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195.11

Ordinanza
concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

(Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

del 7 ottobre 2015 (Stato 15 dicembre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 50 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 26 settembre 20141 sugli Svizzeri all'estero (LSEst),

ordina:

Titolo primo: Svizzeri all'estero

Capitolo 1: Rete di contatti e informazione

Art. 1 Rete di contatti

(art. 9 cpv. 1 LSEst)

Le rappresentanze curano le relazioni sia con le istituzioni di cui all'articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero) sia con altre organizzazioni che operano specificatamente in ambito economico, scientifico, culturale e sociale con cui la comunità locale degli Svizzeri ha dei legami.

Art. 2 Informazione

(art. 10 LSEst)

1 La Confederazione informa gli Svizzeri all'estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti elezioni e votazioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero o di altre istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero e altri mezzi di comunicazione.

2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione sul suo sito Internet una raccolta delle principali basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero. Pubblica inoltre rimandi ad altri siti Internet contenenti informazioni pertinenti, segnatamente a siti che informano sulla vita politica in Svizzera.

3 Le rappresentanze informano periodicamente gli Svizzeri all'estero e le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero all'interno della loro circoscrizione consolare sulle questioni che li riguardano.

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero

Art. 3 Rappresentanza competente

(art. 12 cpv. 2 LSEst)

1 È competente la rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha il proprio domicilio.

2 Se la persona non ha eletto un domicilio fisso, è determinante il luogo di soggiorno.

3 Le circoscrizioni consolari sono designate dal DFAE, con riserva di approvazione da parte dello Stato ospite.

Art. 4 Annuncio

(art. 12 cpv. 1 LSEst)

1 Le persone che dalla Svizzera si trasferiscono all'estero devono annunciarsi presso la rappresentanza competente entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero. Devono dimostrare di aver notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera.

2 Per annunciarsi, lo Svizzero all'estero deve fornire prova della propria identità e della cittadinanza svizzera. Il DFAE specifica i documenti comprovanti a tal fine.

3 Al momento dell'annuncio, una persona che possiede più cittadinanze deve comunicare le sue cittadinanze straniere.

Art. 5 Iscrizione d'ufficio

(art. 11 cpv. 2 LSEst)

1 Nel caso in cui presti aiuto sociale urgente a una persona non iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero, la rappresentanza iscrive d'ufficio la persona in questione nel citato registro.

2 La rappresentanza competente chiede allo Svizzero all'estero di confermare a posteriori il proprio annuncio.

Art. 6 Comunicazione di cambiamenti

(art. 13 cpv. 1 LSEst)

1 Le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero sono tenute a notificare alla rappresentanza competente in particolare i seguenti cambiamenti:

a.
eventi, dichiarazioni e decisioni concernenti lo stato civile;
b.
cambiamento di indirizzo e dei dati di contatto;
c.
acquisto o perdita di una cittadinanza straniera.

2 L'obbligo di notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza (art. 39 dell'ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile) vale indipendentemente dall'iscrizione o meno nel registro degli Svizzeri all'estero.

Capitolo 3: Diritti politici

Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

Art. 7 Annuncio per l'esercizio dei diritti politici

(art. 19 cpv. 1 primo periodo LSEst)

1 Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano alla rappresentanza competente per scritto o presentandosi di persona.

2 ...3

3 Al momento dell'annuncio, gli Svizzeri all'estero indicano:

a.
cognome e nome;
b.
data e luogo di nascita;
c.
sesso;
d.
indirizzo;
e.
l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera e, se diverso, l'ultimo domicilio politico in Svizzera;
f.
tutti i Comuni e i Cantoni d'origine.

4 La rappresentanza inoltra l'annuncio al Comune di voto.4

3 Abrogato dalla cifra III dell'O del 25 ott. 2023, con effetto dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

4 Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 636).

Art. 8 Comune di voto

(art. 18 cpv. 1 e 2 LSEst)

1 È considerato Comune di voto l'ultimo Comune di domicilio in Svizzera.

2 Per gli Svizzeri all'estero che non sono mai stati domiciliati in Svizzera, il Comune di voto corrisponde al Comune d'origine. Se hanno più di un Comune d'origine, al momento dell'annuncio ne scelgono uno come Comune di voto.

