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613.2

Legge federale
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri

(LPFC)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 47, 48, 50 e 135 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20012,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a.
la perequazione delle risorse da parte dei Cantoni finanziariamente forti e da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli;
b.
la perequazione dell'aggravio geotopografico e sociodemografico da parte della Confederazione;
c.
la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
Art. 2 Obiettivi

La perequazione finanziaria intende:

a.
rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni;
b.
ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;
c.
mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni in ambito nazionale e internazionale;
d.
garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie;
e.
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
f.
garantire un'adeguata perequazione intercantonale degli oneri.

Sezione 2: Perequazione delle risorse da parte di Confederazione e Cantoni

Art. 3 Potenziale di risorse

1 Il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle sue risorse utilizzabili fiscalmente.

2 Esso è calcolato sulla base:

a.
del reddito imponibile delle persone fisiche conformemente alla legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta;
b.
della sostanza delle persone fisiche;
c.
degli utili imponibili delle persone giuridiche conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta.

3 Il Consiglio federale stabilisce una deduzione unitaria (parte non computabile) dal reddito. Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito.4 Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.6

4 Il Consiglio federale calcola annualmente, in collaborazione con i Cantoni, il potenziale di risorse di ogni Cantone per abitante in base alle cifre disponibili degli ultimi tre anni.

5 I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è superiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente deboli.

3 RS 642.11

4 Nuovo testo del per. giusta il n. II cpv. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

5 RS 642.14

6 Per. introdotto dal n. II cpv. 1 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 3a7 Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

1 Il Consiglio federale stabilisce annualmente i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli in base al loro potenziale di risorse per abitante.

2 I versamenti sono calcolati come segue:

a.
i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore al 70 per cento della media svizzera ricevono prestazioni a titolo di perequazione delle risorse affinché il loro potenziale di risorse per abitante dopo la perequazione raggiunga l'86,5 per cento della media svizzera;
b.
per i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante si situa tra il 70 e il 100 per cento della media svizzera, le prestazioni a titolo di perequazione delle risorse sono ridotte progressivamente in funzione del divario decrescente tra il potenziale di risorse e la media svizzera; se un Cantone con un potenziale di risorse del 70 per cento raggiunge un'unità supplementare del gettito fiscale standardizzato, le prestazioni sono ridotte del 90 per cento di tale unità;
c.
la perequazione delle risorse non può modificare l'ordine di classifica dei Cantoni basato sul potenziale di risorse per abitante.

3 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

7 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 4 Finanziamento della perequazione delle risorse

1 I Cantoni finanziariamente forti e la Confederazione mettono a disposizione i mezzi finanziari per la perequazione delle risorse.

2 La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a due terzi delle prestazioni della Confederazione.8

3 I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra il loro potenziale di risorse per abitante e la media svizzera.9

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

9 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Sezione 3: Perequazione degli oneri da parte della Confederazione

Art. 7 Perequazione dell'aggravio geotopografico

1 La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica.

2 Sono indici di un aggravio elevato in particolare:

a.
percentuali superiori alla media di insediamenti e di superfici produttive situati ad alta quota;
b.
strutture d'insediamento disperse e bassa densità demografica.
Art. 8 Perequazione dell'aggravio sociodemografico

1 La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica.

2 Sono indici di un aggravio elevato in particolare percentuali superiori alla media di:

a.
persone che vivono in povertà;
b.
persone molto anziane;
c.-e.11
...
f.
stranieri che necessitano di un sostegno d'integrazione.

3 È inoltre tenuto conto del particolare aggravio delle città polo nei grandi agglomerati.

11 Abrogate dal n. I della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 9 Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari

1 Il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio geotopografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente nell'aprile 2019. Il Consiglio federale adegua al rincaro in modo corrispondente i contributi per gli anni seguenti.12

2 Il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente nell'aprile 2019. Il Consiglio federale adegua al rincaro in modo corrispondente i contributi per gli anni seguenti.13

2bis I contributi destinati alla perequazione dell'aggravio sociodemografico aumentano di 80 milioni di franchi nel 2021 e durevolmente di 140 milioni di franchi dal 2022. Questo aumento non viene adeguato al rincaro.14

3 Esso stabilisce i criteri di ripartizione dopo aver sentito i Cantoni.

4 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

14 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Sezione 3a:15 Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione

15 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5633; FF 2010 7613).

