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall'impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEne) se la sua acquisizione dell'elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all'impresa di approvvigionamento elettrico.

4 Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 89 Reddito di mercato

1 Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi dalle prestazioni del sistema e dalle garanzie di origine.

2 Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato, sulla scorta del profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o con la somma degli impianti in caso di un'unione di impianti. Nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner.

3 Per prezzo di mercato s'intende, anche per l'elettricità negoziata fuori borsa, il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile medio.

488

5 Se a un'unione di impianti che dà diritto al premio di mercato appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, come suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 21 cpv. 3 LEne).

88 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 90 Costi di produzione e altri costi

1 In qualità di costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente, ma non altri costi, in particolare non gli oneri per le prestazioni di servizio globali. Vengono considerati anche:

a.
i canoni per i diritti d'acqua;
b.
i ricavi minimi sulla base dell'elettricità da fornire all'ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto;
c.
le imposte dirette; le imposte sull'utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all'ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all'utile.

2 In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'allegato 3. Gli ammortamenti vanno effettuati in linea di principio rispettando l'attuale prassi per l'impianto pertinente.89

3 L'UFE determina in una direttiva i costi d'esercizio e del capitale computabili.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Art. 91 Deduzione per il servizio universale

1 Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale.

2 Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità né in altro modo. L'elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:90

a.
l'acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d'origine relativa a tale acquisizione; o
b.
l'elettricità è stata ritirata secondo l'articolo 15 LEne.

90 La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7783).

Art. 92 Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale

1 Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l'avente diritto venda l'elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l'intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l'ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).

2 La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:

a.
dalla differenza dell'intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e
b.
dall'elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.

3 Se l'avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l'intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.

Art. 93 Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico

1 In un'impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l'unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.

2 Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Art. 94 Domanda

1 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.

2 La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

a.
quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;
b.
i profili percorsi all'ora per ogni impianto;
c.
i costi computabili per impianto basati su un conto d'esercizio per l'anno idrologico o civile;
d.
la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;
e.
nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità: la quota di produzione all'unione degli impianti e la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità;
f.
indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

3 Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:

a.
il potenziale di servizio universale;
b.
la deduzione applicata per il servizio universale;
c.
la quantità soggetta secondo l'articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell'ambito della controdeduzione;
d.
la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;
e.
il prezzo medio per tale vendita.

4 I gestori di impianti, i proprietari e le unità d'impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L'UFE può, all'occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.

Art. 95 Procedura presso l'UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell'energia elettrica

1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

2 Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn91), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.

3 L'UFE versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

4 L'UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nell'esecuzione. Su richiesta dell'UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall'UFE con i propri.

Art. 96 Restituzione

Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 199092 sui sussidi).

Capitolo 7a:93 Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

93 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Art. 96a Motivo di esclusione

Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordare per questo impianto un contributo alle spese d'esercizio.

Art. 96b Importi del contributo

1 Gli importi del contributo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 5.

2 L'importo del contributo per impianti ibridi si calcola come specificato all'articolo 16 capoverso 2.

3 Gli importi del contributo vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4 Il contributo alle spese d'esercizio si riduce, per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 LIVA94, del fattore di cui all'articolo 16 capoverso 4.95

94 RS 641.20

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 96c Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio è la data di presentazione.

2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e la cui durata della rimunerazione è terminata.

Art. 96d Lista d'attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 96e Domanda

1 La domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio va presentata all'organo d'esecuzione.

2 Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l'immissione di elettricità.

3 È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:

a.
già in esercizio; o
b.
pronti alla realizzazione.

4 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 5.

Art. 96f Decisione

Se i requisiti per il diritto sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'organo d'esecuzione decide la concessione di un contributo alle spese d'esercizio e la data d'inizio della concessione del contributo.

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d'esercizio

1 L'organo d'esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d'esercizio.

2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

3 Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore all'importo del contributo, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda

1 L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d'esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

a.
non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il contributo alle spese d'esercizio non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);
b.
non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

2 La rinuncia al contributo alle spese d'esercizio è comunicata all'organo d'esecuzione rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.

3 Una nuova domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d'esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall'ultima esclusione o rinuncia.

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)96, controllo e provvedimenti

96 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 97 Valutazione

1 L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.

2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

3 Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati e l'ammontare dei costi d'esecuzione.

4 Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

5 L'organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 98 Pubblicazione

1 In merito alla rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

a.
il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
i vettori energetici impiegati;
c.
la categoria e la tipologia degli impianti;
d.97
l'ammontare della rimunerazione;
e.
la data della domanda;
f.
la data di messa in esercizio;
g.
la quantità di energia rimunerata;
h.
il periodo di rimunerazione.

2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.

3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d'investimento, l'UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

a.
il numero dei destinatari del contributo d'investimento;
b.
il totale dei contributi d'investimento;
c.
l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto ai costi d'investimento computabili medi;
d.
l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

a.
il numero dei destinatari del premio di mercato;
b.
il totale dei premi di mercato;
c.
il numero di impianti e l'intera quantità d'elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;
d.
l'intera quantità e il prezzo medio dell'elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

5 In merito ai contributi alle spese d'esercizio esso pubblica i seguenti dati:

a.
il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
la categoria e la tipologia degli impianti;
c.
l'ammontare del contributo alle spese d'esercizio;
d.
la quantità di energia rimunerata.98

6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d'esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.99

7 Riguardo alle rimunerazioni uniche per impianti di cui all'articolo 71a LEne, l'UFE pubblica, per ciascun impianto:

a.
il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
la potenza dell'impianto;
c.
la data di messa in esercizio;
d.
la produzione di elettricità annua e del semestre invernale prevista al momento della presentazione della domanda;
e.
la produzione media di elettricità annua e del semestre invernale effettivamente misurata al momento della determinazione definitiva della rimunerazione unica;
f.
l'ammontare definitivo della rimunerazione unica;
g.
la quota di promozione rispetto ai costi d'investimento computabili.100

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 144).