3 Se il diritto cantonale prevede conformemente all'articolo 20 capoverso 1 LSEst un catalogo elettorale centrale, l'ufficio che tiene il catalogo elettorale centrale è considerato Comune di voto.

Art. 9 Iscrizione nel catalogo elettorale

(art. 19 cpv. 1 secondo periodo LSEst)

1 Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel proprio catalogo elettorale.

2 Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero l'iscrizione nel catalogo elettorale.

3 Se intende rifiutare l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza, spiegando i motivi del rifiuto.

Art. 11 Radiazione dal catalogo elettorale

(art. 19 cpv. 3 LSEst)

1 Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale:

a.
in caso di radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero (art. 14 cpv. 1 LSEst);
b.
in caso di esclusione dal diritto di voto (art. 17 LSEst);
c.
se questi ha dichiarato alla rappresentanza competente di rinunciare all'esercizio dei diritti politici (art. 19 cpv. 2 LSEst); o
d.
se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario.

2 Gli Svizzeri all'estero con diritto di voto radiati dal catalogo elettorale possono presentare una richiesta motivata alla rappresentanza per chiedere di essere nuovamente iscritti nel catalogo elettorale.

Sezione 2: Esercizio dei diritti politici

Art. 12 Spedizione del materiale di voto

(art. 18 LSEst)

1 Il Comune di voto o il relativo Cantone trasmette il materiale ufficiale di voto e le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero.

2 Nell'ambito della spedizione del materiale di voto si tiene conto degli annunci per l'esercizio dei diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio.

3 Il Comune di voto o il relativo Cantone spedisce il materiale di voto al più presto una settimana prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera.

4 L'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al Comune di voto non può far valere alcun diritto per questi ritardi.

Art. 13 Voto alle urne

(art. 18 cpv. 3 LSEst)

1 Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne e ritirare il materiale di voto direttamente presso il Comune di voto, lo notificano, per scritto o presentandosi di persona, al proprio Comune di voto.

2 In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all'estero purché la notifica pervenga almeno sei settimane prima dello scrutinio.

Art. 14 Firma di domande di referendum e iniziative popolari federali

(art. 16 cpv. 1 LSEst)

1 Gli Svizzeri all'estero che firmano domande di referendum o di iniziative popolari federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.

2 Come domicilio indicano l'indirizzo all'estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.

Sezione 3: Misure di promozione

(art. 21 LSEst)

Art. 15

1 La Confederazione può sostenere progetti dei Cantoni nell'ambito dello sviluppo, dell'acquisto e della garanzia della qualità di sistemi elettronici volti a facilitare l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero.

2 Il contributo ai Cantoni in quest'ambito ammonta al massimo al 40 per cento delle spese generate direttamente dal progetto.

3 Le spese d'esercizio non sono computabili. La Cancelleria federale può fissare aliquote massime per le spese di personale computabili e definire più precisamente le spese computabili generate direttamente dal progetto.

4 Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare:

a.
una descrizione del progetto con indicazione degli obiettivi;
b.
una lista delle misure e uno scadenzario;
c.
un bilancio preventivo e un piano finanziario.

Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 16 Pluricittadinanza

(art. 25 LSEst)

1 Se una persona che possiede più nazionalità presenta una richiesta per l'ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare del DFAE (DC) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:

a.
delle circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera;
b.
dello Stato di residenza durante l'infanzia e la formazione;
c.
della durata del soggiorno nello Stato ospite attuale; e
d.
dei legami con la Svizzera.

2 Nei casi di aiuto sociale urgente, la cittadinanza svizzera è considerata preponderante.

Art. 17 Misure preventive

(art. 23 LSEst)

1 Sono considerate misure preventive in particolare:

a.
l'informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo;
b.
i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini;
c.
l'aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata;
d.
l'invito ad adottare, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato ospite, misure educative, assistenziali o protettive;
e.
la distribuzione di vestiti, generi alimentari o medicamenti;
f.
la consulenza nella ricerca di un impiego;
g.
l'aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici.

2 Le misure preventive possono essere generali o specifiche.

3 Le misure preventive sono adottate dalla DC previa consultazione della rappresentanza competente.

Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all'estero

(art. 24 e 27 LSEst)

Art. 18 Principio

1 Le prestazioni di aiuto sociale all'estero sono concesse periodicamente (prestazioni periodiche) o una sola volta (prestazioni uniche).

