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Legge federale
sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni
(Legge sul Parco nazionale)
del 19 dicembre 1980 (Stato 1° gennaio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 19793,
decreta:
1 Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è protetta da ogni influsso umano ed ove, in particolare, l'insieme della fauna e della flora è lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco.
2 Il Parco nazionale è accessibile al pubblico nel quadro del pertinente regolamento. Esso è oggetto di ricerche scientifiche continue.
L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.
1 Il patrimonio iniziale della Fondazione consta del fondo del Parco nazionale, costituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.
2 La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo patrimonio e con altri introiti.
3 La Confederazione versa un contributo annuo per le spese di amministrazione, sorveglianza e manutenzione.
4 La Fondazione può riscuotere tasse per l'uso degli impianti del Parco nazionale.
5 Il patrimonio della Fondazione può essere intaccato solo in casi straordinari. Non può comunque scendere sotto 1000 000 di franchi.
1 L'organo supremo della Fondazione è la Commissione del Parco nazionale. Essa si compone di nove membri nominati dal Consiglio federale.
2 Tre membri sono proposti dalla Lega svizzera per la protezione della natura, due dalla Società elvetica di scienze naturali, uno dal Cantone dei Grigioni e uno dai Comuni del Parco. Due membri rappresentano la Confederazione.
3 Il presidente della Commissione del Parco nazionale è designato dal Consiglio federale. Per il rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Essa nomina il segretario, il contabile ed altri organi esecutivi.
1 La Commissione del Parco nazionale provvede per la conservazione e la valorizzazione del Parco. Le incombe in particolare:
- a.
- di collaborare con il Cantone e i Comuni;
- b.
- di amministrare, sorvegliare e mantenere il Parco e le sue installazioni;
- c.
- d'informare il pubblico sulla natura e lo scopo del Parco nonché sulle prescrizioni di visita;
- d.
- d'incoraggiare la collaborazione tra l'amministrazione del Parco e i ricercatori.
2 La Commissione del Parco nazionale assicura giuridicamente l'integrità territoriale del Parco. Essa stipula i contratti necessari al conseguimento dello scopo della Fondazione. I contratti concernenti la garanzia dell'integrità territoriale del Parco, la diminuzione o l'ampliamento del medesimo oppure le indennità che ne derivano, devono essere approvati dal Consiglio federale.
3 La Commissione del Parco nazionale, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni4, emana i regolamenti sull'amministrazione e la sorveglianza del Parco.
1 La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2 La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest'ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.
3 La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confederazione.
Il Cantone dei Grigioni, dopo aver sentito la Commissione del Parco nazionale, emana il regolamento del Parco, il quale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.
1 Chiunque viola una prescrizione del regolamento del Parco, contenente la comminatoria penale del presente articolo, è punito con la multa.
2 Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
3 Gli oggetti acquisiti violando il regolamento del Parco possono essere confiscati dagli organi del Parco.
1 Il Parco nazionale è posto sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. La Commissione del Parco nazionale sottopone annualmente un rapporto al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale e delle Camere federali.
2 Il Controllo federale delle finanze verifica la contabilità.
3 Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.5
1 Il decreto federale del 7 ottobre 19596 concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni è abrogato.
2 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
3 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 15 aprile 19817