Art. 99 Informazioni

1 L'organo d'esecuzione o l'UFE fornisce informazioni:

a.
al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d'attesa;
b.
al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;
c.
al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

2 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

a.
essi stessi;
b.
uno dei loro enti; oppure
c.
una società nella quale detengono una partecipazione.

3 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.

Art. 100 Trasmissione di dati all'UDSC

L'UFE trasmette all'UDSC i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione della legge del 21 giugno 1996101 sull'imposizione degli oli minerali:

a.
nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
b.
indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
c.
indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
d.
indicazioni sull'elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
e.
indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.
Art. 101 Controllo e provvedimenti

1 L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2 Il gestore di un impianto che ottiene per l'immissione di elettricità una rimunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d'investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l'elettricità proveniente dall'impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all'UFE e, nella misura in cui sia competente per l'esecuzione, all'organo d'esecuzione, dei dati d'esercizio dell'impianto.

3 Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.

4 L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 103 Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d'attesa secondo l'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016102 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:

a.
i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,
b.
i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.
Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

2 Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.

3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.

4 Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.

5 Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.

Art. 105 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

1 I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.103

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 106 Disposizione transitoria relativa all'ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa

La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l'articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all'organo d'esecuzione entro il 31 luglio 2018.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa all'ordine di presa in considerazione e alla lista d'attesa in caso di contributi d'investimento

I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l'organo d'esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l'UFE una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento.

Art. 108a105 Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021

Gli impianti esistenti che sono stati o saranno sostituiti completamente e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva in merito alla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità o una garanzia di principio riguardo a un contributo d'investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820).

Allegato 1.1106

106 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 16, 17, 21, 23 e 28)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

1.1
Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica.
1.2
Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro.
1.3
Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.

2 Tasso di rimunerazione

2.1
Calcolo
2.1.1
Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno.
2.1.2
Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell'impianto.
2.1.3
La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.
2.1.4
Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.
2.2
Rimunerazione di base
2.2.1
I tassi per la rimunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2.
2.2.2
Il tasso per la rimunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:

Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh)

1.1.2013-31.12.2016

dal 1.1.2017

≤ 30 kW

28,4

28,4

≤100 kW

18,8

18,8

≤300 kW

14,8

12,7

≤ 1 MW

11,2

9,0

≤ 10 MW

6,9

6,6

2.3
Bonus secondo il livello di pressione
Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m)

Bonus (ct./kWh)

≤ 5

5,6

≤10

3,3

≤20

2,4

≤50

1,9

>50

1,2

2.4
Bonus per le opere idrauliche
2.4.1
Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC107 o all'articolo 10 LFSP108 non sono computabili ai fini del bonus.
2.4.2
Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.

2.4.3
Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:

Classe di potenza

Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh)

Messa in esercizio:

1.1.2013-31.12.2016

dal 1.1.2017

≤ 30 kW

6,2

6,2

≤100 kW

4,5

4,5

≤300 kW

3,6

2,9

>300 kW

3,0

1,6

2.5
Tasso di rimunerazione massimo
Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh.
2.6
Pagamenti parziali e calcolo
2.6.1
La rimunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.
2.6.2
Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1
dove:
P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;
P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;
N0: produzione netta media degli:
-
ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, o
-
anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili;
N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;
V1: tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

4 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1
Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza meccanica media lorda;
d.
produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
e.
dislivello lordo in m;
f.
tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto;
g.
i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
h.
categoria del produttore;
i.
prova che si tratta di un impianto nuovo.
5.2
Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
5.2.1
Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
5.2.2
Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:
a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
concessione;
c.
la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
d.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e.
data di messa in esercizio prevista.
5.3
Messa in esercizio
5.3.1
L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
5.3.2
Gli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).
5.4
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a.
data di messa in esercizio;
b.
documenti attestanti gli effettivi costi d'investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d'investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

6.1
Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.2
Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.3
Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016109 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
a.
al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.
6.4
Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998110 sull'energia, beneficia di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un'eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
6.5
Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l'anno 2018.
6.6
Non sono considerati nel calcolo del terzo della durata della rimunerazione gli anni in cui la ragione non imputabile al produttore di cui al numero 6.5 risiede in una siccità superiore alla media.

Allegato 1.2111

111 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 16, 17, 21 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori e da un punto di misurazione.

