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721.100.1

Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d'acqua

(OSCA)

del 25 giugno 2025 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

a.
inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
b.
colate detritiche;
c.
erosione e deposito di materiale solido;
d.
depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
b.
approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell'attuazione delle misure.
Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi

I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure

Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

1 L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:

a.
effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
b.
misura i corsi d'acqua;
c.
rileva i dati idrologici di base;
d.
tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
e.
analizza gli eventi;
f.
allestisce panoramiche.

2 Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.

Art. 5 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo

1 I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:

a.
rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
b.
documentano e analizzano gli eventi;
c.
documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
d.
tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
e.
registrano pericoli e rischi;
f.
allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
g.
allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.

2 Designano le zone di pericolo.

3 Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all'esecuzione.

4 Presentano periodicamente all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.

5 Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.

Art. 6 Misure di pianificazione del territorio

1 I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:

a.
una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
b.
una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.

2 Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.

Art. 7 Misure organizzative

1 I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

a.
assicurano che vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
b.
assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
c.
allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
d.
adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione degli eventi di piena.

2 Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.

Art. 8 Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione

1 I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.

2 Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.

3 Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.

4 Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 9 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:

a.
mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
b.
ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.

Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Condizioni

Art. 11 Indennità per l'acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni

1 L'UFAM accorda ai Cantoni indennità per:

a.
i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
b.
gli accertamenti per la limitazione e l'evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
c.
l'allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d'intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d'intervento civili;
d.
la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
e.
il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
f.
i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
g.
i mancati ricavi dovuti all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all'utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
h.
l'elaborazione di ulteriori dati di base e l'adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l'articolo 3.

2 Non è accordata alcuna indennità per:

a.
misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
b.
misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
c.
l'attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
d.
l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
e.
l'esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d'acqua negli insediamenti per la gestione dell'acqua piovana;
f.
l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
Art. 12 Spese computabili

1 Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

2 Per le indennità di cui all'articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:

a.
l'elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
b.
l'esecuzione e l'attuazione;
c.
l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
d.
la terminazione.

3 Non sono computabili in particolare:

a.
gli emolumenti dovuti;
b.
le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;
c.
le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
d.
le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade;
e.
i costi per le spese amministrative.
Art. 13 Concessione delle indennità

1 Le indennità per l'acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l'UFAM e il Cantone interessato in funzione dell'entità dei dati di base acquisiti.

2 Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:

a.
il rischio di piena;
b.
l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

3 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:

a.
hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
b.
interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
c.
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
d.
richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
e.
non erano prevedibili.

4 Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:

a.
il grado di attuazione dei dati di base;
b.
l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

5 Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:

a.
la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
b.
il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
c.
la visione d'insieme della pianificazione.

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 14 Domanda

1 Ogni quattro anni il Cantone inoltra all'UFAM una domanda di indennità globali.

2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:

a.
gli obiettivi programmatici da raggiungere;
b.
i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.

3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.

Art. 15 Accordo di programma

1 L'UFAM stipula l'accordo di programma con l'autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell'accordo di programma sono in particolare:

a.
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
b.
la prestazione del Cantone;
c.
i contributi della Confederazione;
d.
il controlling;
e.
la restituzione dell'indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.

3 L'accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.

4 L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo di programma.

Art. 17 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità globali.

2 L'UFAM controlla a campione:

a.
l'esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
b.
l'impiego dei contributi versati.
Art. 18 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a.
non adempie l'obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
b.
cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4 Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso

Art. 19 Domanda

1 Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

2 La domanda contiene i seguenti documenti:

a.
una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
b.
il preventivo e la ripartizione delle spese;
c.
una panoramica dei rischi esistenti, dell'efficacia delle misure su tali rischi nonché dell'evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
d.
i risultati degli accertamenti relativi all'idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
e.
l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente;
f.
i pareri dei servizi cantonali specializzati;
g.
l'approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.

3 L'UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 20 Concessione e pagamento dei contributi

1 L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità mediante decisione.

2 ...3

3 Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

3 Abrogato dalla cifra I n. 3 dell'O del 27 ago. 2025 concernente l'abolizione dell'obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell'AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).

Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se, nonostante un'intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un'indennità o lo fa solo in modo parziale, l'indennità non viene pagata oppure viene ridotta.

2 Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 23 Domanda

1 Il richiedente di cui all'articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all'UFAM.

2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:

a.
gli obiettivi da raggiungere;
b.
le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
c.
le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l'importo dell'aiuto finanziario richiesto;
d.
un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.
Art. 24 Concessione e determinazione

1 L'UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.

2 L'UFAM fissa l'ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l'adempimento dei compiti, della sua valutazione dell'efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.

3 Può accordare l'aiuto finanziario in base all'onere o in modo forfettario.

4 Determina l'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione

Art. 25 Parere relativo a misure di protezione contro le piene

1 I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all'UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.

2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:

a.
riguardano le acque sui confini nazionali;
b.
hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
c.
richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
d.
riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.

3 Il parere dell'UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull'ammontare approssimativo di un'indennità per la misura.

Art. 26 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all'UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a-f.

Art. 27 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell'UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 28 Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora aiuti all'esecuzione segnatamente in materia di:

a.
esigenze per la protezione contro le piene;
b.
acquisizione di dati di base;
c.
pianificazione e attuazione di misure;
d.
condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.
Art. 29 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 20084 sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 30

1 I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l'efficacia.

2 Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni transitorie

1 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 20246 della LSCA.

2 Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.

Allegato

(art. 32)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...7

7 Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 450.