2 Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno; possono essere rinnovate.

Art. 19 Diritto a prestazioni periodiche

1 Il richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:

a.
le sue spese computabili sono superiori ai redditi computabili;
b.
il suo patrimonio liquidabile è stato utilizzato ad eccezione dell'importo non computabile del patrimonio; e
c.
la sua permanenza nello Stato ospite è giustificata alla luce dell'insieme delle circostanze, segnatamente se:
1.
risiede da diversi anni in tale Stato,
2.
molto probabilmente acquisirà in un futuro prossimo l'indipendenza economica in tale Stato, o
3.
dimostra che per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si può ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio.

2 È irrilevante sapere se i costi delle prestazioni siano inferiori all'estero o in Svizzera.

Art. 20 Diritto a una prestazione unica

1 Il richiedente ha diritto a una prestazione unica se:

a.
i suoi redditi computabili, una volta dedotte le spese computabili, non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento; e
b.
non è disponibile un patrimonio liquidabile superiore all'importo non computabile.

2 Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.

Art. 21 Spese computabili

1 Sono riconosciuti come spese computabili:

a.
un importo forfettario per le spese per l'economia domestica (importo per l'economia domestica);
b.
altre spese periodiche, quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spese di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate.

2 I debiti e i relativi interessi non sono riconosciuti come spese computabili. In via eccezionale possono essere totalmente o parzialmente riconosciuti qualora derivino da spese necessarie quali i costi abitativi, i contributi assicurativi, le spese di trasporto o le spese ospedaliere.

Art. 22 Redditi computabili

Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.

Art. 23 Importo per l'economia domestica

1 L'importo per l'economia domestica è stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Viene adeguato al fabbisogno di base per il sostentamento nello Stato in questione o in una determinata regione di quest'ultimo.

2 L'importo per l'economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell'economia domestica.

Art. 24 Importo non computabile del patrimonio

1 La DC fissa l'importo non computabile del patrimonio in modo tale da non pregiudicare la possibilità, da parte della persona in questione, di provvedere di nuovo con mezzi propri al suo sostentamento in un futuro prossimo.

2 L'importo non computabile del patrimonio ammonta al massimo:

a.
per le persone singole, all'importo per l'economia domestica moltiplicato per sei;
b.
per le coppie sposate o le unioni domestiche registrate, all'importo per l'economia domestica moltiplicato per dodici.

3 Se il richiedente ha figli minorenni, all'importo non computabile del patrimonio si applica per ogni figlio un aumento massimo pari al triplo dell'importo per l'economia domestica.

4 Se è lecito ritenere che al richiedente non sarà possibile costituire un nuovo patrimonio in un futuro prossimo, l'importo non computabile del patrimonio può essere aumentato fino al doppio dell'importo massimo di cui al capoverso 2.

Sezione 3: Rimpatrio

(art. 30 cpv. 2 LSEst)

Art. 27 Diritto

1 Hanno diritto all'assunzione delle spese di rimpatrio gli Svizzeri all'estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio.

2 Per rimpatrio si intende il ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevolmente.

3 Le spese di rimpatrio vengono assunte indipendentemente dal fatto che in precedenza il richiedente abbia richiesto o meno prestazioni all'estero.

Art. 28 Ammontare

L'assunzione delle spese del viaggio di rimpatrio in Svizzera comprende:

a.
le spese con il mezzo più appropriato e più economico;
b.
le prestazioni necessarie all'estero fino al momento della partenza;
c.
all'occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell'arrivo fino al primo contatto con i servizi sociali.
Art. 29 Informazione

Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all'estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti.

Sezione 4: Procedura

Art. 30 Richiesta

(art. 32 LSEst)

1 Le richieste di prestazioni di aiuto sociale all'estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente. Il richiedente può farsi rappresentare.

2 Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati le spese computabili e i redditi computabili. I dati devono essere indicati nella valuta dello Stato ospite.

3 Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato anche un preventivo dei costi.

Art. 31 Avvio d'ufficio di un procedimento

(art. 33 cpv. 2 LSEst)

Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all'estero si trova in situazione d'emergenza, la rappresentanza può avviare un procedimento d'ufficio.

