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510.710

Ordinanza
sulla circolazione stradale militare

(OCSM)

dell'11 febbraio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 8, 25 capoverso 1 lettera b, 30 capoversi 4 e 5, 43, 55 capoverso 7, 57 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),3

ordina:

1 RS 741.01

2 RS 510.10

3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Capitolo 1:4 Disposizioni generali

4 Questo Cap., al momento dell'elaborazione del progetto, comprendeva 6 art.

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.

Art. 25 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a.
a conducenti e pedoni impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
b.
al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell'ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
c.
ai veicoli nonché agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari;
d.6
al personale civile dell'Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM.

2 Per gli impieghi all'estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d'impiego non soddisfano gli standard di sicurezza dell'esercito svizzero. Per ogni impiego all'estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.

3 Il personale civile dell'Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell'ordinanza del 23 febbraio 20057 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell'attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56-58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.8 Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell'attività professionale sono applicabili gli articoli 39-42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.9

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

6 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

7 RS 514.31

8 Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 310 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri

1 Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né ai veicoli né agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.

2 Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con detti veicoli o animali occorre sempre ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti.11

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

a.12
veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell'esercito;
b.
conducenti: i titolari di un'autorizzazione a condurre militare;
c.
servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
d.13
...
e.
traffico interno d'azienda: le corse all'interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
f.
perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
g.
provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.

12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

13 Abrogata dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 5 Abbreviazioni

1 Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

a.
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
b.
USTRA Ufficio federale delle strade;
c.
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
d.14
BLEs Base logistica dell'esercito;
e.15
FOA log Formazione d'addestramento della logistica;
f.
UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito;
g.16
TAFS Unità amministrativa Tiro e attività fuori del servizio.

2 Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

a.
LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
b.
SDR Ordinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
c.
ADR Accordo europeo del 30 settembre 195718 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
d.
LM Legge militare del 3 febbraio 1995;
e.
CPM Codice penale militare del 13 giugno 192719;
f.
LStup Legge federale del 3 ottobre 195120 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
g.21
OAE Ordinanza del 21 febbraio 201822 concernente l'amministrazione dell'esercito;
h.
OETV Ordinanza del 19 giugno 199523 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
i.24
OVCC Ordinanza del 23 febbraio 200525 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti;
j.26
OAC Ordinanza del 27 ottobre 197627 sull'ammissione alla circolazione;
k.28
OASAM Ordinanza del 26 novembre 200329 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
l.30
OAMM Ordinanza del 24 novembre 200431 concernente l'apprezza-mento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare.

14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

16 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

17 RS 741.621

18 RS 0.741.621

19 RS 321.0

20 RS 812.121

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

22 RS 510.301

23 RS 741.41

24 Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

25 RS 514.31

26 Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

27 RS 741.51

28 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

29 RS 512.30

30 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

31 RS 511.12

Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione

Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile

Art. 7 Competenza

1 I comandanti di truppa responsabili, la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di otto giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.32

2 La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:

a.
su autostrade e semiautostrade;
b.
di veicoli cingolati;
c.
di veicoli e di trasporti speciali.

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 833 Consultazione delle autorità civili

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

33 Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 3 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni

1 L'organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.

2 La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d'avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.

Art. 10 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell'UCNEs, all'autorità civile competente.

Art. 11 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione

1 I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall'UCNEs.

2 Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare

Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile

1 Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale.

2 Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.

Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei

1 I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d'addestramento. Sono eccettuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni dell'SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.

2 I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d'esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d'acqua sono ordinati dalla formazione d'addestramento competente, dalla brigata d'impiego competente, dalla divisione territoriale competente, dalle Forze terrestri o dalle Forze aeree.34

34 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti

1 I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall'UCNEs. Quest'ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.

2 In singoli casi motivati, l'UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

3 I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Art. 16 Consultazione

1 L'autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.

2 L'UCNEs consulta l'USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

Art. 1735 Segnaletica stradale militare

1 I segnali stradali militari sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli con targhe di controllo militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.

2 I segnali di prescrizione militari, eccettuati i segnali di velocità massima, non sono valevoli per i conducenti di veicoli militari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

35 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1836 Autorizzazione a condurre militare

1 Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un'autorizzazione a condurre militare. Tale autorizzazione è integrata nella licenza di condurre civile ed è valevole soltanto unitamente a quest'ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.

2 Il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale necessitano:

a.
di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
b.
di una licenza di condurre civile corredata della pertinente autorizzazione a condurre militare.

3 Non necessitano di un'autorizzazione a condurre militare:

a.
il personale militare se, durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio, conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
b.
i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini37 se, durante un'attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
c.38
i militari se durante il servizio militare utilizzano per motivi di servizio il proprio veicolo civile previa autorizzazione secondo l'articolo 106 OAE39;
d.40
il personale civile dell'Aggruppamento Difesa incorporato in formazioni d'aerodromo o logistiche, se durante il servizio militare conduce i medesimi tipi di veicoli che conduce nell'ambito della propria attività professionale con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
e.41
il personale civile attivo e l'ex personale civile dell'Aggruppamento Difesa nonché l'ex personale militare, se:
1.
la corrispondente decisione relativa all'idoneità, emanata in occasione di un apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare, non reca la menzione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»,
2.42
la corrispondente autorizzazione a condurre militare non è revocata secondo l'articolo 38,
3.
è autorizzato a partecipare ad attività volontarie fuori del servizio secondo l'articolo 8 OASAM43,
4.
durante l'attività volontaria fuori del servizio conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, e
5.
è comprovato che la persona interessata ha ricevuto da parte della società militare organizzatrice un'introduzione ai veicoli a motore militari da condurre, conformemente alle direttive della FOA log.

4 Chi conduce veicoli militari con una licenza secondo i capoversi 1, 2 o 3 lettere a, b o c è autorizzato a trasportare persone e cose anche qualora la licenza di condurre civile non comprenda tale autorizzazione.44

5 Il personale civile dell'Aggruppamento Difesa che, durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM, conduce il medesimo tipo di veicolo che conduce nell'ambito della propria attività professionale deve essere titolare:

a.
di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza; o
b.
di una licenza di condurre civile e della pertinente autorizzazione a condurre militare.45

6 Durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM il personale civile dell'Aggruppamento Difesa è autorizzato a trasportare persone o cose se la licenza di condurre civile comprende tale autorizzazione.46

7 In casi eccezionali motivati, negli impieghi dell'esercito l'UCNEs può autorizzare i militari a condurre, durante il servizio militare, veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza, se:47

a.
in occasione di un apprezzamento medico della loro idoneità al servizio militare non hanno ricevuto la decisione relativa all'idoneità «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»;
b.
sono in possesso almeno della categoria di autorizzazione a condurre militare per autoveicoli leggeri non fuoristrada;
c.
è comprovato che hanno ricevuto un'introduzione ai veicoli a motore militari da condurre conformemente alle direttive della FOA log; e
d.
il subordinato diretto del capo dell'esercito ne conferma la necessità.48

8 L'autorizzazione di cui al capoverso 7 è rilasciata in forma scritta. È di durata determinata e limitata a singoli tipi di veicoli.49

36 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

37 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

38 Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

39 RS 510.301

40 Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

41 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

42 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

43 RS 512.30

44 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

45 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

46 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

48 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

49 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre

1 L'autorizzazione a condurre militare50 è rilasciata per le seguenti categorie principali:

Codice

a.
motociclette;

910

b.51
autoveicoli leggeri con peso totale massimo di 3500 kg e auto-veicoli di cui all'articolo 4 capoverso 5 lettera f numero 2 OAC ;

920

c.
autoveicoli pesanti con un peso totale superiore a 3500 kg;

930

d.
autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h;

940

e.
veicoli blindati cingolati;

950

f.
veicoli blindati ruotati;

960

g.
veicoli speciali;

970

h.
rimorchi.

E

2 L'UCNEs può:

a.
suddividere le categorie principali;
b.
estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.

50 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 12).

Art. 20 Controllo dell'istruzione

In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell'autorizzazione a condurre militare, di un controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli.

Art. 21 Autobus, autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice52

1 La categoria di autorizzazione a condurre 930, corredata del corrispondente codice d'istruzione PISA, autorizza a guidare autobus.53

1bis ...54

2 I conducenti di autogrù e veicoli utilitari con gru caricatrice immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A o di una formazione ai sensi dell'ordinanza del 27 settembre 199955 sulle gru.56

52 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

53 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

54 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

55 RS 832.312.15

56 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Sezione 2: Istruzione

Art. 23 Condizioni

1 I militari sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se:

a.
esiste la necessità militare;
b.
soddisfano le esigenze mediche minime;
c.
hanno superato l'esame d'idoneità per conducenti;
d.
sono titolari della licenza di condurre civile58 richiesta;
e.59
negli ultimi due anni la licenza di condurre civile della categoria A, A1, B, B1, C, C1, D o D1 non è stata loro ritirata:
1.
per più di tre mesi, o
2.
per guida in stato di ebrietà o sotto l'influsso di stupefacenti;
f.60
la loro licenza di condurre in prova non è stata annullata; e
g.61
non è stato loro vietato di guidare veicoli militari per decisione dell'esercito.

2 I militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM62, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b-f.63

58 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

60 Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

61 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

62 RS 511.12

63 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 2464 Esame d'idoneità

1 Per ottenere un'autorizzazione a condurre militare è necessario superare un esame d'idoneità.

2 Non è richiesto alcun esame d'idoneità per ottenere l'autorizzazione militare a condurre autoveicoli leggeri non fuoristrada e veicoli a motore con una velocità massima di 45 km/h.

3 Il Comando Istruzione stabilisce i contenuti e le esigenze dell'esame d'idoneità.

64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 25 licenza di condurre civile

1 Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre civile della categoria B.65

2 Per l'istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre civile della categoria A o della sottocategoria A1.

3 Per l'istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre civile di una categoria da A a G.

4 I militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM66, sono abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari nonché i membri delle società militari e delle associazioni militari mantello, durante le loro attività fuori del servizio, possono essere istruiti unicamente alla guida di autoveicoli leggeri non fuoristrada e di carrelli elevatori a forca. Essi devono:67

a.
essere titolari di una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
b.
per condurre carrelli elevatori a forca, presentare in via supplementare un corrispondente attestato di formazione secondo la direttiva 6518 della CFSL68.69

65 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

66 RS 511.12

67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

68 Può essere consultata sul sito www.ekas.admin.ch

69 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 2670 Responsabilità dell'istruzione

La FOA log è responsabile dell'istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.

70 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 2771 Istruttori

1 Chi istruisce individualmente allievi conducenti delle categorie di autorizzazione a condurre militare 910, 930 o 930E deve essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria.

1bis L'UCNEs è l'autorità di vigilanza per i maestri conducenti impiegati esclusivamente nell'esercito. Esso disciplina l'esercizio della professione e il perfezionamento professionale.

1ter I servizi dell'esercito competenti per l'assunzione dei maestri conducenti notificano all'UCNEs i dati di quest'ultimi necessari per l'adempimento dei suoi compiti di controllo, segnatamente il cognome, il nome, l'indirizzo, il numero AVS, il tasso di occupazione, le occupazioni accessorie secondo l'articolo 91 dell'ordinanza del 3 luglio 200172 sul personale federale e il luogo di lavoro.

2 Gli istruttori impiegati per l'istruzione alla guida devono essere titolari dell'autorizzazione a condurre militare o della licenza di condurre civile della pertinente categoria e aver assolto un'istruzione adeguata.

71 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

72 RS 172.220.111.3

Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida

1 Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.73

2 Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l'applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.

3 Durante la scuola guida e l'istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l'esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell'istruzione per conducenti l'autorizzazione a effettuare trasporti di persone.

73 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 29 Periti della circolazione militare

1 Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.

2 L'UCNEs emana, d'intesa con l'USTRA, istruzioni concernenti l'istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.

3 Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall'UCNEs.

Sezione 3: Esame di conducente

Art. 31

1 Sulla base dell'OAC74, l'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRA, le esigenze dell'esame teorico e pratico.

2 Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest'ultimi sono nominati dall'UCNEs d'intesa con la FOA log.75

3 Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante il servizio militare anche i responsabili della circolazione e dei trasporti.76

4 Se sono titolari di una licenza di condurre civile della categoria B, i periti designati dal TAFS sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per autoveicoli leggeri non fuoristrada durante l'attività militare fuori del servizio. Il TAFS notifica all'UCNEs le persone autorizzate.77

74 RS 741.51

75 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

76 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

77 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Sezione 4: Rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e controlli successivi

Art. 3278 Competenza

1 L'UCNEs rilascia l'autorizzazione a condurre militare e decide eventuali condizioni e restrizioni militari.

2 Provvede a trasmettere al sottosistema SIAC-persone i dati di cui all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 30 novembre 201879 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.

78 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

79 RS 741.58

Art. 33 Validità e iscrizione

L'autorizzazione a condurre militare ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre civile in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l'attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.

Art. 34 Autorizzazione a condurre militare in prova

1 Ai titolari di una licenza di condurre civile in prova, l'autorizzazione a condurre militare è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.

2 Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre civile in prova è valevole anche per l'autorizzazione a condurre militare.

3 Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.

Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia

1 I titolari di un'autorizzazione a condurre militare della categoria principale 930 sono convocati dall'autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia. Se non sottostanno o non sottostanno più all'obbligo d'ordine civile di sottoporsi a una visita di controllo, sono convocati dall'UCNEs secondo le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 1 OAC80 sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.81

2 I titolari di un'autorizzazione a condurre militare delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall'UCNEs secondo le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 1 OAC sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare a una visita di controllo da parte del medico di truppa.82

3 Per i titolari di un'autorizzazione a condurre militare non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare che conducono autoveicoli pesanti nell'ambito dell'attività professionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio la visita di controllo di idoneità alla guida è retta dall'articolo 27 capoverso 1 OAC.83

4 D'intesa con la FOA log, l'UCNEs emana istruzioni concernenti la visita di controllo secondo il capoverso 3, segnatamente per quanto concerne la competenza medica.84

80 RS 741.51

81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

83 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

84 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 36 Corsi di istruzione continua

1 All'inizio del servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un'istruzione di ripetizione conforme alla funzione.85

2 La FOA log emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine e definisce la durata di validità dei corsi di istruzione continua.86

3 I comandanti di truppa sono responsabili dell'esecuzione.

85 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

86 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell'autorizzazione a condurre militare

Art. 37 Revoca della licenza di condurre civile

1 Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre civile non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.

2 Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre civile, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l'UCNEs.

