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641.81

Legge federale
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
(Legge sul traffico pesante, LTTP)

del 19 dicembre 1997 (Stato 1° maggio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74, 84 e 85 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 19963,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

3 FF 1996 V 407

Sezione 1: Disposizioni generali4

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 1 ... 5

1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

2 La tassa contribuisce inoltre a:

a.
migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti;
b.
incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

5 Abrogata dal n. I della LF del 17 mar. 2023, con effetto dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 3 Oggetto

La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.

Art. 4 Eccezioni ed esenzioni

1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati.

2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli.

3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7

7 Introdotto dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 2007 3997).

Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa

1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.

2 Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 5a9 Responsabilità solidale

1 Se il detentore di un veicolo a motore è insolvibile o è stato diffidato invano, il proprietario, il locatore e il fornitore del leasing del veicolo sono solidalmente responsabili:

a.
della tassa per il veicolo a motore;
b.
della tassa per i rimorchi trainati; e
c.
degli eventuali interessi ed emolumenti dovuti.

2 Tali persone non sono solidalmente responsabili se prima della conclusione del contratto l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conferma, su richiesta, che il detentore del veicolo non è insolvibile né è stato diffidato invano.

3 Se constata a posteriori che il detentore è insolvibile o è stato diffidato invano e se intende assoggettare alla responsabilità solidale la persona solidamente responsabile di cui al capoverso 1, l'UDSC comunica per scritto a tale persona che essa è solidalmente responsabile delle tasse future nonché degli eventuali interessi ed emolumenti dovuti per il veicolo salvo che:

a.
essa disdica il contratto entro 60 giorni; o
b.
tutte le tasse e gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti per il veicolo siano interamente pagati entro 60 giorni.

9 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa

Art. 6 Principio

1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10

2 Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.

3 La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 7 Copertura dei costi

1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività.

2 I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale.

3 Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 8 Tariffa

1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:

a.
la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;
b.
in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;
c.
se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.

2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1.

3 All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:

a.
tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante;
b.
tiene conto dell'onere dell'economia;
c.
tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
d.
vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia;
e.
considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.
Art. 9 Tassa forfettaria come eccezione

1 Se non è possibile calcolare la tassa commisurata alle prestazioni o se il calcolo richiede oneri sproporzionati, in casi motivati è possibile riscuotere tasse forfettarie. I proventi della tassa non possono essere ridotti e non devono insorgere distorsioni della concorrenza.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle condizioni e del calcolo della tassa forfettaria.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 10 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11

11 Introdotto dall'art. 6 n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 2007 3997).

Art. 1112 Determinazione dei chilometri percorsi

1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.

2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.

3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.

4 Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11a13 Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi

1 Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi (fornitore incaricato) di prestare alle persone assoggettate al pagamento della tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi.

2 Il Consiglio federale può autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (fornitori autorizzati). Stabilisce le condizioni per l'autorizzazione.

3 Per la determinazione dei chilometri percorsi la persona assoggettata al pagamento della tassa deve ricorrere al servizio del fornitore incaricato oppure di un fornitore autorizzato. Se sceglie il fornitore incaricato, quest'ultimo è tenuto a fornire il proprio servizio.

4 L'UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono soddisfare. Per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di rilevazione nei veicoli può dichiarare applicabili le prescrizioni tecniche e operative dell'UE.

13 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11b14 Obblighi del fornitore incaricato e dei fornitori autorizzati

1 Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati collaborano nell'ambito della riscossione della tassa:

a.
registrando le persone assoggettate al pagamento della tassa e i veicoli per i quali queste ultime devono versare la tassa;
b.
fornendo alla persona assoggettata al pagamento della tassa, se necessario, un sistema di rilevazione nel veicolo;
c.
determinando il tragitto percorso dai veicoli;
d.
trasmettendo all'UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione);
e.
versando, nella misura in cui sia da loro dovuta, la tassa all'UDSC entro il termine di pagamento.

2 Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge.

3 L'autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.

4 Per i servizi che prestano a favore dell'UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce l'importo per i fornitori autorizzati. Può prevedere un emolumento di riscossione.

14 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 12 Inizio e fine dell'obbligo fiscale

1 Per i veicoli svizzeri, l'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell'annullamento della licenza di circolazione.