Art. 32 Obblighi del richiedente

(art. 24, 26 e 32 LSEst)

1 Il richiedente deve:

a.
compilare e firmare i documenti forniti dalla DC;
b.
fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica;
c.
documentare per quanto possibile le sue affermazioni;
d.
far valere obblighi di assistenza e mantenimento nonché pretese nei confronti di terzi;
e.
segnalare senza indugio alla rappresentanza cambiamenti rilevanti della sua situazione.

2 Se necessario, la DC o la rappresentanza assistono il richiedente nell'espletamento delle formalità per far valere obblighi di assistenza e mantenimento nonché altre pretese nei confronti di terzi.

Art. 34 Decisione

(art. 33 LSEst)

1 La DC decide sulla base dei documenti forniti dalla rappresentanza. Se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti.

2 In casi urgenti e in casi di rigore la DC può accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.

3 La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi.

4 La rappresentanza notifica la decisione al richiedente.

5 Se la DC respinge la richiesta poiché secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera c la permanenza nello Stato ospite non è giustificata, la rappresentanza informa il richiedente in merito alla possibilità di assunzione delle spese del viaggio di rimpatrio.

Art. 35 Condizioni e oneri

(art. 28 LSEst)

Il richiedente che dispone di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali che al momento non è possibile o ragionevole alienare può essere obbligato a prestare una garanzia.

Art. 36 Pagamento

(art. 27 LSEst)

1 La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi.

2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. Il pagamento è effettuato nella valuta dello Stato ospite.

3 A garanzia di un impiego adeguato da parte dell'avente diritto, la prestazione può essere versata a un terzo.

4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d'acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.

5 Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.

Art. 37 Inizio della prestazione e anticipi

(art. 27 LSEst)

1 Le prestazioni periodiche sono concesse al più presto a partire dalla presentazione della richiesta.

2 Possono essere concessi anticipi di prestazioni periodiche se il richiedente:

a.
non può ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato ospite; e
b.
si impegna a restituire gli anticipi o cede i diritti alla Confederazione.
Art. 38 Esclusione

(art. 26 LSEst)

1 In caso di inadempienze di cui all'articolo 26 LSEst l'aiuto sociale può anche essere semplicemente ridotto.

2 È rifiutata, ridotta o revocata soltanto la parte dell'aiuto sociale concessa al membro inadempiente dell'economia domestica.

3 Il motivo di esclusione di cui all'articolo 26 lettera e LSEst include il caso in cui il richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.

Art. 39 Obbligo di restituzione

(art. 35 LSEst)

Le prestazioni devono essere restituite nelle seguenti valute:

a.
se al momento della restituzione la persona è domiciliata all'estero: nella valuta dello Stato ospite;
b.
se al momento della restituzione la persona è domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui è stata pagata la prestazione.
Art. 40 Collaborazione delle società di soccorso

(art. 34 LSEst)

1 Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una società svizzera di soccorso all'estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi.

2 Gli organi della società di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all'obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.

Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente

(art. 33 cpv. 2 LSEst)

1 I contributi volti a compensare il costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente autorizzate in un secondo momento.

2 L'aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera è concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale.

3 La Confederazione rimborsa le spese sostenute al Cantone di dimora se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il richiedente è uno Svizzero all'estero secondo l'articolo 3 lettera a LSEst;
b.
la situazione di emergenza è comprovata;
c.
il Cantone di dimora ha chiesto la restituzione al richiedente o a terzi ma senza successo.

4 Le spese amministrative del Cantone di dimora non sono rimborsate.

5 L'obbligo di rimborso si estingue dopo tre anni dall'insorgere delle spese.

Art. 42 Diritto di azione della DC

Se la Confederazione, in virtù delle disposizioni del presente capitolo, presta aiuto sociale a una persona che ha diritto a contributi di mantenimento secondo l'articolo 276 o all'assistenza secondo l'articolo 328 del Codice civile5 (CC), la DC è legittimata a fare valere, nei confronti del debitore del mantenimento, i diritti trasmessi alla Confederazione secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 CC.

Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno

Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»

Art. 436 Scopo

1 Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto in particolare dai fondi speciali e dalle liberalità menzionati nell'allegato e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi.

2 Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all'estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2024, in vigore dal 15 dic. 2024 (RU 2024 691).

7 RS 611.0

Art. 44 Prestazioni

1 Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo:

a.
gli Svizzeri all'estero e i loro familiari che vivono nella stessa economia domestica;
b.
le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero.

