Art. 15 Servizio competente
L'esplorazione radio compete al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
510.292
del 17 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 38 capoverso 3 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn);
visto l'articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC),4
ordina:
L'esplorazione radio compete al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
1 L'ACE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.
2 Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero e trasmette i risultati ai mandanti.
3 Acquista gli impianti tecnici necessari all'adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.
4 Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.
5 Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell'esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.
6 Nuova espressione giusta il n. II 8 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:
2 Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all'estero.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:
4 I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d'esplorazione e la forma dei risultati.
7 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 9 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
8 Introdotta dall'all. 4 n. II 9 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
1 L'ACE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell'esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.
2 Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.
3 Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.
4 Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.
5 La notifica dei registri delle attività di trattamento di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.9
9 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 60 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
1 I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dall'ACE.
2 Sono fatti salvi i dati secondo l'articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.10
10 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 9 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
I contatti in materia di servizi informazioni tra l'ACE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.
1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l'ordinanza dell'8 novembre 202311 sulla sicurezza delle informazioni.12
2 I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un'adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.
12 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 31 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
13 Abrogati dall'all. n. 5 dell'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).
1 La condotta della guerra elettronica secondo l'articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.
2 Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.
3 Il capo dell'esercito emana istruzioni sull'istruzione e sull'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.
4 L'ACE presta assistenza per l'istruzione e l'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.
1 L'ACE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell'adempimento dei loro compiti.
2 L'assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni.
3 L'ACE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.
4 Le prestazioni dell'ACE sono indennizzate secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 200614 sugli emolumenti del DDPS.
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
...16
16 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 5527.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.