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01.01.2018 - 31.01.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2017
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
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211.112.2

Ordinanza
sullo stato civile

(OSC)

del 28 aprile 2004 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articoli 6a capoverso 1 e 9g capoverso 4 del Codice civile (CC)1;
visto l'articolo 35 capoverso 4 della legge federale del 18 giugno 20042 sull'unione domestica registrata (LUD),3

ordina:

1 RS 210

2 RS 211.231

3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 14 Circondari dello stato civile

1 I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.

4 I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 1a5 Sede e locali ufficiali

1 I Cantoni designano la sede dell'ufficio dello stato civile in ogni circondario.

2 Essi informano l'UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio.

3 In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e convertire l'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia.6

4 L'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l'articolo 70 capoverso 2.7

5 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 2 Uffici dello stato civile speciali

1 I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.8

2 Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:

a.
decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato, LDIP);
b.
sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali;
c.10
decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un tribunale o un'autorità amministrativa del proprio Cantone.11

3 Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari.

4 Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d'intesa con l'UFSC12.

8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

9 RS 291

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

12 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3 Lingua ufficiale

1 La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale.

2 Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti.

3 L'ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell'interprete, lo rende attento all'obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

4 I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana.

5 Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile.

6 Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

Art. 413 Ufficiale dello stato civile

1 I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano uno di questi ufficiali come responsabile e ne disciplinano la supplenza.

2 Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

3 Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

a.14
...
b.
l'esercizio dei diritti civili;
c.
l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile.

4 Se la persona di cui è prevista la nomina o l'elezione non possiede l'attestato professionale, il termine entro il quale conseguirlo va fissato, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nella decisione di nomina o di elezione. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prorogato d'intesa con l'autorità di vigilanza.

5 D'intesa con il responsabile dell'ufficio dello stato civile, l'autorità di vigilanza stabilisce i compiti che l'ufficiale dello stato civile può eseguire sino al conseguimento dell'attestato professionale tenuto conto delle sue conoscenze teoriche e pratiche.

6 ... 15

13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

14 Abrogata dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

15 Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 516 Rappresentanze svizzere all'estero

1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:17

a.
informano e offrono consulenza agli interessati;
b.
ottengono, ricevono, autenticano, traducono e trasmettono decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile;
c.18
ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per il rilascio di certificati di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (art. 75) e procedono all'audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2);
cbis.19
ricevono e trasmettono dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n);
d.
ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se il riconoscimento del figlio non può essere documentato all'estero.
e.20
ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
ebis.21
ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b);
eter.22
ricevono e trasmettono domande di adeguamento della grafia dei nomi (art. 99f);
f.
accertano le cittadinanze comunali e cantonali, nonché la cittadinanza svizzera;
g.
verificano l'autenticità dei documenti esteri;
h.
ottengono e trasmettono informazioni sul diritto estero;
i.
riscuotono emolumenti.

2 Le rappresentanze svizzere all'estero comunicano all'ufficio dello stato civile e all'autorità di vigilanza, per trasmissione all'autorità cantonale competente in materia di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a dell'ordinanza del 24 ottobre 200723 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA).24

3 La competenza della rappresentanza è retta dall'articolo 3 dell'ordinanza del 7 ottobre 201525 sugli Svizzeri all'estero.26

4 L'UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.27

16 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

17 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

18 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

19 Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

20 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

21 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

22 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

23 RS 142.201

24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

25 RS 195.11

26 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

27 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 628 Moduli dello stato civile

L'UFSC fissa i moduli da utilizzare in forma cartacea o elettronica nell'ambito dello stato civile per il rilascio di documenti dai registri dello stato civile e dal registro elettronico dello stato civile

28 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 6a29 Registri dello stato civile

1 Per registri dello stato civile s'intendono tutti i registri dello stato civile tenuti dal 1876 sotto forma cartacea o elettronica (registro delle nascite, registro delle morti, registro dei matrimoni, registro dei riconoscimenti, registro delle legittimazioni, registro delle famiglie e registro dello stato civile).

2 Per registro dello stato civile s'intende il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all'articolo 39 capoverso 1 CC e sostituisce il registro dello stato civile tenuto sotto forma cartacea.30

3 I registri dello stato civile tenuti prima dei periodi menzionati nell'articolo 92a capoverso 1 sono considerati archivi.31

29 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

30 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

31 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Capitolo 2: Oggetto della documentazione

Art. 7 Stato civile

1 L'oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC).

2 Sono documentati:32

a.
nascita;
b.
trovatello;
c.
morte;
d.
morte di una persona sconosciuta;
e.
dichiarazione concernente il cognome;
f.
riconoscimento;
g.
cittadinanza;
h.33
...
i.
matrimonio;
j.
scioglimento del matrimonio;
k.
cambiamento di nome;
l.
rapporto di filiazione;
m.
adozione;
n.
dichiarazione di scomparsa;
o.
cambiamento di sesso;
p.34
...
q.35
registrazione dell'unione domestica;
r.36
scioglimento dell'unione domestica registrata.

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

33 Abrogata dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

34 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2923). Abrogata dalla cifra I dell'O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

35 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

36 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 837 Dati documentati

I seguenti dati sulla persona sono tenuti e documentati nel registro dello stato civile:

a.
nomi:
1.
cognome,
2.
cognome prima del matrimonio,
3.
nomi,
4.
altri nomi ufficiali;
b.
sesso: maschile/femminile;
c.
nascita:
1.
data,
2.
ora,
3.
luogo,
4.
nati morti;
d.
stato civile:
1.
stato: celibe o nubile; coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato; in unione domestica registrata/unione domestica sciolta giudizialmente/
unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a una dichiarazione di scomparsa,
2.
data;
e.
morte:
1.
data,
2.
ora,
3.
luogo;
f.
stato di vita: vivo, deceduto, disperso, nato morto, sconosciuto;
g.
genitori:
1.
cognome dei genitori,
2.
nomi dei genitori,
3.
altri nomi ufficiali dei genitori;
h.
genitori adottivi:
1.
cognome dei genitori adottivi,
2.
nomi dei genitori adottivi,
3.
altri nomi ufficiali dei genitori adottivi;
i.
cittadinanza svizzera/cittadinanza cantonale/luogo di attinenza:
1.
data: valida a partire da/valida fino a,
2.
motivo dell'acquisto,
3.
annotazione del motivo dell'acquisto,
4.
motivo della perdita,
5.
annotazione del motivo della perdita;
j.
dati relativi alla relazione:
1.
tipo: vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione,
2.
data: valida a partire da/valida fino a,
3.
motivo dello scioglimento.

37 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 8a38 Ulteriori informazioni e dati

Nel registro dello stato civile sono tenuti ulteriori informazioni e dati che non sono tuttavia documentati. Fra questi rientrano in particolare:

a.
procedura preparatoria al matrimonio;
b.
dati del sistema:
1.
numeri del sistema,
2.
tipo di iscrizione,
3.
stato dell'iscrizione,
4.
elenchi di Comuni, circondari dello stato civile, Stati e indirizzi;
c.
numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194639 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero AVS);
d.
numero SIMIC/numero N;
e.
riferimento del registro delle famiglie;
f.
diritto di patriziato o di corporazione;
g.
cittadinanza estera o apolidia secondo certificato di cittadinanza o documento d'identità;
h.
protezione degli adulti:
1.
costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
2.
curatela generale o effetto di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c CC);
i.40
dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 aprile 202541 sulla statistica federale;
j.
se noti, i dati relativi alla filiazione genetica e biologica di un bambino concepito all'estero nell'ambito di una maternità surrogata o dono di ovuli o spermatozoi e non registrati nei dati di filiazione (art. 8 lett. g);
k.
ulteriori osservazioni sulle particolarità di una determinata fattispecie.