2 Le prestazioni del Fondo sono vincolate allo scopo previsto e vengono erogate sotto forma di contributi unici e senza obbligo di restituzione.

3 La DC decide in merito alla concessione di prestazioni del Fondo. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

Art. 45 Amministrazione del Fondo

1 Il patrimonio del Fondo è amministrato separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze.

2 La rimunerazione del patrimonio del Fondo è retta dall'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 20068 sulle finanze della Confederazione.

3 Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.

Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero

(art. 38 LSEst)

Art. 46

1 Possono essere versati aiuti finanziari a istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero che:

a.
promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all'estero in determinati settori;
b.
prestano aiuto a Svizzeri all'estero.

2 Possono essere versati aiuti finanziari all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero in particolare per le seguenti attività:

a.
tutela degli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità svizzere;
b.
informazione e consulenza agli Svizzeri all'estero.

Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 47 Competenze

(art. 39 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LSEst)

La concessione, l'entità e la limitazione della protezione consolare sono stabilite:

a.
per le persone fisiche, dal DFAE;
b.
per le persone giuridiche, dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca d'intesa con il DFAE.
Art. 48 Persone fisiche

(art. 39 LSEst)

1 Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare può essere concessa in particolare alle seguenti persone:

a.
cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo;
b.
rifugiati riconosciuti;
c.
apolidi riconosciuti.

2 I servizi nell'ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari della persona interessata, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest'ultima.

Art. 49 Sussidiarietà

(art. 42 LSEst)

1 La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando le persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltà, con le loro forze o con l'aiuto di terzi.

2 Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che è lecito attendersi da loro a livello organizzativo e finanziario per superare in maniera autonoma la situazione d'emergenza conformemente al principio della responsabilità individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite.

3 Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d'emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonché provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente.

4 I cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all'estero. Il DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

(art. 45-49 LSEst)

1 Il DFAE presta aiuto nell'ambito della protezione consolare rispettando la sovranità e l'ordinamento giuridico dello Stato ospite.

2 Le persone fisiche e giuridiche cui è concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con esso in maniera costruttiva.

Art. 51 Malattia e infortunio

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare:

a.
la comunicazione dei dati di contatto di servizi d'emergenza, medici o ospedali;
b.
se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone;
c.
l'accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative;
d.
l'assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi;
e.
visite in ospedale;
f.
sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.
Art. 52 Vittime di un grave crimine

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine, in particolare di un crimine violento, possono comprendere:

a.
la consulenza alle vittime e ai familiari;
b.
le informazioni sulle possibilità di aiuto alle vittime in Svizzera e nello Stato ospite;
c.
i chiarimenti presso le autorità dello Stato ospite, in particolare per quanto riguarda le possibilità di sostegno giuridico e lo stato dei procedimenti in corso.
d.
le misure di cui agli articoli 51 e 54.
Art. 53 Persone scomparse

(art. 45 LSEst)

1 Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:

a.
la consulenza ai familiari;
b.
la spiegazione ai familiari del fatto che le autorità possono avviare una ricerca soltanto dopo che è stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia;
c.
gli accertamenti per chiarire se sia noto il luogo di soggiorno della persona cercata.

2 Il DFAE non conduce indagini.

3 Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all'estero è di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in linea di principio se lo Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.

Art. 54 Decessi

(art. 45 LSEst)

1 Gli aiuti prestati in caso di decesso possono comprendere in particolare:

a.
gli accertamenti presso autorità e assicurazioni;
b.
la richiesta dell'atto di morte, di rapporti di polizia o di referti autoptici;
c.
la comunicazione di indirizzi di pompe funebri;
d.
la disposizione della sepoltura in un'urna cineraria o in una bara all'estero;
e.
l'assistenza nella spedizione dei resti mortali;
f.
l'adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.