2 Tasso di rimunerazione

2.1
Calcolo del tasso di rimunerazione
Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.
2.2
Tassi di rimunerazione
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

Messa in esercizio

1.1.2013-31.12.2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-31.3.2016

1.4.2016-30.9.2016

1.10.2016-31.3.2017

1.4.2017-31.12.2017

1.1.2018-31.3.2019

1.4.2019-31.3.2020

dal 1.4.2020

≤ 100 kW

21,2

18,7

16,0

14,8

14,0

13,3

12,1

11,0

10,0

9,0

≤1000 kW

18,5

17,0

15,0

14,1

13,1

12,2

11,5

11,0

10,0

9,0

>1000 kW

17,3

15,3

14,8

14,1

13,2

12,2

11,7

11,0

10,0

9,0

3 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di:
a.
in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
b.
in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
c.
in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1
Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell'impianto;
d.
potenza pianificata;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore.
4.2
Messa in esercizio
L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
a.
12 mesi dopo la garanzia di principio;
b.
6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell'impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.
4.3
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
data di messa in esercizio;
b.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza del 7 novembre 2001112 sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017113 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE).

5 Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013

5.1
Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d'attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d'impianto, le categorie d'impianto e per il calcolo della rimunerazione è applicabile l'allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione vigente il 1° gennaio 2017114. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
5.2
Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.

6 Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2022

Nel caso di impianti fotovoltaici messi in esercizio prima del 1° gennaio 2023, per la definizione di impianto è applicabile il diritto anteriore.

Allegato 1.3115

115 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Categorie

2.1
Piccoli impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.
2.2
Grandi impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso di rimunerazione

3.1
Piccoli impianti eolici
Nei piccoli impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

23,0

3.2
Grandi impianti eolici
3.2.1
Rimunerazione di base
Nei grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

23,0


3.2.2
Bonus per l'altitudine
I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l'altitudine).
Per la determinazione dell'altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.
3.2.3
Adeguamento del tasso di rimunerazione dopo cinque anni
3.2.3.1
Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:
a.
se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B ct./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;
b.
se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di base viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della rimunerazione.
3.2.3.2
A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

A (per cento)

130

B (ct./kWh)

13,0

C (mesi)

1

D (per cento)

0,3

3.2.4
Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6.
3.2.5
Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo

5,0 m/s

Profilo altimetrico

logaritmico

Distribuzione di Weibull

k = 2,0

con valore di rugosità

l = 0,1 m

3.2.6
Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo

5,5 m/s

Profilo altimetrico

logaritmico

Distribuzione di Weibull

k = 2,0

con valore di rugosità

l = 0,03 m

3.2.7
Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5.
3.2.8
L'organo d'esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1
Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza pianificata;
d.
produzione annua prevista;
e.
categoria del produttore.
5.2
Cessione della garanzia di principio
5.2.1
Il gestore di un impianto a energia eolica che non dispone più di una base nella pianificazione cantonale a causa di una modifica della pianificazione può cedere una garanzia di principio o una decisione positiva secondo il diritto anteriore a un altro impianto a energia eolica, se quest'ultimo:
a.
b.
soddisfa presumibilmente i requisiti per il diritto;
c.
è stato notificato per il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; e
d.
per la cessione il gestore fattura al gestore che assume la garanzia al massimo la metà dei costi effettivi per le misurazioni dei profili del vento, gli studi dell'ambiente e gli accertamenti sul piano tecnico.
5.2.2
Su richiesta del gestore che cede la garanzia di principio e dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, l'UFE decide in merito alla cessione. Le modalità della cessione vanno comunicate all'UFE.
5.2.3
I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto (n. 5.3) e della messa in esercizio (n. 5.4) iniziano a decorrere dalla data della nuova garanzia di principio.
5.3
Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
5.3.1
Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
5.3.2
Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
data di messa in esercizio pianificata.
5.4
Messa in esercizio
5.4.1
La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
5.4.2
La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
5.5
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
designazione del tipo di impianto;
b.
potenza;
c.
altezza del mozzo;
d.
equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
e.
data di messa in esercizio;
f.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

6.1
Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.2
Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016116 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
a.
al più tardi sette anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

Allegato 1.4117

117 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie

2.1
Impianti geotermici idrotermali
Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.
2.2
Impianti geotermici petrotermali
Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti minimi

3.1
Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:

3.2
Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:
coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo
coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo

4 Tasso di rimunerazione

4.1
Calcolo
Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.
4.2
Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh)

≤ 5 MW

46,5

≤10 MW

42,5

≤20 MW

34,5

>20 MW

29,2

4.3
Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh)

≤ 5 MW

54,0

≤10 MW

50,0

≤20 MW

42,0

>20 MW

36,7

5 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

6 Procedura di presentazione delle domande

6.1
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;
e.
sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
f.
fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
g.
categoria del produttore.
6.2
Notifica dello stato di avanzamento del progetto
6.2.1
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
6.2.2
Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
possibilità di raccordo per l'energia termica;
d.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e.
data di messa in esercizio pianificata.
6.3
Messa in esercizio
6.3.1
La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
6.3.2
La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.
6.4
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
data di messa in esercizio;
b.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
c.
attestazione da parte dell'Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 2007118 sulla geoinformazione.

7 Disposizioni transitorie

7.1
Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della rimunerazione di 20 anni.
7.2
Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016119 sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.