38 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

39 RS 831.10

40 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 2 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

41 RS 431.011

Art. 9 Nascita

1 È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti.

2 Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.42

3 Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.43

42 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

43 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 9a44 Venuta al mondo di un infante privo di vita

1 Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

2 La sua venuta al mondo può essere comunicata all'ufficio dello stato civile. Su domanda, quest'ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l'infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procreatore. La conferma viene rilasciata se l'evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero.

3 La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all'Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell'articolo 9.

44 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 9b45 Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione

1 La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell'UFSC46. Il modulo deve essere firmato dall'autore della comunicazione.

2 Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a.
una copia del passaporto, della carta d'identità o di un documento d'identità equivalente dell'autore della comunicazione;
b.
il certificato di un medico o di una levatrice attestante la venuta al mondo di un infante privo di vita.

3 Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione.

4 L'ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31-33 si applicano per analogia.

45 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

46 Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch

Art. 9c47 Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita

1 L'ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall'UFSC.

2 Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l'infante. Come padre figura l'uomo che si dichiara per scritto procreatore.

3 Su richiesta dell'autore della comunicazione, l'infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli.

47 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 11 Riconoscimento

1 Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

2 Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.

3 Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

4 Nei casi di cui all'articolo 260 capoverso 2 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.48

5 Fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 LDIP49, è competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento e il consenso del rappresentante legale ogni ufficiale dello stato civile.50

6 Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo, un penitenziario o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.51

7 Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a-260c CC.

48 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

49 RS 291

50 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 11a52 Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio

Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l'articolo 270a CC.

52 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

Art. 11b53 Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

1 I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta di cui all'articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.54

2 Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l'articolo 52fbis capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 194755 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.56

53 Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

54 La correzione del 1° lug. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 2049).

55 RS 831.101

56 Entrata in vigore il 1° gen. 2015.

Art. 1257 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio

1 I fidanzati fanno all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.58

2 Se il matrimonio è celebrato all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all'estero.59

3 Le firme sono autenticate.60

57 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

58 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

60 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 14 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale64

1 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP65).

2 In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.66

4 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all'ufficiale dello stato civile di volere che l'iscrizione nel registro dello stato civile del suo sesso e, se del caso, dei suoi prenomi siano regolati dal suo diritto nazionale (art. 40a LDIP).67

5 Nel caso in cui un cittadino svizzero formuli una dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l'articolo 14b, questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto svizzero.68

64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

65 RS 291

66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

67 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

68 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 14b70 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile

1 La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile può essere consegnata a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all'estero. La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 30b CC.

2 Nei casi di cui all'articolo 30b capoverso 4 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.

3 Se il dichiarante o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo o un penitenziario.71

70 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

71 Correzione del 18 nov. 2024 (RU 2024 651).

Capitolo 3: Procedura di documentazione

Sezione 1: In generale

Art. 1572 Principi

1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.73

2 Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull'interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta.

3 I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.

4 I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno.

5 In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati.

72 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

73 Per. introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 15a74 Rilevamento nel registro dello stato civile

1 Ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della nascita.

2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato nel registro dello stato civile quando:

a.
è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato civile da documentare in Svizzera;
b.
presenta una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera;
c.
presenta una domanda per l'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).75

2bis ...76

3 Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che uno straniero presenti i documenti necessari al suo rilevamento nel registro dello stato civile, l'ufficiale dello stato civile verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all'articolo 41 capoverso 1 CC.

4 Se il rilevamento avviene in occasione di una nascita o di un riconoscimento e non è possibile provare i dati sui genitori in tempo utile e in modo giuridicamente soddisfacente, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare alcuni dati dello stato civile dei genitori.77

4bis Tale rinuncia non è possibile per quanto riguarda il nome, il cognome, il sesso e la data di nascita. Se non è possibile provare questi dati in tempo utile e in modo giuridicamente soddisfacente, in casi eccezionali motivati i genitori vengono rilevati nel registro dello stato civile con nomi, cognomi, sesso e data di nascita e con la menzione «dati non verificati».78

5 Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una morte, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dati dello stato civile del morto.

6 Il set di dati può essere completato presentando successivamente i documenti mancanti.

74 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

75 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

76 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

77 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

78 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 15b79 Rilevamento d'identità supplementari nel registro dello stato civile

1 Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari:

a.
le persone da proteggere secondo l'articolo 5 lettera e della legge federale del 23 dicembre 201180 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);
b.
i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPTes;
c.
le persone che operano come agenti infiltrati secondo l'articolo 285a del Codice di procedura penale81, l'articolo 73 della Procedura penale militare del 23 marzo 197982 o secondo il diritto cantonale;
d.
le persone alle quali è fornita un'identità fittizia in virtù dell'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 199783 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
e.
le persone che raccolgono informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in virtù dell'articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 200884 sul servizio informazioni civile e alle quali sono a tal fine forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 200985 sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

2 Le richieste volte a rilevare nel registro dello stato civile una o più identità supplementari devono contenere i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale.

3 Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).86

4 Le autorità cantonali presentano le loro richieste all'Ufficio federale di polizia. Quest'ultimo verifica l'autenticità dell'autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.87

5 La registrazione, le comunicazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.88

79 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

80 RS 312.2

81 RS 312.0

82 RS 322.1

83 RS 120

84 RS 121

85 RS 121.1

86 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

87 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

88 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 16 Esame

1 L'autorità dello stato civile esamina se:

a.
è data la sua competenza;
b.
è comprovata l'identità ed è dato l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate;
c.89
i dati disponibili ...90 e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

2 Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore.

3 ...91

4 Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili.92

5 L'autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino.

6 Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l'articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.93

7 L'autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell'ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3bis CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.94

8 L'autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un'unione domestica registrata ne informa l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo periodo LUD) e avverte l'autorità di vigilanza. 95

89 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

90 Espr. stralciata giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

91 Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

92 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

93 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

94 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

95 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 16a96 Conferma della correttezza

1 Agli interessati può essere chiesta una conferma scritta della correttezza dei dati in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera c in occasione:

a.
del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile;
b.
dell'esame dello stato dei dati disponibili.

2 Prima di ricevere la conferma della correttezza dei dati, l'ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 Codice penale, CP97). L'allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti.

3 L'interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati. Salvo in casi eccezionali particolarmente fondati, la firma va apposta in presenza di un ufficiale dello stato civile.

4 La conferma della correttezza dei dati è archiviata assieme ai documenti giustificativi del processo di documentazione.

96 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

97 RS 311.0

Art. 17 Prova di dati non controversi (art. 41 CC)

1 L'autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:

a.
la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso; e
b.
in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

2 L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

3 L'autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.98

98 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 1899 Firma

1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

a.
il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
b.
la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
bbis.100
la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1);
c.101
la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio o dopo la registrazione dell'unione domestica costituita all'estero (art. 12 cpv. 3);
d.102
...
e.
la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
f.
la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2);
g.
la dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 8a titolo finale CC (art. 14a cpv. 2);
h.103
la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1);
hbis.104
il consenso alla dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 2);
i.
la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
j.
la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);
k.105
la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);
l.
il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2);
m.106
la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1 e 2);
n.
la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
o.107
la dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n cpv. 4 e 75o cpv. 1 lett. c);
p.108
...