2 L'obbligo di informazione di cui all'articolo 45 capoverso 3 LSEst è considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato il decesso a una delle seguenti persone:

a.
il coniuge o partner registrato;
b.
figli, genitori, fratelli;
c.
nonni e abiatici;
d.
il convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.
Art. 55 Rapimenti di minori

(art. 45 LSEst)

1 In caso di rapimenti di minori, gli aiuti del DFAE al genitore interessato o al rappresentante legale possono comprendere in particolare:

a.
la consulenza sulle forme di assistenza prestate dal DFAE;
b.
le informazioni sulla procedura possibile in Svizzera e all'estero;
c.
la comunicazione di indirizzi di organizzazioni di assistenza, persone di contatto e avvocati in loco;
d.
la collaborazione con un'organizzazione attiva in questo settore;
e.
il tentativo di contatto con il genitore rapitore e i figli;
f.
l'intervento diplomatico presso le autorità competenti dello Stato in cui si trovano i fuggitivi.

2 Sono fatte salve le disposizioni delle seguenti convenzioni:

a.
Convenzione europea del 20 maggio 19809 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento;
b.
Convenzione del 25 ottobre 198010 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
c.
Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 199611 sulla protezione dei minori.
Art. 56 Procedimenti giudiziari all'estero

(art. 45 LSEst)

1 Il DFAE non interviene in procedimenti giudiziari all'estero.

2 Il DFAE non monitora i processi.

3 Il DFAE non si fa carico di spese di avvocato, spese processuali, cauzioni o multe.

Art. 57 Privazione della libertà

(art. 46 LSEst)

1 La rappresentanza informa per scritto la persona detenuta:

a.
sui suoi diritti di difesa;
b.
sulla possibilità di trasferimento in Svizzera;
c.
su questioni relative all'assicurazione sociale; e
d.
sui rischi per la salute.

2 Su richiesta della persona detenuta, il DFAE informa i familiari o determinati terzi in merito alla privazione della libertà.

3 Nei limiti del possibile la rappresentanza visita la persona detenuta, sempre che questa lo desideri, almeno una volta all'anno.

Art. 58 Informazione in situazioni di crisi

(art. 48 cpv. 2 e 3 LSEst)

In situazioni di crisi i cittadini svizzeri all'estero devono informarsi autonomamente sull'evoluzione della situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autorità locali e il sito Internet del DFAE.

Art. 59 Lettere di protezione

(art. 48 cpv. 5 LSEst)

1 Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli.

2 Alle persone che oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.

Art. 60 Rapimenti e presa di ostaggi

(art. 49 LSEst)

Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento o di una presa di ostaggi possono comprendere, nell'ambito delle possibilità del DFAE nonché in virtù di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure:

a.
la presa di contatto e la ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti il rapimento o la presa di ostaggi oppure con lo Stato sul cui territorio sono trattenuti le persone rapite o gli ostaggi;
b.
la collaborazione con Stati terzi e altre parti terze;
c.
l'assistenza agli stretti congiunti.

Sezione 3: Prestiti d'emergenza

(art. 47 LSEst)

Art. 61 Richiesta

Le seguenti persone possono chiedere un prestito d'emergenza alla rappresentanza competente:

a.
i cittadini svizzeri che soggiornano provvisoriamente al di fuori del loro Paese di domicilio;
b.
i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera domiciliati in Svizzera;
c.
gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera domiciliati in Svizzera.
Art. 62 Rifiuto della richiesta

1 La richiesta è respinta se il richiedente è in grado di superare la situazione d'emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative o con aiuti erogati dallo Stato ospite.

2 La richiesta può inoltre essere respinta se il richiedente:

a.
non ha restituito un prestito d'emergenza ricevuto in precedenza; o
b.
ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.
Art. 63 Ammontare del prestito

I prestiti d'emergenza sono concessi soltanto per coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 64 Competenza

1 La rappresentanza decide in merito alla concessione di prestiti d'emergenza fino ai seguenti importi massimi, compresi gli emolumenti:

a.
600 franchi svizzeri per rientrare al domicilio di partenza in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
b.
1200 franchi svizzeri per rientrare al domicilio di partenza in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio;
c.
2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicamenti e i mezzi ausiliari.

2 La decisione spetta alla DC in tutti gli altri casi nonché in presenza di un motivo di rifiuto secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSEst o di un mandato d'arresto nel sistema informativo per le indagini di polizia (RIPOL).

Art. 65 Versamento e restituzione

1 I prestiti d'emergenza sono versati nella valuta locale.

2 Al momento del versamento, il richiedente si impegna con la sua firma a restituire l'importo entro 60 giorni.

3 L'importo dovuto va restituito in franchi svizzeri; è determinante il tasso di cambio del giorno in cui è stato versato il prestito d'emergenza.