119 RU 2016 4617 n. I e II

Allegato 1.5120

120 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare:
a.
il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
b.
la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);
c.
la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante un impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);
d.
il posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1
Requisiti minimi generali
2.1.1
Biomassa ammessa:
biomassa secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.
2.1.2
Biomassa non ammessa:
a.
biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili;
b
torba;
c.
rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;
d.
fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;
e.
prodotti tessili;
f.
gas di discarica;
g.
gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;
h.
carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO2, ad eccezione dell'olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.
2.1.3
Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.
2.2
Requisiti energetici minimi
2.2.1
I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.
2.2.2
Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.
2.2.3
I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.
Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.
Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.
2.2.4
Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:
a.
rendimento elettrico:
il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:

b.
sfruttamento del calore:
1.
gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2.
nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.
2.3
Requisiti ecologici minimi
2.3.1
Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.
2.3.2
I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un'agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996121 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)
2.3.3
Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell'impianto occorre un'autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un'agevolazione fiscale.
2.3.4
Se vengono impiegati biocarburanti per l'esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell'assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.
2.3.5
Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.

3 Tasso di rimunerazione

3.1
Calcolo del tasso di rimunerazione
3.1.1
Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno.
3.1.2
Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.
3.1.3
I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2-3.4.
3.1.4
Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 22 giugno 2005122 sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene rimunerata con la metà del tasso di rimunerazione. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.
3.2
Rimunerazione di base
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh)

≤ 50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤ 5 MW

18,5

> 5 MW

17,5

3.3
Bonus per le centrali elettriche a legna
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus per legna (ct./kWh)

≤ 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

4

> 5 MW

3,5

3.4
Bonus per biomassa agricola
3.4.1
Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:
a.
viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
b.
la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.
3.4.2
Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza

Bonus agricolo (ct./kWh)

≤ 50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤ 5 MW

4,5

> 5 MW

0

4. Tasso di rimunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale

4.1
Tasso di rimunerazione
4.1.1
Il tasso di rimunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a 52 x-0.17 ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.
4.1.2
Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh.
4.2
Requisiti minimi
Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:
a.
requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2;
b.
requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore;
c.
requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.

5 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1
dove:
P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;
P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;
N0: produzione netta media degli:
-
ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018,
-
periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili;
N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;
V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

6 Pagamenti parziali e calcolo

La rimunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.

7 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

8 Procedura di presentazione delle domande

8.1
Domanda
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
e.
tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
f.
tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
g.
consenso dei proprietari fondiari.
8.2
Notifica dello stato di avanzamento del progetto
8.2.1
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.2.2
Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
d.
data di messa in esercizio pianificata.
8.3
Messa in esercizio
8.3.1
La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.3.2
La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
8.4
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
b.
data di messa in esercizio.

9 Disposizioni transitorie

9.1
I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.
9.2
Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016123 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
a.
al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.
9.3
Nel caso degli IIR, dei forni per l'incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di discarica che ottengono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l'esercizio in corso si applica il diritto anteriore.

Allegato 2.1124

124 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6129), del 24 nov. 2021 (RU 2021 820), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771), dal n. II delle O del 17 mar. 2023 (RU 2023 144) e del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

(art. 7, 38, 41-43, 45 e 46d)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull'allegato 1.2 numero 1.

2 Tassi per la rimunerazione unica

2.1
Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

1.1.2013-31.12.2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-30.9.2016

1.10.2016-31.3.2017

1.4.2017-31.3.2018

1.4.2018-31.3.2019

1.4.2019-31.3.2020

1.4.2020-31.3.2021

1.4.2021-31.3.2022

dal 1.4.2022

Contributo di base (fr.)

2000

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1550

1100

770

385

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

1200

1050

830

610

610

520

460

380

380

420

420

<100 kW

850

750

630

510

460

400

340

330

330

320

330

2.2
Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

entro 31.12.2010

1.1.2011-31.12.2011

1.1.2012-31.12.2012

Contributo di base (fr.)

3300

2650

2200

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

2100

1700

1400

<100 kW

1700

1400

1100

≥100 kW

1500

1200

980

2.3
Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

1.1.2013-31.12.2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-30.9.2016

1.10.2016-31.3.2017

1.4.2017-31.3.2018

1.4.2018-31.3.2019

1.4.2019-31.3.2020

1.4.2020-31.3.2021

1.4.2021-31.3.2022

dal 1.4.2022

Contributo di base (fr.)

1500

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1000

700

350

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

1000

850

680

500

500

450

400

340

340

380

380

<100 kW

750

650

530

450

400

350

300

300

300

290

300

≥100 kW

700

600

530

450

400

350

300

300

300

290

270

2.4
Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

entro 31.12.2010

1.1.2011-31.12.2011

1.1.2012-31.12.2012

Contributo di base (fr.)

2450

1900

1600

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

1850

1450

1200

<100 kW

1500

1200

950

≥100 kW

1300

1000

850

2.5
Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale ≥100 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 per tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di rimunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati.
2.6
Gli impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati se appartengono alla categoria degli impianti integrati.
2.7
Bonus per l'angolo di inclinazione e l'altitudine
2.7.1
Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 250 franchi per kW.
2.7.2
Il bonus per gli impianti annessi o isolati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 100 franchi per kW.
2.7.3
Il bonus per gli impianti installati a partire da un'altitudine di 1500 m sul livello del mare ammonta a 250 franchi per kW. La prova che l'impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno dev'essere documentata mediante foto.
2.8
Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

1.1.2023−31.03.2024

Dall'1.4.2024

Contributo di base (fr.)

2-5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

440

420

30-<100 kW

330

330

2.9
Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

1.1.2023−31.03.2024

Dall'1.4.2024

Contributo di base (fr.)

