Art. 1 Territorio nazionale svizzero
(art. 3 lett. a LIVA)
Le navi svizzere d'alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell'articolo 3 lettera a LIVA.
641.201
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2025)
(art. 3 lett. a LIVA)
Le navi svizzere d'alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell'articolo 3 lettera a LIVA.
(art. 3 lett. d LIVA)
1 La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà.
2 Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell'ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura. Vi è fornitura se viene fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno.
3 La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se al momento della conclusione del contratto è concordata la retrocessione. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l'uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA.
(art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA)2
1 …3
2 Se l'importazione è effettuata a proprio nome fondandosi su una dichiarazione d'adesione, nelle operazioni a catena le forniture che precedono l'importazione sono considerate effettuate all'estero e quelle che la seguono sono considerate effettuate in territorio svizzero.
3 Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione segnala la rinuncia nella fattura destinata all'acquirente.4
2 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
3 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 7 cpv. 1 LIVA)
Nel caso in cui un bene sia trasferito dall'estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.5
5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)
1 Se vengono forniti dall'estero in territorio svizzero beni che in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi.
2 A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall'estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero. Da quel momento il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome.
3 Il luogo della fornitura rimane sito in territorio svizzero fino alla fine dell'anno civile in cui il fornitore della prestazione non raggiunge più il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi con forniture di cui al capoverso 1.
4 Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non lo comunica per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.7
6 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).
7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA)
1 Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.
2 Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:
3 Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:
(art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA)
Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all'estero.
8 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
(art. 9 LIVA)
Vi è prestazione di trasporto anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione, con il personale addetto, per il trasporto.
(art. 9 LIVA)
1 Le prestazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA eseguite nell'ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in territorio svizzero e parzialmente all'estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
2 Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso 1 è stata eseguita all'estero, si applica l'articolo 8 capoverso 2 lettera c e d LIVA.
9 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
(art. 10 LIVA)
Gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero di un'impresa con sede all'estero sono considerati insieme un unico soggetto fiscale indipendente.
10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833, 2011 6545).
11 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. a e 3 LIVA)
1 Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero che avviano la propria attività o la estendono mediante assunzione di un'azienda o apertura di un nuovo settore d'attività sono esentate dall'assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell'arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d'affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all'estero secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d'affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.
2 Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d'affari, l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, al momento:
3 Per le imprese già esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d'affari. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.
12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA)
1 Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall'assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell'arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d'affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all'estero secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d'affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.
2 Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d'affari, l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, al momento:
3 Per le imprese già esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d'affari. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.
13 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2014 (RU 2014 3847). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)
1 Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:
2 Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:
14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
15 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 2 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).
16 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
17 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 12 cpv. 1 LIVA)
1 La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all'articolazione della contabilità finanziaria, sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione.
2 Gli altri enti di diritto pubblico di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:
3 Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.
4 Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.
18 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 12 cpv. 4 LIVA)
Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l'articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:19
19 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
20 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 13 LIVA)
È data una direzione unica quando l'operato di un soggetto giuridico è controllato attraverso la maggioranza dei voti, per contratto o in altro modo.
(art. 13 LIVA)
1 Le società di persone senza personalità giuridica sono assimilate ai soggetti giuridici ai sensi dell'articolo 13 LIVA.
2 Gli agenti assicurativi possono essere membri di un gruppo.
3 …23
23 Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3847).
(art. 13 LIVA)
1 I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo.
2 È ammessa la costituzione di più sottogruppi.
(art. 13 LIVA)
Può rappresentare il gruppo:
24 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 13, 65a cpv. 1 e 67 cpv. 2 LIVA)
1 Su richiesta, l'AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti.
2 Se le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 1 LIVA per l'imposizione di gruppo sono soddisfatte all'inizio del periodo fiscale, l'AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
3 Se le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 1 LIVA per l'imposizione di gruppo sono soddisfatte solo durante il periodo fiscale in corso, l'AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
4 La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri del gruppo si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta.
25 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 13 LIVA)
1 I cambiamenti nella rappresentanza di un gruppo d'imposizione devono essere notificati all'AFC.26
2 Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, non le è stato notificato il nome del nuovo rappresentante, l'AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.27
3 Di comune accordo, i membri del gruppo possono revocare il mandato al rappresentante purché designino nel contempo un nuovo rappresentante. Il capoverso 1 si applica per analogia.
26 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
27 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 13 LIVA)
1 Se un membro non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 1 LIVA per partecipare all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC.
2 Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente all'inizio del periodo fiscale successivo o un membro può uscirne alla fine del periodo fiscale in corso.
3 Se un soggetto giuridico soddisfa le condizioni per partecipare all'imposizione di gruppo di cui all'articolo 13 capoverso 1 LIVA che in precedenza non adempiva, può richiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche durante il periodo fiscale in corso, a partire dal momento in cui tali condizioni sono soddisfatte, purché:
28 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 13 LIVA)
1 I membri del gruppo devono chiudere i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un'altra data di chiusura del bilancio.