2 Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

99 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

100 Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

101 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

102 Abrogata dalla cifra I dell'O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

103 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

104 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

105 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

106 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

107 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

108 Abrogata dalla cifra I dell'O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 18a109 Autenticazione

1 Il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Poco prima verifica la sua identità.

2 Autentica la conformità delle copie e delle fotocopie all'originale.

3 Il funzionario che dubita dell'autenticità di una firma o non è certo che il documento sia stato allestito dall'autorità competente può chiederne l'autenticazione da parte del servizio competente in Svizzera o all'estero.

109 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 19a111 Errori

1 Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all'autorità di vigilanza.

2 Ogni interessato può segnalare errori all'autorità di vigilanza.

3 Se ha accettato documenti contenenti errori, l'interessato deve essere sentito prima di rettificarli.

111 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Sezione 2: Competenza

Art. 20112 Nascita

1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo.

3 La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi.

4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.

112 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 20a113 Morte

1 La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

3 Se non è possibile accertare il luogo in cui è sopraggiunta, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere; l'ufficio dello stato civile competente documenta la data e l'ora del rinvenimento del cadavere.

4 Qualora sia successivamente accertato che la morte è avvenuta in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui il cadavere è stato rinvenuto, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e l'ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. I dati concernenti il luogo, la data e l'ora della morte possono sempre essere rettificati d'ufficio oppure, se la prova è controversa, per ordine dell'autorità giudiziaria.

5 Se il morto non può essere identificato entro un termine ragionevole, l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, la data e l'ora della morte o del rinvenimento, il sesso, l'età presunta, gli eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere.

6 Qualora sia successivamente accertata l'identità della persona deceduta, l'ufficio dello stato civile competente, su decisione dell'autorità di vigilanza, la indica a complemento della documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 e documenta nuovamente la morte.

113 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 20b114 Casi particolari di nascita e di morte

1 La competenza per documentare le nascite e le morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960115 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dall'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953116 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

2 Se è considerata certa, la morte di una persona il cui cadavere non è stato rinvenuto è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è verosimilmente avvenuta (art. 34 e 42 CC).

3 Se non possono essere presentati documenti di stato civile, le nascite e le morti avvenute all'estero sono documentate sulla base di una decisione giudiziaria dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria competente secondo il diritto cantonale (art. 40 cpv. 1 lett. a).

114 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

115 RS 748.225.1

116 RS 747.30

Art. 21117 Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni118

1 Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.119

2 La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all'estero è retta per analogia dall'articolo 23.120

3 Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l'apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

4 La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista nell'articolo 17 è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile.

117 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

118 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

119 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

120 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera

1 Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate.

2 Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

3 L'autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

4 Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Art. 23121 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

1 Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dal competente ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato. Se la persona è originaria di più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile.

2 Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza dall'ufficio dello stato civile:

a.
del Cantone d'origine del cittadino svizzero per il quale la documentazione produce effetti di diritto di famiglia;
b.
del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili e non è data la competenza di cui alla lettera a;
c.
del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b.

3 L'autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un'iscrizione conformemente all'articolo 32 capoverso 1 LDIP122 comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che, all'estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un'unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA123). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell'iscrizione.124

4 Il diritto cantonale stabilisce quale ufficio sia competente per le documentazioni previste nell'articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.

5 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7. L'obbligo d'informare l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziati da una causa di nullità è retto dall'articolo 16 capoverso 8.125

121 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

122 RS 291

123 RS 142.201

124 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

125 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 23a126 Mandato precauzionale

Su richiesta, qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per:

a.
l'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato;
b.
la modifica dell'iscrizione;
c.
la cancellazione dell'iscrizione.

126 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

Sezione 3: Registrazione dei dati

Art. 24 Nomi

1 I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.127

2 Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:

a.
aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure
b.
ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.128

3 I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».

4 Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l'ordine.

127 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

128 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

Art. 26129 Nomi di località

1 È documentato come luogo:

a.
il nome del Comune svizzero giusta l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera;
b.
il nome dello Stato estero o della regione d'importanza internazionale geograficamente delimitata; i nomi di città, quartieri, località e divisioni territoriali sono registrati a titolo complementare come sono registrati nei documenti probatori, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80).

2 Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata conformemente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»130 gestita dalla Cancelleria federale.131

3 Se il luogo dell'evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall'Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione132.133

129 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

130 La lista della denominazione degli Stati è consultabile sul sito www.bk.admin.ch > Sostegno al Governo > Lingue > Terminologia > Elenco degli Stati.

131 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

132 La lista Codici degli Stati e dei territori utilizzata nelle statistiche della Confederazione è consultabile sul sito www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.

133 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Sezione 4:135 Documentazione

135 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 28

1 La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di documentazione nel registro dello stato civile.

2 Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la documentazione identificandosi personalmente come utenti..

Sezione 5: Modifica dei dati

Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile

1 La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all'articolo 43 CC è effettuata per ordine dell'autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall'ufficio dello stato civile che ha commesso l'errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.136

2 Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica spetta all'autorità di vigilanza competente per:

a.
la prima documentazione dei dati dello stato civile da modificare; o
b.
i fatti di stato civile che hanno avuto luogo prima dell'ultima documentazione e devono successivamente essere documentati.137

3 Se le competenze non sono chiare, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'UFSC.138

4139

136 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

137 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

138 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

139 Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 30141 Da parte di un'autorità giudiziaria

1 La modifica ordinata da un'autorità giudiziaria è eseguita dall'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria.

2 Se concerne più Cantoni, la competenza è retta per analogia dall'articolo 29.

141 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Sezione 6: Documenti giustificativi

Art. 31142 Archiviazione

1 I Cantoni sono responsabili dell'archiviazione adeguata e sicura dei documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7) e dei documenti relativi ad altri dati del registro dello stato civile (art. 8).

2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un sistema centrale per archiviare in forma elettronica i documenti giustificativi.

3 Gli uffici dello stato civile devono archiviare i documenti giustificativi in forma elettronica se la modifica di dati dello stato civile concerne più autorità di vigilanza e la competenza è retta dall'articolo 29 capoverso 2.

4 I documenti giustificativi relativi alla documentazione di dati dello stato civile, inoltrati alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) secondo l'articolo 2b dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999143 sull'asilo, sono conservati da quest'ultima. La SEM li tiene a disposizione delle autorità dello stato civile.

142 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

143 RS 142.311

Art. 32 Termine di conservazione

1 I documenti giustificativi vanno conservati per 50 anni.

2 Se sono digitalizzati e archiviati in forma elettronica nel sistema centrale (art. 31 cpv. 2), i documenti giustificativi cartacei possono essere distrutti tre mesi dopo l'archiviazione, sempre che ne sia stata proposta la restituzione alle persone interessate e queste vi abbiano espressamente rinunciato.144

3 Agli atti di stato civile stranieri nonché alle decisioni giudiziarie e amministrative straniere che non possono essere restituiti si applica il capoverso 1.145

144 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

145 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

1 La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.

2 Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

Capitolo 4: Obblighi di notificazione

Sezione 1: Nascita e morte

Art. 34146 Nascita

La nascita è notificata:

a.
dalla direzione dell'ospedale, della casa per partorienti o di un istituto analogo in cui è avvenuta; la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori, a condizione di assumersene la responsabilità;
b.147
se le condizioni di cui alla lettera a non sono adempiute, nell'ordine seguente: dal medico, dalla levatrice o dall'ostetrico;
bbis.148
se le condizioni di cui alle lettere a e b non sono adempiute, nell'ordine seguente: dagli aiutanti del medico, dagli aiutanti della levatrice o dell'ostetrico, da ogni altra persona presente al parto, dalla madre;
c.
dall'autorità competente conformemente al diritto cantonale se si tratta di un trovatello (art. 38);
d.
da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

146 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

147 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

148 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 34a149 Morte

1 La morte è notificata:

a.
dalla direzione dell'ospedale, dell'istituto medico sociale o dell'istituto analogo in cui è avvenuta; a condizione di assumersene la responsabilità, la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori;
b.
dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a;
c.
da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

2 Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione.