Capitolo 2: Altri servizi consolari

Sezione 1: Servizi amministrativi

(art. 50 LSEst)

Art. 66 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali

1 La rappresentanza è autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti:

a.
dalla Cancelleria federale;
b.
dalle autorità cantonali competenti per le legalizzazioni;
c.
dalle autorità dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza;
d.
dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza.

2 Su esplicita richiesta, è possibile attestare sul documento legalizzato che la legalizzazione è stata eseguita da un'autorità debitamente autorizzata.

Art. 67 Legalizzazione di firme private

1 La rappresentanza è autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati.

2 Se non altrimenti disposto nel diritto dello Stato ospite, le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri, possono parimenti essere legalizzate.

3 La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l'identità del firmatario.

Art. 68 Portata della legalizzazione

1 Le legalizzazioni eseguite dalla rappresentanza concernono unicamente i sigilli o le firme.

2 La rappresentanza dichiara espressamente sui documenti che legalizza di non assumersi responsabilità alcuna quanto alla validità e al contenuto degli stessi.

Art. 69 Rifiuto della legalizzazione

La legalizzazione è rifiutata in particolare se:

a.
non vi è un interesse svizzero comprovato;
b.
sussistono dubbi circa l'autenticità del sigillo o della firma;
c.
non si può escludere del tutto il rischio di ripercussioni negative sull'immagine della Svizzera, in particolare se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, fuga di capitali o evasione fiscale;
d.
il contenuto dei documenti presentati è palesemente dubbio;
e.
per la legalizzazione del documento è richiesta la postilla secondo la Convenzione del 5 ottobre 196112 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri.
Art. 71 Attestazione

1 La rappresentanza è autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata:

a.
a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all'articolo 40 LSEst;
b.
a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri.

2 Per le attestazioni di conformità delle copie di documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si può rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento originale.

Art. 72 Ricezione in deposito

1 La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, titoli di crediti, atti scritti e altri oggetti se:

a.
questo risponde a interessi svizzeri;
b.
non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tali oggetti;
c.
la rappresentanza è convinta della necessità o dell'urgenza di tale provvedimento; e
d.
tali oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.

2 La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.

3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.

4 Gli oggetti depositati possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Le disposizioni a causa di morte possono essere conservate per più di cinque anni anche senza autorizzazione.

5 La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l'eventuale perdita degli oggetti depositati.

Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

(art. 51 LSEst)

Art. 73

Nell'ambito della consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio il DFAE fornisce esclusivamente ragguagli e indicazioni generali su fonti d'informazione utili.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 75 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1.
l'ordinanza del 16 ottobre 199114 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
2.
il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre 196715;
3.
l'ordinanza del 26 febbraio 200316 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero;
4.
l'ordinanza del 4 novembre 200917 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero.
Art. 77 Disposizione transitoria

I Cantoni possono presentare domande di rimborso delle spese secondo l'articolo 3 della legge federale del 21 marzo 197319 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero fino al 30 aprile 2016.

Allegato20

20 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 13 nov. 2024, in vigore dal 15 dic. 2024 (RU 2024 691)

(art. 43 cpv. 1)

Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero

Il Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero è composto in particolare dai mezzi finanziari provenienti dai fondi speciali e dalle liberalità seguenti:

1.
Legato Allemandi, Parigi
2.
Società di soccorso «Helvetia», Istanbul
3.
Donazione Jacques Vögeli, Sofia
4.
Donazione già «Schweizerinnenheim», Francoforte
5.
Donazione testamentaria Hugo Bachmann, Düsseldorf
6.
Fondo già «Schweizerverein», Riga
7.
Fondo già «Schweizerverein», Varsavia
8.
Fondo «Schweizer Hilfsverein», Praga
9.
Donazione «Hilfskasse Helvetia», Belgrado
10.
Fondo speciale già «Swiss Benevolent Society Helvetia», Shanghai
11.
Fondo già «Société de Bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo
12.
Donazione già «Association des Suisses de l'Algérie»
13.
Fondo già «Schweizer Verein Kroatien», Zagabria
14.
Fondo G. A. Streiff, Los Angeles
15.
Fondo di aiuto per gli Svizzeri all'estero e il rimpatrio dell'Ufficio federale di giustizia