2 Ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto d'imposta interno che va consolidato nel rendiconto del gruppo d'imposizione.
(art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA)
1 La responsabilità solidale di un membro di un gruppo d'imposizione si estende ai crediti di imposta, agli interessi e alle spese che sorgono durante la sua appartenenza al gruppo, eccezion fatta per le multe.
2 Se è stata promossa l'esecuzione nei confronti di un membro del gruppo d'imposizione, è stato fatto valere un ricupero d'imposta mediante avviso di tassazione nei confronti del rappresentante o è stato annunciato un controllo, i membri del gruppo d'imposizione non possono sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo.
(art. 15 cpv. 4 LIVA)
In caso di cessione di parte del credito relativo a una controprestazione, si considera che l'imposta sul valore aggiunto sia ceduta proporzionalmente. Non è ammessa la cessione del credito netto senza imposta sul valore aggiunto.
(art. 15 cpv. 4 LIVA)
1 La responsabilità secondo l'articolo 15 capoverso 4 LIVA è limitata all'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente ricevuto dal cessionario, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, a decorrere dal pignoramento o dalla dichiarazione di fallimento.
2 Nell'ambito della procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno nei confronti di un contribuente, dopo aver ricevuto l'atto di pignoramento l'AFC informa senza indugio il cessionario sulla responsabilità a suo carico.
3 Dopo la dichiarazione di fallimento nei confronti di un contribuente, l'AFC può far valere la responsabilità del cessionario anche senza averlo previamente informato.
(art. 15 cpv. 4 LIVA)
Versando all'AFC l'imposta sul valore aggiunto ricevuta con il credito cedutogli, il cessionario si libera dalla responsabilità in ragione di quanto versato.
(art. 18 cpv. 1 LIVA)
L'esecuzione di prestazioni a persone strettamente vincolate è considerata un rapporto di prestazione. Il calcolo è retto dall'articolo 24 capoverso 2 LIVA.
29 La correzione del 12 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7263).
(art. 18 cpv. 1 LIVA)
Mediante le loro attività, le organizzazioni private ai sensi dell'articolo 32abis LPAmb30 eseguono prestazioni nei confronti di fabbricanti e importatori. Le tasse di smaltimento anticipate costituiscono la controprestazione di tali prestazioni.31
31 Nuovo testo per per. giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
(art. 18 LIVA)
Il distaccamento transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:
(art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA)
1 Fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:32
2 Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari versati al beneficiario fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento.34
32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
34 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 18 cpv. 2 LIVA)
1 La trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 LIVA, segnatamente nell'ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, non è imponibile.
2 La riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA è operata presso l'ultimo destinatario del versamento.
(art. 19 cpv. 1 LIVA)
1 Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali:
2 Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d'iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati.
(art. 19 cpv. 2 LIVA)
Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all'estero si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 2 LIVA
35 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 19 cpv. 2 LIVA)
L'imposizione dell'importazione secondo l'articolo 112 è determinante anche per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in quanto la combinazione di prestazioni non sia stata elaborata o modificata dopo l'imposizione dell'importazione.
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)
1 Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.
2 Sono assimilati alle cure mediche:
3 Non sono considerati cure mediche segnatamente:
36 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
37 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)
1 Il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:
2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
38 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
39 Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3839).
40 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
41 Introdotta dalla cifra II dell'O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022, prorogata sino al 30 giu. 2024 (RU 2021 891; 2022 838 cifra III).
42 Introdotta dalla cifra II dell'O del 27 gen. 2021 (RU 2021 53). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
43 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 21 cpv. 2 n. 14 e 16 LIVA)
1 …44
2 Sono considerati autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA gli autori di opere giusta gli articoli 2 e 3 LDA, purché eseguano prestazioni culturali.
44 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
45 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA)
1 Per partecipazione di collettività pubbliche a società di diritto privato o pubblico ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si intende sia la partecipazione diretta sia quella indiretta.
2 Per istituti e fondazioni fondati da collettività pubbliche ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si intendono gli istituti e le fondazioni fondati sia in modo diretto che indiretto da collettività pubbliche.
3 L'esclusione dall'imposta si estende:
46 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 21 cpv. 7 LIVA)
1 Sono considerati istituti di formazione e di ricerca:
2 Le imprese dell'economia privata non sono considerate istituti di formazione e di ricerca.
48 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 22 LIVA)
L'opzione mediante dichiarazione nel rendiconto è esercitata nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. Trascorso il termine di finalizzazione di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA, non è più possibile esercitare l'opzione o rinunciare a un'opzione già esercitata.
50 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
51 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 23 cpv. 4 LIVA)
1 Sono esenti dall'imposta:
2 I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall'imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza.
(art. 23 cpv. 4 LIVA)
1 Fatto salvo il capoverso 2, i trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall'imposta, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi:
2 Per l'esenzione dall'imposta la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev'essere maggiore rispetto all'imposta sul valore aggiunto non dovuta a causa dell'esenzione fiscale.