3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l'autorità di polizia. Quest'ultima notifica la morte all'ufficio dello stato civile.150

149 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

150 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

1 Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.151 La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.152

2 L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall'altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all'autorità di vigilanza.

3 Esso denuncia all'autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2).

4 Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto.153 Tale servizio invia senza indugio la notificazione della morte per scritto, in forma cartacea o elettronica, all'ufficio dello stato civile competente.154

5 Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico.

6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera bbis, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.155

6bis Un certificato scritto del medico curante tenuto a notificare la nascita conformemente all'articolo 25 della legge del 18 dicembre 1998156 sulla medicina della procreazione (LPAM) deve attestare all'ufficio dello stato civile che al momento della nascita la madre è sposata con una donna e che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM. Il certificato può essere presentato, insieme alla notifica della nascita o successivamente, all'ufficio dello stato civile in cui è stata documentata la nascita.157

7 Se è fatta in forma cartacea, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare la morte.158

8 La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall'articolo 89 capoverso 4.159

151 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

152 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

153 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

154 Nuovo testo giusta del per. giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

155 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3925). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

156 RS 810.11

157 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

158 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

159 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 35a160 Nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale

1 Se il sesso del neonato non può essere stabilito in modo univoco e ciò è attestato da un certificato medico, in un primo momento la nascita può essere notificata e documentata senza indicare il sesso.

2 Il sesso deve essere notificato, al più tardi tre mesi dopo il giorno della nascita, all'ufficio dello stato civile che ha documentato la nascita. I genitori sono tenuti alla notifica. Nel contempo possono dare nuovi nomi al figlio.

3 Il sesso notificato a posteriori va documentato per ordine dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile. Essa ordina, se del caso, la rettifica dell'iscrizione dei nomi del bambino.

160 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 36 Sepoltura o cremazione

1 La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

2 In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.

3 Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell'autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l'iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell'autorità di vigilanza.

Art. 37161 Cognome del figlio di genitori coniugati

1 Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.

2 Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome dei figli, al momento della notificazione della nascita del primo figlio i genitori dichiarano per scritto all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.162

3 Se in occasione del matrimonio hanno determinato quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli, i genitori possono, al momento della notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC).

4 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

5 Le firme sono autenticate se la dichiarazione di cui al capoverso 3 non è fatta al momento della notificazione della nascita.

161 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

162 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

Art. 37a163 Cognome del figlio di genitori non coniugati

1 Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

2 Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale spetta a un solo genitore (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile.

3 Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, al momento della notificazione della nascita i genitori dichiarano per scritto all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.

4 La dichiarazione di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente.

5 In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

6 Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita.

163 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

Art. 37b164 Consenso del figlio

1 Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC).

2 Il figlio deve dare il suo consenso personalmente. In Svizzera può darlo a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può darlo alla rappresentanza svizzera.

164 Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

Art. 37c165 Nomi del figlio

1 I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, salvo che i genitori non esercitino insieme l'autorità parentale.

2 I nomi devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.

3 L'ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino.

165 Originario art. 37.

Art. 38 Trovatello

1 Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l'autorità competente conformemente al diritto cantonale.

2 L'autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all'ufficio dello stato civile.

3 Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell'autorità di vigilanza.

Sezione 2: Eventi, dichiarazioni e decisioni esteri

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Capitolo 5: Comunicazioni ufficiali

Art. 40 Autorità giudiziarie

1 L'autorità giudiziaria comunica:

a.
la sentenza constatante la nascita o la morte;
b.
la sentenza constatante il matrimonio;
c.
la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
d.166
la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
e.
le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
f.
la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
g.
la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
h.
la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
i.
la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC);
j.167
la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;
k.168
la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);
l.169
la sentenza constatante l'unione domestica;
m.170
la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell'unione domestica registrata.

2 L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

166 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625).

167 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

168 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

169 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

170 Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 41 Autorità amministrative

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:171

a.
l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali;
b.
l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;
c.172
il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
d. 173
il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);
e.174
l'accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del 20 giu. 2014175 sulla cittadinanza).

171 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

172 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

173 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

174 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3061). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 4 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

175 RS 141.0

Art. 42 Altri casi

1 I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

a.
l'adozione (art. 264 segg. CC);
b.
il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);
c.176
l'istituzione di una curatela generale o l'accertamento dell'efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 449c CC) e la revoca della curatela (art. 399 cpv. 2 CC);
d.177
il blocco della divulgazione dei dati e la revoca del blocco (art. 46).

2 La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento.

176 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

177 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

1 La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.178

2 Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

3 Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:

a.
all'autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i);
b.
all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).179

5 La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.180

6 L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.181

7 Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l'articolo 89 capoverso 4.182

178 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

179 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

180 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

181 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

182 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Capitolo 6: Divulgazione dei dati

Sezione 1: In generale

Art. 44 Segreto d'ufficio

1 Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

2 È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.

Art. 44a183 Competenza per la divulgazione

1 La divulgazione d'ufficio è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

2 L'allestimento su richiesta degli atti dello stato civile è disciplinato come segue:

a.
i documenti relativi a fatti di stato civile sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che ha documentato i fatti;
b.
i certificati relativi allo stato civile o allo stato di famiglia sono rilasciati dall'ufficio di stato civile del luogo d'origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio;
c.
i certificati di famiglia e i certificati relativi all'unione domestica possono inoltre essere rilasciati, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato;
d.
gli estratti di un registro dello stato civile cartacei sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che conserva il registro (art. 92a cpv. 1).184

3 Se al richiedente non è chiaro quale sia l'ufficio dello stato civile competente per la divulgazione dei dati, l'UFSC, se dispone delle informazioni necessarie, lo indirizza su richiesta all'ufficio competente.185

4 Se più uffici dello stato civile sono competenti e se dal trattamento della domanda da parte di più uffici risulterebbe un onere relativamente importante, l'UFSC può stabilire quale ufficio è competente per la divulgazione dei dati o divulgare i dati esso stesso.186

183 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

184 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

185 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

186 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 45 Condizioni per la divulgazione

1187

2 I dati dello stato civile non aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c) o non ancora documentati in modo giuridicamente soddisfacente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.188

187 Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

188 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 46 Blocco della divulgazione

1 L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:

a.
su richiesta o d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione della persona interessata o previsto dalla legge;
b.189
sulla base di una decisione giudiziaria;
c.190
a titolo di provvedimento superprovvisionale in attesa di una decisione giudiziaria; il ricorso non ha effetto sospensivo;
d.191
se i dati non sono attuali e un aggiornamento è possibile in un futuro prossimo.

1bis A titolo di provvedimento superprovvisonale ai sensi del capoverso 1 lettera c, l'autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell'unione domestica registrata.192

2 Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l'autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco.

3 È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all'informazione circa l'identità dei genitori del sangue (art. 268c CC).