3 L'UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione a condurre militare

1 L'UCNEs revoca ai militari l'autorizzazione a condurre militare quando:

a.
la loro licenza di condurre civile è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
b.
non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
c.87
non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di alcol o di stupefacenti;
d.
non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre civile o dell'autorizzazione a condurre militare;
e.88
non soddisfano più le esigenze mediche.

2 L'autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. Ai militari che, conformemente all'allegato 1 numero 4 OAMM89, sono dichiarati abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, l'autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie, fatta eccezione per quelle menzionate all'articolo 25 capoverso 4.90

3 Contro la decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre militare può essere inoltrato reclamo.

87 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

88 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

89 RS 511.12

90 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Capitolo 4: Veicoli

Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali

Art. 3991 Principio

L'UCNEs può, in casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all'OETV92 nonché alle seguenti prescrizioni concernenti:

a.
le misure di protezione dei veicoli e del loro carico;
b.
il peso e le dimensioni dei veicoli e del loro carico.

91 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

92 RS 741.41

Art. 40 Veicoli cingolati

1 I veicoli cingolati non necessitano di apparecchio per la registrazione dei dati né di odocronografo. 93

2 L'obbligo dell'esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell'ambito della manutenzione.

93 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 41 Altri veicoli

1 Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l'equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all'atto del rilascio dell'approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.

1bis In autoveicoli pesanti, segnatamente in autocarri, possono essere autorizzati sedili supplementari nello spazio di carico.94

2 Le prescrizioni dell'ADR95 e della SDR96 riguardanti la costruzione e l'equipaggiamento di veicoli non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collettame che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d'applicazione degli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna o cisterne mobili nonché ai veicoli batteria e ai veicoli provvisti di container per gas a elementi multipli (CGEM). Le eccezioni sono indicate nell'allegato 1.97

3 I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2 chilogrammi sono esentati dall'obbligo di essere equipaggiati con estintori secondo l'articolo 114 capoverso 2 OETV98.99

3bis I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore. I veicoli ruotati a motore multicarburante devono soddisfare almeno lo standard di emissioni Euro 3 quando sono utilizzati con il carburante normale prescritto dal produttore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro uso.100

3bis I veicoli blindati ruotati sono equiparati ai veicoli cingolati per quanto concerne la misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore. Altri veicoli militari devono adempiere le prescrizioni in materia di misurazione del fumo, dei gas di scarico, dell'evaporazione e del rumore nei limiti consentiti dal loro impiego.101

4 Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall'UCNEs.

94 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

95 RS 0.741.621

96 RS 741.621

97 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

98 RS 741.41

99 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

100 Introdotto dalla la cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

101 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

Art. 42 Approvazione del tipo

L'UCNEs è competente per l'approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un'approvazione del tipo civile.

Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni

Art. 43 Veicoli militari

1 Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l'indicazione della formazione.

2 La consegna di veicoli militari a terzi è retta dall'articolo 8 OVCC102.103

102 RS 514.31

103 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 43a104 Requisiti formali per le targhe di controllo militari

1 Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.

2 Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.

3 Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.

4 Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.

104 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 44 Veicoli di requisizione

1 I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.

2 In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest'ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.

3 Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.

4 I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell'indicazione della formazione.

Art. 45 Veicoli noleggiati

I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell'assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.

Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione

1 L'UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.

2 L'autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.

Sezione 3: Uso dei veicoli

Art. 46a105 Uso dei veicoli militari

I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.

105 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 47 Corse private e trasporti di civili

1 Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.

2 I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:

a.
partecipano a un'esercitazione militare, a un'attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
b.
devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne della bandiera o dello stendardo, cerimonie di promozione oppure durante manifestazioni militari fuori del servizio;
c.106
partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all'ordinanza del 21 agosto 2013107 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari;
d.
devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d'ordine militare;
e.
devono essere trasportati in caso d'urgenza o per prestare soccorso.108

3 ...109

106 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).

107 RS 513.74

108 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

109 Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 48110 Uso privato di veicoli civili

L'uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l'entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in casi motivati.

110 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio

1 In casi particolari può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio militare, di veicoli civili. A tali veicoli civili si applicano per il rimanente gli articoli 105-109 OAE111.112

2 Le limitazioni prescritte per l'uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono valevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.

111 RS 510.301

112 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 50 Passeggeri di veicoli militari

1 È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un'aerazione sufficiente.

2 Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici o di soprastrutture scarrabili. 113

3 Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.

4 ...114

5 È vietato il trasporto di persone sulla soprastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.

6 ...115

7 I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.

8 Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all'articolo 69.116

113 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

114 Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

115 Abrogato dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

116 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 51 Posa di linee della truppa

1 Durante l'impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.

2 Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.

3 Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:

a.
l'aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
b.
sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.
Art. 53117 Traino di sciatori

1 I veicoli da neve, come battipista, motoslitte e veicoli multiuso cingolati possono trainare tanti sciatori quanti sono consentiti in funzione del peso d'aderenza, della sicurezza di funzionamento, della garanzia e del manuale d'uso del veicolo oppure del sistema di traino utilizzato. È determinante il criterio che prevede il numero minore di sciatori. Dietro al veicolo deve essere applicato un dispositivo di protezione per evitare il ferimento in caso di urti che copra tutta la larghezza del veicolo. Il tipo di dispositivo di protezione deve essere approvato dall'UCNEs specificatamente per ogni veicolo.

2 In caso di traino di sciatori con veicoli da neve, la velocità non deve superare i 30 km/h.

3 Gli sciatori devono tenersi al dispositivo da traino in modo da poterlo lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.

117 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Art. 53a118 Mascheramento mobile dei veicoli

1 Il mascheramento mobile deve essere applicato al veicolo secondo il regolamento. Le relative disposizioni devono essere approvate dall'UCNEs.

2 Per le corse con mascheramento mobile al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito, degli aerodromi militari, delle piazze di tiro nonché delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione, la colonna o il singolo veicolo mascherato devono essere preceduti da un veicolo d'accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d'accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo.

118 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali

Art. 54 Obbligo dell'autorizzazione

1 Le corse con veicoli blindati ruotati e con veicoli militari speciali nonché i trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d'esercitazione e simili possono essere effettuati senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:119

a.
una lunghezza di 30 m;
b.
una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell'asse posteriore o dal punto di rotazione dell'asse posteriore;
c.
una larghezza di 3 m;
d.120
...
e.
un'altezza di 4 m;
f.121
f. un peso effettivo di 44 t;
g.122
un carico di 12 t per asse semplice, di 20 t per doppio asse e di 30 t per triplo asse.

2 Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un'autorizzazione dell'UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.

3 Per quanto riguarda le corse soggette all'obbligo di autorizzazione secondo il capoverso 2, il trasporto di merci divisibili è vietato. Sono fatti salvi i veicoli per sistemi definiti dall'UCNEs.123

119 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

120 Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

121 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

122 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

123 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 (RU 2022 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro

I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:

a.
su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
b.
sui cantieri;
c.
sulle piazze d'esercitazione;
d.
nel traffico interno d'azienda.
Art. 56 Corse con veicoli cingolati

1 Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, è necessaria di massima un'autorizzazione dell'UCNEs. Quest'ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.124

2 Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:

a.
i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
b.
i carri armati granatieri della serie M 113;
c.
i veicoli cingolati da trasporto M 548;
d.
tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.

124 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli blindati ruotati o cingolati125

1 Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.

2 Durante la corsa la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le corse all'interno dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione.126

2bis In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione, i veicoli blindati ruotati o cingolati eccessivamente larghi devono essere contrassegnati con i mezzi previsti a tal fine.127

3 Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d'invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.

4 Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.

5 In occasione di corse al di fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri della Base logistica dell'esercito, delle piazze di tiro, delle piazze d'esercitazione e dei villaggi d'esercitazione la colonna o il singolo veicolo cingolato devono essere preceduti da un veicolo d'accompagnamento con la luce gialla di pericolo accesa. Su semiautostrade e su autostrade, il veicolo d'accompagnamento segue la colonna o il singolo veicolo cingolato.128

6 Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d'accompagnamento:

a.
i carri armati granatieri della serie M 113;
b.
i veicoli cingolati da trasporto M 548.129

125 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

126 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

127 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

128 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

129 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 467).

Art. 57a130 Comportamento nella circolazione

1 Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai loro veicoli d'accompagnamento.

2 In ogni caso devono essere rispettate le regole della distanza per:

a.
i veicoli blindati ruotati nelle corse di formazione (art. 67 cpv. 1);
b.
i veicoli cingolati (art. 57 cpv. 2).

130 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose

Art. 58 Principi

1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.

2 Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.

Art. 59131 Formazione132

1 Chi trasporta merci pericolose deve aver assolto la pertinente formazione.133

2 L'UCNEs definisce le direttive in materia di formazione ed esami in base alle prescrizioni dell'ADR.134

3 Può delegare tale compito a terzi.135

131 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

132 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

133 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

134 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

135 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Capitolo 6: Norme per la circolazione dei veicoli

Sezione 1: Idoneità alla guida

Art. 60 Idoneità del conducente alla guida

1 La persona che conduce un veicolo durante il servizio militare, per un'attività militare fuori del servizio o in qualità di personale civile dell'Aggruppamento Difesa durante un impiego militare secondo l'articolo 65c LM risponde della propria idoneità alla guida. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L'inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60-63.136

2 I superiori sorvegliano di massima l'idoneità dei conducenti alla guida.

3 Per quanto concerne l'idoneità alla guida, il personale militare e gli insegnanti specialisti che conducono veicoli militari durante la loro attività professionale sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale. Non si applicano gli articoli 61-63.137

136 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

137 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 61138 Tempo di riposo e di guida

1 La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare deve aver osservato in ogni momento di tale attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle 24 ore che precedono.139

2 Durante le esercitazioni il tempo di riposo può essere frazionato. In tal caso deve ammontare ad almeno otto ore. È possibile una suddivisione in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.

3 È considerato tempo di riposo:

a.
il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire;
b.
il congedo generale (percorso di andata e ritorno non compreso).

4 Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come tempo di riposo.

5 Su 24 ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.

138 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

139 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Art. 62140 Controllo delle ore d'impiego

La persona che conduce un autoveicolo durante il servizio militare tiene un controllo delle ore d'impiego relativo alle 24 ore precedenti alla corsa, che porta sempre con sé.

140 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Art. 63141 Consumo di alcol e stupefacenti

1 La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo durante il servizio militare o per un'attività militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.142

2 Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.143

3 L'inidoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato stupefacenti.

4 Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida e informa il superiore riguardo alla restrizione all'idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.

141 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

142 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

143 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).

Art. 63a144 Procedura

1 Per stabilire l'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione civile sulla circolazione stradale.

2 Nel caso in cui l'accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro precursore di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 28 marzo 2007145 sul controllo della circolazione stradale, l'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il conducente interessato riconosce questo valore con la propria firma.

144 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).

145 RS 741.013

Sezione 2: Norme della circolazione

Art. 64 Deroghe al diritto civile

1 Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.

2 Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.

Art. 65147 Velocità massime

1 L'UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.

2 ...148

3 Su semiautostrade e autostrade, i veicoli cingolati possono essere guidati alla velocità massima d'esercizio, tenendo in debita considerazione le condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.

147 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

148 Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, con effetto dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 66 Autostrade e semiautostrade

1 Possono circolare su semiautostrade e autostrade soltanto con l'autorizzazione dell'UCNEs:

a.
le formazioni di oltre 30 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un'ora e che comprendono complessivamente più di 30 autoveicoli;
b.
i veicoli blindati ruotati, i veicoli speciali e i trasporti speciali che oltrepassano le dimensioni e i limiti di peso di cui all'articolo 54.149

2 Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.

149 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 67 Formazioni di veicoli militari

1 Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.

2 Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.

3 Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L'informazione è di competenza dell'UCNEs.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 68 Illuminazione

1 Di giorno gli autoveicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.150

2 I veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.151

150 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

151 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Art. 69152 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua

1 La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d'esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante mezzi adeguati quali un'apposita segnaletica, piantoni e osservatori, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno.

2 In caso di oscurità pertinenti zone vietate sono stabilite per le truppe appiedate impiegate nell'esercitazione, se dette truppe non dispongono di occhiali a intensificazione della luce residua o di altri apparecchi per la visione notturna adeguati.

152 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 70153 Cinture di sicurezza

1 Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.

2 Sono esonerati dal suddetto obbligo il comandante e l'osservatore dell'area retrostante di veicoli delle categorie di autorizzazioni a condurre 950 e 960.154

3 Se il comandante ordina di preparare un'uscita rapida, sono esonerati dal suddetto obbligo anche i rimanenti passeggeri.155

153 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

154 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

155 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 70a156 Casco ed equipaggiamento di protezione

I militari portano:

a.
sulle motociclette: il casco militare da moto e l'equipaggiamento di protezione definiti per il tipo di motocicletta in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell'esercito;
b.
sulle motoleggere: il casco militare da moto e l'equipaggiamento di protezione definito per il tipo di motoleggera in questione dal servizio richiedente a livello di subordinati diretti del capo dell'esercito;
c.
sui ciclomotori e sulle biciclette: il casco militare per ciclisti.

156 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

Art. 72 Segnalazione dei pedoni

1 Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.

2 Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all'inizio e alla fine con un'adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).

Sezione 4: Lavori sulle strade

Art. 73 Misure di sicurezza generali

1 In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all'articolo 9.

2 Ogni membro della truppa che esegue lavori sulla strada è equipaggiato almeno di un giubbotto di segnalazione riflettente e due gambali alti riflettenti.157

3 Gli organi della truppa addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.158

157 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

158 Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell'acqua

Se posa linee telefoniche o condotte dell'acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.

Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale

Art. 75 Truppa

1 La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.

2 Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.

3 La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d'istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.

4 Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l'organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.

5 Gli organi che disciplinano la circolazione portano l'equipaggiamento di sicurezza specifico.

Art. 76 Polizia militare

1 La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:

a.
l'esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
b.
il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
c.
l'accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.

2 Per l'adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all'articolo 54 LCStr.

3 La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.

Art. 77 Annunci

Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.

Art. 78159 Constatazione dell'inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test preliminari

1 La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test preliminare che si riveli necessario.

2 Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test preliminare quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.

3 I prelievi di sangue o di urina e gli altri test preliminari sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest'ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l'analisi a un istituto riconosciuto dall'USTRA.

159 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Capitolo 8: Incidenti della circolazione

Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare

Art. 79 Apparecchio per la registrazione dei dati e odocronografo160

1 In caso di incidente della circolazione o di sinistro secondo l'articolo 80, se il veicolo è provvisto di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un odocronografo, il supporto di dati dell'apparecchio per la registrazione dei dati o il foglio dell'odocronografo devono essere messi al sicuro sul luogo dell'incidente prima del recupero o dello spostamento del veicolo.161

2 Essi sono inviati senza indugio alla polizia militare per la valutazione.162

3 Prima della riutilizzazione dei veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.

160 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

161 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 811).