3 Non è concessa l'esenzione dall'imposta per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall'imposta.
(art. 23 cpv. 4 LIVA)
1 È esente dall'imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che:
2 È esente dall'imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo il capoverso 1, purché esso sia fatturato unitamente a quest'ultima.
(art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA)
1 Il venditore può, previo consenso del fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA, indicare l'imposta nella fattura per la fornitura fittizia di beni sul territorio svizzero. Il consenso non è necessario se nei confronti del fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA è stata disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA.
2 Il fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA può dedurre l'imposta a titolo d'imposta precedente.
52 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
53 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 24 cpv. 1 LIVA)
1 Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale.
2 È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto.
3 La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall'AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.54
3bis Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.55
4 I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.56
5 Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale.
54 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
55 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
56 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 24 cpv. 1 LIVA)
Non sono considerati diminuzione della controprestazione le commissioni sulle carte di credito, le tasse relative ad assegni, le perdite derivanti dalla conversione di assegni WIR e simili.
(art. 24 LIVA)
1 Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l'articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA.
2 Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L'imposta va calcolata sulla base dell'importo determinante per le imposte dirette.
3 Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale.
4 Se nell'ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all'imposta sul valore aggiunto.
5 Ai fini dell'applicazione dei capoversi 2-4 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l'articolo 3 lettera h LIVA.57
57 La correzione del 12 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7263).
(art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA)
1 L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.
2 L'AFC tiene conto del fatto che:
58 Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 24a cpv. 4 LIVA)
1 Sono considerati oggetti d'arte le seguenti opere fisiche di autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA:
2 Sono considerati antichità i beni mobili aventi più di 100 anni.
3 Sono considerati pezzi da collezione in particolare anche:
(art. 24a cpv. 5 LIVA)
1 Se ha acquistato pezzi da collezione a un prezzo complessivo, il rivenditore assoggetta all'imposizione dei margini la vendita di tutti questi pezzi.
2 La controprestazione della rivendita di singoli pezzi da collezione acquistati a un prezzo complessivo è dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Nel momento in cui supera il prezzo complessivo, la somma di tutte le controprestazioni è imponibile.
3 Se i pezzi da collezione vengono acquistati assieme ad altri beni a un prezzo complessivo, l'imposizione dei margini si applica solo qualora sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d'acquisto relativa ai pezzi da collezione.
(art. 24a LIVA)
Se in caso di rivendita di pezzi da collezione indica chiaramente l'imposta, il contribuente è tenuto a pagarla e non può né applicare l'imposizione dei margini né dedurre l'imposta precedente fittizia.
(art. 24a LIVA)
Il contribuente effettua una registrazione dell'acquisto e della vendita dei pezzi da collezione. In caso di beni acquistati a un prezzo complessivo sono effettuate registrazioni separate per ogni lotto.
(art. 24a LIVA)
Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA può applicare l'imposizione dei margini solo se il venditore del bene fornito è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti.
59 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA)
Sono considerati medicinali:
60 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
62 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
63 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
64 Nuovo testo giusta la cifra III n. 1 dell'O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349).
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)
Sono considerati giornali e riviste senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:
(art. 25 cpv. 2 lett. abis LIVA)
1 Sono considerati giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:
2 Dei giornali e delle riviste elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiogiornali e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.
67 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)
Sono considerati libri e altri stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:
(art. 25 cpv. 2 lett. abis LIVA)
1 Sono considerati libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:
2 Dei libri elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.
68 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 e abis LIVA)
1 I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l'intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell'editore o di un terzo che lo sostiene.
2 Sono considerate terzi che sostengono l'editore:
3 È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.
69 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
1 Sono considerati preparazione segnatamente il fatto di cuocere, riscaldare, frullare, preparare o mescolare derrate alimentari70. Non è considerato preparazione il semplice mantenimento della temperatura di derrate alimentari pronte per il consumo.
2 Per servizio s'intende segnatamente il fatto di servire i prodotti commestibili nei piatti, preparare buffet freddi e caldi, versare le bevande nei bicchieri, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire gli ospiti, nonché la direzione e la sorveglianza del personale di servizio, la gestione e il rifornimento dei buffet a libero servizio.
70 Nuova espressione giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
1 Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante:
2 Non sono considerate impianti per il consumo:
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
1 Per consegna si intende la fornitura di derrate alimentari da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.
2 Sono considerate derrate alimentari destinate ad essere asportate le derrate alimentari che il cliente porta altrove dopo l'acquisto e non consuma nell'azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:
3 Per determinate aziende e manifestazioni l'AFC prevede semplificazioni ai sensi dell'articolo 80 LIVA.
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall'emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione oppure una consegna o una fornitura da asporto.