189 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

190 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

191 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

192 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 46a193 Blocco dell'uso

1 L'autorità di vigilanza blocca l'uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento.

2 Essa revoca il blocco non appena può escludere l'eventualità di un uso abusivo dei dati.

193 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 47194 Forma della divulgazione

1 I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6) sotto forma di atto pubblico.

2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

a.
mediante una conferma scritta o un'attestazione scritta, sotto forma di atto pubblico;
b.
mediante una copia o trascrizione autenticata dell'iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo, sotto forma di atto pubblico;
c.
mediante una copia o trascrizione autenticata del documento giustificativo, sotto forma di atto pubblico;
d.
secondo le disposizioni applicabili, quando l'UCC ne fa richiesta;
e.
oralmente agli uffici dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato con certezza.
f.
mediante una copia non autenticata dei registri dello stato civile considerati archivi secondo l'articolo 6a capoverso 3.

3 L'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del registro dello stato civile da parte delle autorità esterne allo stato civile è retto dall'articolo 43a capoversi 4 e 5 CC.195

194 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

195 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d'introduzione del sistema d'informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

Art. 47a196 Atti pubblici su carta e autenticazione di documenti su carta

1 Gli atti pubblici e le autenticazioni su carta devono recare la data ed essere muniti della firma dell'ufficiale dello stato civile attestante la conformità e del bollo dell'ufficio.

2 L'UFSC emana istruzioni sulla qualità della carta e sulle modalità di scrittura dei documenti dello stato civile. I fatti dello stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati sulla carta di sicurezza definita dall'UFSC.

3 All'autenticazione ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 dei documenti di partenza si applica l'ordinanza del 8 dicembre 2017197 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE), in particolare l'articolo 17 OAPuE.

196 Introdotto dall'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

197 RS 211.435.1

Art. 47b198 Atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica

1 La persona nominata o eletta ufficiale dello stato civile è autorizzata a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi atti pubblici e autenticazioni.

2 Le autorità cantonali di vigilanza e l'UFSC possono autorizzare i propri collaboratori a procedere alle autenticazioni ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 in forma elettronica.

3 L'UFSC può autorizzare i propri collaboratori a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi gli atti pubblici e le autenticazioni nell'ambito dell'articolo 92b capoverso 1bis.

4 È applicabile l'OAPuE199.

5 Alla trasmissione di documenti di stato civile si applica l'articolo 89 capoverso 4.200

198 Introdotto dall'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

199 RS 943.033

200 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 48 Forza probatoria

I documenti giusta l'articolo 47 hanno la stessa forza probatoria dei supporti di dati (registro dello stato civile e documenti giustificativi) a partire dai quali sono divulgati dati dello stato civile.

Sezione 2: Divulgazione d'ufficio201

201 Originario avanti l'art. 49.

Art. 49203 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

1 Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'amministrazione comunale dell'attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato in particolare:

a.204
la nascita, la morte, la dichiarazione di scomparsa e l'annullamento di tale dichiarazione;
b.205
ogni modifica del cognome, dello stato civile, della cittadinanza, della filiazione o del sesso;
c.
ogni modifica di dati dello stato civile, se ha effetto sui dati attuali della persona;
d.206
...

2 Nella comunicazione è indicato il numero AVS207 dell'interessato, se l'UCC glielo ha attribuito (art. 8a).

3 L'invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica.208

203 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

204 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

205 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

206 Abrogata dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

207 Nuova espressione giusta l'all. cifra II n. 8 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

208 Vedi anche l'art. 99b.

Art. 49a209 All'ufficio dello stato civile del luogo d'origine

1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d'origine l'acquisizione volontaria della cittadinanza comunale.

2 Se l'interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d'origine e se il Cantone d'origine lo richiede, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine:

a.
la nascita e la morte;
b.
ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza;
c.
ogni modifica dei dati dello stato civile.

209 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 2005 (RU 2005 5679). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 50 All'autorità di protezione dei minori210

1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:211

a.212
la nascita di un figlio, se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore;
b.
la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre;
c.
il riconoscimento di un figlio minorenne;
cbis.213
la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta fatta insieme all'atto del riconoscimento e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi;
cter.214
l'iscrizione successiva di una seconda madre secondo l'articolo 35 capoverso 6bis;
d.
la morte di un genitore esercitante l'autorità parentale;
dbis.215
la morte nel corso del primo anno di vita di un figlio, se non sussiste alcun rapporto di filiazione con un secondo genitore;
e.
il ritrovamento di un trovatello;
f.216
l'adozione di un figlio avvenuta all'estero.

2 ...217

3 L'autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero con un minorenne lo comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio di quest'ultimo.218

210 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

211 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

212 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

213 Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). Seconda parte del per. in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1327).

214 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

215 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

216 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

217 Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

218 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 51219 Alla Segreteria di Stato della migrazione220

1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:221

a.
le nascite;
b.222
il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione;
c.223
i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;
d.
le morti.

2 L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.224

219 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

220 La designatzione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1°gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

221 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

222 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

223 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

224 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 52 All'Ufficio federale di statistica

1 L'Ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 aprile 2025225 sulla statistica federale.226

2 Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.227

225 RS 431.011

226 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 2 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

227 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).

Art. 52a228 All'Ufficio federale di polizia

Il registro dello stato civile trasmette automaticamente una corrispondente informazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008229 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d'identità RIPOL, a cui l'Ufficio federale di polizia ha accesso secondo la tabella che figura nell'allegato.

228 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3925 5111). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

229 RS 361

Art. 53230 Agli organi dell'AVS

1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'UCC:

a.
i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e numeri 1 e 3, lettere f, l, m e n numeri 1 e 2, in occasione della nascita (art. 15a cpv. 1) oppure del rilevamento successivo nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2);
b.
la modifica dei dati comunicati assieme all'indicazione del numero AVS (art. 8 lett. b);
c.
i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e numeri 1 e 3, lettere f, g, l, m e n numeri 1 e 2 in occasione della dichiarazione di scomparsa o della morte.

2 I dati sono trasmessi automaticamente in forma elettronica.

230 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 54 Alle autorità estere

1 I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

2 Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d'ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).

3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente al SIS all'attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.231

231 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere

1 L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963232 sulle relazioni consolari).

2 L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:

a.
cognomi;
b.
nomi;
c.
sesso;
d.
luogo e data della nascita;
e.
luogo e data della morte.
Art. 56 Ad altri uffici

1 Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale.

2 Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali.233

3 I principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44) si applicano anche all'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.234

233 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679).

234 Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679).

Sezione 3: Divulgazione su richiesta

Art. 58 Ai tribunali e alle autorità amministrative

1 Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali.

2 Le richieste della Croce Rossa Svizzera nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti, segnatamente per quanto riguarda la ricerca di origini e di persone scomparse, sono equiparate alle richieste di tribunali e autorità amministrative svizzere.236

236 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 59 A privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

Art. 60237 Ai ricercatori

1 I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

2 I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:

a.
anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento;
b.
comunicare i dati a terzi soltanto con il consenso dell'ufficiale dello stato civile;
c.
garantire che in caso di pubblicazione dei risultati sia impossibile identificare gli interessati.

3 Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso.

237 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 61 Ad autorità estere

1 Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.

2 La richiesta è indirizzata all'UFSC.

3 La rappresentanza estera deve provare che:

a.
nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l'informazione desiderata dall'avente diritto (art. 59);
b.
la persona legittimata rifiuta d'informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera;
c.
si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle della Svizzera;
d.
rispetta il principio della reciprocità.

4 L'UFSC richiede l'estratto direttamente all'ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un'autorità dello Stato d'origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963238 sulle relazioni consolari. L'ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all'Ufficio federale all'attenzione della rappresentanza estera.