2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l'uscita dal territorio doganale.15

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 14 Disposizioni procedurali particolari

1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate.

2 L'articolo 76 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.19

3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell'11 aprile 188920 sull'esecuzione e sul fallimento.

18 RS 631.0

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

20 RS 281.1

Art. 14a21 Misure amministrative

1 Su richiesta dell'UDSC, l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore:

a.
la tassa non è stata pagata;
b.
i pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzie non sono avvenuti;
c.
ai fini della determinazione dei chilometri percorsi non viene utilizzato uno dei sistemi di rilevazione nel veicolo prescritti;
d.
un sistema di rilevazione nel veicolo difettoso non viene né riparato né sostituito.

2 Se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un veicolo determinato, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura.

3 Se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1, l'UDSC può negare il proseguimento della corsa o sequestrare il veicolo.

21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, (RU 2008 765; FF 2006 8743). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 15 Prescrizione

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale.

2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell'indebito.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o rettifica da parte dell'autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.

Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per la tassazione.

4 L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.

Art. 17 Condono della tassa

1 L'autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell'importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave.

2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all'autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 18 Statistica

I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 4a:23 Controlli

23 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 18a Principio

1 L'UDSC effettua controlli per verificare la collaborazione alla riscossione della tassa.

2 Può effettuare i controlli in modo automatizzato.

Art. 18b Controllo del tragitto percorso

L'UDSC può utilizzare i dati del tachigrafo per controllare se i chilometri percorsi calcolati in base al tragitto indicato nella dichiarazione corrispondono a quelli effettivi.

Sezione 5: Impiego della tassa

Art. 19 Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni24

1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.

2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale25 e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.

4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:

a.
la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;
b.
l'onere stradale dei Cantoni;
c.
la popolazione cantonale;
d.
l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

24 Introdotto dall'all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

25 [CS 1 3; RU 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 19a26 Impiego dei mezzi ricavati dall'aumento della tassa a partire dal 2008

I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198527 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

26 Introdotto dall'all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

27 RS 725.116.2

Sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 2029 Sottrazione della tassa

1 È punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente:

a.
omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non mettendo in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte della tassa; o
b.
procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

2 Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino al triplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito.

3 Il tentativo è punibile.

4 Se non possono essere determinati esattamente, la tassa sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20a30 Messa in pericolo della tassa mediante violazione degli obblighi procedurali

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
non mette in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo prima dell'inizio della corsa nel territorio doganale;
b.
non mette in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo a motore al quale esso è destinato;
c.
non tiene ininterrottamente in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo durante la corsa;
d.
non dichiara correttamente nel sistema di rilevazione nel veicolo un rimorchio trainato;
e.
omette la dichiarazione, presenta una dichiarazione inesatta, non trasmette i dati determinanti per la verifica della riscossione della tassa o non li trasmette correttamente.

2 Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

30 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 2131

31 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

Art. 2232 Perseguimento penale

1 Le infrazioni fiscali alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo.

2 L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

33 RS 313.0

Art. 23 Rimedi giuridici

1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

2 Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

3 Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.34

4 Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.35

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 56 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 23a36 Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore del SET

1 Se considera errata la fatturazione emessa da un fornitore autorizzato del sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (fornitore del SET), la persona assoggettata al pagamento della tassa può contestare la fattura al fornitore del SET entro il termine di opposizione. Il fornitore del SET è tenuto a verificare la contestazione. Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all'UDSC.

2 Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione presso il fornitore del SET.

36 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

1 La tassa di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale37 è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo.

2 Con l'entrata in vigore della legge è abrogata l'ordinanza del 26 ottobre 199438 concernente la tassa sul traffico pesante.

37 [CS 1 3; RU 1994 1101, 1999 742]. Vedi ora l'art. 196 n. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

38 [RU 1994 2509; 1995 4425 all. 1 n. II 12; 1998 1796 art. 1 n. 19; 1999 1750, 3385]

Art. 25a40 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023

1 Ai veicoli che all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono equipaggiati con un apparecchio di rilevazione precedente si applica il diritto anteriore. A partire al più tardi dal 1° gennaio 2025 per tali veicoli occorre ricorrere al servizio del fornitore incaricato o di un fornitore autorizzato secondo il nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono concluse secondo il diritto anteriore.

40 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).