(art. 26 cpv. 3 LIVA)
Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso.
(art. 28 LIVA)
Al calcolo delle imposte precedenti deducibili si applica per analogia l'articolo 45.
(art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo riconoscibile da quest'ultimo, l'imposta sul valore aggiunto.
2 Il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l'imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell'imposta precedente è tuttavia esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l'imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.
71 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
72 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
73 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)
1 La deduzione dell'imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.75
2 La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d'acquisto relativa ai beni di cui all'articolo 28a LIVA.
3 La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se:
4 Per i pagamenti effettuati nell'ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell'imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.
5 Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA può applicare la deduzione dell'imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene fornito è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti.79
75 Correzione del 30 gen. 2018 (RU 2018 521).
76 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
77 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
79 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
Abrogato
(art. 30 LIVA)
La correzione della deduzione dell'imposta precedente può essere calcolata:
(art. 30 LIVA)
L'AFC definisce segnatamente importi forfetari per:
(art. 30 LIVA)
Se esegue le correzioni dell'imposta precedente in base a calcoli propri, il contribuente deve giustificare esaurientemente i fatti alla base dei suoi calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità.
(art. 30 LIVA)
1 Per calcolare la correzione dell'imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto.
2 È ritenuta conforme l'applicazione di uno o più metodi che consideri il principio dell'economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all'utilizzazione per una determinata attività.
(art. 31 LIVA)
1 La deduzione dell'imposta precedente va corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.
2 La deduzione dell'imposta precedente va corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui sono venuti meno i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente. Si presume che siano consumate o non più godibili già al momento dell'acquisto le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità.
3 Per i beni fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sull'imposta precedente sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.
4 Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono meno solo parzialmente, la correzione va effettuata nella misura in cui l'utilizzazione non dia più diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
(art. 31 cpv. 3 LIVA)
1 Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, al netto del valore del terreno nel caso degli immobili, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. Non va tenuto conto delle spese di mantenimento del valore. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.
2 Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.
(art. 31 LIVA)
Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.
(art. 32 LIVA)
1 La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.
2 La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente. Si presume che siano consumate o non più godibili già al momento dell'acquisto le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità,.
3 Per i beni fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sulle imposte precedenti sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.
4 Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono dati solo parzialmente, la correzione può essere effettuata solo nella misura in cui la nuova utilizzazione dia diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
(art. 32 cpv. 2 LIVA)
1 Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, al netto del valore del terreno nel caso degli immobili, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. Non va tenuto conto delle spese di mantenimento del valore. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.
2 Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.
(art. 32 LIVA)
Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente può essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.
80 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
(art. 33 cpv. 2 LIVA)
1 Non va effettuata alcuna riduzione dell'imposta precedente se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA sono attribuibili a un settore d'attività per il quale non è data l'imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
2 Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA sono attribuibili a un determinato settore d'attività, va ridotta soltanto l'imposta precedente sulle spese di tale settore.
3 Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e le entrate complessive. Le entrate complessive comprendono il totale della cifra d'affari, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le entrate che non sono considerate controprestazioni.81
81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
83 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 35 cpv. 1bis lett. b, 35a e 86a LIVA)
1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono applicare il rendiconto annuale devono farne richiesta presso l'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
2 L'AFC autorizza l'applicazione del rendiconto annuale se la cifra d'affari preventivata nei primi 12 mesi con l'imposta sul valore aggiunto non supera il limite di cui all'articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA.
3 Trascorso il termine di cui al capoverso 1, il contribuente può richiedere di applicare il rendiconto annuale al più presto dopo un periodo fiscale.
(art. 35 cpv. 1bis lett. b, 35a e 86a LIVA)
1 I contribuenti che intendono passare al rendiconto annuale devono farne richiesta entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
2 L'AFC autorizza il rendiconto annuale se il contribuente:
(art. 35 cpv. 1bis lett. b, 35a, 86 cpv. 2 e 86a LIVA)
1 I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
2 L'AFC revoca l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:
(art. 35 cpv. 1bis lett. b, 35a e 86a LIVA)
Gli acconti possono essere adeguati soltanto prima della loro scadenza.
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Nell'accertare se i presupposti di cui all'articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione.
2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:
3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1-24 e 27-31 LIVA. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.88
84 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
85 Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).
86 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
87 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
88 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
2 L'AFC autorizza l'applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d'affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.
3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
4 I capoversi 1-3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.
5 L'imposta che, all'inizio dell'assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.
89 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
2 L'AFC autorizza l'applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.
3 L'imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere restituita all'AFC in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. La dichiarazione deve avvenire nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L'articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1-3, 70 e 71 si applicano per analogia.
4 Se, simultaneamente all'adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:
90 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
Se l'applicazione del metodo delle aliquote saldo è stata concessa in base a indicazioni false, l'AFC può revocare l'autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
2 Il passaggio è ammesso prima della scadenza dell'intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un'aliquota saldo autorizzata adeguata dall'AFC, senza che l'adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell'aliquota saldo.