Art. 9a

1 Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione errati nell'ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:

a.
sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati; e
b.
abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone.

2 Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l'anno di calcolo interessato dall'errore è utilizzato per l'ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza delle ripercussioni finanziarie secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera.

4 Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza, l'adeguamento può estendersi su più anni.

Sezione 4: Collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri

Art. 10 Obbligo di collaborare

1 Nei settori di compiti di cui all'articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale, l'Assemblea federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri.

2 L'obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell'obbligatorietà generale ad accordi intercantonali (art. 14) o di obbligo di partecipazione (art. 15).

3 I Cantoni disciplinano la loro collaborazione in trattati intercantonali.

Art. 11 Obiettivi

La collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri ha lo scopo di:

a.
garantire un'offerta minima di prestazioni pubbliche;
b.
svolgere in modo economicamente razionale compiti cantonali in comune con altri Cantoni;
c.
compensare equamente i costi dei servizi forniti a più Cantoni garantendo ai Cantoni interessati un'adeguata partecipazione alle decisioni e all'attuazione.
Art. 12 Principi della perequazione

La perequazione delle prestazioni di cui profittano più Cantoni tiene conto in particolare dell'utilizzazione effettiva di tali prestazioni, dell'entità dei diritti di partecipazione nonché di considerevoli vantaggi e inconvenienti di localizzazione che ne derivano per ciascun Cantone.

Art. 13 Convenzione quadro intercantonale

Per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri i Cantoni elaborano una convenzione quadro intercantonale. Essa stabilisce in particolare:

a.
i principi della collaborazione intercantonale;
b.
i principi della perequazione degli oneri;
c.
gli organi competenti;
d.
la partecipazione dei parlamenti cantonali alla collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
e.
la procedura di adesione e di denuncia;
f.
la procedura di composizione intercantonale delle controversie concernenti la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
g.
in che misura i principi della collaborazione intercantonale e della perequazione degli oneri devono essere osservati nei rapporti interni tra i Cantoni e i loro Comuni.
Art. 14 Conferimento dell'obbligatorietà generale

1 Mediante decreto federale sottostante al referendum l'Assemblea federale può conferire obbligatorietà generale:

a.
su richiesta di almeno 21 Cantoni, alla convenzione quadro intercantonale;
b.
su richiesta di almeno 18 Cantoni, a un trattato intercantonale nei settori di cui all'articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale.

2 Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.

3 I Cantoni obbligati a partecipare in virtù del conferimento dell'obbligatorietà generale hanno gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.

4 L'obbligatorietà generale può essere conferita per 25 anni al massimo.

5 I decreti federali che conferiscono l'obbligatorietà generale possono prevedere che l'Assemblea federale può revocare l'obbligatorietà mediante decreto federale semplice qualora non se ne giustifichi più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se:

a.
almeno sei Cantoni chiedono la revoca dell'obbligatorietà generale della convenzione quadro;
b.
almeno nove Cantoni chiedono la revoca dell'obbligatorietà generale del trattato intercantonale.

6 I Cantoni possono chiedere la revoca dell'obbligatorietà generale al più presto cinque anni dopo il suo conferimento.

Art. 15 Obbligo di partecipazione

1 Mediante decreto federale semplice l'Assemblea federale può obbligare a partecipare a un trattato intercantonale uno o più Cantoni, su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che già vi partecipano o che ne hanno negoziato il progetto definitivo.

2 Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.

3 I Cantoni obbligati a partecipare hanno gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.

4 L'obbligo di partecipazione può essere disposto per 25 anni al massimo.

5 Mediante decreto federale semplice l'Assemblea federale può revocare l'obbligo di partecipazione se non se ne giustifica più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se almeno la metà dei Cantoni che partecipano al trattato intercantonale ne chiedono la revoca.

6 I Cantoni possono chiedere di revocare l'obbligo di partecipazione al più presto dopo cinque anni.

Art. 16 Protezione giuridica

1 I Cantoni designano autorità giudiziarie che decidono in qualità di autorità cantonali o intercantonali di ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni degli organi intercantonali.