5 Non sono percepiti emolumenti.

Capitolo 7: Preparazione e celebrazione del matrimonio

Sezione 1: Procedura preparatoria

Art. 62 Competenza

1 L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

a.239
all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati;
b.
all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero.

2 Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.

3 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.240

239 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

240 Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 63 Inoltro della domanda

1 I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile competente.

2 I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.241

241 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 64242 Documenti

1 Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

a.
i certificati del loro attuale domicilio;
b.243
i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata con una terza persona: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
c.
i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

2 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.

242 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

243 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 65 Dichiarazioni

1 I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

a.
i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;
b.244
...
c.245
non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
d.246
non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente con una terza persona.

1bis L'ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà.247

2 L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

a.
matrimonio forzato (art. 181a CP248);
b.
reati contro l'integrità sessuale (art. 187-200 CP);
c.
crimini o delitti contro la famiglia (art. 213-220 CP);
d.
falsità in atti (art. 251-257 CP);
e.
violazione agli articoli 115-122 della legge federale del 16 dicembre 2005249 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)250.251

2bis L'ufficiale dello stato civile autentica le firme.252

3 In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.253

244 Abrogata dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

245 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679).

246 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

247 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

248 RS 311.0

249 RS 142.20

250 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

251 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

252 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

253 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 66 Esame della domanda

1 L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

2 Inoltre, esso esamina se:

a.
la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
b.
esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
c.
è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art. 94 CC);
d.254
non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC);
e.255
i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC);
f.256
sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC).

3 L'ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l'ufficio senza indugio e gratuitamente.257

254 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

255 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

256 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

257 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 67258 Chiusura della procedura preparatoria

1 L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.259

3 Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.260

4 L'ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai fidanzati il rifiuto di celebrare il matrimonio indicando i rimedi giuridici.

5 L'ufficiale dello stato civile comunica l'identità dei fidanzati che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato.

6 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.261

258 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

259 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

260 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

261 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 68262 Termine

Il matrimonio può essere celebrato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

262 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3815).

Art. 69263 Collaborazione con altre autorità

1 Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1.

2 I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

263 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Sezione 2: Celebrazione del matrimonio

Art. 70 Luogo

1 Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).

2 L'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

3 Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.264

264 Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

Art. 71 Forma della celebrazione

1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati.

2 L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente ai fidanzati una delle seguenti domande in funzione del sesso:

«N. N. dichiara lei di voler prendere M. M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»265

3 Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l'ufficiale dello stato civile dichiara:

«Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio».

4 Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

5 Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l'autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).266

265 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

266 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 72 Prescrizioni organizzative particolari

1 Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

2 Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l'accordo di tutti i fidanzati.

3 La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 73 Domicilio all'estero

1 L'autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP267).

2 La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

a.
la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP);
b.268
i documenti di cui all'articolo 64.

3 Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).269

267 RS 291

268 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

269 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Art. 74a271 Elusione del diritto degli stranieri

1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

2 L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti.

3 L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

4 Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

5 L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

6 L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a:

a.
i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici;
b.
l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera;
c.
l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.272

7 L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA273). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.274

8 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.275

271 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625).

272 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

273 RS 142.201

274 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3061). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

275 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio

Art. 75

1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati.

2 La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.276

276 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Capitolo 7a:277 Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

277 Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2923). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

Art. 75n Dichiarazione di conversione

1 In Svizzera i partner che desiderano convertire in matrimonio l'unione domestica registrata costituita in Svizzera o all'estero prima del 1° luglio 2022 possono fare la dichiarazione di conversione a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero possono fare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera competente.

2 Devono fare la dichiarazione di conversione congiuntamente, di persona e in forma scritta.

3 Se dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si presentino di persona all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione di conversione può essere ricevuta al di fuori dei locali ufficiali.

4 Le loro firme sono autenticate.

Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia

1 Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nel locale dei matrimoni, nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento, vale quanto segue:

a.
la ricezione della dichiarazione di conversione è pubblica;
b.
i testimoni devono essere scelti da entrambi i partner;
c.
l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione, la fa firmare ai due partner e ai due testimoni e autentica le firme.

2 Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n.

Capitolo 8: Sistema centrale d'informazione sulle persone278

278 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 76279 Organi responsabili

1 L'UFG è responsabile della gestione nonché delle nuove versioni e degli aggiornamenti (sviluppo) del sistema centrale d'informazione sulle persone (sistema).

2 Prende in particolare misure per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

3 I servizi che usano il sistema sono responsabili nel loro campo della protezione e della sicurezza dei dati.

279 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 77280 Finanziamento, prestazioni ed emolumenti

1 La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema. Assicura il funzionamento dell'applicazione e l'assistenza tecnica ai Cantoni.

2 I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 600 000 franchi per l'utilizzo del sistema per scopi inerenti allo stato civile. L'UFG concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le modalità di pagamento e fattura annualmente l'emolumento ai Cantoni.

3 I Cantoni forniscono le loro prestazioni di cui agli articoli 78-78b senza essere indennizzati dalla Confederazione.

280 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 78a282 Commissione tecnica

1 Al fine di garantire la partecipazione dei Cantoni allo sviluppo del sistema è istituita una commissione tecnica.

2 La commissione tecnica è composta da nove membri. L'UFG e la CDDGP nominano ciascuno quattro rappresentanti. L'UFG designa inoltre il presidente.

3 La commissione tecnica ha in particolare i seguenti compiti:

a.
elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema;
b.
trattamento delle questioni tecniche relative all'applicazione del sistema.

4 L'UFG può disciplinare i dettagli dell'organizzazione della commissione tecnica in un regolamento.

282 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 78b283 Specialisti

1 I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione dell'UFG specialisti per lo sviluppo del sistema.

2 Gli specialisti collaborano in particolare:

a.
all'elaborazione e alla verifica dei piani e dei requisiti;
b.
all'elaborazione di scenari di test e casi di test;
c.
al collaudo del sistema;
d.
alla documentazione del sistema.

283 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 79 Diritti d'accesso

1 I diritti di accesso delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.284

2 Essi sono illustrati nella tabella in allegato.

3 L'accesso è accordato, modificato e soppresso dal SIS.285

4 Le domande di accesso ai dati mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 43a capoverso 4 CC sono presentate all'UFG.286

284 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

285 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

286 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 80288 Set di caratteri

I dati sono registrati con il set di caratteri ISO-Norm 8859-1 + Latin Extended-A289.

288 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

289 La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. Può inoltre essere consultata gratuitamente sul sito Internet dell'Organizzazione nazionale per la normalizzazione, www.iso.org.

Capitolo 9: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 81 Diritto d'informazione

1 Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono.

2 L'informazione è rilasciata conformemente all'articolo 47. Le spese sono rette dall'ordinanza del 27 ottobre 1999290 sugli emolumenti in materia di stato civile.291

290 RS 172.042.110

291 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 82 Sicurezza dei dati

1 I dati dello stato civile, i programmi e la documentazione dei programmi vanno protetti adeguatamente da accessi, modifiche o distruzione non autorizzati nonché furto.

2 Gli uffici dello stato civile, le autorità di vigilanza e l'UFSC adottano nel loro settore le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di un guasto al sistema.

3 L'UFSC emana, in base alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica del Consiglio federale e del DFGP, le istruzioni relative alle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede al coordinamento con i Cantoni.

Art. 83 Vigilanza

1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile.