3 Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.
4 L'imposta gravante beni e prestazioni di servizi può essere dedotta a titolo d'imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. L'articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1-3, 73 e 74 si applicano per analogia.
5 Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:
91 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate.
2 e 3 …92
92 Abrogati dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
93 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC.
2 Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC.
3 I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.94
94 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
95 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili è autorizzata l'applicazione dell'aliquota saldo corrispondente.
2 Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato sono determinanti:
3 Nell'accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d'affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.
4 Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d'affari di un'attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l'autorizzazione all'applicazione dell'aliquota saldo in questione decade all'inizio del quarto periodo fiscale.
96 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
97 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Le cifre d'affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare più aliquote saldo vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata stabilita per l'attività in questione.
2 Se per un'attività non è stata autorizzata l'applicazione dell'aliquota saldo corrispondente, le relative cifre d'affari vanno conteggiate:
3 Nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione preponderante secondo gli articoli 84 e 86 e i capoversi 1 e 2.
4 Se le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all'articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti.
5 Se il contribuente non è in grado di dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali, la controprestazione complessiva va conteggiata all'aliquota saldo massima autorizzata per le prestazioni in questione.
6 Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota saldo massima autorizzata.
98 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
99 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
L'AFC mette a disposizione delle aziende e delle manifestazioni secondo l'articolo 55 capoverso 3 una regolamentazione forfetaria per la ripartizione delle cifre d'affari tra prestazioni della ristorazione e prestazioni derivanti dalla vendita di derrate alimentari destinate ad essere asportate secondo l'articolo 55 capoverso 2.
100 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 LIVA devono versare l'imposta sull'acquisto all'aliquota legale applicabile nel periodo di rendiconto corrispondente.
101 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
Il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.
102 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
103 Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
1 Le prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.
2 Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono sempre considerate come eseguite a titolo oneroso. L'imposta è calcolata sulla base dell'importo determinante anche per le imposte dirette.
104 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
La vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta è conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.
105 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)
Se applica il metodo delle aliquote saldo e fattura una prestazione applicando un'aliquota troppo elevata, il contribuente deve corrispondere, oltre all'imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l'aliquota saldo, anche la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota dichiarata e quella calcolata in base all'aliquota applicabile secondo l'articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
1 Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente:
2 Non sono previsti importi limite per l'applicazione del metodo delle aliquote forfetarie.
3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1-24, 27 e 29-31 LIVA. Se l'imposta viene comunque fatturata, l'importo indicato deve essere versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.108
4 I servizi autonomi di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.109
107 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
108 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
109 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
1 Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all'AFC.
2 Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale.
3 Il passaggio anticipato al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie è ammesso in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
4 Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l'inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio.
110 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
1 In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota forfetaria autorizzata dall'AFC.
2 L'AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Un'attività per la quale non è stata fissata un'aliquota forfetaria va conteggiata all'aliquota applicabile secondo il metodo delle aliquote saldo.
3 Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all'aliquota forfetaria determinante, indipendentemente dall'importo della relativa cifra d'affari. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota forfetaria massima autorizzata.111
111 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
112 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6307). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
In quanto la presente sezione non preveda disposizioni al riguardo, si applicano a titolo completivo gli articoli 77-96.
(art. 38 cpv. 1 LIVA)
Per parte di un patrimonio s'intende ogni minima unità autosufficiente di un'impresa.
(art. 38 cpv. 1 LIVA)
La procedura di notifica va applicata anche quando l'acquirente diviene contribuente soltanto contestualmente al trasferimento del patrimonio o di parte di esso.
(art. 38 cpv. 1 LIVA)
L'applicazione della procedura di notifica dev'essere indicata nella fattura.
(art. 38 cpv. 2 LIVA)
Sempre che entrambe le parti siano o divengano contribuenti, la procedura di notifica può applicarsi:
(art. 38 cpv. 4 LIVA)
L'alienante è presunto aver utilizzato i beni patrimoniali trasferiti esclusivamente per le attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Un diverso coefficiente di utilizzazione dev'essere comprovato dall'acquirente.
(art. 39 LIVA)
1 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:
2 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:
3 Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l'articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 5113 della presente ordinanza.
113 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2025.
(art. 39 LIVA)114
1 Se passa dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve conteggiare le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate determinanti secondo gli articoli 84, 86 e 88 per le attività da cui derivano dette posizioni. 115
2 Se passa dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto provenienti dalle attività corrispondenti.116
3 Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto, si applica l'articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 5117.
114 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
115 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
116 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
117 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2025.
(art. 44 cpv. 2 LIVA)
Le disposizioni sul segreto di cui all'articolo 74 LIVA non si applicano in caso di cessione o di costituzione in pegno del credito fiscale.