162 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Art. 80163 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia

1 In caso di incidente della circolazione o di sinistro in cui sono coinvolti veicoli militari, il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia militare o civile è imperativamente necessario se:

a.
vi sono stati feriti gravi o morti;
b.
i fatti sono poco chiari oppure sono contestati;
c.
si presume negligenza grave o intenzionalità; o
d.
l'ammontare complessivo del danno è superiore a 50 000 franchi.

2 Il ricorso alla polizia militare o civile è imperativamente necessario anche quando il danno ammonta complessivamente ad almeno 5000 franchi.

163 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Sezione 2:164 Liquidazione dei sinistri

164 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese

1 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell'assicurazione dei veicoli a motore privata.

2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.

3 Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

Sezione 3: Annunci e riparazione

Art. 83165 Notifica d'incidente e avviso di sinistro

1 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono sempre essere notificati al superiore.

2 Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d'incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.166

3 Se vi sono stati militari feriti o morti, il superiore inoltra senza indugio la notifica anche all'assicurazione militare.167

4 In caso di uso di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente del veicolo informa inoltre la propria assicurazione dei veicoli a motore.

165 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

166 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

167 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti

1 In caso di incidenti gravi con veicoli militari, in via aggiuntiva al ricorso alle persone e agli organi secondo l'articolo 80 e alle notifiche di cui all'articolo 83, la prima notifica deve essere fatta subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS e confermata senza indugio mediante l'apposito modulo.169

2 Il comandante competente è responsabile per un'informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.

169 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 87171 Riparazione

I veicoli militari danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d'attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell'inchiesta, dell'UCNEs o del Centro danni DDPS.

171 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801).

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 88172 Esecuzione

1 La BLEs emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

2 Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell'USTRA.

172 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 91 Disposizioni transitorie

1 La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.

2 I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato di approvazione conformemente all'ADR per il trasporto in colli di merci pericolose.175

3 a 4 ...176

5 I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.

6 I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.

7 Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.

175 Abrogati dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5653). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

176 Abrogati dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

Art. 91a177 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008

1 Tutti i veicoli blindati ruotati dell'esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.

2 I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d'ammissione conformemente all'ADR178 per il trasporto in colli di merci pericolose.

3 ...179

4 Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.

177 Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

178 RS 0.741.621

179 Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).

Art. 91c181 Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2016

1 Le autorizzazioni a condurre per le quali è stata rilasciata una licenza di condurre militare di colore giallo possono essere sostituite con autorizzazioni a condurre militari secondo il nuovo diritto fino al più tardi al 31 dicembre 2017.

2 Dopo detta data perdono la loro validità.

181 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4423).

Allegato 1183

183 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1801). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4423), dall'all. 11 n. 2 dell'O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione (RU 2017 4261), dalle cifre II cpv. 1 delle O del 13 feb. 2019 (RU 2019 771), del 25 nov. 2020 (RU 2020 6015), del 23 nov. 2022 (RU 2022 811) e del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

(art. 41 cpv. 2 e 58)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

1100 Campo d'applicazione e applicabilità

1101
La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull'ordinanza del 29 novembre 2002184 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
1102
Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili:
a.
alla truppa in servizio militare, se essa interviene ai sensi del capitolo 1.4 ADR185 in qualità di mittente, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore o scaricatore di merci pericolose;
b.
al personale militare e agli insegnanti specialisti che durante la loro attività professionale trasportano merci pericolose con veicoli militari;
c.
al personale civile dell'Aggruppamento Difesa che nell'adempimento dei suoi compiti trasporta merci pericolose con veicoli della Confederazione.
1103
Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
a.
su territorio estero;
b.
ai trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni;
c.
nel quadro di attività fuori del servizio;
d.
se sono trasportate merci pericolose non menzionate nell'allegato 2, fatta eccezione per le munizioni di nuovo acquisto;
e.
ai trasporti di rifiuti, segnatamente di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, a destinazione di imprese civili di smaltimento ai sensi dell'ordinanza del 22 giugno 2005186 sul traffico di rifiuti.
1104
Di regola, i trasporti di merci pericolose che non rientrano nel campo d'applicazione degli allegati 1 e 2 sottostanno alle prescrizioni civili in materia di trasporto. Tali prescrizioni possono essere eventualmente completate con disposizioni nazionali o internazionali, per esempio con memorandum d'intesa (MOU), regole di impiego e di comportamento (ROE/ROB), accordi multilaterali o decisioni e autorizzazioni eccezionali di durata limitata rilasciate dalle autorità nazionali competenti.
1105
I veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili nonché veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché i loro conducenti sono soggetti alla SDR/ADR.
1106
L'UCNEs può, con il consenso dell'USTRA, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i veicoli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.

1200 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

1201
Gli allegati 1 e 2 non si applicano:
a.
ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento con una capacità massima di 450 litri, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
b.
ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in sicurezza;
c.
ai trasporti di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d'arma e che servono all'impiego delle armi di bordo; a condizione che i conducenti ricevano una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2.3 SDR/ADR;
d.
ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiati l'equipaggio del veicolo e i passeggeri, a condizione che le merci pericolose trasportate siano previste per l'impiego immediato dell'equipaggio del veicolo e dei passeggeri.

1300 Esenzioni relative al trasporto di gas

1301
Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:
a.
gas dei gruppi A e O se, a una temperatura di 20 °C, la pressione del gas nel recipiente o nel serbatoio è di 200 kPa (2 bar) al massimo e il gas non è un gas liquefatto o un gas liquefatto refrigerato; ciò vale per qualsiasi tipo di recipiente o serbatoio, ad esempio anche per parti di macchinari e di apparecchi;
b.
gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua soprastruttura;
c.
gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto.

1400 Esenzioni relative al trasporto di combustibili liquidi

1401
Gli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di:
a.
combustibili, che servono alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati sull'unità di trasporto agli appositi equipaggiamenti;
b.
combustibili in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se tali combustibili sono destinati alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti, nonché dei relativi combustibili di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti.

1500 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica

1501
Gli allegati 1 e 2 non si applicano ai dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all'idruro di metallo, pile a combustibile):
a.
installati in un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
b.
contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un'utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile).
1502
I trasporti di dispositivi per l'accumulo e la generazione di energia elettrica difettosi sono soggetti alle prescrizioni della SDR/ADR e sono esclusi dalle esenzioni di cui al numero 1501.

1600 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1601
Salvo indicazione contraria, nell'allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:
a.
per gli oggetti: la massa complessiva in kg degli oggetti, imballaggi non compresi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
b.
per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
c.
per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.
1602
Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 dell'allegato 2, non deve superare 1000 (limite libero).
1603
Le merci pericolose esenti giusta i numeri 1200-1501 non sono considerate nel calcolo di cui al numero 1602.
1604
Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1602, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:
a.
numero 1701;
b.
parte 8 ad eccezione dei numeri 8101, 8106, 8110-8112, 8205, 8301-8303 e 8305-8403;
c.
parte 9;
d.
parte 10, tabella 10B.

1700 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1701
Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (art. 45 cpv. 3 e all. 2 n. 4.07 dell'O del 5 set. 1979187 sulla segnaletica stradale, OSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra.
1702
Ai veicoli che trasportano merci pericolose è vietato, o autorizzato con restrizioni, circolare sui tratti stradali indicati con gli appositi segnali (all. 2 n. 2.10.1 - segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» -, 2.11 - segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» - e art. 19 cpv. 1 OSStr). Tali tratti e le relative restrizioni figurano nella parte 10, tabelle 10A e 10B, nonché nell'allegato 2 della presente ordinanza.
1703
In particolari casi di rigore e d'intesa con le autorità civili competenti, l'UCNEs può rilasciare un'autorizzazione unica per il passaggio nelle gallerie indicate nella parte 10, tabella 10B, con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti. Al riguardo possono essere ordinate misure d'esercizio specifiche (tra l'altro, passaggio in determinate ore del giorno, passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento o impiego di particolari dispositivi di avvertimento).

1800 Trasporti di materiale radioattivo

1801
Il materiale dell'esercito con materiale radioattivo che conformemente alla SDR/ADR può essere trasportato come collo esente e gli oggetti ammessi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell'articolo 15 dell'ordinanza del 26 aprile 2017188 sulla radioprotezione non sottostanno alle prescrizioni in materia di trasporti della SDR/ADR concernenti la classe 7.
1802
In tutti gli altri casi, segnatamente se il materiale è menzionato con la specificazione dei nuclidi in una licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti dell'UFSP, devono imperativamente essere osservate le disposizioni della SDR/ADR concernenti la classe 7. I trasporti di tale natura devono essere annunciati all'UCNEs con almeno dieci giorni di anticipo.

188 RS 814.501

1900 Regolamentazione delle autorizzazioni per trasporti secondo i numeri1703-1802 e controlli

1901 Il conducente del veicolo deve portare con sé l'autorizzazione rilasciata dall'UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.

Autorità che rilascia il visto o l'autorizzazione:

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs)
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 464 33 33

Parte 2 Classificazione

2100
La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sull'ADR.

Parte 3 Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali

3100
Le merci pericolose sono menzionate nell'allegato 2 unitamente alle pertinenti disposizioni speciali.

Parte 4 Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

4100
Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d'ordinanza quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è autorizzato l'impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.
4200
In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i serbatoi di carburante vuoti, non ripuliti, per i velivoli delle Forze aeree, che hanno contenuto cherosene (No ONU 1223) o carburante per aviogetti (No ONU 1863, gruppo d'imballaggio III), possono essere trasportati alle seguenti condizioni:
a.
la capacità di ogni serbatoio non è superiore ai 1500 litri;
b.
i serbatoi sono fusti cilindrici in lega di alluminio con uno spessore della parete di 2-3 mm, muniti di aperture di riempimento con dispositivi di chiusura e di raccordi di svuotamento nella parte superiore. Essi non sono soggetti alle prescrizioni relative a uso, costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura conformemente ai capitoli 4.3 e 6.8 SDR/ADR;
c.
durante il trasporto, tali raccordi di svuotamento sono chiusi ermeticamente con tappi di gomma oppure mediante appositi dispositivi di chiusura;
d.
i serbatoi sono fissati in telai o involucri da trasporto impilabili in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto;
e.
i serbatoi sono trasportati con le aperture chiuse ermeticamente oppure, se possibile, su veicoli chiusi o su veicoli telonati con sufficiente aerazione;
f.
le pareti esterne dei serbatoi o dei relativi telai o involucri da trasporto sono contrassegnate sulle due fiancate nonché davanti e dietro conformemente al capoverso 5.3.1.7.3 e alla sezione 5.3.6 SDR/ADR;
g.
se le marcature affisse conformemente alla lettera f non sono visibili all'esterno del veicolo, devono essere affissi le medesime etichette (placard) e i medesimi marchi anche sulle due fiancate del veicolo e dietro il veicolo. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve in ogni caso trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
h.
nel documento di trasporto sono riportate le seguenti informazioni:
«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1223 cherosene, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE» o
«Serbatoio di carburante per velivoli, vuoto, ultimo contenuto trasportato: No ONU 1863 carburante per aviogetti, 3, III, (D/E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE».
[tab]
Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.
4300
In deroga alle disposizioni della SDR e dell'ADR, i caricatori di munizioni F18 delle Forze aeree carichi possono essere trasportati come segue:
a.
il tamburo di munizioni può essere munito soltanto di CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI No ONU 339 (CAN AV 20MM 92 CART ESER 97 o CAN AV 20MM 92 CART POLI), 1.4C;
b.
nei nastri d'alimentazione non è consentita la presenza di alcuna munizione;
c.
i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere marcati con il numero ONU, la denominazione e un'etichetta di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR;
d.
i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere coperti con il tendone di protezione appositamente realizzato a tal fine. Il tendone deve recare sulle due fiancate le iscrizioni «SOVRIMBALLAGGIO» nonché le etichette di pericolo 1.4C e i marchi «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES».
e.
le bombole per gas compressi (capacità nominale di 33 litri ciascuna) con No ONU 1066 AZOTO COMPRESSO devono essere vuote. Le valvole devono essere aperte, le parti superiori della bombola devono essere munite di un cappuccio recante l'iscrizione «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Le bombole per gas compressi parzialmente o totalmente cariche devono essere rimosse, munite di un cappellotto di protezione della valvola e trasportate, assicurate, in un altro veicolo;
f.
i caricatori di munizioni F18 carichi devono essere trasportati in veicoli telonati o chiusi marcati sulle due fiancate nonché dietro il veicolo con etichette (placard) conformemente ai capitoli 5.3 SDR/ADR. Davanti e dietro l'unità di trasporto deve trovarsi un pannello arancio senza numero d'identificazione conformemente al capoverso 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
g.
conformemente al capoverso 5.4.1.1.1 e) SDR/ADR, nel documento di trasporto è riportata la seguente informazione: «Caricatori di munizioni F18».
Tutte le altre disposizioni della SDR e dell'ADR rimangono applicabili.

Parte 5 Procedure di spedizione

5100
Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l'imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.

5200 Marcatura ed etichettatura

5201
Le munizioni nell'imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un'etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 SDR/ADR.
5202
In deroga alla SDR e all'ADR, nell'esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:
1.1B
per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4;
1.1E
per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;
1.2E
per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4.
5203
Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell'esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR.
5204
In occasione della restituzione di imballaggi o sovrimballaggi, vuoti e ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 1, le identificazioni delle merci pericolose (numero ONU e denominazione) e le relative etichettature (etichetta di pericolo) devono essere rimosse, coperte o cancellate. Sono considerate coperte anche nei casi in cui gli imballaggi vuoti sono impilati e legati su palette in modo che le identificazioni delle merci pericolose e le relative etichettature siano rivolte verso l'interno e non siano visibili all'esterno.

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

6100
Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della SDR e dell'ADR per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L'Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012189 sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla SDR e all'ADR.

Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione

7100
Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

7200 Divieto di carico in comune

7201
Se è rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 m, il carico in comune è ammesso per 591-4710 RSG 2000, 591-4712 RSG 23, 594-7910 MARK RSG 2000, 591-7912 MARK RSG 23, 594-7900 MARK SPRAY MARK RSG 2000 nonché 594-7902 DOSE MARK RSG 23. È proibito il carico in comune di altre merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie e oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4.
7202
Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.

7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi

7301
La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell'insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un'unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente.