2 L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.292

3 Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.293

4 L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.294

292 Nuovo testo giusta la cifra II n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

293 Introdotto dall'all. 2 cifra II n. 27 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

294 Introdotto dall'all. 2 cifra II n. 27 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Capitolo 10: Vigilanza e competenze delle autorità federali295

295 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 84 Autorità

1 L'UFSC esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile e provvede all'applicazione corretta e uniforme del diritto federale.296

2 Le autorità di vigilanza si occupano dell'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d'intesa con l'UFSC.

3 L'UFSC esercita l'alta vigilanza segnatamente attraverso i seguenti strumenti:

a.
emanazione d'istruzioni;
b.
emanazione e messa a disposizione di moduli dello stato civile obbligatori o facoltativi;
c.
ispezione delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile;
d.
ricezione dei rapporti periodici d'ispezione cantonali (art. 85 cpv. 2);
e.
preparazione dell'approvazione di atti normativi cantonali nell'ambito dello stato civile (art. 49 cpv. 3 CC);
f.
preparazione dei ricorsi dell'UFG contro le decisioni cantonali in materia di stato civile (art. 90 cpv. 4);
g.
consulenza e sostegno delle autorità cantonali dello stato civile e delle rappresentanze svizzere sulle questioni di stato civile;
h.
formazione del personale consolare in materia di stato civile;
i.
garanzia della conformità del registro dello stato civile con le disposizioni del diritto federale;
j.
salvaguardia degli interessi della Svizzera nella Commissione internazionale dello stato civile (CISC);
k.
esame delle domande di divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità estere (art. 61).297

4 Ai fini dello scambio e dell'ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero.

5 L'UFG298 può concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile.299

6 Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto del registro dello stato civile. Ha in particolare i seguenti compiti:

a.
emanazione di direttive tecniche;
b.
svolgimento di ispezioni tecniche;
c.
gestione dei registri dei Comuni e dei luoghi d'origine;
d.
scambio e acquisizione di atti dello stato civile;
e.
armonizzazione dei registri con il numero AVS.300

296 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

297 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

298 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

299 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

300 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

Art. 85 Ispezioni e rapporti

1 Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

2 Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all'UFSC su:301

a.
l'adempimento delle loro incombenze (art. 45 cpv. 2 CC);
b.
l'emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali;
c.
la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate;
d.
la giurisprudenza di base in materia di stato civile;
e.
l'adempimento di compiti, per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati nonché i provvedimenti volti all'integrazione dei disabili (art. 18 della LF del 13 dicembre 2002302 sui disabili);
f.
gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

3 ...303

301 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

302 RS 151.3

303 Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 86 Intervento d'ufficio

1 Le autorità di vigilanza intervengono d'ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, all'occorrenza a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone.

2 Lo stesso diritto spetta all'UFSC, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.304

3 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

304 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 87 Destituzione e rieleggibilità esclusa di un ufficiale dello stato civile

1 L'autorità di vigilanza pronuncia, d'ufficio o su proposta dell'UFSC, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni per l'eleggibilità previste dall'articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.

2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Art. 88305 Adeguamento tecnico di gruppi di dati dello stato civile

Se per un gruppo di dati dello stato civile che sono oggetto di documentazioni è necessario eseguire uno stesso adeguamento di natura puramente tecnica, l'UFSC può incaricare il Servizio Infostar mediante decisione scritta di adeguare tali dati nel registro dello stato civile.

305 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Capitolo 11: Procedura e rimedi giuridici

Art. 89 Principi procedurali

1 Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale.

2 La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.306

3 I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

a.
li concernono personalmente;
b.307
concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;
c.
concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado;
d.
concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato;
e.
se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.308

4 Le procedure tra privati e autorità dello stato civile possono essere eseguite in forma elettronica alle seguenti condizioni:

a.
l'identità dell'autore deve essere inequivocabilmente comprovata;
b.
le firme devono soddisfare i requisiti della firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016309 sulla firma elettronica;
c.
l'integrità e la confidenzialità della trasmissione devono essere garantite.310

5 Le decisioni possono essere notificate per via elettronica alle parti che hanno acconsentito a questa modalità di trasmissione.311

306 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

307 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

308 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679).

309 RS 943.03

310 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

311 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 90 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza.

2 Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.312

3 Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

4 L'UFG può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale.313

5 Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'UFSC all'indirizzo dell'UFG. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.314

312 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

313 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

314 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Capitolo 12: Disposizione penale

Art. 91

1 È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 34-39.

2 Gli uffici dello stato civile sono tenuti a denunciare le violazioni all'autorità di vigilanza.

3 I Cantoni designano le autorità competenti a giudicare le violazioni.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 92315 Uso dei mezzi informatici attuali

Dopo l'introduzione del sistema di documentazione Infostar, non devono più essere compiute documentazioni con altri mezzi informatici. L'UFSC disciplina la transizione.

315 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 92a316 Accesso ai registri dello stato civile cartacei

1 L'ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:

a.317
registro delle nascite, per 110 anni;
b.318
registro dei matrimoni, per 80 anni;
c.319
registro delle morti, per 50 anni;
d.
registro delle famiglie e registro dei riconoscimenti, a partire dalla loro introduzione.

1bis L'UFSC deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all'estero a cui il DFGP ha affidato funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.320

2 Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm.

3 Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l'articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l'articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri.

316 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

317 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

318 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

319 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

320 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 92b321 Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei

1 I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e dai documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista negli articoli 47−47b.322

1bis I dati tratti dai registri menzionati nell'articolo 92a capoverso 1bis sono divulgati dall'UFSC nella forma prevista dagli articoli 47−47b.323

2 Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzionate nell'articolo 92a capoverso 3.

3 L'atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell'adozione.

4 Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un'altra forma.

321 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

322 Nuovo testo giusta dell'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

323 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3925). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 92c324 Salvaguardia dei registri cartacei

1 Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati attestati nei registri delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.325

1bis I Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di archiviazione. In tale caso garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino alla loro consegna agli archivi cantonali.326

2 Essi si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e che non sia possibile accedere ai dati, modificarli o distruggerli senza autorizzazione, né trafugarli.

3 La salvaguardia dei documenti giustificativi relativi ai registri dello stato civile cartacei è retta dall'articolo 32 capoverso 2.

324 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

325 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

326 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 95 Attestato professionale federale329

1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.330

2 Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3 In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

329 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

330 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 96 Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale 331

1 Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni e ricevere le dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio, se:332

a.
la celebrazione del matrimonio da parte di queste persone corrisponde a una tradizione che è profondamente radicata nella popolazione; e
b.
la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

1bis ...333

2 L'autorità di vigilanza fa rapporto all'UFSC in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).334

331 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

332 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

333 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4309). Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).

334 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 98336 Annotazioni a margine e radiazioni

1 Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:

a.
il riconoscimento nonché l'annullamento del riconoscimento;
b.
l'adozione nonché l'annullamento dell'adozione; inoltre, in caso di adozione, l'iscrizione originaria va sostituita con un frontespizio che va eliminato se l'adozione è annullata;
c.
l'accertamento della paternità;
d.
il matrimonio successivo dei genitori;
e.
l'annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre;
f.
il cambiamento del cognome;
fbis.337
adeguamenti della grafia dei nomi in seguito alle richieste secondo l'articolo 99f;
g.
il cambiamento del nome;
h.
il cambiamento di sesso.

2 Nel registro delle nascite vanno iscritte su richiesta le seguenti annotazioni a margine:

a.
il cambiamento del cognome tra il 1° gennaio 1978 e l'entrata in vigore del capoverso 1 lettera f del presente articolo;
b.
il cambiamento del nome tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994;
c.
il cambiamento di sesso avvenuto prima del 1° gennaio 2002.