118 Abrogati dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 45 cpv. 1 lett. b e 52 cpv. 2 LIVA)
1 Per supporto di dati senza valore di mercato s'intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:
2 Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.
3 Per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all'origine dell'importazione.
4 Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico indipendente:
(art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA)
1 Il trasferimento di diritti di emissione e di altri diritti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
2 Se, in occasione del trasferimento, è fatturata l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, tale imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente, salvo che l'imposta sia stata conteggiata e pagata.
119 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
120 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 51 LIVA)
In caso di importazione di beni, l'impresa di vendita per corrispondenza può concordare con il fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA di effettuare l'importazione a proprio nome, purché l'impresa di vendita per corrispondenza soddisfi almeno uno dei due requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 3 LIVA.
121 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 52 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LIVA)
1 Se al momento dell'importazione è chiesta l'imposizione secondo l'articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi.
2 Dal calcolo dei costi devono risultare:
3 Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse.
4 Per verificare la correttezza del calcolo, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)122 può esigere documenti supplementari.
122 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
(art. 53 cpv. 2 LIVA)123
Sono esenti dall'imposta sull'importazione:
123 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
125 Abrogata dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 56 cpv. 3 LIVA)
Se l'imposta è pagata mediante la procedura accentrata di conteggio (PCD), l'UDSC può esigere, sulla base della sua valutazione dei rischi, una garanzia forfetaria. Quest'ultima è calcolata come segue:
(art. 56 cpv. 3 LIVA)
1 L'importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LD126:
2 Per i transiti internazionali, l'ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.
127 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
128 Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
(art. 56 cpv. 5 LIVA)
1 La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:
2 I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l'adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo.
3 Per determinare il debito fiscale all'importazione, l'UDSC può esigere documenti supplementari.
(art. 63 LIVA)
1 Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto necessita dell'autorizzazione dell'AFC.
2 Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.
3 La prescrizione del debito fiscale all'importazione riportato è retta dall'articolo 42 LIVA.
4 L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'UDSC.
(art. 63 LIVA)
1 L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:
1bis L'autorizzazione all'applicazione della procedura di riporto del pagamento può essere rilasciata, su richiesta, ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA a partire dal giorno successivo alla revoca della relativa decisione.131
2 Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.
129 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
130 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
131 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 63 LIVA)
Se viene meno una delle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettere a-d, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'AFC.
(art. 63 LIVA)
1 L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.
2 L'autorizzazione rilasciata ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA è revocata con effetto a partire dal giorno successivo all'emanazione della relativa decisione.
132 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 63 cpv. 2 LIVA)
All'autorizzazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 118-120.
133 Abrogata dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
134 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6307). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312).
(art. 70 cpv. 4 LIVA)136
La trasmissione e la conservazione dei giustificativi in forma non cartacea sono rette dagli articoli 957-958f del Codice delle obbligazioni137 e dall'ordinanza del 24 aprile 2002138 sui libri di commercio.
135 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
136 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312).
(art. 65a LIVA)
1 Se è prescritta la procedura elettronica, tutti gli atti all'AFC devono essere trasmessi per via elettronica tramite l'apposito portale.
2 La procedura elettronica è prescritta per:
139 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025, le lett. a, c d ed f del cpv. 2, in vigore dal 1° gen. 2027 (RU 2024 485).
140 Abrogati dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 71 e 72 LIVA)
1 Il contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:
2 L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del modulo di rendiconto, oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.
(art. 71 e 72 LIVA)
1 Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:
2 L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del modulo di rendiconto oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.
143 Abrogate dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
144 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
145 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
(art. 71 e 72 LIVA)
1 L'AFC può esigere che il contribuente inoltri segnatamente i seguenti documenti:
2 Dalla riconciliazione delle cifre d'affari deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra la dichiarazione per il periodo fiscale e la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d'imposta oppure le aliquote saldo o forfetarie. Sono da considerare in particolare:
3 Dalla riconciliazione delle imposte precedenti deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra le imposte precedenti registrate nei relativi conti o in altri documenti e le imposte precedenti dichiarate.
4 La richiesta di documenti supplementari secondo i capoversi 1-3 non costituisce una richiesta di documenti completi ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 LIVA.
(art. 72 LIVA)
La correzione di lacune constatate in rendiconti precedenti deve avvenire separatamente dall'allestimento dei rendiconti ordinari.
146 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
(art. 73 cpv. 2 lett. c LIVA)
L'obbligo di terzi di fornire informazioni secondo l'articolo 73 capoverso 2 lettera c LIVA non sussiste per i documenti che:
147 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76 cpv. 1 LIVA)
1 L'AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati.
2 Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell'esattezza e della sicurezza dei dati.
3 Il consulente provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano l'esattezza dei dati raccolti e il loro trasferimento completo su supporti di dati.
148 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76 cpv. 1 e 76a cpv. 1 e 2 LIVA)149
1 Il trattamento di dati è effettuato, nell'ambito dell'adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente da collaboratori dell'AFC o da personale tecnico da essa controllato.
