Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.
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del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)
La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.
1 La presente legge si applica:
2 La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore del Corpo delle guardie di confine.4
3 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
4 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disciplinamenti speciali in proposito.
La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.
Per coercizione di polizia s'intende l'uso nei confronti di persone:
Per misure di polizia s'intendono:
5 Introdotta dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
6 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.
Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.
1 Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per:
2 La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate.
3 La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
4 Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.
1 Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev'essere preceduto da un avvertimento.
2 Per quanto possibile, l'avvertimento dev'essere dato in una lingua comprensibile per l'interessato.
1 L'uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.
2 Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se:
3 Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se un'intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno.
4 L'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.
Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.
Sono vietate le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.
1 Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.
2 Ammette in particolare quali mezzi ausiliari:
3 Non può ammettere l'uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.
È ammesso l'uso delle seguenti armi:
Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.
1 Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.
2 L'equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.
Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare:
1 Una persona fermata per un breve periodo deve:
2 Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.
Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l'esecuzione di una misura di polizia.
7 Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
1 Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.
2 Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.
4 La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.
1 I locali, gli oggetti e i veicoli possono essere perquisiti se sono utilizzati da una persona che adempie i presupposti per una perquisizione.
2 Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.
3 Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione è documentata.
8 Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l'ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un'assistenza medica.
La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.
Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev'essere sorvegliata da una persona con una formazione medica se:
1 I medicamenti non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.
2 Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.
2 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
1 Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.
2 Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, l'interessato va informato e sentito in anticipo; dev'essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.
3 L'interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se:
1 Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev'essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso.
2 Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.
10 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione continua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d'applicazione della presente legge.11 Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.
2 Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.
3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.12
11 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
12 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
La formazione e la formazione continua devono in particolare trattare i temi seguenti:13
13 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 195814 sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da:
2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
(art. 32)
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
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16 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5463.