2-5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

400

380

30-<100 kW

300

300

≥100 kW

270

270

2.10
Per gli impianti nuovi senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW e per gli impianti che vengono ampliati in misura considerevole con un aumento di potenza inferiore a 150 kW, il contributo legato alla potenza ammonta a 450 franchi per kW se l'impianto nuovo o ampliato è stato messo in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023. Per questi impianti non è versato un contributo di base.

3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell'impianto;
d.
potenza;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore;
h.
data di messa in esercizio;
i.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT125, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
j.
certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE126;
k.
per impianti integrati: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.
l.
per impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW.
m.
la dichiarazione che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta oppure che si fa uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne.

4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni

4.1
La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell'impianto;
d.
potenza pianificata;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore;
h.
la dichiarazione che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta oppure che si fa uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne.
4.2
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
data di messa in esercizio;
b.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE127;
e.
per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.

5 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne

5.1
La domanda per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
b.
una descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di una rimunerazione unica sono soddisfatti;
c.
l'autorizzazione edilizia passata in giudicato;
d.
un elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
e.
un calcolo dei costi scoperti;
f.
un estratto dal registro fondiario o un documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
g.
la potenza dell'impianto prevista;
h.
la data di messa in esercizio prevista;
i.
la produzione annua di elettricità prevista, calcolata secondo le disposizioni dell'UFE;
j.
la produzione di energia elettrica prevista nel semestre invernale (1° ottobre-31 marzo) per kW di potenza installata, calcolata secondo le disposizioni dell'UFE;
k.
il contenuto previsto dell'assistenza scientifica;
l.
la categoria del produttore.
5.2
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
la data di messa in esercizio;
b.
il verbale di collaudo con descrizione dettagliata o un rapporto di sicurezza di cui all'articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
la certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE.

6 Tabella del periodo di utilizzazione per gli impianti secondo l'articolo 71a LEne

Per gli impianti di cui all'articolo 71a LEne, il calcolo dei costi scoperti si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto

anni

Fondazioni e ancoraggi

80

Struttura metallica in acciaio, sistemi di montaggio, sottostruttura

50

Moduli fotovoltaici

30

Inverter

15

Generatori, trasformatori

40

Sistema di controllo per centrali

15

Installazioni elettriche

30

Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione

30

Condotte ad alta e media tensione

50

Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)

60

Stabili d'esercizio

40

Allegato 2.2128

128 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771) e dal n. II dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

(art. 53 e 61)

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

1.1
Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità a partire dalla forza idrica.
1.2
Gli impianti menzionati nell'articolo 9 sono considerati impianti autonomi.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
c.
descrizione tecnica dell'impianto;
d.
in caso di ampliamenti e i rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
e.
potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
f.
potenza installata prima e dopo l'investimento;
g.
portata utile d'acqua in m3 calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
h.
produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
i.
dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
j.
dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
k.
portata massima normale prima e dopo l'investimento;
l.
volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
m.
data di inizio dei lavori e di messa in esercizio prevista;
n.
prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e la licenza di costruzione passata in giudicato;
o.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
p.
indicazione di altri aiuti finanziari.

3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo della redditività si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto

anni

Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto

80

Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero

80

Griglie, sgrigliatori inclusi

40

Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione

80

Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione

80

Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera)

40

Turbine, pompe

40

Elevatori e impianti ausiliari

30

Generatori, trasformatori

40

Sistema di controllo per centrali

15

Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza

30

Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione

30

Batterie, impianti di protezione

20

Condotte ad alta e media tensione

50

Conche di navigazione

80

Impianti per la risalita e la discesa dei pesci

40

Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)

60

Funivie

20

Stabili d'esercizio

40

Stabili amministrativi

50

Allegato 2.3129

129 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 69, 74 e 83)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull'allegato 1.5 numero 1.

2 Impianti di produzione di biogas

2.1
Requisiti generali
I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
2.2
Requisiti energetici minimi
Il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia è coperto utilizzando il calore dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.
2.3
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
b.
licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
d.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
e.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento;
f.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
g.
produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
h.
data di messa in esercizio prevista.
2.4
Elementi costituenti dell'impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto sono considerati costi d'investimento computabili:

Elemento costituente dell'impianto

Periodo di utilizzazione in anni

Parti dello stabile vasca, stoccaggio intermedio, serbatoio di stoccaggio, stoccaggio dei residui di fermentazione, fermentatore, stoccaggio di gas, elemento dello stabile per le centrali termo-elettriche a blocco, tubazioni, gasdotti propri fino a 300m, isolamento, raccordi

25

Trituratore, flaker a flusso incrociato, sistema di vagliatura, igienizzazione, dispositivo di miscelazione, separazione

15

Generazione di gas, estrazione di calore, sistema di scarico gas, sistema ad aria compressa, sistema di ventilazione

10

Centrale termo-elettrica a blocco incl. raffreddamento d'emergenza, microturbina a gas, regolazione della pressione, generatore, trasformatore, sistema di condensatori, fiaccola d'emergenza

10

Tecnica di gestione (tecnica di misurazione, comando e regolazione elettrica, EMSR)

15

3 Centrali elettriche a legna

3.1
Requisiti generali
I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
3.2
Requisiti energetici minimi
Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'impianto nuovo o ampliato in misura considerevole soddisfa i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3. Se contemporaneamente alla costruzione o all'ampliamento dell'impianto viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi non devono necessariamente essere soddisfatti al momento della definizione definitiva del contributo d'investimento; devono però essere soddisfatti entro un termine adeguato.
3.3
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
c.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
d.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento;
e.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
f.
produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
g.
data di messa in esercizio prevista.
3.4
Elementi costituenti dell'impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto sono considerati costi d'investimento computabili:

Elemento costituente dell'impianto

Periodo di utilizzazione in anni

Parti dello stabile, silo, gru

25

Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, Organic Ranking Cycle, impianto a gassificazione di legna

15

Surriscaldatore

10

Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte

25

Tecnica di gestione (EMSR)

15

4 Impianti di incenerimento dei rifiuti

4.1
Requisiti energetici minimi
Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'efficienza energetica netta (EEN) equivalente è pari almeno allo 0,9 per gli impianti nuovi e almeno allo 0,85 per gli impianti ampliati in misura considerevole.
4.2
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
b.
licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
d.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
e.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento;
f.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
g.
produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
h.
data di messa in esercizio prevista.
4.3
Elementi costituenti dell'impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto sono considerati costi d'investimento computabili:

Elemento costituente dell'impianto

Periodo di utilizzazione in anni

Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione

15

Surriscaldatore

10

Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d'emergenza

25

Tecnica di gestione (EMSR)

15

5 Forni per l'incenerimento di fanghi

5.1
Requisiti relativi ai fanghi e all'incenerimento
Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati oppure rifiuti biogeni essiccati mediante energie rinnovabili. Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.
5.2
Per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, il contenuto della domanda e la tabella del periodo di utilizzazione valgono gli stessi requisiti degli IIR.

6 Impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica

6.1
Requisiti energetici minimi
La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.
6.2
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
b.
licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
d.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
e.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento;
f.
produzione elettrica prevista per anno civile prima e dopo l'investimento;
g.
data di messa in esercizio prevista;
h.
numero di abitanti-equivalenti dell'impianto di depurazione.
6.3
Elementi costituenti dell'impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell'impianto sono considerati costi d'investimento computabili:

Elemento costituente dell'impianto

Periodo di utilizzazione in anni

Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte

25

Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza

10

Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano

15

Tecnica di gestione (EMSR)

15

Allegato 2.4130

130 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 87d)

Contributo d'investimento per gli impianti eolici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto eolico si basa sull'allegato 1.3 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il perimetro del progetto, l'ubicazione dell'impianto eolico previsto e il nome dell'avente diritto;
b.
descrizione del progetto, comprensivo di piano delle scadenze, che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
c.
descrizione tecnica dell'impianto: in particolare indicazioni relative al tipo di impianto eolico previsto e all'allacciamento alla rete previsto (gestore di rete, livello di rete, piantina);
d.
perizia sul rendimento che soddisfi i requisiti di cui al numero 3.3;
e.
elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili.

3 Requisiti minimi delle misurazioni del vento, dei dati di misurazione del vento e delle perizie sul rendimento

3.1
Requisiti minimi delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto
Nel caso delle misurazioni del vento vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:
a
il pilone per la misurazione del vento deve essere eretto entro il perimetro del parco;
b.
l'altezza del pilone per la misurazione del vento deve essere pari ad almeno 2/3 dell'altezza del mozzo dell'impianto eolico o ad almeno 100 m. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrative;
c.
la misurazione deve essere eseguita con sensori di direzione del vento e sensori di velocità del vento calibrati ad almeno due altezze; il punto di misurazione superiore è posto al massimo 2 m al di sotto della sommità del pilone;
d.
la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;
e.
i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.
3.2
Requisiti minimi delle misurazioni del vento per impianti eolici esistenti (dati d'esercizio)
Nel caso dei dati di misurazione del vento per impianti eolici esistenti vanno rispettati i seguenti requisiti:
a.
l'impianto eolico deve trovarsi all'interno del perimetro del parco;
b.
i dati devono essere misurati all'altezza del mozzo della turbina eolica;
c.
i dati di misurazione del vento devono essere disponibili ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
d.
i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.
3.3
Requisiti minimi delle perizie sul rendimento
Le perizie sul rendimento devono contenere perlomeno le informazioni seguenti:
a.
documentazione della misurazione del vento o dei dati d'esercizio;
b.
numero di impianti eolici previsti, con relative dimensioni e potenza nominale;
c.
previsioni sul rendimento per tutte le ubicazioni degli impianti previste con il tipo di impianto eolico più idoneo.

Allegato 2.5131

131 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 87r e 87t)

Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

1 Definizioni

1.1
Esplorazione
L'esplorazione del sottosuolo avviene mediante la prospezione e lo sfruttamento e serve a provare l'esistenza di un serbatoio geotermico da sfruttare.
1.2
Prospezione
La prospezione comprende analisi volte alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo sotterraneo di una perforazione di sondaggio.
1.3
Sfruttamento
Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

2 Costi d'investimento computabili

2.1
Nell'ambito della prospezione sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:
a.
l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
b.
le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
c.
l'analisi e l'interpretazione di geodati.
2.2
Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:
a.
la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
b.
le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
c.
le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
d.
le prove di pozzo;
e.
le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
f.
le prove di circolazione;
g.
l'analisi delle sostanze rinvenute;
h.
l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.
2.3
Non sono computabili i costi insorti nell'ambito di procedure ufficiali.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione

