Art. 12 Condizioni per il riconoscimento
1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d'esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) che ha riconosciuto in virtù dei loro gruppi abitativi sussidiabili.
2 L'UFG riconosce gli istituti d'educazione che adempiono le seguenti condizioni:
- a.
- una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2;
- b.
- l'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e l'impostazione pedagogica, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell'istituto;
- c.
- l'istituto dispone almeno di un gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario di almeno sette posti;
- d.
- almeno un terzo dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell'articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi non sono riconosciuti;
- e.3
- la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell'articolo 3;
- f.4
- almeno i tre quarti del personale socio-pedagogico assegnato all'offerta di base e alle offerte supplementari «gruppo ammissione d'urgenza/diagnosi» e «livello progressivo» secondo l'articolo 9 capoverso 4 devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3; la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto e i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi tre quarti; in via eccezionale e nella misura in cui non sia inferiore ai due terzi, l'esigenza dei tre quarti può essere provvisoriamente sospesa;
- g.
- l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;
- h.
- l'istituto è conforme al diritto federale.
3 Un singolo gruppo abitativo ha diritto ai sussidi se:
- a.
- dispone di personale socio‑pedagogico il cui effettivo è appropriato al numero dei collocati e al grado di difficoltà della loro assistenza;
- b.
- offre un'assistenza completa, sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all'anno.
4 Gli istituti d'educazione con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.
2 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 740).
4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 740).