2 L'AFC può trattare in forma elettronica o altra forma i dati che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità.150
3 …151
149 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
150 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
151 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76a cpv. 1 e 76d lett. a LIVA)
L'AFC è responsabile della sicurezza dell'esercizio e della manutenzione del sistema d'informazione e della legittimità del trattamento dei dati.
152 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76a cpv. 1 e 3 e 76d lett. b e c LIVA)
I dati che l'AFC può trattare ai sensi dell'articolo 76a capoverso 3 LIVA sono i seguenti:
153 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
154 Nuova espr. giusta l'all. cifra II n. 24 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).
(art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA)
1 L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei compiti legali.
2 L'AFC può comunicare dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. Sono fatti salvi gli articoli 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992157 sulla statistica federale e 14 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003158 sulla Banca nazionale.159
3 I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.
156 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
159 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 73 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
(art. 76b e 76d lett. d LIVA)
L'AFC può accordare all'Ufficio federale di statistica (UST) l'accesso ai rendiconti d'imposta mediante una procedura di richiamo ai fini dell'esecuzione di rilevazioni statistiche, sempreché il contribuente abbia autorizzato l'UST a procurarsi tali dati presso l'AFC.
160 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
(art. 76b cpv. 2 LIVA)
L'AFC accorda al personale dell'UDSC incaricato di determinare e riscuotere l'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati di cui all'articolo 134 mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui tali dati siano necessari per una corretta e completa imposizione dell'importazione o per l'esecuzione di procedimenti penali o amministrativi.
161 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e ed f LIVA)
1 L'AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell'articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell'articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l'AFC necessita periodicamente per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.
2 I dati destinati alla distruzione sono offerti all'Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998163 sull'archiviazione.
162 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 76d LIVA)
1 Per la valutazione della sua offerta Internet, l'AFC è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).
2 I dati possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione sono distrutti o resi anonimi.
164 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
165 Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
166 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 78 cpv. 2 LIVA)167
Una richiesta di documenti completi è data quando sono richiesti i libri contabili di un esercizio, con o senza i relativi documenti giustificativi.
167 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 79a cpv. 4 LIVA)
Le spese per la distruzione dei beni ordinata dall'AFC sono a carico dell'AFC.
168 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 81 LIVA)
L'AFC ha diritto di interporre ricorso presso il Tribunale federale secondo l'articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 2005169 sul Tribunale federale.
(art. 86 LIVA)
Se l'esecuzione è ritirata conformemente all'articolo 86 capoverso 9 LIVA, le spese d'esecuzione sostenute sono a carico del contribuente.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 Hanno diritto allo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie.
2 Sono considerati beneficiari istituzionali:
3 Sono considerate persone beneficiarie:
4 Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall'imposta.
5 Lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 144 e 145 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all'articolo 146.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 Sono esenti dall'imposta:
2 L'esenzione fiscale si applica soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:
171 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all'uso ufficiale.
2 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all'articolo 143 capoverso 3 che la legittima all'ottenimento di prestazioni esonerate dall'imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall'autorità federale competente.
3 L'esenzione fiscale giusta l'articolo 144 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d'acquisto effettivo delle prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi comprensivi dell'imposta. L'importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni giusta l'articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.
4 Le condizioni giusta i capoversi 1-3 che danno diritto all'esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all'esenzione dell'imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26-28 dell'ordinanza del 20 novembre 1996172 sull'imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell'ordinanza del 23 agosto 1989173 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell'ordinanza del 13 novembre 1985174 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l'UDSC non ha riscosso l'imposta sugli oli minerali oppure che l'ha rimborsata.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 In singoli casi fondati l'AFC può, su richiesta, restituire ammontari d'imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d'intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa.
2 Alla restituzione dell'imposta si applica per analogia l'articolo 145 capoverso 3.
3 Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell'imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale.
4 Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell'imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall'istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.
5 L'AFC può, d'intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi rimuneratori.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applica per analogia l'articolo 122175.
175 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
L'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi volte ad offrire prestazioni esonerate dalle imposte a beneficiari istituzionali e a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 Se le condizioni per l'esenzione fiscale giusta gli articoli 144 e 145 non sono date o vengono meno successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria deve pagare al contribuente, nei casi di esenzione fiscale giusta l'articolo 144 capoverso 1 lettera a, l'importo corrispondente all'imposta. Se non viene versato, quest'importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l'imposta.
2 Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961176 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963177 sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
Le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, possono essere assoggettate volontariamente all'imposta, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi:
178 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1 Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettere a e c LIVA chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera e:179
2 Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente:
3 Il rimborso dell'imposta presuppone che lo Stato in cui l'imprenditore estero richiedente ha il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d'impresa garantisca la reciprocità.
