1 Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all'articolo 20 capoverso 1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso:
- a.
- il coniuge del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a;
- b.
- il partner dello stesso sesso del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b;
- c.
- il concubino del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c;
- d.
- i figli non coniugati del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera d se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnarlo prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell'accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
- e.
- i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera e se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell'accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
2 Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso 1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro).
3 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un'attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un'attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L'attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per esercitare la professione o l'attività in questione.
4 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità nel quadro di questa attività.24
5 Fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, sottostanno alla legislazione svizzera relativa:
- a.
- all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b.
- all'assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- alle indennità di perdita di guadagno;
- d.
- agli assegni familiari;
- e.
- all'assicurazione contro la disoccupazione; e
- f.
- all'assicurazione maternità.25
6 I redditi dell'attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.26
7 Per il resto il DFAE disciplina le modalità di attuazione d'intesa con la Segreteria di Stato della migrazione.27