Divisione

1.1-1.3

1.4

Imballaggi vuoti
non ripuliti

Gruppo di compatibilità

eccetto 1.1A

eccetto 1.4S

1.4S

Unità di trasporto convenzionale

1 000 kg MEN

1 000 kg MEN

illimitata

illimitata

Unità di trasporto EX/II

5 000 kg MEN

15 000 kg MEN

illimitata

illimitata

Unità di trasporto EX/III

16 000 kg MEN

16 000 kg MEN

illimitata

illimitata

7302
Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7200-7202, l'intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (secondo l'ordine di successione seguente: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Tuttavia la massa netta delle materie esplosive del gruppo di compatibilità S non è considerata nella limitazione delle quantità di merci trasportate.

Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8101
Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR non è necessa-rio se il mittente è la truppa in servizio militare.
8102
Per il trasporto di merci pericolose in veicoli militari con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, in cisterne mobili nonché in veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR.
8103
In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé, in un punto facilmente accessibile della cabina dell'equipaggio del veicolo, le istruzioni scritte conformemente all'ADR.
8104
Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore ai membri dell'equipaggio del veicolo, nelle rispettive lingue, prima della partenza.
8105
Il trasportatore deve vigilare affinché ogni membro dell'equipaggio del veicolo sia in grado di comprendere e di applicare correttamente dette istruzioni.
8106
Prima della partenza i membri dell'equipaggio del veicolo devono informarsi di propria iniziativa in merito alle merci pericolose caricate e consultare le istruzioni scritte riguardo alle misure da adottare in caso di incidente o di emergenza.
8107
La truppa in servizio militare, il personale militare e gli insegnanti specialisti che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero non sono tenuti a recare con sé l'equipaggiamento di protezione individuale menzionato nelle istruzioni scritte.
8108
È necessario munire della marcatura di colore arancio e di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna, casse mobili cisterna, cisterne mobili, veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM) nonché con merci alla rinfusa.
8109
Sempre che l'intera unità di trasporto ne sia dotata, in caso di trasporti di colli che eccedono il limite libero devono per principio essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio. Le deroghe e le eccezioni sono disciplinate al numero 8110.
8110
In situazione straordinaria, per il trasporto di merci pericolose su veicoli chiusi o su veicoli telonati si rinuncia all'applicazione di etichette e alla marcatura con pannelli arancioni. In situazione normale e in situazione particolare, lo Stato maggiore dell'esercito è autorizzato, in base alla situazione di minaccia o di pericolo, a vietare a tempo determinato di apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose a unità di trasporto chiuse o telonate (capitolo 1.10 SDR/ADR; impedimento di furti e usi impropri).
8111
I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d'avvertimento autoportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall'equipaggiamento elettrico del veicolo).
8112
Quando la truppa in servizio militare o personale militare oppure insegnanti specialisti trasportano merci pericolose in colli, l'equipaggiamento standard delle unità di trasporto militari non deve essere completato con gli oggetti d'equipaggiamento (mezzi di estinzione incendio e altro equipaggiamento) di cui alle sezioni 8.1.4 e 8.1.5 SDR/ADR.

8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti

8201
Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione. Per il trasporto di merci pericolose al di sotto del limite libero è sufficiente un'istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 SDR/ADR.
8202
Necessitano del certificato di formazione ADR secondo la sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR per il trasporto di merci pericolose in colli:
a.
i conducenti di veicoli ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E dopo il 1° gennaio 2004 e che eseguono, in servizio militare, trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero in veicoli il cui peso totale eccede 7,5 t;
b.
il personale militare e civile dell'Aggruppamento Difesa che trasporta merci pericolose in colli oltre il limite libero.
8203
Necessitano del certificato di formazione ADR per il trasporto di merci pericolose in cisterne i conducenti:
a.
di veicoli con i quali sono trasportate merci pericolose in cisterne fisse o in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3;
b.
di veicoli batteria aventi una capacità totale superiore a 1 m3;
c.
di veicoli che trasportano merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m3 su un'unità di trasporto;
d.
di veicoli con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte.
8204
Non necessitano del certificato di formazione ADR in servizio militare:
a.
i conducenti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione a condurre militare della categoria 930/930E prima del 1° gennaio 2004 e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
b.
i conducenti di veicoli il cui peso totale non eccede 7,5 t e che trasportano merci pericolose in colli oltre il limite libero;
c.
gli artigiani di truppa che eseguono corse d'esercitazione e di controllo con cisterne o con sistemi di rifornimento di dimensioni ridotte vuoti non ripuliti;
d.
i conducenti in possesso dell'autorizzazione a condurre militare della categoria 930 per l'istruzione al sistema di trasporto a sovrastruttura intercambiabile di carico di container per il rifornimento di carburante non ripuliti e vuoti su piazze d'istruzione di proprietà della Confederazione, se l'istruzione ha luogo sotto la supervisione di esperti.
Detti conducenti ricevono una formazione secondo i capitoli 1.3 e 8.2 SDR/ADR.
8205
Le Formazioni d'addestramento (FOA) interessate organizzano tutti i corsi iniziali e di aggiornamento del corso di base e dei corsi di specializzazione nonché i relativi esami.
8206
(riservato)
8207
A prescindere dall'organizzatore della formazione, i certificati di formazione ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell'esercito.
8208
La durata di validità del certificato di formazione ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata 12 mesi prima della scadenza per altri cinque anni con un aggiornamento della formazione e il successivo esame di controllo. La nuova durata di validità decorre alla data di scadenza del precedente certificato di formazione ADR.
8209
Se l'aggiornamento della formazione non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato di formazione ADR scaduto deve frequentare un corso di base completo ed eventuali corsi di specializzazione e superare gli esami di controllo.
8210
In sostituzione del certificato di formazione ADR, per i conducenti di veicoli è valevole, per una durata massima di un mese dal superamento del corrispondente esame, la conferma nel «controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli» alla rubrica «formazione ADR/SDR».

8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell'equipaggio del veicolo

8301
Durante il trasporto, all'equipaggio del veicolo e ai passeggeri è vietato aprire un collo contenente merci pericolose. Questa prescrizione non è applicabile ai conducenti:
a.
di veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) ai sensi del numero 8111;
b.
di veicoli titolari di un'autorizzazione secondo il numero 8203 e che hanno beneficiato di un'istruzione tecnica al veicolo con sistema di rifornimento di dimensioni ridotte. Essi sono autorizzati, per il rifornimento, ad aprire i moduli cisterna (IBC).
8302
Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare nei veicoli e nelle vicinanze di merci pericolose.
8303
Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l'ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
8304
Il conducente del veicolo deve inoltre adottare le misure prescritte dalle istruzioni scritte, sempre che in tale occasione non esponga sé stesso o terzi a inutili pericoli.
8305
I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.

8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8401
Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, pause prescritte dalla legge, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, dev'essere assicurata la sorveglianza del veicolo e del suo carico secondo le disposizioni dell'organo di sicurezza e a dipendenza dell'attuale situazione di pericolo.
8402
In caso di minacce o pericoli acuti, lo Stato maggiore dell'esercito può emanare prescrizioni di sicurezza supplementari nel senso del capitolo 1.10 SDR/ADR. Altrimenti devono essere applicate le misure di sicurezza prescritte nei piani di sicurezza del settore dipartimentale Difesa.
8403
Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive (contrassegnate con una stella nella colonna 3 dell'allegato 2) a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposizioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell'esercito.

8500 Prescrizioni supplementari per classi e merci particolari

8600 Restrizioni al passaggio dei veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali

8601
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili nei casi in cui il passaggio di veicoli nelle gallerie stradali è oggetto di restrizioni conformemente al numero 1702 e alla parte 10, tabella 10B.
8602
Le restrizioni al trasporto di specifiche merci pericolose nelle gallerie sono basate sul codice di restrizione in galleria indicato per le rispettive merci nella colonna 10 dell'allegato 2. Quando è indicato «-» invece di uno dei codici di restrizione in galleria, le merci pericolose non sono soggette ad alcuna restrizione in galleria.
8603
Se un'unità di trasporto contiene merci pericolose alle quali sono stati assegnati differenti codici di restrizione in galleria, all'insieme del carico deve essere assegnato il codice di restrizione in galleria più restrittivo.
8604
Le merci pericolose trasportate conformemente ai numeri 1201-1604 non sono oggetto di restrizioni al passaggio nelle gallerie e non devono essere considerate nella determinazione del codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto.
8605
Una volta determinato il codice di restrizione in galleria da assegnare all'insieme del carico di un'unità di trasporto, le restrizioni applicabili al passaggio di tale unità di trasporto nelle gallerie sono le seguenti:

Codice di restrizione in galleria applicabile all'insieme del carico

Restrizione

B

Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.

B1000C

Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto:

- supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E;

- non supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.

B/D

Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

B/E

Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E.

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

C

Passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.

C5000D

Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto:

- supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E;

- non supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

C/D

Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

C/E

Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D ed E.

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

D

Passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

D/E

Trasporto alla rinfusa o in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

E

Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

-

Passaggio autorizzato in tutte le gallerie.

ESEMPIO: per un'unità di trasporto con No ONU 0487 SEGNALI FUMOGENI (PET URL), codice di classificazione 1.3G, codice di restrizione in galleria C5000D, che trasporta una massa netta totale di materie esplosive pari a 3000 kg, il passaggio è vietato nelle gallerie di categoria D ed E.

Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

9100
I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un'assicurazione di respon-sabilità civile aumentata.

Parte 10 Tratti stradali con restrizioni al trasporto

10A Tratti stradali in prossimità di acque protette

Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (allegato 2 colonna 11).

AG
Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
AG
Frick-Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
AG
Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratta tra «Berghof» (punto 663) e l'«immobile del ristorante Waldegg»;
AG
Strada cantonale 420, tratta tra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m1;
AG
Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
AG
Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
BE
Belp, Gürbebrücke-biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
BE
Strada cantonale 1315, Gimmiz-Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
BE
Neuenegg, Süri-Matzenried (lunghezza 1,5 km);
BE
Seedorf, strada comunale Räbhalen-biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
BL
Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratta tra lo sbocco «Auhafen» e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km);
BS
Basilea e Riehen, «Riehenstrasse»-«Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
BS
Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratta tra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1;
BS
Riehen, «Rauracherstrasse» (tratta tra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)1;
BS
Riehen, «Weilstrasse» (tratta tra «Lörracherstrasse» e posto di dogana della «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
GE
Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)1, 2;
GE
Strada cantonale 80, Route de Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)1, 2;
GE
Pont de la Fontenette2;
GE
Pont de Vessy2;
GE
Pont du Val d'Arve2;
GE
Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)1, 2;
GE
Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m)2;
GE
Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)2;
GE
Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all'officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km)1, 2;
GE
Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)1, 2;
GR
«Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratta tra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6,0 km);
GR
«Via Nova/Platta», Rhäzüns Holzlagerplatz fino a Rothenbrunnen biforcazione strada cantonale (lunghezza 2,0 km);
GR
«Via da Laax», biforcazione Oberalpstrasse fino Ortsbeginn Sagogn biforcazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km).
NE
Strada cantonale 414, St-Martin-segheria Debrot (lunghezza 1 km);
NE
Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m)1;
SO
Grenchen, Grenchen-Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
SG
Strada di collegamento Valens-Vasön (lunghezza 2300 m).
TI
Chiasso, «Via Soldini» (tratta tra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi», lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi» (tratta tra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela», lunghezza 400 m)
TI
Mendrisio, tratta «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» sino all'incrocio «Via alla Rossa» (lunghezza 1,2 km)
TI
Mendrisio-Coldrerio, «Via Sant'Apollonia» (lunghezza 1,5 km)
VD
Strada cantonale 26, Le Brassus-incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km)1;
VD
Strada cantonale 289, Orny-Bavois, per Entreroches (lunghezza 2200 m);
1
Servizio a domicilio permesso.
2
Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con veicoli cisterna.

10B Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti per i quali sono previste categorie di restrizione

Cantone

Tratti stradali
Strada nazionale = N
Strada cantonale = SC

Galleria

Categoria di galleria
(1.9.5.2 ADR)

UR/TI

N2 Göschenen-Airolo

San Gottardo

E

GR

N13 Thusis-Ticino

San Bernardino

E

TG

Strada cantonale Frauenfeld

Rotatoria stazione di Frauenfeld

E

TI

Strada cantonale Bellinzona-Brissago

Mappo/Morettina

E

TI

Strada cantonale Lugano

Vedeggio-Cassarate

E

VD

Strada cantonale Crissier

Galerie du Marcolet

E

VS/Italia

SC Martigny-Aosta

Gran San Bernardo

E

Allegato 2190

190 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 749).

(art. 58)

Elenco delle merci e delle quantità autorizzate

Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi

Legenda:

◊ Trasporto secondo le disposizioni dell'organo di sicurezza e a dipendenza dell'attuale situazione di pericolo

Trasporto ferroviario vietato

Specificazione della merce pericolosa

Calcolo del limite libero

Galleria

Protezione
delle acque

NDEs

N. ONU

Nome e descrizione

Classe

Codice
di
classificazione

Etichette
di
pericolo

Limite libero
della merce
isolata (kg)

Moltiplicatore

MEN per
colpo o per
pezzo in kg

Codice di
restrizione
in galleria

Divieto di
circolazione
in prossimità
di acque protette

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

590-0440

0012

5,6MM MATCH TRAININGS PAT

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0016

E

590-0501

0012

6 MM BR NORMA

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

590-0655

0012

7,65MM PARA FMJ

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

590-0711

0321

BLDG U 1480 30MM CAN AV 58, GRAN MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.0730

B1000C

590-0712

0321

BLDG U 1546 35MM CAN DCA 63/90 GRAN MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.4550

B1000C

590-0713

0171

BLDG U 1570 6CM TL GRAN ILLUM 87 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.2530

B1000C

590-0714

0171

BLDG U 1601 7,1CM TL GRAN ILLUM 74 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.5520

B1000C

590-0715

0321

BLDG U 1823 8,1CM LM GRAN LANC 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.5640