3.1
Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza e la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:
a.
lo stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
b.
le prospezioni geologiche previste che servono alla determinazione dell'ubicazione e del punto di arrivo della perforazione di sondaggio nonché all'individuazione e alla caratterizzazione del serbatoio geotermico e che informano in merito alle probabilità di individuare tale serbatoio;
c.
i possibili piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché i calcoli della redditività provvisori;
d.
i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
e.
le misure previste per individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le riserve di acqua potabile, e volte a ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile.
3.2
Esame della domanda
3.2.1
L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.
3.2.2
Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni di cui al numero 3.1 e in particolare in merito ai seguenti aspetti:
a.
le attività di prospezione previste e la gestione del progetto;
b.
il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
c.
in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuare un serbatoio geotermico mediante una perforazione di sondaggio;
d.
il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
e.
la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.
3.2.3
Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
a.
l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
b.
le scadenze delle tappe del progetto;
c.
l'ammontare del contributo per la prospezione da concedere;
d.
l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
3.3
Contratto
Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per la prospezione, nel contratto vengono disciplinati secondo l'articolo 87t capoverso 1 in particolare i seguenti punti:
a.
le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b.
l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c.
l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo per la prospezione;
d.
il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi; sono fatti salvi i monopoli cantonali;
e.
la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a;
f.
i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g.
ulteriori condizioni.
3.4
Svolgimento e conclusione del progetto
3.4.1
Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
3.4.2
L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati di tali lavori. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.
3.4.3
Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
3.4.4
Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e valuta i risultati in quanto all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1
Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché per la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:
a.
il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
b.
i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
c.
le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
d.
l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
e.
le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
f.
le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
g.
il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
h.
la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
i.
il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
j.
lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione, i previsti acquirenti di elettricità e calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto e la prevista riduzione delle emissioni di CO2.
4.2
Esame della domanda
4.2.1
L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.
4.2.2
Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.1 in particolare in merito a:
a.
le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
b.
il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
c.
il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
d.
la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
4.2.3
In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
a.
la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
b.
le scadenze delle tappe del progetto;
c.
l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
d.
l'impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
4.3
Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 87t capoverso 1 in particolare i seguenti punti:
a.
le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b.
l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c.
l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
d.
fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
e.
la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a;
f.
i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g.
ulteriori condizioni.
4.4
Svolgimento e conclusione del progetto
4.4.1
Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
4.4.2
L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
4.4.3
Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
4.4.4
Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.
4.4.5
L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

5 Accesso ai geodati e loro utilizzo

5.1
Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
5.2
I geodati possono essere utilizzati:
a.
da swisstopo nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007132 sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008133 sulla geologia nazionale;
b.
dai Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
5.3
swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

Allegato 2.6134

134 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 87r e 87t)

Contributi d'investimento per gli impianti geotermici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto geotermico si basa sull'allegato 1.4 numero 1.

2 Requisiti minimi

I requisiti minimi si basano sull'allegato 1.4 numero 3.

3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;
e.
sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
f.
fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
g.
pianta dell'impianto;
h.
monitoraggio e piano di reporting, riguardanti in particolare la sismicità, lo stato del serbatoio e la produttività;
i.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
j.
piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento.

Allegato 3135

135 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 90)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Tasso d'interesse calcolatorio

Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate al numero 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3bis in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008136 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl).

1a Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati nella misura del 50 per cento ciascuno.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:
a.
nei contributi d'investimento, per l'anno in corso;
b.
nel premio di mercato, per l'anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl

3.1
Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.
3.2
Il beta unlevered viene rilevato con l'aiuto di un «peer group» da imprese di approvvigionamento elettrico europee paragonabili. I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente su un arco di tempo di due anni. Il «peer group» viene verificato ogni anno e se possibile migliorato. Se per determinate tecnologie non si può costituire un peer group sulla scorta dei dati del mercato di capitale, il beta viene determinato grazie a un'inchiesta svolta presso numerosi esperti del settore per valutare i pertinenti rischi degli investimenti in tale tecnologia.
3.3
Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari:
a.
minore di 0,25 0,2
b.
uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35 0,3
c.
uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45 0,4
d.
uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55 0,5
e.
uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,65 0,6
f.
uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,75 0,7
g.
uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,85 0,8
h.
uguale o maggiore di 0,85 0,9
3.4
I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

4 Deroga al numero 7 allegato 1 OAEl

4.1
Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:
a.
minore dello 0,625 per cento 0,50 per cento
b.
uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento 0,75 per cento
c.
uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell'1,125 per cento 1,00 per cento
d.
uguale o maggiore dell'1,125 e minore dell'1,375 per cento 1,25 per cento
e.
uguale o maggiore dell'1,375 e minore dell'1,625 per cento 1,50 per cento
f.
uguale o maggiore dell'1,625 e minore dell'1,875 per cento 1,75 per cento
g.
uguale o maggiore dell'1,875 e minore del 2,125 per cento 2,00 per cento
h.
uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento 2,25 per cento
i.
uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento 2,50 per cento
j.
uguale o maggiore del 2,625 per cento 2,75 per cento
4.2
I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.

Allegato 4137

137 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 771). Aggiornato dal n. II delle O del 17 mar. 2023 (RU 2023 144) e del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 764).

