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231.11

Ordinanza
sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

(Ordinanza sul diritto d'autore, ODAu1)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° luglio 2025)

1 RU 1993 1821 Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. a dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d'autore (LDA);
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),5

ordina:

2 RS 231.1

3 RS 172.010.31

4 RS 172.010

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Capitolo 1: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Nomina

1 Nell'ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi.

2 Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubblicazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta.

4 Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest'ultimo.

Art. 2 Stato giuridico

1 La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell'ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni.7

2 I membri della Commissione arbitrale devono osservare il segreto d'ufficio.

6 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 cifra II. RU 2009 6137 cifra II 1]. Vedi ora art. 8a ss dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 3 Direzione amministrativa

1 La direzione amministrativa della Commissione arbitrale è affidata al presidente. In caso d'impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente.

2 Il segretariato (art. 4) può essere chiamato ad assistere il presidente nelle mansioni amministrative.

Art. 4 Segretariato

1 Il dipartimento nomina il segretario della Commissione arbitrale d'intesa con il presidente di detta Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario- giurista. Il dipartimento mette a disposizione della Commissione arbitrale l'infrastruttura necessaria.8

1bis I I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.9

2 Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretariato è indipendente dalle autorità amministrative ed è vincolato unicamente alle direttive del presidente.

3 Il segretario-giurista assolve segnatamente le seguenti mansioni:

a.
redazione di decisioni, osservazioni e comunicati alle parti e alle autorità;
b.
stesura dei verbali;
c.
gestione della documentazione, informazione della Commissione arbitrale e rielaborazione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione.

4 Il segretario-giurista ha voto consultivo nei dibattiti in cui gli è stata affidata la stesura del verbale.

8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

9 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 510 Informazione

1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 6 Sede

La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 711 Contabilità

Per la contabilità, la Commissione arbitrale è considerata un'unità amministrativa del dipartimento. Il dipartimento inserisce nel preventivo le entrate e le uscite della Commissione; i costi del personale e del materiale sono oggetto di due voci apposite.

11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

Sezione 2: Procedura

Art. 9 Deposito della domanda

1 Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di gestione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgimento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA).

2 Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commissione arbitrale almeno sette mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati.

3 Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può respingere i documenti fissando un altro termine.

Art. 10 Avvio della procedura

1 Il presidente avvia la procedura di approvazione designando i membri della Camera arbitrale conformemente all'articolo 57 LDA e facendo circolare tra di loro gli esemplari delle domande con relativi annessi e eventuali altri documenti.

2 Il presidente fa pervenire la domanda di approvazione di una tariffa alle associazioni di utenti che partecipano alle trattative con le società di gestione, fissando loro un termine congruo per comunicargli le osservazioni in forma scritta.

3 Se dalla domanda di approvazione risulta evidente che le trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA) hanno dato luogo a un accordo, si può omettere di richiedere le osservazioni.

Art. 1113 Decisione per circolazione degli atti

Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le associazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.

13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

Art. 12 Convocazione di una seduta

1 Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associazioni di utenti che partecipano alla procedura.

2 Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).

Art. 14 Deliberazioni

1 Se l'audizione non ha dato luogo a un accordo tra le parti, la Camera arbitrale procede immediatamente alle deliberazioni.

2 Le deliberazioni e il voto finale si tengono in assenza delle parti.

3 In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa

1 Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l'approvazione.

2 Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).

Art. 16 Notifica della decisione

1 La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.14

2 Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.15

3 Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto.16

4 Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente.

14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

16 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

Sezione 3:17 Tasse

17 Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 16a Tasse ed esborsi

1 Le tasse per l'esame e l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55-60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14-18 dell'ordinanza del 10 settembre 196918 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

a.
le diarie e le indennità;
b.
i costi per l'acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami particolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari;
c.
i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi;
d.
i costi di trasmissione e comunicazione.
Art. 16b Obbligo di pagamento

1 Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione.

2 Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente.

3 In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un'associazione di utenti che è parte alla procedura.

Art. 16c Esigibilità

Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.

Capitolo 1a:20 Osservatorio dei provvedimenti tecnici

20 Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Art. 16e21 Organizzazione

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) adempie i compiti del servizio secondo l'articolo 39b capoverso 1 LDA.

21 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 14 mag. 2025 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 376).

Art. 16f Adempimento dei compiti

1 Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici.

2 Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata.

3 Non dispone della facoltà di prendere decisioni o d'impartire istruzioni.22

4 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all'Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6213).