B1000C

590-0716

0015

BLDG U 1837 LM GRAN LANC NEB 68

1

1.2G

1

20

50

1.4860

B1000C

590-0717

0321

BLDG U 1840 LM 8,1CM GRAN LANC 91 MVZ

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

590-0718

0169

BLDG U 2020 10,5CM CAN E OB, GRAN ACCI

1

1.2D

1

20

50

1.9800

B1000C

590-0719

0006

BLDG U 2106 10,5CM CAN C ARM 60/61 GRA

1

1.1E

1

20

50

5.1370

B1000C

590-0720

0171

BLDG U 2252 12CM LM, GRAN ILLUM 74 ZZ

1

1.2G

1

20

50

2.6070

B1000C

590-0721

0285

BLDG U 3470 GRAN MANO 85

1

1.2D

1

20

50

0.1670

B1000C

590-0722

0034

BLDG U 3670 300KG BB AV 79, BOMBLET

1

1.1D

1

20

50

1.0000

B1000C

590-0723

0321

BLDG U 5363 8,1CM LM GRAN ESP ESER 66+MZ

1

1.2E

1

20

50

0.1970

B1000C

590-0724

0169

BLDG U 5430 10,5CM CAN E OB GRAN ESP ESE

1

1.2D

1

20

50

0.3030

B1000C

590-0725

0321

BLDG U 5440 10,5CM CAN C ARM 60 E 61 GRA

1

1.2E

1

20

50

2.5410

B1000C

590-0726

0321

BLDG U 5458 12CM LM GRAN ESP ESER 68 MVZ 68

1

1.2E

1

20

50

1.2060

B1000C

590-0727

0285

BLDG U 5655 GRAN MANO EX EXP 85

1

1.2D

1

20

50

1.4180

B1000C

590-0728

0321

BLDG U 2256 12CM LM GRAM LANC 88 AMZ

1

1.2E

1

20

50

3.8200

B1000C

590-0729

0409

BLDG O 2512 MVZ 67

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

590-0730

0169

BLDG O 2450 15CM CAN 42, GRAN ACCI S SPO

1

1.2D

1

20

50

5.6700

B1000C

590-0731

0181

BLDG U 3150 PZF CART CRCA CAVA

1

1.1E

1

20

50

1.6300

B1000C

590-0732

0321

BLDG U 1560 40MM F CART SCHEGGE 97 MZ

1

1.2E

1

20

50

0.0410

B1000C

590-0733

0285

BLDG U 5656 GRAN MANO ESP ESER 11

1

1.2D

1

20

50

0.0830

B1000C

590-0734

0431

BLDG U 6710 PET DIVERSIONE 1 DETO 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0080

E

590-0735

0303

BLDG U 6741 C NEB 09

1

1.4G

1.4

333

3

0.1160

E

590-0737

0321

BLDG U 1400 20MM CAN AV 76 CART MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.0500

B1000C

590-0740

0137

BLDG O 3890 MI AC 88

1

1.1D

1

20

50

3.1530

B1000C

590-0741

0137

BLDG U 3890 MI AC 88

1

1.1D

1

20

50

3.1530

B1000C

590-0742

0321

BLDG U 2258 12CM LM GRAN LANC 93 MVZ

1

1.2E

1

20

50

3.8250

B1000C

590-0743

0321

BLDG U 5459 12CM LM GRAN ESP ESER 93 MVZ

1

1.2E

1

20

50

1.2350

B1000C

590-0744

0168

BLDG U 2503 15,5CM PROIE SUBMUN 88, BOML

1

1.1D

1

20

50

1.0000

B1000C

590-0745

0303

BLDG U 5355 7,6CM CART ESER NEB 97

1

1.4G

1.4

333

3

0.0900

E

590-0853

0475

ASSORT ESPLO MIL

1

1.1D

1

20

50

7.3404

B1000C

590-0856

0475

ASSORT SEGUGIO, ESPL CIC IN CASSETTA

1

1.1D

1

20

50

3.6500

B1000C

591-1050

0012

CART 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0016

E

591-1051

0012

CART 5,6MM 90 F (NAS CARI)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0016

E

591-1055

0012

CART LUM 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0019

E

591-1065

0012

CART 5,6MM 90 F E CART LUM 90 F (3:1)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0016

E

591-1070

0012

CART 5,6MM 19 F EXP

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0017

E

591-1100

0012

CART 7,5MM 11 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0033

E

591-1108

0012

CART LUM 7,5MM 11

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0038

E

591-1120

0012

CART 7,62MM 12 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0029

E

591-1122

0012

CART LUM 7,62MM 23 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0030

E

591-1123

0012

CART 7,62MM 12 F E CART LUM 23 F (4:1)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0030

E

591-1125

0012

CART P 7,62MM 12

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0029

E

591-1130

0012

CART 7,62MM 22 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0029

E

591-1235

0012

CART 8,6MM 04 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0057

E

591-1236

0012

CART 8,6MM C P 05 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0058

E

591-1237

0012

CART 8,6MM TC 06 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0058

E

591-1240

0012

CART 9MM 41 PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

591-1241

0012

CART 9MM 14 PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

591-1242

0012

CART S 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

591-1243

0012

CART P 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

591-1244

0012

CART A 4 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

591-1255

0012

F POLIVALENTE 91 CART A PALLA

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0023

E

591-1275

0009

MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92

1

1.2G

1

20

50

0.0180

B1000C

591-1276

0300

MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 93 LUM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1280

0300

MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92 + CART AC ESP 93 LUM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1430

0339

CAN AV 20MM 92 CART POLI

1

1.4C

1.4

333

3

0.0400

E

591-1450

0012

F POLIVALENTE 91 CART PIOMBO 04

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0021

E

591-1451

0301

F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR LUNGO

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0010

E

591-1452

0301

F POLIVALENTE 91 CART SOST IRR CORTO

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0015

E

591-1453

0012

F POLIVALENTE 91 CART PORTE

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0013

E

591-1500

0328

30MM CAN C ARM GRAN 00 CART FRECCIA LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1860

B1000C

591-1505

0328

30MM CAN C ARM GRAN 00 CART POLI LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

591-1545

0321

CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 BOZ

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1546

0321

CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 MZ LUM

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1555

0049

CART AS 40MM 08 F

1

1.1G

1

20

50

0.0033

B1000C

591-1560

0321

CART SCHEGGE 40MM 97 MZ F

1

1.2E

1

20

50

0.0411

B1000C

591-1561

0301

40MM MZW 10 CART SOST IRR

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0660

E

591-1563

0339

40MM MZW 10 CART E M

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

591-1564

0312

40MM MZW 10 CART SEGN

1

1.4G

1.4

333

3

0.0160

E

591-1565

0012

40MM MZW 10 CURT GRANI CAUCC

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

591-1566

0006

CART ESPLO 15 FUC 40MM

1

1.1E

1

20

50

0.0563

B1000C

591-1567

0012

CART IRR 15 FUC 40MM

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0100

E

591-1568

0321

CART SCHEGGE FUC 40MM 22

1

1.2E

1

20

50

0.0411

B1000C

591-1570

0171

TL 6CM GRAN ILLUM 87 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.2528

B1000C

591-1823

0321

LM 8,1CM, GRAN LANC 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.5640

B1000C

591-1831

0171

LM 8,1CM, GRAN ILLUM 73 ZZ CRCA 0-6

1

1.2G

1

20

50

0.7260

B1000C

591-1837

0015

LM 8,1CM, GRAN LANC NEB 68 CRCA 0-6

1

1.2G

1

20

50

2.1200

B1000C

591-1844

0321

LM 8,1CM, GRAN LANC 12 MVZ CRCA 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

591-1846

0303

8,1CM MO GRAN NEB 19 ZZ CRCA 1-6

1

1.4G

1.4

333

3

1.1250

E

591-1847

0254

8,1CM MO GRAN ILL LB 21 ZZ CRCA 1-6

1

1.3G

1

20

50

1.2100

C5000D

591-1848

0254

8,1CM MO GRAN ILL IR 23 ZZ CRCA 1-6

1

1.3G

1

20

50

1.2100

C5000D

591-2252

0171

LM 12CM, GRAN ILLUM 74 ZZ CRCA 0-7

1

1.2G

1

20

50

2.6070

B1000C

591-2256

0321

LM 12CM, GRAN LANC 88 AMZ CRCA 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8200

B1000C

591-2258

0321

LM 12CM, GRAN LANC 93 MVZ CRCA 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8250

B1000C

591-2272

0328

CAN C ARM 12CM, CART FRE 98 LUM

1

1.2C

1

20

50

9.5770

B1000C

591-2285

0321

12CM MO 16 GRAN LANC 20 MVZ CRCA 1-8

1

1.2E

1

20

50

3.9070

B1000C

591-2286

0171

12CM MO 16 GRAN ILLUM 22 ZZ CRCA 1-8

1

1.2G

1

20

50

2.7220

B1000C

591-2288

0321

12CM MO 16 GRAN LANC 25 MOZ CRCA 1-8

1

1.2E

1

20

50

3.9070

B1000C

591-2500

0168

OB 15,5CM 66, GRAN ACCI S SPO

1

1.1D

1

20

50

6.7400

B1000C

591-2501

0171

OB 15,5CM 66, GRAN ILLUM S SPO

1

1.2G

1

20

50

2.8930

B1000C

591-2505

0320

OB 15,5CM 66, CART INN

1

1.4G

1.4

333

3

0.0020

E

591-2509

0242

OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-7

1

1.3C

1

20

50

5.6000

C5000D

591-2512

0409

MVZ 67

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-2513

0409

MZZ 68

1

1.2D

1

20

50

0.0150

B1000C

591-2518

0410

MZZ 88

1

1.4D

1.4

333

3

0.0004

E

591-2529

0414

OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-4

1

1.2C

1

20

50

2.1000

B1000C

591-2531

0414

CAN 15,5CM CRCA CONT 10

1

1.2C

1

20

50

14.0000

B1000C

591-2535

0414

CAN 15,5CM CRCA CONT 7-9

1

1.2C

1

20

50

11.7000

B1000C

591-2545

0168

CAN 15,5CM, PROIE INT 01 SMART

1

1.1D

1

20

50

4.4850

B1000C

591-2550

0409

AMZ 91

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-3151

0181

PZF, CART CRCA CAVA 95

1

1.1E

1

20

50

1.6420

B1000C

591-3160

0321

RGW 90 HH CART 16 APS

1

1.2E

1

20

50

0.88750

B1000C

591-3170

0181

M72 MK2 CART 16 APS

1

1.1E

1

20

50

0.4510

B1000C

591-3211

0182

MIS DCA TA 01 RAPIER ◊ ⊗

1

1.2E

1

20

50

19.2720

B1000C

591-3220

0181

MIS DCA L TA BL 94 STINGER ◊ ⊗

1

1.1E

1

20

50

4.9800

B1000C

591-3241

0276

MIS AV AA LL 63/91, TESTA GUID ◊ ⊗

1

1.4C

1.4

333

3

0.3500

E

591-3242

0286

MIS AV AA LL 63/80, C ESP

1

1.1D

1

20

50

4.7500

B1000C

591-3244

0281

MIS AV AA LL 63/80 PROP R

1

1.2C

1

20

50

19.8000

B1000C

591-3250

0182

MIS AV AA LL 97 AMRAAM ◊ ⊗

1

1.2E

1

20

50

54.3000

B1000C

591-3252

0182

FLZ LWF LL AMRAAM 120C-7 ◊ ⊗

1

1.2E

1

20

50

61.3508

B1000C

591-3255

0181

MIS AA LL AIM-9X ◊ ⊗

1

1.1E

1

20

50

30.8000

B1000C

591-3303

0182

TOW, MIS CRCA CAVA 96 ◊ ⊗

1

1.2E

1

20

50

6.9500

B1000C

591-3310

0182

NLAW CART 16 APS

1

1.2E

1

20

50

1.7300

B1000C

591-3470

0285

GRAN MANO 85

1

1.2D

1

20

50

0.1668

B1000C

591-3800

0137

CRCA DIR 96 L COMPL

1

1.1D

1

20

50

1.5000

B1000C

591-3801

0137

CRCA DIR 96 L

1

1.1D

1

20

50

1.7000

B1000C

591-3810

0137

CRCA DIR 96 PES COMPL

1

1.1D

1

20

50

9.6000

B1000C

591-3811

0137

CRCA DIR 96 PES

1

1.1D

1

20

50

9.6000

B1000C

591-3825

0463

CRCA CRAT 88 COMPL

1

1.1D

1

20

50

41.0000

B1000C

591-4010

0048

CART PRISM 200G, 3 CANNELLI

1

1.1D

1

20

50

0.2030

B1000C

591-4020

0084

CART PRISM 1KG, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

1.0000

B1000C

591-4030

0084

CART CILI 100G, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

0.1000

B1000C

591-4091

0059

CRCA V 5KG 66

1

1.1D

1

20

50

5.8500

B1000C

591-4093

0059

CRCA V 10KG 66

1

1.1D

1

20

50

11.3000

B1000C

591-4095

0059

CRCA V 20KG 66

1

1.1D

1

20

50

22.4000

B1000C

591-4098

0048

TUBO ESP

1

1.1D

1

20

50

3.3200

B1000C

591-4160

0048

C DIROM 75

1

1.1D

1

20

50

0.5250

B1000C

591-4181

0048

ASSORT ESPLO (ISTR)

1

1.1D

1

20

50

13.120

B1000C

591-4200

0463

ASSORT KMB 95

1

1.1D

1

20

50

0.8900

B1000C

591-4201

0059

CRCA KMB 33MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.0570

B1000C

591-4202

0059

CRCA KMB 67MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.4450

B1000C

591-4204

0441

CRCA KMB 20MM 99

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0115

E

591-4210

0467

ASSORT KMB 99 (DISTR SM)

1

1.2D

1

20

50

0.0580

B1000C

591-4212

0500

TUBO ACCEN 100M + DISPO PERC (DISTR SM)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

591-4213

0500

TUBO ACCEN 10M PORT-CAPS ACC (DISTR SM)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

591-4214

0361

ASSORT TUBO ACCEN (DISTR SM)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0100

E

591-4405

0283

DETO 82

1

1.2D

1

20

50

0.0012

B1000C

591-4409

0255

DETO ELETTRO 16 ESK3, 3M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4410

0029

DETO 8

1

1.1B

1

20

50

0.0016

B1000C

591-4411

0255

DETO ELETTRO 16 ESK3, 20M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4412

0325

NFL EL 16

1

1.4G

1.4

333

3

0.0006

E

591-4415

0361

DISP ACC 90 (TUBO ESP)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0021

E

591-4435

0350

ASSORT ACCEN (PIRO)

1

1.4B

1.4

333

3

0.5410

E

591-4437

0255

ASSORT ACCEN B (EL HU)

