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362

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione
della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° settembre 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042,

decreta:

1 RU 2008 447 RS 101

2 FF 2004 5273

Art. 1

1 Sono approvati:

a.
l'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
b.
l'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
c.
l'Accordo del 17 dicembre 20045 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d.
l'Accordo del 26 ottobre 20046 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

2 Nell'ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 19997 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell'entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino.

3 Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

3bis Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.8

4 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.

3 RS 0.362.31

4 RS 0.142.392.68

5 RS 0.362.32

6 RS 0.362.1

7 RS 138.1

8 Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1 capoverso 1:

a.
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
b.
Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino.
Art. 4

1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

2 Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 3.

Data dell'entrata in vigore:
Art. 3 n. 7 e 8: 1° marzo 200810
Art. 3 n. 4 (art. 355c a 355e): 1° giugno 200811
Le rimanenti disposizioni: 12 dicembre 200812

10 DCF del 13 feb. 2008 (RU 2008 479).

11 O del 7 mag. 2008 (RU 2008 2227).

12 O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5405 art. 1).