179 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
180 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1 La reciprocità è considerata garantita se:
2 L'AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi del capoverso 1 lettera a.
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1 Il rimborso dell'imposta corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui agli articoli 28-30 e 33 capoverso 2 LIVA. Il rimborso è limitato all'ammontare corrispondente all'aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione. L'imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni non soggette o esentate da tale imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata.181
2 Le agenzie di viaggio con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che esse rifatturano ai loro clienti.182
3 Le imposte rifondibili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per anno civile.
181 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
182 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1 Il periodo di rimborso corrisponde a un anno civile. La richiesta di rimborso va presentata entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata emessa la fattura per la prestazione.
2 Il periodo di rimborso termina nel momento in cui il fornitore della prestazione diviene contribuente. La richiesta di rimborso relativa a tale periodo deve essere presentata unitamente al primo rendiconto.
183 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1 La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente alle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d'imposizione dell'UDSC. Le fatture devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.184
2 Per la richiesta va utilizzato il modulo dell'AFC.
3 Il richiedente deve designare un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
4 L'imposta indicata negli scontrini di cassa non può essere restituita.
5 L'AFC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
184 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
Se il rimborso dell'imposta è versato oltre 180 giorni dopo la ricezione della richiesta completa da parte dell'AFC, un interesse rimuneratorio fissato dal DFF è corrisposto a contare dal 181° giorno fino a quello del versamento, a condizione che lo Stato in questione accordi la reciprocità.
185 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
(art. 109 LIVA)
L'organo consultivo per l'IVA (organo consultivo) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997187 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
186 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).
(art. 109 LIVA)
L'organo consultivo si compone di 14 membri permanenti
188 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 109 LIVA)
1 L'organo consultivo si riunisce a seconda delle esigenze. Il presidente provvede alla sua convocazione.
1bis L'AFC partecipa alle riunioni dell'organo consultivo in qualità di consulente.189
2 L'AFC assume i compiti amministrativi di segretariato e tiene il verbale delle riunioni; il verbale riporta le raccomandazioni dell'organo consultivo ed eventuali pareri di maggioranza e minoranza.190
189 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
190 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 109 LIVA)
L'organo consultivo presenta i propri pareri e le proprie raccomandazioni all'attenzione del DFF. Può indicare i pareri di maggioranza e quelli di minoranza.
191 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 109 LIVA)
1 L'organo consultivo è privo di potere decisionale.
2 La decisione circa la definizione della prassi spetta all'AFC.192
192 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
1 Le deliberazioni e i documenti sottoposti all'organo consultivo o da esso redatti sono confidenziali. Sono fatti salvi i progetti inerenti alla definizione della prassi dell'AFC; tali progetti sono pubblicati sul sito Internet dell'AFC194 contemporaneamente alla convocazione della seduta in cui sono presumibilmente trattati.
2 L'organo consultivo può informare il pubblico, con il consenso dell'AFC, riguardo agli affari da esso trattati.
193 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
194 www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto > Informazioni specifiche > Organo consultivo.
(art. 15 cpv. 4 LIVA)
Il cessionario risponde soltanto dell'imposta sul valore aggiunto su crediti che egli acquisisce tramite una cessione o una cessione globale conclusa dopo il 1° gennaio 2010.
(art. 32 LIVA)
Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili:
196 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
(art. 37 e 114 LIVA)
1 Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.
2 Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 della presente ordinanza per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.
3 Nei casi in cui l'articolo 114 capoverso 2 LIVA prevede un termine di 90 giorni, esso prevale sul termine di 60 giorni previsto agli articoli 79, 81 e 98 della presente ordinanza.198
198 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 3839).
(art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA)
Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d'impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l'esenzione dall'assoggettamento secondo l'articolo 9a termina al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l'impresa ha raggiunto il limite della cifra d'affari secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all'estero che non sono escluse dall'imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore dell'ordinanza esegue prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.
199 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)
Se vengono forniti dall'estero in territorio svizzero beni che in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione, l'assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l'entrata in vigore della modifica del 15 agosto 2018, se nel corso dei 12 mesi precedenti con tali forniture ha raggiunto il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica eseguirà prestazioni simili.
200 Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).
(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA)
1 I contribuenti che hanno presentato i rendiconti in forma cartacea prima dell'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023 possono continuare a presentarli in forma cartacea fino al 31 dicembre 2024.
2 Le correzioni dei rendiconti presentati in forma cartacea devono pure essere presentate in forma cartacea.
201 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312).
(art. 35 cpv. 1bis lett. b LIVA)
Per accertare se superano il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA, i contribuenti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 sono iscritti nel registro dei contribuenti da meno di un anno devono riportare su un anno intero la cifra d'affari realizzata.
202 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
(art. 37 LIVA)
1 Con l'entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.
2 Con l'entrata in vigore della modifica del 21 agosto 2024 decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.
203 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485).
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 76.
2 L'articolo 76 entrerà in vigore in un secondo tempo.