1

1.4B

1.4

333

3

0.2100

E

591-4441

0361

SIST ACC TUBO ZAP CAR ARM ASSORT E

1

1.4B

1.4

333

3

0.0509

E

591-4442

0361

SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT C

1

1.4B

1.4

333

3

0.1504

E

591-4443

0361

SIST ACC TUBO G/SALV ASSORT D

1

1.4B

1.4

333

3

0.0213

E

591-4444

0065

MIC DETO 74

1

1.1D

1

20

50

0.0120/m

B1000C

591-4445

0065

MIC DETO 96, 5G

1

1.1D

1

20

50

0.0050/m

B1000C

591-4446

0361

MIC LENTA, 150, 3M CONFEZ DETO 8

1

1.4B

1.4

333

3

0.0185

E

591-4447

0361

MIC LENTA,150, 2M, CONFEZ DETO 8 E ACCEN PERC 83

1

1.4B

1.4

333

3

0.0135

E

591-4448

0500

LA NO 0, 15M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

591-4450

0255

DETO EL 66 HU, 0/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4453

0255

DETO EL 66 HU, 3/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4456

0255

DETO EL 66 HU, 6/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4459

0255

DETO EL 66 HU, 9/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4462

0255

DETO EL 66 HU, 12/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4464

0500

TUBO ACC 65M + DISPO PERC MECC 09

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4467

0500

TUBO ACC 5M + DISPO PERC MECC 09

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4468

0500

TUBO ACC 20M + DISPO PERC MECC 09

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4469

0500

TUBO ACC 10M + DISPO PERC MECC 09

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4476

0255

ASSORT ACCEN B (ISTR)

1

1.4B

1.4

333

3

0.1500

E

591-4490

0255

INNESCO EL HU 22, 0/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4491

0255

INNESCO EL HU 22, 2/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4492

0255

INNESCO EL HU 22, 4/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4493

0255

INNESCO EL HU 22, 6/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4494

0255

INNESCO EL HU 22, 8/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4495

0255

SIST ACC EL ASSORT B

1

1.4B

1.4

333

3

0.1170

E

591-4500

inerte

COND ACC, 750M

591-4510

0500

TUBO ACC 15M + LEVA SIC 15

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4511

0257

TUBO ACC 30M + ACCEN PERC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4512

0257

TUBO ACC 30M DOPPIO + LEVA SIC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4513

0500

TUBO ACC 100M + ACCEN PERC 15

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

591-4651

0048

ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON

1

1.1D

1

20

50

0.3520

B1000C

591-4652

0048

ELE REATT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4653

0048

ELE REATT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4670

0475

FOGLIO ESLPO C2, RT 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4671

0475

FOGLIO ESLPO C2, STRISCE 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.7690

B1000C

591-4672

0475

FOGLIO ESLPO C3, STRISCE 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.8200

B1000C

591-4673

0475

FOGLIO ESLPO C5, RT 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4680

0288

CRCA TRANC 13, 125 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.1275

B1000C

591-4681

0288

CRCA TRANC 13, 250 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.2550

B1000C

591-4682

0288

CRCA TRANC 13, 500 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.5100

B1000C

591-4683

0288

CRCA TRANC 13, 1150 G/M

1

1.1D

1

20

50

1.1500

B1000C

591-4684

0042

POTENZIATOR INNESCO 20 G

1

1.1D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-4685

0475

ASSORT CRCA TRANC 20

1

1.1D

1

20

50

4.8300

B1000C

591-4686

0288

CRCA TRANC 20, 10MM

1

1.1D

1

20

50

0.0700

B1000C

591-4687

0288

CRCA TRANC 20, 15MM

1

1.1D

1

20

50

0.1550

B1000C

591-4688

0288

CRCA TRANC 20, 25MM

1

1.1D

1

20

50

0.4300

B1000C

591-4689

0288

CRCA TRANC 20, 40MM

1

1.1D

1

20

50

1.1000

B1000C

591-4690

inerte

T-CAVO 16

591-4710

1950

ASI 2000

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1

591-4712

1950

ASI 23

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili, 2.1

591-4800

0500

AR MS NO 03 75 MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0009

E

591-4801

0500

AR MS NO 04 100 MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0009

E

591-4802

0500

AR MS NO 05 125MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0009

E

591-4803

0500

AR MS NO 06 150MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0009

E

591-4819

0500

BD 0MS, 7,8M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

591-4822

0500

BD NO 25MS, 4,8M

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

592-5052

0012

CART PERC PERIF 5,6MM

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5053

0012

CART COL ROSSO 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5054

0012

CART COL AZZ 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5055

0012

CART COL ROSSO 5,6MM MITR L 05

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5056

0012

CART COL AZZ 5,6MM MITR L 05

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5080

0012

CART ESER 7,5MM 92 LUM (TRID PZF)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

592-5090

0012

7,62MM CART ESER 16 LUM (T RID RGW 90)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

592-5120

0012

CART COL ROSSO 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5121

0012

CART COL AZZ 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

592-5143

0339

MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 + CART ESER

1

1.4C

1.4

333

3

0.0157

E

592-5144

0339

MITR 12,7MM 64, CART ESER 04 (NAS CARI)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0150

E

592-5155

0339

MITR 12,7MM 64, CART ESER 05 LUM (NAS CARI)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0170

E

592-5198

0339

CAN AV 20MM 92, CART ESER 97

1

1.4C

1.4

333

3

0.0380

E

592-5200

0183

CART ESER 21MM 16 LUM (T RID M72 MK2)

1

1.3C

1

20

50

0.0215

C5000D

592-5220

0328

CART ESER 27MM 90 LUM (TRID CAN C ARM)

1

1.2C

1

20

50

0.1620

B1000C

592-5221

0328

30MM CAN C ARM GRAN 00 CART ESER LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

592-5270

0328

CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER S LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3400

B1000C

592-5272

0328

CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3540

B1000C

592-5281

0012

CART ESER 40MM 08 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

592-5282

0197

40MM MZW 10 CART ESER IRR

1

1.4G

1.4

333

3

0.0690

E

592-5355

0303

CART ESER NEB 7,6CM 97, ACCEN EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0895

E

592-5363

0321

LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.0197

B1000C

592-5365

0321

LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 91 MVZ CRCA 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.1983

B1000C

592-5368

0321

LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 16 MVZ CRCA 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.2020

B1000C

592-5370

0321

MO 8,1CM GRAN ESP ESER 22 MBZ CRCA 1-6

1

1.2E

1

20

50

0.2020

B1000C

592-5450

0321

12CM MO 16 GRAN ESP ESER 21 MVZ CRCA 1-8

1

1.2E

1

20

50

1.3910

B1000C

592-5451

0321

12CM MO 16 GRAN ESP ESER 24 MVZ CRCA 1-8

1

1.2E

1

20

50

1.4200

B1000C

592-5459

0321

LM 12CM, GRAN ESP ESER 93 MVZ CRCA 0-7

1

1.2E

1

20

50

1.2350

B1000C

592-5460

0328

CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA ESER 87 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.2160

B1000C

592-5463

0328

CAN C ARM 12CM, CART FRE ESER 10 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.3420

B1000C

592-5485

0169

OB 15,5CM 74, GRAN ESP ESER S SPO

1

1.2D

1

20

50

0.5230

B1000C

592-5489

0414

OB 15,5CM CRCA ESER 2 / L47

1

1.2C

1

20

50

1.2000

B1000C

592-5551

0502

PZF, CART ESER 95

1

1.2C

1

20

50

0.2560

B1000C

592-5656

0285

GRAN MANO ESP ESER 11

1

1.2D

1

20

50

0.0830

B1000C

592-5870

0255

DETO ELETTRO 18 ESK3, ESER

1

1.4B

1.4

333

3

0.0001

E

593-6021

0014

CART PIST 6MM

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

593-6062

0054

CART ILL 15 FUC 40MM (LB)

1

1.3G

1

20

50

0.0690

C5000D

593-6063

0054

CART ILL 15 FUC 40MM (IR)

1

1.3G

1

20

50

0.0634

C5000D

593-6067

0016

CART NEB 7,6CM 95, ACCEN EL

1

1.3G

1
+ 8

20

50

0.3050

C5000D

593-6068

0303

CART NEB 7,6CM 21, ACCEN EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.7850

E

593-6152

0238

EQPT LCORD 90, 250M (4 PAC)

1

1.2G

1

20

50

0.4000

B1000C

593-6155

0238

PAC R LCORD 90, CORD 250M

1

1.2G

1

20

50

0.1000

B1000C

593-6404

0430

PLACCA INC ACCEND SFREG

1

1.3G

1

20

50

0.2200

C5000D

593-6405

0430

FOGLIO INC

1

1.3G

1

20

50

0.0200

C5000D

593-6406

0131

ACCEND SFREG 78 SPEC

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6413

0131

ACCEND PERC 83

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6414

0105

MIC LENTA, 150

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0051/m

E

593-6420

inerte

APPARECCHIO D'ACC EL 10

593-6421

inerte

PIST ACC MECC 10

593-6435

0325

ACCEN PIRO 74

1

1.4G

1.4

333

3

0.0229

E

593-6440

0323

12,7MM CART EL IMPULSO (AP EOD)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0105

E

593-6445

0323

12,7MM CART TELEJET

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0170

E

593-6447

0431

CART 26,5MM PER AQUASET-ACQUA, EOD

1

1.4G

1.4

333

3

0.0100

E

593-6470

0054

CART DETO PIRO 15MM

1

1.3G

1

20

50

0.0039

C5000D

593-6471

0312

CART URL PIRO 15MM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0035

E

593-6540

0312

PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0207

E

593-6542

0312

PLR 26,5MM 78, CART SEGN VERDE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0210

E

593-6544

0312

PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO (GUARDIA PISTA)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0510

E

593-6548

0054

PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO (PCT, 300M)

1

1.3G

1

20

50

0.0400

C5000D

593-6550

0312

PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0215

E

593-6553

0312

CART SEGN 04

1

1.4G

1.4

333

3

0.0379

E

593-6555

0431

R SEGN ROSSO PAR (MANO)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0610

E

593-6557

0191

FIAC SEGN ROSSO NOTTE (MANO)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0730

E

593-6558

0191

FIAC SEGN GIORNO/NOTTE (MANO)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0900

E

593-6559

0323

AUTOMATISCHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6560

0191

R SEGN ROSSO PAR (MANO)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0920

E

593-6610

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6611

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

593-6612

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6613

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6614

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6615

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6616

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6617

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6618

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6619

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6620

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6621

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6622

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6623

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6624

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6625

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6626

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6627

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6628

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

593-6629

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6630

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6631

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6632

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

593-6633

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6634

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6635

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6636

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6637

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6638

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6639

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6640

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6641

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6642

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6643

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6644

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6645

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6646

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6647

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6648

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0008

E

593-6649

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6650

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6651

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6652

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

593-6653

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6654

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6655

0367

F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0007

E

593-6657

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6658

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6659

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6660

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6661

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0007

E

593-6662

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6663

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6664

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6665

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6666

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6667

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6668

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6669

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6670

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 61)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6671

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 62)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6672

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 63)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6673

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0006

E

593-6674

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6675

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6676

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6708

0431

PET DIVERSIONE 2 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

593-6709

0431

PET DIVERSIONE 9 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0100

E

593-6710

0431

PET DIVERSIONE, 1 DETO 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0080

E

593-6711

0431

PET DIVERSIONE, 6 DETO 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0110

E

593-6716

0301

TGW 73 CS G

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.1300

E

593-6721

0301

CAND LACRIMOGENO, 1G CS

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0045

E

593-6726

0368

LEV SG 05 P G CS E G NB

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0019

E

593-6728

0431

GRAN MANO CS 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.1220

E

593-6741

0303

C NEB 09

1

1.4G

1.4

333

3

0.1160

E

593-6750

0303

GRAN MANO NEB 06

1

1.4G

1.4

333

3

0.2130

E

593-6755

0431

GRAN MANO FB 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0118

E

593-6760

0507

C FUM 12 GIALLO

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0500

E

593-6761

0507

C FUM 12 VERDE

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0590

E

593-6762

0507

C FUM 12 ROSSO

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0550

E

593-6801

0276

F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6802

0276

F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6803

0173

F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

593-6806

0276

F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0026

E

593-6807

0276

F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0028

E

593-6808

0410

F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0007

E

593-6809

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6810

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6811

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6812

0367

F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6818

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6819

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6820

0186

F/A 18 C/D ROCK MK109 MOD 1 (DODIC SS 67)

1

1.3C

1

20

50

0.4536

C5000D

593-6824

0367

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6831

0276

F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0034

E

593-6832

0276

F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0062

E

593-6833

0276

F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0077

E

593-6835

0276

F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6836

0276

F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0248

E

593-6837

0276

F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0728

E

593-6839

0276

F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0022

E

593-6840

0276

F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0415

E

593-6841

0276

F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6843

inerte

F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)

593-6844

0186

F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6845

0186

F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)

1

1.3C

1

20

50

0.2110

C5000D

593-6846

0186

F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6848

0276

F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6849

0276

F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6851

0367

F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6852

0173

F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6853

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6854

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6855

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6856

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6857

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6858

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6859

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6860

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6861

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6862

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6863

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6864

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6865

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6866

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6867

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

593-6869

0237

F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0159

E

593-6870

0173

F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6885

0276

F/A18 C/D CART CCU-136A/A

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6886

0093

F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B)

1

1.3G

1

20

50

0.1512

C5000D

593-6887

1383

F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B)

4.2

Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.

593-6889

0093

F/A18 C/D ADVANCED FLARE 736

1

1.3G

1

20

50

0.1203

C5000D

593-6891

0276

F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6892

0276

F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0088

E

593-6893

0276

F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0410

E

593-6894

0276

F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0395

E

593-6901

0323

EKAPP PAT 07 (HELI)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0007

E

593-6902

0323

CART RECI ACCEN EL (TAA 76 LLS)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

593-6903

0323

EC635 EKAPP-PAT 05

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0002

E

593-6910

0276

CART 78 LCRCO ACCEN EL (DODIC M 189)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0043

E

593-6911

0276

CART 79 LCRCO ACCEN EL (MAU-50,TIGER)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0152

E

593-6914

1383

CART IR 12 (1«X1» AER)

4.2

Cfr. ONU 1383 METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.

