1 La Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione i mezzi finanziari per compensare, nei Cantoni finanziariamente deboli, i casi di rigore risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della collaborazione intercantonale.
2 La Confederazione finanzia la compensazione dei casi di rigore per due terzi, i Cantoni per un terzo.
3 Mediante decreto federale sottostante al referendum l'Assemblea federale stabilisce l'importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore. Tale importo rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento. Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito in funzione del numero dei suoi abitanti.
4 Mediante decreto federale sottostante al referendum l'Assemblea federale decide l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario in base ai risultati del rapporto sull'efficacia.
5 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni in base al loro potenziale di risorse e ai risultati del bilancio finanziario del passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Sente previamente i Cantoni. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della collaborazione intercantonale.
6 Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera.
7 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.
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