3 Nel momento in cui si radia un'iscrizione nel registro delle morti, va annotato a margine:

a.
l'annullamento della dichiarazione di scomparsa;
b.
la revoca dell'accertamento della morte.

4 Vanno radiate dal registro delle famiglie le iscrizioni concernenti:

a.
il figlio nel foglio del padre giuridico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione;
b.
il figlio nel foglio della madre biologica e del padre biologico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione in seguito all'adozione;
c.
la naturalizzazione di uno straniero, nel momento in cui se ne documenta l'annullamento nel registro dello stato civile.

5 Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 devono essere motivate; i fogli così invalidati sono radiati.

6 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica i fatti di stato civile menzionati nei capoversi 1-4 all'ufficio dello stato civile competente per aggiornare i registri dello stato civile cartacei.

7 I registri dello stato civile considerati archivi (art. 6a cpv. 3) non sono aggiornati.338

336 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

337 Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

338 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

Art. 99 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 I seguenti atti sono abrogati:

1.
ordinanza del 22 dicembre 1980339 concernente l'atto d'origine;
2.
ordinanza del 1° giugno 1953340 sullo stato civile eccettuati gli articoli 130-132 (art. 100 cpv. 3). Gli articoli 130-132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile sono abrogati con la messa in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile da parte del DFGP (art. 100 cpv. 3).

2 ...341

339 [RU 1981 34, 2000 2028]

340 [RU 1953 645; 1977 265; 1987 285; 1988 2030; 1991 1594; 1994 1384; 1997 2006; 1999 3028, 3480 art. 17 n. 3; 2001 3068; 2004 2915 art. 99 cpv. 1 n. 2. RU 2005 1823]

341 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 2915.

Art. 99a342 Disposizioni transitorie concernenti la modifica
del 21 novembre 2007

1 Al momento della prima attribuzione completa e della comunicazione del numero AVS (art. 8a), le persone rilevate nel registro dello stato civile sono annunciate all'UCC.

2 Dopo tale annuncio, ogni persona i cui dati sono trasferiti ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 o 2 è annunciata all'UCC.

3 La procedura concernente l'attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero AVS è retta dagli articoli 133bis e 134quater dell'ordinanza del 31 ottobre 1947343 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

342 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

343 RS 831.101

Art. 99c345

345 Introdotto dall'all. cifra II n. 2 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 2018 89). Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).

Art. 99d346 Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica, la persona che ha messo al mondo un infante privo di vita o che si dichiara per scritto procreatore può comunicare all'ufficio dello stato civile la venuta al mondo di un infante privo di vita avvenuta prima dell'entrata in vigore della modifica e farsi rilasciare una conferma.

346 Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309 5447).

Art. 99f348 Disposizioni transitorie della modifica del 26 giugno 2024

1 Una persona i cui dati sono stati iscritti nel registro dello stato civile prima dell'entrata in vigore della presente modifica può chiedere a ogni ufficio dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all'estero che i propri nomi siano scritto con il set di caratteri di cui all'articolo 80 della presente modifica.

2 La domanda può essere presentata:

a.
in qualsiasi momento nell'ambito della documentazione di un fatto di stato civile;
b.
dal 1° gennaio 2025, in qualsiasi momento e indipendentemente da un fatto di stato civile.

3 I coniugi aventi un cognome coniugale possono presentare soltanto congiuntamente la domanda per l'adeguamento della grafia dei nomi.

4 La domanda per un minorenne va presentata dal rappresentante legale. Se il minorenne ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario il suo consenso.

5 Per la domanda va utilizzato il modulo messo a disposizione dall'UFSC.

348 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, in vigore dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).

Art. 100 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

2 L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 Il DFGP stabilisce la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43
capoversi 1-3.349

349 Gli art. 22 e 43 cpv. 1 a 3 sono entrati in vigore il 1° lug. 2005 (O del DFGP dell'11 apr. 2005 - RU 2005 1823).

Allegato350

350 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2923). Aggiornato dal cifra II dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463) e dalla correzione del 10 set. 2013 (RU 2013 3021).

(art. 79)

Diritti d'accesso

Abbreviazioni

D
Documentare
R
Richiamare
RE
Registrare
AV
Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile
UFSC + aut. ab.
UFSC (UFSC) e autorità abilitate designate all'art. 43a cpv. 4 CC
USC CS
Collaboratore specialista dello stato civile
USC PD
Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)

Diritti d'accesso

Nomi dei campi dei dati

Uffici autorizzati all'accesso

USC PD

USC CS

AV

UFSC + aut. ab.

1.

Dati del sistema

1.1

Numeri del sistema

R

R

R

R

1.2

Tipo di iscrizione

D

RE

R

R

1.3

Stato dell'iscrizione

D

RE

R

R

1.4

Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi)

R351

R352

R353

D

2.

Numero d'identificazione personale

R

R

R

R

3.

Nomi

3.1

Cognome

D

RE

R

R

3.2

Cognome prima del matrimonio

D

RE

R

R

3.3

Nomi

D

RE

R

R

3.4

Altri nomi ufficiali

D

RE

R

R

4.

Sesso

D

RE

R

R

5.

Nascita

5.1

Data

D

RE

R

R

5.2

Ora

D

RE

R

R

5.3

Luogo

D

RE

R

R

5.4

Nati morti

D

RE

R

R

6.

Stato civile

6.1

Stato

D

RE

R

R

6.2

Data

D

RE

R

R

7.

Morte

7.1

Data

D

RE

R

R

7.2

Ora

D

RE

R

R

7.3

Luogo

D

RE

R

R

8.

Domicilio

D

RE

R

R

9.

Luogo di soggiorno

D

RE

R

R

10.

Stato di vita

D

RE

R

R

11.

Durevolmente incapace di discernimento

D

RE

R

R

12.

Genitori

12.1

Cognome della madre

D

RE

R

R

12.2

Nomi della madre

D

RE

R

R

12.3

Altri nomi ufficiali della madre

D

RE

R

R

12.4

Cognome del padre

D

RE

R

R

12.5

Nomi del padre

D

RE

R

R

12.6

Altri nomi ufficiali del padre

D

RE

R

R

13.

Genitori adottivi

13.1

Cognome della madre adottiva

D

RE

R

R

13.2

Nomi della madre adottiva

D

RE

R

R

13.3

Altri nomi ufficiali della madre adottiva

D

RE

R

R

13.4

Cognome del padre adottivo

D

RE

R

R

13.5

Nomi del padre adottivo

D

RE

R

R

13.6

Altri nomi ufficiali del padre adottivo

D

RE

R

R

14.

Attinenza/cittadinanza

14.1

Data (valida a partire da/valida fino a)

D

RE

R

R

14.2

Motivo dell'acquisto

D

RE

R

R

14.3

Annotazione del motivo dell'acquisto

D

RE

R

R

14.4

Motivo della perdita

D

RE

R

R

14.5

Annotazione del motivo della perdita erte

D

RE

R

R

14.6

Riferimento del registro delle famiglie

D

RE

R

R

14.7

Diritto di patriziato o di corporazione

D

RE

R

R

15

Dati relativi alla relazione

15.1

Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione)

D

RE

R

R

15.2

Data (valida a partire da/valida fino a)

D

RE

R

R

15.3

Motivo dello scioglimento

D

RE

R

R

351 D per gli indirizzi documentati dagli SC

352 D per gli indirizzi documentati dagli SC

353 D per gli indirizzi documentati dalle AV