593-6917

0093

CART IR 06 ACCEN EL (1«X1» AER)

1

1.3G

1

20

50

0.1100

C5000D

593-6922

0093

CART IR 20 ACCEN EL (1«X1» AER) ◊ ⊗

1

1.3G

1

20

50

0.1150

C5000D

593-6923

0093

CART IR 22 ACCEN EL (1«x1» AER)

1

1.3G

1

20

50

0.1050

C5000D

593-6926

0323

CART CATAP 12 ACCEN EL (CCU-145/A)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

593-6927

0323

CART CATAP 16 ACCEN EL (CCM 11 MK1)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0005

E

593-6930

0351

ADS 15 RAZ SYST EMERG

1

1.4C

1.4

333

3

0.5300

E

593-6931

0323

ADS 15 ACCEN SYST EMERG

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0001

E

593-6951

0276

CART ESTN 89 ACCEN EL (861-345, POST)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6952

0276

CART ESTN 89 ACCEN EL (861-355, ANT)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6953

0276

FLOESCHPAT VORNE EL ZUE, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6954

0276

FLOESCHPAT HINTEN EL ZUE, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6955

0276

SERIE CART SED CATAP (MK CH11A PC9, ANT E POST)

1

1.4C

1.4

333

3

0.1562

E

593-6956

0276

SERIE CART SGAN SIST CDO (SS MK CH11A PC9)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0065

E

593-6982

0276

SS F-5 E/F CART SEP UOMO/SEDILE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0030

E

593-6983

0276

SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6984

0276

SS F-5 E/F CART BOOSTER (CART ESTRA PARCD PILOTA)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0001

E

593-6985

0276

SS F-5 E/F CART SGAN MANUALE (DODIC M 700)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6986

0276

SS F-5 F CART SGAN MANUALE (DODIC MF 69)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6987

0276

SS F-5 E/F CART SGAN SED (DODIC M 710)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0027

E

593-6988

0276

SS F-5 E/F CART RADDRIZZARE SED

1

1.4C

1.4

333

3

0.0040

E

593-6989

0276

SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD STABI

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6990

0186

SS F-5 E/F CART CATAP SED (CKU-7A/A)

1

1.3C

1

20

50

3.2330

C5000D

593-6992

0276

SS F-5 F CART CINTURA ARROTOL (DODIC SP 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6993

0276

SS F-5 F CART PROP ANTERIORE (DODIC MF 70)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6994

0276

SS F-5 F CART PROP POSTERIORE (DODIC MF 71)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0052

E

593-6995

0276

SS F-5 F CART RITARD CATAP TETTO (DODIC M 703)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6996

0276

SS F-5 F CART RITARD SGAN SED ANTERIORE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6997

0276

SS F-5 E/F CART CATAP TETTO (DODIC M 897)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6998

0276

SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD PILOTA

1

1.4C

1.4

333

3

0.0009

E

593-6999

0276

SS F-5 E CART CINTURA ARROTOL

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

594-7005

0014

CART MARC 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

594-7006

0014

CART MARC 5,6MM 90 F (NAS CARI)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

594-7036

0014

CART MARC 7,5MM MITR 51

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0007

E

594-7040

0014

CART MARC 8,6MM 10 F

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0022

E

594-7055

0014

CART MARC 9MM 77 PIST

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

594-7061

0014

CART DETO 9MM 05 REV

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0003

E

594-7110

0413

CAN CAMP 7, 5CM, CART MARC

1

1.2C

1

20

50

0.1350

B1000C

594-7350

0312

CART MARC 93 SIM TIR (SIST SIM PZF)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0060

E

594-7360

0281

CART MARC 94 SIM TIR (SIM TIR STINGER)

1

1.2C

1

20

50

0.2000

B1000C

594-7425

inerte

GRAN MANO 85 MARC

594-7426

inerte

SPO COMPL (GRAN MANO 85 MARC)

594-7427

0373

CART DETO (GRAN MANO 85 MARC)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0010

E

594-7428

0373

CART DETO GRAN MANO 85 MARC, (153 DB)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0020

E

594-7710

inerte

TUBO ESP MARC

594-7770

0373

DISP ACC 90 MARC (TUBO ESP MARC)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0004

E

594-7812

0054

PLR 26,5MM 78, CART DETO

1

1.3G

1

20

50

0.0115

C5000D

594-7817

0431

PET DIVERSIONE ESER 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

594-7845

0405

CART MARC 83 SIM TIR, 6 TIRI (SIST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0216

E

594-7847

0405

CART MARC 87 SIM COLP, FUMO ARANC (SIST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimitata

0.0685

E

594-7848

0431

CART MARC 03 BIANCO (SIMUG)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0240

E

594-7850

0487

PET URL ROSSO

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7851

0487

PET URL AZZURRO

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7852

0487

PET URL GIALLO

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7857

0487

PET ROSSO

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7858

0487

PET AZZURRO

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7859

0487

PET GIALLO

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7875

0197

CART MARC SIK, ARANC

1

1.4G

1.4

333

3

0.0105

E

594-7876

0431

CART MARC SIM TIR 22 APS

1

1.4G

1.4

333

3

0.0008

E

594-7900

1950

SPRAY MARC ASI MARC 2000

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1

594-7902

1950

LATTINA ASI MARC 23

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1

594-7910

1950

ASI MARC 2000

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1

594-7912

1950

ASI MARC 23

2

Cfr. N. ONU 1950 AEROSOL, infiammabili 2.1

595-8444

3363

MIS AA AIM-9X CATM

9

Cfr. N. ONU 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI

Civile

0027

POLVERE NERA, sotto forma di grani o polvere fine

1

1.1D

1

20

50

variabile

B1000C

Civile

0081

ESPLOSIVO DA MINA, TIPO A

1

1.1D

1

50

20

variabile

B1000C

Civile

0082

ESPLOSIVO DA MINA, TIPO B

1

1.1D

1

50

20

variabile

B1000C

Civile

0083

ESPLOSIVO DA MINA, TIPO C

1

1.1D

1

20

50

variabile

B1000C

Civile

0084

ESPLOSIVO DA MINA, TIPO D

1

1.1D

1

50

20

variabile

B1000C

Civile

0241

ESPLOSIVO DA MINA, TIPO E

1

1.1D

1

50

20

variabile

B1000C

Civile

0456

DETONATORI, ELETTRICI

1

1.4S

1.4

illimitata

variabile

E

Altre classi

Specificazione della merce pericolosa

Calcolo del limite libero

Galleria

Protezione
delle acque

Gruppo
di
imballaggio

N. ONU

Nome e descrizione

Classe

Codice
di classificazione

Etichette di
pericolo

Limite libero della merce
isolata

Moltiplicatore

MEN
per colpo o per pezzo in kg

Codice di
restrizione
in galleria

Divieto di
circolazione
in prossimità
di acque protette

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1001

ACETILENE DISCIOLTO

2

4F

2.1

333 kg

3

B/D

1002

ARIA COMPRESSA

2

1A

2.2

1000 litri

1

E

1005

AMMONIACA ANIDRA

2

2TC

2.3
+ 8

50 kg

20

C/D

0 kg

1006

ARGON COMPRESSO

2

1A

2.2

1000 litri

1

E

1009

BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1011

BUTANO

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1013

DIOSSIDO DI CARBONIO

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1018

CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1028

DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1030

1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1044

ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

1046

ELIO COMPRESSO

2

1A

2.2

1000 litri

1

E

1049

IDROGENO COMPRESSO

2

1F

2.1

333 litri

3

B/D

1057

ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile

2

6F

2.1

333 kg

3

D

1058

GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1066

AZOTO COMPRESSO

2

1A

2.2

1000 litri

1

E

1070

PROTOSSIDO DI AZOTO

2

2O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1072

OSSIGENO COMPRESSO

2

1O

2.2
+ 5.1

1000 litri

1

E

1073

OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO

2

3O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1080

ESAFLUORURO DI ZOLFO

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

1090

ACETONE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1104

ACETATI DI AMILE

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1114

BENZENE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

I

1131

DISOLFURO DI CARBONIO

3

FT1

3
+ 6.1

20 litri

50

C/E

0 litri

II

1133

ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1133

ADESIVI contenenti un liquido infiammabile

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

I

1139

SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)

3

F1

3

20 litri

50

D/E

II

1139

SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1139

SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

1000 litri

1

E

II

1145

CICLOESANO

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1147

DECAIDRONAFTALENE

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

III

1148

DIACETONALCOL

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1154

DIETILAMMINA

3

FC

3 + 8

333 litri

3

D/E

0 litri

I

1155

ETERE DIETILICO (ETERE ETILICO)

3

F1

3

20 litri

50

D/E

II

1170

ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1171

ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1173

ACETATO DI ETILE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1188

ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1193

ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1198

FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE

3

FC

3 + 8

1000 litri

1

D/E

0 litri

III

1202

CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60 °C)

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

150 litri

II

1203

BENZINA

3

F1

3

333 litri

3

D/E

150 litri

II

1206

EPTANI

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

II

1208

ESANI

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1210

INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1219

ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1223

CHEROSENE

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

II

1230

METANOLO

3

FT1

3
+ 6.1

333 litri

3

D/E

II

1245

METILISOBUTILCHETONE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

II

1247

METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

II

1261

NITROMETANO

3

F1

3

333 litri

3

E

I

1263

PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)

3

F1

3

20 litri

50

D/E

0 litri

II

1263

PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1263

PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

III

1266

PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1268

DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1268

DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S.

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

II

1274

n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1274

n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

III

1292

SILICATO DI TETRAETILE

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1293

TINTURE MEDICINALI

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1293

TINTURE MEDICINALI

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

II

1294

TOLUENE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

II

1296

TRIETILAMMINA

3

FC

3 + 8

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1299

ESSENZA DI TREMENTINA

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

III

1300

SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

III

1307

XILENI

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

II

1325

SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

III

1325

SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1328

ESAMETILENTETRAMMINA

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1332

METALDEIDE

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

I

1344

TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), UMIDIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua

4.1

D

4.1

20

50

B

III

1350

ZOLFO

4.1

F3

4.1

1000 kg

1

E

III

1362

CARBONE ATTIVO

4.2

S2

4.2

illimitata

E

I

1383

METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.

4.2

S4

4.2

0 kg

non applicabile

B/E

I

1428

SODIO

4.3

W2

4.3

20 litri

50

B/E

I

1436

ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

20 kg

50

E

II

1436

ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

333 kg

3

D/E

III

1436

ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

1000 kg

1

E

II

1446

NITRATO DI BARIO

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1463

TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO

5.1

OTC

5.1 +
6.1 + 8

333 kg

3

E

II

1477

NITRATI INORGANICI, N.A.S.

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1479

SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

II

1485

CLORATO DI POTASSIO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1486

NITRATO DI POTASSIO

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1488

NITRITO DI POTASSIO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1490

PERMANGANATO DI POTASSIO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1493

NITRATO DI ARGENTO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1495

CLORATO DI SODIO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1496

CLORITO DI SODIO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1500

NITRITO DI SODIO

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

1505

PERSOLFATO DI SODIO

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1544

ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

II

1547

ANILINA

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

I

1556

COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.

6.1

T4

6.1

20 litri

50

C/E

II

1556

COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.

6.1

T4

6.1

333 litri

3

D/E

III

1556

COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico, compresi arseniati, n.a.s., arseniti, n.a.s. e solfuri di arsenico, n.a.s.

6.1

T4

6.1

333 litri

3

E

II

1564

COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

1564

COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1593

DICLOROMETANO

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

II

1597

DINITROBENZENI LIQUIDI

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

III

1597

DINITROBENZENI LIQUIDI

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

III

1616

ACETATO DI PIOMBO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

II

1624

CLORURO MERCURICO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1638

IODURO DI MERCURIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1643

IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1648

ACETONITRILE

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1663

NITROFENOLI (o-, m-, p-)

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

0 litri

I

1670

MERCAPTANO METILICO PERCLORATO

6.1

T1

6.1

20 litri

50

C/D

II

1671

FENOLO SOLIDO

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

I

1680

CIANURO DI POTASSIO, SOLIDO

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

1687

AZOTURO DI SODIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

I

1689

CIANURO DI SODIO, SOLIDO

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

III

1690

FLUORURO DI SODIO, SOLIDO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1710

TRICLOROETILENE

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

0 litri

II

1715

ANIDRIDE ACETICA

8

CF1

8 + 3

333 litri

3

D/E

III

1719

LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S.

8

C5

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

1744

BROMO o BROMO IN SOLUZIONE

8

CT1

8
+ 6.1

20 litri

50

C/D

II

1748

IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo)

5.1

O2

5.1

333 litri

3

E

II

1755

ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE

8

C1

8

333 litri

3

E

III

1755

ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE

8

C1

8

1000 litri

1

E

III

1759

SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.

8

C10

8

1000 kg

1

E

III

1760

LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

8

C9

8

1000 litri

1

E

0 litri

II

1775

ACIDO FLUOBORICO

8

C1

8

333 litri

3

E

II

1779

ACIDO FORMICO contenente più dell'85% (massa) di acido

8

CF1

8
+ 3

333 litri

3

D/E

0 litri

II

1789

ACIDO CLORIDRICO

8

C1

8

333 litri

3

E

I

1790

ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno

8

CT1

8
+ 6.1

20 litri

50

C/D

I

1790

ACIDO FLUORIDRICO contenente più del 60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno

8

CT1

8
+ 6.1

20 litri

50

C/D

II

1790

ACIDO FLUORIDRICO contenente non più del 60% di fluoruro di idrogeno

8

CT1

8
+ 6.1

333 litri

3

E

III

1791

IPOCLORITO IN SOLUZIONE

8

C9

8

1000 litri

1

E

0 litri

II

1802

ACIDO PERCLORICO contenente non più del 50% (massa) di acido

8

CO1

8
+ 5.1

333 litri

3

E

II

1803

ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO

8

C3

8

333 litri

3

E

III

1805

ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE

8

C1

8

1000 litri

1

E

II

1807

PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)

8

C2

8

333 kg

3

E

II

1811

IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO

8

CT2

8
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1813

IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO

8

C6

8

333 kg

3

E

II

1814

IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE

8

C5

8

333 litri

3

E

0 litri

III

1814

IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE

8

C5

8

1000 litri

1

E

0 litri

II

1823

IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO

8

C6

8

333 kg

3

E

0 litri

II

1824

IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE

8

C5

8

333 litri

3

E

0 litri

II

1830

ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% di acido

8

C1

8

333 litri

3

E

0 litri

1845

Diossido di carbonio, solido (Anidride carbonica solida, Ghiaccio secco)

9

M11

non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM

II

1846

TETRACLORURO DI CARBONIO

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

II

1849

SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua

8

C6

8

333 kg

3

E

III

1863

CARBURANTE PER AVIOGETTI

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

II

1866

RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

1872

DIOSSIDO DI PIOMBO

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

1873

ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50% (massa) ma al massimo il 72% (massa) di acido

5.1

OC1

5.1
+ 8

20 litri

50

B/E

II

1885

BENZIDINA

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

1888

CLOROFORMIO

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

0 litri

III

1897

TETRACLOROETILENE

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

0 litri

I

1903

DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.

8

C9

8

20 litri

50

E

0 litri

II

1903

DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.

8

C9

8

333 litri

3

E

0 litri

III

1903

DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.

8

C9

8

1000 litri

1

E

0 litri

1910

Ossido di calcio

8

C6

non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM

1912

CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

III

1942

NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materia combustibile totale, comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio, ad esclusione di ogni altra materia

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

III

1944

FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)

4.1

F1

4.1

illimitata

E

1950

AEROSOL, asfissianti

2

5A

2.2

1000 kg

1

E

1950

AEROSOL, corrosivi

2

5C

2.2
+ 8

20 kg

50

E

1950

AEROSOL, corrosivi, comburenti

2

5CO

2.2
+ 5.1
+ 8

20 kg

50

E

1950

AEROSOL, infiammabili

2

5F

2.1

333 kg

3

D

1950

AEROSOL, infiammabili, corrosivi

2

5FC

2.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, comburenti

2

5O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

E

1950

AEROSOL, tossici

2

5T

2.2
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, tossici, corrosivi

2

5TC

2.2
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, tossici, infiammabili

2

5TF

2.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, tossici, infiammabili, corrosivi

2

5TFC

2.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, tossici, comburenti

2

5TO

2.2
+ 5.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AEROSOL, tossici, comburenti, corrosivi

2

5TOC

2.2
+ 5.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1954

GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.