2 Se un Cantone viola un trattato o decisioni vincolanti di un organo intercantonale, ogni Cantone o l'organo intercantonale interessato può promuovere azione al Tribunale federale per quanto la procedura intercantonale di composizione delle controversie non abbia portato a un accordo.

Art. 17 Applicabilità diretta

Se un Cantone non attua o non attua tempestivamente un trattato o una decisione vincolante di un organo intercantonale, i cittadini interessati possono far valere i diritti derivanti da questo trattato o da questa decisione per quanto le relative disposizioni siano sufficientemente precise e chiare sotto il profilo materiale.

Sezione 5: Rapporto sull'efficacia

Art. 18

1 Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della presente legge.

2 Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo.

3 Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illustrati separatamente.

Sezione 6: Disposizioni transitorie

Art. 19 Compensazione dei casi di rigore

1 La Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione i mezzi finanziari per compensare, nei Cantoni finanziariamente deboli, i casi di rigore risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della collaborazione intercantonale.

2 La Confederazione finanzia la compensazione dei casi di rigore per due terzi, i Cantoni per un terzo.

3 Mediante decreto federale sottostante al referendum l'Assemblea federale stabilisce l'importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore. Tale importo rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento. Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito in funzione del numero dei suoi abitanti.

4 Mediante decreto federale sottostante al referendum l'Assemblea federale decide l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario in base ai risultati del rapporto sull'efficacia.

5 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni in base al loro potenziale di risorse e ai risultati del bilancio finanziario del passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Sente previamente i Cantoni. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della collaborazione intercantonale.

6 Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera.

7 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

8 ...16

16 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 19a17 Definizione della perequazione per gli anni 2020 e 2021

1 In deroga all'articolo 3a capoverso 2 lettera a, nel 2020 il potenziale di risorse per abitante dei Cantoni che prima della perequazione raggiungono un potenziale inferiore al 70 per cento della media svizzera, dopo la perequazione ammonterà all'87,7 per cento della media svizzera.

2 Nel 2021 tale potenziale di risorse ammonterà all'87,1 per cento della media svizzera.

17 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 19c19 Misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli

1 Negli anni 2021-2025 la Confederazione mette a disposizione mezzi finanziari per attenuare, nei Cantoni finanziariamente deboli, le variazioni dei versamenti di compensazione risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria.

2 I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 ammontano a:

a.
80 milioni di franchi per il 2021;
b.
200 milioni di franchi per il 2022;
c.
160 milioni di franchi per il 2023;
d.
120 milioni di franchi per il 2024;
e.
80 milioni di franchi per il 2025.

3 I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 sono ripartiti tra i Cantoni finanziariamente deboli in funzione del loro numero di abitanti. Un Cantone perde il diritto alla ripartizione se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera. Se successivamente torna a essere finanziariamente debole, non riacquisisce tale diritto. I relativi mezzi finanziari sono in tal caso ripartiti tra i rimanenti Cantoni finanziariamente deboli.

19 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Sente dapprima i Cantoni.

Art. 23a23 Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

1 Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l'ex articolo 28 capoversi 2-424 LAID25. In questo periodo l'utile determinante è calcolato conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della presente legge nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della presente modifica. Per il calcolo si applicano i fattori beta dell'anno di riferimento 2020. Gli utili ponderati con i fattori beta sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse dei relativi anni di riferimento; a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore l'entità di tali utili è ridotta di un quinto all'anno.

2 Questo metodo di calcolo è utilizzato anche se la persona giuridica ha rinunciato volontariamente al suo statuto fiscale speciale dopo il 31 dicembre 2016.

3 Dal quinto all'undicesimo anno di riferimento successivo all'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

4 Negli anni di cui al capoverso 3 la dotazione minima perseguita ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 lettera a si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all'entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. Nel calcolo della dotazione minima non si tiene conto di tali contributi.26

23 Introdotto dal n. I 1 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

24 RU 1991 1256, 1998 669

25 RS 642.14

26 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3817; FF 2018 5575).

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 3 ottobre 200327 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

3 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. A tal fine tiene conto dello stato della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200828
art. 20: 1° aprile 200529

27 FF 2002 2321

28 O del 7 nov. 2007 (RU 2007 6821).

29 DCF del 3 mar. 2005 (RU 2005 1637).