Art. 16g Notifiche

1 Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto.

2 Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell'articolo 16f capoverso 1.

3 Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.

Capitolo 2: Protezione dei programmi per computer

Art. 17

1 L'uso di un programma per computer, ammesso giusta l'articolo 12 capoverso 2 LDA, comprende:

a.
l'osservanza delle pertinenti disposizioni, in particolare di quelle concernenti il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione, come anche la produzione di una copia di lavoro, indispensabile per svolgere queste attività, da parte dell'acquirente legittimo;
b.
il controllo del buon funzionamento del programma, l'esame o la sperimentazione dello stesso al fine di individuare idee e principi alla base di un elemento di programma, nella misura in cui ciò avviene nell'ambito di operazioni eseguite conformemente alle disposizioni.

2 Conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LDA, le informazioni necessarie per le interfacce sono quelle non direttamente accessibili all'utente, ma indispensabili per far sì che un programma sviluppato indipendentemente divenga interoperativo con altri programmi.

3 Un pregiudizio intollerabile alla normale utilizzazione del programma giusta l'articolo 21 capoverso 2 LDA sussiste in particolare qualora le informazioni riguardanti le interfacce, ottenute mediante decodificazione, siano utilizzate per lo sviluppo, l'elaborazione o la commercializzazione di un programma la cui espressione è fondamentalmente analoga.

Capitolo 2a: …

Art. 17a23

23 Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili (RU 2003 4501). Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Capitolo 3:24 Intervento in caso di introduzione di merci nel territorio doganale o di asportazione di merci dal territorio doganale

24 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 14 mag. 2025 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 376).

Art. 18 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce in merito alla quale esiste il sospetto che la sua messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

Art. 18a Piccoli invii

Per piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.

Art. 18b Domanda d'intervento

1 I titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d'intervento all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2 L'UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.

3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 19 Ritenzione della merce

1 Se l'UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.

2 L'UDSC comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta.

3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l'UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.

4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 77 capoverso 3 o 4 LDA, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.

Art. 20 Delega della competenza per i piccoli invii

1 Se la merce ritenuta costituisce un piccolo invio, l'UDSC incarica l'IPI dell'esecuzione della procedura e consegna la merce a quest'ultimo o a un terzo designato dall'IPI affinché la conservi.

2 Se il richiedente è l'IPI, rimane competente l'UDSC.

Art. 20a Campioni o modelli

1 Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.

2 Invece di campioni o modelli, l'UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento all'UDSC o, durante la ritenzione della merce, all'autorità competente.

Art. 20b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

1 Il dichiarante, detentore o proprietario della merce può chiedere all'UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.

2 L'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.

3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, nel determinare il momento dell'ispezione l'UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall'altra.

Art. 20c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

1 L'UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l'UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l'ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all'invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l'UDSC distrugge i campioni o modelli.

2 Invece di prelevare campioni o modelli, l'UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 20d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

1 Le autorità competenti per l'esecuzione dell'intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell'introduzione nel territorio doganale o nell'asportazione dal territorio doganale di merce o nell'intervento, per gli scopi di cui agli articoli 75-77hbis LDA, soprattutto in relazione al trattamento di domande d'intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:

a.
generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l'indirizzo;
b.
indicazioni e documenti relativi alle domande d'intervento di cui all'articolo 76 LDA;
c.
indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l'articolo 77 LDA;
d.
indicazioni e documenti relativi all'intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all'invio di campioni e modelli.

2 Se l'IPI è competente per l'esecuzione della procedura, l'UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.

3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d'intervento o dopo l'intervento.

Art. 21 Emolumenti e tasse

1 Gli emolumenti per l'intervento dell'UDSC sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 200725 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

2 Se l'IPI è competente per l'esecuzione della procedura, le tasse sono rette dall'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 201626 sulle tasse.

Capitolo 4: …

Capitolo 5:28 Disposizioni finali

28 Originario Cap. 4.

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
il regolamento d'esecuzione del 7 febbraio 194129 della legge federale concernente la riscossione dei diritti d'autore;
b.
l'ordinanza del DFGP dell'8 aprile 198230 concernente la concessione di autorizzazioni per la riscossione di diritti d'autore;
c.
il regolamento del 22 maggio 195831 concernente la Commissione arbitrale federale per la riscossione di diritti d'autore.

29 [CS 2 820; RU 1956 1813, 1978 1692, 1982 523]

30 [RU 1982 525]

31 [RU 1958 285]