Art. 14 Circondari dello stato civile
1 I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.
2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.
3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.
4 I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).