Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un'altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari.
2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:
- a.
- servono direttamente all'impiego o alla condotta del combattimento dell'esercito;
- b.
- consentono di preparare, realizzare e sostenere l'impiego o la condotta del combattimento dell'esercito, ossia tutte le costruzioni e tutti gli impianti gestiti segnatamente ai fini del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, del servizio dei trasporti e del servizio territoriale dell'esercito;
- c.
- servono all'istruzione militare;
- d.
- sono direttamente necessari all'esercizio normale e conforme alla legge delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a-c.