(art. 46t, 63, 83, 87m, 87zter)

Calcolo dei costi scoperti

1 Basi di calcolo generali

1.1
Principi
1.1.1
I costi scoperti di cui all'articolo 29 capoverso 3 lettera bbis LEne corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare.
1.1.2
I deflussi di denaro computabili e i deflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 3.
1.2.
Deflussi di denaro computabili
1.2.1
I deflussi di denaro computabili si compongono:
a.
dei costi d'investimento computabili;
b.
dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio (al massimo il 2 per cento all'anno dei costi d'investimento computabili);
c.
degli investimenti di sostituzione.
1.2.2
I deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante dell'elemento costituente dell'impianto con la durata di vita più lunga.
1.3
Afflussi di denaro computabili
Per afflussi di denaro computabili si intendono tutti gli afflussi di denaro che possono essere conseguiti attraverso l'investimento.

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

2.1
Nel calcolo della redditività aziendale il costo medio ponderato del capitale può derogare dal tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 3.
2.2
Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:
a)
i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato;
b)
i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua;
c)
i canoni per i diritti d'acqua;
d)
le imposte dirette.
2.3
Se l'impianto idroelettrico necessita di una concessione, i deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di concessione restante.
2.4
Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta dei valori attesi dello scenario dei prezzi e del volume d'acqua per il progetto sulla base di un scenario dei prezzi medio e un volume d'acqua medio nonché ulteriori ricavi.
2.5
Il richiedente deve motivare dettagliatamente e attestare le ipotesi formulate nel calcolo della redditività presentato.

3 Calcolo nel caso degli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne

3.1
Nel caso degli impianti di cui all'articolo 71a LEne i deflussi di denaro computabili si compongono:
a.
dei costi d'investimento computabili;
b.
dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio (al massimo l'1 per cento all'anno dei costi d'investimento computabili);
c.
degli investimenti di sostituzione;
d.
di al massimo l'1 per cento dei costi d'investimento computabili, ma per un massimo di 200 000 franchi, per un'assistenza scientifica, i cui risultati siano pubblicati in forma liberamente accessibile;
e.
degli accantonamenti per lo smantellamento per un massimo del 15 per cento dei costi di investimento computabili.
3.2
Sono considerati afflussi di denaro da computare tutti gli afflussi di denaro che possono essere generati come risultato dell'investimento nonché i risparmi dovuti al consumo proprio. Per il calcolo degli afflussi di denaro, il degrado dei moduli fotovoltaici viene preso in considerazione con un fattore dello 0,5 per cento annuo.
3.3
I deflussi di denaro computabili e gli afflussi da computare devono essere presi in considerazione fino alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi.
3.4
Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione e gli eventuali valori residui alla fine del periodo di utilizzazione dei moduli fotovoltaici messi in esercizio per ultimi sono considerati come afflussi di denaro.

Allegato 5138

138 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

(art. 96b, 96e e 96h)

Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull'allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

I requisiti minimi si basano sull'allegato 1.5 numero 2.

3 Importo del contributo

3.1
Calcolo dell'importo del contributo
3.1.1
L'importo del contributo è composto da un contributo di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus secondo il numero 3.3, 3.4 o 3.5. L'importo del contributo viene ricalcolato ogni anno.
3.1.2
Per il calcolo degli importi del contributo di base e dei bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.
3.1.3
Gli importi del contributo di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2-3.5.
3.1.4
Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 22 giugno 2005139 sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene rimunerata con la metà dell'importo del contributo. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.
3.2
Importo del contributo di base
L'importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Contributo di base (ct./kWh)

< 50 kW

13

≤100 kW

12

≤500 kW

11

≤ 5 MW

10

> 5 MW

8

3.3
Bonus per le centrali elettriche a legna
3.3.1
Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza la legna quale unico vettore energetico.
3.3.2
L'importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus per legna (ct./kWh)

< 50 kW

3

≤100 kW

2

≤500 kW

2

≤ 5 MW

1

> 5 MW

1

3.4
Bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati
3.4.1
Il bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati viene accordato se:
a.
viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
b.
la quota di cosubstrati non agricoli non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca; e
c.
non vengono utilizzate piante energetiche.
3.4.2
I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi non vengono computati come cosubstrati agricoli fino a una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev'essere documentato e motivato.
3.4.3
L'importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)

< 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

2

> 5 MW

0

3.5
Bonus per biomassa agricola senza cosubstrati
3.5.1
Il bonus per biomassa agricola senza cosubstrati viene accordato se:
a.
viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
b.
non vengono impiegati cosubstrati non agricoli e piante energetiche.
3.5.2
I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi possono essere impiegati fino una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev'essere documentato e motivato.
3.5.3
L'importo del bonus per biomassa agricola senza cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus 0 % cosubstrati (ct./kWh)

< 50 kW

16

≤100 kW

16

≤500 kW

8

≤ 5 MW

0

> 5 MW

0

4 Pagamenti parziali e conteggio

La rimunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base dell'importo del contributo dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.1.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1
Domanda
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a.
indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
b.
descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
e.
tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
f.
tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
g.
notifica di messa in esercizio o prova che il progetto è pronto alla realizzazione e data di messa in esercizio prevista;
h.
indicazioni relative a promozioni in corso o precedenti ai sensi dell'OPEn.
5.2
Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a.
data di messa in esercizio;
b.
eventuali modifiche rispetto al numero 5.1, se al momento della presentazione della domanda l'impianto non era ancora in esercizio;
c.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT140, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
d.
certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE141.