2

1F

2.1

333 litri

3

B/D

1956

GAS COMPRESSO, N.A.S.

2

1A

2.2

1000 litri

1

E

1965

IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B o C)

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1971

METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)

2

1F

2.1

333 litri

3

B/D

1974

BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1977

AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

1978

PROPANO

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

I

1986

ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litri

50

C/E

0 litri

II

1986

ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1986

ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litri

1

D/E

0 litri

III

1987

ALCOLI, N.A.S.

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

I

1992

LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litri

50

C/E

0 litri

II

1992

LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1992

LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litri

1

D/E

0 litri

I

1993

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

3

F1

3

20 litri

50

D/E

0 litri

II

1993

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

1993

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

0 litri

II

2014

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litri

3

E

0 litri

II

2026

COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

D/E

I

2031

ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente più del 70% di acido

8

CO1

8
+ 5.1

20 litri

50

E

0 litri

II

2031

ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno 65 %, ma non più del 70 % di acido.

8

CO1

8
+ 5.1

333 litri

3

E

0 litri

II

2031

ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico

8

C1

8

333 litri

3

E

0 litri

I

2032

ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO

8

COT

8 + 5.1
+ 6.1

20 litri

50

C/D

0 litri

2037

RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili

2

5F

2.1

333 litri

3

D

I

2059

NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE,
INFIAMMABILE, con non più del 12,6% di azoto, massa secca, e non più del 55% di nitrocellulosa

3

D

3

20 litri

50

B

III

2077

alfa-NAFTILAMMINA

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2078

TOLUENDIISOCIANATO

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

II

2079

DIETILENTRIAMMINA

8

C7

8

333 litri

3

E

0 litri

2187

DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

2206

ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

III

2206

ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

III

2208

IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10%, ma al massimo il 39% di cloro attivo

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

III

2209

FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25 % di formaldeide

8

C9

8

1000 litri

1

E

0 litri

III

2254

FIAMMIFERI CONTROVENTO

4.1

F1

4.1

illimitata

E

II

2259

TRIETILENTETRAMMINA

8

C7

8

333 litri

3

E

0 litri

III

2289

ISOFORONDIAMMINA

8

C7

8

1000 litri

1

E

0 litri

II

2296

METILCICLOESANO

3

F1

3

333 litri

3

D/E

III

2310

2,4-PENTANDIONE

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litri

1

D/E

III

2319

IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.

3

F1

3

1000 litri

1

D/E

III

2320

TETRAETILENPENTAMMINA

8

C7

8

1000 litri

1

E

0 litri

III

2327

TRIMETILESAMETILENDIAMMINE

8

C7

8

1000 litri

1

E

I

2401

PIPERIDINA

8

CF1

8
+ 3

20 litri

50

D/E

III

2431

ANISIDINE

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

II

2465

ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

0 kg

III

2491

ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE

8

C7

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

2570

COMPOSTO DEL CADMIO

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

2570

COMPOSTO DEL CADMIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2570

COMPOSTO DEL CADMIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

2582

CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE

8

C1

8

1000 litri

1

E

II

2587

BENZOCHINONE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

2623

ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile

4.1

F1

4.1

illimitata

E

III

2672

AMMONIACA IN SOLUZIONE, densità relativa tra 0,880 e 0,957 a 15 °C in acqua, contenente più del 10%, ma al massimo il 35% di ammoniaca (massa)

8

C5

8

1000 litri

1

E

0 litri

III

2693

IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.

8

C1

8

1000 litri

1

E

III

2728

NITRATO DI ZIRCONIO

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

2734

AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.

8

CF1

8
+ 3

20 litri

50

D/E

II

2734

AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.

8

CF1

8
+ 3

333 litri

3

D/E

I

2735

AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C7

8

20 litri

50

E

0 litri

II

2735

AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C7

8

333 litri

3

E

0 litri

III

2735

AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C7

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

2783

PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO

6.1

T7

6.1

20 kg

50

C/E

II

2783

PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO

6.1

T7

6.1

333 kg

3

D/E

III

2783

PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO

6.1

T7

6.1

333 kg

3

E

II

2789

ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più dell'80% di acido, in massa

8

CF1

8
+ 3

333 litri

3

D/E

II

2790

ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50%, ma al massimo l'80% di acido, in massa

8

C3

8

333 litri

3

E

III

2790

ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10%, ma meno del 50% di acido, in massa

8

C3

8

1000 litri

1

E

2794

ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO

8

C11

8

1000 kg

1

E

2795

ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

2796

ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI

8

C1

8

333 litri

3

E

0 litri

2800

ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO

8

C11

8

1000 kg

1

E

I

2810

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T1

6.1

20 litri

50

C/E

0 litri

II

2810

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

0 litri

III

2810

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T1

6.1

333 litri

3

E

0 litri

I

2811

SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

2811

SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

2811

SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

2814

MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO

6.2

I1

6.2

0 kg/L

non applicabile

(-)

II

2817

IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE

8

CT1

8
+ 6.1

333 litri

3

E

III

2817

IDROGENODIFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litri

1

E

II

2837

IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA

8

C1

8

333 litri

3

E

II

2859

METAVANADATO DI AMMONIO

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2876

RESORCINOLO

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2880

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

2909

MATERIALI RADIOATTIVI, ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE, IN COLLI ESENTI

7

illimitata

(-)

2910

MATERIALI RADIOATTIVI, QUANTITÀ LIMITATE, IN COLLI ESENTI

7

illimitata

(-)

2911

MATERIALI RADIOATTIVI, STRUMENTI o ARTICOLI IN COLLI ESENTI

7

illimitata

(-)

II

2920

LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.

8

CF1

8
+ 3

333 litri

3

D/E

I

2922

LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.

8

CT1

8
+ 6.1

20 litri

50

C/D

0 litri

II

2922

LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.

8

CT1

8
+ 6.1

333 litri

3

E

0 litri

III

2922

LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litri

1

E

0 litri

III

2923

SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.

8

CT2

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

2924

LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.

3

FC

3
+ 8

1000 litri

1

D/E

0 litri

I

2929

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

6.1

TF1

6.1
+ 3

20 litri

50

C/D

0 litri

II

2929

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

6.1

TF1

6.1
+ 3

333 litri

3

D/E

0 litri

III

2984

PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)

5.1

O1

5.1

1000 litri

1

E

0 litri

2990

MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI

9

M5

9

1000 kg

1

E

I

2992

PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO

6.1

T6

6.1

20 litri

50

C/E

II

2992

PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO

6.1

T6

6.1

333 litri

3

D/E

III

2992

PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO

6.1

T6

6.1

333 litri

3

E

3028

ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

3066

PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)

8

C9

8

333 litri

3

E

III

3066

PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)

8

C9

8

1000 litri

1

E

3072

MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi

9

M5

9

1000 kg

1

E

III

3077

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

9

M7

9

1000 kg

1

(-)

0 kg

III

3082

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

9

M6

9

1000 litri

1

(-)

0 litri

I

3085

SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.

5.1

OC2

5.1
+ 8

20 kg

50

E

II

3085

SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

III

3085

SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.

5.1

OC2

5.1
+ 8

1000 kg

1

E

I

3086

SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

20 kg

50

C/E

II

3086

SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

333 kg

3

D/E

II

3088

SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.

4.2

S2

4.2

333 kg

3

D/E

III

3088

SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.

4.2

S2

4.2

1000 kg

1

E

3090

PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3091

PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile a lega di litio)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3103

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO

5.2

P1

5.2

20 litri

50

D

3105

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO

5.2

P1

5.2

333 litri

3

D

3106

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3107

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO

5.2

P1

5.2

333 litri

3

D

3108

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3109

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO

5.2

P1

5.2

333 litri

3

D

0 litri

I

3134

SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

non applicabile

E

II

3134

SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

non applicabile

D/E

III

3134

SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

non applicabile

E

I

3139

LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.

5.1

O1

5.1

20 litri

50

E

II

3139

LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.

5.1

O1

5.1

333 litri

3

E

III

3139

LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.

5.1

O1

5.1

1000 litri

1

E

I

3143

COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

3143

COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3143

COLORANTE, SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

3149

PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5% di acido perossiacetico, STABILIZZATA

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litri

3

E

3159

1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3161

GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S.

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

3164

OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA
o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

3166

VEICOLO A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE

9

M11

ESENTI secondo i numeri 1301 lettera c e 1401 lettera b

3171

VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA o DISPOSITIVO ALIMENTATO A BATTERIA

9

M11

ESENTI secondo il numero 1501 lettera a

II

3175

SOLIDI o miscele di solidi (come preparati e rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C, N.A.S.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

II

3214

PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.

5.1

O1

5.1

333 litri

3

E

3235

LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

4.1

SR2

4.1

20 litri

50

D

3236

SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

4.1

SR2

4.1

20 kg

50

D

II

3248

MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litri

3

D/E

III

3248

MEDICINALE LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litri

1

D/E

II

3249

MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3249

MEDICINALE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

III

3253

TRIOSSISILICATO DI DISODIO

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3259

AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3259

AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3259

AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.

8

C8

8

1000 kg

1

E

III

3260

SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C2

8

1000 kg

1

E

I

3261

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C4

8

20 kg

50

E

II

3261

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C4

8

333 kg

3

E

III

3261

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C4

8

1000 kg

1

E

I

3262

SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C6

8

20 kg

50

E

II

3262

SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C6

8

333 kg

3

E

III

3262

SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3263

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3263

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3263

SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C8

8

1000 kg

1

E

I

3264

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C1

8

20 litri

50

E

0 litri

II

3264

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C1

8

333 litri

3

E

0 litri

III

3264

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C1

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

3265

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C3

8

20 litri

50

E

0 litri

II

3265

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C3

8

333 litri

3

E

0 litri

III

3265

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

8

C3

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

3266

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C5

8

20 litri

50

E

0 litri

II

3266

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C5

8

333 litri

3

E

0 litri

III

3266

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C5

8

1000 litri

1

E

0 litri

I

3267

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C7

8

20 litri

50

E

0 litri

II

3267

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C7

8

333 litri

3

E

0 litri

III

3267

LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.

8

C7

8

1000 litri

1

E

0 litri

II

3269

KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida

3

F1

3

333 litri

3

E

III

3269

KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base liquida

3

F1

3

1000 litri

1

E

II

3271

ETERI, N.A.S.

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

I

3278

COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.

6.1

T1

6.1

20 litri

50

C/E

II

3278

COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, LIQUIDO, N.A.S.

6.1

T1

6.1

333 litri

3

D/E

II

3284

COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

3287

LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T4

6.1

333 litri

3

E

0 litri

I

3288

SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

0 kg

II

3288

SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

0 kg

III

3288

SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

0 kg

I

3289

LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.

6.1

TC3

6.1
+ 8

20 litri

50

C/E

0 litri

II

3289

LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.

6.1

TC3

6.1
+ 8

333 litri

3

D/E

0 litri

II

3290

SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.

6.1

TC4

6.1 + 8

333 kg

3

D/E

3291

RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.
o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.

6.2

I3

6.2

333 kg

3

(-)

II

3295

IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)

3

F1

3

333 litri

3

D/E

0 litri

3316

CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO

9

M11

9

333 kg

3

E

0 kg

3334

Materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.

9

M11

non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM

3340

GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluoroetano)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3356

GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO

5.1

O3

5.1

333 kg

3

E

3363

MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN OGGETTI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI

9

M11

ESENTI secondo il numero 1201 lettera a

3373

MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B

6.2

I4

6.2

0 kg/L

non applicabile

(-)

III

3378

CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

3465

COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.

6.1

T3

6.1

20 kg

50

C/E

II

3465

COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

D/E

III

3465

COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, SOLIDO, N.A.S.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

E

I

3469

PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)

3

FC

3
+ 8

20 litri

50

C/E

II

3469

PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)

3

FC

3
+ 8

333 litri

3

D/E

III

3469

PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)

3

FC

3
+ 8

1000 litri

1

D/E

II

3470

PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)

8

CF1

8
+ 3

333 litri

3

D/E

3473

CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE
PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti liquidi infiammabili

3

F3

3

1000 kg

1

E

3480

PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3481

PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (comprese le pile al litio ionico polimerico)

9

M4

9A

333 kg

3

E

II

3487

IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, CORROSIVA con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

0 kg

III

3495

IODIO

8

CT2

8
+ 6.1

1000 litri

1

E

3496

Pile al nickel-idruro metallico

9

M11

non sottoposto alle prescrizioni dell'ADR / dell'OCSM

3506

MERCURIO CONTENUTO IN MANUFATTI

8

CT3

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

3528

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE

3

F3

3

ESENTI secondo il numero 1201 lettera a

3529

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA A PROPULSIONE A GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO CON MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE

2

6F

2.1

ESENTI secondo il numero 1201 lettera a

3530

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA

9

M11

9

ESENTI secondo il numero 1201 lettera a

3537

OGGETTI CONTENENTI GAS INFIAMMABILE, N.A.S.

2

6F

vedi
ADR
5.2.2.
1.12

illimitata

E

3540

OGGETTI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

3

F3

vedi
ADR
5.2.2.
1.12

illimitata

E

3548

OGGETTI CONTENENTI MERCI PERICOLOSE DIVERSE, N.A.S.

9

M11

vedi
ADR
5.2.2.
1.12

illimitata

E

3549

RIFIUTI MEDICI INFETTIVI PER UOMINI, CATEGORIA A, solidi o RIFIUTI MEDICI INFETTIVI solo PER ANIMALI, CATEGORIA A, solidi

6.2

I3

6.2

0 kg

non applicabile

(-)

3551

ACCUMULATORI DI SODIO IONICO con elettrolita organico

9

M4

9A

333 kg

3

E

3552

ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IN UN DISPOSITIVO o ACCUMULATORI DI SODIO IONICO IMBALLATI CON UN DISPOSITIVO con elettrolita organico

9

M4

9A

333 kg

E

3556

VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO IONICO

9

M11

ESENTI secondo il numero 1501 lettera a

3557

VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL LITIO METALLICO

9

M11

ESENTI secondo il numero 1501 lettera a

3558

VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA AL SODIO IONICO

9

M11

ESENTI secondo il numero 1501 lettera a